DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 62 e l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dei risultati del documento di lavoro della Commissione del 27 giugno 2011, intitolato «Relazione sulla valutazione dell’impatto e dell’efficacia della normativa dell’Unione europea in materia di appalti pubblici», risulta opportuno mantenere norme riguardanti gli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in quanto le autorità nazionali continuano a essere in grado di influenzare il comportamento di questi enti, anche attraverso la partecipazione al loro capitale sociale o l’inserimento di propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza. Un ulteriore motivo che spinge a continuare a regolare normativamente gli appalti pubblici in questi settori è costituito dalla natura chiusa dei mercati in cui agiscono gli enti in tali settori, data l’esistenza di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri in materia di alimentazione, fornitura o gestione delle reti per erogare il servizio pertinente.

(2)

Al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento per i contratti con valore superiore a una certa soglia. Tale coordinamento è necessario per assicurare l’effetto dei principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati, il coordinamento delle procedure d’appalto a livello di Unione, pur continuando a salvaguardare l’applicazione di detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

(3)

Per gli appalti il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare l’applicazione di disposizioni di coordinamento a livello di Unione, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla corretta applicazione delle norme e dei principi del TFUE.

(4)

Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, la normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia.

(5)

Nell’applicare la presente direttiva si dovrebbe tener conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (6), soprattutto per quanto riguarda la scelta dei mezzi di comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto.

(6)

È opportuno che la nozione di appalto sia il più possibile simile a quella applicata in conformità della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), tenendo debitamente conto delle specificità dei settori contemplati dalla presente direttiva.

(7)

È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall’ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per la fornitura di certi servizi alla collettività, come l’alimentazione con acqua potabile.

(8)

È altresì opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Essa nondovrebbe neppure trattare la liberalizzazione di servizi di interesse economico generale, riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

Occorre parimenti ricordare che gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi, quali i servizi postali, in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale ovvero in quanto combinazione di tali servizi. È opportuno chiarire che i servizi non economici di interesse generale non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(9)

Occorre infine ricordare che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell’Unione, i servizi d’interesse economico generale, il relativo ambito operativo e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del servizio, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico. Parimenti, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, fare eseguire e finanziare i servizi di interesse economico generale, conformemente all’articolo 14 TFUE e al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al TFUE e al trattato sull’Unione europea (TUE). Inoltre, la presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi di interesse economico generale o le sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme dell’Unione sulla concorrenza.

(10)

Un appalto dovrebbe essere considerato appalto di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l’esecuzione delle attività di cui all’allegato I, anche se l’appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l’esecuzione delle suddette attività. Gli appalti di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all’oggetto principale dell’appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell’appalto non può giustificare la qualifica di appalto di lavori per l’appalto di servizi.

Tuttavia, vista la diversità degli appalti di lavori, è opportuno che gli enti aggiudicatori possano prevedere sia l’aggiudicazione separata che l’aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l’esecuzione di lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un’aggiudicazione separata o congiunta degli appalti.

(11)

Per la realizzazione di un’opera rispondente ai requisiti specificati da un ente aggiudicatore è necessario che l’ente in questione abbia adottato misure volte a definire il tipo di opera o quantomeno che abbia esercitato un’influenza determinante sulla sua progettazione. L’eventualità che l’aggiudicatario realizzi l’opera totalmente o parzialmente con mezzi propri o ne assicuri la realizzazione con altri mezzi non dovrebbe modificare la classificazione dell’appalto come appalto di lavori, a condizione che si assuma l’obbligo, diretto o indiretto ma giuridicamente vincolante, di garantire la realizzazione dei lavori.

(12)

La nozione di «amministrazioni aggiudicatrici» e, in particolare, quella di «organismi di diritto pubblico» sono state esaminate ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Per precisare che l’ambito di applicazione della presente direttiva ratione personae dovrebbe rimanere invariato è appropriato mantenere le definizionu su cui si è basata la Corte e inserire alcune precisazioni fornite da detta giurisprudenza quale chiave di lettura delle definizioni stesse, senza l’intenzione di alterare la comprensione di tale concetto quale elaborato dalla giurisprudenza.

A tal fine, è opportuno precisare che un organismo che opera in condizioni normali di mercato, mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite che risultano dall’esercizio delle sue attività non dovrebbe essere considerato un «organismo di diritto pubblico» in quanto è lecito supporre che sia stato istituito allo scopo o con l’incarico di soddisfare esigenze di interesse generale che sono di natura industriale o commerciale. Analogamente, la giurisprudenza ha anche esaminato la condizione relativa all’origine del finanziamento dell’organismo in questione, precisando, tra l’altro, che per «finanziati in modo maggioritario» si intende per più della metà e che tale finanziamento può includere pagamenti da parte di utenti che sono imposti, calcolati e riscossi conformemente a norme di diritto pubblico.

(13)

Nel caso di appalti misti in cui le diverse parti costitutive dell’appalto sono oggettivamente non separabili, le norme applicabili dovrebbero essere determinate in funzione dell’oggetto principale dell’appalto. È pertanto opportuno precisare in che modo gli enti aggiudicatori dovrebbero stabilire se le diverse parti siano separabili o meno. Tale precisazione dovrebbe basarsi sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La determinazione dovrebbe essere effettuata caso per caso e a tal fine le intenzioni manifestate o presunte dell’ente aggiudicatore di considerare indivisibili i vari aspetti che costituiscono un appalto misto non dovrebbero essere sufficienti, ma dovrebbero essere confermate da prove oggettive atte a giustificarle e a motivare l’esigenza di concludere un appalto unico. Un’esigenza motivata di concludere un appalto unico potrebbe per esempio essere riscontrata nell’ipotesi della costruzione di un edificio unico di cui una parte debba essere utilizzata direttamente dall’ente aggiudicatore interessato e un’altra parte debba essere gestita sulla base di una concessione, per esempio per parcheggi destinati al pubblico. Occorre precisare che l’esigenza di concludere un appalto unico può essere dovuta a motivi di carattere sia tecnico che economico.

(14)

Nel caso di appalti misti che possono essere separati, gli enti aggiudicatori sono sempre liberi di aggiudicare appalti separati per le parti separate dell’appalto misto, nel qual caso le disposizioni applicabili a ciascuna parte separata dovrebbero essere determinate esclusivamente in funzione delle caratteristiche dell’appalto specifico. D’altra parte, ove gli enti aggiudicatori scelgano di includere altri elementi nell’appalto, a prescindere dal valore degli elementi aggiuntivi e dal regime giuridico cui tali elementi aggiuntivi sarebbero stati altrimenti soggetti, il principio fondamentale dovrebbe essere quello per cui, qualora un appalto debba essere aggiudicato in forza delle disposizioni della presente direttiva se aggiudicato per proprio conto, la presente direttiva continua ad applicarsi all’intero appalto misto.

(15)

È tuttavia opportuno prevedere disposizioni particolari per gli appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza o parti che non rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE. In questi casi, dovrebbe essere possibile non applicare la presente direttiva, a condizione che l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un appalto unico non sia adottata allo scopo di escludere l’appalto dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Occorre precisare che non si dovrebbe impedire agli enti aggiudicatori di scegliere se applicare la presente direttiva a taluni appalti misti invece della direttiva 2009/81/CE.

(16)

È inoltre possibile procedere all’aggiudicazione di appalti che rispondano a requisiti pertinenti a varie attività, che possono essere eventualmente soggetti a regimi giuridici diversi. È opportuno precisare che il regime giuridico applicabile a un singolo appalto destinato a regolare lo svolgimento di varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all’attività cui è principalmente destinato. Per determinare l’attività cui l’appalto è destinato in via prioritaria, è possibile basarsi sull’analisi dei requisiti ai quali l’appalto specifico deve rispondere, effettuata dall’ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell’importo dell’appalto e della redazione dei documenti di gara. In taluni casi, come ad esempio per l’acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l’attività cui l’appalto è destinato in via prioritaria. Dovrebbero essere specificate le norme da applicare in tali casi.

(17)

È opportuno precisare che la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza.

(18)

È opportuno precisare che i raggruppamenti di operatori economici, v sotto forma di associazione temporanea, possono partecipare a procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica. Nella misura in cui ciò sia necessario, ad esempio nei casi in cui sia prevista la responsabilità in solido, detti raggruppamenti possono essere obbligati ad assumere una forma specifica qualora l’appalto sia stato aggiudicato a tali raggruppamenti.

È inoltre opportuno precisare che gli enti aggiudicatori dovrebbero poter stabilire esplicitamente come i raggruppamenti di operatori economici siano tenuti a soddisfare i criteri e i requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui alla presente direttiva richiesti agli operatori economici che partecipano in proprio.

L’esecuzione di appalti da parte di raggruppamenti di operatori economici può rendere necessario definire condizioni che non sono imposte a singoli partecipanti. Tali condizioni, che dovrebbero essere giustificate da ragioni obiettive e dovrebbero essere proporzionate, potrebbero ad esempio comprendere la richiesta a tali raggruppamenti di nominare una rappresentanza congiunta o un partner capofila ai fini della procedura di appalto o la richiesta di informazioni sulla loro costituzione.

(19)

La necessità di garantire l’effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano identificati prescindendo dal loro statuto giuridico. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Occorre inoltre far sì che, a norma dell’articolo 345 TFUE, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(20)

La nozione di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione dell’ambito di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti che non sono né amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche ai sensi della presente direttiva sono soggetti alla sua applicazione solo nella misura in cui esercitano una delle attività contemplate sulla base di tali diritti. È pertanto opportuno chiarire che i diritti concessi mediante una procedura fondata su criteri obiettivi, in particolare in conformità alla legislazione dell’Unione, e in base alla quale è stata assicurata un’adeguata pubblicità, non costituiscono dei diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva.

Tale normativa dovrebbe comprendere la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Occorre altresì chiarire che tale elenco di atti legislativi non è esaustivo e che i diritti concessi in qualsiasi forma, anche per mezzo di atti di concessione, mediante altre procedure fondate su criteri oggettivi e in base alle quali è stata assicurata un’adeguata pubblicità, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai fini della definizione dell’ambito di applicazione della presente direttiva ratione personae. La nozione di diritti esclusivi dovrebbe essere utilizzata anche al fine di stabilire se il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara sia giustificato dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti solo da un operatore economico determinato in ragione della tutela di diritti esclusivi.

Tuttavia, tenendo presente la diversa ratio legis alla base di queste disposizioni, si dovrebbe precisare che la nozione di diritti esclusivi non deve avere necessariamente lo stesso significato nei due contesti. Si dovrebbe quindi precisare che un ente che si è assicurato il diritto esclusivo di fornire un determinato servizio in una certa area geografica a seguito di una procedura basata su criteri oggettivi, in base alla quale sia stata garantita adeguata trasparenza, non sarebbe, se è un organismo privato, un ente aggiudicatore di per sé, ma sarebbe nondimeno il solo ente che può fornire il servizio in questione in tale area.

(21)

Taluni enti operano nella produzione, trasmissione o distribuzione nei settori del riscaldamento e del raffreddamento. Può sussistere incertezza riguardo alle norme applicabili alle attività legate, rispettivamente, al riscaldamento e al raffreddamento. Si dovrebbe dunque precisare che le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e le imprese private che operano nel settore del riscaldamento sono soggette alla presente direttiva, tuttavia, nel caso delle imprese private, con la condizione aggiuntiva di operare in virtù di diritti speciali o esclusivi. D’altra parte, le amministrazioni aggiudicatrici che operano nel settore del raffreddamento sono soggette alle norme della direttiva 2014/24/UE mentre le imprese pubbliche e le imprese private, indipendentemente dal fatto che queste ultime operino in virtù di diritti speciali o esclusivi o meno, non sono soggette alle norme in materia di appalti. È infine opportuno precisare che gli appalti aggiudicati per l’esecuzione di contratti contestualmente nel settore del riscaldamento e del raffreddamento dovrebbero essere esaminate alla luce delle disposizioni sui contratti per lo svolgimento di più attività per determinare le eventuali norme in materia di appalti che ne disciplinano l’aggiudicazione.

(22)

Prima di prendere in considerazione qualsiasi modifica dell’ambito di applicazione della presente direttiva e della direttiva 2014/24/UE per questo settore, si dovrebbe esaminare la situazione del settore del raffreddamento al fine di ottenere informazioni sufficienti, in particolare, per quanto riguarda la situazione della concorrenza, il livello di appalti transfrontalieri e le opinioni delle parti interessate. Dato che l’applicazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) al precitato settore potrebbe avere notevoli effetti in termini di apertura del mercato, sarebbe opportuno effettuare tale esame all’atto della valutazione dell’impatto della direttiva 2014/23/UE.

(23)

Senza estendere in alcun modo l’ambito di applicazione della presente direttiva, si dovrebbe precisare che allorché in essa si fa riferimento all’alimentazione con l’elettricità rientrano in questo concetto la produzione, la vendita all’ingrosso e la vendita al dettaglio di energia elettrica.

(24)

Gli enti aggiudicatori che operano nel settore dell’acqua potabile possono comunque svolgere altre attività connesse alla gestione dell’acqua, ad esempio progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio nonché evacuazione e trattamento delle acque reflue. In tal caso, gli enti aggiudicatori devono essere in grado di applicare le procedure di appalto previste nella presente direttiva riguardo a tutte le attività da loro svolte che riguardano la gestione dell’acqua e che fanno parte di qualsiasi fase del «ciclo dell’acqua». Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per le forniture di prodotti sono inadeguate per gli acquisti d’acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione.

(25)

È opportuno escludere gli appalti finalizzati alla ricerca di petrolio e gas, in quanto si è rilevato che tale settore è stato costantemente oggetto di un’estrema pressione concorrenziale, così da rendere non più necessaria la disciplina contenuta nelle norme unionali in materia di appalti. Poiché l’estrazione di petrolio e di gas continua a rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, potrebbe essere necessario distinguere tra ricerca ed estrazione. A tal fine la «ricerca» dovrebbe essere considerata comprensiva delle attività intraprese per verificare la presenza in una determinata zona di petrolio e gas e, in tal caso, se siano sfruttabili commercialmente, mentre l’«estrazione» dovrebbe essere considerata come la «produzione» di petrolio e gas. Conformemente alla prassi consolidata nei casi di fusione, la «produzione «dovrebbe essere considerata comprensiva anche dello «sviluppo», ovvero della creazione di infrastrutture adeguate per la produzione futura (piattaforme, condotte, terminali ecc.).

(26)

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avvalersi di tutti i possibili mezzi a loro disposizione ai sensi del diritto nazionale per prevenire le distorsioni derivanti da conflitti di interesse nelle procedure di aggiudicazione degli appalti. Tra questi potrebbero rientrare le procedure per individuare, prevenire e porre rimedio a conflitti di interesse.

(27)

La decisione 94/800/CE del Consiglio (15) ha approvato in particolare l’accordo sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio («AAP»). Scopo dell’AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per gli appalti contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali relative all’Unione europea dell’appendice I dell’AAP, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare, gli enti aggiudicatori dovrebbero soddisfare gli obblighi previsti da questi accordi attraverso l’applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi.

(28)

L’AAP si applica agli appalti che superano determinate soglie, stabilite nell’AAP stesso ed espresse in diritti speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro delle soglie indicate nell’AAP. È altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un’operazione meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.

Oltre ai suddetti adeguamenti matematici periodici, durante il prossimo ciclo di negoziati si dovrebbe valutare se aumentare le soglie stabilite nell’AAP.

Al fine di evitare il proliferare di tali soglie è inoltre opportuno, fatti salvi gli impegni internazionali dell’Unione, continuare ad applicare le stesse soglie a tutti gli enti aggiudicatori, a prescindere dal settore in cui operano.

(29)

Occorre chiarire che per la stima del valore di un appalto è necessario tenere conto di tutti i ricavi, a prescindere dal fatto che siano stati ottenuti dall’ente aggiudicatore o da terzi. È opportuno inoltre precisare che, ai fini della valutazione delle soglie, per forniture analoghe dovrebbero intendersi le forniture di prodotti destinati a usi identici o analoghi, quali una gamma di alimenti o di diversi mobili per ufficio. Generalmente è probabile che queste forniture siano parte della normale gamma di prodotti di un operatore economico che esercita la sua attività nel settore in questione

(30)

Al fine di stimare il valore di un determinato appalto, è opportuno precisare che basare la stima del valore su un frazionamento dell’appalto dovrebbe essere consentito solo se giustificato da ragioni oggettive. Potrebbe ad esempio essere giustificato stimare il valore degli appalti al livello di un’unità operativa distinta dell’ente aggiudicatore, purché l’unità in questione sia responsabile in modo indipendente per il proprio appalto. È possibile ipotizzarlo nei casi in cui l’unità operativa distinta attua in modo indipendente le procedure d’appalto e decide in merito all’acquisto, dispone di una linea di bilancio distinta per gli appalti interessati, conclude il contratto in modo indipendente e lo finanzia con una dotazione finanziaria di cui dispone. Un frazionamento non è giustificato nei casi in cui l’ente aggiudicatore organizza semplicemente un appalto in modo decentrato.

(31)

In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. È tuttavia opportuno precisare in che misura la presente direttiva debba applicarsi agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali.

(32)

È opportuno ricordare che i servizi d’arbitrato e di conciliazione e altre forme analoghe di risoluzione alternativa delle controversie sono di norma prestati da organismi o persone approvati, o selezionati, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti. Occorre precisare che la presente direttiva non si applica agli appalti di servizi per la fornitura di tali servizi indipendentemente dalla loro denominazione nel diritto interno.

