DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 14 GIUGNO 1993, n. 37
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

(abrogata dall'articolo 82 della direttiva 2004/18/CE)

 

Art. 1

Ai fini della presente direttiva:

a) gli appalti pubblici di lavori sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;
b) si considerano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico. Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:
istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e - dotato di personalità giuridica, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di cui al secondo comma della presente lettera, figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto più completi possibile e possono subire revisioni secondo le procedure di cui all'art. 35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;
c) s'intende per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
d) la concessione di lavori pubblici è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
e) le procedure aperte sono le procedure nazionali in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;
f) le procedure ristrette sono le procedure nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta;
g) le procedure negoziate sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
h) offerente è l'imprenditore che ha presentato un'offerta e candidato è chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata.

Art. 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50% un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi.

Art. 3

1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori pubblici, le norme di pubblicità definite all'art. 11, paragrafi 3, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'art. 15 sono applicabili a tale contratto se il suo valore è pari o superiore a 5.000.000 di ECU.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può:

- imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;
- oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.

3. Se il concessionario è egli stesso una della amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, lett. b), egli è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all'art. 11, paragrafi 4, 6, 7 e da 9 a 13 ed all'art. 16, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5.000.000 di ECU. Tuttavia, non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavoro soddisfa le condizioni d'applicazione dei casi elencati all'art. 7, par. 3.

5. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate.

6. Per impresa collegata s'intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quanto un'impresa direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa:

- detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, o
- dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, o
- può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o di vigilanza dell'impresa.
L'elenco limitativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente dei collegamenti tra le imprese.

Art. 4

La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti che sono attribuiti nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8 e 9 della Direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano le condizioni di cui all'art. 6, par. 2 di detta direttiva 6.
b) agli appalti di lavori, quando sono dichiarati segreti o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato membro.

Art. 5

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtù:

a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari: ogni accordo è comunicato alla Commissione, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla Decisione 71/306/CEE 7;
b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Art. 6

1. La presente direttiva si applica:

a) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore al controvalore in ECU di 5.000.000 di DSP;
b) agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1 il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 5.000.000 di ECU.

2.

a) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali della soglia fissata al paragrafo 1 è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri dell'ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ECU per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.
La soglia di cui al paragrafo 1 e il suo controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui al primo comma.
b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.
(i paragrafi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valutare l'importo di cui al par. 1 deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo di cui al par. 1, le disposizioni di tale paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione del par. 1 per i lotti il cui valore di stima, al netto da IVA, sia inferiore a 1.000.000 di ECU, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20% del valore complessivo dei lotti.

4. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarli all'applicazione della presente direttiva.

5. Per il calcolo dell'importo di cui al par. 1 e all'art. 7 viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti pubblici di lavori, il valore di stima delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari imprenditori.
(il paragrafo 6 è stato aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

Art. 7

1. Per attribuire gli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'art. 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi seguenti:

a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo:
c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:

a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;
b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al par. 2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato ne nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera:

- quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o economicamente, separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
- oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale;

e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al par. 4.
La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da quando si pone in concorrenza il primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'art. 6. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.

Art. 8

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.
Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti di cui al primo comma non siano divulgate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra gli imprenditori.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.
(i paragrafi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

3. Per ciascun appalto concluso, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui devono figurare almeno i dati seguenti:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;
- i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;
- i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- per quanto riguarda le procedure negoziate, le circostanze di cui all'art. 7 che giustificano il ricorso a tali procedure.
Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Art. 9

1. In caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale nel quadro dell'edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno ad un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera. Si può applicare una speciale procedura di attribuzione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo ad essere integrato nel gruppo.
In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione dei lavori quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente agli articoli da 24 a 29, le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati devono soddisfare.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono ad una simile procedura, applicano le norme comuni di pubblicità relativa alla procedura ristretta e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

Art. 10

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o in quelli contrattuali relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice può derogare al par. 2 qualora:

a) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche comuni;
b) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni impongano l'utilizzo di prodotti o di materiali incompatibili con apparecchiature già impiegate dalle amministrazioni aggiudicatrici o comportino costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
c) il progetto di cui trattasi costituisca un'effettiva innovazione per la quale sarebbe inappropriato il ricorso a norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni esistenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono del par. 3 ne indicano i motivi, salvo il caso in cui ciò non sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri; in ogni caso indicano tali motivi nella loro documentazione interna e comunicano queste informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.

5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste in tali direttive e, in particolare, secondo le procedure previste nella Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione 8;
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In questo caso, occorre riferire, in ordine di preferenza:

I) alle norme nazionali che recepiscono norme internazionale accettate dal paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
II) alle altre norme e omologazioni tecniche nazionali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
III) a qualsiasi altra norma.

