Legge Regionale
1 ottobre 2015, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(B.U.R.L. n.
40 del 2 ottobre 2015)
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della Costituzione e delle attribuzioni degli enti territoriali e delle autonomie funzionali di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 (Statuto d'autonomia della Lombardia).
Art. 2. (Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà:
a) attiva politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio;
b) orienta politiche volte all'innovazione per favorire la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
c) promuove, qualifica e valorizza, in forma integrata in Italia e all'estero, sia l'immagine unitaria della Lombardia sia le sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
d) individua nelle aggregazioni e reti di impresa, anche nella forma di consorzi e cooperative, uno degli strumenti necessari per la crescita delle imprese e dell'attrattività della Lombardia quale meta turistica;
e) riconosce nella valorizzazione del capitale umano lo strumento chiave per lo sviluppo della competitività delle imprese;
f) favorisce l'educazione, la formazione e la loro integrazione con il mondo del lavoro;
g) attua politiche di semplificazione amministrativa per le imprese del turismo e della filiera dell'attrattività;
h) valorizza il ruolo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e artigianato, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati;
i) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti tra i quali lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e le loro unioni, le università, le fondazioni, i soggetti privati, gli enti e le società per lo sviluppo del turismo e l'attrattività del territorio, le associazioni di categoria, i tour operator, le compagnie aeree e i gestori di trasporti in genere;
j) promuove accordi di valorizzazione turistica del territorio con le regioni confinanti e progetti di cooperazione transnazionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), in chiave di sviluppo macroregionale;
k) favorisce l'integrazione e l'interoperabilità fra le piattaforme digitali pubbliche e private del settore turistico e dell'attrattività del territorio;
l) promuove la commercializzazione dei servizi turistici con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali;
m) favorisce la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici anche attraverso strumenti innovativi quali la carta del turista per la fruizione integrata dei servizi di trasporto pubblico, sanitari e dei luoghi di cultura;
n) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici e la progressiva eliminazione di barriere architettoniche e senso-percettive, come condizione indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico lombardo;
o) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all'integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale e ne promuove la realizzazione;
p) valorizza il turismo per le famiglie sviluppando politiche dedicate alla soddisfazione delle loro particolari esigenze;
q) promuove il turismo religioso riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico ed occupazionale valorizzando gli itinerari religiosi del territorio;
r) promuove il turismo ecosostenibile per valorizzare e migliorare la qualità dell'ambiente;
s) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista a partire dalle modalità di conciliazione paritetica;
t) attiva politiche volte a favorire e incentivare forme di collaborazione con operatori commerciali, turistici, dei trasporti e altri soggetti, per promuovere l'attrattività del territorio lombardo e incrementare i flussi turistici;
u) valorizza il turismo d'affari, congressuale, fieristico, sanitario, industriale, culturale, sportivo ed enogastronomico;
v) favorisce l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione;
w) riconosce il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della natura e dell'ambiente circostante, purché praticato in aree, spazi e infrastrutture appositamente destinati, delimitati e segnalati con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione.
Art. 3. (Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività)
1. La Regione, al fine di
valorizzare il territorio e l'economia lombarda, riconosce il
ruolo di tutte le eccellenze territoriali, culturali,
artigianali, produttive dell'offerta turistica, favorendone la
messa in rete e la promozione con un'immagine coordinata, volta
anche all'identificazione con la destinazione 'Lombardia'.
2. La Giunta regionale individua modalità e strumenti affinché,
in collaborazione con soggetti pubblici e privati, le eccellenze
territoriali, culturali e di prodotto, di cui al comma 1,
promuovano la destinazione 'Lombardia' in particolari e definiti
ambiti e iniziative promozionali.
3. La Regione concorre a realizzare, con soggetti pubblici e
privati, azioni per la creazione di prodotti turistici tematici,
anche mediante lo sviluppo di filiere di prodotto.
4. Nei mercati esteri l'immagine coordinata della Lombardia ed i
suoi prodotti di eccellenza che ne fungono da traino, sono di
norma affiancati dalla indicazione 'Italia'.
Art. 4. (Turismo accessibile)
1. In attuazione dell'articolo 30
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità
motorie, sensoriali e intellettive di fruire dell'offerta
turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al
medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi
del prezzo. Tali garanzie sono estese anche a coloro che
soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva
collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli
operatori turistici, le associazioni delle persone con
disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con
disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in
modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica,
esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla
loro disabilità.
Titolo II - Attività e organizzazione
Capo I - Competenze
Art. 5. (Competenze della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:
a) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali e verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
b) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;
c) stabilisce indirizzi, criteri e standard dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
d) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti; prevede premialità per i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano che ottemperano agli adempimenti previsti dalla presente legge;
e) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) individua le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
g) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro loco;
h) individua i contrassegni identificativi per valorizzare le risorse del territorio, le sue eccellenze e le strutture ricettive, disciplinandone la gestione e l'uso;
i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
j) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale;
k) determina i criteri per la gestione dei beni demaniali regionali e delle loro pertinenze;
l) attua iniziative con gli enti locali al fine di favorire l'utilizzo dell'imposta di soggiorno per progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio;
m) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista comprese le forme non giudiziali di risoluzione delle controversie, a partire dalle modalità di conciliazione paritetica secondo la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori), e il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori), avanti le Commissioni arbitrali e conciliative delle CCIAA, che hanno compiti istituzionali in materia, sentite le associazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti);
n) valorizza le imprese sociali che promuovono la mobilità delle persone diversamente abili.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), istituisce, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o partecipa a società finalizzate alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo e alla fornitura di servizi correlati. La rappresentanza regionale in tali societàè stabilita con deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.
3. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al comma 2, compreso il finanziamento delle spese di funzionamento, sono regolati da un'apposita convenzione, come previsto dall'articolo 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale.
Art. 6. (Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. Le province e la Città
metropolitana di Milano concorrono allo sviluppo delle attività
di promozione turistica integrata del territorio di competenza,
mediante la realizzazione di specifici progetti concordati con
la Giunta regionale.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con le
priorità e le linee di azione individuate dalla Regione e con
quelle previste dal piano turistico annuale di promozione e
attrattività del territorio lombardo.
3. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le
funzioni relative a:
a) abilitazioni per le professioni turistiche e vigilanza e controllo sull'esercizio delle stesse;
b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti con regolamento della Giunta regionale e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla stessa, ai fini della validazione dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
c) vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti di classificazione di cui alla lettera b);
d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;
e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;
f) raccolta e redazione di informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;
g) collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza;
h) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro loco;
i) raccolta e comunicazione delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche.
4. Con riferimento alle funzioni
previste al comma 3 si provvede con le risorse individuate
nell'ambito dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni).
5. La provincia di Sondrio, in considerazione delle sue
caratteristiche territoriali, gestisce specifici interventi per
lo sviluppo della filiera del turismo e dell'attrattività
territoriale di montagna.
6. Le province e la Città metropolitana di Milano, d'intesa con
la Regione e nel rispetto delle norme previste dalla presente
legge, possono avvalersi delle CCIAA per lo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 3.
Art. 7. (Competenze dei comuni)
1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alla:
a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio;
b) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica e integrata del territorio approvati dalla Giunta regionale;
c) attivazione delle procedure amministrative per l'avvio e le trasformazioni delle attività turistiche mediante l'applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del relativo regolamento attuativo;
d) raccolta e comunicazione, anche tramite le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 6/2003, delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche al fine di implementare il Sistema Informativo Regionale di cui al comma 3 dell'articolo 14;
e) vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive, comprese case e appartamenti per vacanze, e sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale.
2. I comuni di Campione d'Italia e di Livigno, in considerazione della specifica situazione di extraterritorialità, possono esercitare parte o tutte le funzioni provinciali, previa intesa con la Regione e le province di appartenenza.
Capo II - Strumenti e organismi di partecipazione
Art. 8. (Soggetti e strumenti del partenariato)
1. Le finalità di cui
all'articolo 2 possono essere realizzate anche con la promozione
e valorizzazione dello strumento del partenariato, quale
modalità che permette la più ampia partecipazione dei soggetti
pubblici e privati che concorrono all'attrattività del
territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere stipulati accordi e
convenzioni tra enti pubblici, reti di imprese, consorzi
turistici, organizzazioni imprenditoriali, associazioni di
categoria, associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco
regionale e altri soggetti della filiera dell'attrattività,
quali i sistemi turistici, per la valorizzazione di destinazioni
turistiche e aree esperienziali quali ambiti dotati di risorse,
infrastrutture e prodotti.
