EDILIZIA - 012
T.A.R. Emilia Romagna, sez. Parma, 10 maggio 2000, n. 266
(presid. Cicciò, relat. Di Benedetto)
Anche qualora il P.R.G. prescriva espressamente per una determinata zona l'obbligo di Piano di Lottizzazione, è possibile il rilascio di una concessione singola che preveda il potenziamento delle opere di urbanizzazione (nel caso di specie una nuova strada) o comunque interventi che non hanno alcuna incidenza sul peso insediativo.
(su tema simile vedi Consiglio di Stato, sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5756 e ancora Consiglio di Stato, sezione V, 15 febbraio 2001, n. 790)

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE DI PARMA

composto dai Signori:

Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.est
Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 223/1997 proposto da Fava Domenico, Leone Pino, Villirillo Tommaso, Rossi Loredana, Castelli Daniela, Manzali Umberto, Abbruscato Nicasio, Gandolfi Giacomo, Cadoppi Germana, Benatti Sergio, Rimpelli Nelusco, Bertucci Gianni, Fontanini Giorgio, Belluzzi Cesare, Zisios Miltiadis , rappresentati e difesi dall’Avv. Ermes Coffrini,   ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del Tar, Piazzale Santafiora n. 7;

contro

il  Comune di Reggio Emilia, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Santo Gnoni e Francesca Ghirri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Giorgio Pagliari, in Parma, Borgo Antini n. 3; e nei confrontidi Barchi Iole, Barchi Loris, Barchi Antonio e Barchi Carlo, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Bertolani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Guido Avanzini, in Parma, strada Università n. 4;   per l'annullamentodella concessione edilizia n. 14164/95 del 1/7/1996 rilasciata ai controinteressati ed avente ad oggetto “l’esecuzione dei lavori NC6 attrezzatura del territorio sull’immobile distinto al catasto Terreni al foglio 180, mappale 325, 151, 137, 116 posto in Reggio Emilia, in via Assalini”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune e dei controinteressati intimati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18/4/2000 il dr. Ugo Di BENEDETTO; 
Uditi, altresì, gli Avv. ti Coffrini, Ghirri e Bertolani; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato l’atto in epigrafe indicato deducendone l’illegittimità.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Emilia ed i controinteressati intimati chiedendo la reiezione del ricorso.
Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese con separate memorie e all’udienza del 18/4/2000 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La concessione impugnata ha ad oggetto la realizzazione della strada di collegamento tra via Assalini ed il complesso residenziale posto tra la stessa via e via Fenulli, in Reggio Emilia.

3. Sia i ricorrenti che i controinteressati sono legittimati al presente giudizio in quanto residenti nella zona oggetto dell’intervento edilizio.

4. Nel merito il ricorso è infondato.

Non può, infatti, essere condivisa l’unica ed articolata censura dedotta dai ricorrenti che rilevano l’illegittimità della concessione edilizia impugnata in assenza del piano particolareggiato prescritto per la zona in parola dal PRG vigente.
Infatti, la predisposizione di un strumento attuativo del Prg, quale un piano particolareggiato od un piano di lottizzazione, è necessaria per la realizzazione di interventi edilizi che comportino la previsione, la progettazione e l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un armonico raccordo dell’insediamento stesso con il preesistente aggregato abitativo o quando si tratta di interventi su un area non ancora urbanizzata o, comunque, quando l’ulteriore carico urbanistico conseguente all’intervento richiede, a giudizio dell’Amministrazione, la necessità di altre opere di urbanizzazione. Tanto è vero che la giurisprudenza ha più volte precisato che, anche in presenza di una prescrizione del PRG che imponga lo strumento attuativo ben può l’Amministrazione rilasciare una concessione singola quando la zona è già completamente ed adeguatamente urbanizzata.

A maggior ragione nel caso di specie in cui l’oggetto della concessione è rappresentato solo da una strada, utile per soddisfare i bisogni della collettività già insediata, e non comportante certo alcun ulteriore carico urbanistico. Va, pertanto, condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittimo il rilascio di una concessione edilizia singola, anche qualora nella zona il PRG preveda il Piano particolareggiato, nei casi in cui si tratta solo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti (Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1450), fattispecie del tutto analoga a quella in esame. 

5. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Respinge.
Condanna i ricorrenti in solido  al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessive Lire 5.000.000 (cinque milioni) a favore del Comune e in complessive Lire 5.000.000 (cinque milioni) a favore dei controinteressati, oltre I. V. A. e C. P. A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, il giorno 18 aprile 2000.

Presidente 
Consigliere Rel.est.

Depositata in Segretaria  il 10 maggio 2000