LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983, n. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

Titolo I - OPERE PUBBLICHE D’INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI

Art. 1. Opere pubbliche di interesse regionale

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici d'interesse regionale, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 87 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere ed i lavori pubblici di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale, che si eseguono nel territorio della regione Lombardia e che non siano di competenza dello Stato a norma dell'art. 88 del suddetto decreto.

Art. 2. Opere di competenza della regione

1. Sono di competenza della regione le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1 riguardanti:

a) il demanio ed il patrimonio regionale;
b) gli interventi di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità, fuori dai casi previsti dalle vigenti leggi statali;
c) le opere idrauliche;
d) le opere di sistemazione montana;
e) le opere attinenti alla navigazione interna ed ai porti;
f) le opere attinenti alle strade classificate regionali.

Art. 3. Opere di competenza degli enti pubblici

1. Sono opere di competenza degli enti pubblici le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1, eseguiti da enti locali singoli ed associati o loro consorzi e da enti pubblici non territoriali, che non siano di competenza della regione a norma del precedente art. 2.

Art. 4. Associazioni volontarie tra enti pubblici

1. Al fine di favorire il coordinamento tra gli enti pubblici di cui al precedente art. 3 e la massima valorizzazione delle risorse tecniche ed amministrative degli enti stessi, possono essere costituite associazioni volontarie tra enti interessati alla realizzazione delle opere.

2. L'ente promotore convoca gli enti interessati allo scopo di addivenire ad un'intesa sul progetto, sulle modalità di esecuzione e sulla misura del concorso finanziario degli enti partecipanti, nonché sulla costituzione dell'associazione.

3. L'associazione volontaria deve acquisire personalità giuridica nelle forme previste dall'ordinamento vigente ed è, agli effetti della presente legge, soggetto attuatore di opere pubbliche.

4. L'organizzazione ed il funzionamento delle associazioni volontarie sono stabiliti dagli enti partecipanti ferma restando l'applicazione e l'osservanza delle norme sull'ordinamento comunale e provinciale vigente in materia di consorzi quando gli enti stessi siano comuni o province.

Art. 5. Normativa tecnica

1. Le opere ed i lavori pubblici di interesse regionale di cui al precedente art. 1 sono soggetti alle norme tecniche emanate dallo Stato e dalla regione secondo la rispettiva competenza, a norma degli artt. 87 e 88 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le norme tecniche regionali sono emanate in conformità a quanto disposto dai successivi articoli del presente titolo.

Art. 6. Regolamenti di normativa tecnica

1. Con regolamenti da emanarsi dal consiglio regionale sono determinati:

a) gli standards funzionali, tecnologici ed economici per la progettazione e l'esecuzione delle opere, nonché le norme per il controllo in corso d'opera ed il collaudo;
b) le norme per la progettazione, l'esecuzione, l'acquisto, l'accettazione ed il controllo qualitativo dei componenti edilizi, degli impianti tecnologici e delle attrezzature;
c) i soggetti preposti alla verifica della corretta applicazione delle norme sopra indicate.

Art. 7. Programma per la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale (omissis)

Titolo III - PROGETTAZIONE DI OPERE DI INTERESSE REGIONALE - REPERTORIO REGIONALE DEI PROGETTI - CATALOGO REGIONALE DEI COMPONENTI EDILIZI

Art. 8. Progettazione di opere di competenza della regione

1. La progettazione e la direzione dei lavori di opere di competenza della regione ai sensi del precedente art. 2 sono affidate ai servizi tecnici centrali e periferici del settore lavori pubblici competenti per territorio, nonché agli enti locali interessati mediante intese o convenzioni con gli enti stessi.

2. Per opere di particolare rilevanza la giunta regionale può bandire concorsi o affidare l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori a liberi professionisti singoli o associati.

3. Ai fini di cui al comma precedente la giunta regionale provvede, con la collaborazione degli ordini professionali, all'approvazione di un disciplinare-tipo relativo alle modalità di affidamento degli incarichi.

