EDILIZIA - 042
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 17 maggio 2001, n. 359 (identica: 17 maggio 2001, n. 360)
Accoglimento di osservazioni ex articolo 9 della legge n. 1150 del 1942 - Anche qualora non necessiti la ripubblicazione del P.R.G. adottato è necessaria un'adeguata motivazione a sostegno della scelta di pianificazione in contrasto con le scelte effettuate in sede di adozione - L'accoglimento dell'osservazione che comprima le aspettative edificatorie definite in sede di adozione deve essere basato su una adeguata ponderazione dei diversi interessi coinvolti - E' illegittima l'approvazione del P.R.G. con la quale la Regione ha fatto proprio, senza ulteriori specificazioni, l'accoglimento di un'osservazione in carenza di motivazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 51 del 1994 proposto da L.L. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesi dall’Avv. L.N., ed elettivamente domiciliata  presso lo studio dell'avv. S.C. in Brescia, via ...

contro

il COMUNE di MAPELLO, in persona del Sindaco p.t.,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati A.A. e F.O. ed elettivamente domiciliato  presso lo studio dell’avv. V.B. in Brescia, via ...

e nei confronti della

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. V/39035 del 16.7.1993, con la quale è stato approvato il nuovo P.R.G. del Comune di Mapello, in particolare la parte in cui, in accoglimento delle osservazioni del terzo sig. E.S., in base alle deduzioni del Comune, è stata modificata la destinazione industriale impressa al terreno della ricorrente in occasione dell’adozione del P.R.G. stesso; nonché di ogni altro atto presupposto o connesso, in particolar modo le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11/16.3.1990, n. 49/7.10.1991 e n. 10/16.3.1992 di esame delle osservazioni;

Visto il ricorso  con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mapello;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 23 marzo 2001 la relazione della  dr.ssa Alessandra Farina;
Uditi:  l'avv. L.N. per la ricorrente e gli avvocati V.B. e F.O. per il Comune;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente, L.L. S.p.A., è proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Mapello, località Prezzate, ove da anni svolge l’attività di falegnameria e commercio legnami.

In base al precedente strumento urbanistico, P.d.F. del 1976, l’area era stata classificata D1 industriale, destinazione che il Comune di Mapello aveva confermato in occasione dell’adozione del nuovo P.R.G. di cui alla deliberazione C.C. n. 55 del 201.0.1989.

Tuttavia, in sede di esame delle osservazioni formulate avverso le previsioni contenute nel nuovo strumento urbanistico, veniva accolta una osservazione proposta dal presidente della locale sezione ... di ..., sig. E.S., osservazione n. 78, tendente alla modifica delle previsioni inserite nell’adottando P.R.G., nel senso di ridurre le zone industriali ed artigianali esistenti, poste a sud della località, modificando parzialmente la destinazione della zona, mediante la previsione di una zona destinata a parcheggio pubblico e standards posti sul lato nord della strada di P.R.G.

Con il ricorso in esame la società istante impugna il provvedimento con il quale la Regione Lombardia ha approvato il P.R.G. di Mapello, “confermando integralmente l’assetto voluto dal Comune per la zona di proprietà della ricorrente in accoglimento delle osservazioni proposte dalla Sezione ...”, nella specie la “previsione di un parcheggio pubblico, prima non previsto, né necessario secondo le previsioni degli stessi estensori del P.R.G. adottato, per una pretesa ed indimostrata salvaguardia ambientale” (così testualmente in ricorso).

Del pari risultano impugnate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 16.3.1990, n. 49 del 7.10.1991 e n. 19 del 16.3.1992, con le quali l’Amministrazione comunale ha formulato le proprie controdeduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai privati.

A sostegno della richiesta di annullamento la difesa istante ha svolto le seguenti censure:

Violazione di legge, con riguardo all’art. 15, lett. A della legge regionale n. 51/1975, dell’art. 20 legge regionale n. 64/1981, nonché dell’art. 9 della legge urbanistica; Eccesso di potere.

Lamenta la difesa della società che, sulla base dell’esame della cartografia di P.R.G.,  in sede di adozione dello strumento urbanistico qui impugnato non si è provveduto, in violazione dell’art. 15 legge regionale n. 51/75 alla indicazione del centro edificato.

Inoltre, il Comune non avrebbe provveduto ad inoltrare tempestivamente alla U.S.S.L. competente per territorio copia dello strumento urbanistico adottato, né avrebbe provveduto a richiedere il previsto parere, da cui la violazione delle norme procedurali previste dall’art. 20 della legge regionale n. 64/81.

