Legge 29 settembre 1964, n. 847
Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167

art. 1

1. I Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari, nonché delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali;
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;
d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano.

articoli 2 e 3 (omissis)

art. 4

1. Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
(Ai sensi dell’art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 del 1990 gli impianti cimiteriali sono stati equiparati alle opere di urbanizzazione primaria)
(Il Ministero dei lavori pubblici, con
circolare 31 marzo 1972, n. 2015, ha ritenuto che anche le reti telefoniche rientrino tra le opere di urbanizzazione primaria)
g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici.
(lettera aggiunta dall'art. 6, comma 3-bis, legge n. 164 del 2014)

2. Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
(comma aggiunto dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971)

a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
(lettera così sostituita dall’articolo 7, comma 43, legge n. 67 del 1988)
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate;
(nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate, ai sensi dell'articolo 266, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 2006)
h) aree verdi di quartiere.