DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 18 GIUGNO 1992, N. 50
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi

(abrogata dall'articolo 82 della direttiva 2004/18/CE, ad eccezione dell'articolo 41)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per:

a) "appalti pubblici di servizi", i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice, ad esclusione:

i) degli appalti pubblici di forniture ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 77/62/CEE e degli appalti di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 71/305/CEE;
ii) degli appalti pubblici che vengono aggiudicati nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8, 9 della direttiva 90/531/CEE e degli appalti che ottemperano alle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 della stessa direttiva;
iii) dei contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari.
Tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di affitto, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
iv) dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione;
v) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
vi) dei contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato - di conciliazione;
vii) dei contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei contratti per i servizi forniti da banche centrali;
viii) degli appalti di lavori;
ix) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all'amministrazione aggiudicatrice, perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;

b) "amministrazioni aggiudicatrici", lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:
- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
- avente personalità giuridica, e
- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma del presente punto figurano nell'allegato I della direttiva 71/305/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all'articolo 30-ter di detta direttiva 71/305/CEE;

c) "prestatori di servizi", le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono servizi. Viene chiamato "offerente" il prestatore di servizi che presenti un'offerta e "candidato" chi solleciti un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata;
d) "procedure aperte", le procedure nazionali nell'ambito delle quali i prestatori di servizi interessati possono presentare offerte;
e) "procedure ristrette", le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati dall'amministrazione;
f) "procedure negoziate", le procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi;
g) "concorsi di progettazione", le procedure nazionali intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dei dati, un piano od un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza assegnazione di premi.

Art. 2. Servizi e prodotti - Valore

1. Un appalto pubblico ha per oggetto sia dei prodotti di cui alla direttiva 77/62/CEE che dei servizi di cui agli allegati I A e I B della presente direttiva, esso rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva qualora il valore dei servizi in questione superi quello dei prodotti previsti dal contratto.

Art. 3. Amministrazioni - procedure di aggiudicazione

1. Per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate alle disposizioni della presente direttiva.

2. Le amministrazioni assicurano la parità di trattamento tra i prestatori di servizi.

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50% un appalto di servizi aggiudicato da altro ente in relazione a un appalto di lavori ai sensi dell'articolo 1-bis, paragrafo 2 della direttiva 71/305/CEE.

Art. 4

1. La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti che sono attribuiti nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8 e 9 della Direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano le condizioni di cui all'art. 6, par. 2 di detta direttiva 6.
b) agli appalti di lavori, quando sono dichiarati segreti o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato membro.

Art. 5

1. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtù:

a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari: ogni accordo è comunicato alla Commissione, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla Decisione 71/306/CEE 7;
b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Art. 6

1. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Art. 7

1. La presente direttiva si applica:

- agli appalti pubblici di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all'allegato IB, ai servizi della categoria 8 dell'allegato IA e ai servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato IA, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore a 200.000 ECU;
- agli appalti pubblici di servizi di cui siano oggetto i servizi indicati all'allegato IA, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526,

i) attribuiti alle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al controvalore in ECU di 130.000 diritti speciali di prelevo (DSP);
ii) attribuiti alle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 1, lettera b) e diverse da quelle menzionate nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al controvalore in ecu di 200.000 DSP.
b) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri dell'ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ECU, per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.

Il metodo di calcolo previsto al primo comma è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

c) Le soglie di cui alla lettera a) e il loro controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera b), primo comma.

2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice si basa sulla retribuzione complessiva del prestatore di servizi, tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7.

3. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva; nessun insieme di servizi da appaltare può venir scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente articolo.

4. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto per i tipi di servizi sottoelencati, occorre tener conto, se del caso:

- nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;
- nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni e interessi nonché di altri tipi di rimunerazione;
- nel caso di contratti che comprendono la progettazione, dell'onorario o della commissione da pagare.

Nei casi in cui tali servizi siano ripartiti in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, si deve tener conto del valore di ciascun lotto per calcolare l'importo di cui sopra.
Se il valore dei lotti è pari o superiore a questo importo, le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni possono derogare alle disposizioni del paragrafo l per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 ECU, purché il valore stimato complessivo dei lotti così esentati non venga a superare il 20% del valore complessivo stimato di tutti i lotti.

5. Nel caso di appalti che non fissino un prezzo complessivo la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è:

- se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
- se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

6. Nel caso di appalti che presentino un carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo il valore dell'appalto può stabilirsi in base:

- al valore reale complessivo di appalti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero
- al costo stimato complessivo per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore ai dodici mesi.