6. A meno che simili specifiche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese. In particolare, è vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, o quella di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla menzione .o equivalente/ è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non hanno la possibilità di dare una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

Art. 11

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante un avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano la soglia indicata all'art. 6, par. 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto di lavori pubblici mediante procedure aperta, ristretta o negoziata nei casi previsti all'art. 7, par. 2, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono essi stessi amministrazioni aggiudicatrici e che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'art. 3, par. 4, fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno attribuito un appalto ne rendono noto il risultato mediante un avviso. Tuttavia, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono in certi casi, non essere pubblicate quando la loro comunicazione ostacolerebbe l'applicazione agli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o potrebbe nuocere ad una concorrenza leale tra imprenditori.

6. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono redatti conformemente ai modelli che figurano negli allegati IV, V e VI e precisano le informazioni richieste nei suddetti allegati. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli articoli 26 e 27 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono dagli imprenditori per la loro selezione (allegato IV sezione B, punto 11, allegato IV sezione C punto 10 e allegato IV, sezione D punto 9).

7. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei termini più brevi e per le vie più appropriate, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 14, i bandi di gara sono inviati per telex, telegramma o fax.
L'avviso di cui al par. 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono attribuire.
L'avviso di cui al par. 5 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto d'appalto in questione.

8. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 5 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e presso la Banca dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nelle lingua originale è l'unico facente fede.

9. I bandi di gara di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e presso la Banca di dati TED, nelle lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

10. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 14, tale termine è ridotto a cinque giorni.

11. La pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta Ufficiale o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può avere luogo prima della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. Tale pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

13. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. L'avviso di bando di gara non può superare una pagina di detta Gazzetta, ossia 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ai quali il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Art. 12

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso.
(il paragrafo 2 è stato così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati agli imprenditori dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro i sei giorni che seguono la ricezione della domanda.

4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, a causa della loro rilevante voluminosità, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prolungati adeguatamente.

Art. 13

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate di cui all'art. 7, par. 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, la data di scadenza per introdurre tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) un riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'art. 11, par. 6, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e in condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 26 e 27;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito scritto.

4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A, sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.
(il paragrafo 4 è stato così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

5. Le domande di partecipazione alle procedure ristrette possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex, fax o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al par. 1.

6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri; i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere prolungati adeguatamente.

Art. 14

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile utilizzare i termini di cui all'art. 13, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando sono fatte mediante telegramma, telex, fax o telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al par. 1.

Art. 15

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici fissano un termine per la presentazione delle candidature alla concessione, il quale non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando.

Art. 16

Negli appalti di lavori indetti da concessionari di lavori pubblici che non siano essi stessi amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari fissano il termine di ricezione delle domande di partecipazione, che non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando, e il termine di ricezione delle offerte, che non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

Art. 17 (omissis)

Art. 18

1. L'aggiudicazione dell'appalto è fatta in base ai criteri previsti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 19 dopo accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in applicazione dell'art. 24. Tale accertamento è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 26 a 29.

2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
- sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della valutazione;
- se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;
- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
(il paragrafo 2 è stato aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

Art. 19

Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate da offerenti quando tali varianti soddisfano i requisiti minimi da esse prescritti.
Le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'oneri le condizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse indicano nel bando di gara se le varianti non sono autorizzate.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere la presentazione di una variante per il solo motivo che essa è stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni di cui all'art. 10, par. 2, oppure con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 10, par. 5, lettere a) e b).

Art. 20

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di comunicarle, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.

Art. 21

I raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati a presentare offerte. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell'offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato ad assicurare tale trasformazione quando l'appalto gli è stato aggiudicato.

Art. 22

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale dell'imprenditore e delle informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che questi ultimi devono soddisfare, i candidati che esse inviteranno a presentare un'offerta o a negoziare, fra quelli che posseggono le qualifiche richieste dagli articoli da 24 a 29.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, possono prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono invitare. In questo caso, la forcella è indicata nel bando di gara. La forcella è stabilita in funzione della natura dell'opera da realizzare. La cifra meno elevata della forcella non deve essere inferiore a cinque. La cifra superiore della forcella può essere fissata a venti.
In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura negoziata, nei casi previsti all'art. 7, par. 2, il numero dei candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici facciano appello, senza discriminazione agli imprenditori degli altri Stati membri aventi le qualifiche prescritte e che ciò avvenga a condizioni uguali a quelle applicabili agli imprenditori nazionali.

