Decreto ministeriale (ambiente) 6 giugno 2012
Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici
(G.U. n. 159 del 10 luglio 2012)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN GPP);

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della legge n. 296/2006, ha adottato il PAN GPP;

Visto quanto indicato dall'art. 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 che prevede attraverso decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri concertanti la definizione degli specifici obiettivi di sostenibilità;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2001) 566 sul diritto dell'UE applicabile agli appalti pubblici e alle possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2011) 681 relativa alla strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese;

Vista la guida della Commissione europea «Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici» redatta sulla base del documento della Commissione SEC (2010) 1258 final, che ha come obiettivo di sensibilizzare e promuovere gli appalti pubblici socialmente responsabili;

Visto quanto indicato dal punto 1.1 del PAN GPP dove viene richiamata la necessità di considerare il tema della sostenibilità in modo più ampio tenendo conto, nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione, dei criteri sociali, seguendo cosi' le indicazioni europee verso il concetto di acquisti sostenibili;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con note del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001471 e del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001472 è stato chiesto ai Ministeri sviluppo economico e dell'economia e delle finanze di formulare eventuali osservazioni sulla «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici»;

Tenuto conto delle osservazioni trasmesse con nota prot. 2626 del 24 febbraio 2012 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che entro il termine di «trenta giorni dalla ricezione della presente nota» così come indicato nelle predette note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il documento, allegato al presente decreto, relativo alla: «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici» elaborato nell'ambito del Comitato di gestione del PAN GPP con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Ritenuto necessario, al fine di tener conto degli aspetti sociali nei criteri ambientali minimi per quelle categorie di prodotti o servizi che sono oggetto di maggior rischio di violazione dei diritti umani, di procedere all'adozione della «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici»;

Decreta:

Tenuto conto delle indicazioni per gli «Acquisti Sostenibili» contenute nel PAN GPP e nelle comunicazioni della Commissione europea indicate in premessa, si adotta il documento allegato «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto unitamente all'allegato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

Il Ministro: Clini


Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici

Indice
 
Sommario
 
0. Premessa
1. Introduzione
2. I criteri sociali: definizione
3. Il dialogo strutturato per i criteri sociali
4. Approccio semplificato
5. Oggetto dell'appalto
6. Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali
7. Glossario.
8. Appalti in forma associata (joint purchasing)
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III

0. Premessa

Il presente documento, elaborato nell'ambito del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", (PAN GPP) adottato con il decreto interministeriale del 11 aprile 2008, ha lo scopo di fornire indicazioni operative e linee guida per tener conto degli aspetti sociali nella definizione dei bandi di gara della Pubblica Amministrazione, per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzioni di lavori.
L'attenzione agli aspetti sociali è indispensabile per poter garantire un concetto di "sostenibilità" che comprenda, così come richiamato in numerosi documenti della UE, oltre alla sfera ambientale, quella sociale e quella economica.
L'applicazione della presente guida potrà essere valutata dalle stazioni appaltanti anche in ragione del "grado di rischio" di violazione dei diritti umani che si possono verificare nelle diverse catene di fornitura delle varie merceologie oggetto dell'appalto (es.: il settore tessile, e il settore agro-alimentare, ed altri possono considerarsi tra i settori "a maggior rischio").
 
1. Introduzione
 
La Commissione Europea ha pubblicato nei primi mesi del 2011 la guida "Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" redatta sulla base del documento dello staff della Commissione SEC(2010) 1258 final, 19.10.2010.
La guida prende in considerazione diversi aspetti sociali afferenti  all'ampia definizione di "appalti pubblici socialmente  responsabili" - Socially responsible public procurement (SRPP)  elaborata dalla Commissione 1 La guida prende in considerazione  diversi aspetti sociali afferenti all'ampia definizione di "appalti  pubblici socialmente responsabili" - Socially responsible public  procurement (SRPP) elaborata dalla Commissione.

1 Si vedano le pagine 7 - 9 della guida.
 
• la promozione delle opportunità di occupazione: opportunità per l'occupazione giovanile, per i disoccupati di lunga durata, per le persone appartenenti a gruppi svantaggiati (ad es. lavoratori migranti, minoranze etniche, ecc.), per le persone con disabilità, ecc;
• la promozione del «lavoro dignitoso»: questo concetto fa riferimento a quattro elementi ugualmente importanti e interdipendenti: il diritto a un lavoro produttivo e liberamente scelto, principi e diritti fondamentali nel lavoro, retribuzione dignitosa, protezione sociale e dialogo sociale. Nel contesto degli "appalti pubblici socialmente responsabili" possono svolgere un ruolo importante numerose questioni quali:

- la conformità con le norme fondamentali del lavoro;
- la retribuzione dignitosa;
- la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- il dialogo sociale;
- l'accesso alla formazione;
- la parità di genere e non discriminazione;
- l'accesso alla protezione sociale di base.

• la promozione della conformità con i diritti sociali e del lavoro:

- l'osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell'UE;
- l'osservanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, tra cui il principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore e la promozione della parità di genere; 
- l'osservanza delle normative in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- lotta alla discriminazione basata su altri criteri (età, disabilità, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale e così via) e creazione di pari opportunità;

• la promozione dell'«inclusione sociale» e la promozione delle organizzazioni dell'economia sociale quali:

- la parità di accesso alle opportunità di appalto da parte di imprese i cui proprietari o dipendenti appartengono a gruppi etnici o minoritari, ad esempio cooperative, imprese sociali e organizzazioni non profit;
- la promozione dell'occupazione assistita per persone con disabilità, incluse quelle presenti nel mercato del lavoro aperto;

• la promozione dell'«accessibilità e progettazione per tutti» quali:

- le disposizioni imperative nelle specifiche tecniche per garantire alle persone con disabilità di accedere, ad esempio, a servizi pubblici, edifici pubblici, trasporti pubblici, informazioni pubbliche e beni e servizi dell'information and communication technology tra cui le applicazioni basate sul web (l'aspetto centrale riguarda l'acquisto di beni e servizi accessibili a tutti);

• la considerazione degli aspetti legati al «commercio equo e solidale» quali:

- la possibilità, in determinate condizioni, di tenere conto delle questioni relative al commercio equo nelle specifiche delle gare e nelle condizioni di esecuzione degli appalti;

• lo sforzo teso a ottenere un impegno più esteso di natura volontaristica verso la «responsabilità sociale di impresa» (RSI):
ovvero far sì che le aziende superino volontariamente i vincoli normativi nel perseguimento degli obiettivi ambientali e sociali nelle proprie attività quotidiane;
• la protezione dalla mancata osservanza dei diritti umani e la promozione del rispetto degli stessi;
• la promozione delle «piccole e medie imprese» nella misura in cui possano essere collegate alle considerazioni esposte sopra:

- disposizioni che offrono alle PMI un accesso più ampio agli appalti pubblici attraverso la riduzione del costo e/o dell'impegno necessari per partecipare agli appalti pubblici socialmente responsabili.
- pari opportunità attraverso una maggiore visibilità delle opportunità di subappalto.

Il presente documento fa riferimento alle esperienze di integrazione di criteri sociali negli appalti pubblici che si sono sviluppate in vari Stati Membri (in particolare Svezia, Norvegia, Olanda, Danimarca e Spagna) già a partire dalla metà degli anni duemila.
Queste esperienze si sono concentrate in particolar modo sull'applicazione di alcuni degli aspetti sociali compresi nella definizione dell'SRPP, ossia la promozione del «lavoro dignitoso», con particolare attenzione alle principali condizioni di lavoro che si richiamano a questo concetto e che si verificano lungo l'intera catena di fornitura, ossia il rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization - ILO), la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il salario, l'orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Anche la proposta di criteri sociali che qui viene affrontata,  scaturita in un contesto di confronto con le esperienze Nord  europee 2 , prende in considerazione questa specifica accezione  dell'SRPP come meglio definita nel paragrafo successivo.
 
2 Nelle esperienze dei Paesi nord-europei relative alla promozione  del "lavoro dignitoso" negli appalti pubblici si fa spesso  riferimento al concetto di "appalti pubblici etici" - Ethical Public  Procurement (EPP), proprio a significare una specificità di  approccio rispetto alla più generale definizione di SRPP.
 
Nell'ambito dello sviluppo di ulteriori iniziative per la promozione degli "appalti pubblici socialmente responsabili" saranno affrontati anche altri aspetti sociali, come quelli riguardanti la disabilità, in stretta collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I criteri qui proposti si collocano, inoltre, nel più ampio quadro di riferimento di strumenti e iniziative internazionali relative a temi contigui alla "responsabilità sociale" delle organizzazioni, tra le quali:

- le "Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali" (2000);
- il "Global Compact" dell'ONU;
- lo standard "ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility".

2. I criteri sociali: definizione
 
Le catene di fornitura sono spesso molto complesse, frammentate e localizzate anche in Paesi ove possono non essere garantiti il rispetto dei diritti umani fondamentali e l'applicazione di standard minimi relativi alle condizioni di lavoro.
In questo documento, per "criteri sociali" si intendono i criteri tesi a promuovere l'applicazione, lungo la catena di fornitura, degli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro, riconosciuti a livello internazionale e definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization - ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati si riferiscono alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard piu' elevato.
Qui di seguito le Convenzioni fondamentali ILO raggruppate per tema.
 
