Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11
Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività
(BURL n. 8 del 20 febbraio 2014)

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in conformità alla normativa dell'Unione europea e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia, garantendo la libera iniziativa economica in armonia con l'articolo 41 della Costituzione. I principi e gli istituti della presente legge hanno lo scopo di garantire in modo uniforme la piena applicazione della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 giugno 2008, relativa a 'Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno 'Small Business Act' per l'Europa)' e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).

2. La Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro.

3. La Regione, al fine di favorire il recupero di competitività e occupazione, opera per consolidare una politica industriale e la presenza del settore manifatturiero, spina dorsale dell'economia lombarda.

4. La Regione promuove il mercato e l'internazionalizzazione, sostenendo in particolare: la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato; l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale.

Art. 2. (Strumenti)

1. Concorrono, nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di stato e concorrenza al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i seguenti strumenti:

a) ACCORDI PER LA COMPETITIVITÀ: consistenti in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale). Tali accordi sono conclusi favorendo il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, imprese, aggregazioni di imprese, distretti e filiere di piccole e medie imprese e enti bilaterali, con contestuale coinvolgimento dei comuni, delle province, delle camere di commercio industria artigianato agricoltura, delle parti sociali e degli ordini professionali, anche avvalendosi delle agenzie per le imprese. Essi contengono precisi obblighi e diritti reciproci nella prospettiva di definire, in particolare, tempi certi, numero di posti di lavoro previsti, incentivi, anche sotto forma di credito di imposta e ricorso semplificato agli strumenti urbanistici per la localizzazione degli insediamenti produttivi, l'ampliamento di insediamenti già esistenti, il recupero di aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, nonché per la valorizzazione di ambiti strategici, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di insediamenti integrati ispirati a logiche di sostenibilità ambientale e innovazione, fatte salve le norme a tutela di interessi primari costituzionalmente protetti. Allo scopo di sostenere gli investimenti privati finalizzati a favorire la realizzazione di progetti di sviluppo rilevanti a livello interregionale o nazionale, la Regione adotta provvedimenti affinché gli accordi per la competitività possano eventualmente integrarsi nelle procedure di concessione di agevolazioni finanziarie e fiscali previste da normative statali ed europee. L'accordo per la competitività può prevedere la valorizzazione del capitale umano, sulla base di accordi sindacali aziendali e territoriali anche ai sensi delle leggi regionali 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) e 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà), finalizzati anche al consolidamento della presenza di insediamenti produttivi, attivando gli strumenti delle politiche di formazione e politiche attive del lavoro e di politiche industriali di cui al presente articolo;
b) RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale. Nell'ambito della legge finanziaria è determinato il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile, tra cui quelle afferenti l'impiego di servizi per la promozione della sostenibilità e della produttività delle imprese lombarde. La Regione promuove accordi con i comuni, sui quali insistono realtà produttive che hanno sottoscritto accordi sperimentali per l'abbattimento degli oneri amministrativi, per la progressiva riduzione, anche mediante compensazione, di imposte, tributi o tariffe comunali, comunque denominate, gravanti sulle imprese;
c) ACCESSO AL CREDITO: consistente in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde, attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) e la promozione, dapprima in via sperimentale, di nuovi modelli di intervento complementari agli attuali strumenti di accesso al credito per medie e grandi imprese;
d) AGEVOLAZIONI: consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese, privilegiando quelli basati su fondi rotativi, anche a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese insediate nel territorio lombardo e dell'insediamento di imprese estere;
e) COSTI ENERGETICI: consistenti in misure volte a ridurre la loro incidenza sui costi delle imprese manifatturiere lombarde, attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia stessa, nell'ambito delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117 della Costituzione.

2. Le garanzie fideiussorie richieste sulle agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1, nell'ipotesi di anticipazione finanziaria, possono essere prestate dagli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dai Confidi sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Le singole misure di agevolazione possono prevedere modalità che consentano:

a) il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e la destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;
b) l'introduzione di limitazioni alla richiesta di garanzie alle imprese in funzione della classe di rischio delle imprese medesime, nonché l'introduzione di un adeguamento delle garanzie in funzione del livello di rischio correlato alla singola agevolazione;
c) lo svincolo delle garanzie prestate, correlato alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute con l'anticipazione finanziaria.

