LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007 , n. 33
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008

(B.U.R.L. 29 dicembre 2007, n. 52)

Art. 1. (Razionalizzazione delle procedure di acquisto e interventi per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale - Modifiche alle ll.rr. 14/1997 e 30/2006)

1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"3-bis. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stabilisce con deliberazione:

a) modalità, anche con riferimento alla programmazione, oggetti e limiti di importo per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
b) oggetti e limiti di importo per le spese di competenza dei funzionari delegati;
c) direttive per l'applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b), da parte dei soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007).
";

b) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"'7. Le procedure di acquisto sono esperite anche attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici, come previsti dalla normativa nazionale, ovvero mediante il ricorso a infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte, nonché avvalendosi di modalità centralizzate di acquisto, ivi compresa la centrale regionale acquisti istituita ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007') nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.";
c) i commi 3, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell'articolo 3 sono abrogati.

2. Dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della l.r. 14/1997, come modificata dalla presente legge, è abrogato l'articolo 32 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale).

3. L’Agenzia regionale centrale acquisti, istituita dalla l.r. 12/2012 per lo svolgimento, in attuazione dei commi 449 e 455 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘legge finanziaria 2007’), delle funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) a favore dei soggetti indicati nell’articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 e nell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» – Collegato 2007), nonché di Unioncamere Lombardia, è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Azienda regionale centrale acquisti s.p.a.» (di seguito ARCA s.p.a.), con effetto dalla data di insediamento dell’organo di amministrazione.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 12, legge reg. n. 5 del 2013)

3.1. Le quote di ARCA s.p.a. sono interamente detenute dalla Regione Lombardia.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 12, legge reg. n. 5 del 2013)

3.2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione di ARCA s.p.a..
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 12, legge reg. n. 5 del 2013)

3.3. Gli organi dell’Agenzia regionale centrale acquisti e il personale operante a qualsiasi titolo presso la medesima continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di cui al comma 3; da tale data ARCA s.p.a. subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Agenzia, compresi quelli relativi ai beni e al personale operante a qualsiasi titolo presso l’Agenzia.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 12, legge reg. n. 5 del 2013)

3.4. (comma abrogato dall'art. 6, comma 12, legge reg. n. 5 del 2013)

3.5. (comma abrogato dall'art. 6, comma 12, legge reg. n. 5 del 2013)

3-bis. All'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a., sono attribuite le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché di'soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136– Piano straordinario contro le mafie) operando, per le finalità e con le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, per l’acquisizione di beni, servizi e lavori per conto dei soggetti aderenti.
(comma così modificato dall'art. 21, comma 9, legge reg. n. 24 del 2014)

3-ter. ARCA s.p.a. e gli enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 costituiscono un sistema integrato che opera a supporto della Giunta regionale al fine di razionalizzare la spesa pubblica. ARCA s.p.a. coordina la pianificazione, la programmazione, la gestione e il controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui al citato allegato A1, avvalendosi del Tavolo Tecnico degli appalti cui partecipano gli enti medesimi. Il Tavolo Tecnico degli appalti è istituito con deliberazione della Giunta regionale che ne disciplina le forme di partecipazione e le modalità di funzionamento, inclusi gli strumenti di delega allo svolgimento delle procedure aggregate nel rispetto del ruolo di soggetto aggregatore di ARCA s.p.a.
(comma introdotto dall'art. 21, comma 9, legge reg. n. 24 del 2014)

3-quater. Le funzioni attribuite ad ARCA ai sensi del comma 3-ter sono esercitate a decorrere dall'istituzione del Tavolo Tecnico degli appalti.

4. La Centrale regionale acquisti, sulla base della programmazione integrata di cui al comma 3-ter e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), provvede, in particolare a:
(comma così modificato dall'art. 21, comma 9, legge reg. n. 24 del 2014)

a) stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000'), in cui le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 3;
b) aggiudicare appalti pubblici di lavori, forniture e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 3;
c) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del d.lgs. 163/2006 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 163/2006 destinati ai soggetti di cui al comma 3;
c-bis) aggiudicare contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo, concessioni di servizi, nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 3;

c-ter) fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni, servizi e lavori da parte dei soggetti di cui al comma 3.
(lettere c-bis) e c-ter) aggiunte dall'art. 7, comma 1, legge reg. n. 21 del 2012)

4 bis. Per le attività indicate al comma 4, la Giunta regionale può prevedere meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell’aggiudicatario.

5. La Giunta per ogni esercizio finanziario, presenta una relazione alla commissione consiliare competente per la materia di programmazione e bilancio.

6. La Centrale regionale acquisti si avvale della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata Sistema di intermediazione telematica (Sintel), di cui all'Accordo di Programma Quadro 'Società dell'informazione', sottoscritto in data 4 aprile 2005, per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire, in tutto o in parte, con sistemi telematici, curandone altresì lo sviluppo e promuovendone l'utilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 3.