3. I soggetti di cui al comma 2, liberamente aggregati, devono
dotarsi di un coordinatore, pubblico o privato, al quale la
Regione riconosce il ruolo di soggetto capofila per le
iniziative previste dal presente articolo.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, in
una logica di area vasta, definisce i criteri e le procedure per
il riconoscimento dei partenariati di cui al comma 1, quali
aggregazioni in grado di valorizzare gli ambiti di cui al comma
2, favorisce la promozione e la realizzazione delle attività e
dei prodotti dagli stessi realizzati e valorizza il principio
del cofinanziamento.
5. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di cui al
presente articolo, la Regione promuove opportunità di
investimento, di accesso al credito, di semplificazione e
celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e
nell'attuazione delle procedure autorizzative e può attribuire
lo svolgimento di attività che rivestono anche un interesse
pubblico.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, in caso di
interventi di particolare complessità, si ricorre allo strumento
dell'accordo di programma di cui alla legge regionale 14 marzo
2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).
Art. 9. (Partenariato con le CCIAA)
1. La Regione e le CCIAA, singole
o in forma associata, promuovono e sviluppano progetti e
iniziative per l'attrattività turistica e integrata del
territorio di riferimento con l'obiettivo del consolidamento e
della crescita competitiva e qualitativa delle imprese.
2. La Giunta regionale e le CCIAA, singole o in forma associata,
mediante accordi di programma e convenzioni, individuano i
progetti e le iniziative di cui al comma 1 e assumono i relativi
oneri. Possono, in particolare, essere promosse e sviluppate le
seguenti tipologie di progetti e iniziative:
a) progetti di sistema e imprenditorialità a supporto delle micro, piccole e medie imprese;
b) iniziative per la competitività delle imprese;
c) progetti di formazione e aggiornamento degli imprenditori.
Art. 10. (Distretti dell'attrattività del territorio e distretti del commercio)
1. I distretti dell'attrattività
del territorio, ai fini della presente legge, sono accordi della
Regione con i comuni e con altri soggetti per la realizzazione
di interventi e iniziative integrate per l'attrattività
territoriale, turistica e commerciale. Gli interventi e le
iniziative di cui al primo periodo vengono realizzati dai comuni
attraverso partenariati con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono alla valorizzazione del partenariato, di cui
all'articolo 8, i distretti dell'attrattività del territorio e i
distretti del commercio di cui all'articolo 5 della legge
regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere) nella loro
articolazione di distretti urbani del commercio e distretti
diffusi di rilevanza intercomunale.
Capo III - Organismi di informazione e coordinamento
Art. 11. (Strutture d'informazione e accoglienza turistica)
1. Le attività d'informazione
turistica sono svolte secondo criteri d'imparzialità,
omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari
rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.
2. Le strutture d'informazione e accoglienza turistica
forniscono informazioni e servizi, compresa la vendita di
biglietti, finalizzati alla fruizione dell'offerta ricettiva,
dei trasporti e della disponibilità complessiva delle risorse e
dei prodotti del territorio. Il regolamento di cui all'articolo
37 definisce la denominazione, le caratteristiche e il logo
delle strutture di informazione e accoglienza turistica.
3. Le strutture d'informazione e accoglienza turistica
raccolgono i questionari di gradimento dell'offerta turistica.
4. Le attività d'informazione e accoglienza ai turisti sono
svolte da enti pubblici anche associati, da partenariati fra
enti pubblici e privati oppure da soggetti privati, ivi comprese
le agenzie di viaggio, nel rispetto dei criteri di cui al comma
5.
5. Con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione
competente, vengono stabiliti i criteri per la istituzione delle
strutture d'informazione e accoglienza turistica, la
programmazione, le modalità di svolgimento dei loro servizi e la
loro localizzazione minima necessaria per garantire una adeguata
copertura territoriale e i criteri per la redazione del modello
unico regionale del questionario di gradimento dell'offerta
turistica di cui al comma 3. La direzione competente per
materia, in base alla verifica dei criteri di cui al primo
periodo, provvede al riconoscimento delle strutture
d'informazione e accoglienza turistica.
6. Le strutture di cui al comma 2 possono assegnare, mediante
procedure a evidenza pubblica, una parte degli spazi dedicati
alla promozione e commercializzazione di prodotti o servizi di
soggetti privati sulla base di criteri definiti con la
deliberazione di cui al comma 5.
7. Restano riconosciute le strutture istituite in base alla
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, previo adeguamento ai criteri di cui al comma 5 entro il
termine di centoventi giorni dall'approvazione della
deliberazione di cui al medesimo comma; in caso di mancato
adeguamento la direzione competente per materia dichiara la
decadenza del nulla osta precedentemente rilasciato.
8. La Regione e i soggetti di cui al comma 4 definiscono
specifiche modalità e accordi finanziari e gestionali per
l'istituzione di strutture d'informazione e accoglienza
turistica presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie della
Lombardia e le principali strutture stradali e autostradali.
Art. 12. (Associazioni pro loco)
1. La Regione riconosce e
promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate
in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli
strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché
della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo
attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente
legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.
2. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella regione
Lombardia, che svolgono la propria attività di valorizzazione
delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche,
culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in
cui operano.
3. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle
associazioni pro loco. Con deliberazione di Giunta regionale
sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere
l'iscrizione all'albo.
4. La Giunta regionale provvede, tramite la direzione competente
per materia, alla gestione dell'albo regionale di cui al comma
3.
5. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel
portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia.
6. Le associazioni pro loco possono organizzare escursioni e
attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente
nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli
contigui, ad eccezione delle iniziative attuate con altre
associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi
e collaborazioni. Al di fuori di tali casi le pro loco devono
avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.
Art. 13. (Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività)
1. E' istituito, senza oneri per
il bilancio regionale, il Tavolo regionale per le politiche
turistiche e dell'attrattività finalizzato ad assicurare il
coordinamento tra i soggetti partecipanti per la valorizzazione
e promozione del territorio e dei prodotti turistici, nonché per
lo sviluppo di specifici strumenti di programmazione negoziata
finalizzati all'aumento dell'attrattività della Lombardia.
2. Le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 e i
suoi componenti sono individuati con deliberazione di Giunta
regionale, anche sulla base dei criteri di rappresentatività di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
Art. 14. (Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività)
1. E' istituito, presso l'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis Lombardia) l'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività con compiti di:
a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici in Lombardia, in relazione al trend e all'evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori standard e rispetto ai target di riferimento, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in carico al Sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato;
b) analisi e valutazione degli impatti degli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio ai fini della valutazione della loro efficacia;
c) supporto agli indirizzi, alle attività gestionali e amministrative in materia di turismo nelle fasi di impostazione, realizzazione e rimodulazione delle politiche;
d) analisi e valutazione degli aspetti macroeconomici e microeconomici del settore turistico in Lombardia;
e) supporto per misurare l'efficacia delle misure previste dalla presente legge;
f) raccolta ed elaborazione delle motivazioni e delle valutazioni dei turisti.
2. L'Osservatorio può avvalersi,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, della
collaborazione delle CCIAA, di istituti universitari, di centri
di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e
artigianato, delle associazioni dei consumatori iscritte
nell'elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed
eventuali altri soggetti pubblici e privati.
3. L'Osservatorio nella sua attività tiene conto dei dati e
delle informazioni raccolte ed elaborate dal Sistema Informativo
Regionale e afferenti ai flussi turistici in Lombardia per
destinazione e per provenienza, nonché dei questionari di
gradimento dell'offerta turistica, raccolti per il tramite delle
strutture d'informazione e accoglienza turistica. L'Osservatorio
garantisce, altresì, che i dati e le informazioni siano resi
pubblici e liberamente disponibili, in forma aggregata.
4. L' Osservatorio riceve dai comuni le segnalazioni certificate
di inizio attività (SCIA) per le attività ricettive alberghiere
e non alberghiere, nonché le comunicazioni relative alle
attività ricettive non alberghiere previste dalla presente legge
e rende disponibili i relativi dati sotto forma di elenco unico
regionale suddiviso per tipologia.
5. La Giunta regionale disciplina la costituzione e le modalità
di funzionamento dell'Osservatorio.
Capo IV - Programmazione e promozione regionale
Art. 15. (Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività)
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo con validità triennale, che individua:
a) l'analisi del contesto internazionale e nazionale e i trend del settore;
b) lo stato di fatto delle politiche attivate dalla Regione negli anni precedenti;
c) gli obiettivi e le linee principali di sviluppo e di intervento.
