Il caso Belvedere
Alberghiera vs Repubblica Italiana
Figli di Boemia
di Gian Luigi Rota e Giuseppe Rusconi
Siamo stati condannati un’altra volta, non c’è niente da fare.
La Corte dei diritti di Strasburgo lo ha sempre detto: i pubblici poteri
italiani non possono occupare gratis i terreni dei privati e costruirci sopra in
via di fatto: devono fare il piacere di espropriarli e pagarne l’indennizzo,
come previsto d’altra parte dalla Costituzione italiana.
Il caso deciso da ultimo dalla Corte dei diritti, a proposito: niente a che
vedere con la Corte di giustizia dell’Unione europea, è perfino esemplare e
merita di essere raccontato.
Siamo all’Argentario, dove una società alberghiera era proprietaria di un
terreno di 1.375 mq, una superficie modesta che permetteva tuttavia all’albergo
di accedere direttamente al mare.
Nel 1987 il Sindaco del Comune di Monte Argentario decreta l’occupazione
d’urgenza del terreno, si immette nel possesso e comincia certi lavori: da
questo momento la società perde i diritti di godimento ma non il titolo formale
di proprietà: non viene espropriata, questo no; viene buttata fuori.
L’albergo perde l’accesso al mare, preludio all’esproprio e all’indennizzo, cose
che in Italia non sempre succedono.
Comincia un martirologio sul quale non vi intratteniamo. Diciamo solo che il
T.A.R. Firenze annulla gli atti del procedimento e siccome gli annullamento sono
retroattivi è come se non fossero mai esistiti. L’occupazione essendo illegale
non esiste un interesse pubblico, c’è un fatto illecito. La sentenza non essendo
appellata diventa definitiva.
Le occupazioni senza titolo di terreni altrui, così come le occupazioni
protratte dopo la scadenza dei cinque anni di legge - un termine di per sé
comico in rapporto ai dichiarati presupposti di indifferibilità e di urgenza
delle opere -, sono tutt’altro che infrequenti: ecco, noi ci chiediamo che cosa
ci sia di diverso rispetto al comportamento degli zingari, quando occupano anche
loro senza titolo e per un tempo indeterminato, senza il consenso dei
proprietari e senza indennizzo, dei terreni altrui.
“Zingaro chi sei, figlio di Boemia”, cantava Milva la Rossa, prima di venire
stregata da Giorgio Strehler. Certi nostri amministratori sono dei veri e propri
figli di Boemia, con la differenza che i Rom prima o poi se ne vanno, mentre i
nostri ci costruiscono qualcosa e rendono irreversibili le trasformazioni dei
fondi.
Noi che siamo “caggè”, vale a dire “non zingari”, come ci chiamerebbero i Rom
nella loro bella lingua, ci scandalizziamo che in Italia la giurisprudenza
dell’ultimo dei giudici (la Corte di cassazione ha l’ultima parola) abbia
integrato il codice civile laddove enumera i tassativi modi di acquisto della
proprietà, aggiungendovi l’“occupazione acquisitiva”, vale a dire il fatto
illecito della pubblica amministrazione.
I ricorsi intentati in Italia per riottenere un terreno così essenziale per l’attività di impresa, la cui perdita come si ricorderà era stata dichiarata illegittima da una sentenza del T.A.R. Firenze passata in giudicato, venivano respinti da T.A.R. e Consiglio di Stato, con la motivazione che ormai il Comune aveva costruito una strada ed era “pertanto” diventato proprietario del sedime, da ritenere acquisito per “espropriazione indiretta”: come dire che se uno tira su una casa può accampare la titolarità di un “permesso indiretto di costruire”, fatto palese dall’esistenza della costruzione.
La Corte dei diritti |
La Belvedere
Alberghiera si rivolgeva quindi ai giudici di Strasburgo, i quali con una prima
decisione sul merito della controversia le davano ragione all’unanimità,
riservando al prosieguo la quantificazione del danno.
