Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Determinazione 
																			n. 
10 
																			del 
																			22 
dicembre 
																			2010
Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 legge n. 136 del 2010, 
come modificata dalla legge n. 217 del 2010)
Premessa
																			Il 
																			presente 
																			atto 
																			fa 
																			seguito 
																			alla
																			determinazione 
																			n. 8 
																			adottata 
																			dall’Autorità 
																			lo 
																			scorso 
																			18 
																			novembre 
																			e 
																			recante 
																			“Prime 
																			indicazioni 
																			sulla 
																			tracciabilità 
																			finanziaria 
																			ex 
																			art. 
																			3, 
																			legge 
																			13 
																			agosto 
																			2010, 
																			n. 
																			136, 
																			come 
																			modificato 
																			dal 
																			d.l. 
																			12 
																			novembre 
																			2010, 
																			n. 
																			187”.
																			
																			L’Autorità, 
																			attesa 
																			anche 
																			la 
																			conversione 
																			con 
																			legge 
																			17 
																			dicembre 
																			2010, 
																			n. 
																			217 
																			del 
																			decreto 
																			legge 
																			n. 
																			187 
																			del 
																			12 
																			novembre 
																			2010, 
																			di 
																			modifica 
																			della 
																			legge 
																			13 
																			agosto 
																			2010, 
																			n. 
																			136 
																			e 
																			considerate 
																			le 
																			numerose 
																			richieste 
																			di 
																			chiarimenti 
																			pervenute, 
																			ha 
																			ritenuto 
																			di 
																			emanare 
																			ulteriori 
																			indicazioni 
																			operative 
																			per 
																			la 
																			concreta 
																			attuazione 
																			degli 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità, 
																			avuto 
																			riguardo 
																			alle 
																			problematiche 
																			di 
																			maggior 
																			rilievo 
																			segnalate 
																			da 
																			stazioni 
																			appaltanti 
																			ed 
																			operatori 
																			economici.
1. Regime transitorio
																			Alla 
																			luce 
																			del 
																			quadro 
																			normativo 
																			risultante 
																			dalle 
																			modifiche 
																			apportate 
																			alla 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010, 
																			gli 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità 
																			trovano 
																			immediata 
																			ed 
																			integrale 
																			attuazione 
																			in 
																			relazione 
																			ai 
																			contratti 
																			(e 
																			subcontratti 
																			da 
																			essi 
																			derivanti) 
																			sottoscritti 
																			dopo 
																			il 7 
																			settembre 
																			2010, 
																			ancorché 
																			relativi 
																			a 
																			bandi 
																			pubblicati 
																			prima 
																			del 
																			7 
																			settembre 
																			2010. 
																			Tali 
																			contratti 
																			devono 
																			recare 
																			sin 
																			dalla 
																			sottoscrizione 
																			le 
																			nuove 
																			clausole 
																			sulla 
																			tracciabilità.
																			
																			Per 
																			quanto 
																			concerne, 
																			invece, 
																			i 
																			contratti 
																			sottoscritti 
																			prima 
																			della 
																			data 
																			menzionata 
																			(7.9.2010), 
																			l’articolo 
																			6 
																			comma 
																			2 
																			del 
																			d.l. 
																			n. 
																			187/2010, 
																			come 
																			modificato 
																			dalla 
																			legge 
																			n. 
																			217/2010, 
																			prescrive 
																			che 
																			gli 
																			stessi 
																			siano 
																			adeguati 
																			alle 
																			norme 
																			sulla 
																			tracciabilità 
																			entro 
																			centottanta 
																			giorni 
																			“dalla 
																			data 
																			di 
																			entrata 
																			in 
																			vigore 
																			della 
																			legge 
																			di 
																			conversione 
																			del 
																			presente 
																			decreto”.
																			
																			Accogliendo 
																			l’auspicio 
																			espresso 
																			dall’Autorità, 
																			il 
																			citato 
																			comma 
																			2 
																			prevede, 
																			poi, 
																			che 
																			tali 
																			contratti, 
																			ai 
																			sensi 
																			dell’articolo 
																			1374 
																			del 
																			codice 
																			civile 
																			(c.c.), 
																			“si 
																			intendono 
																			automaticamente 
																			integrati 
																			con 
																			le 
																			clausole 
																			di 
																			tracciabilità 
																			previste 
																			dai 
																			commi 
																			8 e 
																			9 
																			del 
																			citato 
																			articolo 
																			3 
																			della 
																			legge 
																			n.136 
																			del 
																			2010 
																			e 
																			successive 
																			modificazioni”. 
																			L’articolo 
																			1374 
																			c.c. 
																			stabilisce 
																			che 
																			il 
																			contratto 
																			obbliga 
																			le 
																			parti 
																			non 
																			solo 
																			a 
																			quanto 
																			è 
																			nel 
																			medesimo 
																			espresso, 
																			ma 
																			anche 
																			a 
																			tutte 
																			le 
																			conseguenze 
																			che 
																			ne 
																			derivano 
																			secondo 
																			la 
																			legge, 
																			o, 
																			in 
																			mancanza, 
																			secondo 
																			gli 
																			usi 
																			e 
																			l’equità.
																			
																			Con 
																			specifico 
																			riguardo 
																			agli 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità, 
																			in 
																			conseguenza 
																			di 
																			tale 
																			previsione, 
																			qualora 
																			alla 
																			scadenza 
																			del 
																			periodo 
																			transitorio 
																			le 
																			parti 
																			non 
																			abbiano 
																			proceduto 
																			ad 
																			adeguare 
																			i 
																			contratti 
																			su 
																			base 
																			volontaria, 
																			detti 
																			contratti 
																			saranno 
																			automaticamente 
																			integrati 
																			senza 
																			necessità 
																			di 
																			sottoscrivere 
																			atti 
																			negoziali 
																			supplementari 
																			e/o 
																			integrativi.
																			
																			Il 
																			meccanismo 
																			di 
																			integrazione 
																			automatica, 
																			valido 
																			sia 
																			per 
																			i 
																			contratti 
																			principali 
																			che 
																			per 
																			i 
																			contratti 
																			a 
																			valle, 
																			è 
																			quindi 
																			idoneo 
																			ad 
																			evitare 
																			la 
																			grave 
																			conseguenza 
																			della 
																			nullità 
																			assoluta 
																			dei 
																			contratti 
																			sprovvisti 
																			delle 
																			clausole 
																			della 
																			tracciabilità 
																			alla 
																			scadenza 
																			del 
																			periodo 
																			transitorio, 
																			sancita 
																			dal 
																			comma 
																			8 
																			dell’articolo 
																			6 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010, 
																			consentendo 
																			altresì 
																			di 
																			abbattere 
																			gli 
																			elevati 
																			costi 
																			connessi.
																			L’integrazione 
																			automatica 
																			dei 
																			contratti 
																			semplifica, 
																			inoltre, 
																			gli 
																			oneri 
																			di 
																			controllo 
																			posti 
																			in 
																			capo 
																			alle 
																			stazioni 
																			appaltanti 
																			dal 
																			comma 
																			9 
																			dell’articolo 
																			3 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010, 
																			per 
																			i 
																			contratti 
																			antecedenti 
																			alla 
																			data 
																			del 
																			7 
																			settembre 
																			u.s. 
																			ed 
																			in 
																			corso 
																			di 
																			esecuzione 
																			alla 
																			scadenza 
																			del 
																			periodo 
																			transitorio, 
																			dal 
																			momento 
																			che 
																			anch’essi, 
																			come 
																			osservato, 
																			devono 
																			intendersi 
																			automaticamente 
																			emendati 
																			in 
																			senso 
																			conforme 
																			ai 
																			nuovi 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità. 
																			Al 
																			riguardo, 
																			si 
																			suggerisce 
																			alle 
																			stazioni 
																			appaltanti, 
																			per 
																			i 
																			contratti 
																			in 
																			corso 
																			di 
																			esecuzione 
																			alla 
																			scadenza 
																			del 
																			periodo 
																			transitorio, 
																			di 
																			inviare 
																			agli 
																			operatori 
																			economici 
																			una 
																			comunicazione 
																			con 
																			la 
																			quale 
																			si 
																			evidenzia 
																			l’avvenuta 
																			integrazione 
																			automatica 
																			del 
																			contratto 
																			principale 
																			e 
																			dei 
																			contratti 
																			da 
																			esso 
																			derivati 
																			e, 
																			al 
																			contempo, 
																			si 
																			procede 
																			alla 
																			comunicazione 
																			del 
																			CIG, 
																			laddove 
																			non 
																			precedentemente 
																			previsto.
																			Da 
																			ultimo, 
																			è 
																			opportuno 
																			ribadire 
																			che, 
																			fino 
																			alla 
																			scadenza 
																			del 
																			periodo 
																			transitorio, 
																			resta 
																			ferma 
																			la 
																			possibilità 
																			di 
																			effettuare 
																			tutti 
																			i 
																			pagamenti 
																			richiesti 
																			in 
																			esecuzione 
																			del 
																			contratto, 
																			anche 
																			se 
																			il 
																			relativo 
																			contratto 
																			risulti 
																			sprovvisto 
																			della 
																			clausola 
																			di 
																			tracciabilità 
																			e 
																			privo 
																			di 
																			CIG.
2. Ambito di applicazione
																			In 
																			linea 
																			generale, 
																			si 
																			rammenta 
																			che 
																			la
																			
																			ratio 
																			delle 
																			norme 
																			dettate 
																			dalla 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010 
																			è 
																			quella 
																			di 
																			prevenire 
																			infiltrazioni 
																			malavitose 
																			e di 
																			contrastare 
																			le 
																			imprese 
																			che, 
																			per 
																			la 
																			loro 
																			contiguità 
																			con 
																			la 
																			criminalità 
																			organizzata, 
																			operano 
																			in 
																			modo 
																			irregolare 
																			ed 
																			anticoncorrenziale. 
																			A 
																			tal 
																			fine, 
																			tra 
																			l’altro, 
																			la 
																			legge 
																			prevede 
																			che 
																			i 
																			flussi 
																			finanziari, 
																			provenienti 
																			da 
																			soggetti 
																			tenuti 
																			all’osservanza 
																			del 
																			decreto 
																			legislativo 
																			12 
																			aprile 
																			2006, 
																			n. 
																			163 
																			(nel 
																			seguito, 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti) 
																			e 
																			diretti 
																			ad 
																			operatori 
																			economici 
																			aggiudicatari 
																			di 
																			un 
																			contratto 
																			di 
																			appalto 
																			di 
																			lavori, 
																			servizi 
																			o 
																			forniture, 
																			debbano 
																			essere 
																			tracciati, 
																			in 
																			modo 
																			tale 
																			che 
																			ogni 
																			incasso 
																			e 
																			pagamento 
																			possa 
																			essere 
																			controllato
																			
																			ex 
																			post.
																			L'articolo 
																			3, 
																			comma 
																			1,della 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010 
																			stabilisce 
																			che 
																			le 
																			norme 
																			sulla 
																			tracciabilità 
																			dei 
																			flussi 
																			finanziari 
																			si 
																			applicano 
																			agli 
																			appaltatori, 
																			subappaltatori 
																			e 
																			subcontraenti 
																			della 
																			filiera 
																			delle 
																			imprese, 
																			pertanto, 
																			assume 
																			fondamentale 
																			importanza 
																			la 
																			nozione 
																			di 
																			appalto 
																			(e, 
																			di 
																			riflesso, 
																			quella 
																			di 
																			appaltatore). 
																			 
