Legge 24 novembre 2000, n. 340
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi 
Legge di semplificazione 1999
(G.U. n. 275 del 24 novembre 2000)

Capo I - NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1. (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. La presente legge dispone, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell’allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell’allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all’allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi, criteri e procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all’allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) all’articolo 20, comma 7, dopo le parole: (omissis)
c) all’articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: (omissis)
d) all’articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;
e) nell’allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: (omissis)
f) al numero 18 dell’allegato 1, dopo le parole: (omissis)
g) il numero 94 dell’allegato 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
h) il titolo del numero 97 dell’allegato 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
i) il titolo del numero 98 dell’allegato 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
l) dopo il numero 98 dell’allegato 1 è inserito il seguente:(omissis)
m) al numero 105 dell’allegato 1, dopo le parole: (omissis)

5. All’articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non più di un triennio," sono soppresse.

6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: (omissis)
b) il comma 3 dell’articolo 3 è abrogato;
c) all’articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis)
d) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: (omissis)
e) all’articolo 7, comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: (omissis)
f) all’articolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;
g) l’articolo 8 è abrogato;
h) all’articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse;
i) all’allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: (omissis)
l) il numero 30) dell’allegato 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
m) al numero 43) dell’allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;
n) all’allegato 2 è soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell’allegato 3 sono inseriti i seguenti: (omissis)

7. All’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".

8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

Art. 2. (Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)
(abrogato dall'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000)

Art. 3. (Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse pubblico)
(abrogato dall'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000)

Art. 4. (Rilascio e rinnovi dei passaporti)

1. Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.

Art. 5. (Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:
"g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica".

Art. 6. (Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)

1. Dopo l’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente: (omissis)

Art. 7. (Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d’area)

1. Nell’allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d’area ed agli altri interventi di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2. Nella predisposizione del testo unico di cui all’allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l’attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.

Art. 8. (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento strategico dell’energia)
(abrogato dall'articolo 27, comma 33, legge n. 99 del 2009)

Capo II - MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 9. (Ricorso alla conferenza di servizi)

1. L’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. ... " (omissis).

2. Per l’approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all’articolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell’ambito regionale.

Art. 10. (Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)

1. L’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis ... " (omissis)

Art. 11. (Procedimento della conferenza di servizi)

1. L’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter ... " (omissis)

Art. 12. (Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)

1. L’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater ... " (omissis)

Art. 13. (Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative)

1. Nell’ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all’esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l’amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 14. (Abrogazioni e norma di raccordo)

1. All’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall’articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.
(comma così modificato dall'articolo 13 della legge n. 15 del 2005)

2. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

Art. 15. (Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: (omissis)

Capo III - NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 16. (Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita)

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.

Art. 17. (Programmazione negoziata)

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 18. (Termini)

1. I testi unici di cui al comma 4 dell’articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato dall’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.

4. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente: (omissis)

5. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente: (omissis)

6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all’articolo 9 del regolamento emanato con d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

Art. 19. (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)

1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

2. Al fine di garantire, nell’ambito del programma di cui all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dall’Istituto per la promozione industriale (IPI) per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell’esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.

Art. 20. (Rete autostradale e stradale nazionale)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis) 

Art. 21. (Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie)

1. Per la costruzione e l’affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell’ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.

3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 22. (Piani urbani di mobilità)

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del traffico, l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall’anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall’anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l’attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d’intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d’intesa con i comuni interessati.

3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell’importo complessivo derivante dall’attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all’articolo 22 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti l’elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nell’assegnazione delle somme, nonchè le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

Art. 23. (Diritti per la partecipazione a concorsi)

1. All’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".

Art. 24. (Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni)
(abrogato dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

Art. 25. (Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

Art. 26. (Istituzione dell’Ufficiale elettorale)

1. Dopo l’articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223," è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. 
1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l’Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano
".

2. Il secondo comma dell’articolo 5 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall’Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario".

3. All’articolo 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale," sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri".

4. Il primo comma dell’articolo 13 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età".

5. All’articolo 14 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".

6. Il primo periodo dell’articolo 17 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti: "Di tutte le operazioni compiute dall’Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario".

7. All’articolo 18, secondo comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall’Ufficiale elettorale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario"

8. All’articolo 30 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale, con l’assistenza del segretario," sono sostituite dalle seguenti: "l’Ufficiale elettorale";
b) al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall’Ufficiale elettorale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario".

9. Al secondo comma dell’articolo 32 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con l’assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dall’Ufficiale elettorale".

10. All’articolo 37 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai componenti della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall’Ufficiale elettorale".

11. All’articolo 49 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali".

12. L’articolo 52 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Art. 52. – 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l’Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico".

13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all’Ufficiale elettorale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Art. 27. (Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell’atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all’atto, conflitto di attribuzione.
(comma modificato dall'art. 2, comma 2-septies, legge n. 10 del 2011, poi dall'art. 9, comma 4-ter, legge n. 119 del 2013)

2. La Sezione del controllo comunica l’esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell’adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell’adunanza.

3. All’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l’ultimo periodo è soppresso.

4. Il procedimento previsto dall’articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell’atto sottoposto a controllo. L’atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

Art. 28. (Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all’opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

1. Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall’articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall’articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall’articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".

Art. 29. (Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero)
(omissis)

Art. 30. (Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società)

1. Il comma quarto dell’articolo 2501-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l’iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese".

2. Nel comma primo dell’articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l’estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell’articolo 2501-bis e la menzione dell’avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".

3. Il comma primo dell’articolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:
"La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall’iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all’iscrizione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca".

