MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 14 febbraio 1974
Istruzioni per l'applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086
(G.U. n. 214 del 14 agosto 1976, suppl. ord.)

La legge 5 novembre 1971, n. 1086 ... impartisce disposizioni di carattere amministrativo per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompersso ed a struttura metallica.

(omissis)

Innanzitutto č necessario precisare che il campo di applicazione della legge č limitato alle opere di ingegneria civile.

(omissis)

L'articolo 1 della legge definisce, senza dar luogo ad incertezze interpretative, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso e quelle a struttura metallica. Qualche dubbio č sorto, invece sull'interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio armato normale, considerate come tali «le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica».
In altri termini di considerano, ai sensi della legge n. 1086, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi compresi quelli di fondazione, che mutualmente concorrono ad assicurare la stabilitą globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un «complesso di strutture», ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.
Sono quindi escluse dall'applicazione dell'articolo 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera.