CIRCOLARE 6 dicembre 1999, n. 60
per l'applicazione della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22:
«Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per
agevolare lutilizzo degli incentivi fiscali in Lombardia»
(B.U.R.L. 10 dicembre 1999, n. 49)
1. Premessa
Con la l.r. 19 novembre 1999, n. 22 sono state introdotte importanti innovazioni in materia di parcheggi, denuncia di inizio attività (D.I.A), recupero dei sottotetti e Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.). Attraverso la nuova legge vengono, infatti, operate notevoli semplificazioni procedurali per la realizzazione di parcheggi e in materia edilizia, estendendo, per quanto riguarda i parcheggi, lambito pertinenziale e, con riferimento alle opere edilizie, ampliando il novero degli interventi soggetti a D.I.A., rendendo applicabile tale procedura anche agli immobili paesaggisticamente vincolati, infine agevolando il recupero dei sottotetti e sospendendo lobbligo di P.P.A.
La nuova legge costituisce, quindi, un passo in avanti sostanziale nel cammino della semplificazione amministrativa, agevolando il cittadino nella realizzazione di parcheggi, di interventi di recupero dei sottotetti e di altre opere edilizie, ciò anche al fine di facilitare lutilizzo di incentivi fiscali.
In particolare, prima di esaminare nel dettaglio i singoli articoli che compongono la nuova legge, possiamo così sintetizzarne i contenuti.
Parcheggi:
viene esteso lambito di applicazione dellart. 9 della l. 122/89 (come
modificato dallart. 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997, n. 127, c.d.
Bassanini-bis), relativamente alla realizzazione di parcheggi pertinenziali, in quanto:
si stabilisce che il rapporto pertinenziale tra nuovi parcheggi ed unità immobiliari
principali può sussistere anche su aree di proprietà diverse, poste al di fuori dal
lotto di appartenenza senza limiti di distanza purché nellambito del territorio
comunale o di comuni contermini;
si individuano i casi in cui è necessaria la deroga urbanistica prevista dallart.
9, comma 2 della l. 122/89, ossia solo in presenza di specifiche destinazioni urbanistiche
del sottosuolo;
si definiscono modalità per lesecuzione di parcheggi e per lutilizzo a tal
fine anche di aree del patrimonio comunale.
Denuncia di inizio attività: si estende la facoltà di D.I.A.:
a tutti gli interventi edilizi conformi alla strumentazione urbanistica comunale, indicati
nellAllegato A della DGR VI/38573 del 25 settembre 1998, avente ad oggetto
Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi
comunali, pubblicata sul BURL del 30 ottobre 1998, 5° Supplemento Straordinario al
n. 43;
a tutti i beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ancorché imposto con specifico
provvedimento amministrativo, una volta acquisita la necessaria autorizzazione
paesaggistica.
Sottotetti:
si consente che ai fini del recupero dei sottotetti, di cui alla l.r. 15/96, vengano
effettuate modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza
delle falde, purché sussistano le seguenti condizioni:
il Comune sia dotato di uno strumento urbanistico generale approvato dopo lentrata
in vigore della legge urbanistica regionale (l.r. 15 aprile 1975, n. 51, entrata in vigore
il 21 aprile 1975);
le modificazioni delle altezze di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde
si mantengano comunque nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento
urbanistico generale comunale e siano unicamente dirette ad assicurare i parametri
relativi allaltezza media poderale, stabiliti dallart. 1, comma 6, della l.r.
15/96.
Programma pluriennale di attuazione: in attesa di una riforma organica istituto del
P.P.A., ai sensi dellart. 20 della l. 30 aprile 1999, n. 136, si sospende sino al 31
dicembre 2000 lobbligo dei Comuni di dotarsi di P.P.A., dando la facoltà ai Comuni
che a tuttoggi ne siano nel dotati di revocarlo o mantenerlo sino alla relativa
scadenza.
Esposte le linee essenziali della nuova legge, si procederà ora allesame dei vari temi trattati in relazione ai singoli articoli, evidenziando gli elementi di novità ed indicando le modalità applicative delle varie norme.
2. Parcheggi
Il primo tema affrontato dalla nuova legge è quello dei parcheggi, disciplinati dagli artt. 1, 2 e 3. In particolare lart. 1 (Localizzazione e rapporto di pertinenza), nel disciplinare la localizzazione e il rapporto di pertinenza, si ricollega alla fattispecie di cui allart. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (come modificato dallart. 17, comma 90 della l. 15 maggio 1997, n. 127) regolamentando nel dettaglio i seguenti aspetti.