7. Nei casi in cui l'appalto proposto preveda espressamente diversi elementi opzionali, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo, possibile, comprendente gli elementi opzionali.

8. Il controvalore delle soglie in moneta nazionale è rivisto ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1994. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore quotidiano delle monete in questione, espressa in ECU, nei 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 1° gennaio. Tale controvalore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre.
Il metodo di calcolo di cui al comma precedente sarà esaminato, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici e su iniziativa della Commissione, in via di principio due anni dopo la loro prima applicazione.

Art. 8

Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato IA vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI.

Art. 9

Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato IB vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16.

Art. 10

Gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell'allegato IA e servizi figuranti nell'allegato IB vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato IA risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato IB. In caso contrario l'appalto viene aggiudicato conformemente agli articoli 14 e 16.

Art. 11

1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di servizi le amministrazioni applicano le procedure definite nell'articolo 1, lettere d), e) e f) adattate ai fini della presente direttiva.

2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi:

a) qualora si abbiano offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma di disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dagli articoli da 23 a 28, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. In tali casi l'amministrazione non è tenuta a pubblicare un bando di gara qualora includa nella procedura negoziata tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 29 a 35 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi od i rischi ad essi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale di un prezzo;
c) quando la natura dei servizi da appaltare, in particolare nel caso di servizi di natura intellettuale e di quelli rientranti nella categoria 6 dell'allegato IA, renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore in base alle norme della procedura aperta o ristretta.

3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione su sua richiesta;
b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venir affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi;
c) qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui agli articoli da 17 a 20. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni;
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nell'appalto inizialmente aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto e dell'appalto, purché siano aggiudicati al prestatore di servizi che fornisce questo servizio, nei casi in cui:

- tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico od economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero
- tali servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento.

Il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può tuttavia superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi in forza di un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al paragrafo 4. La possibilità del ricorso alla procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato per i servizi successivi è preso in considerazione dalle amministrazioni per l'applicazione dell'articolo 7. Questa procedura può essere applicata soltanto durante i tre anni susseguenti la conclusione dell'appalto iniziale.

4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di servizi con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.

Art. 12

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.
Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che alcune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al primo comma non siano comunicate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.

3. Per ogni appalto aggiudicato l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto;
- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della sua scelta;
- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;
- nel caso di procedure negoziate le circostanze di cui all'articolo 11 che giustificano il ricorso a tali procedure.
Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta.

Art. 13

1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore:

- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all'allegato IB, i servizi della categoria 8 dell'allegato IA e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato IA, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b);
- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all'allegato IA, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 93/36/CEE;
- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all'allegato IA, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all'allegato I della direttiva 93/36/CEE.

2. Il presente articolo si applica a tutti i concorsi qualora l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:

- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all'allegato IB, i servizi della categoria 8 dell'allegato IA e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato IA, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b);
- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all'allegato IA, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 93/36/Cee;
- alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto ii), per i servizi di cui all'allegato IA, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all'allegato I della direttiva 93/36/CEE.

3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano interessati a partecipare ai concorsi.

4. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
- al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso;
- per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

5. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori.
Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

6. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno, un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
La commissione giudicatrice è autonoma ma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

Art. 14

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato Il sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specifiche tecniche vengono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. L'amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora:

a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/-CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/9S/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;
c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni;
d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti.

4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione.

5. In assenza di norme Europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

a) vengono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
b) possono venir definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;
c) possono venir definite con riferimento ad altri documenti.
In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:

i) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l'amministrazione;
ii) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l'amministrazione;
iii) qualsiasi altra norma.

6. A meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione nelle clausole contrattuali di un determinato appalto di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano quindi l'effetto di favorire o escludere determinati prestatori di servizi. È in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione "o equivalente", è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

Art. 15

1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario le amministrazioni rendono noto il volume globale degli appalti previsti per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato IA che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7, risulti pari o superiore a 750.000 ECU.

2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti nell'articolo 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.

Art. 16

1. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi o espletato un concorso di progettazione inviano all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura d'aggiudicazione.

2. I bandi o avvisi sono pubblicati:

- per gli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato IA, conformemente agli articoli 17-20;
- per i concorsi di progettazione, conformemente all'articolo 17.

3. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato IB, le amministrazioni indicano nel bando o avviso se acconsentano o meno alla sua pubblicazione.

4. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista dall'articolo 40, paragrafo 3, le norme riguardanti la redazione di relazioni regolari basate sui bandi o sugli avvisi menzionati al paragrafo 3, nonché la pubblicazione di tali relazioni.

5. Non sono tuttavia pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra prestatori di servizi.

Art. 17

1. I bandi o avvisi vanno redatti conformemente ai modelli contenuti negli allegati III e IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono dai prestatori di servizi ai fini della selezione (punto 13 dell'allegato IIIB, punto 13 dell'allegato IIIC e punto 12 dell'allegato IIID) le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 31 e 32.

2. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 20, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telocopia.
L'avviso di cui all'articolo 15, paragrafo 1 viene inviato il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario.
L'avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto o dopo la chiusura del concorso in questione.

3. Gli avvisi di cui agli articoli 15, paragrafo 1 e 16 paragrafo 1 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

4. I bandi di gara di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

5. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara non oltre dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 20, tale termine è ridotto a cinque giorni.

6. La pubblicazione nelle Gazzette Ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

8. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ossia deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero nella Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Art. 18

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine che sia sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara di appalto se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del bando di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IIIA (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di gara di cui all'allegato IIIB (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione.

3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai prestatori di servizi dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.

4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere adeguatamente prorogati.

Art. 19

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

a) se del caso l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 31 e 32;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del la lettera d'invito.

4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima dalla data di invio alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 155, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IIIA (preinformazione), sempreché l'avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di cui all'allegato IIIC (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato IIID (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.

5. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telescritto, telocopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 deve essere adeguatamente prorogato.

Art. 20

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 19, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili. Quando vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

Art. 21

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernenti gli appalti di servizi non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva.

Art. 22

Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonché delle relazioni statistiche previste all'articolo 16, paragrafo 4 ed all'articolo 39, e la nomenclatura prevista agli allegati IA e IB, nonché il riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura nell'ambito delle categorie di servizi elencati negli allegati precitati, possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 40, paragrafo 3.

Art. 23

1. Gli appalti vengono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3, tenuto conto dell'articolo 24, e dopo che l'idoneità dei prestatori non esclusi a norma dell'articolo 29 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di cui agli articoli 31 e 32.

2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
- sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;
- se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;
- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Art. 24

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione del contratto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti e quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse. Le amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti.
Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 5 lettere a) e b).

2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perché configurerebbe, qualora fosse accolta un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi ai sensi della presente direttiva.

Art. 25

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione può richiedere all'offerente d'indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi.

L'indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale di servizi.

Art. 26

1. Le offerte possono venir presentate da raggruppamenti di prestatori di servizi. A tali raggruppamenti non può venir richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia venir richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto.

2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a svolgere la prestazione del servizio di cui trattasi non possono venir respinti soltanto per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

3. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio di cui trattasi.

Art. 27

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 29 a 35, quelli che verranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di prestatori di servizi che intendono invitare in questo caso tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura del servizio da prestare fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti prestatori di servizi.
In ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Ogni Stato membro garantisce che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai cittadini di altri stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.

Art. 28

1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere prestati i servizi, applicabili ai servizi oggetto dell'appalto.

3. L'amministrazione che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti o partecipanti ad una procedura di aggiudicazione degli appalti di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere prestati i servizi. Questa disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 37 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

Art. 29

Può venir escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque prestatore di servizi il quale:

a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in giudicato;
d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione;
e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione;
f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese dell'amministrazione;
g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo o non abbia fornito dette informazioni.

Quando l'amministrazione chiede al prestatore di servizi la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ovvero f), essa accetta come prova sufficiente:
- i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal "casellario giudiziario" o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;
- i casi di cui alle lettere e) ovvero f) un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Qualora lo Stato membro interessato non rilasci siffatti documenti o certificati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata resa dalla persona interessata davanti ad un'autorità giudiziaria od amministrativa, un notaio o un competente organismo professionale o commerciale nel paese d'origine od in quello di provenienza.

Gli Stati membri designano, nel termine di cui all'articolo 44, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e certificati in questione e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Art. 30

1. Se i candidati offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'autorità può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

2. Ad ogni candidato o offerente può essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese nel quale esso è stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 3 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo.

3. I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:
- in Belgio, il "Registre du commerce-Handelsregister" e gli "ordres professionnels - Beroepsorden";
- in Danimarca, l'"Erhvers- og Selskabsstyrelsen";
- in Germania, lo "Handelsregister", lo "Handwerksrolle" e il "Vereinsregister";
- in Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato IA il registro professionale "Phiewo Pelethtwn", nonché il "Phtewo Tenikwn Pelewn";
- in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda";
- in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Répertoire des métiers";
- in Italia, il "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali";
- in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Rôle de la Chambre des métiers";
- nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister";
- in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas";

Nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies", o dal "Registrar of Friendly Societies", ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.

