MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE
Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55
 
                	Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi 
alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 
1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(G.U. n. 118 del 22 maggio 2013)
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».
3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2. Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida
1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento.
2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro del'economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento.
3. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento.
4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio.
5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento.
Art. 3. Codici degli uffici
1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'articolo 11 del d.p.c.m. 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco.
2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.
3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del presente regolamento.
Art. 4. Misure di supporto per le piccole e medie imprese
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce l'allegato E del presente regolamento.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.
Art. 5. Intermediari
1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA.
2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonché da quelle di cui all'articolo 1 comma 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
4. Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi.
6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne costituiscono sua parte integrante.
Allegato A - FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA SOMMARIO
1. PREMESSA 
2. CONTENUTO INFORMATIVO 
3. INFORMAZIONI FISCALI 
 3.1 Cedente/Prestatore 
 3.2 Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore 
 3.3 Cessionario/Committente 
 3.4 Soggetto Emittente 
 3.5 Dati Generali 
 3.6 Beni/Servizi 
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI 
 4.1 Trasmittente 
 4.2 Destinatario 
5. INFORMAZIONI PER l'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO 
 5.1 Ordine Acquisto 
 5.2 Contratto 
 5.3 Ricezione 
 5.4 Fatture Collegate 
 5.5 Cassa Previdenziale 
6. ALTRE INFORMAZIONI 
 6.1 Trasmittente 
 6.2 Cedente/Prestatore 
 6.3 Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore 
 6.4 Cessionario/Committente 
 6.5 Terzo Intermediario Soggetto Emittente 
 6.6 Dati Generali 
 6.7 Beni/Servizi 
 6.8 Pagamento 
 6.9 Allegati 
1. PREMESSA
Il presente documento descrive le informazioni 
presenti nella fattura elettronica di cui al comma 212, lettera b) della legge 
n. 244/2007. 
I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere 
rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non 
contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che 
possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. 
Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle 
caratteristiche informatiche delle suddette informazioni sono rese disponibili 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito 
del Sistema di Interscambio
www.fatturapa.gov.it.
Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, 
nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture 
competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia 
digitale, garantendo la continuità del servizio ed i tempi tecnici necessari ad 
eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche e organizzative. 
"Il tracciato della fattura di cui al presente regolamento è stato oggetto di 
una attività di confronto, nell'ambito del progetto PEPPOL (Pan European Pubblic 
Procurement On Line), con gli standard che prevedibilmente saranno usati a 
livello comunitario. 
In particolare: 
- è stata effettuata la mappatura tra la parte core dell'UBL 2.0 e il formato 
SdI; 
- è stato presentato un comment log con le richieste di integrazione dei dati 
presenti nel formato SdI ed assenti nel core UBL 2.0; 
- tale comment log è stato ufficialmente e completamente recepito dal gruppo di 
progetto a settembre 2009." 
2. CONTENUTO INFORMATIVO
a) Il DPR 633 del 1972 reca, agli articoli 21 e 
21-bis, le informazioni da riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini 
fiscali. Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del processo, 
entrano a far parte del contenuto della fattura elettronica le ulteriori 
seguenti informazioni: 
b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della 
fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di 
Interscambio (SdI nel seguito) di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244; 
c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo 
passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali 
e/o con i sistemi di pagamento; 
d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per 
esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche 
dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, 
ovvero di utilità per il colloquio tra le parti. 
3. INFORMAZIONI FISCALI
Vengono di seguito riportate le informazioni rilevanti ai fini fiscali.
3.1 CEDENTE/PRESTATORE
Dati Anagrafici
Identificativo Fiscale IVA (Partita IVA): numero 
di identificazione fiscale ai fini IVA; per i soggetti stabiliti nel territorio 
dello Stato Italiano corrisponde al numero di partita IVA assegnato 
dall'Anagrafe Tributaria; per tutti gli altri soggetti si fa riferimento 
all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; 
all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante 
(secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code). 
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore del 
bene/servizio da valorizzare nei casi di persona non fisica; la valorizzazione 
di questo campo è in alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti. 
Nome: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di 
persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la 
valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del campo 
Denominazione. 
Cognome: cognome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei 
casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la 
valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a quella del campo 
Denominazione. 
Regime Fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio. 
Dati Sede
Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore del 
bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc. 
Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo 
precedente. 
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo. 
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo. 
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune. 
Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 
code. 
Dati Stabile Organizzazione
I campi indicati di seguito devono essere 
valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non 
residente ed effettua la transazione oggetto del documento tramite 
l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile 
organizzazione in Italia. 
Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore del 
bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc. 
Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo 
precedente. 
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo. 
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo. 
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune. 
Dati Iscrizione R.E.A. 
Tali campi devono essere valorizzati nei casi di società soggette al vincolo 
dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice 
civile. 
Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese 
presso il quale è registrata la società. 
Numero REA: numero di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro 
delle Imprese. 
Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma effettivamente versata 