I soggetti (comma 1) che possono realizzare nuovi parcheggi pertinenziali,
individuandoli nei proprietari di immobili e negli altri aventi titolo ai sensi
dellart. 4 della l. 10/77, cioè i titolari di diritti reali.
Lubicazione (comma 1) dei nuovi parcheggi pertinenziali, che può essere il
sottosuolo di immobili o di aree pertinenziali esterne o il piano terreno di fabbricati.
Lambito di riferimento (sempre comma 1) delle pertinenze che viene definito, in
relazione:
alla destinazione duso degli edifici a cui i nuovi parcheggi sono legati da rapporto
pertinenziale, individuata come residenziale e non, con ciò ricomprendendo tutte le
destinazioni duso possibili dellimmobile principale;
alle aree, anche di proprietà diverse, in cui realizzare parcheggi pertinenziali, che
possono essere poste anche al di fuori dal lotto di appartenenza del bene principale senza
limiti di distanza, purché nellambito del territorio comunale o in Comuni
contermini.
Le modalità per garantire il rapporto di pertinenzialità (comma 2), prevedendo a tal
fine un atto unilaterale, impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa, da
trascrivere nei registri immobiliari.
Successivamente lart. 2 (Disciplina
degli interventi) individua, al comma 1, gli elementi di compatibilità per
lesecuzione dei nuovi parcheggi e i casi in cui è necessaria la deroga di cui
allart. 9 della l. 122/89.
In particolare gli elementi di compatibilità devono riguardare:
il piano del traffico, se esistente;
la tutela dei corpi idrici;
luso delle superfici sovrastanti;
la deroga, di cui allart. 9 della l. 122/89, è necessaria solo in presenza di
specifiche destinazioni urbanistiche del sottosuolo della parte interessata
dallintervento: diversamente non sarà mai necessaria la deroga prevista dal citato
art. 9. In proposito appare opportuno precisare che i volumi destinati a parcheggio non
incidono mai sullindice di edificabilità di zona e, di conseguenza, non sussistono
mai problemi di deroga con riguardo a tale aspetto.
Il comma 2 prevede, poi, che i tutti i parcheggi (non solo, quindi, quelli
pertinenziali) sono considerati opere di urbanizzazione ai sensi dellart. 9, lett.
f) della l. 10/77 e, quindi, gli atti abilitativi per la relativa realizzazione, compresa
la denuncia di inizio attività, sono gratuiti e gli stessi sono realizzabili anche al di
sotto di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
In proposito occorre ricordare che i parcheggi non solo privati pertinenziali, ma anche
pubblici o di uso pubblico, possono essere realizzati a scomputo oneri ai sensi
dellart. 9 della l.r. 60/77 (e art. 7, comma 2, della l. 10/77), stante la loro
natura di opere di urbanizzazione primaria (vedi art. 4 della l. 847/64).
Infine il comma 3, facendo salvi gli elementi di compatibilità indicati al comma 1 (e sopra illustrati), consente in ogni caso la realizzazione di opere accessorie anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali, a titolo esemplificativo, rampe, aereazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la relativa accessibilità e per lo scopo specifico cui risultano destinate.
Infine lart. 3 (Utilizzo del
patrimonio comunale) consente, al comma 1, la realizzazione di parcheggi privati
pertinenziali in aree del patrimonio comunale, o nel sottosuolo delle stesse,
appositamente localizzate, da cedersi in diritto di superficie, sopra o sotto il suolo,
anche su richiesta di privati interessati, fatte comunque salve le disposizioni sulla
dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico (c.d. standard).
Detta localizzazione potrà avvenire in sede di pianificazione urbanistica sia generale
che attuativa, ricorrendo, se del caso, alla variante a procedura semplificata di cui
allart. 3 della l.r. 23/97, sussistendo nel caso in esame la fattispecie prevista
dallart. 2, comma 2, lett. b) della legge stessa (trattandosi di localizzazione di
aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione, come tali di interesse pubblico)
ovvero direttamente nel bando di cui al comma 2 dellarticolo in esame, quando non
sussista la necessità di procedere a variante urbanistica (ad esempio nel caso in cui il
parcheggio sia già previsto dalla strumentazione urbanistica), fermo restando che non
deve essere compromessa la parte sovrastante dellarea interessata.