Art. 16. (Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività)
1. Il Piano per lo sviluppo del
turismo e dell'attrattività del territorio lombardo di cui
all'articolo 15 si attua con lo strumento del Piano annuale
della promozione turistica e dell'attrattività approvato dalla
Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche
turistiche e dell'attrattività, previo parere della commissione
consiliare competente.
2. Il Piano annuale di cui al comma 1 individua e determina:
a) interventi per la comunicazione e promozione dell'offerta e per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia e all'estero;
b) il programma delle proprie iniziative promozionali e delle manifestazioni nazionali e internazionali, delle fiere e delle esposizioni alle quali la Regione partecipa;
c) le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione;
d) le attività innovative e di carattere sperimentale, anche d'intesa con i livelli di governo locale, interregionale e nazionale;
e) i criteri e le modalità per l'individuazione di progetti da attuarsi, anche attraverso apposite convenzioni;
f) gli strumenti per l'attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell'attrattività del territorio.
Art. 17. (Interventi per l'attrattività del territorio)
1. La Giunta regionale sviluppa progetti con i soggetti di cui agli articoli 8 e 10 per:
a) qualificare l'offerta turistica e rafforzare la sua competitività rispetto al contesto internazionale, attraverso l'innovazione di prodotto e la valorizzazione dei network turistici locali e dell'attrattività;
b) creare e promuovere prodotti turistici finalizzati a valorizzare il territorio e le sue esperienze di offerta turistica integrata;
c) creare reti di imprese e contratti di rete dell'intera filiera dell'attrattività;
d) valorizzare l'attrattività del territorio attraverso azioni di marketing territoriale e di promozione integrata del commercio e dell'artigianato con le eccellenze turistiche e le specificità del settore dei servizi;
e) sostenere forme e canali distributivi digitali e innovativi ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico, garantendo l'accessibilità nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
f) favorire lo sviluppo e il consolidamento dei servizi di intermodalità e mobilità sostenibile, in particolare ciclabile, le modalità di condivisione quali il bike-sharing e di metodi sostenibili di distribuzione delle merci;
g) sostenere progetti di cooperazione transregionale e transnazionale nell'ambito dell'attrattività del territorio e del turismo anche in compartecipazione con i programmi dell'Unione europea.
Titolo III - Ricettività turistica
Capo I - Strutture ricettive
Art. 18. (Strutture ricettive)
1. Le strutture ricettive si distinguono in:
a) strutture ricettive alberghiere;
b) strutture ricettive non alberghiere.
2. Sono strutture ricettive
alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con
gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o
appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri
servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi
di bar e ristorante.
3. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
a) alberghi o hotel;
b) residenze turistico-alberghiere;
c) alberghi diffusi;
d) condhotel.
4. Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:
a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) foresterie lombarde;
d) locande;
e) case e appartamenti per vacanze;
f) bed & breakfast;
g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
h) aziende ricettive all'aria aperta.
5. Le denominazioni individuate con le tipologie di struttura ricettiva indicate nel presente articolo, e per le strutture alberghiere le eventuali denominazioni aggiuntive di cui all'articolo 19, comma 5, possono essere utilizzate esclusivamente per identificare le corrispondenti tipologie ricettive intraprese ai sensi dell'articolo 38, comma 1.
Capo II - Strutture ricettive alberghiere
Art. 19. (Tipologie di strutture ricettive alberghiere)
1. Sono alberghi o hotel le
strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere,
con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
2. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive
con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e
con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.
3. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate
da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla
dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale
comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti
tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici
separati, anche con destinazione residenziale, purché situati
nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Per le aree montane
nella individuazione dell'ambito definito e omogeneo si tiene
conto delle peculiarità del territorio e in particolare della
necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture
centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere
di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga
garantita la gestione unitaria di albergo.
4. I condhotel sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a
gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari
ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono
alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere
destinate alla ricettività e, in forma integrata e
complementare, in unità abitative a destinazione residenziale,
dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può
superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei
compendi immobiliari a destinazione alberghiera e, per la parte
residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti
delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle
superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.
5. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale le
strutture alberghiere disciplinate dal presente articolo e
caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi, possono
assumere una denominazione aggiuntiva rispetto a quella
assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non
coincidere con altre denominazioni individuate nella presente
legge. Con il regolamento di cui all'articolo 37 vengono
individuati i criteri per il riconoscimento delle denominazioni
aggiuntive di cui al primo periodo.
Art. 20. (Classificazione delle strutture ricettive)
1. La Giunta regionale, anche in
coordinamento con le altre regioni e con lo Stato, predispone un
sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al
fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche
degli orientamenti a livello internazionale. La classificazione
per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è
rappresentata anche da stelle attribuite sulla base di parametri
tecnici e servizi forniti. Le strutture ricettive non
alberghiere devono fornire i servizi e rispettare gli standard
di qualità previsti dal regolamento di cui all'articolo 37.
2. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata una
valutazione integrativa delle strutture ricettive che individua
i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi
obbligatori che permettono la classificazione. Nella valutazione
integrativa deve essere indicata la data della costruzione o
dell'ultima ristrutturazione della struttura ricettiva.
3. La classificazione attribuita alla struttura ricettiva deve
essere visibile al pubblico sia all'esterno sia all'interno
della stessa, mentre la valutazione integrativa con gli
eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al
pubblico all'interno della struttura ed eventualmente anche
all'esterno. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a
dare massima visibilità alla classificazione e alla valutazione
integrativa anche con scritti o stampati o supporti digitali o
in qualsiasi altro modo utilizzato per la commercializzazione
dell'attività.
Art. 21. (Procedure per la classificazione, la dichiarazione dei servizi offerti e il rispetto degli standard qualitativi)
1. Il titolare della struttura
ricettiva presenta al comune competente per territorio,
contestualmente alla SCIA o alle comunicazioni di cui
all'articolo 38, la dichiarazione, su modello regionale,
relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei
servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi
richiesti per le strutture ricettive disciplinate dalla presente
legge.
2. La provincia competente per territorio o la Città
metropolitana di Milano verificano le dichiarazioni di cui al
comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture
ricettive, e verificano che la denominazione della struttura
ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale delle stesso
comune anche in relazione a diverse tipologie di strutture
ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le
disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una
classificazione diversa da quella dichiarata, la provincia o la
Città metropolitana di Milano competente per territorio
assegnano un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il
quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa
l'assegnazione di ufficio della classificazione effettivamente
posseduta.
4. Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un
mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della
struttura ricettiva comunica, su modello regionale, le modifiche
della classificazione precedentemente ottenuta.
5. I titolari delle strutture ricettive alberghiere e non
alberghiere che hanno assunto le denominazioni e le
classificazioni o che offrono i servizi e rispettano gli
standard qualitativi previsti dalle disposizioni previgenti alla
presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 37, presentano alla provincia o
alla Città metropolitana di Milano la dichiarazione di cui al
comma 1. In difetto si applica quanto previsto al comma 3.
6. La provincia o la Città metropolitana di Milano effettuano
verifiche a campione sulle strutture ricettive secondo i criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) e
inviano gli esiti delle stesse alla Regione.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province e la Città
metropolitana di Milano trasmettono alla Regione,
all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e
all'ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per
tipologia e livello di classificazione.
Art. 22. (Strumenti di
autodisciplina)
1. La Regione favorisce l'elaborazione di codici di
autodisciplina finalizzati al controllo degli standard
qualitativi riferiti ai servizi offerti dalle imprese associate
o aderenti ai consorzi e promuove la collaborazione con le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dei
consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici
e privati.
Capo III - Strutture ricettive non alberghiere
Sezione I - Case per ferie e ostelli per la gioventù
Art. 23. (Definizione delle
case per ferie)
1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali
canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati,
associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o
sportive, nonché da enti o imprese.
2. Alle strutture di cui al comma 1, gestite da imprese, possono
accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.
Art. 24. (Definizione di
ostelli per la gioventù)
1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite
da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità
turistiche, sociali, culturali ed educative.
Art. 25. (Requisiti delle case
per ferie e degli ostelli per la gioventù)
1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono
possedere i requisiti tecnici e igienico-sanitari previsti dalle
norme vigenti in materia.
2. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale
degli ostelli della gioventù nel quale, su istanza dei gestori,
sono iscritti gli ostelli aventi i servizi e gli standard
qualitativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 37. La
direzione generale competente cura l'iscrizione e
l'aggiornamento sulla base dei dati forniti dai comuni, dagli
ostelli stessi o dalle associazioni di categoria.
3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare gli
ostelli della gioventù, adotta apposito contrassegno
identificativo che deve in ogni caso essere esposto all'esterno
e all'interno dei locali, nonché utilizzato per ogni riferimento
alla struttura, che non può assumere altro tipo di
denominazione.