(33)

Taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono connessi all’esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(34)

È opportuno specificare che la nozione di strumenti finanziari di cui alla presente direttiva è da intendersi con lo stesso significato di cui ad altri atti legislativi relativi al mercato interno e, in considerazione della recente creazione del Fondo europeo di stabilità finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità, si dovrebbe disporre che le operazioni condotte con tale fondo e tale meccanismo siano escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Occorre infine chiarire che i prestiti, a prescindere dal fatto che siano legati all’emissione di titoli o altri strumenti finanziari o ad altre operazioni a essi relative, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(35)

È opportuno ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) prevede esplicitamente che le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE si applichino, rispettivamente, ai contratti di servizio e ai contratti di servizio pubblico per servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus o tram e che il regolamento (CE) n. 1370/2007 si applichi alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri con autobus e tram. È inoltre opportuno ricordare che tale regolamento continua ad applicarsi ai contratti di servizio pubblico nonché alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana. Al fine di chiarire le relazioni tra la presente direttiva e il regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno prevedere esplicitamente che la presente direttiva non sia applicabile ai contratti di servizio pubblico per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana, la cui aggiudicazione dovrebbe rimanere soggetta a tale regolamento. Nella misura in cui il regolamento (CE) n. 1370/2007 lascia al diritto nazionale la facoltà di distaccarsi dalle norme in esso fissate, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a prevedere, nei rispettivi diritti nazionali, che gli appalti pubblici di servizi per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana debbano essere aggiudicati mediante una procedura di aggiudicazione secondo le rispettive regole generali in materia di appalti pubblici.

(36)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva. La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi. In tale contesto è inoltre necessario chiarire che nel gruppo 601 «Servizi di trasporto terrestre» del CPV non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514. Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito»). Di conseguenza, anche gli appalti misti per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza.

(37)

In taluni casi, un’amministrazione aggiudicatrice o associazione di amministrazioni aggiudicatrici può essere l’unica fonte di un dato servizio, per la cui fornitura gode di un diritto esclusivo a norma di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate compatibili con il TFUE. È opportuno precisare che la presente direttiva può non applicarsi all’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a tale amministrazione aggiudicatrice o associazione di amministrazioni aggiudicatrici.

(38)

Vi è una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a tale riguardo è interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. Dato che tale giurisprudenza sarebbe egualmente applicata alle amministrazioni pubbliche, se esse operano nei settori contemplati dalla presente direttiva, è opportuno garantire che le stesse norme siano applicate e interpretate allo stesso modo sia nella presente direttiva che nella direttiva 2014/24/UE.

(39)

Molti enti aggiudicatori sono organizzati come gruppi economici che possono comprendere una serie di imprese distinte; spesso ciascuna di tali imprese svolge un ruolo specializzato nel contesto generale del gruppo economico. È pertanto opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori aggiudicati a un’impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al raggruppamento cui appartiene, invece di renderli disponibili sul mercato. È anche opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività contemplate dalla presente direttiva e di cui tale ente faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-venture che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d’affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-venture e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

(40)

È inoltre opportuno chiarire l’interazione tra le disposizioni in materia di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e le disposizioni in materia di aggiudicazione degli appalti alle imprese collegate o nel contesto delle joint-venture.

(41)

Le imprese dovrebbero essere considerate collegate se esiste un’influenza dominante diretta o indiretta tra l’ente aggiudicatore e l’impresa interessata oppure se entrambi sono soggetti all’influenza dominante di un’altra impresa; in tale contesto, la partecipazione privata non dovrebbe di per sé avere rilevanza. Verificare se un’impresa sia collegata ad un determinato ente aggiudicatore dovrebbe essere il più facile possibile. Di conseguenza, e dato che l’eventuale esistenza di detta influenza dominante diretta o indiretta avrebbe dovuto già essere verificata per decidere se i conti annuali delle imprese e degli enti interessati debbano essere consolidati, le imprese dovrebbero essere considerate collegate laddove i loro conti annuali siano consolidati. Tuttavia, le norme dell’Unione in materia di conti consolidati non si applicano in taluni casi, ad esempio per via della dimensione delle imprese interessate o perché talune condizioni riguardanti la loro forma giuridica non sono soddisfatte. In questi casi, qualora non si applichi la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), sarà necessario esaminare l’esistenza di un’influenza dominante diretta o indiretta prendendo in considerazione la proprietà, la partecipazione finanziaria o le norme che disciplinano le imprese in questione.

(42)

È opportuno incoraggiare il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo (R&S) da parte di fonti del settore industriale. È pertanto opportuno precisare che la presente direttiva si applica solo in assenza di tale cofinanziamento e qualora i risultati delle attività di R&S siano destinati all’ente aggiudicatore interessato. Ciò dovrebbe escludere la possibilità che il prestatore di servizi che ha svolto tali attività possa pubblicare una relazione al riguardo, a condizione che l’ente aggiudicatore mantenga il diritto esclusivo di usare i risultati dell’R&S nell’esercizio delle sue attività. Tuttavia, condivisioni fittizie dei risultati dell’R&S o partecipazioni simboliche alla remunerazione del prestatore di servizi non dovrebbero impedire l’applicazione della presente direttiva.

(43)

La presente direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività oggetto della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno mantenere la procedura applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva o a parti di essi, così da permettere di prendere in considerazione gli effetti di un’apertura, attuale o futura, alla concorrenza. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea in materia. A fini di certezza giuridica si dovrebbe precisare che tutte le decisioni adottate prima dell’entrata in vigore della presente direttiva in materia di applicabilità delle corrispondenti disposizioni di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE continuano ad essere applicabili.

(44)

L’esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore o delle parti interessate del settore in questione. Tale valutazione, tuttavia, è condizionata dall’obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata e dal doversi basare sulle informazioni a disposizione della Commissione – provenienti sia da fonti già disponibili oppure ottenute nel contesto della richiesta ai sensi dell’articolo 35– che non possono essere integrate facendo ricorso a metodi che necessitano un notevole dispendio di tempo, incluso, in particolare, il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici interessati. La valutazione dell’esposizione diretta alla concorrenza svolta nel contesto della presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

(45)

La valutazione volta a stabilire se un determinato settore o parti di esso siano direttamente esposti alla concorrenza dovrebbe tener conto dell’area specifica in cui l’attività o le relative parti in questione vengono svolte dagli operatori economici interessati, il cosiddetto «mercato geografico di riferimento». Poiché tale concetto è essenziale ai fini della valutazione, bisognerebbe darne una definizione appropriata, sulla base delle nozioni esistenti nel diritto dell’Unione. Si dovrebbe anche precisare che il mercato geografico di riferimento può non coincidere con il territorio dello Stato membro interessato; pertanto dovrebbe essere possibile limitare le decisioni relative all’applicabilità dell’esenzione a parti del territorio dello Stato membro interessato.

(46)

L’attuazione e l’applicazione della pertinente legislazione dell’Unione, così da aprire l’accesso a un determinato settore o parte di esso, dovrebbero essere ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Nell’aggiornare l’allegato, la Commissione dovrebbe tener conto in particolare della possibile adozione di misure che comportino una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da quelli per i quali la legislazione è già menzionata in tale allegato, ad esempio quella per il settore del trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.

(47)

Se il libero accesso a un determinato mercato non consegue dall’attuazione della pertinente legislazione dell’Unione, occorre dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. Qualora uno Stato membro estenda l’applicazione di un atto giuridico dell’Unione che apre alla concorrenza un determinato settore a situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, ad esempio applicando la direttiva 94/22/CE al settore del carbone o la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) al servizio passeggeri a livello nazionale, si dovrebbe tener conto di tale circostanza nel valutare se l’accesso al settore in questione sia libero.

(48)

Le amministrazioni nazionali indipendenti quali le autorità di regolamentazione settoriale o le autorità competenti in materia di concorrenza sono di solito in possesso di know-how specializzato, informazioni e conoscenze pertinenti al fine di valutare se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Le richieste di esenzione dovrebbero pertanto se del caso contenere o essere corredate di una posizione recente sulla situazione della concorrenza nel settore in questione, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente che sia competente in relazione all’attività di cui trattasi.

In assenza di una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, sarebbe necessario più tempo per la valutazione di una richiesta di esenzione. I termini entro i quali la Commissione deve effettuare la valutazione di tali richieste dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(49)

La Commissione dovrebbe sempre essere tenuta a esaminare le richieste conformi alle norme dettagliate per l’applicazione delle procedure atte a stabilire se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Si dovrebbe tuttavia precisare anche che la complessità di tali richieste può essere tale da rendere talvolta impossibile assicurare l’adozione entro i termini applicabili di atti di esecuzione che stabiliscano se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

(50)

Si dovrebbe precisare che la Commissione deve avere la possibilità di chiedere agli Stati membri o agli enti aggiudicatori di fornire o completare o precisare informazioni. La Commissione dovrebbe stabilire un termine appropriato a tal fine che tenga conto, vista anche la necessità di rispettare i termini stabiliti per l’adozione dell’atto di esecuzione da parte della Commissione, di fattori quali la complessità dell’informazione richiesta e la sua accessibilità più o meno facile.

(51)

Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è sostenere l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti.

(52)

In vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di appalto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati membri e gli enti aggiudicatori adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione. Parimenti, durante l’esecuzione di un appalto dovrebbero essere applicati gli obblighi derivanti da accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed elencati nell’allegato XIV. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo impedire l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori.

Le misure pertinenti dovrebbero essere applicate in conformità dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, in particolare per garantire parità di trattamento. Le suddette misure pertinenti si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e in modo da garantire parità di trattamento e non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici e i lavoratori di altri Stati membri.

(53)

I servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono eseguite le prestazioni caratteristiche. Se prestati a distanza, ad esempio quelli forniti dai call centre, i servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono effettuati, a prescindere dai luoghi e dagli Stati membri a cui sono destinati.

(54)

I relativi obblighi potrebbero trovare riscontro in clausole contrattuali. Dovrebbe anche essere possibile inserire negli appalti pubblici clausole che assicurino il rispetto dei contratti collettivi in conformità del diritto dell’Unione. Il mancato rispetto dei relativi obblighi potrebbe essere considerato un grave illecito perpetrato dall’operatore economico in questione che può comportare l’esclusione di quest’ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

(55)

La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell’applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione dei contratti, nell’applicare i criteri di esclusione e nell’applicare le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse. La necessaria verifica a tal fine dovrebbe essere effettuata conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative ai mezzi di prova e alle autodichiarazioni.

(56)

Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell’ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali o altre misure ambientali in particolare nell’ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE.

(57)

La ricerca e l’innovazione, comprese l’ecoinnovazione e l’innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli enti aggiudicatori dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l’innovazione. L’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile.

È opportuno ricordare che la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007 intitolata «Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa» riguardante gli appalti dei servizi di R&S che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, riporta una serie modelli di aggiudicazione di appalti. Questi modelli continuerebbero ad essere disponibili, ma la presente direttiva dovrebbe anche contribuire ad agevolare gli appalti nel settore dell’innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in questo ambito.

(58)

In considerazione dell’importanza dell’innovazione, occorre incoraggiare gli enti aggiudicatori a consentire varianti quanto più spesso possibile. Occorre pertanto attirare l’attenzione di tali enti sulla necessità di definire i requisiti minimi che le varianti devono soddisfare prima di indicare che possono essere presentate varianti.

(59)

Se l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture,i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere accesso a una procedura di appalto specifica per quanto riguarda gli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Questa procedura specifica dovrebbe consentire agli enti aggiudicatori di istituire un partenariato per l’innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza bisogno di una procedura d’appalto distinta per l’acquisto. Il partenariato per l’innovazione dovrebbe basarsi sulle norme procedurali applicabili alle procedure negoziate precedute da una gara e l’unico criterio di aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere quello del miglior rapporto qualità/prezzo, che è il più adatto per comparare le offerte concernenti soluzioni innovative. Riguardo a progetti innovativi di grandi dimensioni o a progetti di entità minore, il partenariato per l’innovazione dovrebbe essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l’accesso al mercato stesso. Gli enti aggiudicatori non dovrebbero pertanto ricorrere ai partenariati per l’innovazione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In determinati casi la creazione di partenariati per l’innovazione con diversi partner potrebbe contribuire ad evitare tali effetti.

(60)

L’esperienza ha dimostrato che il dialogo competitivo previsto dalla direttiva 2014/24/UE è utile nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche. Tale situazione può presentarsi in particolare per i progetti innovativi, per l’esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche o di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato. Dovrebbe pertanto essere consentito agli Stati membri di mettere questo strumento a disposizione degli enti aggiudicatori. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a nominare un responsabile di progetto per assicurare una buona cooperazione tra gli operatori economici e l’amministrazione aggiudicatrice durante la procedura di aggiudicazione.

(61)

Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa indizione di gara dovrebbero essere utilizzate solo in circostanze del tutto eccezionali. L’eccezionalità dovrebbe essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per cause di estrema urgenza dovute a eventi imprevedibili e non imputabili all’ente aggiudicatore, o se è chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore competitività ovvero migliori risultati dell’appalto, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l’appalto. Ciò vale per le opere d’arte, in quanto l’identità dell’artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell’opera d’arte stessa. L’esclusività può anche trarre origine da altri motivi, ma solo situazioni di reale esclusività possono giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, se la situazione di esclusività non è stata creata dallo stesso ente aggiudicatore in vista della futura gara di appalto.Gli enti aggiudicatori che si avvalgono di questa eccezione dovrebbero indicare i motivi per cui non esistono soluzioni alternative o sostituibili praticabili quali il ricorso a canali di distribuzione alternativi anche al di fuori dello Stato membro dell’ente aggiudicatore o la possibilità di prendere in considerazione lavori, forniture e servizi comparabili dal punto di vista funzionale.

Se la situazione di esclusività è dovuta a ragioni tecniche, queste dovrebbero essere rigorosamente definite e giustificate caso per caso. Potrebbe rientrarvi, ad esempio, il caso in cui sia tecnicamente quasi impossibile che un altro operatore economico consegua i risultati richiesti o la necessità di utilizzare conoscenze, strumenti o mezzi specifici di cui solo un unico operatore economico dispone. Le ragioni tecniche possono anche derivare da requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare.

Infine, una procedura di appalto non è utile se le forniture sono acquistate direttamente sul mercato delle materie prime, comprese le piattaforme di scambio per prodotti di base quali prodotti agricoli, materie prime ed energia, nel cui ambito la struttura di negoziazione multilaterale regolamentata e soggetta a vigilanza garantisce per sua natura prezzi di mercato.

(62)

Occorre precisare che le disposizioni riguardanti la protezione delle informazioni riservate non ostano in alcun modo alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche.

(63)

I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione in via elettronica) delle offerte. Gli Stati membri e gli enti aggiudicatori che lo desiderino dovrebbero poter mantenere la facoltà di introdurre misure più avanzate. Occorre altresì precisare che il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare gli enti aggiudicatori a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato. Inoltre, ai sensi della presente direttiva, l’obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici non dovrebbe riguardare alcun elemento della procedura di appalto pubblico dopo l’aggiudicazione dell’appalto né la comunicazione interna nell’ambito dell’ente aggiudicatore.

(64)

Gli enti aggiudicatori dovrebbero, fatta eccezione per talune situazioni particolari, usare mezzi di comunicazione elettronici che hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. L’uso di tali mezzi di comunicazione dovrebbe inoltre tener debitamente conto dell’accessibilità per le persone con disabilità. Occorre precisare che non è opportuno prevedere l’obbligo di ricorrere a strumenti elettronici in tutte le fasi della procedura d’appalto se esso richiede strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili e se le comunicazioni in questione possono essere trattate solo ricorrendo ad attrezzature specializzate per ufficio. In determinati casi, che dovrebbero essere elencati in modo esaustivo, non è pertanto opportuno obbligare gli enti aggiudicatori a richiedere l’uso di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione. La presente direttiva prevede che in questi casi rientrino situazioni in cui è richiesto l’uso di attrezzature specializzate per ufficio non generalmente disponibili per gli enti aggiudicatori quali stampanti di grande formato. In determinate procedure d’appalto i documenti di gara potrebbero richiedere la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere presentato agli enti aggiudicatori per mezzo di strumenti elettronici. In situazioni di questo tipo il modello dovrebbe essere trasmesso agli enti aggiudicatori per posta o altro idoneo supporto.

È tuttavia opportuno precisare che il ricorso ad altri mezzi di comunicazione dovrebbe essere limitato agli elementi dell’offerta per i quali non sono richiesti mezzi di comunicazione elettronica.

È opportuno chiarire che, ove necessario per motivi tecnici, gli enti aggiudicatori dovrebbero essere in grado di stabilire un limite massimo per le dimensioni dei file presentabili.

(65)

Si possono presentare casi eccezionali in cui gli enti aggiudicatori dovrebbero essere autorizzati a non usare mezzi di comunicazione elettronici qualora non usare mezzi di comunicazione elettronici sia necessario per tutelare la natura particolarmente sensibile delle informazioni. Occorre precisare che qualora l’uso di strumenti elettronici non comunemente disponibili potesse offrire il necessario livello di protezione, tali strumenti dovrebbero essere utilizzati. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando gli enti aggiudicatori richiedono l’uso di appositi mezzi di comunicazione sicuri ai quali esse offrono accesso.

