AUTORITA' PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DEL 25 settembre 2000, n. 43
Incentivo per la progettazione ex art. 18 legge n. 109 del 1994 e successive
modificazioni
(G.U. n. 230 del 2 ottobre 2000)
Sulla base di una ricognizione dei quesiti pervenuti a questa Autorità in ordine all’interpretazione ed all’applicazione di quanto disposto dall’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si formulano le seguenti considerazioni.
Soggetti destinatari dell’incentivo
La
prima problematica attiene all’individuazione dei soggetti destinatari
dell’incentivo alla progettazione e concerne, in particolare, quattro aspetti:
- la possibilità di considerare tali i tecnici abilitati o non all’esercizio
della professione;
- la possibilità di intendere per “incaricato del
collaudo” anche l’incaricato del collaudo statico;
- il riconoscimento del
diritto alla quota di incentivo spettante al responsabile del procedimento anche
nell’ipotesi di progettazione esterna ed, infine,
- l’inclusione o meno del
coordinatore per la sicurezza, designato ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del
d.lgs. n. 494/96 e successive modificazioni, tra i beneficiari dell’incentivo.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’incentivo previsto dall’articolo 18, costituito da una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, va ripartito tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, sulla base di un regolamento che la singola amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad adottare e nel quale i criteri da seguire per la ripartizione delle somme tengono conto “delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere”.
Al riguardo, rispetto alla precedente versione della legge n.109/94, si è avuto un ampliamento dell’ambito dei benefici dal punto di vista soggettivo.
Al
fine d’individuare i soggetti cui corrispondere l’incentivo alla
progettazione, occorre far riferimento alle condizioni previste nel comma 2
dell’articolo 17 della legge 109/94 e successive modificazioni, secondo cui i
progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono firmati da
dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I
tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei
limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio
presso l’amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni alla data di
entrata in vigore della legge n. 415/98 e risultino inquadrati in un profilo
professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione.
Pertanto,
laddove ricorrano, per i tecnici non abilitati, le suddette condizioni, nulla
osta alla possibilità di far rientrare anche questi soggetti tra quelli
beneficiari degli incentivi in questione, in quanto autori della redazione di
progetti.
Per
quanto riguarda il secondo aspetto, l’articolo 188 del regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, adottato con D.P.R.
n.554/99, reca disposizioni circa la nomina del collaudatore e prevede, al comma
1, l’attribuzione, da parte della stazione appaltante, dell’incarico del
collaudo a “soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata
alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al
relativo importo”.
Inoltre,
lo stesso articolo, al comma 5, dispone, nel caso di lavori che richiedono
l’apporto di diverse professionalità, l’affidamento del collaudo ad una
commissione composta di tre membri.
Il
comma successivo, infine, prevede che “per i lavori comprendenti strutture, al
soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di
collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti
specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come
sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme
sismiche”.
Pertanto,
per “incaricato del collaudo”, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 109/94 e successive modificazioni deve intendersi non solo il redattore
del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì
anche l’incaricato del collaudo statico, il quale, peraltro, coincide con il
primo oppure con uno dei tre membri della suddetta commissione.
Per quanto concerne il terzo aspetto, il responsabile del procedimento, il coordinatore unico e relativi collaboratori sono stati ricompresi tra i soggetti aventi diritto alla corresponsione dell’incentivo, in seguito alle modifiche all’originario testo dell’articolo 18 della legge quadro apportate con la legge n. 216/95. Occorre quindi distinguere il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore di questa legge e l’entrata in vigore della legge n. 144/99. Per il primo periodo, nel caso di progettazione affidata all’esterno, l’inciso riportato nella norma “qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani” si riferisce esclusivamente al personale degli uffici tecnici e non anche al responsabile del procedimento ed al coordinatore unico e relativi collaboratori.
L’ulteriore modifica apportata dalla legge n. 144/99, oltre alla abrogazione del riferimento al coordinatore unico, ribadisce l’intento del legislatore di prevedere in ogni caso a favore del responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori il diritto alla corresponsione dell’incentivo, aggiungendo espressamente la previsione che, nel caso di progettazione esterna, le quote del compenso altrimenti spettante al personale degli uffici tecnici costituiranno economie.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 216/95 e l’entrata in vigore della legge n. 144/99, appare legittima la corresponsione della quota parte di incentivo per gli incarichi sia di responsabile del procedimento sia di coordinatore unico, anche nel caso di progettazione affidata a professionisti esterni.
Successivamente all’entrata in vigore della legge n. 144/99, invece, solo il responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo nell’ipotesi di ricorso alla progettazione esterna.
Non è possibile, invece, ricomprendere tra i soggetti destinatari dell’incentivo in esame il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del d.lgs. n. 494/96 così come modificato dal d.lgs. n. 528/99. Si premette che tale figura esula dalla previsione legislativa, che si riferisce espressamente soltanto al tecnico incaricato della redazione del piano della sicurezza, vale a dire al coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione, ex articolo 4 del decreto legislativo sopra citato. Siccome in base all’articolo 127 del D.P.R. n. 554/99 al direttore dei lavori sono affidate anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza, l’indicazione della legge “incaricato della direzione dei lavori” deve intendersi nel senso che si comprendono entrambe dette attribuzioni. Ne segue che nel regolamento che ripartisce l’incentivo bisognerà tener conto di questa doppia attribuzione, come si dovrà prevedere la quota di incentivo a favore del direttore operativo ove nominato per queste funzioni.
Ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 18.
La seconda problematica attiene, invece, all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 18, riferendosi ad una molteplicità di casi che possono dar diritto all’erogazione dell’incentivo.
In primo luogo, si pone la questione dell’applicabilità del compenso a favore dei tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori in caso di perizie di variante e suppletive, ex articolo 25, comma 1 della legge quadro, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere. In presenza di prestazioni che, di fatto, comportano un’attività di progettazione l’incentivo va riconosciuto, ma sull’importo ovviamente della perizia di variante e suppletiva.
In secondo luogo, si pone invece la questione della sussistenza del diritto ai compensi in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, quali per esempio i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo e con determina di assegnazione e impegno di spesa adottata dal responsabile del servizio. In tal caso, l’assenza di qualsiasi elaborato progettuale contrasterebbe con il principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi all’espletamento di un’attività di progettazione.
Da ultimo, si fa riferimento al comma 2 dell’articolo 18 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, così come modificato dalla legge n. 144/99, il quale prevede l’incentivo per i dipendenti che redigono un atto di pianificazione.
La dizione utilizzata dal legislatore “atto di pianificazione comunque denominato” fa ritenere che in esso possano ricomprendersi, oltre che i vari tipi di atti di pianificazione, anche quegli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi, che accedono alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
Criteri e modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante
L’ultima problematica emersa inerisce a tre aspetti strettamente legati alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione dell’incentivo.
Mentre sulla questione relativa agli “oneri riflessi” (IRAP e contributi previdenziali) la soluzione è stata deferita alle amministrazioni statali competenti, qualora nel quadro economico non sia stato previsto il dovuto accantonamento, la presenza di un regolamento interno, adottato dalla singola amministrazione aggiudicatrice e disciplinante la ripartizione della percentuale di incentivo, rende l’accantonamento, anche se tardivo, conforme alla disciplina vigente ed attuabile mediante l’approvazione di un nuovo quadro economico.
Il SegretarioIl Presidente