e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio della società; questo campo è 
valorizzato nei soli casi di società di capitali (SPA, SAPA, SRL). 
Socio Unico: questo campo è valorizzato nei soli casi di società a 
responsabilità limitata (SRL); indica se queste si compongono di un unico socio 
o di più soci. 
Stato Liquidazione: indica se la società si trova in stato di liquidazione 
oppure no. 
3.2 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE
Dati Anagrafici
Partita IVA: numero di partita IVA assegnato 
dall'Anagrafe Tributaria al rappresentante fiscale del cedente/prestatore. 
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale 
del cedente/prestatore da valorizzare nei casi
di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a 
quella dei campi Nome e Cognome seguenti. 
Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei 
casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la 
valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del campo 
Denominazione. 
Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da 
valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo 
presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a quella 
del campo Denominazione. 
3.3 CESSIONARIO/COMMITTENTE
Dati Anagrafici
Partita IVA: numero di partita IVA assegnato 
dall'Anagrafe Tributaria al cessionario/committente; 
Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria al 
cessionario/committente; 
Denominazione: denominazione del cessionario/committente (corrisponde alla 
struttura destinataria della fattura). 
Dati della Sede ovvero, nei casi previsti dal D.M. n° 370/2000, dell'ubicazione dell'utenza
Indirizzo: indirizzo del 
cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, 
etc. 
Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo 
precedente. 
CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo. 
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo. 
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune. 
3.4 SOGGETTO EMITTENTE
è presente nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore.
Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare se la fattura è stata emessa da parte del cessionario/committente ovvero da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore.
3.5 DATI GENERALI
Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto.
Dati Generali Documento
Tipo Documento: tipologia del documento oggetto 
della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, 
parcella .). 
Divisa: tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi espressa 
secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001. 
Data fattura: data del documento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento. 
Tipo Ritenuta: tipologia di ritenuta di acconto (persone fisiche o persone 
giuridiche) da valorizzare nei casi in cui ne è prevista l'applicazione. 
Importo Ritenuta: importo della ritenuta di acconto da indicare solo se 
valorizzato il campo Tipo Ritenuta. 
Aliquota Ritenuta: aliquota (espressa in percentuale %) della ritenuta d'acconto 
da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta. 
Causale Pagamento: codice della causale del pagamento (il codice corrisponde a 
quello utilizzato per la compilazione del modello 770S) da valorizzare nei casi 
di documenti soggetti a ritenuta d'acconto (campo Tipo Ritenuta valorizzato).
Numero Bollo: estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio 
delle Entrate per l'assolvimento in modo virtuale, da valorizzare nei casi in 
cui sia prevista l'imposta di bollo. 
Importo Bollo: importo dell'imposta di bollo da indicare solo se valorizzato il 
campo Numero Bollo. 
Tipo Cassa Previdenziale: cassa di previdenza della categoria professionale di 
appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui è presente. 
Aliquota Cassa: aliquota contributiva (espressa in percentuale %) prevista per 
la cassa di previdenza, da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Cassa 
Previdenziale. 
Importo Contributo Cassa: importo del contributo relativo alla cassa di 
previdenza della categoria professionale, da indicare solo se valorizzato il 
campo Tipo Cassa Previdenziale. 
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cassa; nel caso di 
non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero. 
Dati Ddt (documento di trasporto)
Nei casi in cui sia presente un documento di 
trasporto collegato alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno 
valorizzati i seguenti campi per ogni documento di trasporto. Numero DDT: numero 
del Documento di Trasporto. 
Data DDT: data del Documento di Trasporto (espressa secondo il formato ISO 
8601:2004). 
Normativa Di Riferimento
Norma Di Riferimento: norma di riferimento, 
comunitaria o nazionale, da indicare nei casi in cui il cessionario/committente 
è debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore (reverse charge), o nei 
casi in cui sia tenuto ad emettere autofattura. 
Fattura Principale è presente nei casi di fatture per operazioni accessorie, 
emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di 
registrazione e pagamento IVA. 
Numero Fattura Principale: numero della fattura relativa al trasporto di beni, 
da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le 
operazioni accessorie. 
Data Fattura Principale: data della fattura principale (espressa secondo il 
formato ISO 8601:2004). 
3.6 BENI/SERVIZI
Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto.
Dettaglio Linee
Numero Linea: numero che identifica la linea di 
dettaglio del bene/servizio riportata sul documento. 
Tipo Cessione Prestazione: codice che identifica la tipologia di 
cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio, abbuono o spesa 
accessoria; è quindi valorizzabile soltanto in presenza di questi casi. 
Descrizione: natura e qualità del bene/servizio oggetto della 
cessione/prestazione; puo' fare anche riferimento ad un precedente documento 
emesso a titolo di anticipo/acconto. 
Quantità: numero di unità cedute/prestate; puo' non essere valorizzato nei casi 
in cui la prestazione non sia quantificabile. 
Unità Misura: unità di misura in cui è espresso il campo Quantità. 
Data Inizio Periodo: data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce 
l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). 
Data Fine Periodo: data finale del periodo di riferimento cui si riferisce 
l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). 
Prezzo Unitario: prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a 
titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore 
normale". 
Percentuale Sconto: eventuale sconto applicato (espresso in percentuale %). 
Prezzo Totale: importo totale del bene/servizio al netto dell'eventuale sconto.
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla 
cessione/prestazione; nel caso di non applicabilità, il campo deve essere 
valorizzato a zero. 
Riepilogo Aliquota
è presente nei casi in cui, almeno in una linea del blocco Dettaglio Linee figuri il campo Aliquota IVA diverso da zero, ovvero se presenti spese accessorie
Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %).
Norma Riferimento Aliquota Ridotta: normativa di riferimento da indicare nei 
casi di aliquota IVA ridotta. 
Spese Accessorie: corrispettivi relativi alle cessioni accessorie, (es. 
imballaggi etc.) qualora presenti. 
Imponibile: valore totale dell'imponibile per singola aliquota. 
Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sull'imponibile, qualora presente.
Imposta: imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota IVA sul relativo 
imponibile. 
 Esigibilità IVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell'IVA 
(differita o immediata). 
Altri Dati Di Riepilogo
Natura: codice che esprime la natura delle 
operazioni che non rientrano tra quelle imponibili. 
Importo: importo riferito alle operazioni di cui al campo Natura. 
