Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2012, n. 4
Dipartimento della Funzione pubblica
Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, nel testo modificato dell'art. 1, decreto-legge n. 5 del 2012
(G.U. n. 177 del 31 luglio 2012)

A tutte le Pubbliche amministrazioni
Al Segretario generale della Giustizia amministrativa

Sono pervenute a questa Amministrazione richieste di chiarimenti per dare corretta applicazione all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 1, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

1. Trasmissione sentenze.

La novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012 disciplina l'ipotesi in cui un procedimento, attivato d'ufficio o su istanza di parte, non sia stato chiuso, con l'adozione del provvedimento, nel termine fissato dalla legge o da un regolamento della stessa Amministrazione.
L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012 ha in primo luogo previsto, novellando il comma 8 del citato art. 2, che le sentenze passate in giudicato, che hanno accolto un ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, devono essere trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. Nel silenzio della legge si ritiene che la trasmissione debba essere effettuata dagli Uffici giudiziari e non dalla stessa Amministrazione, avendo i primi i dati relativi al passaggio in giudicato della decisione.
L'art. 1 dell'allegato 2 al d.lgs. 7 luglio 2010, n. 104, nel testo modificato dal primo correttivo al codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, ha infatti previsto che nel registro generale dei ricorsi sia annotata la notizia relativa alle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito.
In tal modo anche le Segreterie dei Tribunali amministrativi regionali sono in condizioni di sapere quando la sentenza di primo grado passa in giudicato.

2. Poteri sostitutivi.

L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012, dopo aver individuato, modificando il comma 9 dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, le sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento o che lo hanno adottato in ritardo, ha poi disciplinato l'attivazione dei poteri sostitutivi, introducendo nel citato art. 2 i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies. Il comma 9-bis prevede la nomina, da parte dell'organo di governo, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente. L'organo di governo può individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi. Soltanto nel caso in cui l'organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, ancora, in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Depone in tal senso innanzitutto la portata letterale della norma, che induce a concludere che solo a fronte dell'omessa individuazione del soggetto al quale conferire poteri sostitutivi questi ultimi siano attribuiti a più soggetti ex lege individuati.
Ma è anche la ratio sottesa alla novella che conferma tale conclusione, e cioè responsabilizzare il vertice e assicurargli la cognizione di tutti i casi in cui non è stata rispettata la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentizzazione delle notizie. Il comma 9-quater dell'art. 2, l. n. 241 del 1990 dispone, in tale senso, che il soggetto al quale è stato assegnato il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Si tratta di adempimento che assume connotato di notevole importanza, perché consente di monitorare i settori nei quali è più frequente il mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento. Aggiungasi che la norma, nel prevedere che il soggetto al quale è stato attribuito il potere sostitutivo si serve delle strutture competenti o nomina un commissario, garantisce in ogni caso una rapida definizione della procedura.
Il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostituitivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo.
Congrua pubblicità deve essere data anche ai nominativi di coloro sono stati individuati dalla norma come titolari del potere sostitutivo in caso di omessa indicazione da parte dell'organo di governo (dirigente generale o, in mancanza, dirigente preposto all'ufficio o, ancora, in mancanza funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione).
Detto adempimento risulta indispensabile per dare corretta attuazione alla novella del 2012, che rimette al privato interessato l'onere di sollecitare, con una propria richiesta, l'esercizio del potere sostitutivo.
Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, ha, ai sensi del comma 9-ter dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, un termine, pari alla metà di quello originariamente previsto, per l'adozione del provvedimento, servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario.
In tutti i provvedimenti adottati su istanza di parte, ove non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento, deve essere indicato, oltre al termine di legge o di regolamento, quello effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso.
L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012 individua in modo tassativo i procedimenti ai quali la novella non si applica.

Roma, 10 maggio 2012

Il Ministro: Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 294