(66)

Formati tecnici o processi e standard di messaggistica diversi tra loro potrebbero ostacolare l’interoperabilità non solo all’interno degli Stati membri, ma soprattutto anche tra gli Stati membri. Per esempio, per partecipare a una procedura d’appalto in cui è permesso o richiesto l’uso di cataloghi elettronici, ossia un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni comune a tutti gli offerenti che si presta al trattamento elettronico, gli operatori economici sarebbero obbligati, in mancanza di standardizzazione, ad adattare i propri cataloghi a ciascuna procedura d’appalto, con la conseguenza di fornire informazioni molto simili tra loro in diversi formati a seconda delle specifiche degli enti aggiudicatori interessati. La standardizzazione dei formati del catalogo aumenterebbe pertanto il livello di interoperabilità e l’efficienza e ridurrebbe anche lo sforzo richiesto agli operatori economici.

(67)

È opportuno che, all’atto di esaminare se sia necessario assicurare o aumentare l’interoperabilità tra diversi formati tecnici o standard di elaborazione dei dati e di messaggistica rendendo obbligatorio l’uso di standard specifici e, in caso di risposta positiva, all’atto di decidere quali standard imporre, la Commissione tenga nel massimo conto i pareri dei soggetti interessati. Dovrebbe anche esaminare in quale misura un determinato standard è già stato usato nella pratica dagli operatori economici e dagli enti aggiudicatori e come ha funzionato. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali particolari standard tecnici, la Commissione dovrebbe anche esaminare accuratamente i costi che ciò potrebbe comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software.

Se gli standard interessati non sono elaborati da un organismo di normalizzazione internazionale, europeo o nazionale, essi dovrebbero soddisfare i requisiti applicabili agli standard TIC di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(68)

Prima di specificare il livello di sicurezza richiesto per i mezzi elettronici di comunicazione da usare nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione, gli Stati membri e gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare, da un lato, la proporzionalità tra i requisiti intesi ad assicurare un’identificazione corretta e affidabile dei mittenti della comunicazione in questione e l’integrità del contenuto di quest’ultima e, dall’altro, il rischio di problemi, come in situazioni in cui i messaggi sono inviati da un mittente diverso da quello indicato. Ceteris paribus, ciò significherebbe che il livello di sicurezza richiesto, per esempio, per un’email inviata per chiedere la conferma dell’indirizzo esatto al quale sarà tenuta una riunione di informazione non dovrebbe essere lo stesso livello di sicurezza richiesto per l’offerta stessa che è vincolante per l’operatore economico. Analogamente, grazie alla valutazione della proporzionalità potrebbero essere abbassati i livelli di sicurezza richiesti in caso di ripresentazione di cataloghi elettronici o di presentazione di offerte nel contesto di mini-gare nell’ambito di un accordo quadro, oppure di accesso ai documenti di gara.

(69)

Elementi essenziali di una procedura di appalto quali i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte dovrebbero sempre essere in forma scritta, tuttavia la comunicazione orale con operatori economici dovrebbe d’altro canto rimanere possibile purché il suo contenuto sia sufficientemente documentato. Ciò è necessario per assicurare un adeguato livello di trasparenza che consenta di verificare se sia stato rispettato il principio della parità di trattamento In particolare, è essenziale che le comunicazioni orali con offerenti, che potrebbero incidere sul contenuto e la valutazione delle offerte, siano documentate in misura sufficiente e con mezzi appropriati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.

(70)

Nei mercati degli appalti pubblici dell’Unione si registra una forte tendenza all’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di enti aggiudicatori coinvolti, oppure in termini di volume e di valore nel tempo. Tuttavia, l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI.

(71)

Lo strumento degli accordi quadro può costituire una soluzione efficiente per gli appalti in tutta l’Unione; tuttavia, vi è la necessità di rafforzare la concorrenza attraverso il miglioramento sia della trasparenza degli appalti gestiti mediante accordi quadro sia dell’accesso agli appalti stessi. È pertanto opportuno rivedere le disposizioni applicabili agli accordi quadro, in particolare prevedendo che l’aggiudicazione di appalti specifici basati su tali accordi avvenga in base a norme e criteri oggettivi, per esempio a seguito di una mini-gara, e limitando la durata degli accordi quadro.

(72)

È anche opportuno precisare che, mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell’accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore. Dovrebbe in particolare essere possibile stabilire la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro tenendo conto di fattori quali il tempo necessario per la loro esecuzione, l’eventuale inclusione della manutenzione del materiale la cui vita utile prevista è superiore a otto anni o l’eventuale necessità di una formazione approfondita del personale esistente ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

È altresì opportuno precisare che si potrebbero verificare casi in cui si dovrebbe consentire che la durata degli accordi quadro sia superiore a otto anni. Tali casi, che dovrebbero essere debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro, potrebbero ad esempio presentarsi quando gli operatori economici hanno bisogno di disporre di materiale con un periodo di ammortamento superiore a otto anni che deve essere disponibile in qualsiasi momento per tutta la durata dell’accordo quadro. Nel particolare contesto dei gestori di servizi essenziali di pubblica utilità possono verificarsi casi in cui vi è la necessità sia di accordi quadro più lunghi sia di una maggiore durata dei singoli appalti, per esempio nel caso di accordi quadro intesi ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, che possono richiedere l’impiego di apparecchiature costose da parte di personale che abbia ricevuto una formazione ad hoc altamente specializzata volta a garantire la continuità dei servizi e la riduzione al minimo delle perturbazioni.

(73)

Alla luce dell’esperienza acquisita, è altresì necessario adattare le norme che disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione per consentire agli enti aggiudicatori di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da tale strumento. I sistemi devono essere semplificati, in particolare dovrebbero essere gestiti in forma di procedura ristretta e che elimini, di conseguenza, la necessità di presentare offerte indicative, individuate come uno degli oneri più gravosi associati ai sistemi dinamici di acquisizione. Ne consegue che la partecipazione a procedure di appalto gestite tramite il sistema dinamico di acquisizione dovrebbe essere consentita a un operatore economico che presenti una domanda di partecipazione e che soddisfi i criteri di selezione durante il suo periodo di validità.

Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di assicurare un’utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un’ampia concorrenza per quanto riguarda i prodotti, lavori o servizi di uso comune o pronti per l’uso che sono generalmente disponibili sul mercato.

(74)

L’esame di queste richieste di partecipazione dovrebbe di norma essere effettuato entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi, in quanto la valutazione dei criteri di selezione si svolgerà in base ai requisiti per la documentazione stabiliti dagli enti aggiudicatori, se del caso conformemente alle disposizioni semplificate della direttiva 2014/24/UE. Tuttavia, quando viene istituito per la prima volta un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori potrebbero, in risposta alla prima pubblicazione del bando di gara o dell’invito a manifestare interesse, trovarsi di fronte a un numero di domande di partecipazione così elevato da rendere necessario un lasso di tempo più lungo per esaminarle. È opportuno ammettere questa possibilità, purché non sia indetto nessun appalto specifico prima che siano state esaminate tutte le domande.Gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di organizzare il modo in cui intendono esaminare le domande di partecipazione, per esempio decidendo di effettuare tale esame solo una volta alla settimana, purché siano osservati i termini per l’esame di ciascuna domanda. Gli enti aggiudicatori che si avvalgono dei criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE nel contesto di un sistema dinamico di acquisizione dovrebbero applicare le pertinenti disposizioni di tale direttiva allo stesso modo delle amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di un sistema dinamico di acquisizione ai sensi della direttiva 2014/24/UE.

(75)

Per offrire alle PMI ulteriori possibilità di partecipare a un sistema dinamico di acquisizione su larga scala, gestito per esempio da una centrale di committenza, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati dovrebbero avere la facoltà di articolare il sistema in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi. Tali categorie dovrebbero essere definite in riferimento a fattori oggettivi che potrebbero includere, per esempio, l’importo o quantitativo massimo degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito della categoria in questione o un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici devono essere eseguiti.

Se un sistema dinamico di acquisizione è diviso in categorie, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati dovrebbero applicare criteri di selezione appropriati alle caratteristiche della categoria in questione.

(76)

È opportuno precisare che le aste elettroniche non sono normalmente adatte per determinati appalti di lavori e determinati appalti di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, in quanto possono essere oggetto di aste elettroniche solo gli elementi adatti alla valutazione automatizzata con strumenti elettronici, senza intervento o valutazione da parte dell’ente aggiudicatore, in particolare gli elementi quantificabili che possono essere espressi in cifre o percentuali.

È tuttavia opportuno precisare altresì che le aste elettroniche possono essere usate in una procedura d’appalto per l’acquisizione di uno specifico diritto di proprietà intellettuale. È altresì opportuno ricordare che, salva la facoltà degli enti aggiudicatori di applicare criteri di selezione che consentano di ridurre il numero di candidati o offerenti prima che l’asta sia avviata, non dovrebbe essere permessa alcuna ulteriore riduzione del numero di offerenti partecipanti all’asta elettronica dopo l’inizio della stessa.

(77)

Si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. I cataloghi elettronici sono un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni in un modo comune per tutti gli offerenti e che si presta al trattamento elettronico. Le offerte presentate in forma di foglio elettronico potrebbero essere un esempio. Gli enti aggiudicatori dovrebbero poter esigere cataloghi elettronici in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici. I cataloghi elettronici consentono un aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Di conseguenza, l’uso dei cataloghi elettronici per la presentazione di offerte non dovrebbe comportare la possibilità che gli operatori economici si limitino alla trasmissione del loro catalogo generale. Gli operatori economici dovrebbero continuare a dover adattare i loro cataloghi generali per la procedura d’appalto specifica. Tale adattamento fa sì che il catalogo trasmesso in risposta a una determinata procedura d’appalto contenga solo prodotti, lavori o servizi che secondo gli operatori economici, previo esame attivo, corrispondono a quanto richiesto dall’ente aggiudicatore. In tal modo dovrebbe essere consentito agli operatori economici di copiare informazioni contenute nel loro catalogo generale, ma non dovrebbe essere permesso loro di presentare il catalogo generale in quanto tale. Inoltre, se vengono offerte garanzie sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di elaborare offerte per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi, in particolare se la concorrenza è stata riaperta nell’ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione.Laddove l’amministrazione aggiudicatrice abbia elaborato un’offerta, l’operatore economico interessato dovrebbe avere la facoltà di verificare che l’offerta così costituita dall’ente aggiudicatore non contenga errori materiali. Se esistono errori materiali, l’operatore economico interessato non dovrebbe essere vincolato dall’offerta elaborata dall’ente aggiudicatore a meno che l’errore venga corretto.

In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronica, gli enti aggiudicatori dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all’accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurino il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.

(78)

Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più diffuso l’uso delle tecniche di acquisto centralizzato. Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti, gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti/concludere accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori, con o senza remunerazione. Gli enti aggiudicatori per i quali è concluso un accordo quadro dovrebbero avere la facoltà di usarlo per acquisti singoli o ripetuti. Tali tecniche possono contribuire, dato l’ampio volume degli acquisti, a un aumento della concorrenza e dovrebbero aiutare la professionalizzare la commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione a livello di Unione delle centrali di committenza destinata agli enti aggiudicatori e precisare che le centrali di committenza operano in due modi diversi.

Dovrebbero, in primo luogo, essere in grado di agire come grossisti comprando, immagazzinando e rivendendo o, in secondo luogo, dovrebbero poter agire come intermediari, aggiudicando appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso degli enti aggiudicatori.

Tale ruolo di intermediari potrebbe, in alcuni casi, essere svolto espletando autonomamente le pertinenti procedure di aggiudicazione, senza istruzioni particolareggiate degli enti aggiudicatori interessati o, in altri casi, attuando le pertinenti procedure di aggiudicazione secondo le istruzioni degli enti aggiudicatori interessati, a loro nome e per loro conto.Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e gli enti aggiudicatori che a essa fanno direttamente o indirettamente ricorso, la responsabilità di vigilare sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche quando si tratta di misure correttive. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un ente aggiudicatore gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell’ambito di un accordo quadro o l’aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, lo stesso ente dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce.

(79)

Gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di aggiudicare a una centrale di committenza un appalto di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva. Dovrebbe anche essere ammesso che tali appalti di servizi includano la fornitura di attività di committenza ausiliarie. Gli appalti di servizi per la fornitura di attività di committenza ausiliarie dovrebbero, qualora non siano eseguiti da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze all’ente aggiudicatore interessato, essere aggiudicati conformemente alla presente direttiva. È anche opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe applicarsi nei casi in cui le attività di centralizzazione delle committenze o le attività di committenza ausiliarie non sono effettuate attraverso un contratto a titolo oneroso che costituisce appalto ai sensi della presente direttiva.

(80)

Il rafforzamento delle disposizioni riguardanti le centrali di committenza non dovrebbe in alcun modo escludere le prassi attuali riguardanti gli appalti congiunti occasionali, ossia sistemi di acquisizione meno sistematici e istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un ente aggiudicatore e seguendo le sue istruzioni. Alcuni elementi dell’appalto congiunto dovrebbero, al contrario, essere precisati, dato il ruolo importante che esso può svolgere, non da ultimo in collegamento con progetti innovativi.

L’appalto congiunto può assumere numerose forme diverse, che spaziano dall’appalto coordinato, passando per l’elaborazione di specifiche tecniche comuni per lavori, forniture o servizi che saranno appaltati da vari enti aggiudicatori ciascuno dei quali attua una procedura d’appalto distinta, a situazioni in cui gli enti aggiudicatori interessati attuano congiuntamente un’unica procedura d’appalto, o agendo in comune o affidando a un ente aggiudicatore la gestione della procedura d’appalto a nome di tutti gli enti aggiudicatori.

Se più enti aggiudicatori attuano congiuntamente una procedura d’appalto, essi dovrebbero essere congiuntamente responsabili per il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva. Tuttavia, qualora solo parti della procedura d’appalto siano attuate congiuntamente dagli enti aggiudicatori, la responsabilità congiunta si dovrebbe applicare solo alle parti della procedura che sono state attuate congiuntamente. Ciascun ente aggiudicatore dovrebbe avere la responsabilità esclusiva per quanto riguarda le procedure o parti di procedure che attua per proprio conto, quali l’aggiudicazione di un appalto, la conclusione di un accordo quadro, la gestione di un sistema dinamico di acquisizione o la riapertura di una gara nell’ambito di un accordo quadro.

(81)

I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da essi offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all’informazione e alle transazioni. L’uso dei mezzi elettronici di comunicazione deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l’Unione. A ciò dovrebbe seguire l’obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di trenta mesi.

(82)

L’aggiudicazione comune degli appalti da parte di enti aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico riguardanti conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/17/CE consenta implicitamente appalti pubblici congiunti transfrontalieri, gli enti aggiudicatori si trovano tuttora di fronte a considerevoli difficoltà di ordine giuridico e pratico negli acquisti presso le centrali di committenza in altri Stati membri o nell’aggiudicazione congiunta di appalti. Al fine di permettere agli enti aggiudicatori di sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuti da un unico ente aggiudicatore, è opportuno porre rimedio a dette difficoltà. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti congiunti transfrontalieri al fine di facilitare la cooperazione tra enti aggiudicatori e di accrescere i vantaggi del mercato interno creando opportunità commerciali transfrontaliere per i fornitori e prestatori di servizi. Tali norme dovrebbero stabilire le condizioni per l’utilizzazione transfrontaliera delle centrali di committenza e determinare la legislazione applicabile in materia di appalti pubblici, compresa la legislazione applicabile in materia di ricorsi, nei casi di procedure congiunte transfrontaliere, integrando le norme in materia di conflitto di leggi del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Inoltre, enti aggiudicatori appartenenti a Stati membri diversi dovrebbero poter istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti congiunti.

Tuttavia, gli enti aggiudicatori non dovrebbero avvalersi della possibilità di appalti congiunti transfrontalieri al fine di aggirare le norme obbligatorie di diritto pubblico ad essi applicabili, in conformità del diritto dell’Unione, nello Stato membro in cui sono ubicati. Tali norme potrebbero includere, ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e accesso ai documenti o requisiti specifici per la tracciabilità delle forniture sensibili.

(83)

Le specifiche tecniche fissate dai committenti devono permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. A tal fine dovrebbe essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato, tra cui quelle definite sulla base dei criteri in materia di prestazione legati al ciclo di vita e alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, forniture e servizi.

Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile. I requisiti funzionali e in materia di prestazioni sono inoltre strumenti appropriati per stimolare l’innovazione nell’ambito degli appalti pubblici e dovrebbero essere applicati il più ampiamente possibile. Quando si fa riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest’ultima, a una norma nazionale, dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori le offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti fissati dagli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza. Dovrebbe spettare all’operatore economico il compito di dimostrare l’equivalenza con l’etichettatura richiesta.Per dimostrare l’equivalenza, dovrebbe essere possibile richiedere agli offerenti di fornire elementi di prova verificati da terzi. Tuttavia, dovrebbe essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni sulle prove eseguite o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, purché dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

(84)

Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale che del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che gli enti aggiudicatori definiscano specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati.