Riferimento Normativo: normativa di riferimento per le operazioni di cui al 
campo Natura. 
Dati Su Veicoli
Sono presenti nei casi di cessioni tra paesi 
membri di mezzi di trasporto nuovi. Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, 
comma 4 del DL 331 del 1993. 
Data: data di prima immatricolazione o di iscrizione del mezzo di trasporto nei 
pubblici registri (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). 
Totale Percorso: totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate 
del mezzo di trasporto. 
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI
Vengono di seguito riportate le informazioni indispensabili per garantire la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI di cui al precedente paragrafo 2 b):
4.1 TRASMITTENTE
Identificativo Fiscale: numero di 
identificazione fiscale del trasmittente: corrisponde al codice fiscale 
assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa riferimento 
all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; 
all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante 
(secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code). 
Progressivo Invio: progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce 
ad ogni documento fattura elettronica. 
Formato Trasmissione: codice identificativo della versione della struttura 
informatica con cui è stato predisposto il documento fattura elettronica. 
4.2 DESTINATARIO
Codice Destinatario: identifica l'ufficio 
centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione di cui all'articolo 1 
lettera 2) del
presente Regolamento, al quale è destinata la fattura; la sua valorizzazione 
deve rispettare quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del 
presente Regolamento. 
5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO
Vengono di seguito riportate le informazioni 
utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo di cui 
al precedente paragrafo 2 c); la loro definizione, nel rapporto contrattuale tra 
le parti, è fortemente consigliata in quanto la loro valorizzazione è 
propedeutica alla dematerializzazione del ciclo passivo delle amministrazioni.
Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni 
fattura del lotto. 
5.1 ORDINE ACQUISTO
Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o 
delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce l'ordine di 
acquisto così come identificato dai tre campi successivi (Identificativo 
Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui l'ordine di acquisto si riferisce 
all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. 
Identificativo Documento: numero dell' ordine di acquisto associato alla fattura 
secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. 
Data: data dell' ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto 
indicato nel campo Riferimento Numero Linea. 
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ordine) all'interno 
dell'ordine di acquisto associata alla fattura secondo quanto indicato nel campi 
Riferimento Numero Linea. 
5.2 CONTRATTO
Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o 
delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il contratto così 
come identificato dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, 
Numero Item); nel caso in cui il contratto si riferisce all'intera fattura, 
questo campo non deve essere valorizzato. 
Identificativo Documento: numero del contratto associato alla fattura secondo 
quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. 
Data: data del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel 
campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). 
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di contratto) all'interno 
del contratto associata alla fattura secondo quanto indicato nel campi 
Riferimento Numero Linea. 
5.3 RICEZIONE
Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento fattura.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o 
delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la ricezione così 
come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, 
Numero Item); nel caso in cui la ricezione si riferisce all'intera fattura, 
questo campo non deve essere valorizzato. 
Identificativo Documento: numero della ricezione associata alla fattura secondo 
quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. 
Data: data della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel 
campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). 
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ricezione) all'interno 
della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel campi 
Riferimento Numero Linea. 
5.4 FATTURE COLLEGATE
Dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in oggetto.
Riferimento Numero Linea: numero della linea o 
delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la fattura 
collegata così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo 
Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la fattura collegata si riferisce 
all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. 
Identificativo Documento: numero della fattura collegata associata alla fattura 
secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. 
Data fattura: data della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto 
indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 
8601:2004). 
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di fattura collegata) 
all'interno della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto 
indicato nel campi Riferimento Numero Linea. 
5.5 CASSA PREVIDENZIALE
Ritenuta Acconto: indica se il contributo cassa 
è soggetto a ritenuta. 
Imponibile Cassa: importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale 
per singola aliquota. 
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra 
quelle imponibili. 
Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo - 
contabile utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile 
all'amministrazione destinataria (es.: capitolo di spesa, conto economico).
6. ALTRE INFORMAZIONI
Vengono di seguito riportate le informazioni che possono essere inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze specifiche del soggetto emittente, di cui al precedente paragrafo 2 d).
6.1 TRASMITTENTE
Contatti trasmittente
Telefono: contatto telefonico fisso/mobile. 
Email: indirizzo di posta elettronica. 
6.2 CEDENTE/PRESTATORE
Dati Anagrafici
Codice Fiscale: codice fiscale del 
cedente/prestatore assegnato dall'Anagrafe Tributaria. 
Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and 
Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore 
dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti 
con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea. 
Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore. 
Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene il 
cedente/prestatore. 
Provincia Albo: provincia dell'albo professionale. 
Numero Iscrizione Albo: numero di iscrizione all'albo professionale. 
Data Iscrizione Albo: data di iscrizione all'albo professionale (espressa 
secondo il formato ISO 8601:2004). 
Contatti
Telefono: contatto telefonico fisso/mobile del 
cedente/prestatore. 
Fax: numero di fax del cedente/prestatore. 
Email: indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore. 
Riferimento Amministrazione: Codice identificativo del fornitore presente 
nell'anagrafica del sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione. 
6.3 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE
Codice Fiscale: numero di codice fiscale 
assegnato dall'Anagrafe Tributaria del rappresentante fiscale del 
cedente/prestatore. 
Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and 
Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore 
dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti 
con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea. 
Titolo: titolo onorifico del rappresentante fiscale del cedente/prestatore. 
 