																			Nel 
																			codice 
																			civile, 
																			all'articolo 
																			1655, 
																			il 
																			contratto 
																			di 
																			appalto 
																			è 
																			definito 
																			come
																			
																			“il 
																			contratto 
																			col 
																			quale 
																			una 
																			parte 
																			assume, 
																			con 
																			organizzazione 
																			dei 
																			mezzi 
																			necessari 
																			e 
																			con 
																			gestione 
																			a 
																			proprio 
																			rischio, 
																			il 
																			compimento 
																			di 
																			un'opera 
																			o di 
																			un 
																			servizio 
																			verso 
																			un 
																			corrispettivo 
																			in 
																			danaro”. 
																			 
																			Nel 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti, 
																			all'articolo 
																			3, 
																			comma 
																			6, 
																			accogliendo 
																			la 
																			nozione 
																			di 
																			derivazione 
																			comunitaria, 
																			l’appalto 
																			pubblico 
																			è 
																			definito 
																			come 
																			il 
																			contratto 
																			a 
																			titolo 
																			oneroso, 
																			stipulato 
																			per 
																			iscritto 
																			tra 
																			una 
																			stazione 
																			appaltante 
																			o un 
																			ente 
																			aggiudicatore 
																			e 
																			uno 
																			o 
																			più 
																			operatori 
																			economici, 
																			avente 
																			per 
																			oggetto 
																			l'esecuzione 
																			di 
																			lavori, 
																			la 
																			fornitura 
																			di 
																			prodotti, 
																			la 
																			prestazione 
																			di 
																			servizi 
																			come 
																			definiti 
																			dal 
																			codice 
																			stesso.
																			
																			Come 
																			già 
																			affermato 
																			nella 
																			determinazione 
																			n. 8 
																			del 
																			2010 
																			di 
																			questa 
																			Autorità, 
																			quindi, 
																			le 
																			norme 
																			sulla 
																			tracciabilità 
																			dei 
																			flussi 
																			finanziari 
																			si 
																			applicano 
																			in 
																			tutti 
																			i 
																			casi 
																			in 
																			cui 
																			sia 
																			stipulato 
																			un 
																			contratto 
																			d'appalto 
																			pubblico 
																			tra 
																			operatore 
																			economico 
																			e 
																			committente 
																			pubblico, 
																			indipendentemente 
																			dall'esperimento 
																			o 
																			meno 
																			di 
																			una 
																			gara 
																			per 
																			l'affidamento 
																			dell’opera 
																			o 
																			del 
																			servizio 
																			e 
																			senza 
																			deroghe 
																			per 
																			gli 
																			appalti 
																			di 
																			modico 
																			valore.
																			Ugualmente, 
																			la 
																			disposizione 
																			si 
																			applica 
																			ai 
																			concessionari 
																			di 
																			lavori 
																			pubblici 
																			e di 
																			servizi, 
																			dal 
																			momento 
																			che 
																			la 
																			normativa 
																			comunitaria 
																			ed 
																			il 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti 
																			definiscono 
																			la 
																			concessione 
																			quale 
																			“contratto 
																			a 
																			titolo 
																			oneroso, 
																			concluso 
																			in 
																			forma 
																			scritta, 
																			… 
																			che 
																			presenta 
																			le 
																			stesse 
																			caratteristiche 
																			di 
																			un 
																			appalto 
																			pubblico 
																			… ad 
																			eccezione 
																			del 
																			fatto 
																			che 
																			il 
																			corrispettivo 
																			.. 
																			consiste 
																			unicamente 
																			nel 
																			diritto 
																			di 
																			gestire 
																			l’opera 
																			(o i 
																			servizi) 
																			o in 
																			tale 
																			diritto 
																			accompagnato 
																			da 
																			un 
																			prezzo…”.
																			
																			Si 
																			precisa 
																			che, 
																			per 
																			quanto 
																			riguarda 
																			i 
																			corrispettivi 
																			incassati 
																			dai 
																			concessionari 
																			di 
																			servizio 
																			pubblico, 
																			corrisposti 
																			dagli 
																			utenti 
																			(ad 
																			esempio 
																			TARSU), 
																			gli 
																			stessi 
																			possono 
																			essere 
																			versati 
																			con 
																			qualsiasi 
																			strumento 
																			di 
																			pagamento, 
																			ivi 
																			incluso 
																			il 
																			contante. 
																			Detti 
																			pagamenti 
																			devono, 
																			comunque, 
																			essere 
																			effettuati 
																			sul 
																			conto 
																			corrente 
																			dedicato, 
																			indicato 
																			dal 
																			concessionario 
																			al 
																			committente.
																			Sulla 
																			base 
																			di 
																			tali 
																			considerazioni, 
																			la 
																			normativa 
																			sulla 
																			tracciabilità 
																			si 
																			applica, 
																			in 
																			prima 
																			battuta, 
																			ai 
																			contratti 
																			di 
																			concessione 
																			e di 
																			appalto 
																			posti 
																			in 
																			essere 
																			dalle 
																			stazioni 
																			appaltanti, 
																			dagli 
																			enti 
																			aggiudicatori 
																			e 
																			dai 
																			soggetti 
																			aggiudicatori 
																			aventi 
																			ad 
																			oggetto 
																			l’acquisizione 
																			di 
																			lavori, 
																			servizi 
																			e 
																			forniture 
																			e 
																			sottoposti 
																			alla 
																			disciplina 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti.
																			
																			Al 
																			contrario, 
																			deve 
																			ritenersi 
																			escluso 
																			dell’ambito 
																			di 
																			applicazione 
																			della 
																			tracciabilità 
																			il 
																			trasferimento 
																			di 
																			fondi 
																			da 
																			parte 
																			delle 
																			amministrazioni 
																			dello 
																			Stato 
																			in 
																			favore 
																			di 
																			soggetti 
																			pubblici 
																			(anche 
																			in 
																			forma 
																			societaria) 
																			per 
																			la 
																			copertura 
																			di 
																			costi 
																			relativi 
																			all’attività 
																			espletate 
																			in 
																			funzione 
																			del 
																			ruolo 
																			istituzionale 
																			da 
																			essi 
																			ricoperto
																			
																			ex 
																			lege, 
																			anche 
																			perché 
																			tale 
																			trasferimento 
																			di 
																			fondi 
																			è 
																			comunque 
																			tracciato.
																			Sono, 
																			invece, 
																			inclusi 
																			i 
																			flussi 
																			finanziari 
																			derivanti 
																			dai 
																			contratti 
																			stipulati 
																			dalle 
																			imprese 
																			pubbliche 
																			nell’ambito 
																			dei 
																			settori 
																			“speciali” 
																			individuati 
																			dalla 
																			direttiva 
																			2004/17/CE 
																			e 
																			dal 
																			Codice, 
																			parte 
																			III, 
																			mentre 
																			sono 
																			da 
																			ritenersi 
																			esclusi 
																			i 
																			contratti 
																			di 
																			diritto 
																			privato 
																			stipulati 
																			dalle 
																			imprese 
																			pubbliche 
																			al 
																			di 
																			fuori 
																			di 
																			tali 
																			attività. 
																			Tale 
																			conclusione 
																			appare 
																			estendibile 
																			anche 
																			ai 
																			contratti 
																			che 
																			si 
																			riferiscono 
																			ad 
																			attività 
																			sottratte 
																			successivamente, 
																			in 
																			base 
																			ad 
																			una 
																			decisione 
																			della 
																			Commissione 
																			europea, 
																			al 
																			campo 
																			di 
																			applicazione 
																			della 
																			direttiva 
																			2004/17/CE 
																			e 
																			del 
																			Codice 
																			in 
																			quanto
																			