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
 
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
- è proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
 
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
 
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
 
Le Pubbliche Amministrazioni, integrando i criteri sociali negli appalti pubblici, possono contribuire a migliorare il soddisfacimento dei diritti umani e le condizioni di lavoro lungo tutta la catena della fornitura, favorendo al contempo lo sviluppo del mercato dei prodotti realizzati rispettando tali diritti e condizioni.
L'applicazione dei criteri sociali si basa sulla qualità delle informazioni relative alle condizioni di lavoro che si verificano lungo la catena di fornitura. Per questo motivo, l'approccio da adottare si basa sulla trasparenza e la tracciabilità della catena di fornitura.
Tale approccio prevede la costruzione di un processo di facilitazione, ossia di un "dialogo strutturato" tra le Amministrazioni aggiudicatici e i relativi fornitori, di cui al punto successivo, attraverso il quale si sviluppa la dimensione della responsabilità sociale nell'ambito del settore degli approvvigionamenti pubblici.

3. Il dialogo strutturato per i criteri sociali

Il dialogo strutturato ha gli obiettivi di migliorare la conoscenza relativa alle condizioni di lavoro e al rispetto dei diritti umani lungo la catena di fornitura, di trasmettere segnali di attenzione sugli standard sociali lungo la stessa catena, e di permettere il monitoraggio dell'applicazione dei criteri sociali dell'appalto, compresa l'attivazione di eventuali meccanismi correttivi in caso di mancato rispetto degli stessi.
Il quadro normativo vigente degli appalti pubblici prevede già alcune misure relative alla protezione sociale e alle condizioni di lavoro, come quelle relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative alla necessaria valutazione dell'adeguatezza del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro (che considera anche la dimensione previdenziale e assistenziale) e al costo relativo alla sicurezza (art. 86. commi 3-bis e 3-ter; art. 87. comma 2. lettera g - (in realtà la lettera g è stata abrogata dall'art. 4, comma 2, lettera i-ter), legge n. 106 del 2011 - n.d.r.)).
Il quadro normativo consente inoltre alle stazioni appaltanti la possibilità di chiedere particolari condizioni di esecuzione contrattuale che possono attenere ad esigenze di carattere sociale (art. 69, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/06).
Per facilitare la realizzazione del dialogo strutturato, i criteri sociali riguardano le condizioni di esecuzione contrattuale riportate nel par. 6, oltre alla definizione dell'oggetto dell'appalto. Le clausole contrattuali prevedono la realizzazione del dialogo con l'aggiudicatario dell'appalto, l'attivazione del flusso di informazioni, e quindi il monitoraggio del rispetto delle stesse clausole. Nelle successive revisioni dei criteri sociali saranno inclusi criteri sociali riguardanti le altre fasi degli appalti pubblici (criteri di selezione dei candidati, specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione).

Il dialogo si sviluppa attraverso le seguenti attività:

1. Informazione agli operatori economici: l'Amministrazione aggiudicatrice, con adeguato anticipo rispetto alla prevista prima applicazione dei criteri sociali, informa gli operatori economici circa la volontà di integrare i criteri sociali nelle proprie attività contrattuali; l'informazione avviene attraverso l'organizzazione di specifici incontri, e altre eventuali forme, dandone pubblica comunicazione;

2. Inserimento di clausole contrattuali relative alla conformità a standard sociali minimi tra le condizioni di esecuzione contrattuale: l'Amministrazione aggiudicatrice inserisce specifiche clausole nel capitolato speciale e nel contratto di fornitura che riguardano gli impegni assunti dall'aggiudicatario relativi sia alla conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, sia al monitoraggio degli stessi (le clausole contrattuali da inserire sono riportate al par. 6);

3. Sottoscrizione di una "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi": la dichiarazione (da allegare al capitolato e al contratto di fornitura) riporta l'assunzione di impegni dell'aggiudicatario verso il rispetto di standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, e la collaborazione con l'Amministrazione aggiudicatrice per il monitoraggio degli impegni assunti (la "Dichiarazione" è riportata nell'Allegato I);