6.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE 
Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic 
Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 
16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli 
operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio 
dell'Unione Europea. 
 
6.5 TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE 
Identificativo Fiscale: numero di 
identificazione fiscale; corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe 
Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale 
assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve 
essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 
alpha-2 code). 
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del terzo intermediario 
soggetto emittente qualora si tratti di persona non fisica (alternativo ai campi 
Nome e Cognome seguenti). 
Nome: nome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di 
persona fisica (alternativo, con il campo Cognome, al campo Denominazione). 
Cognome: cognome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di 
persona fisica (alternativo, con il campo Nome, al campo Denominazione). 
Titolo: titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente. 
CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and 
Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore 
dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti 
con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea. 
6.6 DATI GENERALI
Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.
Dati Generali Documento
Importo Totale: importo totale del documento 
comprensivo di imposta a debito del cessionario/committente. 
Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sul totale documento, qualora 
presente. 
Causale: descrizione della causale del documento. 
Dati Convenzione
Riferimento Numero Linea: numero della linea o 
delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la convenzione 
così come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, 
Numero Item); nel caso in cui la convenzione si riferisce all'intera fattura, 
questo campo non deve essere valorizzato. 
Identificativo Documento: numero della convenzione associata alla fattura 
secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. 
Data: data della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel 
campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). 
Numero Item: identificativo della singola voce (linea di convenzione) 
all'interno della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato nel 
campi Riferimento Numero Linea. 
Dati Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione, Fatture Collegate
Dati relativi a Ordini, Contratti, Convenzioni, 
Ricezioni e Fatture Collegate al documento in oggetto. 
Codice Commessa Convenzione: codice della commessa o della convenzione collegata 
alla fattura. 
Codice CUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice 
Unitario Progetto). 
Codice CIG: codice gestito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) che caratterizza ogni gara pubblica 
(Codice Identificativo Gara). 
Dati Riferimento Sal (Stato avanzamento lavori) 
Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si riferisce. 
Dati Ddt (Documento Di Trasporto) 
Causale Trasporto: causale del trasporto. 
Vettore: vettore del trasporto. 
Numero Colli: numero dei colli trasportati. 
Data Ora Ritiro: data e ora del ritiro della merce (espressa secondo il formato 
ISO 8601:2004). 
Data Inizio Trasporto: data di inizio del trasporto (espressa secondo il formato 
ISO 8601:2004). 
Peso: peso della merce trasportata. 
Unita Misura Peso: unità di misura riferita al peso della merce trasportata. 
Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa. 
Indirizzo Resa: indirizzo relativo alla resa (nome della via, piazza, etc.). 
Numero Civico: numero civico dell'indirizzo relativo alla resa. 
CAP: codice di avviamento postale dell'indirizzo relativo alla resa. 
Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo relativo alla resa. 
Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune. 
Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 
code. 
Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della 
fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dai campi 
NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce 
all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. 
 