Infine, considerato il reale stravolgimento della originaria impostazione di piano operato con la deliberazione n.1 1 del 16.3.1990, sarebbe stato necessario provvedere alla ripubblicazione del piano ex art. 9 della legge urbanistica.

Eccesso di potere per carente, illogica e contraddittoria motivazione; disparità di trattamento, sviamento di potere; Violazione artt. 4, 35, 41 e 42 Cost.

Viene rilevato l’assoluto difetto di motivazione sulle ragioni che hanno determinato l’Amministrazione comunale ad imprimere la destinazione pubblica a parcheggio dell’area, già avente destinazione industriale, con ciò determinando una compressione delle aree a destinazione produttiva, in contrasto con gli orientamenti in precedenza espressi, a tutto vantaggio di interessi estranei alla pianificazione industriale.

Il Comune di Mapello si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso attesa l’infondatezza delle censure esposte.

Non si costituiva in giudizio la Regione Lombardia.

All’udienza del 23 marzo 2001 il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe e per i motivi esposti viene impugnato il provvedimento della G.R. della Lombardia, n. 39035 del 16.7.1993, di approvazione del nuovo P.R.G.  del Comune di Mapello.

Contestualmente vengono impugnati gli atti con i quali l’Amministrazione comunale ha formulato le proprie controdeduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai privati, nella specie dal rappresentante della locale sezione D.C., nell’ambito del procedimento di approvazione del piano.

La fattispecie oggetto del presente gravame è già stata sottoposta all’esame del Tribunale, essendo stati impugnati gli stessi atti oggetto del presente ricorso da parte di altri soggetti proprietari di aree coinvolte dalle modifiche al P.R.G. qui censurate (cfr. T.A.R. BS n. 845/1999).

Anche in questa sede il Collegio ritiene di poter confermare le valutazioni in precedenza espresse.

Risulta, infatti, fondato il primo profilo dell’articolato secondo motivo di ricorso, laddove viene dedotta l’insufficienza delle ragioni addotte dal Comune a giustificazione del mutamento della disciplina della destinazione urbanistica dell’area di proprietà della ricorrente, rispetto a quella precedente (da industriale a parcheggio pubblico).

Come si ricava dalla documentazione agli atti, il mutamento contestato non è stato introdotto con la deliberazione di adozione del piano, delibera del C.C. n. 55 del 20.10.1989, in quanto l’imposizione del vincolo a parcheggio pubblico sull’area in questione è avvenuta a seguito della presentazione di una apposita osservazione al piano, sulla quale il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 11 del 16.3.1990, ha espresso "parere" favorevole.

La suddetta osservazione testualmente chiedeva al C.C. "…l’eliminazione di una zona industriale a sud del paese, stralciando l’area che non sia già stata vincolata per le costruzioni e modificandola con zona a parcheggio pubblico e standards posti però sul lato nord della strada di P.R.G.. L’inserimento degli standards di questa area .... permette un più corretto uso delle strutture industriali presenti nella zona, dando alle stesse quella necessaria superficie che sino ad oggi non è stata richiesta".

Con successiva deliberazione, n. 10 del 16.3.1992, il Consiglio Comunale, nell’integrare le motivazioni addotte con la richiamata deliberazione n. 11/90 di accoglimento delle osservazioni, richiamato il parere dei tecnici progettisti (i quali, peraltro, rilevavano, in merito alla suddetta osservazione, come "non sembra corretto modificare la destinazione d’uso del P.R.G.  in sede di osservazione su immobili di proprietà che non hanno potuto avanzare obiezioni. Ove le attività produttive fossero nocive può essere svolta azione diretta da parte del Sindaco", concludendo nel senso di non ritenere "possibile accogliere l’osservazione, sulla quale eventualmente il C.C. potrà esprimere semplice parere"), ribadiva il parere favorevole, "demandando alla Regione la decisione finale".

E’ agevole osservare a tale riguardo come, proprio in ordine all’accoglimento dell’osservazione di cui si discute, né il Comune né la Regione abbiano fornito, nei rispettivi atti, adeguata motivazione in ordine all’adeguamento del P.R.G. adottato a quanto proposto dal presidente della locale sezione ...

La proposta avanzata in occasione della presentazione dell’osservazione n. 78 - al fine di ottenere l’eliminazione di un’area a destinazione industriale, con ciò modificando la preesistente destinazione edificatoria di zona D1 contenuta nel precedente strumento urbanistico e con le previsioni dello stesso nuovo P.R.G. , con il quale era stata confermata l’edificabilità con destinazione industriale - appare essere stata accolta sulla base di indubbie carenze valutative.

