LEGGE REGIONALE 23 luglio 1999, n. 14
Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina ... settore commercio ..."
(B.U.R.L. n. 30 del 26 luglio 1999)

Art. 1. Finalità

1. La Regione, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione e della legge 15 marzo 1997, n. 59, in attuazione dei  titoli II, III, VIII art. 23 e IX del decreto legislativo 31 marzo  1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l’economicità dei servizi da rendere al consumatore;
b) integrare pianificazione territoriale e urbanistica e programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio;
c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un’integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
d) valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici;
e) assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all’interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;
f) agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;
g) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all’entità ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio;
h) salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone  montane, rurali ed insulari attraverso la creazione di servizi commerciali, anche polifunzionali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
i) assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
j) garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di aggiornamento, al servizio di prossimità, all’assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
k) favorire l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

2. In attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera  c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la Regione favorisce il processo di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti assicurando il suo equilibrato sviluppo sul territorio regionale.

Art. 2. Ambiti territoriali
(articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 5, legge reg. n. 15 del 2002)

1. Ai fini della programmazione della rete distributiva il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in ambiti territoriali, tenendo conto della presenza di aree metropolitane omogenee e delle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l’impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale. Negli ambiti territoriali la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica, prevedendo misure di sviluppo del commercio adeguate alle loro caratteristiche.

2. Gli ambiti territoriali costituiscono il riferimento geografico per la definizione degli indirizzi regionali per l’insediamento delle attività commerciali, tenendo conto degli obiettivi e delle compatibilità di sviluppo dell’offerta in rapporto alla domanda esistente e prevedibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Art. 3. Programmazione regionale
(articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 5, legge reg. n. 15 del 2002)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

a) il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale;
b) gli indirizzi generali di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunità locali, prevede:

a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo, ad orientamento dell’attività di programmazione degli enti locali;
b) gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani;
c) i criteri generali per l’autorizzazione delle grandi strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali;
d) le priorità per l’utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale;
d-bis) le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all'ingrosso.
(lettera introdotta dall'articolo 2, comma 1, legge reg. n. 11 del 2006)

2-bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull’attuazione del programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale.
(comma introdotto dall'articolo 4 della legge reg. n. 9 del 2009)

3. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia.

Art. 4. Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province

1. I comuni definiscono i contenuti attinenti gli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità della presente legge e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all’art. 3.

2. I piani territoriali di coordinamento delle province definiscono disposizioni in materia di grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma pluriennale regionale. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti le grandi strutture di vendita sono trasmesse, dopo l’adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni nei termini previsti dalla vigente normativa.

3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i comuni favoriscono:

a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività commerciali presenti sul territorio;
c) una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti;
d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi sulla rete viaria esistente;
e) la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l’insediamento di esercizi di vicinato già presenti nel comune.

4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con i criteri urbanistici di cui all’art. 3, comma 3, individuano:
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge reg. n. 15 del 2002)

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e quelle nelle quali consentire gli insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio, nonché la disciplina per la realizzazione degli stessi;
b) le prescrizioni a cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all’arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita [5] .

5. In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all’art. 3, comma 3, i piani regolatori generali, e relative varianti, devono altresì prevedere che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge reg. n. 15 del 2002)

Art. 4-bis. Distretti del commercio
(articolo introdotto dall'articolo 4 della legge reg. n. 9 del 2009)

1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. L’ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.

Art. 5. Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.

1. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di  nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.
(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, legge reg. n. 11 del 2006)

3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:

a) le dichiarazioni di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 114 del 1998;
b) una relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell’insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente legge;
c) la valutazione dell’impatto occupazionale netto;
d) lo studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;
e) lo studio dell’impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. La trasmissione della copia della domanda da parte del Comune alla Provincia ed alla Regione è condizione di validità della prima riunione della conferenza di servizi.

5. La conferenza di servizi è indetta dal Comune e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previ accordi con la Regione e la Provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.
(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, legge reg. n. 11 del 2006)

6. Il Comune trasmette alla Provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, e provvede all’istruttoria preliminare. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, e questa non sia allegata alla domanda, il Comune deve acquisire la stessa entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 10; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, legge reg. n. 11 del 2006)

7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l’ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorità tra domande concorrenti.

8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non è convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del Comune, o della Provincia o del richiedente. In caso di inerzia del Comune, la Regione, sentiti il Comune e la Provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.

9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel giorno in cui è stato fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione.

10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni dalla data di effettuazione della prima riunione. Entro tale termine deve essere inoltrata, da parte del Comune, comunicazione al presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998 dell’eventuale diniego motivato. La comunicazione può essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, legge reg. n. 6 del 2005)

11. Nei casi in cui è prevista la contestualità del rilascio dell’autorizzazione all’apertura e della concessione o autorizzazione edilizia valgono le disposizioni contenute nel documento relativo ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. E’ fatta comunque salva la conclusione del procedimento relativo all’autorizzazione all’apertura nei termini e secondo le procedure sopra indicate.

12. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell’istruttoria preliminare, dichiara l’ammissibilità della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l’istruttoria preliminare abbia accertato l’assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se sia stata dichiarata l’ammissibilità della domanda la conferenza può chiedere elementi integrativi. La richiesta di integrazione non interrompe i termini per la valutazione della domanda.

13. Il Comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, legge reg. n. 11 del 2006)

14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad altri soggetti interessati in relazione all’area di gravitazione dell’insediamento proposto come definita dal programma di cui all’art. 3, comma 1, e l’eventuale informazione e richiesta di parere a regioni confinanti.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge reg. n. 15 del 2002)

15. Le determinazioni finali della conferenza sono assunte dopo che sia conclusa la valutazione delle domande che precedono nell’ordine di valutazione.

16. L’autorizzazione  all’apertura di grandi strutture di vendita è revocata nei casi previsti dall’art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

16-bis. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità della presente legge. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, legge reg. n. 5 del 2007)

16-ter. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi di cui all’articolo 9 del d.lgs. 114/98 è convocata dal Comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:

a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale dopo l’adozione degli stessi;
b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l’approvazione dell’ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

16-quater. L’approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei Comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/98.

16-quinquies. Nel caso di cui al comma 16-ter, lettera b), la conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale da parte del Comune competente. E’ applicabile quanto previsto al secondo periodo del comma 6, anche qualora la grande struttura di vendita sia prevista da strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.
(commi da 16-bis a 16-quinquies introdotti dall'articolo 2, comma 1, legge reg. n. 11 del 2006)

16-sexies. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi dell’insediamento commerciale autorizzato, nonché la data della seduta della conferenza di servizi che ha deliberato l’accoglimento della domanda.
(comma introdotto dall'articolo 4 della legge reg. n. 9 del 2009)

Art. 5-bis. Autorizzazioni non attivate
(articolo introdotto dall'articolo 4 della legge reg. n. 9 del 2009)

1. L’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l’attività commerciale entro due anni dal rilascio.

2. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione e sulla base dell’istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l’autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Entro il termine di cui al comma 2 può essere richiesta, al comune territorialmente competente, ulteriore proroga dell’autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 5.

4. La conferenza di cui al comma 3 verifica l’adeguatezza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell’insediamento commerciale già autorizzato al contesto socio-economico, ambientale, infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qualora non più attuali.

Art. 6. Criteri di priorità fra domande concorrenti
(abrogato dall'articolo 2, comma 1, legge reg. n. 11 del 2006)

Art. 7. Osservatorio commerciale
(omissis)

Art. 8. Formazione professionale e imprenditoriale
(omissis)

Art. 9. Centri di assistenza tecnica alle imprese
(omissis)

Art. 10. Autorizzazione dell’attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese

1. La domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività dei centri di assistenza deve essere presentata alla Giunta regionale e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo del centro;
b) statuto;
c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l’attività del centro
di assistenza si propone di realizzare;
d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal centro di assistenza.

2. L’autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11. Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese

1. Le attività svolte dai centri di assistenza  sono finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997,  n. 266 “Interventi urgenti per l’economia”.

2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale,   allegando la seguente documentazione:

a) relazione circa gli obiettivi e le finalità dell’intervento proposto;
b) piano finanziario dell’intervento progettato;
c) tempi previsti per la realizzazione dell’intervento.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla legge n. 266 del 1997 e ne determina le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.

4. La Giunta regionale approva il  programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti nell’anno precedente e sui risultati da questi conseguiti.

Art. 12. Norme in materia di carburanti

1. (abrogato dall'articolo 22, comma 4, legge reg. n. 24 del 2004)

1-bis. La Regione promuove interventi diretti allo sviluppo della rete distributiva di gas metano al fine di prevenire ed abbattere emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare.
(commi da 1-bis a 1-quater introdotti dall'articolo 9, comma 1, legge reg. n. 5 del 2004)

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il potenziamento degli impianti di distribuzione di metano localizzati nel territorio regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

1-quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua annualmente:

a) l’entità massima dei contributi;
b) le spese ammissibili;
c) le categorie di soggetti beneficiari;
d) i casi di revoca del contributo;
e) le modalità e i termini di presentazione delle domande nonché le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.

Art. 13. Disposizioni particolari

1. Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento, insieme con l’attività commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati; tali attività sono autorizzate in base a convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/90 e sono esentate dai tributi regionali.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge reg. n. 15 del 2002)

2. (comma abrogato dall'articolo 2, comma 2, legge reg. n.  30 del 2007)

3. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l’attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998. Tale termine è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all’interessato. In ogni caso contrario il sindaco ordina la cessazione dell’attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell’attività.

4. Il subentrante per atto tra vivi in un’attività commerciale, purché sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al comune competente, ha facoltà di iniziare immediatamente l’esercizio dell’attività.

5. Ai fini di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998 si considerano attività di vendita svolte in maniera prevalente quelle che occupano non meno dell’80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata.