4. Nel comma secondo dell’articolo 2503-bis del codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione".

5. Il comma quarto dell’articolo 2504 del codice civile è abrogato.

6. L’articolo 2504-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). – Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall’articolo 2457-ter".

7. Il comma quinto dell’articolo 2504-octies del codice civile è abrogato.

Art. 31. (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l’esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l’assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
(comma così modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 448 del 2001)

2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.
(comma inserito dall'articolo 13-ter del decreto legge n. 236 del 2002 introdotto dalla legge di conversione n. 294 del 2002)

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione.
(comma inserito dall'articolo 13-ter del decreto legge n. 236 del 2002 introdotto dalla legge di conversione n. 294 del 2002)

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l’individuazione degli strumenti per assicurare l’assolvimento dell’obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.

Art. 32. (Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali)

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell’articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo decorrono dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese
".

3. Nel comma primo dell’articolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).

4. Il comma primo dell’articolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell’assemblea, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione della delibera decorrono dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese".

5. Dopo l’articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:
"Art. 138-bis.
1. Il notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l’art. 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell’art. 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge
".

Art. 33. (Ulteriori semplificazioni in materia societaria)

1. Il comma secondo dell’articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell’articolo 2197, il comma secondo dell’articolo 2298, il comma terzo dell’articolo 2299, il comma secondo dell’articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell’articolo 2383 e il comma secondo dell’articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell’articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". L’articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dell’articolo 2354 del codice civile le parole: "l’originale sia depositato presso l’ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società" sono sostituite dalla seguente: "autenticata".

2. L’articolo 2330-bis del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell’articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Il comma quinto dell’articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell’articolo 2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente". Nel comma settimo dell’articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dell’articolo 2385, nel comma terzo dell’articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell’articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma primo dell’articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" e nel comma secondo dell’articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma settimo dell’articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma quarto dell’articolo 2420-bis del codice civile è soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dell’articolo 2420-bis del codice civile le parole "pubblicato nel Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositato presso l’ufficio del registro delle imprese". Nel comma primo dell’articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell’articolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso l’ufficio del registro delle imprese". Il comma secondo dell’articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell’articolo 2450-bis del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell’articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dell’articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". L’art. 2457-bis del codice civile è abrogato. La rubrica dell’articolo 2457-ter del codice civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Il comma primo dell’articolo 2457-ter del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo dell’articolo 2457-ter del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell’articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: "2330-bis". Nel comma secondo dell’articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola: "quinto". La rubrica dell’articolo 2497-bis del codice civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Nell’articolo 2497-bis del codice civile le parole "degli articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti "dall’articolo 2457". Nel comma primo dell’articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,".

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L’articolo 1, comma 1, lettere f) e g), l’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), l’articolo 5, comma 2, l’articolo 12, comma 2, l’articolo 14, commi 3 e 4, l’articolo 20, commi 2 e 3, l’articolo 21 e l’articolo 22 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo d.P.R. n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e".

4. Nel comma primo dell’articolo 2309, nel comma quarto dell’articolo 2383, nel comma terzo dell’articolo 2385, nel comma terzo dell’articolo 2400, nel comma secondo dell’articolo 2417, nel comma settimo dell’articolo 2449, nel comma primo dell’articolo 2450-bis, e nel comma quarto dell’articolo 2475-bis del codice civile le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

Art. 34 (Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione)
(omissis)

 Art. 35. (Controversie in materia di masi chiusi)

1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni.
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 154 del 2016)

Art. 36. (Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme)

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l’originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

Art. 37. (Comunicazione di violazioni tributarie)

1. All’articolo 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comunicazione di violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.

Art. 38. (Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico)

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall’efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all’esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell’attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.

Allegato A - (Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

1. Procedimenti per la concessione dell’indennità per infortunio o malattia da parte dell’INAIL o dell’INPS. (omissis)

2. Procedimento per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Procedimento per l’approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l’esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

4. Procedimento per l’emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.

5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.

7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.

8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo – Scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.

9. Procedimento per la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.

11. Procedimento per l’iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l’ufficio del registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12. Procedimento per l’autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

15. Tutela dall’inquinamento acustico. Rumore nell’ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

16. Autorizzazione alla custodia, all’utilizzo e al trasporto di gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.

19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio. (omissis)

20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito. (omissis)

21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio. (omissis)

22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio. (omissis)

23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.

24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.

25. Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
d.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.

26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.

27. Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.

28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.
d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

30. Procedimento di denuncia all’Ispettorato del lavoro relativamente all’esercizio di nuova attività produttiva.
d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, articolo 48.

31. Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell’esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).

32. Procedimento di autorizzazione per l’attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l’esercizio dell’attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.

33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.

34. Procedimento per l’acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell’Amministrazione centrale e periferica dello Stato.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

36. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e
g).

37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, articolo 35.

38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
d.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.

40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare. (omissis)

41. Procedimento per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

42. Procedimento per l’iscrizione all’albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

43. Procedimenti connessi all’acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.

44. Procedimento per l’archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.

45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.

46. Denuncia di inizio attività.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

51. Procedimento per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.

52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l’esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.

53. Procedimento per l’autorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.

54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.

55. Procedimento di concessione di medaglie d’onore per la lunga navigazione. (omissis)

56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell’obbligo di vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.

58. Procedimento per l’attribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
d.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1.

59. Procedimento di rilascio di porto d’armi a cittadini degli Stati dell’Unione europea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.

60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio. (omissis)

62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.
d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.

63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (omissis)

Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.
Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l’iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).

2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso l’ufficio comunale del diploma di abilitazione all’esercizio della professione sanitaria).

3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
 Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
 Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939;
 Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle province di confine terrestre).

4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell’economia montana).