Ai fini dellassegnazione delle aree in diritto di superficie, il comma 2
dellart. 3 prevede che il Comune
proceda ad apposito bando destinato a persone fisiche o giuridiche, proprietarie o non
proprietarie di immobili, riunite anche in forma cooperativa nonché ad imprese di
costruzioni, definendo:
i requisiti dei soggetti aventi diritto a presentare le richieste;
le modalità di selezione delle richieste e di concessione del diritto di superficie sulle
aree;
lambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggi delle
unità immobiliari interessate;
la documentazione tecnico progettuale necessaria;
le garanzie economico-finanziarie da prestare.
Infine il comma 3 rende necessaria ai fini della costituzione del diritto di superficie la stipula di una convenzione, ai sensi dellart. 9, comma 4 della l. 122/89, recante limpegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare la destinazione duso.
3. Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
Il tema della semplificazione delle procedure edilizie, in particolare del procedimento di denuncia di inizio attività (D.I.A.), è affrontato negli artt. 4 e 5 della nuova legge, che disciplinano rispettivamente, i tipi di interventi edilizi soggetti a D.I.A. nonché lapplicazione della stessa sugli immobili paesaggisticamente vincolati.
In particolare lart. 4 (Principi e ambito di applicazione), richiama, al comma 1, i principi ispiratori della procedura di D.I.A., ossia quelli contenuti nellart. 19 della l. 241/90 che disciplina, in generale, la denuncia di inizio attività, la quale, secondo il citato disposto normativo, sostituisce gli atti di assenso, comunque denominati, ogni qual volta il loro rilascio dipenda dallaccertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza lesperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali.
Successivamente lart. 4 definisce lambito di applicazione della facoltà di D.I.A. richiamando, dapprima, al comma 2, gli interventi previsti dalla vigente legislazione statale (art. 4 della l. 493/93 come sostituito dallart. 2 comma 60 della l. 662/96) e facendo comunque salva la possibilità per le opere interne di usufruire della procedura di cui allart. 26 della l. 47/85 ed introducendo, poi, al comma 3, importanti innovazioni per quanto concerne le opere soggette a D.I.A..
In proposito si osserva che il comma 3, nellampliare il novero degli interventi edilizi soggetti alla facoltà di D.I.A., fa esplicito richiamo allAllegato A della deliberazione regionale VI/38573 del 25 settembre 1998, avente ad oggetto Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali, pubblicata sul BURL del 30 ottobre 1998, 5° Suppl. Straord. al n. 43.
Tale Allegato, avente ad oggetto Patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni: tipologia degli interventi definizioni e contenuti individua le tipologie degli interventi edilizi relativi sia al patrimonio edilizio esistente sia di nuova costruzione, procedendo alle relative definizioni, a tal fine richiamando in apposite schede i disposti normativi (in particolare quelli dellart. 31, lett. a), b), c) d) della l. 8 agosto 1978, n. 457) e, a titolo esemplificativo, le relative modalità attuative.
Le categorie di opere definite dallAllegato A, a cui in base alla nuova l.r. 22/99 è applicabile la facoltà di D.I.A. sono, quindi, le seguenti:
1. recupero del patrimonio edilizio esistente, e in particolare:
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia
2. modifiche ed integrazioni del patrimonio edilizio esistente:
sopralzo
ampliamento
demolizione
3. ricostruzione edilizia
4. nuova edificazione
Affinché le predette opere siano soggette alla facoltà di D.I.A. devono, però, sussistere le seguenti condizioni:
i progetti devono essere conformi alla strumentazione urbanistica comunale vigente e
adottata (intendendosi per essa lo strumento urbanistico generale e attuativo, se
necessario, nonché il Regolamento Edilizio);
le opere non devono essere soggette a preventivo piano attuativo: in tal caso
lapprovazione del piano attuativo ha efficacia, in base al comma 9 dellart. 7
della l.r. 23/97, di concessione edilizia e solo nel caso di mancata attribuzione di tale
efficacia allatto approvativo del piano potrà essere utilizzata la facoltà di
D.I.A per la realizzazione degli interventi previsti qualora gli stessi siano conformi al
piano;
gli interventi non devono essere assoggettati a concessione edilizia convenzionata.
