LEGGE 22 dicembre 2008, n. 201
Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997
(G.U. n. 292 del 22 dicembre 2008)

Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità' del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.

6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11.

10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica.

10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici:

a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
«La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.»;
b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è abrogato.

10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.».

11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto.

Art. 1-bis. Esigenze indifferibili

1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: «destina» è inserita la seguente: «prioritariamente» e dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie,».

Art. 1-ter. Disposizioni in materia di arbitrati

1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009.

Art. 2. Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei «produttori ed utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.

2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente: «01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli»;
b) al comma 1, le parole: «al familiare» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione.»

Art. 2-bis. Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di veicoli (omissis)

Art. 2-ter. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione (omissis)

Art. 2-quater. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (omissis)

Art. 2-quinquies. Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (omissis)

Art. 3. Interventi in materia di protezione civile

1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:

a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006;
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.

2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2011.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, e successive proroghe e integrazioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.

5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.

Art. 3-bis. Interpretazione autentica

1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica.

Art. 4. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.