4. L'uso del contrassegno identificativo è riservato
esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al
comma 2.
Sezione II - Case e appartamenti per vacanze
Art. 26. (Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze)
1. Sono definite case e
appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo
unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente
servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con
destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati
e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico
complesso o in più complessi immobiliari.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere
gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale.
3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Sezione III - Foresterie lombarde
Art. 27. (Definizione di foresterie lombarde)
1. Le foresterie lombarde sono
strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più
di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi,
anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce
alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la
somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le
persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004
(sull'igiene dei prodotti alimentari).
2. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno
identificativo delle foresterie lombarde che è affisso, a spese
di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
3. I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda
devono possedere le caratteristiche strutturali e
igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
Sezione IV - Locande e bed & breakfast
Art. 28. (Definizione di locande)
1. Le locande sono strutture
ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma
imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di
quattordici posti letto.
2. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso
edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso
titolare previa presentazione di SCIA; qualora l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad
autorizzazione, il comune rilascia un'unica autorizzazione per
entrambe le attività.
3. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno
identificativo delle locande che è affisso, a spese di chi
esercita l'attività, all'esterno della residenza.
4. I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le
caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i
locali di civile abitazione.
5. I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono
possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie
previste per le strutture ricettive alberghiere.
Art. 29. (Definizione e caratteristiche di bed & breakfast)
1. Si definisce bed & breakfast
l'attività svolta a conduzione familiare in forma non
imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce
alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un
massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale
organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di
collaboratori domestici della famiglia.
2. L'attività di cui al comma 1è esercitata al numero civico di
residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e
deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non
inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo
di interruzione dell'attività deve essere comunicato
preventivamente alla provincia competente per territorio o alla
Città metropolitana di Milano.
3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto
previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel
registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia
delle agevolazioni previste dalla Regione.
Art. 30. (Disposizioni per l'attività di bed & breakfast)
1. La Giunta regionale definisce
un apposito contrassegno identificativo dei bed & breakfast che
è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della
residenza.
2. Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al
servizio di prima colazione effettuata dal titolare
dell'attività di cui all'articolo 29, non sono necessari i
requisiti professionali di cui all'articolo 66 della l.r.
6/2010.
Sezione V - Strutture alpinistiche
Art. 31. (Tipologia)
1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:
a) rifugi alpinistici;
b) rifugi escursionistici;
c) bivacchi fissi;
d) viabilità alpina.
Art. 32. (Definizioni)
1. I rifugi alpinistici sono
strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro,
gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di
altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante
strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di
servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti
da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a
offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non
inferiore a 700 metri di altitudine, al di fuori dei centri
abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al
traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a
esclusione delle sciovie.
3. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i
criteri in base ai quali i rifugi escursionistici, che alla data
di entrata in vigore della presente legge si trovano all'interno
dei centri abitati, possono continuare a mantenere tale
tipologia.
4. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e
senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per
fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi
isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e
distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da
strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o
impianti di risalita.
5. Per viabilità alpina si intende la rete sentieristica che
favorisce il collegamento dal fondovalle ai villaggi alpini,
agli alpeggi, ai rifugi e bivacchi, alle mete di interesse
escursionistico, alpinistico, storico-culturale, favorendo anche
il collegamento tra di loro. Le specifiche caratteristiche delle
tipologie di viabilità alpina di cui al presente comma sono
definite con deliberazione di Giunta.
Art. 33. (Gestori dei rifugi)
1. Gestore del rifugio è la
persona fisica che è proprietaria del rifugio e lo gestisce o
che è titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso
di validità. Se il titolare del contratto è un ente diverso da
persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come
responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del
rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della
zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora
nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e
operativo.
2. Qualora il rifugio sia dato in gestione, il proprietario del
rifugio deve indicare il nominativo del gestore che deve
sottoscrivere per accettazione la SCIA. Il comune accerta che il
gestore abbia le conoscenze, le abilità e le competenze
stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
3. Il gestore del rifugio è assoggettato a un corso di
formazione realizzato da enti accreditati presso la Giunta
regionale. I contenuti e la durata del corso sono stabiliti con
provvedimento della Giunta regionale.
4. Non è assoggettato al corso di cui al comma 3 il gestore del
rifugio che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) avere esercitato per almeno tre anni l'attività di gestore del rifugio;
b) diploma di istruzione professionale o di istruzione tecnica afferente la materia oggetto del presente articolo; l'elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato dalla Giunta regionale;
c) diploma di qualifica di istruzione professionale afferente la materia oggetto del presente articolo unitamente allo svolgimento dell'attività di gestore del rifugio di almeno un anno; l'elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato dalla Giunta regionale;
d) abilitazione allo svolgimento delle attività professionali di aspirante guida alpina o guida alpina-maestro di alpinismo.
Art. 34. (Caratteristiche funzionali dei rifugi)
1. I rifugi possiedono strutture,
dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il
ricovero e il pernottamento degli utenti.
2. I rifugi sono sufficientemente attrezzati con distinti locali
per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Inoltre
dispongono di:
a) servizio cucina;
b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura e alle condizioni ambientali;
f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
g) per i rifugi non forniti di allacciamento alla rete nazionale, idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
h) alloggio riservato per il gestore;
i) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente.
3. Le norme vigenti in materia di
accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria,
sensoriale e intellettiva si applicano esclusivamente ai rifugi
escursionistici, fatta salva l'impossibilità tecnica di
realizzare gli interventi, certificata da apposita relazione
redatta da tecnico abilitato.
4. La Regione favorisce la stipula di accordi e convenzioni tra
soggetti pubblici e privati per assolvere a funzioni pubbliche
quali la pulizia delle strade al fine di permettere
l'accessibilità ai rifugi.
Art. 35. (Elenco regionale dei rifugi)
1. E' istituito presso la Giunta
regionale l'elenco regionale dei rifugi nel quale, su istanza
dei gestori di cui all'articolo 33, sono iscritti i rifugi
aventi le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché
i requisiti strutturali e igienico-sanitari disciplinati dal
regolamento di cui all'articolo 37.
2. La competente direzione generale cura l'aggiornamento
dell'elenco sulla base delle segnalazioni fornite dai comuni,
dalle associazioni di categoria o dai gestori dei rifugi stessi.
3. La Giunta regionale al fine di valorizzare e qualificare i
rifugi adotta il contrassegno identificativo dei rifugi
lombardi.
4. L'utilizzo del contrassegno identificativo è riservato
esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al
comma 1.
Art. 36. (Agevolazioni e finanziamenti)
1. La Regione può concedere agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, degli immobili per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;
b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;
e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi;
f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.
2. Gli immobili ammessi alle
agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di
struttura alpinistica per un periodo di vent'anni, con
decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.
3. La Regione può provvedere, attraverso opportune forme di
sostegno finanziario e normativo, al supporto delle attività
logistiche necessarie per l'esecuzione di trasporti in quota o
finalizzati al rifornimento delle strutture alpinistiche.
4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di
applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della
tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. La Regione può fornire sostegno finanziario e organizzativo
alle iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei
rifugi.
6. La Regione può concedere agevolazioni per la realizzazione di
iniziative informative, editoriali e divulgative intese a
valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale.
7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai
soggetti privati agevolazioni e finanziamenti:
a) per gli interventi di tracciatura o di straordinaria manutenzione dei sentieri;
b) per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;
c) per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.
8. I soggetti di cui al comma 7
si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a
controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri
alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei
termini fissati da specifica convenzione.
9. Il Club alpino italiano Lombardia, l'Associazione nazionale
alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine
singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione
di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento
alla viabilità alpina, come:
a) manutenzione dei sentieri;
b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;
c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
d) tracciamento o attrezzaggio e verifica annuale di agibilità di vie ferrate.
10. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.
Capo IV - Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere
Art. 37. (Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina:
a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere, nonché di quelle aggiuntive;
b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1;
c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici e accessori all'attività alberghiera;
d) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico;
e) gli ambiti di cui all'articolo 19, comma 3;
f) i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
g) i contrassegni identificativi delle strutture ricettive che devono essere affissi, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della struttura;
h) i criteri per il mantenimento funzionale delle strutture e dei servizi ai fini della classificazione;
i) l'utilizzo di caserme, scuole e altri edifici pubblici, o parti degli stessi, quali strutture ricettive temporanee legate a particolari eventi; l'uso di detti immobili è subordinato alla preventiva verifica delle idonee condizioni igienico-sanitarie, di abitabilità e di sicurezza da effettuarsi a cura delle autorità preposte;
j) i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle case per ferie, ostelli della gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast;
k) i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura minimo dei rifugi alpinistici ed escursionistici;
l) quanto altro necessario per definire e qualificare le strutture ricettive.