Art. 3. (Attuazione)

1. La Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità di cui all'articolo 1, con gli strumenti di cui all'articolo 2, anche:

a) stipulando specifici accordi con Stati, Regioni, Province autonome, enti locali, camere di commercio, ordini professionali, università e sistema della ricerca, fondazioni bancarie, istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, aggregazioni di imprese, organizzazioni dei lavoratori, enti bilaterali e sistema cooperativo, anche al fine di promuovere azioni di autoimprenditorialità e di autoimpiego volte a rilanciare la tradizione imprenditoriale lombarda come modalità di politica attiva del lavoro prevista dalla l.r. 22/2006;
b) individuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia con specifico riguardo agli effetti occupazionali, all'attrattività e alla competitività del territorio, anche in una prospettiva sovraregionale d'intesa con le Regioni e le Province autonome confinanti;
c) promuovendo o aderendo agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
d) istituendo un 'Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione' avvalendosi della Fondazione regionale per la ricerca biomedica in conformità all'oggetto statutario, allo scopo di attuare e coordinare gli interventi delle politiche regionali in materia, favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all'interno dell'amministrazione regionale, e garantirne la diffusione presso i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione anche tramite una piattaforma informatica integrata con imprese, centri di ricerca e il sistema universitario. In tale ambito sono valorizzati i brevetti e la proprietà intellettuale più significativi;
e) promuovendo interventi specifici, sentite le organizzazioni imprenditoriali, le rappresentanze sindacali, gli enti bilaterali e il sistema delle cooperative, per la riqualificazione, valorizzazione e aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro e delle politiche industriali regionali;
f) sostenendo e valorizzando la riconversione produttiva, anche attraverso l'innovazione di processo organizzativo e gestionale, nonché i prodotti tipici locali e le produzioni industriali del sistema delle imprese della Lombardia;
g) istituendo il riconoscimento del 'Made in Lombardia' finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto, da attribuirsi secondo i requisiti definiti dalla Giunta previo parere della commissione consiliare competente;
h) istituendo un nucleo operativo sulla gestione delle crisi aziendali e di settore, con il supporto della Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL), per il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore, il recupero dell'attività imprenditoriale e la salvaguardia dell'occupazione, la riconversione produttiva ed occupazionale e il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, anche mediante forme di autoimprenditorialità e di autoimpiego;
i) promuovendo e incentivando lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa e del rating di legalità, sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, anche attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti;
j) promuovendo azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali e territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;
k) promuovendo, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, del sistema scolastico, della formazione professionale e delle università, iniziative volte ad accrescere la cultura di impresa attraverso specifici progetti di alternanza scuola/lavoro;
l) promuovendo la costituzione di tavoli di settore con le organizzazioni delle imprese con la finalità di monitorare e individuare i fabbisogni e le criticità delle imprese anche in raccordo con il Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 8;
m) promuovendo, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'innovazione e la tecnologia nella filiera alimentare, la solidarietà e la cooperazione per favorire la collaborazione tra Paesi e l'alimentazione per migliori stili di vita;
n) investendo nella capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato e favorendo la filiera di realtà produttive che hanno consolidato la presenza lombarda sui mercati di prioritario interesse;
o) promuovendo un tavolo permanente fra Regione Lombardia e sistema delle imprese, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella programmazione europea.

2. È istituito il comitato congiunto tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti del sistema regionale (SIREG) e il sistema camerale, la cui composizione, durata e modalità di funzionamento è stabilita dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare, assicurando la presenza degli assessori competenti, nonché dei componenti dell'ufficio di presidenza della commissione consiliare competente in materia di attività produttive e occupazione e i suoi delegati, prevedendo l'integrazione, qualora necessario, con i portatori di interessi, gli uffici economici delle ambasciate e dei consolati italiani, le camere di commercio estere in Italia, in riferimento prioritariamente ai paesi dell'area europea, agli Stati Uniti e alle economie emergenti. Il comitato svolge le funzioni nell'ambito dell'attrattività con particolare riferimento agli investimenti industriali sostenibili, anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi in raccordo con Finlombarda S.p.A.

3. La Giunta regionale, anche avvalendosi in modo sinergico delle competenze e delle risorse disponibili presso ARIFL e altri enti e società del SIREG e in collaborazione col sistema camerale e le associazioni di categoria, nell'ambito delle politiche a sostegno della promozione, dell'attrattività del territorio e dell'occupazione, adotta provvedimenti per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda d'investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese. La Giunta definisce un sistema conoscitivo che, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche in rete, in raccordo con il Sistema Informativo Territoriale Integrato (SIT) di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), favorisce la diffusione delle proposte localizzative maggiormente attrattive con l'indicazione delle infrastrutture di servizio, delle tipologie di settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio e delle informazioni relative al capitale umano in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed europee e ne promuove la diffusione sia a livello nazionale sia internazionale.