Art. 14. Norma transitoria e di prima applicazione

1. Preliminarmente all’esame delle domande di cui ai commi 3 e 5, le domande di cui all’art. 25, comma 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 sono esaminate e decise con provvedimento espresso in conformità alle norme previgenti all’entrata in vigore della presente legge, e di tali decisioni si tiene conto ai fini delle valutazioni successive di conformità agli obiettivi di cui all’art. 3, comma 2, lett. f).

2. Ai soggetti cui sono rilasciati i nulla-osta regionali ai sensi del comma 1 e le successive autorizzazioni comunali, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

3. I termini di cui all’art. 5, per l’indizione della conferenza di servizi per l’esame delle domande di cui all’art. 25, comma 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998, presentate entro il 24 aprile 1998, decorrono trascorso un mese dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale. Entro trenta giorni dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale i proponenti possono integrare le domande mediante invio di ulteriore documentazione al comune.

4. Le domande eventualmente presentate dopo il 24 aprile 1998 e prima della data di adeguamento della normativa urbanistica comunale sono nulle.

5. I termini di cui all’art. 5, per l’indizione della conferenza di servizi per l’esame delle domande presentate dopo l’emanazione del programma pluriennale e dei criteri di programmazione urbanistica, decorrono trascorso un mese dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale.

6. I termini per l’esame delle domande di cui ai commi 3 e 5 che, in base alla classificazione introdotta dal decreto legislativo n. 114 del 1998 rientrano nella media distribuzione, decorrono trascorso un mese dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale. In caso di concorrenza tra le domande, hanno priorità le domande di cui al comma 3.

7. Fino alla data di esecutività dei criteri di cui all’art. 3, comma 2, lett. m), i comuni, al fine di consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane, definiscono i criteri di valutazione dell’impatto commerciale e urbanistico dei nuovi esercizi, anche con riferimento a singole zone, in base ai quali sono sospesi gli effetti delle comunicazioni di inizio di attività degli esercizi di vicinato.

8. Per un periodo di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e fatti salvi gli eventuali diversi termini derivanti dall’approvazione del programma pluriennale concernente gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione urbanistica, i comuni possono sospendere con provvedimento espresso gli effetti della comunicazione di apertura di esercizi di vicinato interessante centri storici e aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, se non compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all’arredo urbano.

9. Fino alla pubblicazione da parte della Regione dei criteri per l’insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché del relativo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salva la verifica della congruità agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, e fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica ed igienico-sanitaria è atto dovuto l’autorizzazione all’apertura e/o all’ampliamento di un esercizio di vendita al dettaglio qualora la domanda sia accompagnata da impegno scritto al reimpiego del personale già operante negli esercizi da concentrare o accorpare e qualora rientri in uno dei seguenti casi:

a) concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato operanti nel comune e già autorizzati, ai sensi dell’art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di generi di largo e generale consumo, considerati nella loro superficie massima prevista nel comune per tali esercizi e fino al limite massimo di superficie di vendita vigente nel comune per le “medie strutture di vendita”;
b) concentrazione o accorpamento di una media struttura operante nel comune e già autorizzata, con esercizi di vicinato operanti nel comune ed autorizzati ai sensi dell’art. 24 della legge n. 426 del 1971, fino al limite massimo di superficie di vendita vigente nel comune per le medie strutture di vendita;
c) concentrazione e accorpamento di medie strutture di vendita esistenti ed operanti nel comune nel rispetto dei limiti dimensionali massimi previsti nel comune interessato per le medie strutture di vendita;
d) trasferimento di esercizi di vendita esistenti nel territorio comunale entro i limiti di superficie vigenti nel comune per le medie strutture di vendita.

10.  Fino alla data di esecutività dei criteri di cui all’art. 3, comma 2, lett. o), ciascun comune può applicare, anche per singole zone, i limiti massimi di superficie di vendita di cui all’art. 4, lett. d) ed e) del decreto legislativo n. 114 del 1998, anche in deroga al criterio della consistenza demografica, in base a specifiche caratteristiche socio-economiche.

11.  Restano in vigore sino ai provvedimenti di attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 le disposizioni vigenti in materia di saldi e di liquidazioni e promozioni.

12.  I termini stabiliti dai comuni per la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998, relativamente alle medie strutture, decorrono trascorsi  centottanta giorni  dall’entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli eventuali diversi termini previsti nel programma di cui all’art. 3, comma 1, lett. a).

13.  Fino alla emanazione delle norme regionali di cui all’art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data del presente atto, salvo diverso termine assegnato ai sensi di legge alla Regione per  l’emanazione delle predette norme, al commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

14.  Fino all’emanazione del provvedimento regionale di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diverso termine assegnato ai sensi di legge alla Regione per l’emanazione del predetto provvedimento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica.

15.  In sede di prima applicazione della presente legge, il primo programma concernente gli indirizzi regionali per l’insediamento delle attività commerciali di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), ha validità di un anno.

Art. 15. Norma finanziaria (omissis)

Art. 16. Abrogazioni

1. La legge regionale 24 dicembre 1997, n. 49 “Indirizzi per la programmazione regionale della grandi superfici di vendita” è abrogata.

2. A decorrere dalla data di approvazione del primo strumento di programmazione di cui all’art. 12 è abrogata la legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 “Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione ­ Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione”.

Art. 17. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.