																			“direttamente 
																			esposti 
																			alla 
																			concorrenza” 
																			(articolo 
																			30 
																			della 
																			direttiva 
																			2004/17/CE 
																			e 
																			articolo 
																			219 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti). 
																			Recentemente, 
																			ad 
																			esempio, 
																			tale 
																			è il 
																			caso 
																			dei 
																			contratti 
																			destinati 
																			all’attività 
																			di 
																			generazione 
																			di 
																			energia 
																			elettrica 
																			per 
																			la 
																			“Zona 
																			Nord” 
																			di 
																			cui 
																			alla 
																			Decisione 
																			della 
																			Commissione 
																			2010/403/UE 
																			del 
																			14 
																			luglio 
																			2010 
																			recepita 
																			con 
																			Decreto 
																			5 
																			agosto 
																			2010 
																			della 
																			Presidenza 
																			del 
																			Consiglio 
																			dei 
																			Ministri 
																			- 
																			Dipartimento 
																			politiche 
																			comunitarie.
																			Al 
																			fine 
																			di 
																			evitare 
																			elusioni 
																			della 
																			normativa 
																			sulla 
																			tracciabilità, 
																			quest’ultima 
																			trova 
																			altresì 
																			applicazione 
																			ai 
																			flussi 
																			finanziari 
																			relativi 
																			a 
																			contratti 
																			di 
																			appalto 
																			affidati 
																			direttamente 
																			da 
																			un 
																			ente 
																			aggiudicatore 
																			o da 
																			un 
																			concessionario 
																			di 
																			lavori 
																			pubblici 
																			ad 
																			imprese 
																			collegate, 
																			ai 
																			sensi, 
																			rispettivamente, 
																			degli 
																			articoli 
																			218 
																			e 
																			149 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti.
2.1 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti
																			La 
																			normativa 
																			sulla 
																			tracciabilità 
																			trova 
																			applicazione 
																			anche 
																			con 
																			riguardo 
																			ai 
																			contratti 
																			esclusi 
																			di 
																			cui 
																			al 
																			Titolo 
																			II, 
																			parte 
																			I, 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti, 
																			purché 
																			gli 
																			stessi 
																			siano 
																			riconducibili 
																			alla 
																			fattispecie 
																			dell’appalto. 
																			Ad 
																			esempio, 
																			sono 
																			da 
																			ritenersi 
																			sottoposti 
																			alla 
																			disciplina 
																			sulla 
																			tracciabilità 
																			gli 
																			appalti 
																			previsti 
																			dagli 
																			articoli 
																			16 
																			(contratti 
																			relativi 
																			alla 
																			produzione 
																			e al 
																			commercio 
																			di 
																			armi, 
																			munizioni 
																			e 
																			materiale 
																			bellico), 
																			17 
																			(contratti 
																			segretati 
																			o 
																			che 
																			si 
																			esigono 
																			particolari 
																			misure 
																			di 
																			sicurezza) 
																			e 18 
																			(contratti 
																			aggiudicati 
																			in 
																			base 
																			a 
																			norme 
																			internazionali).
																			Parimenti, 
																			devono 
																			ritenersi 
																			sottoposti 
																			alla 
																			disciplina 
																			sulla 
																			tracciabilità 
																			gli 
																			appalti 
																			di 
																			servizi 
																			non 
																			prioritari 
																			compresi 
																			nell’allegato 
																			II B 
																			a 
																			cui, 
																			come 
																			è 
																			noto, 
																			si 
																			applicano, 
																			solo 
																			alcune 
																			disposizioni 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti. 
																			A 
																			titolo 
																			esemplificativo, 
																			si 
																			osserva 
																			che 
																			l’acquisto 
																			da 
																			parte 
																			di 
																			una 
																			stazione 
																			appaltante 
																			di 
																			corsi 
																			di 
																			formazione 
																			per 
																			il 
																			proprio 
																			personale 
																			configura 
																			un 
																			appalto 
																			di 
																			servizi, 
																			rientrante 
																			nell’allegato 
																			II 
																			B, 
																			categoria 
																			24 
																			e, 
																			pertanto, 
																			comporta 
																			l’assolvimento 
																			degli 
																			oneri 
																			relativi 
																			alla 
																			tracciabilità. 
																			Il 
																			rapporto 
																			tra 
																			l’operatore 
																			economico 
																			che 
																			organizza 
																			i 
																			corsi 
																			formativi 
																			ed i 
																			docenti 
																			esterni 
																			coinvolti, 
																			a 
																			seguito 
																			di 
																			contratti 
																			d’opera 
																			per 
																			prestazioni 
																			occasionali, 
																			invece, 
																			è 
																			assimilabile 
																			all’ipotesi 
																			prevista 
																			dall’articolo 
																			3, 
																			comma 
																			2 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010: 
																			ne 
																			discende 
																			che 
																			i 
																			trasferimenti 
																			di 
																			denaro 
																			conseguenti 
																			possono 
																			essere 
																			esentati 
																			dall’indicazione 
																			del 
																			CIG 
																			e 
																			del 
																			CUP, 
																			ferma 
																			restando 
																			l’osservanza 
																			delle 
																			altre 
																			disposizioni.
																			
																			Alcune 
																			puntualizzazioni 
																			si 
																			rendono 
																			necessarie 
																			con 
																			riguardo 
																			all’articolo 
																			19, 
																			comma 
																			1 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti. 
																			Quest’ultimo 
																			contempla 
																			una 
																			molteplicità 
																			di 
																			figure 
																			contrattuali 
																			eterogenee, 
																			non 
																			tutte 
																			qualificabili 
																			come 
																			contratti 
																			d’appalto. 
																			A 
																			titolo 
																			esemplificativo, 
																			gli 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità 
																			non 
																			si 
																			estendono 
																			ai 
																			contratti 
																			di 
																			lavoro 
																			conclusi 
																			dalle 
																			stazioni 
																			appaltanti 
																			con 
																			i 
																			propri 
																			dipendenti 
																			(articolo 
																			19, 
																			comma 
																			1, 
																			lett. 
																			e) 
																			ed 
																			alle 
																			figure 
																			agli 
																			stessi 
																			assimilabili 
																			(ad 
																			esempio, 
																			la 
																			somministrazione 
																			di 
																			lavoro 
																			con 
																			le 
																			pubbliche 
																			amministrazioni, 
																			disciplinata 
																			dagli 
																			articoli 
																			20 e 
																			ss. 
																			del 
																			decreto 
																			legislativo 
																			del 
																			10 
																			settembre 
																			2003 
																			n. 
																			276, 
																			così 
																			come 
																			il 
																			lavoro 
																			temporaneo 
																			ai 
																			sensi 
																			della 
																			legge 
																			24 
																			giugno 
																			1997 
																			n. 
																			196). 
																			
																			Parimenti 
																			esclusi 
																			dal 
																			perimetro 
																			di 
																			applicazione 
																			della 
																			tracciabilità 
																			sono 
																			i 
																			contratti 
																			aventi 
																			ad 
																			oggetto 
																			l'acquisto 
																			o la 
																			locazione 
																			di 
																			terreni, 
																			fabbricati 
																			esistenti 
																			o 
																			altri 
																			beni 
																			immobili 
																			o 
																			riguardanti 
																			diritti 
																			su 
																			tali 
																			beni 
																			(articolo 
																			19, 
																			comma 
																			1, 
																			lett. 
																			a), 
																			nonché 
																			concernenti 
																			i 
																			servizi 
																			di 
																			arbitrato 
																			e 
																			conciliazione 
																			(articolo 
																			19, 
																			comma 
																			1, 
																			lett. 
																			c). 
																			Sono 
																			invece 
																			soggetti 
																			alla 
																			tracciabilità 
																			i 
																			contratti 
																			pubblici 
																			di 
																			cui 
																			all’articolo 
																			19, 
																			comma 
																			1 
																			che 
																			sono 
																			appalti 
																			di 
																			servizi, 
																			quali 
																			i 
																			servizi 
																			finanziari 
																			menzionati 
																			alla 
																			lettera 
																			a), 
																			secondo 
																			periodo, 
																			ed i 
																			contratti 
																			di 
																			ricerca 
																			e 
																			sviluppo 
																			di 
																			cui 
																			alla 
																			lettera 
																			f).
																			Quanto 
																			al 
																			secondo 
																			comma 
																			dell’articolo 
																			19, 
																			lo 
																			stesso 
																			esclude 
																			l’applicazione 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti 
																			agli 
																			“appalti 
																			pubblici 
																			di 
																			servizi 
																			aggiudicati 
																			da 
																			un'amministrazione 
																			aggiudicatrice 
																			o da 
																			un 
																			ente 
																			aggiudicatore 
																			ad 
																			un'altra 
																			amministrazione 
																			aggiudicatrice 
																			o ad 
																			un'associazione 
																			o 
																			consorzio 
																			di 
																			amministrazioni 
																			aggiudicatrici, 
																			in 
																			base 
																			ad 
																			un 
																			diritto 
																			esclusivo 
																			di 
																			cui 
																			esse 
																			beneficiano 
																			in 
																			virtù 
																			di 
																			disposizioni 
																			legislative, 
																			regolamentari 
																			o 
																			amministrative 
																			pubblicate, 
																			purché 
																			tali 
																			disposizioni 
																			siano 
																			compatibili 
																			con 
																			il 
																			trattato”.
																			Si 
																			ritiene, 
																			al 
																			riguardo, 
																			in 
																			considerazione 
																			della
																			
																			ratio 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010, 
																			che 
																			detti 
																			appalti 
																			non 
																			siano 
																			soggetti 
																			agli 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità 
																			in 
																			quanto 
																			contenuti 
																			in 
																			un 
																			perimetro 
																			pubblico, 
																			ben 
																			delimitato 
																			da 
																			disposizioni 
																			legislative, 
																			regolamentari 
																			o 
																			amministrative, 
																			tali 
																			da 
																			rendere
																			
																			ex 
																			se 
																			tracciati 
																			i 
																			rapporti, 
																			anche 
																			di 
																			natura 
																			finanziaria, 
																			intercorrenti 
																			tra 
																			le 
																			amministrazioni 
																			aggiudicatrici 
																			(per 
																			un 
																			esempio 
																			di 
																			soggetti 
																			rientranti 
																			in 
																			tale 
																			previsione 
																			normativa, 
																			si 
																			veda 
																			la 
																			sentenza 
																			del 
																			TAR 
																			Toscana 
																			n.1042/2010).
2.2 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario, affidamenti in house e società miste
																			Gli 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità 
																			non 
																			trovano 
																			applicazione 
																			nel 
																			caso 
																			di 
																			svolgimento 
																			di 
																			prestazioni 
																			di 
																			lavori, 
																			servizi 
																			e 
																			forniture 
																			in 
																			economia 
																			tramite 
																			amministrazione 
																			diretta
																			
																			ex 
																			articolo 
																			125, 
																			comma 
																			3, 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti. 
																			Tale 
																			ipotesi 
																			si 
																			configura 
																			quando 
																			la 
																			stazione 
																			appaltante 
																			provvede 
																			all’esecuzione 
																			con 
																			materiali 
																			e 
																			mezzi 
																			propri 
																			o 
																			appositamente 
																			noleggiati 
																			o 
																			acquistati 
																			e 
																			con 
																			personale 
																			proprio, 
																			sotto 
																			la 
																			direzione 
																			del 
																			responsabile 
																			del 
																			procedimento. 
																			Il 
																			ricorso 
																			all’istituto 
																			in 
																			commento 
																			non 
																			integra, 
																			pertanto, 
																			la 
																			fattispecie 
																			del 
																			contratto 
																			d’appalto 
																			con 
																			un 
																			operatore 
																			economico. 
																			
