EDILIZIA - 046
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, ordinanze 27 novembre 2001, ric. n. 901 e 902
E' illegittima la clausola del bando per l'assegnazione di aree P.I.P. che richieda la preesistenza nel territorio comunale dell'insediamento produttivo quale requisito prescritto a pena d'esclusione per concorrere all'assegnazione - Tale clausola oltre a non trovare supporto nell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, va disapplicata, così come la identica disposizione delle N.T.A. del P.R.G. in quanto in contrasto con le norme di fonte comunitaria sul diritto di stabilimento (articolo 43 Trattato CEE) - Appare più razionale che tale requisito sia previsto quale titolo di preferenza e non per la partecipazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 27 Novembre 2001

Visto il ricorso 901/2001 proposto da M.P.M. S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. B.F. con  domicilio eletto in Brescia ...

contro

Comune di Concesio, rappresentato e difeso dall'avv. G.I., con domicilio eletto in Brescia ...

e nei confronti di

M.W. S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. G.M. con domicilio eletto in Brescia ...

e nei confronti di

T.P. e G.R. & C. S.n.c., non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione di misura cautelare, delle delibere della Giunta municipale 9.5.01, n. 117, di assegnazione aree P.I.P. di Campagnole dove esclude la ricorrente e 29.8.01, n. 228, di approvazione verbali n. 5 e n. 6,  graduatoria definitiva ed atti connessi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Concesio e di M.W. S.p.A.
Udito il relatore Cons. Oreste Mario Caputo e, uditi, altresì, i difensori delle parti;

Rilevato:

che la prescrizione del bando impugnata, relativa alla preesistenza nel territorio comunale dell'insediamento produttivo quale requisito stabilito a pena d'esclusione per concorrere all'assegnazione delle aree, oltre a non essere indicata dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, appare in contrasto con le norme di fonte comunitaria sul diritto di stabilimento (articolo 43 Trattato CEE);

che conseguentemente la sollevata eccezione per l’omessa tempestiva impugnazione dello strumento urbanistico va respinta, dovendo essere disapplicata la disposizione regolamentare di cui all’art. 28 delle N.T.A. del P.R.G., laddove subordina l’attuazione del P.I.P. al preeinsediamento delle attività produttive sul suolo comunale;

che in ogni caso il perseguimento del fine della razionalizzazione degli insediamenti produttivi  ben avrebbe potuto essere realizzato con applicazione del generale principio di proporzionalità, sembrando più razionale prevedere a tale scopo la sola preferenza;

che, inoltre, socio della ricorrente è il proprietario delle aree ricompresse nell’ambito del P.I.P., che legittimamente aspira ad essere assegnatario di una di esse, come del resto previsto dalla stessa norma del bando per le aziende ammesse alla procedura di assegnazione dei singoli lotti, che attribuisce in tale evenienza un rilevante punteggio;

Visto l’art. 21, ottavo comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’art. 3 della Legge 21.7.2000, n. 205;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Brescia, 27 Novembre 2001