4. Le deliberazioni di conferimento degli incarichi di cui al precedente secondo comma sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione.

5. L'approvazione dei progetti è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore preposto al settore competente, se delegato, previa acquisizione dei pareri di competenza degli organi consultivi regionali di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, e successive modificazioni.

6. (abrogato dall'articolo 9, comma 1, legge reg. n. 24 del 1995)

7. Non è richiesto progetto per l'esecuzione di lavori modificativi e suppletivi, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto, sempre che le eventuali maggiori spese rientrino nell'ammontare complessivo del progetto mediante l'utilizzazione delle somme per imprevisti e delle economie derivanti dal ribasso d'asta sempre che i lavori modificativi ed aggiuntivi non comportino modifiche sostanziali del progetto principale. In tal caso il presidente della giunta regionale, o l'assessore di cui al precedente quinto comma, se delegato, autorizza l'esecuzione sulla base di una relazione scritta del direttore dei lavori, motivata in termini tecnici ed economici.

8. Per l'aggiornamento dei prezzi di progetto e per l'esecuzione delle opere appaltate si applica il disposto di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

9. Per i campi di applicazione di rilevante interesse sociale o per opere attinenti interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, ovvero di prevenzione degli eventi che possono incidere negativamente sulla stessa, la giunta regionale è autorizzata a dar corso alla redazione di apposite normative o di capitolati specifici avvalendosi della collaborazione di specifiche commissioni all'uopo nominate e/o di esperti qualificati in materia.

Art. 9. Progettazione di opere di competenza degli enti pubblici

1. Salve specifiche e diverse disposizioni di legge, i progetti di massima e quelli esecutivi per la realizzazione di opere o lavori di competenza degli enti di cui al precedente articolo 3 sono soggetti al parere degli organi consultivi regionali competenti, a norma della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

2. I progetti sottoposti al parere devono essere trasmessi ai competenti organi consultivi contemporaneamente all'inoltro al comitato regionale di controllo del provvedimento di approvazione del progetto stesso.

3. Per l'aggiornamento dei prezzi di progetto e per l'esecuzione delle opere appaltate si applica il disposto di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

4. Agli enti che ne facciano richiesta, anche per opere non assistite da contributi regionali, la regione fornisce l'assistenza tecnica e amministrativa per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi a mezzo dei servizi tecnici centrali e periferici del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale.

Artt. da 10 a 18 (omissis)

Titolo IV - ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - PROCEDURE DI APPALTO

Art. 19. Generalità

1. L'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale può essere affidata in concessione ai sensi del successivo art. 20 o aggiudicata mediante le seguenti procedure d'appalto:

a) asta pubblica o pubblico incanto;
b) licitazione privata;
c) appalto-concorso;
d) appalto per componenti;
e) trattativa privata.

2. Per l'aggiudicazione di appalti per opere e lavori pubblici di interesse regionale si applicano le leggi vigenti, nonché le disposizioni integrative della presente legge.

Art. 20. Concessione di sola costruzione

1. La potestà di eseguire un'opera di interesse regionale di cui all'art. 1 della presente legge e le relative funzioni possono essere trasferite a enti pubblici o privati che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o subordinato alla realizzazione dell'opera.

2. L'affidamento in concessione può essere disposto con provvedimento unilaterale dell'organo competente a deliberare l'esecuzione dell'opera o mediante convenzione da approvarsi all'organo medesimo.

3. Lo schema del provvedimento o della convenzione di cui al comma precedente, corredato da una relazione tecnica e da un progetto preliminare, redatti dall'ente concedente, nei quali sono indicati gli elementi tecnici, economici e programmatici atti a caratterizzare l'intervento, deve essere trasmesso agli organi consultivi regionali che esprimono il loro parere nei limiti di competenza e nei termini previsti dalla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

4. Non è richiesto nuovo parere degli organi consultivi sopra indicati sugli ulteriori atti di progettazione inerenti all'opera oggetto della concessione.