(85)

Gli enti aggiudicatori che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichettatura, quali l’ecoetichettatura europea Ecolabel, ecoetichetatture (multi)nazionali o eventuali altre etichettature, a condizione che i requisiti per l’etichettatura quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all’imballaggio, siano collegati con l’oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale partecipano le parti interessate, ad esempio gli organismi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che l’etichettatura sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. Occorre precisare che i soggetti interessati potrebbero essere organismi pubblici o privati, imprese o qualsiasi tipo di organizzazioni non governative (un’organizzazione che non fa parte di un governo e non è un’impresa tradizionale).

Occorre parimenti precisare che organismi od organizzazioni nazionali o governativi specifici possono essere coinvolti nella definizione dei requisiti delle etichettature utilizzabili in materia di appalti da parte delle autorità pubbliche senza che detti organismi o organizzazioni perdano il proprio status di parte terza. I riferimenti alle etichettature non dovrebbero avere l’effetto di limitare l’innovazione.

(86)

Nel redigere le specifiche tecniche, gli enti aggiudicatori dovrebbero tener conto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la progettazione del trattamento dei dati personali (protezione dei dati fin dalla progettazione).

(87)

È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI. Gli enti aggiudicatori dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici», che fornisce orientamenti sul modo in cui detti enti possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI. A tal fine, è opportuno prevedere esplicitamente che i contratti possano essere suddivisi in lotti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto. L’entità e l’oggetto dei lotti dovrebbero essere determinati liberamente dall’ente aggiudicatore che, in conformità delle pertinenti norme sul calcolo del valore stimato dell’appalto, dovrebbe anche avere la facoltà di aggiudicare alcuni dei lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di andare oltre nei loro sforzi intesi a facilitare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici introducendo l’obbligo di esaminare l’opportunità di suddividere gli appalti in lotti per appalti di entità minore, obbligando gli enti aggiudicatori a fornire una motivazione per la decisione di non suddividere in lotti o rendendo la suddivisione in lotti obbligatoria in determinate condizioni. Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori.

(88)

Se l’appalto è suddiviso in lotti, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un’offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire l’affidabilità dell’approvvigionamento; dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente.

Tuttavia, l’obiettivo di facilitare un maggiore accesso agli appalti pubblici da parte delle PMI potrebbe essere ostacolato se gli enti aggiudicatori fossero obbligati ad aggiudicare un appalto lotto per lotto anche se ciò implicasse dover accettare soluzioni sostanzialmente meno vantaggiose rispetto a quella di un’aggiudicazione che raggruppi più lotti o tutti i lotti. Pertanto, qualora la possibilità di applicare tale metodo sia stata chiaramente indicata in precedenza, dovrebbe essere possibile per gli enti aggiudicatori effettuare una valutazione comparativa delle offerte per stabilire se quelle presentate da un particolare offerente per una specifica associazione di lotti rispondano meglio, nel loro complesso, ai criteri di aggiudicazione stabiliti in conformità della presente direttiva in relazione a tali lotti rispetto alle offerte per i singoli lotti in questione, prese isolatamente. In tal caso, all’ente aggiudicatore dovrebbe essere consentito aggiudicare un appalto che associ i lotti in questione all’offerente interessato. Occorre chiarire che gli enti aggiudicatori dovrebbero effettuare tale valutazione comparativa determinando prima quali offerte rispondano meglio ai criteri di aggiudicazione stabiliti per ogni singolo lotto per poi compararle, nel loro complesso, a quelle presentate da un particolare offerente per una specifica associazione di lotti.

(89)

Al fine di rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure d’appalto dovrebbero essere quanto più brevi possibile, senza creare indebiti ostacoli all’accesso di operatori economici di tutto il mercato interno, in particolare delle PMI. È pertanto opportuno tenere presente che, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, gli enti aggiudicatori dovrebbero tener conto, in particolare, della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, anche se ciò comporta la fissazione di termini più lunghi rispetto a quelli minimi previsti dalla presente direttiva. Il ricorso a mezzi elettronici di informazione e comunicazione, in particolare la piena disponibilità elettronica per operatori economici, offerenti e candidati dei documenti relativi all’appalto e la trasmissione elettronica delle comunicazioni, comporta d’altro canto maggiore trasparenza e risparmi di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi applicabili alle procedure aperte in conformità con le disposizioni dell’AAP e a condizione che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello di Unione. Inoltre gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di ridurre ulteriormente i termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte nei casi in cui uno stato di emergenza renda impraticabili i termini regolari delle procedure aperte, ma non renda impossibile una procedura aperta con termine abbreviato. Solo in situazioni eccezionali in cui l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore in questione che non sono ad esso imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, gli enti aggiudicatori dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza indizione di gara preventiva. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati.

(90)

Si dovrebbe precisare che la necessità di assicurare che gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per elaborare offerte adeguate può comportare l’eventuale proroga dei termini stabiliti inizialmente. Ciò avverrebbe ad esempio, in particolare, qualora siano apportate modifiche significative ai documenti di gara. Si dovrebbe inoltre specificare che, in tale caso, per modifiche significative si dovrebbero intendere in particolare quelle apportate alle specifiche tecniche per cui gli operatori economici avrebbero bisogno di un periodo di tempo supplementare per capire e adeguarsi in modo opportuno. Si dovrebbe tuttavia precisare che tali modifiche non dovrebbero essere così sostanziali da consentire l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o da attirare ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, nel caso in cui le modifiche rendono sostanzialmente diversa la natura dell’appalto o dell’accordo quadro rispetto a quella inizialmente figurante nei documenti di gara.

(91)

È opportuno precisare che le informazioni riguardanti determinate decisioni prese nell’ambito di una procedura d’appalto, compresa la decisione di non aggiudicare un appalto o di non concludere un accordo quadro, dovrebbero essere inviate dagli enti aggiudicatori senza che i candidati o gli offerenti debbano farne richiesta. È altresì opportuno ricordare che la direttiva 92/13/CEE del Consiglio (22) impone agli enti aggiudicatori, anche in questo caso senza che i candidati o gli offerenti debbano farne richiesta, di fornire agli offerenti e ai candidati interessati una relazione sintetica dei motivi di alcune delle decisioni prese nel corso di una procedura d’appalto. È infine opportuno precisare che i candidati e gli offerenti dovrebbero essere autorizzati a richiedere informazioni più particolareggiate riguardo a tali motivi, che gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati a fornire tranne quando vi ostano gravi motivi. Tali motivi dovrebbero essere precisati nella presente direttiva. Per assicurare la necessaria trasparenza nel contesto delle procedure d’appalto che comportano negoziazioni e dialoghi con gli offerenti, anche gli offerenti che hanno presentato un’offerta ammissibile dovrebbero, salvo ove vi siano gravi motivi per non procedere in tal senso, essere autorizzati a richiedere informazioni sullo svolgimento e l’avanzamento della procedura.

(92)

Sempreché sia compatibile con la necessità di assicurare la realizzazione dell’obiettivo di pratiche commerciali leali pur permettendo la massima flessibilità, è opportuno prevedere l’applicazione della direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle prove documentali. Agli enti aggiudicatori dovrebbe essere pertanto consentito di applicare i criteri di selezione di cui a tale direttiva e, qualora essi lo facciano, dovrebbero avere l’obbligo di applicare determinate altre disposizioni che riguardano, in particolare, il massimale relativo ai requisiti sul fatturato minimo nonché in materia di utilizzo del documento di gara unico europeo.

(93)

Gli enti aggiudicatori dovrebbero poter esigere che siano applicati misure o sistemi di gestione ambientale durante l’esecuzione di un appalto. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti dell’Unione europea, quali il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), possono dimostrare che l’operatore economico possiede la capacità tecnica di realizzare l’appalto. In alternativa ai sistemi di registrazione per la gestione ambientale, occorre accettare come elemento di prova la descrizione delle misure applicate dall’operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione ambientale, laddove l’operatore economico interessato non abbia accesso a detti sistemi o non abbia la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

(94)

Dal momento che la nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva, è importante che le disposizioni pertinenti siano presentate nel modo più semplice ed efficace possibile. Ciò può essere ottenuto mediante il ricorso al termine «offerta economicamente più vantaggiosa» in quanto concetto prioritario, dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che il singolo ente aggiudicatore ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte. Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo». Di conseguenza, dovrebbe essere interpretato conformemente alla giurisprudenza relativa a tali direttive, salvo in presenza di soluzioni chiaramente diverse in modo sostanziale nella presente direttiva.

(95)

L’aggiudicazione dell’appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa. Occorre stabilire esplicitamente che l’offerta economicamente più vantaggiose dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. Analogamente occorre precisare che tale valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia. È inoltre opportuno ricordare che gli enti aggiudicatori sono liberi di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Al fine di incoraggiare maggiormente l’orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato.

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati ad assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità che saranno applicati nella decisione di aggiudicazione dell’appalto. Gli enti aggiudicatori dovrebbero pertanto essere obbligati a indicare i criteri di aggiudicazione dell’appalto nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri. Gli enti aggiudicatori dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di derogare all’obbligo di indicare la ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell’appalto. In questi casi essi dovrebbero indicare i criteri in ordine decrescente d’importanza.

(96)

L’articolo 11 TFUE impone che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente siano integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo gli enti aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro appalti il migliore rapporto qualità/prezzo.

(97)

Nel valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, gli enti aggiudicatori dovrebbero determinare i criteri di aggiudicazione economici e qualitativi connessi all’oggetto dell’appalto sulla base dei quali valuteranno le offerte per individuare l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico per l’ente aggiudicatore. Tali criteri dovrebbero pertanto permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto, quale definito nelle specifiche tecniche. Nel contesto del miglior rapporto qualità/prezzo, è riportato nella presente direttiva un elenco non esaustivo di possibili criteri di aggiudicazione. Gli enti aggiudicatori dovrebbero essere incoraggiati a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità.

I criteri di aggiudicazione prescelti non dovrebbero conferire agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e dovrebbero garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da disposizioni che consentano l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, la decisione di aggiudicazione dell’appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi. I criteri qualitativi dovrebbero pertanto essere accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell’ente aggiudicatore, basarsi sul prezzo o su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita. Tuttavia, i criteri di aggiudicazione non dovrebbero influire sull’applicazione delle disposizioni nazionali che determinano la remunerazione di taluni servizi o che impongono un prezzo fisso per determinate forniture.

(98)

Qualora disposizioni nazionali determinino la remunerazione di taluni servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture, si dovrebbe precisare che resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione. A seconda del servizio o del prodotto interessato, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita (per esempio portata dei servizi di consulenza e di sostituzione) o aspetti ambientali o sociali (per esempio la stampa o meno di libri su carta riciclata o su carta prodotta utilizzando legname sostenibile, i costi imputati alle esternalità ambientali o l’agevolazione o meno dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone incaricate dell’esecuzione dell’appalto). Viste le numerose possibilità di valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di criteri sostanziali, si dovrebbe evitare il ricorso al sorteggio quale unico mezzo di aggiudicazione dell’appalto.

(99)

Qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell’esecuzione dell’appalto, gli enti aggiudicatori dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell’offerta. Tale ipotesi potrebbe ricorrere, ad esempio, negli appalti per servizi intellettuali quali i servizi di consulenza o architettura. Gli enti aggiudicatori che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con appropriati strumenti contrattuali, che il personale addetto all’esecuzione dell’appalto soddisfi efficacemente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell’ente aggiudicatore che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente.

(100)

È d’importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020. In tale contesto, è opportuno ricordare che gli appalti pubblici sono essenziali per promuovere l’innovazione, che è di primaria importanza per la futura crescita in Europa. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione.

Il legislatore dell’Unione ha già fissato requisiti obbligatori in materia di appalti volti a ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24)) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (25)). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi.

Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e promuovere lo sviluppo e l’utilizzazione di un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

(101)

Tali misure settoriali dovrebbero essere integrate da un adeguamento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che consenta agli enti aggiudicatori di perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che, tranne se la valutazione è basata esclusivamente sul prezzo, gli enti aggiudicatori possono determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il concetto di costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. I metodi impiegati dagli enti aggiudicatori per valutare i costi imputati alle esternalità ambientali dovrebbero essere stabiliti anticipatamente in modo oggettivo e non discriminatorio ed essere accessibili a tutte le parti interessate. Siffatti metodi possono essere stabiliti a livello nazionale, regionale o locale ma, al fine di evitare distorsioni della concorrenza attraverso metodologie ad hoc, dovrebbero rimanere generali nel senso che non dovrebbero essere definiti in modo specifico per una particolare procedura d’appalto. È necessario elaborare metodi comuni a livello di Unione per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi. In caso di elaborazione di siffatte metodologie comuni, è opportuno renderne obbligatorio l’uso.

Si dovrebbe inoltre esaminare la possibilità di definire una metodologia comune per la determinazione dei costi sociali del ciclo di vita, tenendo conto delle metodologie esistenti come gli orientamenti per l’analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti adottati nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

(102)

Inoltre, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell’appalto pubblico sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall’estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello stesso, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o commercio„ e relative condizioni, di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico nel corso di una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o fornitura possono ad esempio consistere nel fatto che la fabbricazione dei prodotti acquistati non comporti l’uso di sostanze chimiche tossiche o che i servizi acquistati siano forniti usando macchine efficienti dal punto di vista energetico.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, vi rientrano anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti la fornitura o l’utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. Condizioni di esecuzione dell’appalto basate su considerazioni ambientali potrebbero riguardare, ad esempio, l’imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, per quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al minimo dei rifiuti o l’uso efficiente delle risorse.

Tuttavia, la condizione di un collegamento con l’oggetto dell’appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell’acquisto. Gli enti aggiudicatori non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale.

(103)

È essenziale che i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti gli aspetti sociali del processo di produzione si colleghino ai lavori, alle forniture o ai servizi oggetto dell’appalto. I criteri dovrebbero inoltre essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell’AAP o degli accordi sul libero scambio ai quali l’Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali, dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell’Unione nel contesto di tale direttiva.

Le condizioni di esecuzione dell’appalto potrebbero anche essere intese a favorire l’attuazione di misure volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell’ambiente o il benessere degli animali, a rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

(104)

Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione dell’appalto anche misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione dell’integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l’appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l’altro, all’assunzione di disoccupati di lunga durata, all’attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche gli enti aggiudicatori possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l’accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.

(105)

È opportuno evitare l’aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un’organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione, di reati di terrorismo, di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe altresì condurre all’esclusione obbligatoria a livello dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di prevedere una deroga a queste esclusioni obbligatorie in situazioni eccezionali in cui esigenze imperative di interesse generale rendano indispensabile l’aggiudicazione di un appalto. Tale situazione potrebbe verificarsi, per esempio, se è possibile procurarsi vaccini o attrezzature di emergenza urgentemente necessari solo attraverso un operatore economico al quale altrimenti si applicano i motivi di esclusione obbligatori. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, è opportuno lasciare a tali enti la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui alla direttiva 2014/24/UE. L’obbligo di applicare l’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici.

(106)

Gli enti aggiudicatori dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dell’appalto.

Tenendo presente che l’ente aggiudicatore sarà responsabile per le conseguenze di una sua eventuale decisione erronea, gli enti aggiudicatori dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l’operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale. Dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell’esecuzione di precedenti appalti pubblici o appalti con altri enti aggiudicatori hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni.Nell’applicare motivi di esclusione facoltativi, si dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione.

(107)

Nei casi in cui gli enti aggiudicatori sono tenuti ad applicare o scelgono di applicare i criteri di esclusione di cui sopra, dovrebbero applicare la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda la possibilità che gli operatori economici adottino misure volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire che tali comportamenti non ammessi si verifichino di nuovo.

(108)

Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Se l’offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l’ente aggiudicatore dovrebbe avere il diritto di respingere l’offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l’ente aggiudicatore abbia stabilito che il prezzo o i costi anormalmente bassi proposti risultano da una non conformità con il diritto vincolante dell’Unione o con il diritto nazionale con esso compatibile nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o con le disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

(109)

Le condizioni di esecuzione di un appalto hanno il fine di stabilire requisiti specifici per quanto riguarda l’esecuzione dell’appalto. A differenza dei criteri di aggiudicazione dell’appalto che costituiscono la base di una valutazione comparativa della qualità delle offerte, le condizioni di esecuzione dell’appalto sono requisiti oggettivi prestabiliti che non incidono sulla valutazione delle offerte. Le condizioni di esecuzione di un appalto dovrebbero essere compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano collegate all’oggetto dell’appalto, che comprende tutti i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o commercializzazione. Ciò include le condizioni concernenti il processo di esecuzione dell’appalto, ma esclude i requisiti riguardanti la politica aziendale generale.

(110)

È importante che l’osservanza, da parte dei subappaltatori, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme, e la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione, sia garantita dalle autorità nazionali competenti, ad esempio gli ispettorati del lavoro o le agenzie per la protezione dell’ambiente, mediante azioni adeguate entro i limiti delle loro responsabilità e del loro mandato.