Art. 31

1. In linea di massima, la prova della capacità finanziaria ed economica del prestatore di servizi può venir fornita mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o prova di un'assicurazione contro i rischi d'impresa;
b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del paese nel quale il prestatore di servizi è stabilito;
c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto, relativa ai tre ultimi esercizi finanziari.

2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare.

3. Se per giustificati motivi il prestatore di servizi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga appropriato.

Art. 32

1. La capacità dei prestatori ad eseguire servizi può venir valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità.

2. La prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi può venir fornita mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantità e dello scopo dei servizi da prestare;

a) l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa ed in particolare della o delle persone responsabili della prestazione dei servizi;
b) la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi:
- nel caso di servizi prestati ad amministrazioni, tale prova deve assumere la forma di certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;
- nel caso di servizi prestati a privati, l'effettiva prestazione va certificata dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi;
c) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al prestatore di servizi, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità;
d) una dichiarazione relativa al numero medio annuo di dipendenti del prestatore di servizi ed al numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
e) una dichiarazione relativa agli strumenti, al materiale od alle apparecchiature tecniche di cui il prestatore di servizi dispone per prestare i servizi in questione;
f) una descrizione delle misure prese dal prestatore di servizi per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone;
g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione o per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità tecniche del prestatore di servizi e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone a fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità;
h) l'indicazione della quota del contratto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare.

3. L'amministrazione precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare.

4. Le informazioni di cui all'articolo 31 ed ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei prestatori di servizi per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.

Art. 33

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29 000 e certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Si ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nel caso dei prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

Art. 34

Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 29 e 32, le amministrazioni possono invitare i prestatori di servizi a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati.

Art. 35

1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di prestatori di servizi riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell'articolo 29, lettere da a) a d) e g) e degli articoli da 30 a 32.

2. I prestatori di servizi iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all'amministrazione un certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente autorità. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso.

3. L'iscrizione di un prestatore di servizi in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione d'idoneità alla prestazione di servizi, corrispondente alla classificazione di un prestatore di servizi soltanto rispetto all'articolo 29, lettere da a) a d) e g), nonché all'articolo 30, all'articolo 31, lettere b) e c) e all'articolo 32, lettera a).
I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi prestatore di servizi iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta venga proposto un appalto.
Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni precedenti soltanto ai prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui trattasi.

4. Per l'eventuale iscrizione dei prestatori di servizi degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai prestatori di servizi nazionali né, in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 29 a 33.

5. Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande d'iscrizione possono essere presentate.

Art. 36

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali riguardanti la rimunerazione di particolari servizi, i criteri sui quali l'amministrazione si fonda per l'aggiudicazione degli appalti sono:

a) qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all'appalto quali ad esempio qualità, merito tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, assistenza tecnica e servizio post vendita, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo;
b) unicamente il prezzo più basso.

2. Qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

Art. 37

Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

L'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio proposto dall'offerente.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.

Art. 38

Il calcolo dei termini è compiuto conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini.

Art. 38-bis

Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tale fine gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo.

Art. 39

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto indica almeno:
a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE:
- il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;
- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato I e la nazionalità del prestatore di servizi cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato I e la nazionalità del prestatore di servizi cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;
c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe dell'accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe dell'accordo;
d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all'accordo.

I prospetti statistici richiesti a norma del presente paragrafo non comprendono le informazioni relative agli appalti di cui siano oggetto i servizi appartenenti alla categoria 8 dell'allegato IA, i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato IA, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, o i servizi di cui all'allegato IB, purché il loro valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 200.000 ECU.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva.

Art. 40

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio.

2. Per quanto riguarda l'appalto di servizi di telecomunicazione che rientrino nella categoria 5 dell'allegato IA, la Commissione è assistita altresì dal comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni istituito dalla direttiva 90/531/CEE.

3. Nei casi per i quali è prevista l'applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere in merito a tale progetto, entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che figuri a verbale la posizione da esso assunta.
La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro i comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 esaminano ogni eventuale questione riguardante l'applicazioni della presente direttiva.

Art. 41

All'articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono».

Art. 42 (omissis)

Art. 43 (omissis)

Art. 44 (omissis)

Art. 45

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.