4. Compilazione di un questionario di monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi: nel corso della durata del contratto, l'Amministrazione invia all'aggiudicatario un questionario relativo al monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi (Allegati II e III), che è tenuto a compilare ed inviare all'Amministrazione entro congrui termini stabiliti dalla stessa; essa analizzerà il questionario allo scopo di valutare il rischio di potenziale violazione delle clausole contrattuali (gli standard sociali minimi), e quindi per l'eventuale effettuazione di ulteriori attività di cui ai punti successivi; l'Amministrazione aggiudicatrice stabilisce specifiche penalità nel caso di mancata o incompleta compilazione del questionario di monitoraggio da parte dell'aggiudicatario; il questionario è parte integrante della documentazione contrattuale, e quindi le informazioni fornite dall'aggiudicatario attraverso il questionario costituiscono a tutti gli effetti "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi dal DPR 445/2000, che prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci);

5. Richieste di chiarimenti ed incontri: l'Amministrazione richiede chiarimenti all'aggiudicatario sulla base delle informazioni contenute nel questionario, nonché organizza incontri tesi a soddisfare necessità informative dell'aggiudicatario, a facilitare la soluzione di eventuali problemi connessi alle informazioni richieste dall'Amministrazione, ecc.;

6. Verifiche ispettive: l'Amministrazione effettua verifiche ispettive, o fa effettuare per proprio conto da soggetti specificatamente incaricati, finalizzate a monitorare il rispetto delle clausole contrattuali;

7. Azioni correttive: l'aggiudicatario potrà essere tenuto ad effettuare adeguate azioni correttive, che possono coinvolgere i sub-fornitori, di cui l'Amministrazione aggiudicatrice potrà chiederne l'attuazione entro i termini stabiliti dalla stessa; l'Aggiudicatario sarà tenuto a dimostrare che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate;

8. Penalità: l'Amministrazione stabilisce penalità proporzionali alla gravità delle violazioni contrattuali inerenti la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, fino alla risoluzione del contratto.

4. Approccio semplificato

Le Amministrazioni aggiudicatrici applicano un approccio semplificato dei criteri sociali, in via generale, a seconda dell'importo del contratto, ossia nei contratti con importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, come definite all'art. 28 del D.Lgs. 163/06
L'applicazione di questo approccio prevede l'utilizzo di un questionario semplificato di monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi (Allegato II). Il questionario semplificato si focalizza sulle fasi finali della catena di fornitura, ossia sulla fase manifatturiera di realizzazione del prodotto finito oggetto dell'appalto e sulla sua distribuzione: il questionario non riguarda le fasi più a monte della catena di fornitura, come la produzione delle materie prime e dei semilavorati, per le quali deve essere comunque garantita la conformità agli standard sociali minimi (come indicato nelle clausole contrattuali e nella "Dichiarazione di conformità"), e rispetto alle quali l'Amministrazione può attivare gli strumenti previsti dal dialogo strutturato (richiesta di chiarimenti ed incontri, verifiche ispettive, azioni correttive e penalità).
Le Amministrazioni aggiudicatici sono comunque invitate ad applicare l'approccio completo anche per importi inferiori alle soglie su indicate.
Le "Centrali di committenza", come definite dall'art. 3 comma 34 del D.Lgs 163/06, integrano i criteri sociali nelle attività contrattuali applicando l'approccio completo, indipendentemente dall'importo del contratti, ossia utilizzando la versione completa del questionario di monitoraggio di conformità agli standard sociali minimi (Allegato III), che riguarda tutte le fasi della catena della fornitura, e che include richieste di ulteriori informazioni rispetto ad alcuni aspetti ritenuti rilevanti. Resta fermo quanto specificato per l'approccio semplificato rispetto all'attivazione degli strumenti previsti dal dialogo strutturato.
E' utile segnalare che l'applicazione dei criteri sociali potrà essere valutata dalle stazioni appaltanti anche in ragione del "grado di rischio" di violazione dei diritti umani che si possono verificare nelle diverse catene di fornitura delle varie merceologie oggetto dell'appalto (es.: il settore tessile e il settore agro-alimentare possono considerarsi tra i settori "a maggior rischio").

Al fine di dare rilevanza a iniziative volontarie che fanno riferimento alla "responsabilità sociale delle imprese", l'aggiudicatario che si trovi in una delle tre specifiche situazioni meglio descritte nell'Allegato II non è tenuto a rispondere a una parte del questionario:

1. adesione a una iniziativa multi-stakeholder;
2. sistema di gestione della responsabilità sociale di'impresa;
3. fornitura di prodotti del commercio equo e solidale.