È inoltre necessario garantire una certa trasparenza nella catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce agli enti aggiudicatori informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali si stanno eseguendo i lavori per loro conto o su quali imprese forniscono servizi negli edifici, infrastrutture o aree, ad esempio municipi, scuole comunali, infrastrutture sportive, porti o autostrade, dei quali gli enti aggiudicatori sono responsabili o su cui hanno un controllo diretto. Dovrebbe essere chiarito che l’obbligo di fornire le necessarie informazioni grava in ogni caso sul contraente principale, in virtù di clausole specifiche che l’ente aggiudicatore dovrà inserire in tutte le procedure di appalto, o in virtù di obblighi che gli Stati membri imporranno al contraente principale mediante disposizioni di applicazione generale.Dovrebbe essere altresì chiarito che le condizioni relative al controllo del rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme, e la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione, dovrebbero essere applicate ogniqualvolta il diritto nazionale di uno Stato membro preveda un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale. Inoltre, dovrebbe essere indicato esplicitamente che gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni più rigorose, ad esempio estendendo gli obblighi in materia di trasparenza, consentendo il pagamento diretto ai subappaltatori, oppure permettendo o imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare che i subappaltatori non si trovino in una delle situazioni che giustificano l’esclusione dell’operatore economico. Nell’applicare tali misure ai subappaltatori, occorre garantire la coerenza con le disposizioni applicabili ai contraenti principali, facendo in modo che l’esistenza di motivi obbligatori di esclusione comporti l’obbligo per il contraente principale di sostituire il subappaltatore. Qualora dalle verifiche risulti la presenza di motivi non obbligatori di esclusione, andrebbe precisato che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere la sostituzione. Si dovrebbe tuttavia indicare esplicitamente anche che le amministrazioni aggiudicatrici possono essere tenute a chiedere la sostituzione del subappaltatore in questione quando in tali casi l’esclusione del contraente principale sarebbe obbligatoria.

Si dovrebbe inoltre stabilire espressamente che gli Stati membri restano liberi di prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità o norme più avanzate in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori.

(111)

Viste le discussioni in corso relative alle disposizioni orizzontali che disciplinano le relazioni con paesi terzi nel contesto degli appalti pubblici, è opportuno mantenere per un periodo transitorio lo statu quo del regime attualmente applicabile al settore dei servizi di pubblica utilità ai sensi degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Queste disposizioni dovrebbero pertanto essere mantenute invariate, compresa la disposizione relativa all’adozione di atti di esecuzione qualora le imprese dell’Unione abbiano difficoltà ad accedere ai mercati di paesi terzi. In queste circostanze tali atti di esecuzione dovrebbero continuare ad essere adottati dal Consiglio.

(112)

È opportuno ricordare che al computo dei termini di cui alla presente direttiva si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (26).

(113)

È necessario precisare, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le condizioni alle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. La nuova procedura d’appalto è necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all’ambito di applicazione e il contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l’intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale.

Le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d’appalto. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe prevedere soglie «de minimis», al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto. Le modifiche contrattuali al di sopra di tali soglie dovrebbero essere possibili senza necessità di una nuova procedura di appalto nella misura in cui soddisfino le pertinenti condizioni previste dalla presente direttiva.

(114)

Gli enti aggiudicatori possono trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari lavori, forniture o servizi supplementari; in tali casi può essere giustificata una modifica del contratto iniziale senza una nuova procedura di appalto, in particolare quando le consegne complementari siano destinate o al rinnovo parziale oppure all’ampliamento di servizi, forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’ente aggiudicatore ad acquistare materiali, lavori o servizi con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

(115)

Gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l’appalto, in particolare quando l’esecuzione dell’appalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’ente aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l’aggiudicazione e il suo valore prevedibile.

Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell’appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i servizi oggetto dell’appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile ipotizzare un’influenza ipotetica sul risultato.

(116)

In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l’aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico, ad esempio in caso di cessazione dell’appalto a motivo di carenze nell’esecuzione, senza riaprire l’appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d’esecuzione del contratto, in particolare qualora sia stato aggiudicato a più di un’impresa, l’aggiudicatario dell’appalto dovrebbe poter subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, incorporazioni, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale offerente.

(117)

Rispetto ai singoli contratti, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione o di opzione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possano essere previste nel contratto iniziale. Si dovrebbe pertanto precisare che clausole di revisione o di opzione formulate con sufficiente chiarezza potrebbero ad esempio prevedere indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato periodo di tempo restino adeguate anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche tecnologiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante l’inserimento di clausole sufficientemente chiare, prevedere adattamenti del contratto che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse durante il funzionamento o la manutenzione. È inoltre opportuno ricordare che gli appalti potrebbero, ad esempio, comprendere la manutenzione ordinaria e prevedere gli interventi di manutenzione straordinaria che risultino necessari per garantire continuità nell’erogazione di un servizio pubblico.

(118)

Gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze che impongono la risoluzione anticipata di contratti pubblici al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione nel settore degli appalti pubblici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se così richiesto dal diritto dell’Unione.

(119)

I risultati del documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 giugno 2011, dal titolo «Relazione di valutazione: impatto ed efficacia della legislazione dell’UE n materia di appalti pubblici», indicavano l’opportunità di rivedere la decisione di escludere taluni servizi dalla piena applicazione della direttiva 2004/17/CE. Di conseguenza, la piena applicazione della presente direttiva dovrebbe essere estesa a una serie di servizi.

(120)

Certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transnazionale, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all’interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per gli appalti aventi per oggetto tali servizi, con una soglia più elevata di quella che si applica ad altri servizi.

Nel contesto specifico degli appalti che riguardano questi settori, i servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell’Unione per i progetti transfrontalieri.

I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello dell’Unione. In ragione dell’importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un’ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che gli enti aggiudicatori abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, pubblicato dal comitato per la protezione sociale. Nel definire le procedure da utilizzare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi alla persona, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre perseguire gli obiettivi della semplificazione e riduzione dell’onere amministrativo per gli enti aggiudicatori e gli operatori economici; è opportuno chiarire che ciò potrebbe anche comportare il ricorso a norme applicabili agli appalti di servizi non assoggettati al regime specifico.

Gli Stati membri e gli enti aggiudicatori sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’ente aggiudicatore, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

(121)

Analogamente, i servizi alberghieri e di ristorazione sono offerti generalmente solo da operatori ubicati nel luogo specifico di prestazione di tali servizi e hanno pertanto anche una dimensione limitatamente transfrontaliera. Dovrebbero pertanto rientrare solo nel regime alleggerito, con una soglia di 1 000 000 EUR. I servizi alberghieri e di ristorazione che superano tale soglia possono rivestire un interesse per diversi operatori economici, quali agenzie di viaggio e altri intermediari, anche su base transfrontaliera.

(122)

Analogamente, taluni servizi legali riguardano esclusivamente questioni di puro diritto nazionale e sono pertanto offerti generalmente solo da operatori ubicati nello Stato membro interessato e hanno di conseguenza anche una dimensione limitatamente transfrontaliera. Dovrebbero pertanto rientrare solo nel regime alleggerito, con una soglia di 1 000 000 EUR. Gli appalti di servizi legali al di sopra di tale soglia possono rivestire interesse per vari operatori economici, quali gli studi legali internazionali, anche su base transfrontaliera, in particolare ove riguardino questioni giuridiche aventi come fonte o contesto il diritto dell’Unione o il diritto internazionale oppure questioni giuridiche che interessano più di un paese.

(123)

Dall’esperienza si evince che una serie di altri servizi, quali i servizi di soccorso, i servizi antincendio e i servizi penitenziari, generalmente presentano un certo interesse a livello transfrontaliero solo dal momento in cui acquisiscono una massa critica sufficiente attraverso il loro valore relativamente elevato. In quanto non esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva, dovrebbero essere inclusi nel regime alleggerito. Nella misura in cui la loro prestazione è effettivamente fondata su appalti, altre categorie di servizi, quali i servizi investigativi e assicurativi, presenterebbero generalmente un interesse a livello transfrontaliero solo a partire dalla soglia di 1 000 000 EUR e solo allora dovrebbero pertanto essere soggetti al regime alleggerito.

(124)

Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici la presente direttiva dovrebbe prevedere che la partecipazione alle procedure di appalto per taluni servizi nei settori dei servizi sanitari, sociali e culturali possa essere riservata per le organizzazioni basate sull’azionariato dei dipendenti o sulla loro partecipazione attiva al governo societario e per le organizzazioni esistenti quali le cooperative a partecipare alla prestazione di tali servizi agli utenti finali. L’applicazione della presente disposizione si limita esclusivamente a taluni servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, a taluni servizi di istruzione e formazione, a biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali, a servizi sportivi e servizi domestici, e non riguarda nessuna delle esclusioni altrimenti previste dalla presente direttiva. Tali servizi dovrebbero essere disciplinati dal regime alleggerito.

(125)

È opportuno individuare tali servizi mediante riferimento alle posizioni specifiche del «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), una nomenclatura strutturata gerarchicamente e articolata in divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Al fine di evitare l’incertezza giuridica, è opportuno precisare che il riferimento a una divisione non comporta implicitamente un riferimento alle sottodivisioni subordinate. Tale copertura globale dovrebbe invece essere esplicitamente indicata mediante riferimento a tutte le posizioni pertinenti, se del caso in forma di serie di codici.

(126)

Tradizionalmente si è fatto ricorso ai concorsi di progettazione soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati. Occorre tuttavia rammentare che tali strumenti flessibili potrebbero essere utilizzati anche per altri scopi e che si può stabilire che i successivi contratti di servizio siano aggiudicati al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione mediante una procedura negoziata senza pubblicazione.

(127)

La valutazione ha messo in evidenza che è ancora possibile migliorare considerevolmente l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici. Ai fini di un’applicazione delle norme più efficiente e coerente è essenziale avere un quadro chiaro dei possibili problemi strutturali e delle tendenze generali delle politiche nazionali in materia di appalti, onde far fronte agli eventuali problemi in modo più mirato. Tale quadro dovrebbe essere acquisito mediante un adeguato monitoraggio, i cui risultati dovrebbero essere pubblicati periodicamente, al fine di consentire un dibattito informato sui possibili miglioramenti delle norme e delle prassi in materia di appalti. Acquisire un quadro chiaro potrebbe fornire informazioni circa l’applicazione delle norme sugli appalti pubblici nel contesto dell’attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di definire le modalità di tale monitoraggio e di decidere chi dovrà effettuarlo in pratica; in questo contesto dovrebbero anche mantenere la facoltà di decidere se il monitoraggio debba basarsi su un controllo a posteriori estrapolato da campioni o su un controllo sistematico ex ante delle procedure di appalto pubblico contemplate dalla presente direttiva. Dovrebbe essere possibile sottoporre eventuali problemi all’attenzione degli organismi competenti; a tal fine non dovrebbe essere necessario che coloro che hanno effettuato il monitoraggio siano legittimati a stare in giudizio in modo indipendente dinanzi a corti e tribunali.Anche migliori orientamenti e informazioni e un migliore sostegno agli enti aggiudicatori e agli operatori economici potrebbero contribuire ampiamente ad accrescere l’efficienza degli appalti pubblici, migliorando le conoscenze, la certezza del diritto e la professionalizzazione delle prassi sugli appalti pubblici. Tali orientamenti dovrebbero essere messi a disposizione degli enti aggiudicatori e degli operatori economici qualora risultino necessari al fine di migliorare la corretta applicazione delle norme. Gli orientamenti da fornire potrebbero abbracciare tutti gli aspetti pertinenti degli appalti pubblici, quali la pianificazione degli acquisti, le procedure, la scelta delle tecniche e degli strumenti nonché le buone prassi nello svolgimento delle procedure. Per quanto riguarda le questioni giuridiche, gli orientamenti non dovrebbero necessariamente consistere in un’analisi giuridica completa di tali questioni; potrebbero limitarsi a un’indicazione generale degli elementi da prendere in considerazione per la successiva analisi dettagliata delle questioni, per esempio facendo riferimento alla giurisprudenza che potrebbe essere pertinente o a note orientative o ad altre fonti che hanno esaminato la questione specifica.

(128)

La direttiva 92/13/CEE prevede che determinate procedure di ricorso siano accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare queste procedure di ricorso. Tuttavia, i cittadini, i soggetti interessati, organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso di cui alla direttiva 92/13/CEE hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto. Dovrebbero pertanto avere la possibilità, con modalità diverse dal sistema di ricorso di cui alla direttiva 92/13/CEE e senza che ciò comporti necessariamente una loro azione dinanzi a corti e tribunali, di segnalare le eventuali violazioni della presente direttiva all’autorità o alla struttura competente. Al fine di non creare duplicazioni di autorità o strutture esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere il ricorso ad autorità o strutture di controllo generali, organi di vigilanza settoriali, autorità di vigilanza comunali, autorità competenti in materia di concorrenza, al Mediatore o ad autorità nazionali competenti in materia di audit.

(129)

Al fine di sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione dovranno fare la loro parte. È pertanto importante ottenere una panoramica degli sviluppi nel campo degli appalti strategici che consenta di formarsi un parere con cognizione di causa sulle tendenze generali a livello globale in tale settore. In questo contesto possono, evidentemente, essere usate anche eventuali relazioni appropriate già elaborate.

(130)

Dato il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l’innovazione, è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici, sia tramite disposizioni appropriate nella presente direttiva che tramite iniziative a livello nazionale. Le nuove disposizioni della presente direttiva dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati. Non è appropriato imporre percentuali obbligatorie di successo, ma occorre tenere sotto stretto controllo le iniziative nazionali volte a rafforzare la partecipazione delle PMI, data la sua importanza.

(131)

È già stata posta in essere una serie di procedure e metodi di lavoro per quanto riguarda le comunicazioni della Commissione e i contatti con gli Stati membri, quali le comunicazioni e i contatti riguardanti le procedure di cui agli articoli 258 e 260 TFUE, la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) ed EU Pilot, procedure che non sono modificate dalla presente direttiva. Dovrebbero, tuttavia, essere integrate dalla designazione di un unico punto di riferimento in ciascuno Stato membro per la cooperazione con la Commissione, che fungerebbe da punto di entrata unico per materie riguardanti gli appalti pubblici nello Stato membro in questione. Questa funzione può essere esercitata da persone o strutture che sono già regolarmente in contatto con la Commissione per quanto riguarda materie attinenti agli appalti pubblici, quali punti di contatto nazionali, membri del comitato consultivo per gli appalti pubblici, membri della rete per gli appalti pubblici o organismi di coordinamento nazionali.

(132)

La tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero quindi conservare le copie dei contratti conclusi di valore elevato onde garantire alle parti interessate l’accesso a tali documenti, conformemente alle norme applicabili in materia di accesso alla documentazione. È altresì necessario che gli elementi essenziali e le decisioni delle singole procedure di aggiudicazione degli appalti siano documentati dagli enti aggiudicatori in una relazione sull’appalto. Onde evitare, per quanto possibile, oneri amministrativi dovrebbe essere permesso che la relazione sull’appalto rimandi a informazioni già riportate nel pertinente avviso di aggiudicazione. Occorre inoltre migliorare i sistemi elettronici per la pubblicazione di tali avvisi, gestiti dalla Commissione, al fine di facilitare l’inserimento dei dati e, nel contempo, l’estrazione delle relazioni globali e lo scambio di dati tra i sistemi.

(133)

Per favorire la semplificazione amministrativa e diminuire l’onere imposto agli Stati membri, la Commissione dovrebbe esaminare periodicamente se la qualità e completezza delle informazioni contenute negli avvisi che sono pubblicati in occasione di procedure di appalto siano sufficienti per permettere alla Commissione di estrarre le informazioni statistiche che diversamente dovrebbero essere trasmesse dagli Stati membri.

(134)

È necessaria un’efficace cooperazione amministrativa per lo scambio delle informazioni richieste per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione in situazioni transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda la verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione e l’applicazione degli standard di qualità ed ambientali. Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) potrebbe fornire un utile strumento elettronico per facilitare e rafforzare la cooperazione amministrativa gestendo lo scambio di informazioni sulla base di procedure semplici ed unificate che superino le barriere linguistiche. Il più rapidamente possibile dovrebbe pertanto essere avviato un progetto pilota per valutare l’opportunità di estendere l’IMI allo scambio di informazioni a norma della presente direttiva.

(135)

Al fine di potersi adattare ai rapidi progressi tecnici, economici e normativi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Data la necessità di rispettare gli accordi internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di modificare le modalità tecniche dei metodi di calcolo delle soglie e periodicamente rivedere le soglie stesse; i riferimenti alla nomenclatura CPV possono subire modifiche normative a livello dell’Unione ed è necessario riflettere tali cambiamenti nel testo della presente direttiva; i dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronici devono essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici; è inoltre necessario attribuire alla Commissione la facoltà di rendere obbligatorie determinate norme tecniche per le comunicazioni elettroniche così da garantire l’interoperabilità di formati tecnici, processi e messaggistica delle procedure di appalto condotte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione tenendo conto degli sviluppi tecnologici; dovrebbe essere inoltre conferito alla Commissione il potere di adeguare l’elenco degli atti legislativi dell’Unione che istituisce metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita; l’elenco delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale e l’elenco della legislazione dell’Unione la cui attuazione introduce la presunzione di libero accesso a un determinato mercato, nonché l’allegato II, che stabilisce un elenco di atti giuridici da prendere in considerazione per valutare se esistano diritti speciali o esclusivi, devono essere tempestivamente adeguati per incorporare le misure adottate su base settoriale. Al fine di soddisfare tale esigenza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di mantenere gli elenchi aggiornati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(136)

Nell’applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe consultare gli appropriati gruppi di esperti nel settore degli appalti elettronici, garantendo una composizione equilibrata tra i principali gruppi di parti interessate.