2. Il regolamento di cui al comma
1 può prevedere ulteriori specifiche norme la cui applicazione
sia espressamente ed esclusivamente riservata alle nuove
costruzioni e alle ristrutturazioni di strutture ricettive. Tali
norme non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle
strutture i cui progetti sono stati presentati agli uffici
competenti entro la data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1. In ogni caso assicurando che le strutture
precedentemente abilitate possano continuare a operare,
eventualmente con diversa classificazione, nel caso in cui le
difformità derivino da opere murarie o impiantistiche
tecnicamente inattuabili.
3. Il regolamento di cui al comma 1 viene approvato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 38. (Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere)
1. Le attività ricettive
alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e
IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case
e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali
occorre la preventiva comunicazione al comune competente per
territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo
19 della l. 241/1990.
2. La SCIA è presentata al comune competente per territorio
corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei
requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia
della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei
locali dove è esercitata l'attività.
3. Il comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana
di Milano, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività
e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica
competenti per territorio, le SCIA, le comunicazioni di inizio
attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o
cessazione dell'attività.
4. I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere
esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna
camera e unità abitativa.
5. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive
alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che
in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
6. Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non
alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o
definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al
comune.
7. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta
eccezione per i rifugi e per le attività ricettive svolte in
modo non continuativo, non può essere superiore a sei mesi,
prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di
ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende
definitivamente cessata.
8. Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere,
compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione
per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.
431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle
vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla
comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni
regionali e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base
alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
9. Per le strutture ricettive non alberghiere di cui agli
articoli 23, 26, 27, 28 e 29 non è richiesto il cambio di
destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la
destinazione urbanistica-residenziale.
10. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla
presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa
per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i
clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
11. La Giunta regionale promuove e favorisce le strutture
ricettive disciplinate dalla presente legge che applicano le
norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria
urbanistica di appartenenza e che offrono servizi, strutture
aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge, per
incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle
persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive.
12. L'elenco unico regionale delle strutture ricettive suddiviso
per tipologia di cui all'articolo 14, comma 4, è pubblicato sul
portale internet della Regione.
Art. 39. (Vigilanza e sanzioni di competenza del comune)
1. Chiunque intraprende
un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché
chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle
denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e
all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la
comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella
sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
2. Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non
alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento
dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro
2.000 a euro 10.000.
3. Chiunque esercita l'attività di gestore dei rifugi senza
avere ottemperato all'obbligo formativo di cui all'articolo 33,
comma 3, e non possedendo alcuno dei requisiti previsti
dall'articolo 33, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000.
4. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi
1, 2 e 3, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune
di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione
non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.
5. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le
disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1
(Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo,
diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
6. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate
sono destinate a progetti di promozione integrata e di
incremento dell'attrattività del territorio concordati con la
Regione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui
all'articolo 11 della medesima legge; l'entità delle sanzioni è
proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività
ricettiva.
Art. 40. (Vigilanza e sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. Le province e la Città
metropolitana di Milano esercitano le funzioni amministrative
relative alla classificazione alberghiera e delle strutture
ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe
delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla
relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, nonché
le funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano inviano
annualmente alla Regione una relazione sulla situazione e sugli
indicatori di sviluppo delle aziende ricettive alberghiere e non
alberghiere. Le comunicazioni delle variazioni rilevanti ai fini
dell'informazione turistica sono comunicate entro quarantotto
ore.
3. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale
assegna alla provincia o alla Città metropolitana di Milano un
congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine
assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente,
provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.
4. Il titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che
rifiuta di fornire le informazioni richiestegli, necessarie ai
fini della verifica della classificazione o del rispetto dei
servizi e degli standard qualitativi, ovvero denuncia elementi
non corrispondenti al vero, anche in riferimento alla
valutazione integrativa di cui all'articolo 20, comma 2, o non
conformi alla classificazione o ai servizi della propria
struttura, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a
euro 5.000.
5. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non
alberghiera che omette di esporre il contrassegno identificativo
della categoria o della classificazione attribuita, ovvero
attribuisce al proprio esercizio con scritti o stampati o
supporti digitali o in qualsiasi altro modo una denominazione o
una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta,
ovvero afferma la disponibilità di attrezzatura diversa da
quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro
2.000 a euro 5.000.
6. Il titolare dell'azienda ricettiva all'aria aperta che
contravviene agli obblighi di cui all'articolo 43, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
10.000 e con la sospensione dell'attività per un periodo da sei
a dodici mesi.
7. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di
cui all'articolo 38, comma 4, incorre nella sanzione
amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.
8. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto
salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici,
comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da
euro 100 a euro 200 per ogni persona in più.
9. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non
alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della
porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche
ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun
mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici
ai sensi dell'articolo 38, comma 8.
10. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non
alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della
porzione di alloggio dato in locazione per finalità turistiche
ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 250 per ciascun ingiustificato
rifiuto di accesso opposto agli incaricati della provincia o
della Città metropolitana di Milano per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza. In caso di reiterate violazioni, le
sanzioni sono incrementate fino ad un massimo di quattro volte,
ferma restando la facoltà della provincia o della Città
metropolitana di disporre, nei casi più gravi, previa diffida,
la sospensione dell'attività non superiore a tre mesi.
11. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le
disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
12. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città
Metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a
progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività
del territorio concordati con la Regione.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano
le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le
disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è
proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività
ricettiva.
Art. 41. (Sistema integrato dei controlli)
1. La Giunta regionale promuove, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni con le autorità amministrative competenti e gli ordini professionali, procedure di coordinamento e programmazione dei controlli sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, secondo le previsioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività).
Capo V - Attività ricettive all'aria aperta
Art. 42. (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta)
1. Sono aziende ricettive
all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al
pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono
alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole
attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di
pernottamento mobili di proprietà di turisti.
2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle
caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si
distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono
ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione
dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili,
inserite in piazzole.
4. Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente,
offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al
rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di
proprietà di turisti.
5. L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio
è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità
ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi
autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento.
6. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale, le
aziende ricettive disciplinate nel presente capo caratterizzate
da particolari servizi aggiuntivi possono assumere ulteriore
denominazione, in aggiunta a quella assegnata, che non deve
essere ingannevole per il turista e non deve coincidere con
altre denominazioni individuate nella presente legge.
7. Al termine del rapporto contrattuale di occupazione della
piazzola, i mezzi di pernottamento e gli allestimenti mobili
devono essere rimossi.
8. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è
consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani
territoriali di coordinamento dei parchi stessi.
9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla
sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a
norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o
gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di
alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.
10. Le aree di sosta di cui al comma 9 sono istituite dal comune
e la Regione può programmare la loro localizzazione,
disciplinandone le caratteristiche con il regolamento di cui
all'articolo 37.
11. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo
di due notti.
Art. 43. (Norme comuni)
1. Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:
a) allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda;
b) allestimenti mobili (case mobili) di norma in proprietà, possesso o leasing o comunque in disponibilità dell'azienda;
c) mezzi mobili di pernottamento, quali tende, camper, roulotte, di norma di proprietà dei turisti.
2. Gli allestimenti mobili e i
mezzi mobili di pernottamento possono essere dotati di
pre-ingressi, verande o coperture, aventi dimensioni e
caratteristiche indicate nel regolamento di cui all'articolo 37.
3. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al
suolo; è altresì vietata qualsiasi forma di cessione in
godimento che faccia venir meno, anche parzialmente, il
carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive
all'aria aperta.
4. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono muniti
di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile,
anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti, pena
l'inibizione dell'attività fino alla stipula di adeguata
copertura.
5. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione,
spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché
gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, possono
essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva
o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti e
attrezzature non può essere imposto ai turisti.
Art. 44. (Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta)
1. L'insediamento delle aziende
ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree
specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in
conformità con tutte le relative previsioni.
2. Il comune censisce, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le aziende ricettive
all'aria aperta insediate in zone a elevato rischio
idrogeologico e adotta ogni provvedimento utile a garantire la
pubblica incolumità.
Art. 45. (Titolo abilitativo edilizio)
1. La realizzazione delle
strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo
è soggetta a permesso di costruire rilasciato dal comune
competente per territorio, ovvero a denuncia di inizio attività.
