Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1997, n. 116
Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della C.P.C. (classificazione comune dei prodotti) n. 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto n. 157 del 1995
(Abrogato dall'articolo 53, comma 2, della legge 1 marzo 2002, n. 39)

Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto definisce i parametri per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e ne determina la ponderazione, tenuto conto della necessità di garantire un corretto rapporto prezzo-qualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di "servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici", di cui alla categoria 12 della C.P.C. (classificazione comune dei prodotti) 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del 1995.

Art. 2. - Elementi di valutazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi:

a) merito tecnico, individuato in relazione a uno o più degli elementi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, indicati nel bando o nella lettera di invito, con specifico e motivato riferimento alla natura del servizio richiesto;
b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta;
c) certificazione di qualità;
d) prezzo;
e) termine di consegna o di esecuzione;
f) servizio successivo alla vendita;
g) assistenza tecnica;
h) altri elementi eventualmente individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di qualificare particolarmente il concorrente con riferimento al servizio oggetto dell'appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui alla lettera b), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specifico servizio, tenendo conto di uno o più degli elementi seguenti: metodo; qualità tecnico-costruttive, funzionali ed estetiche; valori innovativi; sicurezza e tipo di strumenti da usare.

3. Gli elementi di valutazione di cui alle lettere c),f), g) ed h) sono considerati quando esplicitamente richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'elemento di cui alla lettera e) è considerato quando l'amministrazione aggiudicatrice ha interesse di disporre del servizio prima di quanto fissato nel bando.

5 Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali di cui all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.

Art. 3. - Ponderazione degli elementi

1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi:

elemento a): da 5 a 50
elemento b): da 10 a 50
elemento c): da 0 a 10
elemento d): da 5 a 50
elemento e): da 0 a 10
elemento f): da 0 a 20
elemento g): da 0 a 20
elemento h): da 0 a 20

2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100.

3. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura del plichi, può suddividere gli elementi a), b), f), g) e h) in sub-elementi; in questo caso ne determina i relativi sub-pesi e ne fissa il limite massimo di apprezzamento, in stretta aderenza all'oggetto del servizio.

Art. 4. - Attribuzione del punteggio

1. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte awiene applicando la seguente formula:

Ki = AiPa + BiPb + CiPc + DiPd + EiPe + FiPf + GiPg + HiPh ove:
Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi, Gi, Hi sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente iesimo.
Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;
Pa, Pb, Pc, Pd, Pe, Pf, Pg, Ph sono i fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento;
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo.

2. Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi la commissione giudicatrice applica, laddove possibile, il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee-guida di cui all'allegato A.

3. Ai fini della determinazione del coefficiente Ci la commissione giudicatrice assegna un coefficiente uguale a zero in caso di assenza della certificazione e un coefficiente uguale a uno in caso di presenza della certificazione; per un periodo transitorio di 3 anni la commissione giudicatrice assegna il coefficiente massimo anche al prestatore di servizi che sia in grado di dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo interno.

4. Ai fini della determinazione del coefficiente Di la commissione giudicatrice utilizza una delle due formule indicate in allegato B, punto 1, riportata nel bando di gara o nella lettera di invito.

5. Ai fini della determinazione del coefficiente Ei la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata in allegato B, punto 2.

6. Ai fini della determinazione del coefficiente Fi e Gi la commissione giudicatrice utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Ai fini della determinazione del coefficiente Hi la commissione giudicatrice utilizza la formula di cui all'allegato B, punto 3, se trattasi di parametro quantitativo, ovvero utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 5. - Adeguamento delle norme

1. L'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmette al Ministro dei lavori pubblici, ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.

2. Il Ministro dei lavori pubblici propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le modifiche necessarie al presente decreto sulla base della relazione di cui al comma 1.

Art. 6. - Norma transitoria

1. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A
LINEE-GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL "CONFRONTO A COPPIE"

La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo per le varie offerte e effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ....... n sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (preferenza minima), a 2 (preferenza media), a 3 (preferenza massima).
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza.
In caso di elementi ritenuti uguali, vengono collocate nella casella le due lettere, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie. si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando a uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

ALLEGATO B
FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Formula per il coefficiente D
Di = Ri/R(max)
ove:
Di è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al prezzo posto a base di gara
R (max) è il ribasso percentuale massimo offerto
ovvero
D i = R i/R(medio)
ove:
Di è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al prezzo posto a base di gara
R (medio) è la media dei ribassi percentuali.
Per i ribassi percentuali maggiori della media il coefficiente è pari a 1.

2. Formula per il coefficiente E
Ei = Ti/T (medio)
ove:
Ei è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ti e la riduzione percentuale formulata dal concorrente iesimo rispetto al tempo previsto nel bando di gara
T (medio) è la media delle riduzioni percentuali del tempo.
Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è pari a 1.

3. Formula per il coefficiente H
Hi = Vi/V(max)
ove:
Hi è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Vi è il valore attribuito al concorrente iesimo
V (max) è il valore massimo fra quelli attribuiti ai concorrenti.