(137)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato IX, alle modalità per la redazione e la trasmissione di bandi o avvisi nonché ai modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

(138)

Per l’adozione degli atti di esecuzione relativi ai modelli di formulari per la pubblicazione degli avvisi che non hanno alcuna incidenza né da un punto di vista finanziario né sulla natura e l’ambito di applicazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. Al contrario, tali atti sono caratterizzati da una finalità puramente amministrativa e sono intesi ad agevolare l’applicazione delle norme stabilite dalla presente direttiva.

Inoltre, le decisioni per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza sui mercati ove vi sia libero accesso sno adottate in condizioni che assicurano modalità uniformi per l’applicazione di detta disposizione. Dovrebbero quindi essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione anche riguardo alle disposizioni particolareggiate per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 35, per stabilire se l’articolo 34 nonché gli stessi atti di esecuzione siano applicabili. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 Per l’adozione di detti atti di esecuzione si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(139)

La Commissione dovrebbe riesaminare gli effetti sul mercato interno derivanti dall’applicazione delle soglie e trasmettere una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. In tale contesto dovrebbe tener conto di fattori quali il livello degli appalti transfrontalieri, la partecipazione delle PMI, i costi di transazione e l’equilibrio tra costi e benefici.

Conformemente all’articolo XXII, paragrafo 7, l’AAP sarà oggetto di ulteriori negoziati tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli periodici. In tale contesto dovrebbe essere esaminata l’appropriatezza del livello delle soglie, tenendo presente l’impatto dell’inflazione nel lungo periodo in cui le soglie previste dall’AAP non sono state modificate; qualora il livello delle soglie dovesse cambiare di conseguenza, la Commissione dovrebbe, se del caso, adottare una proposta di atto giuridico che modifichi le soglie previste dalla presente direttiva.

(140)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di appalti pubblici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(141)

La direttiva 2004/17/CE dovrebbe essere abrogata.

(142)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I:

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I:

Oggetto e definizioni

Articolo 1:

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 2:

Definizioni

Articolo 3:

Amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 4:

Enti aggiudicatori

Articolo 5:

Appalti misti e appalti che riguardano più attività

Articolo 6:

Aggiudicazione degli appalti che coprono diverse attività

CAPO II:

Attività

Articolo 7:

Disposizioni comuni

Articolo 8:

Gas ed energia termica

Articolo 9:

Elettricità

Articolo 10:

Acqua

Articolo 11:

Servizi di trasporto

Articolo 12:

Porti e aeroporti

Articolo 13:

Servizi postali

Articolo 14:

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III:

Ambito di applicazione materiale

SEZIONE 1:

SOGLIE

Articolo 15:

Soglie

Articolo 16:

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Articolo 17:

Revisione delle soglie

SEZIONE 2:

APPALTI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI; disposizioni particolari per l’aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia

Articolo 18:

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Articolo 19:

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dall’esercizio di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo

Articolo 20:

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 21:

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 22:

Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo

Articolo 23:

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2:

Aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e alla sicurezza

Articolo 24:

Difesa e sicurezza

Articolo 25:

Appalto misto che copre la stessa attività e che coinvolge aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 26:

Aggiudicazione degli appalti che coprono diverse attività e relativi alla difesa e alla sicurezza

Articolo 27:

Contratti e concorsi di progettazione che coinvolgono la difesa e o la sicurezza che vengono attribuiti od organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (enti controllati, cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28:

Relazioni tra amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 29:

Appalti aggiudicati a un’impresa collegata

Articolo 30:

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 31:

Notifica di informazioni

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 32:

Servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 33:

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5:

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34:

Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35:

Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 è applicabile

CAPO IV:

Principi generali

Articolo 36:

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 37:

Operatori economici

Articolo 38:

Appalti riservati

Articolo 39:

Riservatezza

Articolo 40:

Norme applicabili alle comunicazioni

Articolo 41:

Nomenclature

Articolo 42:

Conflitti di interesse

TITOLO II:

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI

CAPO I:

Procedure

Articolo 43:

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

Articolo 44:

Scelta delle procedure

Articolo 45:

Procedura aperta

Articolo 46:

Procedura ristretta

Articolo 47:

Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 48:

Dialogo competitivo

Articolo 49:

Partenariati per l’innovazione

Articolo 50:

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

CAPO II:

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51:

Accordi quadro

Articolo 52:

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53:

Aste elettroniche

Articolo 54:

Cataloghi elettronici

Articolo 55:

Attività di centralizzazione della committenza e centrali di committenza

Articolo 56:

Appalti comuni occasionali

Articolo 57:

Appalti comuni tra enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III:

Svolgimento della procedura

SEZIONE 1:

PREPARAZIONE

Articolo 58:

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59:

Coinvolgimento preventiva dei candidati o offerenti

Articolo 60:

Specifiche tecniche

Articolo 61:

Etichette

Articolo 62:

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63:

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64:

Varianti

Articolo 65:

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66:

Fissazione dei termini

SEZIONE 2:

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 67:

Avviso periodico indicativo

Articolo 68:

Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 69:

Bandi di gara

Articolo 70:

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 71:

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 72:

Pubblicazione a livello nazionale

Articolo 73:

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 74:

Inviti ai candidati

Articolo 75:

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

SEZIONE 3:

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 76:

Principi generali

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77:

Sistemi di qualificazione

Articolo 78:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 79:

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Articolo 80:

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81:

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Sottosezione 2:

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 82:

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Articolo 83:

Calcolo dei costi del ciclo di vita

Articolo 84:

Offerte anormalmente basse

SEZIONE 4:

OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI E RELAZIONI CON DETTI PAESI

Articolo 85:

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86:

Relazioni con i paesi terzi in materia di lavori, forniture e di servizi

CAPO IV:

Esecuzione del contratto

Articolo 87:

Condizioni di esecuzione del contratto

Articolo 88:

Subappalto

Articolo 89:

Modifica di contratti durante il periodo della loro validità

Articolo 90:

Risoluzione dei contratti

TITOLO III:

REGIMI PARTICOLARI IN MATERIA DI APPALTI

CAPO I:

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91:

Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92:

Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 93:

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 94:

Appalti riservati per alcuni servizi

CAPO II:

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95:

Ambito di applicazione

Articolo 96:

Avvisi

Articolo 97:

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98:

Decisioni della commissione giudicatrice

TITOLO IV:

GOVERNANCE

Articolo 99:

Applicazione

Articolo 100:

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101:

Presentazione di relazioni nazionali

Articolo 102:

Cooperazione amministrativa

TITOLO V:

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103:

Esercizio della delega

Articolo 104:

Procedura d’urgenza

Articolo 105:

Procedura di comitato

Articolo 106:

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107:

Abrogazione

Articolo 108:

Riesame

Articolo 109:

Entrata in vigore

Articolo 110:

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I:

Elenco delle attività di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a)

ALLEGATO II:

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 3

ALLEGATO III:

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 3

ALLEGATO IV:

Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 35

ALLEGATO V:

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei concorsi

ALLEGATO VI, parte A:

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all’articolo 67)

ALLEGATO VI, parte B:

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all’articolo 67, paragrafo 1)

ALLEGATO VII:

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all’articolo 53, paragrafo 4)

ALLEGATO VIII:

Definizione di alcune specifiche tecniche

ALLEGATO IX:

Caratteristiche relative alla pubblicazione

ALLEGATO X:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all’articolo 68)

ALLEGATO XI:

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all’articolo 69)

ALLEGATO XII:

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 70)

ALLEGATO XIII:

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a negoziare o a manifestare il proprio interesse ai sensi dell’articolo 74

ALLEGATO XIV:

Elenco delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale di cui all’articolo 36, paragrafo 2

ALLEGATO XV:

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XVI:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso, di cui all’articolo 89, paragrafo 1

ALLEGATO XVII:

Servizi di cui all’articolo 91

ALLEGATO XVIII:

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 92)

ALLEGATO XIX:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XX:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XXI:

Tavola di concordanza

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da enti aggiudicatori per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie di cui all’articolo 15.

2.   Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando uno o più enti aggiudicatori acquisiscono, mediante un appalto di lavori, forniture e servizi, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dagli enti aggiudicatori stessi, a condizione che i lavori, le forniture o i servizi siano destinati all’esercizio di una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14.

3.   L’applicazione della presente direttiva è soggetta all’articolo 346 TFUE.

4.   La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26.

5.   La presente direttiva fa salve le modalità con cui gli Stati membri organizzano i propri sistemi in materia di previdenza sociale.

6.   I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)   «appalti di lavori, forniture e servizi»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più degli enti aggiudicatori e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

2)   «appalti di lavori»: appalti aventi per oggetto una delle seguenti attività:

3)   «opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

4)   «appalti di forniture»: appalti aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

5)   «appalti di servizi»: appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 2;

6)   «operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

7)   «offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta;

8)   «candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione;

9)   «documento di gara»: qualsiasi documento prodotto dall’ente aggiudicatore o al quale l’ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi — qualora siano usati come mezzo di indizione di gara — il bando di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

10)   «attività di centralizzazione delle committenze»: attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

11)   «attività di committenza ausiliarie»: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

12)   «centrale di committenza»: un ente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva o un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

Gli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze sono considerati appalti per l’esercizio di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14. L’articolo 18 non si applica agli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze;

13)   «prestatore di servizi in materia di appalti»: un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;

14)   «scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

15)   «mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

16)   «ciclo di vita»: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;

17)   «concorsi di progettazione»: le procedure intese a fornire all’ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

18)   «innovazione»: l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

19)   «etichettatura»: qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti e i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

20)   «requisiti per l’etichettatura»: i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura.

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici

1.   Ai fini della presente direttiva, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

2.   «Autorità regionali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che sono elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

3.   «Autorità locali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.

4.   Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b)

sono dotati di personalità giuridica; e

c)

sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Articolo 4

Enti aggiudicatori

1.   Ai fini della presente direttiva gli enti aggiudicatori sono enti che:

a)

sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14;

b)

quando non sono amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 8 a 14 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro.

2.   Per «impresa pubblica» si intende un’impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:

a)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;

b)

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;

c)

possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

3.   Ai fini del presente articolo, per «diritti speciali o esclusivi» si intendono i diritti concessi da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del primo comma.

Tali procedure comprendono:

a)

le procedure di appalto con previa indizione di gara ai sensi della direttiva 2014/24/UE della direttiva 2009/81/CE, della direttiva 2014/23/UE o della presente direttiva;

b)

le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, in grado di garantire un’adeguata trasparenza preliminare per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo alle modifiche dell’elenco di atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, quando le modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell’adozione di nuovi atti giuridici, o dell’abrogazione o della modifica di tali atti giuridici.

Articolo 5

Appalti misti che riguardano la stessa attività

1.   Il paragrafo 2 si applica ai contratti misti aventi per oggetto diverse tipologie di appalto, tutte contemplate nella presente direttiva.

I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri regimi giuridici.

2.   I contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di appalti misti che consistono in parte in servizi ai sensi del titolo III, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

3.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applica il paragrafo 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 5.

Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 25 della presente direttiva.

4.   Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 25, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con la presente direttiva, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l’articolo 16, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 15.

5.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

1.   Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

In deroga all’articolo 5, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 26 della presente direttiva.

La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non è adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE.

2.   A un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

3.   Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

a)

l’appalto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/24/UE;

b)

l’appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/23/UE;

c)

l’appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/23/UE.

CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Ai fini degli articoli 8, 9 e 10, «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio.

Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14.

Articolo 8

Gas ed energia termica

1.   Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a)

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b)

l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2.   L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli da 9 a 11;

b)

l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Articolo 9

Elettricità

1.   Per quanto riguarda l’elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a)

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b)

l’alimentazione di tali reti con l’elettricità.

2.   L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli 8, 10 e 11;

b)

l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Articolo 10

Acqua

1.   Per quanto riguarda l’acqua, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a)

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b)

l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2.   La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti o organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui al paragrafo 1 e che riguardino una delle seguenti attività:

a)

progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b)

smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3.   L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 8 a 11;

b)

l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di acqua potabile di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Articolo 11

Servizi di trasporto

La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Articolo 12

Porti e aeroporti

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Articolo 13

Servizi postali

1.   La presente direttiva si applica alle attività relative alla prestazione di:

a)

servizi postali;

b)

altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

2.   Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), si intende per:

a)   «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b)   «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;

c)   «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:

a)

estrazione di petrolio o di gas;

b)

prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 15

Importi delle soglie

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attività in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a)

418 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

b)

5 225 000 EUR per gli appalti di lavori;

c)

1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1.   Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’ente aggiudicatore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Quando l’ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

2.   Se un ente aggiudicatore è composto da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative.

In deroga al primo comma, se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest’ultimo, i valori possono essere stimati al livello dell’unità in questione.

3.   La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

4.   Tale valore stimato è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’ente aggiudicatore avvia la procedura d’appalto, per esempio, se del caso, mettendosi in contatto con operatori economici in relazione all’appalto.

5.   Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

6.   Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

7.   Ai fini dell’articolo 15, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato di un appalto di lavori sia il costo dei lavori stessi che il valore stimato complessivo di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono messi a disposizione dell’aggiudicatario dagli enti aggiudicatori, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori.

8.   Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti.

Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 15, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

9.   Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 15, lettere b) e c), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 15, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

10.   In deroga ai paragrafi 8 e 9, gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20 % del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.

11.   Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

a)

il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b)

oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

12.   Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a)

per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;

b)

per gli appalti di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

13.   Per gli appalti di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a)

servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b)

servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c)

appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

14.   Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a)

nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

Articolo 17

Revisione delle soglie

1.   Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione in conformità del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’AAP ed espresse in diritti speciali di prelievo.

2.   Dal 1o gennaio 2014, ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.

Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori della soglia di cui all’articolo 15, lettera c).

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.

3.   La Commissione pubblica le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 2, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per adattare la metodologia di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all’AAP per la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), e per la determinazione del controvalore nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, come menzionato al presente articolo, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), se necessario.

5.   Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), e i limiti di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 103, e quindi motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 104 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 4, secondo comma.

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1.   La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente aggiudicatore.

2.   Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Nel fare ciò, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo

1.   La presente direttiva non si applica né agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dal perseguimento delle loro attività di cui agli articoli da 8 a 14 o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione, né ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.

2.   Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, gli elenchi delle categorie di attività che considera escluse. Nel fare ciò, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano queste informazioni.

Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

1.   La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a)

uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;

b)

un’organizzazione internazionale.

Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.

2.   La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore aggiudica od organizza in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti o i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3.   L’articolo 27 si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano a tali appalti e concorsi di progettazione.

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

a)

aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.

b)

concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;

c)

concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

i)

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (32):

in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale, oppure

in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

ii)

consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

iii)

servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

iv)

servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

v)

altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

d)

concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e con il meccanismo europeo di stabilità;

e)

concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

f)

concernenti i contratti di lavoro;

g)

concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

h)

concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i)

relativi ai contratti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i termini «fornitori di servizi di media» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34). Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma».

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.

Articolo 23

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

La presente direttiva non si applica:

a)

agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all’acqua potabile di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

b)

agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell’energia in quanto esercitano un’attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1, o all’articolo 14 per la fornitura di:

i)

energia;

ii)

combustibili destinati alla produzione di energia.

Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

1.   Per gli appalti aggiudicati e i concorsi di progettazione organizzati nei settori della difesa e della sicurezza, la presente direttiva non si applica:

a)

agli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE;

b)

agli appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.

2.   La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto, come previsto nella presente direttiva.

Inoltre, in conformità dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.

3.   Qualora l’attribuzione e l’esecuzione dell’appalto o del concorso di progettazione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, la presente direttiva non si applica a condizione che tale Stato membro abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1.   Nel caso di appalti misti riguardanti la medesima attività e aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.

2.   Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente separabili, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:

a)

se parte di un determinato appalto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive;

b)

se parte di un determinato appalto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, l’appalto può essere aggiudicato conformemente a tale direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla stessa direttiva.

La decisione di aggiudicare un appalto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

3.   Il paragrafo 2, terzo comma, lettera a), si applica agli appalti misti cui potrebbero altrimenti applicarsi entrambe le lettere a) e b) di tale comma.

4.   Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente non separabili, l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1.   Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un contratto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, si applica il presente articolo, paragrafo 2. La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto e l’aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto contratto o detti contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

2.   Nel caso di contratti destinati a contemplare un’attività soggetta alla presente direttiva e un’altra attività che:

a)

è soggetta alla direttiva 2009/81/CE; o

b)

è disciplinata dall’articolo 346 TFUE,

il contratto può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE nei casi di cui alla lettera a) e può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera b). Il presente comma fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.

I contratti di cui al primo comma, lettera a), che comprendano in aggiunta appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE, possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.

Tuttavia, è condizione per l’applicazione del primo e del secondo comma che l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva.

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

1.   La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a)

un accordo o un’intesa internazionale, conclusi in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;

b)

un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c)

un’organizzazione internazionale.

Tutti gli accordi o le intese di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.

2.   La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’ente aggiudicatore aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili.

Sottosezione 3

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28

Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici

1.   Un appalto aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b)

oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un’altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3.   Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici su tale persona giuridica un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

b)

oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e

c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

ii)

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

iii)

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.

4.   Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a fare in modo che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b)

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni relative all’interesse pubblico; e

c)

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione.

5.   Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla pertinente persona giuridica nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica pertinente, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, basta che esso dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.

Articolo 29

Appalti aggiudicati a un’impresa collegata

1.   Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.

2.   Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

a)

su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure

b)

che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; oppure

c)

che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato che all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.