																			Diversamente, 
																			sono 
																			soggette 
																			alla 
																			tracciabilità 
																			le 
																			procedure 
																			di 
																			cottimo 
																			fiduciario.
																			Devono 
																			ritenersi 
																			escluse 
																			dall’ambito 
																			di 
																			applicazione 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010 
																			anche 
																			le 
																			movimentazioni 
																			di 
																			danaro 
																			derivanti 
																			da 
																			prestazioni 
																			eseguite 
																			in 
																			favore 
																			di 
																			pubbliche 
																			amministrazioni 
																			da 
																			soggetti, 
																			giuridicamente 
																			distinti 
																			dalle 
																			stesse, 
																			ma 
																			sottoposti 
																			ad 
																			un 
																			controllo 
																			analogo 
																			a 
																			quello 
																			che 
																			le 
																			medesime 
																			esercitano 
																			sulle 
																			proprie 
																			strutture 
																			(cd. 
																			affidamenti
																			
																			in 
																			house), 
																			in 
																			quanto, 
																			come 
																			affermato 
																			da 
																			un 
																			orientamento 
																			giurisprudenziale 
																			ormai 
																			consolidato, 
																			in 
																			tale 
																			caso, 
																			assume 
																			rilievo 
																			la 
																			modalità 
																			organizzativa 
																			dell’ente 
																			pubblico, 
																			risultando 
																			non 
																			integrati 
																			gli 
																			elementi 
																			costitutivi 
																			del 
																			contratto 
																			d’appalto 
																			per 
																			difetto 
																			del 
																			requisito 
																			della 
																			terzietà. 
																			
																			Ai 
																			fini 
																			della 
																			tracciabilità, 
																			quindi, 
																			non 
																			deve 
																			essere 
																			indicato 
																			il 
																			CIG. 
																			Resta 
																			ferma 
																			l’osservanza 
																			della 
																			normativa 
																			sulla 
																			tracciabilità 
																			per 
																			le 
																			società
																			
																			in 
																			house 
																			quando 
																			le 
																			stesse 
																			affidano 
																			appalti 
																			a 
																			terzi.
																			Si 
																			rileva, 
																			inoltre, 
																			che 
																			la 
																			procedura 
																			di 
																			selezione 
																			del 
																			socio 
																			privato 
																			di 
																			una 
																			società 
																			mista 
																			con 
																			contestuale 
																			affidamento 
																			del 
																			servizio 
																			al 
																			socio 
																			stesso 
																			(cd. 
																			socio 
																			operativo), 
																			è 
																			soggetta 
																			alla 
																			tracciabilità, 
																			non 
																			potendo 
																			essere 
																			esclusa 
																			dall’ambito 
																			di 
																			applicazione 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010: 
																			conseguentemente, 
																			per 
																			tale 
																			fattispecie, 
																			è 
																			necessario 
																			richiedere 
																			il 
																			CIG 
																			all’Autorità.
2.3 Utilizzo del fondo economale
																			Come 
																			già 
																			specificato 
																			nella 
																			determinazione 
																			n. 8 
																			del 
																			2010, 
																			per 
																			le 
																			spese 
																			effettuate 
																			dai 
																			cassieri, 
																			utilizzando 
																			il 
																			fondo 
																			economale, 
																			deve 
																			ritenersi 
																			consentito 
																			da 
																			parte 
																			delle 
																			stazioni 
																			appaltanti 
																			l’utilizzo 
																			di 
																			contanti, 
																			nel 
																			rispetto 
																			della 
																			normativa 
																			vigente; 
																			sono 
																			state 
																			indicate, 
																			ad 
																			esempio, 
																			le 
																			spese 
																			relative 
																			ai 
																			pagamenti 
																			di 
																			valori 
																			bollati, 
																			imposte 
																			ed 
																			altri 
																			diritti 
																			erariali, 
																			spese 
																			postali, 
																			biglietti 
																			di 
																			mezzi 
																			di 
																			trasporto, 
																			giornali 
																			e 
																			pubblicazioni. 
																			Si 
																			tratta, 
																			in 
																			sostanza, 
																			delle 
																			spese 
																			che 
																			ciascuna 
																			amministrazione 
																			disciplina 
																			in 
																			via 
																			generale 
																			con 
																			un 
																			provvedimento 
																			interno: 
																			ad 
																			esempio, 
																			il 
																			testo 
																			unico 
																			delle 
																			leggi 
																			sull’ordinamento 
																			degli 
																			enti 
																			locali 
																			(decreto 
																			legislativo 
																			18 
																			agosto 
																			2000, 
																			n. 
																			267) 
																			stabilisce 
																			che 
																			il 
																			regolamento 
																			di 
																			contabilità 
																			di 
																			ciascun 
																			ente 
																			preveda 
																			l’istituzione 
																			di 
																			un 
																			servizio 
																			di 
																			economato 
																			“per 
																			la 
																			gestione 
																			di 
																			cassa 
																			delle 
																			spese 
																			di 
																			ufficio 
																			di 
																			non 
																			rilevante 
																			ammontare” 
																			(articoli 
																			152 
																			e 
																			153 TUEL).
																			Il 
																			regolamento 
																			contiene 
																			un’elencazione 
																			esemplificativa 
																			degli 
																			acquisti 
																			di 
																			beni 
																			e 
																			servizi 
																			che 
																			rientrano 
																			nelle 
																			spese 
																			minute 
																			e di 
																			non 
																			rilevante 
																			entità, 
																			necessarie 
																			per 
																			sopperire 
																			con 
																			immediatezza 
																			ed 
																			urgenza 
																			ad 
																			esigenze 
																			funzionali 
																			dell’ente 
																			(non 
																			compatibili 
																			con 
																			gli 
																			indugi 
																			della 
																			contrattazione 
																			e 
																			l’emanazione 
																			di 
																			un 
																			provvedimento 
																			di 
																			approvazione), 
																			entro 
																			un 
																			limite 
																			di 
																			importo 
																			fissato, 
																			anch’esso, 
																			nel 
																			medesimo 
																			regolamento; 
																			la 
																			gestione 
																			di 
																			tali 
																			spese, 
																			superando 
																			il 
																			rigido 
																			formalismo 
																			delle 
																			procedure 
																			codificate, 
																			avviene 
																			secondo 
																			modalità 
																			semplificate 
																			sia 
																			per 
																			quanto 
																			riguarda 
																			il 
																			pagamento 
																			(per 
																			pronta 
																			cassa), 
																			contestuale 
																			all’acquisto 
																			indifferibile 
																			del 
																			bene 
																			o 
																			servizio, 
																			sia 
																			per 
																			quanto 
																			concerne 
																			la 
																			documentazione 
																			giustificativa 
																			della 
																			spesa.
																			Le 
																			spese 
																			ammissibili 
																			devono 
																			essere, 
																			quindi, 
																			tipizzate 
																			dall’amministrazione 
																			mediante 
																			l’introduzione 
																			di 
																			un 
																			elenco 
																			dettagliato 
																			all’interno 
																			di 
																			un 
																			proprio 
																			regolamento 
																			di 
																			contabilità 
																			ed 
																			amministrazione. 
																			Ovviamente, 
																			non 
																			deve 
																			trattarsi 
																			di 
																			spese 
																			effettuate 
																			a 
																			fronte 
																			di 
																			contratti 
																			d’appalto 
																			secondo 
																			quanto 
																			già 
																			specificato; 
																			infine, 
																			si 
																			puntualizza 
																			che 
																			la 
																			corretta 
																			qualificazione 
																			della 
																			singola 
																			operazione, 
																			da 
																			effettuarsi 
																			a 
																			seconda 
																			delle 
																			specificità 
																			del 
																			caso 
																			concreto 
																			ed 
																			alla 
																			luce 
																			degli 
																			ordinari 
																			criteri 
																			interpretativi, 
																			rientra 
																			nella 
																			responsabilità 
																			della 
																			stazione 
																			appaltante 
																			procedente.
																			A 
																			titolo 
																			esemplificativo, 
																			si 
																			può 
																			rammentare 
																			quanto 
																			stabilito 
																			dal 
																			d.P.R. 
																			4 
																			settembre 
																			2002 
																			n. 
																			254, 
																			concernente 
																			le 
																			gestioni 
																			dei 
																			consegnatari 
																			e 
																			dei 
																			cassieri 
																			delle 
																			amministrazioni 
																			dello 
																			Stato, 
																			il 
																			quale 
																			contempla 
																			le 
																			disposizioni 
																			che 
																			il 
																			regolamento 
																			di 
																			ciascun 
																			ente 
																			deve 
																			specificare 
																			riguardo 
																			la 
																			gestione 
																			delle 
																			spese 
																			di 
																			modesta 
																			entità, 
																			contenute 
																			entro 
																			importi 
																			certi 
																			e 
																			prefissati. 
																			Tale 
																			regolamento, 
																			in 
																			particolare, 
																			prevede 
																			che 
																			il 
																			cassiere 
																			provveda, 
																			su 
																			richiesta 
																			dei 
																			competenti 
																			uffici, 
																			al 
																			pagamento 
																			delle 
																			spese 
																			contrattuali 
																			e 
																			dei 
																			sussidi 
																			urgenti, 
																			nonché 
																			delle 
																			minute 
																			spese 
																			di 
																			ufficio, 
																			nei 
																			limiti 
																			delle 
																			risorse 
																			finanziarie. 
																			Anche 
																			in 
																			questo 
																			caso, 
																			pertanto, 
																			le 
																			spese 
																			ammissibili 
																			devono 
																			essere 
																			tipizzate 
																			dall’amministrazione 
																			mediante 
																			l’introduzione 
																			di 
																			un 
																			regolamento 
																			interno, 
																			nel 
																			rispetto 
																			dei 
																			propri 
																			limiti 
																			di 
																			spesa 
																			ed 
																			all’infuori 
																			dei 
																			contratti 
																			di 
																			appalto.
2.4 Contratti pubblici di servizi assicurativi ed indennizzi per espropriazioni
																			Si 
																			rendono 
																			necessarie 
																			alcune 
																			puntualizzazioni 
																			con 
																			riguardo 
																			ai 
																			risarcimenti 
																			eventualmente 
																			corrisposti 
																			dalle 
																			imprese 
																			assicuratrici 
																			appaltatrici 
																			ai 
																			soggetti 
																			danneggiati 
																			dalle 
																			stazioni 
																			appaltanti 
																			assicurate. 
																			Tali 
																			movimenti 
																			finanziari, 
																			stante 
																			la 
																			loro 
																			natura 
																			di 
																			indennizzo 
																			a 
																			favore 
																			di 
																			soggetti 
																			terzi, 
																			estranei 
																			al 
																			rapporto 
																			contrattuale 
																			tra 
																			appaltante 
																			ed 
																			appaltatore, 
																			devono 
																			ritenersi 
																			non 
																			soggetti 
																			agli 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità. 
																			E’ 
																			evidente 
																			che 
																			detti 
																			soggetti 
																			non 
																			possono 
																			essere 
																			equiparati 
																			agli 
																			appaltatori, 
																			subappaltatori 
																			e 
																			subcontraenti 
																			della 
																			filiera 
																			delle 
																			imprese 
																			a 
																			qualsiasi 
																			titolo 
																			interessati 
																			ai 
																			lavori, 
																			ai 
																			servizi 
																			e 
																			alle 
																			forniture 
																			pubblici.
																			
