AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE n. 205 del 15 luglio 2003
Lavori di restauro conservativo per la realizzazione di un centro espositivo polivalente del Palazzo della Regione e del Mercato Vecchio a Verona

Il Consiglio

Vista la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed in particolare gli artt. 13 e 19;

Visto il regolamento generale sui lavori pubblici approvato con DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 72;

Visto il regolamento di qualificazione delle imprese approvato con DPR 25 gennaio 2000 n. 34 ed in particolare gli art. 3 e 30.

Vista la relazione del servizio

Considerato in fatto

In data 4 luglio 2003 è pervenuto a questa Autorità un esposto da parte dello Studio Legale Avv. Gilberti et al. , per nome e per conto della Sig.ra Grazia Maria Luzzi, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società Meridiana Restauri S.r.l., su una presunta irregolarità nel bando di gara relativamente ai lavori di cui all’oggetto. Secondo l’esponente l’irregolarità evidenziata riguarderebbe la mancata applicazione dell’art. 19, comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni, nella parte che recita: “i lavori di restauro e manutenzioni di beni mobili ….etc., non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni”. Nel bando in questione il Comune ha inserito la Categoria OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) unitamente ad altre categorie dell’appalto.

Per le irregolarità esposte, lo studio legale, per conto della Società Meridiana Restauri, chiede l’immediata sospensione della gara.

Il Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi ha fatto presente che la norma è stata pienamente rispettata in quanto nel bando sono specificatamente identificate ed indicate tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria OS2. Risulta così che queste sono ben definite e non sono affidate congiuntamente ad altre categorie. Trattandosi tra l’altro di categoria specialistica appartenente all’ art.72, comma 4, del D.P.R. n. 554/99 e s.m. di importo superiore al 15% dell’ammontare totale dei lavori e, pertanto, non subappaltabili, i partecipanti alla gara privi di qualificazione nella categoria specializzata OS2 dovranno necessariamente costituire un’associazione temporanea di imprese di tipo verticale.

In tal modo il Comune ha inteso rispettare le previsioni del comma 1-quater dell’art. 19 della legge, interpretando la norma nel senso di non dover procedere a due distinte procedure di gara ma di dover individuare e distinguere le lavorazioni per affidarle a imprese qualificate nella categoria specializzata.

Il Responsabile del Procedimento ha fatto, infine, presente che la complessità dell’opera, l’interconnessione dei vari interventi e l’economia dei tempi di realizzazione non hanno consentito l’indizione di separati incanti, procedura che comunque, mal si concilia con l’obbligo di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa.

Considerato in diritto

L’art. 19, comma 1-quater, della legge 109/94 e s.m. fornisce ulteriori indicazioni operative per i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490 (rientranti nella categoria specializzata OS2 secondo il DPR 34/2000), rispetto alle prescrizioni stabilite dall’art. 13, comma 7, della legge 109/94 e s.m. dall’art. 72 del DPR 554/99 e s.m.

La norma in questione stabilisce che le lavorazioni da effettuarsi su beni mobili e su superfici decorate di beni architettonici non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni.

Tuttavia, per siffatte lavorazioni vi è, alcune volte, l’impossibilità - a causa della complessità tecnica delle lavorazioni, delle interferenze fra le differenti lavorazioni da eseguire e dell’economia dei tempi di realizzazione degli interventi - di indire due appalti separati. Si pone, quindi, il problema di individuare le condizioni per affidare, con lo stesso appalto, le lavorazioni ricadenti nella categoria OS2 e altre lavorazioni ricadenti in altre categorie generali o specializzate.

Al riguardo si osserva che l’enucleazione delle lavorazioni di cui alla categoria OS2, stabilita dalla norma, ha lo scopo di far eseguire, in ogni caso, le suddette lavorazioni a soggetti in possesso di adeguate qualificazione.

Lo stesso risultato si ottiene, negli appalti con lavorazioni appartenente a categorie generali e specializzate e di lavorazioni di restauro su beni mobili o superfici decorate di beni vincolati, richiedendo che l’aggiudicatario sia comunque in possesso della qualificazione nella categoria OS2.

Si ritiene, pertanto, sulla base del combinato disposto dall’art. 19, comma 1-quater, e dell’art.13, comma 7, della Legge 109/94 e s.m. nonché dell’art. 73, comma 2, del DPR 554/99 e s.m. che si possa procedere all’affidamento, con lo stesso appalto, sia dei lavori della categoria OS2 sia di altre categorie generali o specializzate a condizione che venga richiesta all’aggiudicatario la specifica qualificazione nella categoria OS2 qualunque sia il suo importo.

In relazione a quanto sopra considerato

il Consiglio ritiene:

1. che, nel caso non siano tecnicamente separabili le lavorazioni della categoria OS2 e le lavorazioni appartenenti ad altre categorie, si possa procedere all’affidamento, con lo stesso appalto, sia dalle lavorazioni categoria OS2 sia di lavorazioni appartenenti ad altre categorie generali o specializzate a condizione che venga richiesta all’aggiudicatario la specifica qualificazione nella categoria OS2 qualunque sia il loro importo

2. che la prescrizione del divieto di subappalto per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS2, qualunque sia il loro importo, deve essere inserita nel bando di gara

3. manda al Servizio Ispettivo perché trasmetta la presente delibera agli esponenti e al Comune di Verona.

Il Relatore                           Il Presidente