4. Per agevolare l'insediamento di nuovi impianti produttivi o l'ampliamento di quelli già esistenti, la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), nell'ambito di una preventiva valutazione dei relativi progetti di insediamento o di ampliamento, trasformazione urbanistica e riqualificazione di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, ai fini dei successivi procedimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale vigente. ARPA assicura la separazione funzionale tra le attività di cui al periodo precedente e quelle svolte nell'ambito dei successivi procedimenti amministrativi e dei relativi controlli, previsti dalla vigente normativa ambientale, facendovi fronte con le risorse finanziarie del proprio bilancio.

5. Gli enti locali, le parti sociali, le aggregazioni di imprese, le camere di commercio e il loro sistema regionale, le università e l'ecosistema dell'innovazione e della ricerca, le organizzazioni del terzo settore e le fondazioni bancarie, possono proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività, anche avvalendosi degli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) o di accordi negoziali a carattere sperimentale, finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali.

6. La Giunta regionale promuove e approva l'attivazione di progetti a carattere sperimentale, anche avvalendosi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), replicabili sul territorio lombardo. A tal fine sono valorizzati a livello regionale gli esiti delle sperimentazioni territoriali che hanno ricadute positive nel tessuto produttivo.

7. La Giunta regionale per ogni esercizio finanziario, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le priorità oggetto dei bandi.

8. In via sperimentale, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'avvio di nuove attività di impresa o la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi, la Giunta regionale individua il responsabile degli accordi per la competitività. In caso di persistenti carenze delle funzioni degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) il responsabile degli accordi per la competitività, anche in raccordo con le associazioni imprenditoriali, segnala le inadempienze rilevate alle amministrazioni competenti e, d'intesa con le camere di commercio, promuove l'adozione di appositi piani di adeguamento e fornisce la necessaria assistenza.

Art. 4. (Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare
(articolo così sostituito dall'art. 21, comma 3, legge reg. n. 24 del 2014)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di moneta complementare di cui al comma 1.

Art. 5. (Aggregazioni)

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese e di altri soggetti dell'ecosistema dell'innovazione con particolare riferimento ai cluster tecnologici e ai distretti produttivi, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione e alla logistica.

2. La Regione a sostegno dello sviluppo delle aggregazioni di cui al comma 1 promuove:

a) la costituzione, anche attraverso Finlombarda s.p.a., di fondi di investimento in capitale di rischio e altri specifici strumenti finanziari, anche con l'apporto di soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese aderenti;
b) le iniziative che favoriscono le condizioni per l'accesso ad agevolazioni e incentivi tributari e contributivi anche a livello nazionale e comunitario e agli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici.

Art. 6. (Semplificazione)

1. In attuazione dell'articolo 9 della l. 180/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. L'avvio dell'attività è contestuale alla comunicazione unica regionale, alla quale non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP, a seguito della piena attuazione del principio dell'interoperatività, comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l'ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale.
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, legge reg. n. 24 del 2014)

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarità della stessa, effettuano i controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa, almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale, e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 o che non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, legge reg. n. 24 del 2014)

3. Ogniqualvolta l'interessato debba presentare oltre alla comunicazione unica regionale di cui al comma 1 una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite di ComUnica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4. L'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previa comunicazione al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, ha efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti autorizzativi comunque denominati necessari all'esercizio dell'attività di impresa salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990. In sede di controllo le autorità amministrative competenti, qualora rilevino delle difformità, invitano il titolare dell'impresa a regolarizzare la sua posizione entro un congruo termine, comunque non inferiore a centottanta giorni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, legge reg. n. 24 del 2014)

5. Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, legge reg. n. 24 del 2014)

6. Tutti i procedimenti disciplinati da norme regionali finalizzati all'iscrizione ad albi o registri comunque denominati sono sostituiti da una comunicazione unica regionale del legale rappresentante dell'impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese, trasmessa alla camera di commercio che provvede al suo inoltro all'autorità presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione all'albo decorre dalla data di invio della comunicazione unica regionale. L'autorità competente alla tenuta dell'albo dispone gli accertamenti e i controlli sul possesso dei requisiti e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

7. La Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, individuati i procedimenti di cui ai commi 1 e 6 e i requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna attività di impresa, procede alla pubblicazione dell'elenco unitamente alla relativa modulistica sui portali dei SUAP, sul sito delle Agenzie per le Imprese, sul sito delle camere di commercio e sul sito di Regione Lombardia.

