Comunicazione della Commissione IP/08/2040 del 19 dicembre 2008
(riduzione dei termini nelle procedure ristrette per gli anni 2009 e 2010)
(testo ufficiale solo in inglese / francese / tedesco)
(1)

IP/08/2040

Bruxelles, 19 dicembre 2008

Appalti pubblici:

la Commissione riconosce necessità di procedura accelerata.
Nelle sue conclusioni del 12 dicembre il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad adottare una serie di misure in risposta alla crisi finanziaria.
La direttiva sugli appalti pubblici 2004/18/CE consente il ricorso a procedure accelerate, se giustificata da motivi di urgenza.

La Commissione riconosce che il carattere eccezionale della situazione economica attuale può giustificare l'uso della procedura accelerata di ridurre notevolmente il tempo limite della procedura da 87 giorni a 30 giorni.

Questa presunzione di emergenza dovrebbe essere applicato a tutti i principali progetti pubblici (2) durante gli anni 2009 e 2010.

Contesto

La direttiva 2004/18/CE fissa scadenze ai potenziali offerenti per la presentazione delle loro domande e le loro offerte. Inoltre, la direttiva 2007/66/EC sui ricorsi previsti per un periodo di status quo tra la decisione di aggiudicazione e la conclusione del contratto, per consentire i ricorsi contro le decisioni in materia di assegnazione. (3)
Nella procedura ristretta, il richiedente deve presentare una prima domanda, dopo la quale i candidati sono invitati a presentare le loro offerte.

Il regime di procedura ristretta, che dura 87 giorni, in circostanze normali, prevede un periodo minimo di 37 giorni per il deposito delle domande di partecipazione a partire dalla data di spedizione del bando di gara, al quale si aggiunge il periodo minimo di 40 giorni per i candidati ammessi a presentare le loro offerte.
Il termine di 10 giorni prima che il contratto inizi dopo la decisione di aggiudicazione.

Nella procedura ristretta accelerata, la Commissione ritiene giustificato dalla crisi finanziaria, che le parti possano ridurre a 10 giorni (invece di 37) il termine per le domande di partecipazione (4), se il bando di gara è stato inviato in via elettronica (on-line), mentre il termine ultimo per la presentazione delle offerte dei candidati può essere ridotto a 10 giorni (invece di 40).
Il periodo di sospensione, invece, può essere fissato a 10 giorni (5), per cui la durata della procedura ristretta può essere ridotta a 30 giorni in totale.

(1)
Libera traduzione in lingua italiana.

(2)
Nel testo inglese "major public projects", nel testo francese "grand projets publics", nel testo tedesco "größeren öffentlichen Projekte gelten"; tuttavia in ragione del principio "nel più sta il meno" non paiono sussistere ostacoli all'applicazione dei termini ridotti a tutti i progetti pubblici (anche di importo inferiore alla soglia comunitaria) e, in assenza di specifiche limitazioni ai lavori, all'applicazione anche agli appalti di servizi e forniture (i quali, peraltro, se sottosoglia, già godono di termini di 7 giorni per le domande e 10 per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 124, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006).

(3)
La citata direttiva dovrebbe essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2009;  tuttavia l'articolo 11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006 ha già introdotto una norma di salvaguardia analoga, con un termine di 30 giorni.

(4)
Si dubita che la semplice comunicazione possa ridurre da 30 a 10 giorni il termine per la presentazione delle domande, dal momento che si tratta di un atto inidoneo a modificare l'articolo 38, comma 8, della direttiva 2004/18/CE  e ancora meno l'articolo 70, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006; per cui prudenzialmente si ritiene di optare per il termine (già ridotto) di 15 giorni previsto dalle predette norme.

(5)
E' probabile che, sempre limitatamente agli anni 2009 e 2010, il contratto possa essere stipulato dopo soli 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, in deroga all'articolo 11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006.