																			Ragioni 
																			non 
																			dissimili 
																			inducono 
																			a 
																			considerare 
																			estranei 
																			agli 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità 
																			le 
																			indennità, 
																			gli 
																			indennizzi 
																			ed i 
																			risarcimenti 
																			dei 
																			danni 
																			corrisposti 
																			a 
																			seguito 
																			di 
																			procedure 
																			espropriative, 
																			poste 
																			in 
																			essere 
																			da 
																			stazioni 
																			appaltanti 
																			o da 
																			enti 
																			aggiudicatori. 
																			Si 
																			ritiene, 
																			infatti, 
																			che, 
																			anche 
																			in 
																			tal 
																			caso, 
																			difetti 
																			il 
																			requisito 
																			soggettivo 
																			richiesto 
																			dal 
																			comma 
																			1 
																			dell’articolo 
																			3 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010, 
																			dal 
																			momento 
																			che 
																			i 
																			soggetti 
																			espropriati 
																			non 
																			possono 
																			annoverarsi 
																			tra 
																			quelli 
																			facenti 
																			parte 
																			della 
																			filiera 
																			delle 
																			imprese.
																			
																			Pertanto, 
																			gli 
																			indennizzi 
																			potranno 
																			essere 
																			corrisposti 
																			con 
																			qualsiasi 
																			mezzo 
																			di 
																			pagamento, 
																			senza 
																			indicazione 
																			del 
																			CIG 
																			e 
																			senza 
																			necessità 
																			di 
																			accensione 
																			di 
																			un 
																			conto 
																			corrente 
																			dedicato, 
																			fermi 
																			restando 
																			i 
																			limiti 
																			legali 
																			all’uso 
																			del 
																			contante 
																			e le 
																			disposizioni 
																			relative 
																			al 
																			CUP, 
																			ove 
																			applicabili.
																			
																			
2.5 Raggruppamenti temporanei di imprese
																			In 
																			base 
																			alla 
																			definizione 
																			di 
																			cui 
																			all’articolo 
																			3, 
																			comma 
																			20, 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti, 
																			si 
																			intende 
																			per 
																			“raggruppamento 
																			temporaneo” 
																			un 
																			insieme 
																			di 
																			imprenditori, 
																			o 
																			fornitori, 
																			o 
																			prestatori 
																			di 
																			servizi, 
																			costituito, 
																			anche 
																			mediante 
																			scrittura 
																			privata, 
																			allo 
																			scopo 
																			di 
																			partecipare 
																			alla 
																			procedura 
																			di 
																			affidamento 
																			di 
																			uno 
																			specifico 
																			contratto 
																			pubblico, 
																			mediante 
																			presentazione 
																			di 
																			una 
																			unica 
																			offerta. 
																			Quest’ultima 
																			determina 
																			la 
																			responsabilità 
																			solidale 
																			dei 
																			soggetti 
																			raggruppati 
																			nei 
																			confronti 
																			della 
																			stazione 
																			appaltante, 
																			nonché 
																			nei 
																			confronti 
																			del 
																			subappaltatore 
																			e 
																			dei 
																			fornitori, 
																			tranne 
																			che 
																			per 
																			gli 
																			assuntori 
																			di 
																			lavori 
																			scorporabili 
																			e, 
																			nel 
																			caso 
																			di 
																			servizi 
																			e 
																			forniture, 
																			per 
																			gli 
																			assuntori 
																			di 
																			prestazioni 
																			secondarie, 
																			nei 
																			quali 
																			la 
																			responsabilità 
																			è 
																			limitata 
																			all'esecuzione 
																			delle 
																			prestazioni 
																			di 
																			rispettiva 
																			competenza, 
																			ferma 
																			restando 
																			la 
																			responsabilità 
																			solidale 
																			del 
																			mandatario 
																			(articolo 
																			37, 
																			comma 
																			5 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti).
																			Da 
																			un 
																			punto 
																			di 
																			vista 
																			negoziale, 
																			alla 
																			base 
																			della 
																			costituzione 
																			dei 
																			raggruppamenti 
																			vi è 
																			un 
																			contratto 
																			di 
																			mandato 
																			che 
																			gli 
																			operatori 
																			economici 
																			(mandanti) 
																			conferiscono 
																			ad 
																			uno 
																			di 
																			essi, 
																			detto 
																			mandatario.
																			
																			Sebbene 
																			al 
																			mandatario 
																			spetti 
																			la 
																			rappresentanza 
																			esclusiva, 
																			anche 
																			processuale, 
																			dei 
																			mandanti 
																			nei 
																			confronti 
																			della 
																			stazione 
																			appaltante 
																			per 
																			tutte 
																			le 
																			operazioni 
																			e 
																			gli 
																			atti 
																			di 
																			qualsiasi 
																			natura 
																			dipendenti 
																			dall'appalto 
																			(articolo 
																			37, 
																			comma 
																			16), 
																			la 
																			stazione 
																			appaltante 
																			può 
																			far 
																			valere 
																			direttamente 
																			le 
																			responsabilità 
																			facenti 
																			capo 
																			ai 
																			mandanti. 
																			Inoltre, 
																			il 
																			rapporto 
																			di 
																			mandato 
																			non 
																			determina 
																			di 
																			per 
																			sé 
																			organizzazione 
																			o 
																			associazione 
																			degli 
																			operatori 
																			economici 
																			riuniti, 
																			ognuno 
																			dei 
																			quali 
																			conserva 
																			la 
																			propria 
																			autonomia 
																			ai 
																			fini 
																			della 
																			gestione, 
																			degli 
																			adempimenti 
																			fiscali 
																			e 
																			degli 
																			oneri 
																			sociali 
																			(art. 
																			37, 
																			comma 
																			17). 
																			Da 
																			tali 
																			disposizioni 
																			discende 
																			che 
																			ciascun 
																			componente 
																			del 
																			raggruppamento 
																			è 
																			tenuto 
																			ad 
																			osservare, 
																			in 
																			proprio 
																			e 
																			nei 
																			rapporti 
																			con 
																			eventuali 
																			subcontraenti, 
																			gli 
																			obblighi 
																			derivanti 
																			dalla 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010, 
																			anche 
																			al 
																			fine 
																			di 
																			non 
																			interrompere 
																			la 
																			concatenazione 
																			di 
																			flussi 
																			tracciati 
																			tra 
																			stazione 
																			appaltante 
																			e 
																			singoli 
																			subcontraenti. 
																			Pertanto, 
																			la 
																			mandataria 
																			dovrà 
																			rispettare 
																			nei 
																			pagamenti 
																			effettuati 
																			verso 
																			le 
																			mandanti 
																			le 
																			clausole 
																			di 
																			tracciabilità 
																			che 
																			andranno, 
																			altresì, 
																			inserite 
																			nel 
																			contratto 
																			di 
																			mandato.
																			Le 
																			medesime 
																			considerazioni 
																			valgono 
																			in 
																			relazione 
																			ai 
																			consorzi 
																			ordinari 
																			di 
																			concorrenti 
																			di 
																			cui 
																			all’articolo 
																			34, 
																			comma 
																			1, 
																			lett. 
																			e) 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti.
																			Si 
																			ritiene 
																			che 
																			siano 
																			sottoposti 
																			a 
																			tracciabilità 
																			anche 
																			i 
																			flussi 
																			finanziari 
																			nell’ambito 
																			delle 
																			società 
																			tra 
																			i 
																			imprese 
																			riunite 
																			a 
																			valle 
																			dell’aggiudicazione
																			
																			ex
																			
																			articolo 
																			96 
																			del 
																			d.P.R. 21 
																			dicembre 
																			1999, 
																			n. 
																			554 
																			(articolo 
																			93 
																			d.P.R. 
																			5 
																			ottobre 
																			2010, 
																			n. 
																			207).
2.6 Cauzioni
Come già chiarito nella determinazione n. 8 del 2010, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l’onere di conservare idonea documentazione probatoria.
2.7 Incarichi di collaborazione
																			Non 
																			si 
																			ritengono 
																			soggetti 
																			agli 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità 
																			gli 
																			incarichi 
																			di 
																			collaborazione
																			