6.7 BENI/SERVIZI 
Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.
Dettaglio Linee
Codice Articolo Fornitore: codice dell'articolo 
da catalogo fornitore. 
Codice Articolo CPV: codifica del bene/servizio secondo il sistema di 
classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici CPV (Common 
Procurement Vocabulary). 
Codice TARIC: codice di TARiffa Integrata Comunitaria, presente nel sistema 
informativo doganale AIDA. 
Ritenuta Acconto: indica se la linea della fattura si riferisce ad una 
cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto. 
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra 
quelle imponibili. 
Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo 
utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione 
destinataria (es: capitolo di spesa, conto economico .). 
6.8 PAGAMENTO
Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto. Condizioni Pagamento: codice che identifica le condizioni di pagamento.
Dettaglio Pagamento
Beneficiario: estremi anagrafici del 
beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario 
diverso dal cedente/prestatore) Modalità Pagamento: codice che identifica le 
modalità di pagamento. 
Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla quale decorrono i termini di 
pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). 
Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a partire 
dalla data di riferimento di cui al campo Data Riferimento
Termini Pagamento.
Data Scadenza Pagamento: data di scadenza del pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Importo Pagamento: importo relativo al pagamento.
Codice Ufficio Postale: codice dell'ufficio postale (nei casi di modalità di pagamento che ne presuppongono l'indicazione).
Cognome Quietanzante: cognome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".
Nome Quietanzante: nome del quietanzante, nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".
Codice Fiscale Quietanzante: codice fiscale del quietanzante nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".
Titolo Quietanzante: titolo del quietanzante nei casi di modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".
Istituto Finanziario: nome dell'Istituto Finanziario presso il quale effettuare il pagamento.
IBAN: 
coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera 
standard, il conto corrente del beneficiario (International Bank Account Number.)
ABI: codice ABI (Associazione Bancaria Italiana). 
CAB: codice CAB (Codice di Avviamento Bancario). 
BIC: codice BIC (Bank Identifier Code). 
Sconto Pagamento Anticipato: ammontare dello sconto per pagamento anticipato.
Data Limite Pagamento Anticipato: data limite stabilita per il pagamento anticipato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
Penalità Pagamenti Ritardati: ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati.
Data 
Decorrenza Penale: data di decorrenza della penale (espressa secondo il formato 
ISO 8601:2004). 
 