6-bis. In conformità e nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di acquisti della pubblica amministrazione ed al fine di favorire l'uso, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di sistemi e procedure telematiche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per la creazione di elenchi di operatori economici ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006, nonché per la gestione dei procedimenti contrattuali di vendita e dismissione di beni immobili e mobili dai quali deriva un'entrata la Giunta regionale, con apposita delibera, determina il funzionamento della piattaforma regionale Sintel di cui al comma 6 e del relativo elenco fornitori telematico.
(comma introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 3 del 2011, poi così modificato dall'art. 10, comma 4, legge reg. n. 11 del 2011)

6-bis.1. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, ad eccezione dei soggetti di diritto privato indicati nel citato allegato A2, sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall’Agenzia regionale centrale acquisti ai sensi del comma 4, lettere a), c) e c-bis). La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.
(comma introdotto dall'art. 7, comma 1, legge reg. n. 21 del 2012)

6-ter. Per gli approvigionamenti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 6-bis.1, lo svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture di qualsiasi importo, ivi incluse le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore al limite fissato dall'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, indette in via autonoma, gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 utilizzano la Piattaforma regionale Sintel, con esclusione dei casi preventivamente comunicati e adeguatamente motivati.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 4, legge reg. n. 11 del 2011, poi così modificato dall'art. 7, comma 1, legge reg. n. 21 del 2012)

7. Alla l.r. 30/2006 è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente:
'c-bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti dei soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 1 per:

1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse;
2) uniformare azioni e comportamenti per l'applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari.'.

8. (abrogato dall'art. 103 della legge reg. n. 20 del 2008)

8-bis. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali i contratti e gli incarichi di cui al comma 18, articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e al comma 127, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Tali disposizioni non si applicano al personale delle unità organizzative di cui all’articolo 21 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e agli articoli 26 e 27 della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale).

Art. 2. (Disposizioni in materia fiscale - Modifica alla l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
'Art. 78-bis (Riscossione diretta)
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità di quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate secondo le modalità di gestione dell'imposta previste all'articolo 80, sono riscosse direttamente dalla Regione.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate o nell'ambito della Convenzione prevista dall'articolo 80, comma 1, lettera b)
'.

Art. 3. (Disposizioni in materia di programmazione negoziata - Modifiche alla l.r. 2/2003)

1. Alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e trasmette apposito elenco concernente gli studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata finanziati ai sensi dell'articolo 6-bis';
b) alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le parole: 'e la data di conclusione prevista;';
c) dopo il comma 11 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
'11-bis. Quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è concluso, il Collegio di vigilanza approva una relazione finale, predisposta dalla segreteria tecnica, che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate e dichiara concluso l'accordo.';
d) il comma 13 dell'articolo 6 è abrogato;
e) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
'Art. 6-bis (Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata)
1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui alla presente legge.
2. Per l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti, anche attraverso spese in conto capitale.'
.

Art. 4. (Semplificazione della procedura del Fondo Progetti Infrastrutturali - Modifica della l.r. 31/1996)

1. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3-ter dell'articolo 3 dopo le parole 'di ammissibilità e' sono aggiunte le seguenti: 'il dirigente della struttura competente per gli adempimenti della presente legge'.

Art. 5. (Servizi fitosanitari) (abrogato dall'art. 176 della legge reg. n. 31 del 2008)

Art. 6. (Disposizioni relative al demanio idrico nella Provincia di Sondrio)

1. In sede di prima attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio in data 27 luglio 2007, gli effetti dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale stipulato fra i medesimi soggetti relativamente al trasferimento dalla Regione alla Provincia di Sondrio dei proventi del demanio idrico, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 23 novembre 2005, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della legislazione organica di attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 119 della Costituzione. Tali proventi, con l'attuazione del federalismo fiscale, saranno trasferiti alla Provincia di Sondrio in forma aggiuntiva sulla base di apposito accordo tra la Regione e la Provincia medesima. I proventi del demanio idrico riscossi nella provincia di Sondrio sono annualmente riversati dalla Regione alla Provincia di Sondrio entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. L'utilizzo dei proventi riversati non può essere finalizzato per spese correnti in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare delle risorse riversate.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 8, legge reg. n. 19 del 2015)

2. Per gli anni 2009 e 2010 è trasferita alla Provincia di Sondrio, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, la somma in capitale di € 1.000.000,00 per ciascuno dei due anni.

Art. 7. (abrogato dall'art. 143 della legge reg. n. 11 del 2009)

Art. 8. (abrogato dall'art. 38 della legge reg. n. 6 del 2015)

Art. 9. (abrogato dall'art. 103 della legge reg. n. 20 del 2008)

Art. 10. (abrogato dall'art. 51 della legge reg. n. 27 del 2009)

Art. 11. (abrogato dall'art. 51 della legge reg. n. 27 del 2009)

Art. 12. (Misure finanziarie per il perseguimento dell'efficienza energetica nel settore delle costruzioni - Modifiche alla l.r. 26/1995)

1. Alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 è inserito il seguente:
'1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate.'.

2. E' istituito un fondo finalizzato al perseguimento dell'efficienza energetica nel settore delle costruzioni edilizie. Possono accedere al fondo le imprese di costruzione che attuino interventi edilizi nel rispetto dei valori di eccellenza di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 della l.r. 26/1995, introdotto dal comma 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità attuative del fondo.

Art. 13. (abrogato dall'art. 176 della legge reg. n. 31 del 2008)

Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2008.