5. Agli effetti della presente legge il concessionario è considerato soggetto attuatore di opere pubbliche.

6. Il concessionario può concorrere nella spesa per l'esecuzione delle opere, e non può in alcun caso trarre lucro dalle attività inerenti alla concessione.

7. Gli oneri fiscali sono a carico del concedente salvo che il concessionario concorra nella spesa, nel qual caso gli oneri si ripartiscono in proporzione al concorso stesso.

8. Il provvedimento unilaterale o la convenzione di cui al precedente secondo comma disciplinano i rapporti tra concedente e concessionario e devono in ogni caso prevedere:

a) la predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;
b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini prestabiliti;
c) l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;
d) l'espletamento a cura del concessionario delle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori tra imprese aventi i requisiti di legge, con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti e dalle disposizioni integrative previste dalla presente legge;
e) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d'opera e definitivi;
f) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;
g) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;
h) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
i) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria.

9. La disciplina della concessione potrà prevedere in ogni caso la devoluzione delle eventuali controversie a collegi arbitrali.

Art. 21. Avvisi di gara
(così sostituito dall'articolo 16 della legge reg. n. 5 del 2004)

1. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, tutti gli avvisi, i bandi di gara e gli esiti di gara relativi ad appalti di lavori pubblici di interesse regionale di qualsiasi importo sono obbligatoriamente pubblicati su un sito internet liberamente accessibile predisposto dalla Regione. Tale modalità non sostituisce la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La Regione promuove iniziative con enti ed istituzioni al fine di consentire l'accessibilità a livello nazionale al sito informatico di pubblicazione dei bandi.

Art. 22. Inviti

1. Alle gare per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto-concorso di importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dai regolamenti CEE in materia, devono essere invitate non meno di quindici imprese; sono invitate tutte le imprese richiedenti ove queste siano inferiori a quindici.

Art. 23. Aggiudicazione degli appalti di opere di competenza della regione

1. Gli appalti di opere di competenza della regione ai sensi del precedente art. 2, d'importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dai regolamenti CEE in materia, devono essere aggiudicati, nel caso di licitazione privata, con i sistemi di cui all'art. 24, primo comma, lett. a), della legge predetta e, nel caso di appalto-concorso, secondo le disposizioni di cui al suindicato art. 24, primo comma, lett. b).
(superato prima dal decreto legislativo n. 406 del 1991, poi dalla legge n. 109 del 1994)

2. Nel caso di licitazione privata sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.
(abrogato tacitamente dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge n. 109 del 1994)

Art. 24. Svolgimento e aggiudicazione delle gare a licitazione privata

1. Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito, chi presiede la gara apre i plichi ricevuti, contrassegna ed autentica le offerte su ciascun foglio e legge ad alta voce tutte le offerte ammesse.

2. Nel caso in cui si proceda mediante offerta di prezzi unitari, chi presiede la gara, verificati i conteggi presentati dal concorrente che risulta il migliore offerente, aggiudica i lavori al concorrente medesimo previa eventuale rettifica di errori riscontrati nei calcoli, purché la verifica non comporti variazione della graduatoria; qualora, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di quest'ultimo, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.

3. Nel caso previsto dal comma precedente le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione sia effettuata con il criterio di cui all'art. 24, primo comma, lett. a) della legge 8 agosto 1977, n. 584, (ora ai sensi dell'articolo 21, comma 1, legge n. 109 del 1994) chi presiede la gara apre le offerte in presenza del pubblico, legge ad alta voce i prezzi in esse indicate e aggiudica l'appalto al concorrente che ha offerto il prezzo più basso.