																			ex 
																			articolo 
																			7, 
																			comma 
																			6, 
																			del 
																			decreto 
																			legislativo 
																			30 
																			marzo 
																			2001 
																			n. 
																			165 
																			(“Norme 
																			generali 
																			sull'ordinamento 
																			del 
																			lavoro 
																			alle 
																			dipendenze 
																			delle 
																			amministrazioni 
																			pubbliche”) 
																			. 
																			Tale 
																			disposizione 
																			consente, 
																			in 
																			presenza 
																			di 
																			determinati 
																			presupposti 
																			di 
																			legittimità, 
																			di 
																			ricorrere 
																			ad 
																			incarichi 
																			individuali 
																			di 
																			natura 
																			occasionale 
																			e 
																			coordinata 
																			e 
																			continuativa 
																			per 
																			esigenze 
																			cui 
																			non 
																			si 
																			possa 
																			far 
																			fronte 
																			con 
																			personale 
																			in 
																			servizio.
																			Si 
																			tratta 
																			di 
																			contratti 
																			d'opera, 
																			previsti 
																			dall'articolo 
																			2222 
																			c.c. 
																			- 
																			che 
																			hanno 
																			ad 
																			oggetto 
																			un
																			
																			facere 
																			a 
																			favore 
																			del 
																			committente, 
																			senza 
																			vincolo 
																			di 
																			subordinazione 
																			- e 
																			con 
																			lavoro 
																			prevalentemente 
																			proprio.
																			Le 
																			menzionate 
																			collaborazioni 
																			sono 
																			state 
																			definite 
																			(cfr. 
																			Corte 
																			dei 
																			conti, 
																			Sezione 
																			regionale 
																			di 
																			controllo 
																			per 
																			il 
																			Veneto, 
																			parere 
																			14 
																			gennaio 
																			2009, 
																			n. 
																			7) 
																			come 
																			attività 
																			temporanee, 
																			altamente 
																			qualificate, 
																			da 
																			porsi 
																			in 
																			essere 
																			in 
																			esplicazione 
																			delle 
																			competenze 
																			istituzionali 
																			dell’ente 
																			e 
																			per 
																			il 
																			conseguimento 
																			di 
																			obiettivi 
																			e 
																			progetti 
																			specifici; 
																			pertanto, 
																			di 
																			regola, 
																			le 
																			collaborazioni 
																			esterne 
																			operano 
																			nell’ambito 
																			della 
																			c.d. 
																			attività 
																			di 
																			amministrazione 
																			attiva 
																			tesa 
																			a 
																			perseguire 
																			le 
																			finalità 
																			proprie 
																			dell’ente 
																			locale 
																			che, 
																			altrimenti, 
																			per 
																			l’assenza 
																			di 
																			adeguata 
																			professionalità, 
																			sarebbe 
																			impossibile 
																			raggiungere. 
																			Data 
																			la 
																			contiguità 
																			delle 
																			fattispecie 
																			contrattuali 
																			in 
																			esame 
																			ed 
																			al 
																			fine 
																			di 
																			evitare 
																			elusioni 
																			della 
																			normativa, 
																			si 
																			raccomanda 
																			alle 
																			stazioni 
																			appaltanti 
																			di 
																			porre 
																			particolare 
																			attenzione 
																			nell’operare 
																			la 
																			distinzione 
																			tra 
																			contratto 
																			di 
																			lavoro 
																			autonomo 
																			- la 
																			cui 
																			disciplina 
																			si 
																			rinviene 
																			nel 
																			citato 
																			decreto 
																			n. 
																			165/2001 
																			- e 
																			il 
																			contratto 
																			di 
																			appalto 
																			di 
																			servizi 
																			- 
																			disciplinato 
																			dal 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti 
																			e 
																			soggetto 
																			alle 
																			regole 
																			di 
																			tracciabilità.
																			
																			
2.8 Cessioni di credito
Per quanto riguarda le cessioni di credito, tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
3. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)
																			Secondo 
																			quanto 
																			già 
																			osservato 
																			nella 
																			determinazione 
																			n. 8 
																			del 
																			2010, 
																			il 
																			CIG 
																			rappresenta 
																			il 
																			codice 
																			che 
																			identifica 
																			il 
																			singolo 
																			affidamento 
																			nell’ambito 
																			del 
																			progetto, 
																			a 
																			fronte 
																			del 
																			quale 
																			si 
																			esegue 
																			il 
																			pagamento, 
																			mentre 
																			il 
																			CUP 
																			è 
																			necessario 
																			per 
																			assicurare 
																			la 
																			funzionalità 
																			della 
																			rete 
																			di 
																			monitoraggio 
																			degli 
																			investimenti 
																			pubblici, 
																			in 
																			riferimento 
																			ad 
																			ogni 
																			nuovo 
																			progetto 
																			di 
																			investimento 
																			pubblico. 
																			Pertanto, 
																			si 
																			comprende 
																			che 
																			i 
																			due 
																			codici 
																			rispondono 
																			ad 
																			esigenze 
																			diverse.
																			La 
																			richiesta 
																			del 
																			CUP 
																			è 
																			obbligatoria, 
																			a 
																			prescindere 
																			dall’importo 
																			e 
																			dalla 
																			natura 
																			della 
																			spesa 
																			(corrente 
																			o in 
																			conto 
																			capitale), 
																			per 
																			un 
																			“Progetto 
																			di 
																			investimento 
																			pubblico” 
																			(articolo 
																			11, 
																			legge 
																			n. 
																			3/2003), 
																			cioè 
																			quando 
																			si 
																			sia 
																			in 
																			presenza 
																			di 
																			un 
																			complesso 
																			di 
																			azioni 
																			e/o 
																			strumenti 
																			di 
																			sostegno, 
																			relativi 
																			ad 
																			un 
																			medesimo 
																			quadro 
																			economico 
																			di 
																			spesa, 
																			tra 
																			di 
																			loro 
																			collegati 
																			da 
																			quattro 
																			elementi 
																			imprescindibili:
la presenza di un decisore pubblico;
la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l’obiettivo.
																			In 
																			relazione 
																			al 
																			CIG, 
																			è 
																			opportuno 
																			sottolineare 
																			che, 
																			prima 
																			dell’emanazione 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136/ 
																			2010, 
																			il 
																			CIG 
																			veniva 
																			utilizzato 
																			al 
																			fine 
																			di 
																			vigilare 
																			sulla 
																			regolarità 
																			delle 
																			procedure 
																			di 
																			affidamento 
																			dei 
																			contratti 
																			pubblici 
																			sottoposti 
																			alla 
																			vigilanza 
																			dell’Autorità.
																			
																			Il 
																			CIG 
																			è 
																			divenuto 
																			ora 
																			lo 
																			strumento, 
																			insieme 
																			al 
																			CUP, 
																			su 
																			cui 
																			è 
																			imperniato 
																			il 
																			sistema 
																			della 
																			tracciabilità 
																			dei 
																			flussi 
																			di 
																			pagamento; 
																			quindi, 
																			in 
																			considerazione 
																			di 
																			questa 
																			nuova 
																			funzione, 
																			la 
																			richiesta 
																			del 
																			CIG 
																			è 
																			obbligatoria 
																			per 
																			tutte 
																			le 
																			fattispecie 
																			contrattuali 
																			di 
																			cui 
																			al 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti, 
																			indipendentemente 
																			dalla 
																			procedura 
																			di 
																			scelta 
																			del 
																			contraente 
																			adottata 
																			e 
																			dall’importo 
																			del 
																			contratto. 
																			Al 
																			contrario, 
																			il 
																			versamento 
																			del 
																			contributo 
																			in 
																			favore 
																			dell’Autorità 
																			rimane 
																			dovuto 
																			secondo 
																			le 
																			modalità 
																			e 
																			l’entità 
																			stabilite 
																			annualmente 
																			con 
																			deliberazioni 
																			del 
																			Consiglio, 
																			ai 
																			sensi 
																			dell’articolo 
																			1, 
																			commi 
																			65 e 
																			67 
																			della 
																			legge 
																			23 
																			dicembre 
																			2005, 
																			n. 
																			266.
																			Come 
																			sopra 
																			rammentato, 
																			la
																			
																			ratio 
																			della 
																			norma 
																			è 
																			tracciare 
																			gli 
																			incassi 
																			provenienti 
																			dai 
																			contratti 
																			di 
																			appalto 
																			ed i 
																			pagamenti 
																			che, 
																			a 
																			fronte 
																			di 
																			tali 
																			incassi, 
																			sono 
																			effettuati 
																			dagli 
																			appaltatori 
																			verso 
																			i 
																			soggetti 
																			della 
																			filiera; 
																			l’indicazione 
																			dei 
																			codici 
																			CIG 
																			e 
																			CUP 
																			ha 
																			proprio 
																			la 
																			finalità, 
																			insieme 
																			alle 
																			altre 
																			modalità 
																			previste 
																			dalla 
																			legge, 
																			di 
																			rendere 
																			l’informazione 
																			“tracciante”. 
																			Di 
																			conseguenza, 
																			in 
																			caso 
																			di 
																			pagamenti 
																			per 
																			prestazioni 
																			comprese 
																			in 
																			subcontratti/forniture 
																			che 
																			rientrano 
																			nella 
																			filiera 
																			e 
																			che 
																			siano 
																			destinate 
																			a 
																			più 
																			contratti 
																			di 
																			appalto, 
																			ciò 
																			che 
																			rileva 
																			è 
																			inserire 
																			il 
																			CIG 
																			afferente 
																			al 
																			flusso 
																			finanziario 
																			che 
																			viene 
																			concretamente 
																			movimentato. 
																			Quindi, 
																			se 
																			il 
																			flusso 
																			finanziario 
																			che 
																			occorre 
																			per 
																			pagare 
																			quel 
																			subcontratto 
																			proviene 
																			da 
																			un 
																			contratto 
																			d’appalto, 
																			è 
																			sufficiente 
																			indicare 
																			quel 
																			CIG 
																			ancorché 
																			la 
																			fornitura 
																			è 
																			materialmente 
																			utilizzata 
																			per 
																			l’esecuzione 
																			anche 
																			di 
																			altri 
																			contratti 
																			d’appalto. 
																			Per 
																			quanto 
																			riguarda 
																			gli 
																			acquisiti 
																			destinati 
																			a 
																			magazzino, 
																			qualora 
																			il 
																			flusso 
																			finanziario 
																			per 
																			il 
																			pagamento 
																			non 
																			derivi 
																			da 
																			un 
																			contratto 
																			di 
																			appalto 
																			pubblico, 
																			non 
																			è 
																			ovviamente 
																			necessaria 
																			l’indicazione 
																			di 
																			un 
																			CIG, 
																			fermo 
																			restando 
																			che 
																			tali 
																			materiali 
																			possono 
																			comunque 
																			essere 
																			impiegati 
																			anche 
																			per 
																			l’esecuzione 
																			di 
																			appalti 
																			pubblici.
																			In 
																			ogni 
																			caso, 
																			in 
																			relazione 
																			alla 
																			possibile 
																			individuazione 
																			di 
																			soluzioni 
																			operative 
																			diverse 
																			da 
																			quelle 
																			sopra 
																			prospettate, 
																			occorre 
																			sempre 
																			tenere 
																			presente 
																			la 
																			necessità 
																			di 
																			garantire 
																			la 
																			più 
																			volte 
																			richiamata 
																			finalità 
																			della 
																			norma, 
																			assicurando 
																			la 
																			piena 
																			tracciabilità 
																			dei 
																			flussi 
																			all’interno 
																			della 
																			filiera 
																			e il 
																			controllo
																			