2. Non costituiscono attività rilevanti ai fini
urbanistico-edilizi, quindi non richiedono alcun titolo
abilitativo edilizio, l'installazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
pre-ingressi, roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che
siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo,
all'interno di strutture ricettive all'aperto, per la sosta e il
soggiorno dei turisti e conformi alle disposizioni della
presente legge e del regolamento di cui all'articolo 37.
Art. 46. (Attrezzature, impianti e arredi)
1. Le attrezzature e gli impianti
devono essere in buone condizioni di funzionamento; la qualità
degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione,
nonché alle norme di sicurezza.
2. Deve essere assicurato il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra
servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle
installazioni igienico-sanitarie riservate.
3. E' obbligatorio il rispetto di tutte le normative vigenti in
materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità
motoria, sensoriale e intellettiva.
Art. 47. (SCIA per campeggi temporanei)
1. Non sono soggetti agli obblighi del presente capo, ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:
a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.
2. L'allestimento di tali
campeggi è soggetto a SCIA per il periodo determinato dal
soggetto che presenta la segnalazione.
3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di
lucro devono provvedere a una adeguata copertura assicurativa
che costituisce requisito indispensabile per la presentazione
della SCIA.
4. I criteri per il calcolo dell'importo della copertura
assicurativa di cui al comma 3 sono stabiliti con deliberazione
della Giunta regionale congiuntamente al modello di SCIA.
Capo VI - Impianti turistici
Art. 48. (Definizione di impianti turistici)
1. Ai fini della presente legge sono definiti impianti turistici anche quelle strutture, impianti e infrastrutture funzionali all'attrattività del territorio e di attività esperienziali che, per dimensione e caratteristiche, sono attrattori di flussi o funzionali all'attività turistica.
Titolo IV - Guida turistica e accompagnatore turistico
Art. 49. (Caratteristiche delle attività)
1. Il presente titolo stabilisce
norme per le professioni di guida turistica e di accompagnatore
turistico a tutela del consumatore.
2. L'attività di guida turistica è caratterizzata da attività
professionale di accompagnamento di persone singole o gruppi di
persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi
archeologici, con l'illustrazione delle attrattive storiche,
artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche,
produttive ed enogastronomiche.
3. L'attività di accompagnatore turistico è caratterizzata da
attività di accompagnamento di persone singole o gruppi di
persone nei viaggi, curando l'attuazione del programma turistico
predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i
gruppi, anche fornendo elementi significativi di conoscenza o
notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in
occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.
Art. 50. (Accesso alle attività)
1. L'abilitazione all'esercizio
della professione di guida turistica e di accompagnatore
turistico si ottiene a seguito di superamento di esame di
idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a
ciascuna professione, ai sensi del presente articolo e secondo
quanto disposto dalla normativa europea e nazionale.
2. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio
della professione è mantenuto visibile sulla persona, nel corso
dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce.
3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce per ciascuna
professione le competenze specifiche e i requisiti di accesso
per i percorsi formativi e per la sessione d'esame, nonché la
composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice.
4. La deliberazione di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le
modalità di organizzazione delle sessioni d'esame da parte delle
province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri
unitari per la definizione dei rispettivi bandi.
5. La guida turistica e l'accompagnatore turistico già abilitati
possono acquisire l'estensione a ulteriori lingue straniere a
seguito di uno specifico esame, le cui procedure e modalità sono
stabilite nella deliberazione di cui al comma 3.
Art. 51. (Siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico)
1. L'esercizio dell'attività di
guida turistica nei siti di particolare interesse storico,
artistico o archeologico è stabilita dalla normativa nazionale
vigente, secondo i decreti attuativi, ivi compreso quello di
individuazione dei suddetti siti a livello di ciascuna regione.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione
delle sessioni d'esame a livello regionale da parte delle
province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri
unitari per la definizione dei rispettivi bandi, ferma restando
la possibilità dell'accesso per titoli.
Art. 52. (Tesserino ed elenchi)
1. Il tesserino personale di
riconoscimento per l'esercizio delle professioni di guida
turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalle
province e dalla Città metropolitana di Milano, secondo le
caratteristiche individuate dalla deliberazione di cui
all'articolo 50, comma 3.
2. A meri fini conoscitivi, le province e la Città metropolitana
di Milano iscrivono le guide turistiche e gli accompagnatori
turistici abilitati in specifici elenchi, pubblicati sul portale
regionale.
Art. 53. (Regole di condotta)
1. L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolte nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi e della responsabilità del professionista.
Art. 54. (Agevolazioni per le guide turistiche)
1. Le guide turistiche hanno diritto, ai sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali anche per finalità di studio.
Art. 55. (Vigilanza, controllo e sanzioni)
1. Le province e la Città
metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo
sull'attività professionale delle guide turistiche e degli
accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle
disposizioni di cui al presente titolo.
2. L'esercizio dell'attività di guida turistica e di
accompagnatore turistico senza il possesso della relativa
abilitazione o la violazione delle norme che regolano
l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte
delle province o della Città metropolitana di Milano, della
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
3. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città
metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a
progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività
del territorio concordati con la Regione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si
osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano
le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le
disposizioni di cui all'articolo 11.
Titolo V - Agenzie di viaggio e turismo
Art. 56. (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e l'organizzazione di viaggi esercitata anche da associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità.
Art. 57. (Agenzie di viaggio e turismo)
1. Sono agenzie di viaggio e
turismo le imprese che esercitano in via principale attività di
produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti
di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti
servizi o entrambe le attività.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche
nella forma virtuale on line.
3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro
attività, stipulano contratti di viaggio, previa proposta di
programmi, ai sensi della normativa nazionale vigente.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività di
cui al comma 1, possono svolgere ulteriori attività stabilite
con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese attività di
incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica di cui
all'articolo 11.
Art. 58. (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
1. L'esercizio delle attività
delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva
presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune
competente per territorio.
2. Il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi
informativi messi a disposizione dallo Stato, che la
denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate
da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando
che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di
comuni, province o regioni italiane.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di
agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA
autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali
in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata
inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della
nomina di un nuovo direttore tecnico.
4. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on
line sono soggette a tutte le disposizioni del presente titolo e
per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale
dei locali.
5. Nel caso in cui la sede dell'agenzia on line si trovi in uno
Stato diverso da quello italiano, a tutela del turista, il
titolare dell'attività ha l'obbligo di indicare il responsabile
della stessa per il territorio della Lombardia.
Art. 59. (SCIA e comunicazioni di variazioni)
1. I titolari delle agenzie di
viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente
al comune la modificazione di titolarità a seguito di mera
variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede
nello stesso comune, la sostituzione del direttore tecnico e
l'estensione di attività.
2. Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di
denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il
trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di
titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la
ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la
cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la
fusione.
3. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo
visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la
SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi
forma realizzata e diffusa.
4. La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo deve essere
comunicata al comune competente.
Art. 60. (Trasferimento di azienda o di suo ramo)
1. La cessione per atto tra vivi
o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività
di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché tale
attività alla data di presentazione della SCIA non sia soggetta
a provvedimenti di sospensione o interruzione.
2. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle
disposizioni del presente titolo.
Art. 61. (Assicurazione)
1. Le agenzie di viaggio e
turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, congrua
polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi
di viaggio, e in relazione al costo complessivo dei servizi
offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia
dalla normativa nazionale in vigore.
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di
determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e
le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a
breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza
della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte
dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. L'agenzia invia annualmente, alla provincia competente o alla
Città metropolitana di Milano, la documentazione comprovante
l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per
l'anno successivo.
Art. 62. (Cauzione)
1. Le agenzie di viaggio e
turismo prestano una cauzione in misura pari al doppio
dell'entità della sanzione massima prevista dall'articolo 69.
Per i primi tre anni di attività, la cauzione è ridotta a un
terzo per il titolare dell'attività con un'età non superiore ai
trentacinque anni oppure, per le società, qualora almeno i due
terzi dei soci abbiano un'età non superiore ai trentacinque
anni.
2. La cauzione è prestata al comune mediante garanzia
fideiussoria, bancaria o assicurativa, ed è vincolata per tutto
il periodo di esercizio dell'attività.
3. Il comune con proprio provvedimento può rivalersi sul
deposito cauzionale per il recupero di sanzioni amministrative
pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di
pagamento.
4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto
alla sua consistenza originaria, per effetto dell'applicazione
del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro
trenta giorni dal ricevimento della diffida del comune ad
adempiervi, pena l'adozione di provvedimenti inibitori alla
prosecuzione dell'attività.
5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in
essere l'attività. Lo svincolo della cauzione, su domanda
dell'interessato, è disposto non prima di centottanta giorni
dalla data di cessazione dell'attività.