6.9 ALLEGATI
Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.
Per ciascun documento allegato alla fattura sono previsti i seguenti elementi identificativi:
Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica.
Nome Attachment: il nome identificativo del documento.
Algoritmo Compressione: il codice che identifica l'eventuale algoritmo utilizzato per la compressione dell'allegato.
Formato Attachment: il codice che identifica il formato dell'allegato.
Descrizione Attachment: la descrizione del documento.
Allegato B - REGOLE TECNICHE
INDICE 
 
1. PREMESSA 
2. MODALITà DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
3. MODALITà DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
 3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA 
4. MODALITà DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
 4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE 
 4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE 
 4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
 4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI 
INTERSCAMBIO 
 4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE 
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
1. PREMESSA
Il presente documento descrive le regole tecniche delle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture di cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica di cui all'articolo 1, comma 213, lettera g-bis), della legge n. 244.
Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.
Tali 
specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle 
Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture 
competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia 
digitale 
 
2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fatt uraelettronica per la formazione del documento nella forma e nel contenuto previsto per la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito SdI).
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del presente regolamento si intende per fattura elettronica un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia.
Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, si fa riferimento all'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento. Il contenuto informativo può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture, in entrambi i casi si fa riferimento ad un unico documento informatico con le caratteristiche riportate precedentemente; nel seguito verrà utilizzato il termine "fattura" per indicare indistintamente sia la fattura singola sia il lotto di fatture.
3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Il 
presente paragrafo descrive i canali e le modalità per la trasmissione delle 
fatture elettroniche attraverso il SdI. 
 