5. Qualora l'aggiudicazione sia effettuata con i criteri di cui alla lettera b) dello stesso art. 24, primo comma, chi presiede la gara, valutati gli elementi ivi previsti, aggiudica l'appalto al migliore offerente entro quindici giorni dalla data di chiusura della gara.
(superato prima dal decreto legislativo n. 406 del 1991, poi dalla legge n. 109 del 1994)

6. Qualora per una gara sia presentata una sola offerta non può procedersi alle operazioni di cui ai commi precedenti; in tal caso si può procedere a trattativa privata, ai sensi del successivo art. 28, primo comma, lett. a).
(ora ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 1, numero 1, R.D. n. 827 del 1924 e dell'articolo 24, comma 1, lettera a, legge n. 109 del 1994)

Art. 25. Annullamento di aggiudicazione ed esclusione delle offerte
(tacitamente abrogato dall'articolo 21, comma 1-bis,legge n. 109 del 1994)

1. Per gli appalti d'importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dai regolamenti CEE in materia, qualora l'offerta risulta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte siano basse in modo anomalo, il soggetto appaltante procede all'annullamento dell'aggiudicazione od all'esclusione delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge predetta.

2. Per gli appalti d'importo inferiore a quello previsto dal comma precedente si procede all'annullamento dell'aggiudicazione od all'esclusione delle offerte ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e l'appalto è aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 26. Svolgimento e aggiudicazione di appalti-concorso (ora regolati dall'art. 21, commi 2 e seguenti, legge n. 109 del 1994)

Art. 27. Appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati.

1. Il soggetto attuatore, qualora ricorra l'opportunità di utilizzare forniture di componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati dall'appalto principale, può avvalersi delle procedure di appalto di cui al presente articolo.

2. Nell'appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati, il soggetto attuatore predispone un piano di intervento da affidarsi ad un gruppo di progettazione, coordinamento e direzione dei lavori formato, ove occorra, anche da esperti esterni all'amministrazione.

3. Il piano di intervento consiste:

a) nella progettazione di massima;
b) nell'individuazione e classificazione di tipologie di componenti;
c) nell'individuazione degli impianti e delle prestazioni di servizi scorporati;
d) nella normativa di attuazione degli interventi.

4. Sulla base di tale piano di intervento il soggetto attuatore bandisce gare di appalto per la stipulazione dei contratti di fornitura dei componenti di cui al precedente comma.

5. Ove i piani di intervento prevedano l'installazione di impianti o le prestazioni di servizi scorporati, le gare per la stipulazione dei relativi contratti sono indette con le normali procedure d'appalto fra ditte iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le rispettive categorie.

6. I bandi di gara, unitamente al piano di intervento di cui al precedente terzo comma, sono sottoposti al parere degli organi consultivi regionali competenti ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

7. I contratti di fornitura dei componenti e quelli per l'appalto degli impianti o per le prestazioni di servizi scorporati, possono essere stipulati, ai sensi degli articoli. 1401 e seguenti del codice civile, per persona da nominarsi da parte del soggetto attuatore.

8. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione dell'ultima gara di appalto di cui al comma precedente, il soggetto attuatore approva il progetto esecutivo redatto sulla base del piano di intervento anzidetto e dell'esito delle gare.

9. Il progetto esecutivo è sottoposto al parere degli organi consultivi regionali competenti di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

10. Entro novanta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il soggetto attuatore bandisce, secondo le normative vigenti, le gare di appalto per l'aggiudicazione dei lavori fra le imprese aventi i requisiti.

11. Nei bandi di gara di cui al comma precedente vengono indicati:

a) i componenti del sistema, gli impianti e le prestazioni di servizi scorporati che dovranno essere acquisiti dalle imprese appaltatrici dei lavori in qualità di terzi obbligati ai sensi degli articoli. 1401 e seguenti del codice civile;
b) i componenti del sistema che verranno forniti direttamente all'impresa appaltatrice dei lavori dal soggetto attuatore.

12. Il soggetto attuatore nomina, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione degli appalti, i terzi obbligati.

13. Scaduto inutilmente tale termine, e comunque decorsi sei mesi dalla data di stipulazione dei contratti di fornitura dei componenti o degli impianti o delle prestazioni di servizi scorporati, i contratti stessi producono effetti tra le parti contraenti ai sensi dell'art. 1405 del codice civile.