L’innovazione così introdotta nel Piano Regolatore adottato, invero, pur non sembrando tale da alterarne le caratteristiche essenziali ed i criteri di impostazione (a tale riguardo appare infondata la censura sollevata riguardo alla necessità di una nuova pubblicazione del piano, cfr. C.d.S. IV 16.3.1998, n. 437), risulta priva di qualunque valutazione, da parte del Comune e della Regione, circa i presupposti che son valsi a renderla accettabile ed indispensabile.

Si rileva, infatti, come la Commissione Urbanistica del Comune, in sede di esame preliminare delle osservazioni al nuovo P.R.G., abbia espresso in merito un mero "parere sospensivo", mentre i tecnici estensori, pur senza entrare nel merito delle modifica urbanistica proposta, abbiano rilevato semplicemente la "scorrettezza" dell’introduzione di una tale modifica in sede di esame delle osservazioni, invitando l’Amministrazione ad esprimere un mero "parere", senza suggerire se favorevole o sfavorevole.

Nessuna ulteriore argomentazione viene svolta in occasione dell’adozione delle due deliberazioni richiamate, n. 11/90 e n. 10/92, tale da esplicitare le ragioni e l’analisi compiuta ai fini dell’accoglimento dell’osservazione.

A sua volta la Regione, in sede di approvazione del P.R.G., risulta essersi limitata ad accogliere l’osservazione "in conformità alle controdeduzioni comunali che la Regione fa proprie", con ciò finendo per supportare la propria decisione con il mero richiamo ad una proposta di accoglimento della stessa osservazione priva di qualsivoglia motivazione.

L’evidenziata carenza di motivazione degli atti impugnati determina la loro palese illegittimità, atteso che, alla stregua dei noti principi in materia, mentre nel caso in cui le osservazioni dei privati siano oggetto di reiezione non è richiesta una motivazione specifica, in quanto le osservazioni non assumono la natura di rimedio impugnatorio avverso le previsioni del piano adottato, ma assolvono, piuttosto, la funzione collaborativa di prospettare eventuali modifiche alla pianificazione adottata, analoga conclusione non è dato trarre nella diversa ipotesi in cui l’osservazione trovi accoglimento con sacrificio delle posizioni dei soggetti privati  diretti interessati, diversi dai soggetti proponenti. (cfr. C.d.S. IV 16.3.1998, n. 437 e 15.7.1992, n. 682; T.A.R.  T.A.A. – BZ  27.6.1996, n. 158).

E’ di tutta evidenza come una decisione della specie di quella in esame necessitasse di una adeguata comparazione tra gli interessi pubblici perseguiti con le scelte pregresse, così come operate con il precedente strumento urbanistico, poi confermate in sede di adozione del nuovo strumento di pianificazione generale, e la situazione che viene a determinarsi con la trasformazione recata dall’accoglimento dell’osservazione.

Detta comparazione e la relativa motivazione non si rivelano necessarie soltanto laddove il procedimento di formazione dello strumento urbanistico, in particolare nella fase della valutazione delle osservazioni presentate e delle modificazioni da apportarsi allo strumento di pianificazione, dimostri in termini inequivoci la coincidenza delle nuove scelte con l’interesse privato di tutti i proprietari garantiti dalle precedenti determinazioni dell’Amministrazione.

Nel caso di specie ciò non si è verificato, atteso che la posizione della società ricorrente risulta compromessa in forza di una valutazione di pubblica utilità, sopravvenuta a seguito dell’accoglimento dell’osservazione, che si pone in netto contrasto con le precedenti determinazioni pianificatorie cui lo stesso Comune era addivenuto in sede di predisposizione del nuovo P.R.G.

A tale riguardo sarebbe stato più corretto procedere alla comparazione dei nuovi interessi, rappresentati in occasione dell’osservazione, con le posizioni precostituite dalla stessa Amministrazione con le precedenti determinazioni pianificatorie, al fine di giustificarne la prevalenza.

La carenza di un’adeguata ponderazione degli opposti interessi coinvolti appare ulteriormente confermata dal fatto che l’Amministrazione si sia limitata ad accogliere l’osservazione mediante l’espressione di un "parere" in merito e non attraverso una precisa manifestazione di volontà, espressione della valutazione svolta sul punto.

In conclusione, ritenuta la fondatezza della censura relativa al difetto di motivazione, assorbite di conseguenza le ulteriori censure proposte, il ricorso può trovare accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Condanna il Comune di Mapello al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a favore della ricorrente in complessive Lire. 3.500.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, il 23 marzo 2001  dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo - Presidente
Renato Righi - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere relatore estensore