In particolare la facoltà di D.I.A.:
non costituisce, come sopra detto, il superamento o labrogazione dei disposti del
comma 9 dellart. 7 della l.r. 23/97, concernente lefficacia di concessione
edilizia del piano attuativo in relazione ai singoli interventi previsti;
è estesa alle varianti in corso dopera di cui allart. 15 della l. 47/85 e a
tutte le ipotesi di varianti a concessione edilizia, ancorché comportanti mutamenti della
destinazione duso originariamente indicata nella concessione stessa;
non impedisce certo che lavente titolo richieda gli atti di assenso previsti dalla
vigente legislazione per lesecuzione delle opere soggette a D.I.A. (autorizzazione o
concessione edilizia): non va dimenticato, infatti, che la D.I.A. è una facoltà non
certo un obbligo;
per le opere interne esplicitamente la nuova legge consente lutilizzo, al posto
della D.I.A., della procedura prevista dallart. 26 della l. 47/85, di cui viene
sancita espressamente lattuale piena operatività;
per la realizzazione di parcheggi pertinenziali la facoltà di D.I.A. potrà essere
esercitata sostituendo lautorizzazione edilizia prevista dallart. 9 della l.
122/89 salvo nel caso in cui sia necessaria la deroga urbanistica in presenza di
contrastante destinazione funzionale del sottosuolo, in quanto tale fattispecie postula
latto espresso, ossia lautorizzazione edilizia.
Poste tali premesse generali occorre ora soffermarsi brevemente sulle modalità attraverso cui si esplica il procedimento di D.I.A.
In proposito si ricorda che la procedura e la tempistica della D.I.A. sono quelle definite dalla legge statale (art. 4 della legge 493/93, come sostituito dallart. 2, comma 60 della l. 662/96) e in particolare:
lasseverazione, di cui al comma 11 del citato art. 4 della legge 493/93 (come
sostituito dallart. 2, comma 60 della l. 662/96), avente i contenuti previsti dalla
norma stessa, costituisce lelemento determinante della procedura semplificata in
argomento;
la forma della D.I.A. è libera, ma il Comune, al solo fine di agevolare il cittadino,
può predisporre la modulistica indicando, altresì, i documenti da produrre in allegato
(ad esempio lautorizzazione paesaggistica nel caso di immobile vincolato con le
procedure di cui alla l. 1497/39 ovvero incluso negli elenchi di cui alla l. 431/85,
vincoli c.d. Galasso): va da sé che pur in assenza e sino alla definizione della
modulistica e della documentazione da allegare la facoltà di D.I.A. potrà essere
legittimamente esercitata sin dalla data di entrata in vigore della nuova l.r. 22/99
(ossia il 7 dicembre 1999);
per le opere soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione, il relativo calcolo andrà allegato alla D.I.A. e il pagamento dovrà
necessariamente avvenire prima dellinizio dei lavori con le modalità previste dalla
vigente normativa anche in ordine alla rateizzazione e fatta comunque salva la
possibilità per il Comune di richiedere, anche successivamente al predetto termine,
eventuali integrazioni;
in merito alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione
appare opportuno ricordare che secondo quanto disposto dallart. 7, comma 1 della l.
597/93 i Comuni sono tenuti ad aggiornare ogni quinquennio gli oneri di urbanizzazione
in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale(sulla base di tale norma i comuni devono, quindi,
aggiornare le tabelle approvate dalla Regione ai sensi degli articoli 5 e 6 della l. 10/77,
di cui alla DCR n. 557 del 28 luglio 1977, in BURL del 12 dicembre 1977, II Suppl.
Straord. al n. 49); diversamente per quanto concerne il costo di costruzione la Regione ha
assunto la DGR n. V/53844 del 31 maggio 1994 (in BURL del 24 giugno 1994, V Suppl.
Straord. al n. 25), da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT (vedi art. 6,
comma 3 della l. 10/77) con riguardo al costo unitario, mentre con riferimento alla quota
percentuale del costo di costruzione (art. 6, comma 4, l. 10/77) ogni Comune deve
attenersi alle quote, tuttora in vigore, di cui alla citata DGR V/53844;
la D.I.A. non va trasmessa dal Comune a nessun soggetto esterno allAmministrazione
comunale;
la nuova disciplina sulla D.I.A. prevale su ogni contrastante (più restrittiva)
previsione che fosse contenuta in strumenti urbanistici comunali sia generali che
attuativi vigenti e/o adottati nonché nei Regolamenti Edilizi, ciò in forza del
principio generale di diritto sulla c.d. gerarchia delle fonti, in base al quale un atto
legislativo prevale su difformi previsioni contenute in atti di natura regolamentare
Per quanto riguarda, poi, gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, ancorché imposto con specifico provvedimento amministrativo assunto con le procedure di cui alla l. 1497/39, lart. 5 (Immobili vincolati con specifico provvedimento amministrativo) della nuova legge consente lutilizzo della facoltà di D.I.A. una volta acquisita la necessaria autorizzazione paesaggistica.