8. La comunicazione unica regionale di cui ai commi 1 e 6 e l'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, vengono trasmessi a cura del SUAP o delle autorità competenti con modalità telematica al registro delle imprese per l'inserimento e la conservazione nel fascicolo informatico d'impresa.

9. La Regione assicura:

a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese;
b) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese e quelle contenute nel registro delle imprese conservato presso le camere di commercio, con il compito di allineare le notizie in possesso dei SUAP con quelle contenute nel registro, d'intesa con il sistema camerale e gli enti competenti che dispongono dei SUAP e dei comuni che insistono sul territorio di riferimento degli stessi.

10. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il Governo, anche al fine di armonizzare le rispettive leggi e regolamenti.

11. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il sistema camerale al fine di pervenire all'allineamento dei dati.

12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine viene istituito un riconoscimento di premialità tra gli enti locali virtuosi, efficaci e trasparenti o che investono in progetti innovativi nel campo della semplificazione, secondo criteri predefiniti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990, ai procedimenti riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché ai procedimenti in cui la necessità di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, legge reg. n. 24 del 2014)

Art. 7. (Amministrazione unica)

1. Al fine di uniformare sul territorio regionale i livelli di servizio per le imprese dei SUAP, di facilitare l'interscambio informativo tra questi e il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, nonché di dare piena attuazione all'informatizzazione dei processi amministrativi, la Giunta regionale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, verifica il possesso dei requisiti previsti dall'allegato tecnico al d.P.R. 160/2010 presso tutti i SUAP iscritti all'elenco del relativo portale e provvede alla trasmissione dei dati di monitoraggio al Ministero dello Sviluppo Economico.

2. La Regione favorisce l'adeguamento dei SUAP e promuove la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai sistemi informatici non conformi alle specifiche inerenti le funzioni di compilazione in via telematica, creazione, invio e accettazione telematica della pratica, pagamento telematico degli oneri connessi, invio automatico della ricevuta e implementazione dell'interscambio informativo con il registro delle imprese. La Regione favorisce e promuove l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte anche mediante la stipulazione di convenzioni.

3. Al fine di dare completa attuazione alla previsione dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio del sistema dei SUAP, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge individua i parametri organizzativi per garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità degli sportelli unici associati per le attività produttive e definisce gli interventi per la riqualificazione professionale del personale.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione dei parametri organizzativi di cui al comma 3, verifica il rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, promuovendo l'adozione di appositi piani di adeguamento. I comuni che, alla scadenza del termine stabilito dal relativo piano di adeguamento, non hanno istituito il SUAP associato nel rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, esercitano le relative funzioni delegandole alle camere di commercio, nel rispetto dell'articolo 4, comma 11, del d.p.r. 160/2010.

5. La domanda di avvio del procedimento è presentata esclusivamente in via telematica al SUAP. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP, sulla base delle verifiche effettuate in via telematica dagli uffici competenti, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende completa e correttamente presentata.

6. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP:

a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 5 ovvero dal ricevimento delle integrazioni, qualora non sia necessario acquisire, esclusivamente in via telematica, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;
b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al comma 5, ovvero dal ricevimento delle integrazioni, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica anche in via telematica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza ad eccezione dei casi di cui al comma 7
.
(lettera così modificata dall'art. 21, comma 3, legge reg. n. 24 del 2014)

7. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a valutazione ambientale strategica (VAS), verifica di VIA, verifica di VAS, alle procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005, a quelle previste per le aziende a rischio d'incidente rilevante (ARIR) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), a quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad autorizzazione unica per nuovo impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o ad autorizzazione unica per impianto alimentato ad energia rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), oppure ad alcuno dei casi individuati dall'articolo 20, comma 4, della l. 241/1990, i termini di cui alla lettera b), del comma 6, decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure.
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, legge reg. n. 24 del 2014)

8. Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il piano di governo del territorio (PGT) ovvero con il piano regolatore generale (PRG), si applicano le procedure di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005.

9. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:

a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;
b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;
c) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità ad adeguare il progetto presentato per la presenza di vizi o carenze tecniche insanabili.

10. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera a) del comma 6, ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui alla lettera b) del comma 6, senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso positivamente. L'efficacia del provvedimento conclusivo è subordinata al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.

11. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005 non connesse alla realizzazione di insediamenti produttivi e, in ogni caso, quelle afferenti le medie e le grandi strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 e alle disposizioni di cui alla l.r. 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi, nonché quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

Art. 8. (Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese)

1. E' istituito, in attuazione dell'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) rappresentato dal direttore generale pro-tempore della direzione generale competente in materia di attività produttive.

2. L'organismo di cui al comma 1 svolge le funzioni di:

a) vigilanza sulla semplificazione;
b) monitoraggio sull'attuazione dello Small Business Act sul territorio lombardo;
c) elaborazione di proposte volte a favorire lo sviluppo del sistema delle MPMI, rafforzandone il ruolo nel tessuto produttivo lombardo anche in raccordo con il Garante nazionale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
d) valorizzazione e promozione sul territorio lombardo delle migliori pratiche per le MPMI anche attraverso linee guida e la sottoscrizione di convenzioni con gli enti pubblici anche appartenenti al sistema regionale.

3. Il Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese trasmette annualmente al Consiglio regionale e al Garante nazionale una relazione sull'attività svolta, con un'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulle imprese di dimensioni minori, unitamente ad una proposta sulle misure da attuare per favorirne la crescita e la competitività anche sui mercati internazionali.

Art. 9. (Sistema integrato dei controlli)

1. Al fine di uniformare sull'intero territorio regionale le attività di controllo comunque denominate, in coerenza con l'articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con il Piano regionale della prevenzione della corruzione e trasparenza, la Regione approva con deliberazione di Giunta, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, un Piano pluriennale dei controlli, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni con le autorità amministrative competenti e gli ordini professionali, incentrato sui seguenti principi e basato sull'utilizzo di strumenti di open data:

a) proporzionalità;
b) contestualità;
c) prevenzione;
d) reciprocità;
e) affidamento;
f) buona fede.

2. In ogni caso, le irregolarità riscontrate in sede di verifica derivanti dall'inosservanza dei requisiti minimi pubblicati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, non possono dare luogo a provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività senza che prima sia stato concesso un termine congruo per la regolarizzazione non inferiore a centottanta giorni, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, l'ambiente o l'ordine pubblico. Le pubbliche amministrazioni, all'esito di procedimenti di verifica, non possono richiedere adempimenti ulteriori né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti minimi.

3. La verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti in merito alle certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati, è disciplinata dall'articolo 11, comma 1, della l. 180/2011.

4. La Giunta regionale promuove azioni per favorire l'ottenimento del rating di legalità di cui al Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 (Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, da parte delle imprese lombarde, l'utilizzo di tecniche di gestione del rischio per l'individuazione e la mitigazione del rischio di corruzione, irregolarità e frodi, integrate con i sistemi di controllo interno, anche sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Art. 10. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per favorire la libertà d'impresa e la competitività del territorio lombardo. A questo scopo la Giunta, previa informativa al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, trasmette una relazione annuale che descrive e documenta:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate, distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell'attuazione;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
c) gli esiti della valutazione degli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), descrivendo anche le modalità valutative applicate;
d) l'evidenza empirica che ha sostenuto o sconsigliato la replica sul territorio dei progetti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 3, comma 6;
e) gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite;
f) l'aggiornamento annuale delle variabili utilizzate per osservare la competitività del territorio lombardo.

La prima relazione è inviata entro il 30 giugno 2015.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 11. (Norma finanziaria)

1. Alle spese connesse alle iniziative di natura sperimentale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 6, si fa fronte con le risorse allocate presso il 'Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della competitività' istituito alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria PMI e artigianato) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, finanziato nel seguente modo:

a) rientri fondi finalizzati per interventi sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili) e sulla legge 27 ottobre 1994, n. 598 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi) per euro 8.780.000,00;
b) risorse 'Fondo Attrattività degli investimenti' allocato presso Finlombarda S.p.A. per euro 12.000.000,00.

2. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate entro i limiti massimi delle somme a disposizione di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Ogni anno, sulla base delle iniziative sperimentali approvate e delle risorse effettivamente impegnate, si provvede a un adeguamento dell'impegno finanziario in assestamento di bilancio.

4. Alle eventuali ulteriori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziate rispettivamente alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) e alla Missione 7 (Turismo), nonché nei relativi programmi dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

5. Per gli anni 2014 e 2015 le spese di cui ai commi 1 e 4 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate, alle missioni/programmi di cui al comma 4, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 12. (Abrogazioni)

1. La presente legge abroga la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

2. Sono abrogati:

a) la legge regionale 2 ottobre 2013, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 'Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia');
b) il comma 1, dell'articolo 57, della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione);
c) il comma 2, dell'articolo 57, della l.r. 7/2012;
d) il comma 1, dell'articolo 59, della l.r. 7/2012;
e) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 11, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale).

3. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti attuativi della l.r. 1/2007.

Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.