3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:
 - 
un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta 
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della 
ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;
 - un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile 
attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema 
Pubblico di Connettività); 
 - un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio 
attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività); 
 - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su 
protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i 
partecipanti e assicurano la sicurezza del canale; 
 - un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile 
attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati. 
 
Le 
specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalità ed i canali di 
trasmissione utilizzabili. 
 
4. MODALITà DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
Il 
presente paragrafo descrive le procedure operative per la trasmissione delle 
fatture elettroniche e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli 
attori del processo. Tutti gli aspetti e gli elementi necessari per 
l'interazione con il SdI sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.
 
4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE 
L'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all'interno dell'anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.
Affinché i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro qualificazione e al proprio riconoscimento secondo le modalità previste dalle regole tecniche della SPCCoop, DPCM 1 aprile 2008, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2008, e successive modificazioni.
4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
Affinché i soggetti trasmittenti possano interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro identificazione, requisiti che sono specifici dei singoli canali utilizzati.
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessità di identificarsi in via preventiva al SdI ma deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio; tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e successive modificazioni; le modalità d'identificazione del soggetto a cui viene assegnata la casella di posta rispondono ai requisiti citati in precedenza.
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si tratti di servizi esposti su SPC sia di servizi esposti su rete internet, deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI stesso; le modalità di sottoscrizione dell'accordo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.
Il 
soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare 
un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP deve necessariamente 
identificarsi al SdI tramite la definizione e la sottoscrizione con il SdI di un 
protocollo di trasmissione; le modalità per la sottoscrizione del protocollo 
rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche 
tecniche. 
 
4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
La 
procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti: 
 - il fornitore; 
 - il SdI; 
 - il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore). 
I 
passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti: 
 - il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le regole di cui 
al paragrafo 2; 
 - il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto 
di questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura 
predisposta; 
 - il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura così generata, 
al SdI per mezzo dei canali e le modalità di cui al paragrafo 3. 
 
4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
La 
procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI al destinatario vede, 
quali attori coinvolti: 
 - il SdI; 
 - il soggetto destinatario; 
 - il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario). 
Il SdI 
inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo soggetto ricevente di cui 
il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le 
modalità di cui al paragrafo 3. 
Nell'eventualità che nella fattura risulti un codice di riferimento del 
destinatario non corretto, il SdI procederà ad inviare l'esito negativo 
esplicativo al mittente. 
 
4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE 
Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della rasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la "messa a disposizione" del messaggio e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche.
La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:
 - 
il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un identificativo 
proprio ed effettua i controlli previsti al successivo par. 5; 
 - in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di 
scarto al soggetto trasmittente; 
 - nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura 
elettronica al destinatario; 
 - nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto 
trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica; 
 - nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la 
trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto 
trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l'onere di 
contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione 
del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con 
l'invio; 
 - il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di 
riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente 
a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della 
fattura elettronica; 
Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la 
cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche. 
Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale:

 
 
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
Il SdI, per ogni documento fattura correttamente 
ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto 
destinatario. 
Quest'attività di verifica, nei limiti di ambito in cui e' circoscritta, si 
configura come: 
 - un'operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase 
elaborativa; 
 - uno strumento di filtro per prevenire, da un lato, possibili e 
dispendiose attività di contenzioso, e per accelerare, dall'altro, eventuali 
interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione 
del ciclo fatturazione-pagamento. 
Il mancato superamento di questi controlli viene notificato al trasmittente e 
genera lo scarto del documento fattura che, conseguentemente, non viene 
inoltrato al destinatario della fattura. 
Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:
- nomenclatura ed unicità del documento 
trasmesso; 
- integrità del documento; 
- autenticità e validità del certificato di firma; 
- conformità del formato fattura alle specifiche tecniche definite dall'allegato 
A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento; 
- validità del contenuto della fattura rispetto alle informazionidefinite 
nell'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento; 
I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in dettaglio nelle 
specifiche tecniche. 
Allegati C, D, E (omissis)