Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F)
Legge sulle opere pubbliche

artt. da 1 a 54 (omissis)

art. 55

1. Nessuno pu� senza mandato o licenza dell'amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, n� alterarne la forma od invaderne il suolo.

2. E’ proibito altres� di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, nonch� alle piantagioni che appartengono alla strada stessa.

art. 56

1. E’ vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque, nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canapa o lino.

2. E’ ugualmente vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni pi� bassi

art. 57

1. Per le diramazioni di altre strade nazionali o provinciali, nonch� per l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, le Province, i Comuni o i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, ne il loro piano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla deputazione provincia le, da cui rispettivamente dovr� previamente ottenersi licenza.

art. 58

1. E’ proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti e le regolari concessioni.

art. 59

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

art. 60

1. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile.

art. 61

1. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un contrafosso.

artt. 62 e 63 (omissis)

art. 64

1. Non è lecito di condurre a trascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorché in parte fossero sostenuti da ruote. E’ pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori, e salvo pure l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o di neve.

art. 65

1. Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non puòsotto verun pretesto venire ingombrato né di giorno né di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio ed altro uso a comodo pubblico dietro il permesso dell'autorità competente.

art. 66

1. Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio:


a) per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri;
b) per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta 3 metri.
(si vedano ora il nuovo codice della strada e il relativo regolamento di attuazione)

art. 67

1. Per tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifizi che interessano la sicurezza o la salubrità pubblica la distanza sar� fissata caso per caso dalla competente autorità.

art. 68

1. Per i canali, per fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure, dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.

2. Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

art. 69

1. E’ vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori delle seguenti:

a) per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada;
b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada � in rilevato. In ogni caso la distanza non sar� mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;
c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sar� di 3 metri misurati pure dal ciglio della strada.
(si vedano ora il nuovo codice della strada e il relativo regolamento di attuazione)

artt. da 70 a 74 (omissis)

art. 75

1. I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante che si protengono oltre il ciglio stradale.

2. Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del sindaco, potràl'Amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.

art. 76

1. I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

2. Se il proprietario a ci� non provveda, ed i fabbricati minacciano rovina, l'autorità della Provincia o del Comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.

3. In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante le notte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno dal l'Amministrazione prescritte.

artt. da 77 a 80 (omissis)

art. 81

1. E’ vietato di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

2. I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste.

artt. 82 e 83 (omissis)

art. 84

1. Nessuno pu� ingombrare o scaricare acque o far opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle reti vicinali o alteri la forma di esse.

2. I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato.

artt. da 85 a 318 (omissis)

artt. da 319 a 325(abrogati dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)

art. 326 (abrogato dall'art. 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

[1. I contratti si fanno sempre per l’esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo a corpo o a misura.

2. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto � fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualit� di dette opere o provviste.

3. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto pu� variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite. Per l’esecuzione loro sono fissati nel capitolato d’appalto prezzi variabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.]

artt. 327 a 328 (abrogati dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)

art. 329 (abrogato dall'art. 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

[1. In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.]

artt. da 330 a 336 (abrogati dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)

art. 337 (abrogato dall'art. 358 del d.P.R. n. 207 del  2010)

[1. I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'Autorit� competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilit� generale.

2. Nei casi di urgenza il Ministero pu� autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terr� conto di tutto ci� che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario del reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.]

art. 338 (abrogato dall'art. 358 del d.P.R. n. 207 del  2010)

[1. L'ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all'articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso, coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile per compimento delle opere.]

art. 339 (abrogato dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)

art. 340 (abrogato dall'art. 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

[1. L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

2. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.]

art. 341 (abrogato dall'art. 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

[1. Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sar� in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sicurt�.]

art. 342 (abrogato dall'art. 358 del d.P.R. n. 207 del  2010)

[1. Non pu� l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.

2. Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati.

3. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'Amministrazione, la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza.]

art. 343 (abrogato dall'art. 358 del d.P.R. n. 207 del  2010)

[1. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servir� di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.]

art. 344 (abrogato dall'art. 358 del d.P.R. n. 207 del  2010, poi dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)

[1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

2. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.]

art. 345 (abrogato dall'art. 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

[1. E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.]

artt. 346 e 347 (abrogati dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)

art. 348 (abrogato dall'art. 358 del d.P.R. n. 207 del  2010)

[1. L'appaltatore non pu� pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

3. Frattanto la impresa non potr� sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.]

artt. 349 e 350 (abrogati dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)

art. 351

1. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera

2. Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

art. 352

1. Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.

art. 353

1. Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennit�, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.

art. 354

1. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilit� pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

art. 355

1. L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

(gli articoli da 351 a 355, sono abrogati dall'art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, a partire dal 1� luglio 2008, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 248 del 2007)

artt. da 356 a 377 omissis)

art. 378

1. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

2. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

3. (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 84)

4. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.

art. 379

1. In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

2. Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

artt. 380 e 381 (omissis)