Art. 23

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare o possono essere obbligate da uno Stato membro ad indicare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità presso le quali gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e dalle condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori e che saranno applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che forniscono le informazioni menzionate al par. 1 chiedono agli offerenti od ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che essi hanno tenuto conto, nella preparazione della loro offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Questa disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'art. 30, par. 4 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

Art. 24

Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
c) nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), ed f), essa accetta come prova sufficiente:
- per a), b) o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte;
- per e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui non esiste un tale giuramento, mediante una dichiarazione solenne fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Art. 25 (omissis)

Art. 26

1. La prova della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore può essere fornita di norma mediante una o più delle referenze seguenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) presentazioni di bilanci o di estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione dei bilanci è prescritta dalla legislazione del paese dove l'imprenditore è stabilito;
c) dichiarazione concernente la cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi esercizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare l'offerta quale o quali delle referenze sopra menzionate hanno scelto e le altre referenze probanti, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che intendono ottenere.

3. Se per una ragione giustificata l'imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 27

1. La dimostrazione della capacità tecnica dell'imprenditore può essere data mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della condotta dei lavori;
b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;
c) una dichiarazione dalla quale risultino l'attrezzatura, i materiali e i mezzi tecnici di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
d) una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito quali delle suddette referenze intende ottenere.

Art. 28

Entro i limiti degli articoli da 24 a 27, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli.

Art. 29

1. Gli Stati membri in cui esistano elenchi ufficiali di imprenditori riconosciuti devono adattare tali elenchi alle disposizioni dell'art. 24, lettere da a) a d) e g) e degli articoli 25, 26 e 27.

2. Per ogni appalto, gli imprenditori iscritti negli elenchi ufficiali possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato d'iscrizione rilasciato dall'autorità competente. Nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione sull'elenco e la classificazione che tale lista comporta.

3. L'iscrizione in elenchi ufficiali, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità dell'imprenditore soltanto ai fini dell'art. 24, lettere da a) a d) e g), dell'art. 25, dell'art. 26, lettere b) e c) e dell'art. 27, lettere b) e d), per i lavori corrispondenti alla classificazione di detto imprenditore.
I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali non possono essere messi in discussione. Tuttavia, per ogni appalto può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.
Le disposizioni di cui sopra sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri soltanto agli imprenditori stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'elenco ufficiale.

4. Per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri su un elenco ufficiale non possono essere richieste altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni caso, non diverse da quelle previste agli articoli da 24 a 27.

5. Gli Stati membri ove esistono elenchi ufficiali comunicano agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo al quale le domande di iscrizione possono essere presentate.

Art. 30

1. I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono:

a) o unicamente il prezzo più basso;
b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.

2. Nel caso di cui al par. 1, lett. b), l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Il par. 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una regolamentazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato.

4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.
L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente.
Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse.
Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che l'attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è menzionato nell'avviso di cui all'art. 11, par. 5.

Art. 31

1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali che sono in vigore sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici il cui obiettivo consiste nella riduzione delle disparità regionali e nella promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il Trattato e in particolare i principi dell'esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nonché con gli obblighi internazionali della Comunità.

2. L'applicazione del par. 1 lascia impregiudicato l'art. 30, par. 3.

Art. 32

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui all'art. 30, par. 3, e all'art. 31 nonché le modalità di applicazione delle stesse.

2. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, ogni anno, una relazione in merito all'applicazione delle misure di cui al par. 1. Tali relazioni vengono sottoposte al comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Art. 33

I termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione sono calcolati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini 9.

Art. 33 bis

Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tal fine gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo.

Art. 34

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto statistico precisa almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE:

- la stima del valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia,
- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all'accordo;
d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all'accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste dalla presente direttiva.
(articolo così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

Art. 35

1. L'allegato I viene modificato dalla Commissione secondo la procedura prevista al par. 3 quando in funzione in particolare delle notifiche degli Stati membri risulta necessario:

a) escludere dal suddetto allegato I gli organismi di diritto pubblico che non soddisfano più i criteri definiti all'art. 1, lett. b);
b) includere nel suddetto allegato gli organismi di diritto pubblico che soddisfano detti criteri.

2. Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione degli avvisi di cui all'art. 11 e delle relazioni statistiche previste all'art. 34, la nomenclatura ripresa all'allegato II e le modalità dei riferimenti da fare in detti avvisi a particolari voci della nomenclatura possono essere modificate secondo la procedura prevista al par. 3.

3. Il presidente del comitato consultivo per gli appalti pubblici sottopone allo stesso un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo ad una votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

4. Le versioni modificate degli allegati I e II e delle modalità di cui al par. 2 vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 36

1. La Direttiva 71/305/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione indicati nell'allegato VII.

2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella delle corrispondenze riportata nell'allegato VIII.

Art. 37

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATI I, II e III (omissis)

ALLEGATO IV
(così sostituito dall'allegato II alla direttiva 2001/78 CEE del 13 settembre 2001)

ALLEGATI V e VI 
(sostituiti dagli allegati III e IV alla direttiva 2001/78 CEE del 13 settembre 2001)
(omissis)