A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - Circolare 30 ottobre 2002
Onorari spettanti ai liberi professionisti in relazione ad incarichi di progettazione o direzione lavori od altre attività accessorie di cui all’articolo 17 della legge 109/94

L’Autorità dei lavori pubblici, con determinazione n. 27 del 2002, conferma quanto sempre sostenuto dall’A.N.C.I.: fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto, emesso ai sensi dell’articolo 17 della legge 109/1994, comma 12-ter, si applicano le tariffe professionali in vigore, quelle contenute nella legge 2 marzo 1949, n. 143.

Si ricorda che il decreto del Ministro di Giustizia, emanato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, del 4 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 Aprile 2001, recante "aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti", modificava i minimi tariffari per le attività di progettazione, con un aumento totale degli oneri a carico dei Comuni di circa il 30 per cento.

Molti Comuni hanno sollecitato l’intervento dell’Associazione in ordine al decreto in oggetto, in quanto ingenerava forti difficoltà applicative, per incongruenze con la disciplina legislativa vigente, producendo un sostanziale, quanto generalizzato aumento dei compensi spettanti ad ingegneri ed architetti tale, quindi, da comportare un incisivo aggravio della spesa pubblica in occasione di ciascun affidamento di incarichi.

Data l’importanza del problema ed il forte impatto sugli enti locali l’A.N.C.I., che non è stata mai informata del contenuto del decreto nelle fasi della sua predisposizione, ha impugnato, insieme ad un gruppo di Comuni, il decreto dinanzi al TAR, per sanare la situazione creatasi.

Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 6552 del 23 luglio 2002, ha annullato integralmente, e con efficacia erga omnes, il decreto 4 aprile 2001, su richiesta dell’ordine dei Geologi. Tale decisione è stata poi confermata dalla sentenza dell’8 agosto 2002, n. 7067, che ha accolto il ricorso proposto dall’A.N.C.I.

Malgrado l’entrata in vigore della legge n.166 del 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2002, che dispone l’applicazione del Decreto 4 aprile 2001 fino all’approvazione di un nuovo decreto sulle tariffe professionali, non è stato modificato il quadro normativo, in riferimento all’annullamento operato dal T.A.R..

L’Autorità dei Lavori Pubblici chiarisce la corretta interpretazione della fattispecie così delineatasi: come ha sempre sostenuto anche l’A.N.C.I., la legge 166/2002 opera un rinvio materiale ad una norma che non esiste più nell’ordinamento giuridico, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale ha provveduto ad annullarla.

La legge 166 non può operare una sorta di "legificazione", in quanto non contiene alcuna disposizione normativa applicabile alle fattispecie in questione. Non esiste nemmeno il rischio di vuoto normativo, come paventato da più parti; come ricorda l’Autorità, infatti, la legge 166 non ha soppresso l’articolo 17 della legge quadro nella parte in cui prevede che fino all’emanazione del Decreto sulle tariffe (quello impugnato ed annullato) si applicano quelle vigenti, cioè quelle contenute nella legge 2 marzo 1949, n. 143.

L’Autorità suggerisce infine che di tale interpretazione sia fatta esplicita indicazione nei bandi di gara e nei contratti con i professionisti.

Roma 30 ottobre 2002

f.to Angelo Rughetti

contra: Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n. 223 del 17 settembre 2002.