Art. 63. (Requisiti professionali del direttore tecnico, esami e riconoscimento)
1. La responsabilità tecnica
dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore
tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 64.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano ogni anno
indicono gli esami abilitanti per l'esercizio della professione
di direttore tecnico. La Giunta regionale con deliberazione
conforme alla disciplina statale vigente in materia, definisce:
a) i requisiti professionali per il rilascio dell'abilitazione;
b) le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità;
c) il contenuto delle prove d'esame e ogni altra modalità di attuazione delle stesse;
d) la composizione e il funzionamento della commissione d'esame;
e) le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.
3. I soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.
Art. 64. (Registro regionale dei direttori tecnici)
1. Il registro dei direttori
tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato
presso la direzione generale competente per materia della
Regione.
2. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e
turismo è pubblicato sul portale internet e ogni anno sul
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 65. (Uffici di biglietteria)
1. Le disposizioni della presente
legge non si applicano all'apertura di uffici da parte delle
imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario,
automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e
fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita
esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti
di trasporto.
2. Sono altresì escluse dalla presente legge le mere attività di
distribuzione dei titoli di viaggio.
3. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al
comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia
e alla Città metropolitana di Milano competente per territorio.
Art. 66. (Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo)
1. È istituito presso la Giunta
regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che
operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali,
con riconoscimento formale a livello nazionale da parte di
organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio
regionale e in almeno tre province.
2. Le associazioni di cui al comma 1, senza la presentazione
della SCIA di cui all'articolo 58, possono svolgere in modo
continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di
organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni, secondo
gli scopi statutari, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011,
n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti
di rivendita e di scambio), fermo restando il rispetto di quanto
previsto agli articoli 61 e 62 della presente legge.
3. Le stesse associazioni di cui al comma 1, possiedono, per
disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra
gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo
sociale per i propri associati.
4. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo
regionale di cui al comma 1, presentano domanda alla Giunta
regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le
generalità del legale rappresentante della stessa.
5. Con decreto del dirigente competente per materia viene
individuata la documentazione da allegare alla domanda di cui al
comma 4 e le modalità di svolgimento dell'attività.
6. L'apertura delle sedi, nelle quali le associazioni di cui al
presente articolo esercitano le proprie attività, è soggetta a
comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui vengono
svolte le stesse.
7. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di
pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi
forma, le iniziative di cui al comma 2 da loro organizzate, pena
la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000.
Art. 67. (Associazioni, gruppi sociali e comunità)
1. L'organizzazione occasionale,
senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici,
rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di
associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari,
aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose,
culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni del
presente titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una
assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.
2. Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività,
qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata
assicurazione.
3. Gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 66 e al
presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di
viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a
copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o
ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per
il risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale
vigente in materia.
4. Gli organizzatori di viaggi di cui al comma 3 esibiscono la
polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.
5. Gli enti locali e le scuole devono avvalersi per
l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo
autorizzate, fatti salvi, per i soli enti locali, i viaggi che
rientrano nelle loro attività istituzionali e quelli svolti a
esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso
devono essere assicurati.
6. E' fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo
di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi
forma, le iniziative di cui al comma 1 da loro organizzate, pena
la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.
Art. 68. (Vigilanza)
1. Spettano al comune le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dal presente titolo, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla l. 689/1981 e dalla l.r. 1/2012.
Art. 69. (Sanzioni)
1. Il comune, nell'ambito delle
competenze a esso conferite, dispone la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di
viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione
dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti
necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata
comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni
intervenute.
2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro
15.000:
a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA;
b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro.
3. Sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000:
a) le associazioni previste dall'articolo 66 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente titolo o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
b) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 67, che contravvengono agli obblighi ivi previsti.
4. È soggetto alla sanzione
pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 chiunque presta la propria
attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e
turismo della quale risulta direttore tecnico.
5. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro
15.000 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività
di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto
l'autorizzazione o presentato la SCIA.
6. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro
8.000 chiunque usa una denominazione diversa da quella
autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA.
7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2,
3, 4, 5 e 6, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio
di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca
dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.
8. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la
rivalsa sul deposito cauzionale.
9. Fermo il disposto di cui al comma 2, lettera a), chi esercita
l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA
non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data
di accertamento della violazione.
10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
11. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate
sono destinate a progetti di promozione integrata e di
incremento dell'attrattività del territorio concordati con la
Regione.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano
le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le
disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è
proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività
ricettiva.
Titolo VI - Interventi a favore dell'attrattività del territorio
Capo I - Misure di sostegno
Art. 70. (Imprese turistiche e
dell'attrattività)
1. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche quelle
che esercitano attività economiche organizzate per la
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la
gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di
esercizi turistici.
2. Sono imprese dell'attrattività territoriale, oltre alle
imprese di cui al comma 1, anche le imprese di somministrazione
di alimenti e bevande, del tempo libero, dello sport e del
benessere, quelle culturali e creative, delle tecnologie
digitali, le imprese di valorizzazione della produzione
agroalimentare e artigianale regionale e quelle del commercio al
dettaglio con particolare riferimento a quelle storiche e di
qualità.
3. Sono estesi alle imprese di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese
le agenzie di viaggio e turismo, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere, previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie
imprese industriali e artigianali.
Art. 71. (Forme di contribuzione)
1. La Giunta regionale,
nell'ambito delle strategie delineate nel piano triennale di cui
all'articolo 15, supporta e incentiva le iniziative dei soggetti
pubblici e privati previste dalla presente legge, finalizzate ad
accrescere l'attrattività del territorio.
2. La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano
annuale di cui all'articolo 16, adotta misure di sostegno e di
contribuzione diretti alle imprese, alle reti d'impresa o ad
altri soggetti che svolgono attività collegate alla presente
legge, comprese le pro loco, gli enti locali, le forme di
aggregazione e partenariato pubblico e privato.
3. Le forme di contribuzione e di agevolazione per i beneficiari
previsti dalla presente legge possono consistere in:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) contributi in conto corrente;
d) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione;
e) agevolazioni per l'accesso al credito;
f) agevolazioni fiscali.
Capo II - Interventi e strumenti di sostegno
Art. 72. (Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture)
1. La Giunta regionale disciplina la concessione di contributi anche diretti per iniziative riguardanti:
a) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di immobili da destinarsi alle attività delle imprese di cui all'articolo 70, comprese le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dalla presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
b) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento e valorizzazione di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistica e ricettiva e all'attrattività del territorio, compresi beni di elevato valore storico e artistico, anche contemporaneo.
2. Possono beneficiare dei
contributi di cui al comma 1 i soggetti privati, anche diversi
dai proprietari del bene, purché ne abbiano la disponibilità, i
comuni, i consorzi, le unioni di comuni, le province, la Città
metropolitana di Milano, le comunità montane, gli enti e le
associazioni, le fondazioni senza fini di lucro e le società con
partecipazione di capitale pubblico.
3. La Giunta regionale, per le iniziative di cui al comma 1, può
concedere forme di contribuzione e di agevolazione di cui
all'articolo 71, comma 3.
4. I contributi di cui al comma 1, nel caso i richiedenti siano
strutture ricettive alberghiere e non alberghiere ai sensi della
presente legge, possono essere concessi esclusivamente qualora
il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi
tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica.
Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative
ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi
determinati da disastri naturali o incidenti di particolare
rilevanza o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti
coattivi.
Art. 73. (Disincentivi del
gioco di azzardo lecito)
1. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e
contributi economici comunque denominati ai sensi della presente
legge, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da
gioco d'azzardo lecito all'interno delle imprese turistiche e
delle imprese dell'attrattività territoriale.
Art. 74. (Interventi per il turismo accessibile)
1. La Giunta regionale per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e accrescere la fruibilità turistica ai soggetti con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, anche di carattere temporaneo, disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 75. (Interventi per il turismo sostenibile)
1. La Regione, al fine di
sviluppare l'offerta e la domanda turistica, accrescere la
competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi
delle strutture e infrastrutture connesse all'attività
turistica, incentivare l'adozione di idonee azioni per lo
sviluppo del turismo sostenibile, promuove iniziative di
sviluppo e disciplina forme di contribuzione e di agevolazione
di cui all'articolo 71, comma 3.
2. La Giunta regionale disciplina forme di contribuzione e di
agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, a favore di
imprese turistiche e dell'attrattività territoriale, per gli
interventi destinati a realizzare:
a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico e di energia, nonché di ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento acustico;
b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;
c) misure che consentono la produzione di energia, generata tramite processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;
d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme comunitarie e nazionali;
e) azioni previste dalla normativa europea per un turismo sostenibile e competitivo;
f) azioni che coinvolgono economicamente, socialmente e culturalmente le comunità locali;
g) azioni e misure atte a favorire l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione.
