Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148
Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
(G.U. 17 gennaio 2019, n. 14)

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il presente decreto non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e segnatamente quelle di «amministrazioni aggiudicatrici», «autorità governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «enti aggiudicatori», di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Art. 3. Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche

1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all’articolo 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell’elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE, nonché alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse a seguito dell’esecuzione di contratti a cui si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

2. Le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3.

3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con modalità applicative individuate dal direttore dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.

4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1, ai soggetti di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4. Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali

1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l’obbligo di cui all’articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.

Art. 5. Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica

1. Per l’attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità:
(alinea così modificato dall'art. 50, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 152 del 2021)

a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative di cui al comma 3 dell’articolo 3;
b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;
d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica è composto da un componente indicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, due componenti indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, due componenti indicati dall’Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall’Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
(comma così modificato dall'art. 50, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 152 del 2021)

3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.

Art. 6. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non possono costituire pregiudizio per l’applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell’articolo 113 del TFUE.

Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.