Art. 28. Trattativa privata
(l'istituto è ora disciplinato dagli articoli 56, 57 e 122, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006)

1. Si può procedere a trattativa privata qualunque sia l'importo dei lavori quando:

a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte o sia stata presentata una sola offerta, ovvero siano state presentate offerte irregolari o non valide, ovvero nel caso di appalto-concorso non aggiudicato, purché le caratteristiche tecniche e prestazionali del bando dell'appalto iniziale non vengano modificate;
b) si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva non può essere affidata che ad un esecutore determinato anche quando si tratti di progetti estratti dal repertorio dei progetti-tipo, dai progetti-guida aventi carattere esecutivo o dei progetti per componenti;
c) si tratti di lavori finalizzati ad attività sperimentali o di ricerca;
d) vi sia eccezionale urgenza risultante dalla necessità, congruamente motivata, di far fronte ad eventi assolutamente imprevedibili che non consentano l'indugio delle gare;
e) si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto iniziale e nel contratto già concluso che siano resi necessari da circostanze impreviste, purché l'ammontare complessivo dei lavori stessi non superi il cinquanta per cento del costo dell'appalto;
f) si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente finanziati alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (la norma richiamata è stata abrogata dal d.P.R. n. 554 del 1999);
g) si tratti di prestazioni o forniture relative all'appalto per componenti di cui al precedente art. 27.

2. Fuori dai casi previsti dal primo comma, si può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata per opere il cui importo non superi i 200 milioni di lire.

Art. 29. Procedure inerenti alla trattativa privata

1. Nei casi previsti dal primo comma, lett. a), c) e d), e dal secondo comma del precedente articolo, alla trattativa privata devono essere invitate più imprese.

2. Alle operazioni inerenti alla trattativa devono comunque partecipare uno o più impiegati dell'ente committente; alle operazioni stesse partecipa l'ufficiale rogante od un funzionario da lui delegato, il quale è tenuto a presentare all'ente stesso una relazione dettagliata delle attività svolte.

Art. 30. Revisione dei prezzi contrattuali (abrogato dall'articolo 26 della legge n. 109 del 1994)

Titolo V - COLLAUDI

Art. 31. Collaudi

1. L'effettuazione dei collaudi, la nomina delle commissioni di collaudo, gli incarichi di collaudo, la liquidazione delle indennità ed onorari spettanti ai collaudatori sono disciplinati dalla legislazione statale vigente in materia e dalle norme integrative previste dalla presente legge.

2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di collaudo statico.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 2, legge reg. n. 6 del 2007)

Art. 32. Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori
(abrogato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 3 del 2011)

Art. 33. Requisiti per l'iscrizione all'albo
(abrogato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 3 del 2011)

Art. 34. Documentazione richiesta per l'iscrizione all'albo
(abrogato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 3 del 2011)

Art. 35. Categorie di iscrizione
(abrogato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 3 del 2011)

Art. 36. Iscrizioni
(abrogato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 3 del 2011)

Art. 37. Cancellazione dall'albo dei collaudatori
(abrogato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 3 del 2011)

Art. 38. Affidamento degli incarichi di collaudo

1. L'ente appaltante provvede, ai sensi della legislazione vigente, alla nomina dei collaudatori ed all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

2. Per le opere di competenza regionale, i provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l’intervento e, limitatamente alla bonifica e smaltimento dei rifiuti da siti contaminati e alla bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo, dal direttore della direzione competente in materia.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 2, legge reg. n. 6 del 2007, poi così modificato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 3 del 2011)

3. I rendiconti amministrativi, se prescritti, devono essere trasmessi alla regione nei termini e con l'osservanza delle modalità da stabilirsi da parte della giunta regionale.

4. (abrogato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 3 del 2011)

5. Per i tecnici dipendenti da pubbliche amministrazioni in attività di servizio, l'affidamento degli incarichi è subordinato a specifica autorizzazione delle amministrazioni stesse.