3.   In deroga all’articolo 28 e ove siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

a)

da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata;o

b)

da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 8 a 14, a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

4.   Il paragrafo 3 si applica:

a)

agli appalti di servizi, purché almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi forniti da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

b)

agli appalti di forniture, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutte le forniture effettuate da tale impresa, provenga dalla prestazione di forniture all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

c)

agli appalti di lavori, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall’esecuzione di tali lavori all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

5.   Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l’impresa dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 4, lettera a), b) o c).

6.   Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

In deroga all’articolo 28 e a condizione che la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati da:

a)

una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività di cui agli articoli da 8 a 14, a uno di tali enti aggiudicatori; o

b)

un ente aggiudicatore alla joint-venture di cui fa parte.

Articolo 31

Notifica di informazioni

Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 30:

a)

i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;

b)

la natura e il valore degli appalti considerati;

c)

gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all’articolo 29 o 30.

Sottosezione 4

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

i risultati appartengono esclusivamente all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività; e

b)

la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’ente aggiudicatore.

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

1.   Fatto salvo l’articolo 34 della presente direttiva, la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 2002/205/CE della Commissione (35) e alla decisione 2004/73/CE della Commissione (36):

a)

osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all’informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;

b)

comunichi alla Commissione, alle condizioni di cui alla decisione 93/327/CEE della Commissione (37), le informazioni relative agli appalti che essi aggiudicano.

2.   Fatto salvo l’articolo 34, il Regno Unito provvede, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 97/367/CEE applichi il presente articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli appalti aggiudicati per il perseguimento di tale attività in Irlanda del Nord.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli appalti aggiudicati a fini della prospezione di petrolio o gas.

Sottosezione 5

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

1.   Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell’articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione. L’attività in questione può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato. La valutazione della concorrenza di cui alla prima frase del presente paragrafo, che sarà effettuata alla luce delle informazioni disponibili alla Commissione e ai fini della presente direttiva, lascia impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza. Tale valutazione viene effettuata tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 2.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

Il mercato geografico di riferimento, sulla base del quale viene valutata l’esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio nel quale le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo di condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell’esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione dell’Unione di cui all’allegato III.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 sia applicabile

1.   Quando uno Stato membro o, se la legislazione dello Stato membro interessato lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene che, sulla base dei criteri di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, esso può richiedere alla Commissione che venga stabilito che la presente direttiva non si applichi all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attività in questione, se del caso allegando la posizione adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione. Tali richieste possono riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato.

Nella richiesta, lo Stato membro o l’ente aggiudicatore interessato informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

2.   Salvo che una domanda proveniente da un ente aggiudicatore sia accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità all’attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato. In tali casi quest’ultimo informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

3.   Su richiesta presentata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati entro i termini di cui all’allegato IV, stabilire se un’attività di cui agli articoli da 8 a 14 sia direttamente esposta alla concorrenza sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 34. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.

Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attività di cui trattasi e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:

a)

ha adottato l’atto di esecuzione che stabilisce l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, entro il termine previsto dall’allegato IV;

b)

non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto dall’allegato IV.

4.   Dopo aver presentato una domanda lo Stato membro o l’ente aggiudicatore in questione può, con il consenso della Commissione, modificarla notevolmente, in particolare per quanto riguarda le attività o l’area geografica interessate. In tal caso, per l’adozione dell’atto di esecuzione si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato IV, salvo che la Commissione concordi un termine più breve con lo Stato membro o l’ente aggiudicatore che ha presentato la domanda.

5.   Se un’attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

6.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce norme dettagliate per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 5. Tale atto di esecuzione comprende almeno norme relative:

a)

alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per informazione, della data alla quale i termini di cui al paragrafo 1 dell’allegato IV bis hanno inizio e fine, comprese eventuali proroghe o sospensioni dei termini, come previsto da detto allegato;

b)

alla pubblicazione dell’eventuale applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, a norma del presente articolo, paragrafo 3, secondo comma, lettera b);

c)

alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e altri dettagli delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

1.   Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura dell’appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura dell’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

2.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato XIV.

Articolo 37

Operatori economici

1.   Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l’appalto di cui trattasi.

2.   I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Essi non possono essere obbligati dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove necessario, gli enti aggiudicatori possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri e requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui agli articoli da 77 a 81, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici.

Le condizioni per l’esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli enti aggiudicatori possono imporre ai gruppi di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto.

Articolo 38

Appalti riservati

1.   Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2.   L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

Articolo 39

Riservatezza

1.   Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetto l’ente aggiudicatore, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 70 e 75, l’ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

2.   Gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto, comprese le informazioni relative al funzionamento di un sistema di qualificazione, a prescindere dal fatto che esso sia stato reso pubblico o meno usando come mezzo di indizione di gara un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione.

Articolo 40

Regole applicabili alle comunicazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le loro caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

In deroga al primo comma, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni:

a)

a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b)

i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’ente aggiudicatore;

c)

l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili agli enti aggiudicatori;

d)

i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.

Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del secondo comma, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una combinazione di posta o altro idoneo supporto e mezzi elettronici.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del paragrafo 5.

Spetta agli enti aggiudicatori che richiedono, conformemente al presente paragrafo, secondo comma, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all’articolo 100. Se del caso, gli enti aggiudicatori indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del presente paragrafo, quarto comma.

2.   In deroga al paragrafo 1, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.

3.   In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, gli enti aggiudicatori garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

4.   Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, gli enti aggiudicatori offrono modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.

5.   Gli enti aggiudicatori possono, se necessario, richiedere l’uso di strumenti che in genere non sono disponibili, purché detti enti offrano modalità alternative di accesso.

Si ritiene che gli enti aggiudicatori presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni:

a)

se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato IX, o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;

b)

se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure

c)

se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

6.   Oltre ai requisiti di cui all’allegato V, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a)

le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;

b)

gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti specifica; il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c)

se gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, ritengono che il livello dei rischi, valutato a norma del presente paragrafo, lettera b), è tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38), gli enti aggiudicatori accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE (39), create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

i)

gli enti aggiudicatori stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE (40) e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti, che rientrano nelle responsabilità dello Stato membro. Le possibilità di convalida consentono all’ente aggiudicatore di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione, che mette su Internet, a disposizione del pubblico, le informazioni ricevute dagli Stati membri;

ii)

in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, gli enti aggiudicatori non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.

Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorità competente di uno Stato membro o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità dei requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo103 per modificare i dettagli e le caratteristiche tecniche di cui all’allegato V per tener conto del progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per modificare l’elenco di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a d), qualora gli sviluppi tecnologici rendano inadeguate le eccezioni costanti all’uso di mezzi di comunicazione elettronici ovvero, in casi eccezionali, qualora debbano essere previste nuove eccezioni a causa degli sviluppi tecnologici.

Per garantire l’interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 103 per stabilire l’uso obbligatorio di tali standard tecnici specifici, in particolare per quanto riguarda l’uso della presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica, solo se gli standard tecnici sono stati testati e hanno dimostrato un’utilità pratica. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali standard tecnici, la Commissione esamina anche accuratamente i costi che ciò può comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software.

Articolo 41

Nomenclature

1.   Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva ogniqualvolta i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell’ambito di applicazione di quest’ultima.

Articolo 42

Conflitti di interesse

Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI

CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice I dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali ai quali l’Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione.

Articolo 44

Scelta delle procedure

1.   Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell’articolo 47, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara in conformità con la presente direttiva.

2.   Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, come disposto dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione come disposto dalla presente direttiva.

4.   La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

a)

un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 67 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

b)

un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 68 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione;

c)

mediante un bando di gara a norma dell’articolo 69.

Nel caso di cui al presente paragrafo, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un invito a confermare interesse, conformemente all’articolo 74.

5.   Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’articolo 50, gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori ricorrano a una procedura negoziata senza previa indizione di gara. Gli Stati membri non consentono l’applicazione di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all’articolo 50.

Articolo 45

Procedura aperta

1.   Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2.   Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, può essere ridotto a quindici giorni, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

l’avviso periodico indicativo contiene, oltre alle informazioni richieste nell’allegato VI, parte A, sezione I, tutte le informazioni richieste nell’allegato VI, parte A, sezione II, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso;

b)

l’avviso periodico indicativo è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3.   Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti al paragrafo 1, secondo comma, non possono essere rispettati, l’ente aggiudicatore può fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

4.   L’ente aggiudicatore può ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, primo comma, e all’articolo 40, paragrafi 5 e 6.

Articolo 46

Procedura ristretta

1.   Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

2.   Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dall’ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono presentare un’offerta. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 78, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

1.   Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

2.   Soltanto gli operatori economici invitati dall’ente aggiudicatore in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 78, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Articolo 48

Dialogo competitivo

1.   Nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità con l’articolo 78, paragrafo 2. L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2.

2.   Gli enti aggiudicatori indicano e definiscono le loro esigenze e i loro requisiti nell’avviso di indizione di gara e/o in un documento descrittivo. Al tempo stesso e negli stessi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.

3.   Gli enti aggiudicatori avviano con i partecipanti selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 76 a 81 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.

Durante il dialogo gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

Conformemente all’articolo 39, gli enti aggiudicatori non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

4.   I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo l’ente aggiudicatore indica se sceglierà tale opzione.

5.   L’ente aggiudicatore prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6.   Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, gli enti aggiudicatori li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

Su richiesta dell’ente aggiudicatore tali offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7.   Gli enti aggiudicatori valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

Su richiesta dell’ente aggiudicatore possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2, al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, a condizione che da tali negoziazioni non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

8.   Gli enti aggiudicatori possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Articolo 49

Partenariati per l’innovazione

1.   Nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali indicazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L’ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 78, paragrafo 2. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2.

2.   Il partenariato per l’innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra gli enti aggiudicatori e i partecipanti.

Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.

In base a questi obiettivi, l’ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che esso abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

3.   Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

4.   Nel corso delle negoziazioni gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, essi non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Conformemente all’articolo 39, gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

5.   Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l’ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

6.   Nel selezionare i candidati, gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto ed attuazione di soluzioni innovative.

Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall’ente aggiudicatore che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.

Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più partner, l’ente aggiudicatore non rivela, conformemente all’articolo 39, agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo di tale partner. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

7.   L’ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori acquistati non è sproporzionato rispetto all’investimento operato per il loro sviluppo.

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

a)

quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;

Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80;

b)

quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c)

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

i)

lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;

ii)

la concorrenza è assente per motivi tecnici;

iii)

tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;

d)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente aggiudicatore;

e)

nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f)

per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all’imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura a titolo dell’articolo 44, paragrafo 1.

Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell’indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano gli articoli 15 e 16, tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi.

g)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h)

per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

i)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;

j)

quando l’appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51

Accordi quadro

1.   Gli enti aggiudicatori possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera gli otto anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.

2.   Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a norme e criteri oggettivi, che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Tali norme e criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Le norme e i criteri oggettivi di cui al primo comma garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

1.   Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze degli enti aggiudicatori, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.

2.   Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non deve essere limitato ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2. Se hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti aggiudicatori precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

In deroga all’articolo l’articolo 46, si applicano i seguenti termini:

a)

il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;

b)

il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Si applicano le disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

3.   Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all’articolo 40, paragrafi 1, 3, 5 e 6.

4.   Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori:

a)

pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b)

precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema dinamico d’acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

c)

indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;

d)

offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara a norma dell’articolo 73.

5.   Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Gli enti aggiudicatori completano la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.

In deroga al primo comma, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, gli enti aggiudicatori possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.

Gli enti aggiudicatori comunicano al più presto all’operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

6.   Gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 74. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta.

Essi aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell’invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare un’offerta. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.

7.   Gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell’articolo 80, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dalla direttiva 2014/24/UE possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino un’autocertificazione rinnovata e aggiornata prevista nell’articolo 59, paragrafo 1, di tale direttiva entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

L’articolo 59, paragrafi da 2 a 4, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

8.   Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a)

se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

b)

se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70.

9.   Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

1.   Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

A tal fine, gli enti aggiudicatori strutturano l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

Taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2.   Nelle procedure aperte o ristrette o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, gli enti aggiudicatori possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possono essere fissati in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52.

3.   L’asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:

a)

unicamente i prezzi quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;

b)

i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o all’offerta con il costo più basso sulla base di un approccio costo/efficacia.

4.   Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato VII.

5.   Prima di procedere all’asta elettronica, gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Un’offerta è considerata ammissibile se é presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, che soddisfa i criteri di selezione di cui agli articoli 78 e 80 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.

In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

6.   L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 82, paragrafo 5, primo comma.

L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

7.   Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d’oneri. Essi possono inoltre annunciare in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, tuttavia, essi possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.

8.   Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a)

alla data e all’ora preventivamente indicate;

b)

quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; oppure

c)

quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Se gli enti aggiudicatori intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del primo comma, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.

9.   Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 82, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

Articolo 54

Cataloghi elettronici

1.   Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, gli enti aggiudicatori possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.

2.   I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato definiti dall’ente aggiudicatore.

I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti richiesti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’ente aggiudicatore conformemente all’articolo 40.

3.   Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, gli enti aggiudicatori:

a)

lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare;

b)

indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4.   Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, gli enti aggiudicatori possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In questo caso gli enti aggiudicatori utilizzano uno dei seguenti metodi:

a)

invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o

b)

comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.

5.   Se riaprono il confronto competitivo per contratti specifici in conformità al paragrafo 4, lettera b), gli enti aggiudicatori indicano agli offerenti la data e l’ora alla quale intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

Gli enti aggiudicatori prevedono un congruo lasso di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni.

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, gli enti aggiudicatori presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.

6.   Gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Gli enti aggiudicatori possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall’ente aggiudicatore. Tale catalogo è completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell’intenzione dell’ente aggiudicatore di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

1.   Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).

Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altri enti aggiudicatori, ciò viene indicato nell’avviso di indizione di gara per l’istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.

In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.

2.   Un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).

Inoltre un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b).

Tuttavia, l’ente aggiudicatore in questione è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da esso svolte, quali:

a)

l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; oppure

b)

lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

3.   Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con i requisiti di cui all’articolo 40.

4.   Gli enti aggiudicatori, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la prestazione di attività di centralizzazione delle committenze.

Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la prestazione di attività di committenza ausiliarie.

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

1.   Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2.   Se la procedura d’appalto in tutti i suoi elementi è effettuata congiuntamente a nome e per conto di tutti gli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui un solo ente aggiudicatore gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto degli altri enti aggiudicatori interessati.

Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto degli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascun ente aggiudicatore è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da esso svolte a proprio nome e per proprio conto.

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

1.   Fatti salvi gli articoli da 28 a 31, gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono agire congiuntamente nell’aggiudicazione di appalti mediante uno dei mezzi previsti nel presente articolo.

Gli enti aggiudicatori non si avvalgono dei mezzi previsti nel presente articolo al fine di eludere l’applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell’Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.

2.   Uno Stato membro non vieta ai suoi enti aggiudicatori di ricorrere ad attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all’ente aggiudicatore, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che i rispettivi enti aggiudicatori possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite all’articolo 2, punto 10, lettera a) o b).

3.   La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza è ubicata si applicano altresì:

a)

all’aggiudicazione di un appalto nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione;

b)

allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro.

4.   Vari enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione. Possono altresì aggiudicare appalti basati sull’accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione. A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determina:

a)

le responsabilità delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;

b)

l’organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto, e la conclusione dei contratti.

Un ente aggiudicatore partecipante rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un ente aggiudicatore responsabile della procedura d’appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili del diritto nazionale dei loro rispettivi Stati membri.

L’assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono menzionate nei documenti di gara degli appalti aggiudicati congiuntamente.

5.   Se più enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto, inclusi i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), o altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell’Unione, gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione dell’organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:

a)

le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;

b)

le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

L’accordo di cui al primo comma può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Prima dell’avvio di una procedura di appalto, gli enti aggiudicatori possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, gli enti aggiudicatori possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Articolo 59

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’ente aggiudicatore, nel contesto dell’articolo 58 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l’ente aggiudicatore adotta misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica richiesta dall’articolo 100.

Articolo 60

Specifiche tecniche

1.   Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2.   Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3.   Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a)

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;

b)

mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

c)

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

d)

mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per altre caratteristiche.

4.   Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né fanno riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».

5.   Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3, lettera b), gli enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo adeguato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 62, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

6.   Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilità, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esso non respinge un’offerta di forniture, servizi o lavori conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso prescritti.

Nella propria offerta, l’offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo adeguato, compresi quelli di cui all’articolo 62, che le forniture, i servizi o i lavori conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’ente aggiudicatore.

Articolo 61

Etichettature

1.   Gli enti aggiudicatori che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all’oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto;

b)

i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c)

le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

d)

le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;

e)

i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.

Se gli enti aggiudicatori non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura si fa riferimento.

Gli enti aggiudicatori che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti.

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’ente aggiudicatore o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all’operatore economico in questione, l’ente aggiudicatore accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’ente aggiudicatore.

2.   Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) d) ed e), ma stabilisce anche requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto, gli enti aggiudicatori non esigono l’etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, parti di queste, connesse all’oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell’oggetto in questione.

Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1.   Gli enti aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

Gli enti aggiudicatori che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.

Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

2.   Gli enti aggiudicatori accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso a tali certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell’operatore economico interessato e purché l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all’articolo 60, paragrafo 6, all’articolo 61 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dell’operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 102.

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

1.   Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.

