AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE n. 21 del 5 febbraio 2003
 Affidamenti incarichi di progettazione

Richiedenti: Federcasa

Riferimento normativo: Allegato D del D.P.R 554/99.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata

Considerato in fatto

La FEDERCASA ha richiesto a questa Autorità un parere in merito all’incremento del punteggio ottenuto tramite la formula di cui all’Allegato D del DPR 554/99, assegnato qualora sia presente, nel candidato, un componente in possesso di abilitazione da non più di cinque anni o del certificato di qualità aziendale.

In particolare, oggetto della richiesta è la legittimità dell’applicazione del suddetto incremento nel caso in cui simili figure non compaiano tra i professionisti che svolgeranno i servizi previsti, ma figurano impegnati solo in attività di supporto.

La suddetta problematica è stata sottoposta all’attenzione dei firmatari dei Protocolli d’intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato valutazioni.

Ritenuto in diritto

Va preliminarmente osservato che l’Autorità ha già espresso il proprio avviso sulla questione relativa alla presenza del giovane professionista nei raggruppamenti temporanei di professionisti con la deliberazione n. 196 del 10 luglio 2002.

Relativamente alla problematica posta dalla Federcasa, deve preliminarmente evidenziarsi che gli Allegati A, B, C, D del regolamento generale precisano le modalità da seguire per individuare, nel caso di licitazione privata, i soggetti ai quali inviare la lettera di invito a presentare l’offerta e quelle da applicare per compiere le relative valutazioni.

In particolare, con riguardo alle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione, nell’Allegato D del suddetto regolamento, viene stabilito che le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l’offerta, sulla base di una graduatoria compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la formula ivi riportata.

E’ altresì disposto che il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’art. 63 comma 1 del D.P.R. n. 554/99, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni. Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.

Da un’interpretazione letterale delle disposizioni di cui all’Allegato D, ne discende che la procedura ivi prevista riguarda la fase di selezione dei candidati da invitare, cioè si riferisce ai soli potenziali concorrenti. E’, infatti, in relazione a questi ultimi, ed ai relativi componenti, che deve essere effettuata l’assegnazione del punteggio.

Ciò può ricavarsi dall’inciso, contenuto dell’allegato de quo, per cui “il punteggio è incrementato (...) qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che (.....) abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni” e (.....) “qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale”.

Per quanto riguarda la possibilità di attribuire gli incrementi di punteggio, ivi previsti, anche al concorrente che non sia in possesso dei requisiti richiesti, ma che utilizzi, come semplice supporto, professionisti in possesso di abilitazione da non più di cinque anni, si ribadisce quanto già previsto nella citata deliberazione n. 196 del 10 luglio 2002, nel senso che la presenza del giovane professionista nel raggruppamento può altresì essere assicurata in forma indiretta, “ mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara”, restando esclusa la possibilità per il raggruppamento di beneficiare del citato incremento quando il giovane professionista sia incaricato di una generica attività di supporto.

In base a quanto sopra considerato,

IL CONSIGLIO

- accerta che l’assegnazione dell’incremento del 5% prevista all’allegato D del D.P.R. n. 554/99 riguarda i potenziali concorrenti alla gara che verranno selezionati dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte;

- accerta che la presenza nel raggruppamento di un giovane professionista incaricato di una generica attività di supporto non consente di beneficiare dell’incremento in questione, occorrendo al riguardo la partecipazione dello stesso in forma diretta al raggruppamento ovvero in forma indiretta, mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara.

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12/02/2003

Il Relatore                   Il Presidente