Il fatto che si sappia che hanno deciso all’unanimità può sorprendere perché in
Italia (e altrove) non viene reso noto se il Collegio giudicante l’ha pensata
allo stesso modo o se ha deliberato il dispositivo della sentenza a maggioranza:
quei giudici invece (ce ne sono altri cui è permesso, beninteso) hanno la
facoltà di esprimere in sentenza la loro personale valutazione, non importa se
conforme o non con quella ufficiale (sono frequenti i casi di “dissenting
opinion”, perché no?).
Nel caso che stiamo raccontando uno di essi ha svolto considerazioni che ci
amareggiano come Italiani ma non certo come giuristi europei:
“Provo una pena infinita nel dovermi convincere che un atto illegale è un atto
illegale ma che la somma di due atti illegali fa sorgere dei diritti in favore
del trasgressore. Esito a comprare nuovi prodotti di etica giuridica alla
stregua dei quali una volta che un edificio è stato costruito irregolarmente su
un terreno irregolarmente acquisito, qualsiasi abuso si trasforma in legalità. I
programmi [pubblici] di costruzione sono senza dubbio dotati di virtù benefiche
ma che io sappia trasformare un torto in diritto non è una di queste … Non vedo
alcun indice di compatibilità con la preminenza del diritto in una norma di
creazione giurisprudenziale che subordina l’acquisto di diritti alla delinquenza
del contravventore” (traduzione nostra).
Volete vedere lo scontrino? Aprite il portafoglio perché paghiamo noi con la
fiscalità generale, premesso senza cattiveria che il valore di quei 1.375 mq
all’epoca dell’esproprio era di 40.000 euro:
25.000 euro per danni morali + 763.691 per danni materiali + 30.000 per spese
legali (più 6.600 per Iva e contributo previdenziale forense) + 10.000 per la
perizia d’ufficio = 835.291 (più quanto dovuto a titolo di imposte ordinarie),
come dire ben oltre il 1.617.348.905 di lire oggi certo, che dobbiamo pagare
entro tre mesi dalla definitività della sentenza, tenendo conto che, come si
legge nella decisione, “a partire dalla scadenza suddetta e fino al versamento,
tali somme saranno maggiorate di un interesse semplice ad un tasso uguale a
quello praticato dalla banca centrale europea applicabile durante questo
periodo, aumentato di tre punti percentuali”.
Una stangata? Sì ma purtroppo non è la sola.
Il 16 gennaio scorso, tanto per
dire, la Corte ha emesso nei nostri confronti ben 24 sentenze di condanna per
l’eccessiva durata dei processi.
Risolvere questo problema è complicato per
ragioni politiche e finanziarie ma vietare le occupazioni acquisitive non costa
niente.
E si può fare alla velocità della legge Cirami.
Purtroppo l'art. 22-bis (Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione)
del Testo unico degli espropri (n. 327 del 2001) la consente ancora, per effetto di
una modifica introdotta col d.lgs. n. 302 del 2002.
E’ evidente che ci stangheranno altre volte ma noi come avvocati non potremo che
continuare ad avvalerci delle norme poste a tutela di un elementare diritto di
civiltà giuridica.
Sperando di non doverci difendere noi stessi a Strasburgo, dal momento che la
Corte europea ha condannato la Turchia per il trattamento disumano e degradante,
fino alla tortura, riservato ad avvocati che avevano fatto ricorso al Tribunale
di Strasburgo. La proposta di legge sulla tortura in discussione di questi tempi
nel nostro Parlamento non ci lascia tranquilli, dopo certi emendamenti.
Che fare allora? Escluso il “beng”, una danza dei Rom che esorcizza il male e porta tempi migliori, si potrebbe imitare il Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio (Milano), che qualche anno fa aveva promesso cinque milioni di lire a chi avesse riempito di liquami un campo occupato troppo spesso dagli zingari.
Che si debba ricorrere a questi mezzi per evitare le occupazioni abusive?