Art. 76. (Interventi per l'innovazione e la digitalizzazione)
1. La Giunta regionale disciplina le forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, a favore delle imprese di cui all'articolo 70, al fine di sostenere la competitività del turismo e dell'attrattività territoriale, in coerenza con l'agenda digitale lombarda, attraverso:
a) sistemi per la promozione e commercializzazione di servizi turistici, siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio e turismo;
b) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
c) costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio e turismo, uffici di informazione e accoglienza per il turista, al fine di incrementare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
d) sviluppo di sistemi organizzativi che consentono il conseguimento di una maggiore economicità di gestione e una razionalizzazione delle attività svolte e dei servizi offerti;
e) sistemi di comunicazione avanzata e reti mobili locali;
f) siti web ottimizzati per il sistema mobile, nonché l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici, culturali e di intrattenimento, nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti, anche attraverso lo studio e l'attivazione di nuovi canali di distribuzione;
g) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
h) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 77. (Interventi per la formazione professionale)
1. La Giunta regionale, in
coerenza con le strategie e le azioni individuate nel piano per
lo sviluppo del turismo e dell'attrattività di cui all'articolo
15 e nel piano annuale di cui all'articolo 16, promuove e
sostiene la valorizzazione del capitale umano, la qualificazione
delle risorse professionali, l'alta formazione e la formazione
continua quali valori ed elementi strategici per la crescita e
lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove
interventi di sistema tra le imprese e accordi con enti locali,
associazioni di categoria, CCIAA, università, centri di ricerca
e altri soggetti qualificati, al fine di attivare e sollecitare
iniziative, progetti e forme di collaborazione comuni.
Art. 78. (Interventi per la
valorizzazione delle strutture ricettive storiche e di qualità)
1. La Giunta regionale istituisce un premio per la
valorizzazione e promozione degli imprenditori e delle strutture
ricettive storiche e di qualità.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e
le procedure per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1.
Art. 79. (Interventi di solidarietà)
1. La Giunta regionale attua
politiche per aumentare i flussi turistici a favore di turisti
in condizioni socio-economiche disagiate e per promuovere il
turismo scolastico.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le
forme di sostegno alle imprese che attivano politiche coerenti
con le finalità di cui al comma 1 sotto forma di voucher.
Art. 80. (Fondo per il turismo e l'attrattività territoriale)
1. In relazione alle forme di
contribuzione di cui all'articolo 71, comma 3, è istituito
presso Finlombarda il fondo per il turismo e l'attrattività
territoriale finalizzato al sostegno delle attività e degli
interventi della presente legge.
2. La Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente,
definisce le condizioni di operatività del fondo, stabilendone
le procedure, i termini e i criteri.
Art. 81. (Sviluppo del sistema delle garanzie)
1. La Giunta regionale, al fine di consentire alle imprese turistiche e dell'attrattività territoriale l'accesso agevolato al credito, promuove e favorisce lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 11/2014.
Art. 82. (Infrastrutture
pubbliche per lo sviluppo dell'attrattività)
1. La Regione, al fine di migliorare, qualificare e sviluppare
iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate
dalle province, dalla Città metropolitana di Milano, dai comuni
e dagli enti pubblici, concede forme di contribuzione e di
agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, per programmi,
progetti e iniziative di investimento, per la diversificazione e
il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate a un
utilizzo anche ai fini turistici e dell'attrattività.
Art. 83. (Agevolazioni
fiscali)
1. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono
individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali a favore
delle imprese di cui all'articolo 70, che attivano programmi e
progetti di particolare rilevanza strategica e coerenti con la
programmazione regionale.
2. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con
deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità
applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.
Titolo VII - Disposizioni finali
Art. 84. (Disposizione
transitoria e finale generale)
1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 luglio 2007,
n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
e alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per
l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture
e infrastrutture turistiche in Lombardia) e relativi atti
attuativi. Ai procedimenti amministrativi pendenti si applicano,
fino alla relativa conclusione, le disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi
di cui al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 11/2014, alle
attività ricettive alberghiere e non alberghiere di cui
all'articolo 18 e alle agenzie di viaggio di cui all'articolo 57
si applica la Comunicazione unica regionale di cui al comma 1
dell'articolo 6 della l.r. 11/2014.
Art. 85. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per favorire lo sviluppo e l'innovazione del turismo e dell'attrattività territoriale della Lombardia. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:
a) gli interventi realizzati, gli strumenti e le modalità applicative utilizzate, i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le azioni di programmazione, di regolazione e di controllo realizzate e i relativi esiti;
c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
d) gli esiti delle analisi e delle valutazioni condotte dall'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 14.
2. Con cadenza biennale, la relazione di cui al comma 1 comprende anche una sezione che documenta e descrive i risultati conseguiti in uno o più dei seguenti ambiti:
a) lo sviluppo dell'imprenditorialità e delle professioni turistiche;
b) l'efficientamento dell'accoglienza turistica;
c) l'innovazione e la promozione dell'offerta turistica;
d) la valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività;
e) l'accessibilità e la sostenibilità del turismo.
3. Il Comitato paritetico di
Controllo e Valutazione del Consiglio regionale, di concerto con
la competente commissione consiliare, segnala all'assessore con
delega al turismo i quesiti e le priorità dell'informativa
prevista al comma 2.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le
informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla
presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i
documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla
relazione che ne è stata oggetto.
Art. 86. (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia);
b) l'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);
c) le modifiche all'articolo 8, comma 1, all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 19, comma 1, della l.r. 36/1988 disposte con la tabella A) del comma 23 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);
d) l'articolo 3, comma 10, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);
e) l'articolo 2, comma 15, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978);
f) l'articolo 2, comma 6, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziana regionale - Collegato ordinamentale 2001);
g) l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale);
h) l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, al sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007);
i) la legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
j) l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010);
k) la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" - albergo diffuso - bed & breakfast);
l) l'articolo 3, comma 11, della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 11 (Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo);
m) gli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 2014, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea". Legge comunitaria regionale 2014 "Legge europea regionale 2014" - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE);
n) il regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 40-quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo").
Art. 87. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari di
natura corrente, derivanti dall'attuazione delle finalità di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), f), h), i), k), l), m),
n), p) e q) e all'articolo 5, comma 3, quantificate in euro
4.215.901,00 per l'anno 2015 e in euro 3.215.900,00 per gli anni
2016 e 2017, si provvede rispettivamente per l'anno 2015 per
euro 3.665.901,00 e per gli anni 2016 e 2017 per euro
2.665.900,00 con le risorse disponibili alla missione 07
'Turismo' programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo',
e per euro 550.000,00 con le risorse disponibili alla missione
14 'Sviluppo economico e competitività' programmi 1 'Industria
PMI e Artigianato' e 2 'Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio
2015-2017.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione degli
interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d),
i), k), l), m), n), o) e p) e all'articolo 5, comma 2,
quantificate in euro 14.280.580,00 a valere sull'esercizio 2015,
si provvede per euro 7.900.000,00 con le risorse
complessivamente disponibili alla missione 07 'Turismo'
programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' e per euro
6.380.580,00 con le risorse disponibili alla missione 14
'Sviluppo economico e competitività' programmi 1 'Industria PMI
e Artigianato' e 2 'Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio
2015-2017.
3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 80,
si fa fronte per l'anno 2015 con le risorse già allocate nei
fondi istituiti presso Finlombarda, ai sensi delle ll.rr.
36/1988 e 15/2007, finalizzate al turismo e, in quota parte, con
le risorse di cui alla l.r. 6/2010, relative all'attrattività
del territorio. Eventuali ulteriori risorse possono essere
determinate con legge di approvazione del bilancio degli
esercizi successivi.
4. Alle spese di gestione del fondo, quantificate in euro
30.000,00, si provvede con le risorse allocate alla missione 7
'Turismo' programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo'
del bilancio 2015-2017.
5. Per gli esercizi successivi al 2015 le spese in conto
capitale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), i),
k), l), m), n), o) e p) e all'articolo 5, comma 2, sono
determinate annualmente con la legge di approvazione di bilancio
dei singoli esercizi finanziari.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione degli articoli 39,
comma 6, 40, comma 12, e 55, comma 3, confluiscono nell'apposito
fondo riservato alla promozione turistica integrata del
territorio, istituito al Titolo III 'Entrate Extra-Tributarie',
Tipologia 3.0200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti' del bilancio
2015-2017.