																			ex 
																			post 
																			sui 
																			flussi 
																			finanziari.
																			Per 
																			quanto 
																			concerne, 
																			poi, 
																			gli 
																			acquisti 
																			effettuati 
																			sulla 
																			base 
																			di 
																			accordi 
																			quadro, 
																			a 
																			cui 
																			le 
																			pubbliche 
																			amministrazioni 
																			possono 
																			aderire 
																			mediante 
																			l’emissione 
																			di 
																			ordinativi 
																			di 
																			fornitura, 
																			si 
																			rappresenta 
																			quanto 
																			segue.
																			E’ 
																			necessario 
																			che 
																			il 
																			soggetto 
																			sottoscrittore 
																			dell’accordo 
																			quadro 
																			(centrale 
																			di 
																			committenza) 
																			chieda, 
																			tramite 
																			il 
																			Sistema 
																			Informativo 
																			di 
																			Monitoraggio 
																			delle 
																			Gare 
																			(SIMOG), 
																			disponibile 
																			nell’area 
																			Servizi 
																			del 
																			sito 
																			dell'Autorità 
																			all'indirizzo
																			
																			http://www.avcp.it 
																			(cfr.
																			Comunicato 
																			del 
																			Presidente 
																			dell’Autorità 
																			del 
																			7 
																			settembre 
																			2010), 
																			l’attribuzione 
																			di 
																			un 
																			codice 
																			CIG 
																			che 
																			contraddistingua 
																			l’accordo, 
																			anche 
																			se 
																			lo 
																			stesso 
																			è 
																			stato 
																			stipulato 
																			in 
																			data 
																			anteriore 
																			al 7 
																			settembre 
																			2010, 
																			effettuando 
																			quella 
																			che 
																			può 
																			definirsi 
																			come 
																			una 
																			richiesta 
																			retroattiva 
																			di 
																			CIG. 
																			Tale 
																			richiesta 
																			retroattiva 
																			deve 
																			essere 
																			avanzata 
																			dal 
																			soggetto 
																			che 
																			svolge 
																			la 
																			funzione 
																			di 
																			centrale 
																			di 
																			committenza 
																			anche 
																			in 
																			presenza 
																			di 
																			un 
																			accordo 
																			sottoscritto 
																			precedentemente 
																			alla 
																			predisposizione 
																			del 
																			sistema 
																			SIMOG 
																			(2006), 
																			qualora 
																			lo 
																			stesso 
																			continui 
																			ad 
																			essere 
																			in 
																			vigore. 
																			Le 
																			stesse 
																			regole 
																			valgono, 
																			ovviamente, 
																			anche 
																			per 
																			il 
																			caso 
																			delle 
																			convenzioni 
																			quadro 
																			stipulate 
																			ai 
																			sensi 
																			dell’articolo 
																			26 
																			della 
																			legge 
																			23 
																			dicembre 
																			1999, 
																			n. 
																			488.
																			Tutti 
																			i 
																			contratti 
																			attuativi, 
																			posti 
																			in 
																			essere 
																			dalle 
																			amministrazioni 
																			in 
																			adesione 
																			all’accordo 
																			quadro, 
																			necessiteranno, 
																			poi, 
																			dell’emissione 
																			di 
																			un 
																			nuovo 
																			CIG 
																			(“CIG 
																			derivato”) 
																			che 
																			identificherà 
																			lo 
																			specifico 
																			contratto 
																			e 
																			che 
																			sarà 
																			richiesto 
																			dalle 
																			singole 
																			amministrazioni 
																			le 
																			quali 
																			lo 
																			riporteranno 
																			nei 
																			rispettivi 
																			pagamenti 
																			ai 
																			fini 
																			dell’ottemperanza 
																			agli 
																			obblighi 
																			scaturenti 
																			dalla 
																			normativa 
																			sulla 
																			tracciabilità.
																			
																			Le 
																			precisazioni 
																			fornite 
																			valgono 
																			nell’ipotesi 
																			in 
																			cui 
																			il 
																			sottoscrittore 
																			dell’accordo 
																			quadro 
																			sia 
																			soggetto 
																			diverso 
																			da 
																			quello 
																			che 
																			effettuerà, 
																			in 
																			un 
																			momento 
																			successivo, 
																			i 
																			singoli 
																			ordini/buoni 
																			di 
																			consegna, 
																			comunque 
																			denominati. 
																			Se, 
																			invece, 
																			i 
																			due 
																			soggetti 
																			coincidono 
																			– e, 
																			cioè, 
																			il 
																			soggetto 
																			che 
																			stipula 
																			l’accordo 
																			quadro 
																			e il 
																			soggetto 
																			che 
																			pone 
																			in 
																			essere 
																			i 
																			singoli 
																			ordinativi/buoni 
																			a 
																			valle 
																			- è 
																			sufficiente 
																			richiedere 
																			il 
																			CIG 
																			solo 
																			per 
																			l’accordo 
																			quadro 
																			e 
																			riportare 
																			tale 
																			CIG 
																			sul 
																			singolo 
																			ordine/buono 
																			di 
																			consegna.
																			Nel 
																			caso 
																			di 
																			una 
																			gara 
																			divisa 
																			in 
																			più 
																			lotti 
																			(ad 
																			esempio 
																			gare 
																			per 
																			l’acquisto 
																			dei 
																			dispositivi 
																			medici 
																			e 
																			farmaceutici 
																			effettuate 
																			da 
																			ASL 
																			o 
																			centrali 
																			di 
																			committenza), 
																			dopo 
																			che 
																			il 
																			responsabile 
																			del 
																			procedimento 
																			abbia 
																			provveduto 
																			ad 
																			effettuare 
																			la 
																			necessaria 
																			registrazione 
																			presso 
																			il 
																			SIMOG 
																			e, 
																			quest’ultimo, 
																			abbia 
																			attribuito, 
																			alla 
																			nuova 
																			procedura 
																			di 
																			gara, 
																			il 
																			numero 
																			identificativo 
																			univoco, 
																			denominato 
																			“Numero 
																			gara” 
																			e, a 
																			ciascun 
																			lotto, 
																			il 
																			codice 
																			identificativo 
																			denominato 
																			CIG, 
																			per 
																			semplificare 
																			gli 
																			oneri 
																			a 
																			carico 
																			degli 
																			operatori 
																			economici 
																			risultati 
																			aggiudicatori 
																			di 
																			svariati 
																			lotti, 
																			nei 
																			mandati 
																			di 
																			pagamento 
																			è 
																			sufficiente 
																			indicare 
																			il 
																			CIG 
																			di 
																			uno 
																			dei 
																			lotti 
																			per 
																			cui 
																			si 
																			sta 
																			procedendo 
																			al 
																			versamento 
																			della 
																			somma; 
																			ciò 
																			evita 
																			di 
																			dover 
																			riportare 
																			l’elenco 
																			completo 
																			di 
																			tutti 
																			i 
																			CIG 
																			dei 
																			lotti 
																			interessati. 
																			Rimane 
																			tuttavia 
																			ferma 
																			la 
																			prescrizione 
																			per 
																			cui, 
																			nella 
																			stipulazione 
																			del 
																			contratto 
																			a 
																			valle 
																			della 
																			aggiudicazione 
																			della 
																			gara, 
																			occorre 
																			indicare 
																			puntualmente 
																			tutti 
																			i 
																			lotti 
																			che 
																			l’operatore 
																			economico 
																			si è 
																			aggiudicato 
																			ed i 
																			relativi 
																			CIG.
																			
																			L’Autorità, 
																			al 
																			fine 
																			di 
																			semplificare 
																			l’attività 
																			delle 
																			stazioni 
																			appaltanti, 
																			garantendo 
																			al 
																			contempo 
																			l’assolvimento 
																			degli 
																			obblighi 
																			di 
																			tracciabilità, 
																			ha 
																			allo 
																			studio 
																			un 
																			sistema 
																			che 
																			consenta, 
																			per 
																			i 
																			soli 
																			affidamenti 
																			diretti 
																			di 
																			servizi 
																			e 
																			forniture 
																			di 
																			importo 
																			inferiore 
																			a 
																			20.000 
																			euro 
																			e 
																			per 
																			quelli 
																			di 
																			lavori 
																			di 
																			importo 
																			inferiore 
																			a 
																			40.000 
																			euro, 
																			l’effettuazione 
																			di 
																			un 
																			unico 
																			adempimento 
																			per 
																			un 
																			dato 
																			intervallo 
																			temporale.
																			