Questo schema riassume le ipotesi di semplificazione:

  Aggiudicatario in situazione 1, 2 o 3 Aggiudicatario NON in situazione 1, 2 o 3
Approccio semplificato
(importo inferiore alla soglia comunitaria)
1 - 5
(5 domande)
1 - 13
(13 domande)
Approccio completo
(Centrale di committenza e/o importo superiore alla soglia comunitaria)
1 -5 e 14 -23
(15 domande)
1 - 23
(23 domande)

5. Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto differisce a seconda se esso riguarda la fornitura di beni o la prestazione di servizi:

a) in caso di appalto di fornitura: "Appalto della fornitura di ... realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura"
b) in caso di appalto di prestazione di servizi: "Appalto del servizio di ..... realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura"
c) in caso di appalto di lavori: "Appalto dei lavori di ... realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura"

6. Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)

Testo da inserire tra le condizioni di esecuzione contrattuale (es.: nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto d'appalto).

Par. ... Conformità a standard sociali minimi

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. ... : "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste al par. ... del presente contratto/capitolato speciale.

7. Glossario

ILO: International Labour Organization, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è l'agenzia delle Nazioni Unite responsabile dell'adozione e dell'attuazione delle norme internazionali del lavoro. E' un'organizzazione tripartita, ossia governata da rappresentanti dei Governi, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Attualmente sono 183 gli Stati membri dell'Organizzazione.
Convenzioni ILO: sono trattati internazionali legalmente vincolanti, sottoposti alla ratifica da parte degli Stati membri dell'ILO.
Attraverso la ratifica, le Convenzioni entrano in vigore nell'ordinamento giuridico degli Stati membri. Essi si impegnano all'applicazione delle Convenzioni nella legislazione e nella prassi, ed a presentare periodicamente un rapporto sulle misure adottate.
Convenzioni fondamentali ILO: sono le otto Convenzioni che riguardano principi e diritti del lavoro che ILO ha identificato come "fondamentali": la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori, l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'abolizione effettiva del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. Attualmente sono oltre 1.200 le ratifiche di queste Convenzioni, rappresentanti l'86% del numero delle possibili ratifiche.
Commercio equo e solidale: è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori marginalizzati e garantendone i diritti, in particolare nel Sud. Le organizzazioni del commercio equo e solidale (supportate dai consumatori) si impegnano attivamente per sostenere i produttori, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere modifiche delle regole e delle pratiche seguite nel commercio internazionale (Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006).
Catena di fornitura: l'insieme costituito dai distributori, i produttori e i fornitori di tutti i prodotti che sono oggetto del contratto, incluso i sub-fornitori, che possono progettare, commercializzare, fabbricare e/o fornire beni che sono usati nella produzione e nella fornitura del prodotto finale.
Iniziativa Multi-Stakeholder (MSI): un'organizzazione nella quale sono rappresentati vari portatori di interessi, come imprese, sindacati e organizzazioni non governative, che generalmente adotta un codice di condotta ed un sistema di verifica indipendente, con la finalità di assicurare che determinati standard sociali sono rispettati da parte delle imprese aderenti. Esempi di iniziative Multi-Stakeholder sono: Fair Wear Foundation (FWF), Ethical Trading Initiative (ETI), Fair Labor Association (FLA).
Salario dignitoso: salario pagato per una settimana lavorativa normale (48 ore) che corrisponde almeno agli standard minimi di settore e che sia sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale oltre che a fornire un qualche guadagno discrezionale (pari ad almeno il 10%); il salario deve quindi permettere ai lavoratori di sostenere metà della famiglia di medie dimensioni sopra la linea della povertà, sulla base dei pressi locali vicino al luogo di lavoro. I bisogni primari comprendono spese essenziali quali cibo, acqua potabile, vestiti, abitazione, trasporti, istruzione, un reddito discrezionale e i "benefici sociali obbligatori" (assistenza sanitaria, assicurazione medica, indennità di disoccupazione, ecc.).
Produttore: impresa che realizza i prodotti, anche attraverso fornitori e sub-fornitori;
Proprietario di marchio: impresa proprietaria dei diritti sui marchi apposti sui prodotti forniti
Rivenditore o grossista: impresa che rivende prodotti realizzati da altre imprese.
 
8. Appalti in forma associata (joint purchasing)
 
E' auspicabile che le stazioni appaltanti promuovano intese per realizzare appalti in forma associata. Questa modalità di approvvigionamento permette alle Amministrazioni di poter condividere le competenze a loro disposizione ed i costi per realizzare efficaci azioni di monitoraggio dei criteri ambientali e sociali (es.: incaricare soggetti esterni per l'effettuazione di audit di verifica di conformità agli standard sociali minimi previsti per i criteri sociali).
 

ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

ALLEGATO II - Questionario semplificato di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi

ALLEGATO III - Questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi