Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo - Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154
Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
(G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(omissis)

ADOTTA il seguente regolamento:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2. I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle seguenti tipologie:

a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici».

Art. 2. Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio

1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell’uomo.

2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all’articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 3. Specificità degli interventi

1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all’articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

TITOLO II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Capo I - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

Art. 4. Qualificazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, il presente Capo individua, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Per i lavori di cui all’articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall’articolo 12.

3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all’allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all’articolo 1, comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.

Art. 5. Requisiti generali

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa:

a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;
b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte;
c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte;
d) per i lavori  inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

Art. 6. Requisiti speciali

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1 sono:

a) idoneità tecnica;
b) idoneità organizzativa;
c) adeguata capacità economica e finanziaria.

Art. 7. Idoneità tecnica

1. L’idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 13;
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all’articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

2. L’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l’attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa.

3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica maturati dall’impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell’organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.

4. Ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».

Art. 8. Idoneità organizzativa

1. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l’idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l’impresa.

2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneità è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l’idoneità organizzativa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneità è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell’organico complessivo dell’impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, l’idoneità organizzativa dell’impresa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall’articolo 28, comma 4, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dai precedenti periodi è effettuato con l’arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.

4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l’idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell’organico complessivo, con arrotondamento all’unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l’idoneità organizzativa dell’impresa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.

Art. 9. Capacità economica e finanziaria

1. L’adeguata capacità economica e finanziaria dell’esecutore dei lavori è dimostrata dall’impresa esecutrice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice dei contratti pubblici.

2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 10. Modalità di verifica ai fini dell’attestazione

1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto sono attestati dalle SOA nell’ambito della procedura di qualificazione delle imprese.

Art. 11. Lavori utili per la qualificazione

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all’articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell’articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.

3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all’articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

5. Le stazioni appaltanti, dopo l’attestazione del buon esito di cui al comma successivo, aggiornano, entro i successivi trenta giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

6. Al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 84, comma 7, lettera b) , del Codice dei contratti pubblici, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.

Art. 12. Lavori di importo inferiore a 150.000 euro

1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a) ;
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa;
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Capo II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DIRETTORI TECNICI

Art. 13. Direttore tecnico

1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.

2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell’impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato.

3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata:

a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all’articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

TITOLO III - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

Capo I - LIVELLI E CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE

Art. 14. Attività di progettazione

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti sono quelli previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo. L’elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all’elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di lavori sui beni di cui all’articolo 1.

2. La scheda tecnica di cui all’articolo 147, comma 2, del Codice dei contratti pubblici è finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni.

3. L’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all’articolo 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo.

4. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;
b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d’opera, disponga l’integrazione della progettazione in corso d’opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L’impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.

5. Nei casi di cui al comma 4 l’affidamento dei lavori può avvenire sulla base del progetto definitivo.

6. Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.

Art. 15. Progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilità tecnica ed economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.

2. Sono documenti del progetto di fattibilità:

a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all’articolo 16;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il crono programma dell’intervento;
l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.

3. Il progetto di fattibilità comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell’intervento medesimo.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 4 riguardano:

a) l’analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità dell’intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Art. 16. Scheda tecnica

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale che interessa il bene oggetto dell’intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell’intervento.

3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.

4. Nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale che interessa il bene oggetto dell’intervento.

Art. 17. Progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, studia il bene con riferimento all’intero complesso e al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all’esigenza di tutela ed ai fattori di degrado.

2. Sono documenti del progetto definitivo:

a) la relazione generale;
b) le relazioni tecniche e specialistiche;
c) i rilievi e documentazione fotografica;
d) gli elaborati grafici;
e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
f) l’elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) i piani di sicurezza e di coordinamento;
i) il cronoprogramma;
l) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo;
n) il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Art. 18. Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall’unicità dell’intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

2. Sono documenti del progetto esecutivo:

a) la relazione generale;
b) le relazioni specialistiche;
c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) il cronoprogramma;
i) l’elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

Art. 19. Progettazione dello scavo archeologico

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l’impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell’esecuzione dell’attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell’intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:

a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, viene comunicato al Soprintendente competente.

6. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili ed immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.

8. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto definitivo viene comunicato al Soprintendente competente.

9. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell’articolo 147 del Codice dei contratti pubblici, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

Art. 20. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Art. 21. Verifica dei progetti

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all’attività di verifica, avvalendosi altresì:

a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

2. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori.

Capo II - SOGGETTI INCARICATI DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Art. 22. Progettazione, direzione lavori e attività accessorie

1. Secondo quanto disposto dall’articolo 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all’articolo 9 -bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l’intervento da attuare.

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all’articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un’esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all’intervento da attuare.

TITOLO IV - SOMMA URGENZA

Art. 23. Tipi di intervento per i quali è consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza

1. L’esecuzione dei lavori di cui al presente decreto è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all’importo di trecentomila euro, secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 163 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO V - ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI

Art. 24. Collaudo

1. Per il collaudo in corso d’opera di cui all’articolo 150 del Codice dei contratti pubblici la composizione dell’organo che vi provvede è determinata dai commi successivi del presente articolo.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento, nonché uno storico dell’arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento.

4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l’organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

5. Possono far parte dell’organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell’arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 25. Lavori di manutenzione

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l’elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico-estimativo;
d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
e) il quadro economico;
f) il piano della sicurezza e coordinamento.

Art. 26. Consuntivo scientifico e vigilanza sull’esecuzione dei lavori

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, i documenti previsti dall’articolo 102, comma 9, del Codice dei contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento nonché l’esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento.

3. Nel corso dell’esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l’ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell’articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27. Abrogazioni

1. Ai sensi dell’articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all’articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed è abrogato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

Art. 28. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

3. I bandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.

4. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e OS 24 di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto nel presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovunque ricorra, dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie indicate nel medesimo decreto.

5. Per i lavori eseguiti all’estero si continua ad applicare la disciplina prevista dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

6. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attività lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l’idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.