AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 17 del 10 luglio 2002
Provvedimenti in autotutela

Premesso:

E’ stata più volte sottoposta all’attenzione dell’Autorità la problematica di carattere generale inerente la eventualità, per la stazione appaltante, di riconsiderare la graduatoria di gara qualora vengano in evidenza elementi che inducano a ritenere viziato l’atto sul quale si è fondata l’elaborazione della graduatoria stessa.

Ritenuto in diritto

Nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici vige il principio dell'autotutela decisoria che consente all'amministrazione di riesaminare, annullare e rettificare gli atti invalidi. Il complesso delle regole sull'autotutela ha portata generale ed è espressione tipica del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica. L'autotutela decisoria, successiva alla conclusione del procedimento, è subordinata:

a) all'obbligo di motivazione; 
b) alla presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza del ripristino della legalità; 
c) alla valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione; 
d) al rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale; 
e) all'adeguata istruttoria.

Sulla base di giurisprudenza costante, pertanto, l'amministrazione appaltante può revocare d'ufficio o non approvare l'aggiudicazione con atto successivo adeguatamente motivato mediante il richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico; essa, infatti, una volta indetta una procedura di gara, non è vincolata a concluderla con l'aggiudicazione del contratto, se a ciò si oppongono gravi motivi di ordine pubblico. Peraltro, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione, l'eventuale valutazione successiva della legittimità del procedimento spetta unicamente al competente organo di amministrazione attiva, responsabile del pertinente settore di attività contrattuale, e non alla commissione di gara che ha esaurito la propria funzione.

In caso di aggiudicazione provvisoria di un contratto, dunque, l'amministrazione, in base al principio costituzionale di buon andamento e con l'obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato, può riaprire la gara al fine di riammettere imprese illegittimamente escluse e, in generale, riesaminare gli atti adottati, se ciò risulta opportuno a seguito di circostanze sopravvenute o sulla base di un diverso apprezzamento della situazione preesistente.

La giurisprudenza ha peraltro ritenuto che la illegittimità della procedura di gara giustifica l'esercizio del potere di autotutela nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata determinata sulla base di vizi inerenti la procedura di gara che doveva essere espletata assicurando il puntuale rispetto della concorrenza tra imprese e la par condicio delle stesse, occorrendo peraltro che vengano individuati da parte della stazione appaltante tutti gli interessi pubblici attuali, distinti dal mero interesse al ripristino della situazione di legittimità che giustifica la rimozione dell'atto viziato.

Fra gli elementi che devono formare oggetto della valutazione da parte della stazione appaltante vi è quello che attiene all'economicità dell'azione amministrativa che potrebbe venir meno nel caso si disponesse una revoca quando i lavori sono in una fase di esecuzione avanzata tale da far ritenere non conveniente sotto detto profilo lo scioglimento del contratto.

Appare inoltre necessario sottolineare, in materia di adozione di atti in autotutela, che è sempre consentito anche alla commissione giudicatrice di rivedere il proprio operato correggendo gli errori in cui sia eventualmente incorsa, fin quando essa non perde la disponibilità degli atti di gara, a seguito della loro trasmissione all’organo competente ad approvarli. Detta facoltà, infatti, che sotto lo speculare profilo del buon andamento dell’azione amministrativa è configurabile altresì come dovere, è espressione del potere di autotutela spettante alla pubblica Amministrazione ed a ciascuno dei suoi organi, compresi quelli straordinari, quali, appunto, le commissioni preposte alle procedure di evidenza pubblica.

Peraltro è da ritenersi che, stante l’esistenza in capo all'appaltatore di un diritto soggettivo derivante dalla stipula del contratto, la revoca e lo scioglimento dello stesso contratto in sede di autotutela da parte dell'amministrazione, dipendono dalla esatta individuazione e valutazione da parte della stazione appaltante di interessi pubblici attuali, distinti dal mero interesse al ripristino della situazione di mera legittimità. Da ciò deriva che gli organi competenti devono porre particolare attenzione nel valutare la rilevanza del pubblico interesse ed evitare, in particolare, che l’attività di riesame in sede di autotutela sia funzionale a finalità diverse, come quella di incidere sul procedimento per determinare un diverso aggiudicatario.

Sulla base delle considerazioni svolte, pertanto, si ritiene che, resta in capo alla stazione appaltante il potere/dovere dell’adozione di provvedimenti in autotutela ove, in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica, vengano in evidenza vizi determinanti per l’individuazione del contraente, fermo restando tuttavia quegli elementi in principio indicati, cui l’adozione di provvedimenti in autotutela per la rettifica di atti invalidi è subordinata.

Il Relatore    Il Presidente