																			E’ 
																			opportuno, 
																			in 
																			ultimo, 
																			richiamare 
																			il 
																			divieto 
																			di 
																			artificioso 
																			frazionamento 
																			dell’appalto 
																			di 
																			cui 
																			all’articolo 
																			29, 
																			comma 
																			4 
																			del 
																			Codice 
																			dei 
																			contratti.
4. Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato
																			Considerato 
																			che 
																			un 
																			fornitore 
																			può 
																			avere 
																			una 
																			molteplicità 
																			di 
																			contratti 
																			stipulati 
																			con 
																			la 
																			medesima 
																			stazione 
																			appaltante, 
																			è 
																			ammissibile 
																			che 
																			lo 
																			stesso 
																			comunichi 
																			il 
																			“conto 
																			corrente 
																			dedicato” 
																			una 
																			sola 
																			volta 
																			valevole 
																			per 
																			tutti 
																			i 
																			rapporti 
																			contrattuali.
																			Con 
																			tale 
																			comunicazione 
																			l’appaltatore 
																			deve 
																			segnalare 
																			che, 
																			per 
																			tutti 
																			i 
																			rapporti 
																			giuridici 
																			che 
																			verranno 
																			instaurati 
																			con 
																			la 
																			medesima 
																			stazione 
																			appaltante 
																			(presenti 
																			e 
																			futuri), 
																			si 
																			avvarrà 
																			- 
																			fatte 
																			salve 
																			le 
																			eventuali 
																			modifiche 
																			successive 
																			- di 
																			uno 
																			o 
																			più 
																			conti 
																			correnti 
																			dedicati 
																			(indicandone 
																			puntualmente 
																			gli 
																			estremi 
																			identificativi) 
																			senza 
																			necessità 
																			di 
																			formulare 
																			apposite 
																			comunicazioni 
																			per 
																			ciascuna 
																			commessa.
																			Tale 
																			forma 
																			di 
																			comunicazione 
																			può 
																			essere 
																			effettuata 
																			sia 
																			per 
																			le 
																			eventuali 
																			commesse 
																			precedenti 
																			al 7 
																			settembre 
																			2010 
																			che 
																			per 
																			le 
																			commesse 
																			successive.
5. Ulteriori chiarimenti sui movimenti finanziari
5.1 Cash pooling
																			I 
																			flussi 
																			finanziari 
																			tra 
																			soggetti 
																			facenti 
																			parte 
																			della 
																			stessa 
																			filiera 
																			possono 
																			riguardare 
																			anche 
																			imprese 
																			appartenenti 
																			ad 
																			un 
																			medesimo 
																			gruppo. 
																			Anche 
																			in 
																			questo 
																			caso 
																			deve 
																			essere 
																			assicurata 
																			la 
																			tracciabilità 
																			dei 
																			pagamenti 
																			tramite 
																			il 
																			CIG/CUP 
																			e 
																			l’utilizzo 
																			di 
																			conti 
																			bancari/postali 
																			dedicati.
																			Nel 
																			caso 
																			in 
																			cui, 
																			per 
																			il 
																			regolamento 
																			delle 
																			transazioni 
																			e la 
																			gestione 
																			della 
																			liquidità 
																			all’interno 
																			di 
																			un 
																			gruppo, 
																			siano 
																			utilizzati 
																			sistemi 
																			di 
																			tesoreria 
																			accentrata 
																			(cash 
																			pooling), 
																			che 
																			prevedono 
																			l’effettuazione 
																			degli 
																			incassi 
																			e 
																			dei 
																			pagamenti 
																			su 
																			conti 
																			bancari 
																			di 
																			ciascuna 
																			società 
																			del 
																			gruppo 
																			con 
																			azzeramento 
																			e 
																			trasferimento 
																			dei 
																			saldi 
																			a 
																			fine 
																			giornata 
																			sui 
																			conti 
																			della 
																			capogruppo, 
																			l’obbligo 
																			di 
																			tracciabilità 
																			dei 
																			flussi 
																			finanziari 
																			da e 
																			verso 
																			soggetti 
																			esterni 
																			al 
																			gruppo 
																			è 
																			assolto 
																			con 
																			riferimento 
																			alle 
																			registrazioni 
																			dei 
																			pagamenti 
																			effettuate 
																			sui 
																			conti 
																			delle 
																			singole 
																			società. 
																			Nel 
																			caso 
																			di 
																			rapporti 
																			infragruppo, 
																			qualora 
																			il 
																			cash 
																			pooling 
																			costituisca 
																			una 
																			mera 
																			facilitazione 
																			contabile 
																			interna 
																			al 
																			gruppo 
																			societario 
																			senza 
																			reale 
																			fuoriuscita 
																			di 
																			fondi, 
																			tale 
																			strumento 
																			non 
																			sembra 
																			essere 
																			in 
																			contrasto 
																			con 
																			la 
																			normativa 
																			sulla 
																			tracciabilità. 
																			Diversamente, 
																			e 
																			cioè 
																			qualora 
																			tale 
																			sistema 
																			implichi 
																			flussi 
																			finanziari 
																			effettivi 
																			a 
																			fronte 
																			di 
																			prestazioni 
																			che 
																			rientrano 
																			tra 
																			quelle 
																			incluse 
																			nella 
																			filiera, 
																			detto 
																			sistema 
																			deve 
																			costruito 
																			in 
																			modo 
																			da 
																			garantire 
																			la 
																			tracciabilità 
																			attraverso 
																			l’inserimento 
																			del 
																			CIG/CUP.
																			
																			
5.2 I movimenti finanziari del comma 2 e del comma 3 dell’articolo 3
																			Si 
																			precisa, 
																			anzitutto, 
																			che 
																			i 
																			movimenti 
																			finanziari 
																			previsti 
																			dai 
																			commi 
																			2 e 
																			3 
																			dell’articolo 
																			3 
																			riguardano 
																			gli 
																			operatori 
																			privati 
																			menzionati 
																			al 
																			comma 
																			1 e 
																			non 
																			le 
																			stazioni 
																			appaltanti.
																			La 
																			legge 
																			di 
																			conversione 
																			n. 
																			217/2010 
																			ha 
																			modificato 
																			il 
																			comma 
																			3 
																			dell’articolo 
																			3, 
																			secondo 
																			periodo, 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136 
																			del 
																			2010, 
																			elevando 
																			a 
																			1.500 
																			euro 
																			l’importo 
																			massimo 
																			delle 
																			spese 
																			giornaliere 
																			relative 
																			agli 
																			interventi 
																			connessi 
																			con 
																			lavori, 
																			servizi 
																			o 
																			forniture 
																			pubblici, 
																			per 
																			far 
																			fronte 
																			ai 
																			quali 
																			è 
																			consentito 
																			avvalersi 
																			di 
																			sistemi 
																			di 
																			pagamento 
																			diversi 
																			dal 
																			bonifico 
																			bancario 
																			o 
																			postale, 
																			mantenendo 
																			fermo 
																			il 
																			divieto 
																			di 
																			impiego 
																			del 
																			contante 
																			e 
																			l’obbligo 
																			di 
																			documentazione 
																			della 
																			spesa. 
																			Per 
																			quanto 
																			riguarda 
																			l’espressione 
																			”spese 
																			giornaliere, 
																			di 
																			importo 
																			inferiore 
																			o 
																			uguale 
																			a 
																			1.500 
																			euro” 
																			valgono 
																			le 
																			indicazioni 
																			fornite 
																			nella 
																			determinazione 
																			n. 8 
																			del 
																			2010.
																			Inoltre, 
																			la 
																			legge 
																			di 
																			conversione 
																			aggiunge 
																			al 
																			comma 
																			3 
																			dell’articolo 
																			3 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010 
																			un 
																			nuovo 
																			capoverso: 
																			“L’eventuale 
																			costituzione 
																			di 
																			un 
																			fondo 
																			cassa 
																			cui 
																			attingere 
																			per 
																			spese 
																			giornaliere, 
																			salvo 
																			obbligo 
																			di 
																			rendicontazione, 
																			deve 
																			essere 
																			effettuata 
																			tramite 
																			bonifico 
																			bancario 
																			o 
																			postale 
																			o 
																			altro 
																			strumento 
																			di 
																			pagamento 
																			idoneo 
																			a 
																			consentire 
																			la 
																			tracciabilità 
																			delle 
																			operazioni, 
																			in 
																			favore 
																			di 
																			uno 
																			o 
																			più 
																			dipendenti.”
																			Nella 
																			disposizione 
																			in 
																			commento, 
																			quindi, 
																			viene 
																			prevista 
																			la 
																			possibilità 
																			per 
																			gli 
																			operatori 
																			economici 
																			di 
																			istituire 
																			un 
																			fondo 
																			cassa 
																			cui 
																			attingere 
																			per 
																			effettuare 
																			le 
																			spese 
																			giornaliere; 
																			tale 
																			fondo 
																			può 
																			essere 
																			costituito 
																			a 
																			favore 
																			di 
																			uno 
																			o 
																			più 
																			dipendenti 
																			sempre 
																			con 
																			strumenti 
																			idonei 
																			ad 
																			assicurare 
																			la 
																			piena 
																			tracciabilità 
																			delle 
																			operazioni; 
																			pertanto 
																			può 
																			essere 
																			creato 
																			servendosi 
																			del 
																			bonifico 
																			bancario 
																			o 
																			postale 
																			o di 
																			altri 
																			mezzi 
																			considerati 
																			equipollenti 
																			al 
																			fine 
																			di 
																			consentire 
																			la 
																			tracciabilità 
																			delle 
																			operazioni 
																			finanziarie.
																			
																			Infine, 
																			si 
																			ritiene 
																			opportuno 
																			precisare 
																			che, 
																			secondo 
																			quanto 
																			già 
																			specificato 
																			dall’Autorità 
																			nella 
																			determinazione 
																			n. 8 
																			del 
																			2010, 
																			il 
																			pagamento 
																			delle 
																			spese, 
																			indicate 
																			nel 
																			comma 
																			3 
																			dell’articolo 
																			3 
																			della 
																			legge 
																			n. 
																			136/2010, 
																			può 
																			essere 
																			effettuato 
																			senza 
																			l’indicazione 
																			del 
																			CIG 
																			e 
																			del 
																			CUP. 
																			Ciò 
																			considerato, 
																			solo 
																			in 
																			relazione 
																			alle 
																			spese 
																			in 
																			commento, 
																			è 
																			consentito 
																			l’utilizzo 
																			del 
																			servizio 
																			di 
																			pagamento 
																			RID 
																			(Rapporti 
																			Interbancari 
																			Diretti) 
																			verso 
																			il 
																			quale 
																			erano 
																			state 
																			espresse 
																			perplessità 
																			a 
																			motivo 
																			dell’impossibilità 
																			di 
																			apporre 
																			i 
																			codici 
																			CIG 
																			e 
																			CUP.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
Adotta la presente determinazione.
Firmato:
Il Presidente relatore: Giuseppe Brienza