Naturalmente lacquisizione dellautorizzazione paesaggistica preventivamente allesercizio della facoltà di D.I.A. sarà necessaria anche per gli immobili vincolati in base agli elenchi di cui allart. 1, comma 1, l. 431/85 (vincoli c.d. Galasso) non solo per quelli soggetti a vincolo in base a specifico provvedimento amministrativo assunto con le procedure di cui alla l. 1497/39 (anche in salvaguardia), mentre potrà procedersi immediatamente con la D.I.A. nei casi di interventi esclusi dal regime autorizzatorio di natura paesistica in base allart. 1, comma 8 della l. 431/85 (ossia le opere manutentive comprese quelle di restauro e risanamento conservativo che non modifichino lo stato dei luoghi e lesteriore aspetto degli edifici nonché gli interventi agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi per opere edilizie o altre opere civili e non arrechino pregiudizio allassetto idrogeologico del territorio), come espressamente indicato dallart. 5 della nuova legge.
Anche con riguardo alle previsioni della nuova legge concernenti lesercizio della facoltà di D.I.A. sugli immobili paesaggisticamente vincolati va precisato che le stesse prevalgono su difformi (in particolare più restrittive) previsioni eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali, sia generali che attuativi, vigenti e/o adottati, compreso il Regolamento Edilizio.
4. Sottotetti
Lart. 6 della nuova legge introduce una rilevante novità in materia di recupero dei sottotetti, in quanto, sostituendo lart. 2 della l.r. 15/96, consente espressamente modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde degli immobili interessati purché sussistano le seguenti condizioni:
lo strumento urbanistico generale comunale risulti approvato successivamente
allentrata in vigore della legge urbanistica regionale, l.r. 51/75 (21 aprile 1975):
nel caso in cui lo strumento urbanistico generale risulti approvato prima di tale data il
recupero del sottotetto potrà, comunque, essere effettuato senza la possibilità di
modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde;
vengano rispettati i limiti di altezza massimi degli edifici posti dallo strumento
urbanistico vigente (o dal Regolamento Edilizio qualora il p.r.g. non contenga tali
limiti);
le modificazioni delle altezze siano effettuate allunico scopo di assicurare i
parametri posti dallart. 1, comma 6 della l.r. 15/96, ossia al fine di consentire il
raggiungimento dellaltezza media ponderale, prevista dalla citata norma.
In relazione alle modalità di effettuazione delle opere concernenti i sottotetti e al relativo titolo abilitativo, si fa presente che:
la facoltà di D.I.A. è sempre esercitabile poiché il recupero dei sottotetti rientra
nelle fattispecie di interventi soggetti a D.I.A. individuate dallart. 4, comma 3
della nuova legge;
la realizzazione dei sottotetti può avvenire anche mediante presentazione di variante al
titolo originario relativo allimmobile nel suo complesso purché eseguito al
rustico: detta variante può essere, naturalmente, oggetto della facoltà di D.I.A.
5. Programma pluriennale di attuazione
Lart. 7 (Programma pluriennale di attuazione) della nuova legge sospende, al
comma 1, sino al 31 dicembre 2000 lobbligo per i Comuni di dotarsi del P.P.A., ciò
in attesa di unorganica definizione della disciplina sul P.P.A. stesso ai sensi
dellart. 20 della nuova legge 30 aprile 1999 n. 136, norma espressamente richiamata
dal comma in esame.
Successivamente il comma 2 consente ai quei Comuni che allentrata in vigore della
nuova legge (7 dicembre 1999) fossero dotati di P.P.A. di revocarlo o di mantenerlo sino
alla relativa scadenza.
Dalla nuova legge discende, quindi, che:
per i Comuni obbligati a dotarsi di P.P.A. lobbligo è sospeso sino al 31
dicembre 2000 e, di conseguenza, qualora un intervento su un determinato bene sia
subordinato allinserimento nel P.P.A., lopera stessa potrà essere assentita
anche in assenza di P.P.A. entro il 31 dicembre 2000, fatta, naturalmente, salva la
possibilità di proroga di tale data;
i Comuni già dotatisi di P.P.A. prima dellentrata in vigore della nuova legge hanno
la facoltà di revocarlo o di mantenerlo sino alla naturale scadenza: pertanto qualora un
Comune decida di revocare il P.P.A. tutti gli interventi sia inclusi che esclusi dal
programma revocato potranno essere assentiti in assenza di P.P.A., ciò, naturalmente,
entro il 31 dicembre 2000 e fatta, ovviamente, salva, come sopra detto, la possibilità di
proroga di tale termine.