MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria
(G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013)

Art. 1. Oggetto e finalità
Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso
Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri
Art. 4. Determinazione del compenso
Art. 5. Spese e oneri accessori
Art. 6. Altre attività
Art. 7. Specificazione delle prestazioni
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali 
Art. 9. Entrata in vigore
Allegato


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'articolo 5, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia;
Acquisito il parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ha reso parere con nota del 6 febbraio 2013;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici espresso con voto n. 110/2013, reso nell'adunanza del 15 gennaio 2013 e con voto n. 29/2013, reso nell'adunanza del 17 maggio 2013;
Sentiti il Consiglio nazionale degli agronomi, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2013, prot. n. 6430.U;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

2. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.

3. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli. 

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento.

4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

P=0,03+10/V 0,4

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

• Pianificazione e programmazione;
• Attività propedeutiche alla progettazione;
• Progettazione;
• Direzione dell'esecuzione;
• Verifiche e collaudi;
• Monitoraggi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

• Edilizia;
• Strutture;
• Impianti;
• Infrastrutture per la mobilità;
• Idraulica;
• Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
• Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;
• Territorio e Urbanistica.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali 

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.

Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro della giustizia - Cancellieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Lupi

ALLEGATO