Tuttavia, le specifiche tecniche devono essere trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, ovvero qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché gli enti aggiudicatori intendono applicare l’articolo 39, paragrafo 2.

2.   Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.

Articolo 64

Varianti

1.   Gli enti aggiudicatori possono autorizzare o esigere la presentazione da parte degli offerenti di varianti che rispondano ai requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara se autorizzano o richiedono le varianti o meno e, in tal caso, menzionano i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Qualora le varianti siano autorizzate o richieste, essi garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.

2.   Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato o richiesto varianti non respingono una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

1.   Gli enti aggiudicatori possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti.

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.

2.   Gli enti aggiudicatori possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, gli enti aggiudicatori possano aggiudicare un appalto che associa alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.

4.   Gli Stati membri possono rendere obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione. Si applicano il secondo comma del paragrafo 1 e, se del caso, il paragrafo 3.

Articolo 66

Fissazione di termini

1.   Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 45 a 49.

2.   Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte, che devono essere superiori ai termini minimi stabiliti agli articoli da 45 a 49, sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici in questione possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.

3.   Gli enti aggiudicatori prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a)

se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il termine è di quattro giorni;

b)

qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

La durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.

Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, gli enti aggiudicatori non sono tenuti a prorogare le scadenze.

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

1.   Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione I, sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dagli enti aggiudicatori sul loro profilo di committente, come indicato all’allegato IX, punto 2, lettera b). Qualora la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sia a cura degli enti aggiudicatori, essi inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo su un profilo di committente, come indicato nell’allegato IX, punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato VI, parte B.

2.   Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;

b)

indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

c)

contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione I, le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione II;

d)

è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse.

Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente. Tuttavia un’eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 72 può essere effettuata sul profilo del committente.

Il periodo coperto dall’avviso periodico indicativo può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 92. paragrafo 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

Articolo 68

Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione

1.   Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 77, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all’allegato X, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

2.   Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di validità del sistema di qualificazione. Essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a)

se il periodo di validità viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;

b)

se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70.

Articolo 69

Bandi di gara

I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell’allegato XI e sono pubblicati conformemente all’articolo 71.

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1.   Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto.

Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XII ed è pubblicato conformemente all’articolo 71.

2.   Se la gara per l’appalto in questione è stata indetta mediante un avviso periodico indicativo e se l’ente aggiudicatore ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso periodico indicativo, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità dell’articolo 51, gli enti aggiudicatori sono esentati dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione per ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che gli enti aggiudicatori raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

Gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione al più tardi entro trenta giorni a decorrere dall’aggiudicazione di ogni appalto aggiudicato sulla base di un sistema dinamico di acquisizione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

3.   Le informazioni fornite a titolo dell’allegato XII e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l’allegato IX. Alcune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro diffusione possa ostacolare l’applicazione della legge, essere contraria all’interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatori economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:

a)

all’indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all’articolo 50, lettera b); oppure

b)

a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.

4.   Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XII e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell’allegato IX per motivi statistici.

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1.   I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 contengono le informazioni indicate negli allegati VI, parte A, VI, parte B, X, XI e XII e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche.

Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.

2.   I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 sono redatti, trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato IX. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.

3.   I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dall’ente aggiudicatore. Il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

4.   L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all’articolo 67, paragrafo 2, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), nonché degli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), continuino a essere pubblicati:

a)

nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70, paragrafo 2, che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 70, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;

b)

nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

c)

nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità.

5.   Gli enti aggiudicatori sono in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

6.   Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi per appalti di lavori, forniture e servizi che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea a Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato IX.

Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

1.   Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli da 67 a 70 e le informazioni in essi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell’articolo 71. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la pubblicazione non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 71.

2.   Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate su un profilo di committente ma indicano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

3.   Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione.

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1.   Gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso, conformemente all’articolo 71, o di invio di un invito a confermare interesse.

Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso deve essere offerto il più rapidamente possibile e al più tardi al momento dell’invio a presentare un’offerta o a negoziare. Il testo dell’avviso o degli inviti deve indicare l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, gli enti aggiudicatori possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, paragrafo 2. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 39, paragrafo 2, queste indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nei documenti di gara, quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.

2.   Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il termine è di quattro giorni.

Articolo 74

Inviti ai candidati

1.   Nel caso delle procedure ristrette, dei dialoghi competitivi, dei partenariati per l’innovazione e delle procedure negoziate con previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare.

Se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettera a), gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno manifestato interesse a confermare nuovamente interesse.

2.   Gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Tali inviti sono corredati dei documenti di gara, se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all’articolo 73, paragrafo 1, terzo o quarto comma, e non sono stati resi disponibili con altri mezzi. Inoltre gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le informazioni indicate nell’allegato XIII.

Articolo 75

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

1.   Gli enti aggiudicatori informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione dell’appalto o all’ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2.   Su richiesta del candidato od offerente interessato, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

a)

a ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;

b)

a ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 60, paragrafi 5 e 6, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

c)

a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro;

d)

a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

3.   Gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 relative all’aggiudicazione dell’appalto, o alla conclusione dell’accordo quadro o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico pubblico o privato oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

4.   Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

5.   I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

6.   Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 77, paragrafo 2. L’intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all’operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l’azione proposta.

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 76

Principi generali

1.   Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:

a)

gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;

b)

essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 78 e 80;

c)

nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l’innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell’articolo 78, paragrafo 2, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2.   Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

a)

qualificano gli operatori economici conformemente all’articolo 77;

b)

applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l’innovazione.

3.   Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non:

a)

impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b)

esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.

4.   Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, gli enti aggiudicatori possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

5.   Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l’appalto secondo i criteri di cui agli articoli 82 e 84, tenendo conto dell’articolo 64.

6.   Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta migliore, se hanno accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

7.   Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, a condizione che le pertinenti disposizioni degli articoli da 76 a 84 siano osservate, in particolare che il contratto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, e dell’articolo 80.

Gli Stati membri possono escludere l’uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o in circostanze specifiche, oppure limitarla solo a determinati tipi di appalti e a circostanze specifiche.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per modificare l’elenco di cui all’allegato XIV, quando ciò si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, di contenuto o di denominazione.

Sottosezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

1.   Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che riguardino questioni quali l’iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli da 60 a 62. Tali criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati.

3.   I criteri e le norme di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Tali norme e criteri aggiornati sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

4.   Viene conservato un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

5.   Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

6.   Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all’aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

1.   Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.

2.   Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all’ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

1.   Se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’ente aggiudicatore che disporrà di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione dell’appalto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2.   Se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti in procedure aperte, ristrette o negoziate, in dialoghi competitivi oppure in partenariati per l’innovazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario e per un particolare contratto, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

3.   Nel caso di appalti di lavori, di contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un contratto di fornitura, gli enti aggiudicatori possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento.

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla 2014/24/UE

1.   Le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se gli Stati membri lo richiedono, tali criteri e norme comprendono inoltre i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

2.   I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono comprendere i criteri di selezione di cui all’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal secondo comma del paragrafo 3 di detto articolo.

3.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 59 a 61 della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

1.   Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per i disabili, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non abbiano avuto la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che questi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2.   Se gli enti aggiudicatori richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l’operatore economico si conforma a determinati sistemi o norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Essi riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici dimostrino di non avere avuto accesso a tali certificati o di non avere avuto la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’ente aggiudicatore accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema di gestione ambientale o norma applicabile.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2.

Sottosezione 2

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

1.   Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatori procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2.   L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’ente aggiudicatore è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 83, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto in questione. Tali criteri possono comprendere, ad esempio:

a)

la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;

b)

organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o

c)

servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione, impegno in materia di pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento.

L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di enti aggiudicatori o a determinati tipi di appalto.

3.   I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:

a)

nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi; oppure

b)

in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,

anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

4.   I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’ente aggiudicatore una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio gli enti aggiudicatori verificano efficacemente l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

5.   L’ente aggiudicatore precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Articolo 83

Costi del ciclo di vita

1.   I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a)

costi sostenuti dall’ente aggiudicatore o da altri utenti, quali:

i)

costi relativi all’acquisizione;

ii)

costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

iii)

costi di manutenzione;

iv)

costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b)

costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

2.   Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l’ente aggiudicatore impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;

b)

è accessibile a tutte le parti interessate;

c)

i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare.

3.   Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell’Unione, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita.

Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano è contenuto nell’allegato XV.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo all’aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell’adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti.

Articolo 84

Offerte anormalmente basse

1.   Gli enti aggiudicatori impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi.

2.   Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a)

l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b)

le soluzioni tecniche prescelte o eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c)

l’originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall’offerente;

d)

il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2;

e)

il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 88;

f)

l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.

3.   L’ente aggiudicatore valuta le informazioni fornite consultando l’offerente.

Esso può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.

Gli enti aggiudicatori respingono l’offerta se hanno accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

4.   L’ente aggiudicatore che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’ente aggiudicatore, che l’aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Quando l’ente aggiudicatore respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

5.   Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a loro disposizione, quali leggi, regolamentazioni, contratti collettivi universalmente applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 2.

Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

1.   Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l’Unione non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione ai mercati di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi dell’Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2.   Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.

Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3.   Salvo il disposto del presente paragrafo, secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 82, viene preferita l’offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

Tuttavia, un’offerta non è preferita ad un’altra in virtù del primo comma, se l’ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4.   Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

5.   Entro il 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all’accesso delle imprese dell’Unione ai mercati dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull’attuazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

1.   Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.

2.   La Commissione riferisce al Consiglio entro il 18 aprile 2019 e successivamente a intervalli periodici, sull’apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

3.   La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all’aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

a)

non concede alle imprese dell’Unione un accesso effettivo comparabile a quello accordato dall’Unione alle imprese di tale paese terzo;

b)

non concede alle imprese dell’Unione il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali; oppure

c)

concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione.

4.   Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato XIV.

5.   Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di adottare un atto di esecuzione per sospendere o limitare, per un periodo da determinare in tale atto di esecuzione, l’aggiudicazione di appalti di servizi a:

a)

imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

b)

imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nell’Unione ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l’economia di uno Stato membro;

c)

imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

6.   Il presente articolo fa salvi gli impegni dell’Unione nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’OMC.

CAPO IV

Esecuzione dell’appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell’appalto

Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.

Articolo 88

Subappalto

1.   L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2, da parte di subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze.

2.   Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l’ente aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all’operatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

4.   I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità del contraente principale.

5.   Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l’impianto sotto la diretta supervisione dell’ente aggiudicatore, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e al più tardi all’inizio dell’esecuzione del contratto l’ente aggiudicatore impone al contraente principale di indicargli nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L’ente aggiudicatore impone al contraente principale di comunicare all’ente aggiudicatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.

Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori di cui all’articolo 80, paragrafo 3. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell’autodichiarazione.

Il disposto del primo comma non si applica ai fornitori.

Gli enti aggiudicatori possono estendere o possono essere obbligati dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio nei casi seguenti:

a)

ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell’ente aggiudicatore, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;

b)

ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.

6.   Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:

a)

se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 36, paragrafo 2;

b)

le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. In tali casi l’amministrazione aggiudicatrice impone all’operatore economico di sostituire un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

7.   Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.

8.   Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma dei paragrafi 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l’applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di enti aggiudicatori o operatori economici ovvero a determinati importi.

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

1.   I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;

b)

per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, a prescindere dal loro valore, che sono si sono resi necessari non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:

i)

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e

ii)

comporti per l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c)

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente aggiudicatore diligente non poteva prevedere;

ii)

la modifica non altera la natura generale del contratto;

d)

se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

i)

una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

ii)

all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o

iii)

nel caso in cui l’ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 88;

e)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XVI ed è pubblicato conformemente all’articolo 71.

2.   Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura di appalto, ai sensi della presente direttiva, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

i)

le soglie fissate all’articolo 15; e

ii)

il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3.   Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4.   Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b)

la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;

c)

la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;

d)

se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5.   Una nuova procedura d’appalto, in conformità della presente direttiva, è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto di lavori, forniture o servizi o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale, di risolvere un contratto di lavori, forniture o servizi durante il periodo di validità dello stesso, qualora:

a)

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 89;

b)

l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;

c)

l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento a norma dell’articolo 258 TFUE.

TITOLO III

PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato XVII sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 15, lettera c).

Articolo 92

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1.   Gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui all’articolo 91 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a)

mediante un avviso di gara; oppure

b)

mediante un bando periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continua. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; o

c)

mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, che viene pubblicato in maniera continua.

Il primo comma non si applica tuttavia allorché una procedura negoziata senza previo avviso di indizione di gara potrebbe essere stata utilizzata conformemente all’articolo 50 per l’aggiudicazione di appalti di servizi.

2.   Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui all’articolo 91 ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

3.   I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XVIII, rispettivamente alle parti A, B, C o D, conformemente ai modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.

4.   Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 71.

Articolo 93

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

1.   Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l’aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte degli enti aggiudicatori. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono agli enti aggiudicatori di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali.

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

1.   Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’articolo 91 identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000 7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2.   Un’organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

il suo obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1;

b)

i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c)

le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e

d)

l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

3.   La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4.   L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

5.   Fermo restando l’articolo 108, la Commissione valuta gli effetti del presente articolo e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un contratto di servizi, purché il valore stimato del contratto, al netto dell’IVA e compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti, sia pari o superiore all’importo di cui all’articolo 15, lettera a).

2.   Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione per i quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti ai partecipanti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 50, lettera j), qualora l’ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell’avviso di concorso, è uguale o superiore all’importo di cui all’articolo 15, lettera a).

Articolo 96

Avvisi

1.   Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso.

Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 50, lettera j), ciò è indicato nell’avviso di concorso.

Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

2.   L’avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XIX e l’avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XX, nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.

L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3.   L’articolo 71, paragrafi da 2 a 6, si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1.   Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi al titolo I e al presente capo.

2.   L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a)

facendo riferimento al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b)

dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.

3.   Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un’effettiva concorrenza.

4.   La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 98

Decisioni della commissione giudicatrice

1.   La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2.   La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3.   La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4.   L’anonimato dev’essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5.   I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6.   È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO IV

GOVERNANCE

Articolo 99

Applicazione

1.   Al fine di garantire in maniera effettiva un’attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri assicurano che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da uno o più organismi, autorità o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali compiti.

2.   Gli Stati membri garantiscono il controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici.

Se le autorità o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute violazioni specifiche o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture appropriate quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.

3.   I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante strumenti appropriati di informazione. Tali risultati sono resi disponibili anche alla Commissione. Ad esempio possono essere riportati nelle relazioni di controllo di cui al presente paragrafo, secondo comma.

Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici.

Ai fini del presente paragrafo, le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (44).

Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull’attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e sulle relative migliori prassi nel mercato interno.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia; e

b)

sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto.

5.   Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, questi ultimi indicano un punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:

a)

1 000 000 EUR nel caso di appalti di forniture o di servizi;

b)

10 000 000 EUR in caso di appalti di lavori.

Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l’accesso a tali contratti; tuttavia, è possibile negare l’accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell’Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1.   Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:

a)

la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti;

b)

il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell’articolo 50;

c)

la mancata applicazione dei capi da II a IV del titolo II, in virtù delle deroghe previste dei capi II e III del titolo I;

d)

se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.

Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 70 o dell’articolo 92, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.

2.   Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.

3.   Le informazioni o la documentazione o i principali elementi di queste sono comunicati alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture nazionali di cui all’articolo 99 quando essi ne fanno richiesta.

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

1.   La Commissione riesamina la qualità e la completezza dei dati che si possono ricavare dagli avvisi di cui agli articoli da 67 a 71, 92 e 96, pubblicati conformemente all’allegato IX.

Se la qualità e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all’articolo 67, paragrafo 1, all’articolo 68, paragrafo 1, all’articolo 69, all’articolo 70, paragrafo 1, all’articolo 92, paragrafo 3, e all’articolo 96, paragrafo 2, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.

2.   Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per gli appalti che sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva se il loro valore avesse superato la soglia pertinente fissata all’articolo 15, una relazione statistica, indicando una stima del valore totale aggregato di tale appalto nel periodo di riferimento. Tale stima può essere basata in particolare sui dati disponibili conformemente agli obblighi nazionali di pubblicazione oppure su stime estrapolate da campioni.

Tale relazione può essere inclusa nella relazione di cui all’articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

1.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 62, 81 e 84. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che si scambiano.

2.   Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformità con le regole in materia di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (45) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46).

3.   Per valutare l’opportunità di utilizzare il sistema d’informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 ai fini dello scambio di informazioni di cui alla presente direttiva, entro il 18 aprile 2015 è avviato un progetto pilota.

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 aprile 2014.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 104

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 105

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio (47). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, eccettuati i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi degli articoli 52, 53 e 54, dell’articolo 55, paragrafo 3, o dell’articolo 71, paragrafo 2, o dell’articolo 73.

In deroga al il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, per le centrali di committenza ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, fino al 18 aprile 2017.

Se uno Stato membro decide di rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che gli enti aggiudicatori possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a)

mezzi elettronici conformemente all’articolo 40;

b)

posta o altro idoneo supporto;

c)

fax;

d)

una combinazione di questi metodi.

3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 107

Abrogazione

La direttiva 2004/17/CE è abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016.

I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXI.

Articolo 108

Riesame

La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 15 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati. In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtù dell’AAP, alla relazione fa seguito, se del caso, una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

Articolo 109

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 110

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014