Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
(G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003)

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente" sono sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: "ristrutturazione edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e";
c) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "opere di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,";
d) all'articolo 20, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.";
e) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: (omisis)

 

f) l'articolo 23, è sostituito dal seguente: (omisis)

g) all'articolo 31, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.";
h) all'articolo 33, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.";
i) all'articolo 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.";
l) all'articolo 35, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.";
m) all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: "in difformità da esso," sono aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa,";
n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 22," sono aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
o) all'articolo 38, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.";
p) all'articolo 39, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.";
q) all'articolo 40, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.";
r) all'articolo 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.";
s) all'articolo 46, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.";
t) all'articolo 48, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.".