LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001, n. 18
Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 ‘Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti’ ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 ‘Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia’
(B.U.R.L. n. 48 del 27 novembre 2001)

Art. 1 (Interpretazione autentica dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15)

1 . La parola "esistente", di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti", č da intendersi riferita al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attivitā.

Art. 2 (Integrazione dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15)

1 . All’art. 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15, dopo le parole "degli edifici di cui al comma 2", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura".

Art. 3 (Interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22)

1 . L’espressione "tutti gli interventi edilizi" di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 "Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia" č da intendersi riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione.