AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE n. 247 del 17 settembre 2003
Quesito sulle modalità di valutazione dei requisiti connessi alla figura del direttore tecnico (art. 26 d.P.R. n. 34/2000)
(G.U. n. 233 del 7-10-2003) 

Il Consiglio


Considerato in fatto.

Alcune SOA hanno richiesto dei chiarimenti in ordine alla possibilità per l'impresa avente causa di un'azienda o di un ramo oggetto di trasferimento, che intenda qualificarsi avvalendosi dei requisiti posseduti dall'impresa dante causa, di conservare quale direttore tecnico il soggetto che rivestiva analogo ruolo nell'impresa cedente in virtù della deroga disposta dall'art. 26, u.c., del d.P.R. n. 34/2000.

Considerato in diritto.

L'art. 26, u.c., del d.P.R. n. 34/2000 stabilisce che in deroga a quanto stabilito in ordine ai titoli di studio che, abilitano il direttore tecnico ad espletare tale funzione, i soggetti che alla data dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 34/2000 svolgono tale funzione, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

La norma in questione, al fine di evitare discontinuità dell'attività' imprenditoriale, nonché al fine di tutelare i direttori tecnici, che al momento dell'entrata in vigore del regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, non erano in possesso del titolo di studio ivi previsto, ha disposto una deroga alle modalità di dimostrazione del requisito professionale relativo al titolo di studio.

L'ipotesi prospettata dalle SOA, ovvero la possibilità che quanto disposto dall'art. 26, comma 7, del d.P.R. n. 34/2000, valga nel caso di trasferimento di un'azienda o di un ramo, comporterebbe che la deroga disposta assurga al rango di requisito d'ordine speciale, rendendo equivalenti i requisiti professionali richiesti al direttore tecnico con la continuità del servizio prestato presso l'impresa oggetto di trasferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di qualificazione.

In tal senso il predetto requisito potrebbe essere sempre utilizzato dall'impresa risultante dalla fusione o dal trasferimento.

La questione è stata sottoposta all'esame della commissione consultiva, che ha ritenuto:

la pluralità delle imprese che caratterizza i fenomeni della fusione e delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di un suo ramo oggetto della disciplina contenuta nell'art. 15, comma 9, del d.P.R. n. 34/2000, nega in radice l'identità' dell'impresa presso la quale il soggetto considerato dall'art. 26, comma 7, deve aver ricoperto senza soluzione di continuità l'incarico di direttore tecnico, almeno alla data del 1° marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga ivi configurata.

In relazione a quanto sopra considerato;

Il Consiglio ritiene

La deroga disposta dall'ultimo comma dell'art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla direttore tecnico, per cui non e' estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d'azienda o di un suo ramo.

Roma, 17 settembre 2003

Il Relatore                           Il Presidente