6. Per opera di notevole mole o di particolare complessità tecnica possono essere nominate commissioni di collaudo composte da non più di tre tecnici; ove occorra, dette commissioni possono essere assistite da un impiegato amministrativo della regione o di altro ente pubblico, in servizio, di qualifica o livello non inferiore al settimo o equiparato.

7. Il collaudo non può essere affidato a tecnici, né l'assistenza a funzionari amministrativi che:

a) abbiano preso comunque parte alla progettazione od alla direzione dell'opera;
b) siano impiegati regionali assegnati al servizio cui appartiene chi ha diretto i lavori;
c) abbiano o abbiano avuto rapporto di dipendenza, o di affari, con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla progettazione, alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori o siano interessati alle forniture da collaudare.

8. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione; a tal fine i soggetti di cui al precedente art. 3 trasmettono al servizio legale e del contenzioso della giunta regionale copia degli atti di incarico.

9. I collaudi e l'assistenza di cui al precedente sesto comma, relativi alle opere indicate dal precedente secondo comma, possono essere affidati a impiegati regionali in servizio, ovvero ad impiegati amministrativi, su incarico del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato; per le relative prestazioni si applicano le disposizioni valide per i dipendenti dello Stato.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 3 del 2011)

10. In ogni caso non potranno essere affidati allo stesso collaudatore, impiegato regionale, nell'arco di un anno, più di cinque incarichi, ovvero altri incarichi, qualora quelli effettuati nello stesso arco di tempo, riguardino opere di valore superiore ai 10 miliardi.

Art. 39. Riduzione degli onorari

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 52, qualora il collaudatore, senza giustificato motivo, non esegua il collaudo entro i termini previsti dall'incarico, gli onorari ad esso spettanti sono ridotti del cinque per cento per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di ritardo.

Titolo VI - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI REGIONALI

Artt. da 40 a 49 (omissis)

Titolo II - NORME TECNICHE

Art. 50. Disposizioni in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza
(abrogato dall'articolo 28 della legge reg. n. 3 del 2009)

Art. 51. Scelta delle aree
(abrogato implicitamente dal d.P.R. n. 327 del 2001)

Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52. Sanzioni

1. I progettisti, direttori dei lavori e collaudatori che, per ritardo od altra causa ad essi imputabile, provochino un danno rilevante all'amministrazione committente sono esclusi da ulteriori incarichi inerenti ad opere e lavori di interesse regionale, su proposta dell'amministrazione interessata.

2. Ove il danno all'amministrazione committente derivi dall'operato di funzionari regionali in servizio, responsabili delle attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, l'amministrazione interessata provvede a denunciare il fatto alla corte dei conti a norma della legislazione vigente in materia, resta ferma l'applicazione, nei confronti di detti funzionari, delle eventuali sanzioni previste nell'ordinamento regionale.

3. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, adotta i provvedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, previa contestazione degli addebiti all'interessato, con assegnazione di un congruo termine per controdedurre. Il provvedimento di esclusione è notificato all'interessato entro i successivi trenta giorni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Art. 53.
(abrogato dall'art. 9, comma 1, legge reg. n. 24 del 1995)

Art. 54. Avvisi ai creditori

1. Per le opere disciplinate dalla presente legge, ferma restando la pubblicazione dell'avviso prescritto dall'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, anche nel foglio degli annunzi legali della provincia, tutte le competenze già attribuite al prefetto dall'art. 93 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sono esercitate dal dirigente del servizio provinciale del genio civile.

2. La documentazione inerente ai titoli di credito, agli eventuali reclami e alle prove dell'avvenuta tacitazione, di cui al predetto art. 93, deve essere presentata al servizio provinciale del genio civile, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 55. Collaudi
(abrogato dall'art. 10, comma 1, legge reg. n. 3 del 2011)

Art. 56. Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regionali, anche di carattere speciale, in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osserva la legislazione statale vigente in materia, in quanto applicabile.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle norme in vigore alla data in cui gli stessi ebbero inizio.

4. In sede di esecuzione dei piani di riparto già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data di deliberazione dei piani stessi.