AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
COMUNICAZIONE n. 1 DEL 19 OTTOBRE 1999
Comunicazione della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4, comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
(G.U. n. 257 del 2 novembre 1999

L'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dà comunicazione che, con propria delibera del 19 ottobre 1999, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è stato costituito ed opera alle proprie dipendenze:

L'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 10 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2/06/1995, n. 216, dal sessantesimo giorno, successivo all'avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è fatto obbligo di inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni prescritte dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo le modalità e le scadenze temporali di seguito specificate.

2. Sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'art. 4,  comma 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU.

3. Si intendono per stazioni appaltanti lavori pubblici tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti infraregionali da queste finanziati per i lavori di loro competenza.

4. Le informazioni da comunicare, per ciascun intervento, sono quelle elencate dall'art. 4,  comma 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. In sede di prima applicazione le comunicazioni relative al punto 5 lettera b) vanno integrate da tutte le informazioni indicate nella precedente lettera dello stesso punto.

5. I termini di invio delle informazioni di cui alla successiva lettera a) decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di aggiudicazione. Per le informazioni di cui alla successiva lettera b), i termini decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di effettuazione dell'adempimento di cui è richiesto l'invio delle informazioni.

Pertanto, devono essere inviati:

a) entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o di affidamento a trattativa privata, i dati concernenti:

1. la denominazione dei lavori;
2. il contenuto dei bandi e dei verbali di gara;
3. l'elenco dei soggetti partecipanti o invitati;
4. l'importo di aggiudicazione;
5. il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario;
6. il nominativo del progettista.

b) entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, i dati concernenti:

1. l'inizio dei lavori;
2. gli stati di avanzamento;
3. le varianti;
4. l'ultimazione dei lavori;
5. l'effettuazione del collaudo;
6. l'importo finale dei lavori.

6. I dati relativi alle trattative private ed alle varianti, derivanti da errore od omissione del progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 24, comma 2 e 25 comma 1, lettera d), debbono essere corredati dalla documentazione giustificativa.

7. Ai sensi del comma 16, lettera a), (dell'articolo 4 - n.d.r.) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno devono essere inviate informazioni riassuntive relative ai lavori di importo inferiore a 150.000 ECU dell'anno precedente e concernenti:

1. l'elenco dei lavori affidati e relativa denominazione;
2. l'importo di aggiudicazione;
3. le procedure di aggiudicazione;
4. la data di ultimazione dei lavori;
5. il maggior tempo impiegato e i maggiori oneri sostenuti.

8. L'invio delle informazioni dovrà avvenire, con decorrenza del termine indicato al punto 1, esclusivamente avvalendosi dell'apposita modulistica, attualmente in via di predisposizione, che sarà pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 1999.

9. Nelle more della definizione dell'articolazione, sull'intero territorio nazionale, dell'Osservatorio dei lavori pubblici - prevista e disciplinata dall'art. 4, punto 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni - tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7, ivi comprese quelle relative ai lavori di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, dovranno essere inviati nelle forme e con le modalità di cui al punto 8, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

10. Con ulteriori comunicazioni saranno resi noti:
a) gli indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici ai quali inviare le informazioni concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, quali definite dal protocollo d'intesa tra l'autorità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) le modalità di invio «telematico» delle informazioni richieste all'entrata in funzione del «Sistema informativo» dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
c) le ulteriori informazioni e i dati, dei quali sarà previsto l'invio dagli atti regolamentari, adottati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

11. La presente comunicazione vale anche ai fini di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera f-ter), della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, relativamente alla trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici dei dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dagli organi giudicanti.

12. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 o che non rispetti i termini di invio è sottoposto, con provvedimento dell'autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

Roma, 19 ottobre 1999

Il presidente: Garri


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
COMUNICAZIONE n. 2 del 15 DICEMBRE 1999
Comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti di lavori pubblici
(G.U. n. 293 del 15 dicembre 1999, s.o. n. 219)

Premesso che:

- nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione, alle proprie dipendenze, dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

- nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni e si è riservata ulteriori comunicazioni in merito a:

a) indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, avente sede presso le Regioni e le Province alle quali inviare le informazioni previste dall'articolo 4, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e comunale;
b) criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;
c) ulteriori informazioni e dati da inviare;

l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dà comunicazione che, con delibera di Consiglio del 9 dicembre 1999, sono stati fissati i criteri e le ulteriori specificazioni per la raccolta dei dati previsti dall'articolo 4, comma 16, lettera a) e commi 17 e 18 e dall'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e le relative modalità di invio.
E' stato altresì disposto di istituire presso l'Osservatorio una apposita banca dati per la raccolta delle informazioni anagrafiche relative a tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano al processo di produzione di interventi pubblici: stazioni appaltanti, imprese appaltatrici, incaricati dei servizi tecnico/amministrativi.

In particolare:

1. Le stazioni appaltanti nazionali aventi esclusivamente struttura centralizzata inviano le informazioni alla sezione centrale dell'Osservatorio.

2. Le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale, inviano le informazioni alla sezione regionale dell'Osservatorio competente per territorio.

3. Qualora le staziono appaltanti nazionali abbiano struttura organizzativa articolata anche su base locale, le informazioni sono inviate alla sezione centrale dell'Osservatorio direttamente, se relative agli appalti indetti dalla sede centrale, o alla sezione regionale dell'Osservatorio competente per territorio, se relative agli appalti indetti dalle sedi locali.

4. I responsabili delle Sovraintendenze per i beni ambientali e architettonici aventi sede nel capoluogo di regione inviano le informazioni relative ai lavori di propria competenza alla sezione centrale dell'Osservatorio per il tramite della competente sezione regionale.

5. L'Autorità darà comunicazione della avvenuta costituzione di ciascuna sezione regionale avente sede presso la Regione o la Provincia Autonoma e del relativo indirizzo con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le informazioni sono trasmesse alle suddette sezioni regionali dell'Osservatorio trascorsi quindici giorni dalla predetta data. Nelle more della costituzione delle sezioni regionali tutte le comunicazioni inerenti gli appalti sono dirette alla sezione centrale dell'Osservatorio.

6. Dal 1 marzo 2000, sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - per i lavori di importo superiore a 150.000 Euro (pari a Lit. 290.440.500) - tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti aggiudicati a seguito di gara o affidati a trattativa privata successivamente alla data dell'1 gennaio 2000, qualunque sia la data del bando o dell'invito; dette comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede allegate sub «A» e «B/1-6» e sub «C/1-3», alla presente comunicazione.

7. Dal 1 marzo 2000, sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - per i lavori inferiori a 150.000 Euro (pari a Lit. 290.440.500) - tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti affidati a trattativa privata, successivamente alla data dell'1 gennaio 2000, qualunque sia la data dell'invito. Dette comunicazioni devono avvenire utilizzando le schede allegate sub «D».

8. Dalla data dell'1 gennaio 2001, sono tenute all'invio delle comunicazioni annuali - per i lavori di importo inferiore a 150.000 Euro (pari a Lit. 290.440.500) - previste al punto 7 dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti aggiudicati o affidati successivamente alla data dell'1 gennaio 2000, qualunque sia la data del bando o dell'invito. Dette comunicazioni devono avvenire utilizzando le schede allegate sub «E».

9. Le comunicazioni relative alle informazioni anagrafiche delle stazioni appaltanti, delle imprese appaltatrici nonché quelle relative agli incaricati dei servizi tecnico/amministrativi sono inviate dalle stazioni appaltanti ogniqualvolta specificamente richiesto nella compilazione delle schede di cui ai punti precedenti. Dette comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede allegate sub «C/1-3».

10. Fuori dai casi di cui al precedente punto, dal 1 aprile 2000, sono comunque tenute all'invio di informazioni anagrafiche le stazioni appaltanti che abbiano appaltato o affidato almeno un lavoro nell'ultimo quinquennio. Le relative comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede allegate sub «C/1».

11. Dal 15 febbraio 2000 le schede di rilevazione dei dati, corredate da istruzioni per la compilazione, sono disponibili nel sito Internet dell'Autorità, all'indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it

12. Le stazioni appaltanti, prelevati dal sito Internet i modelli corrispondenti alle comunicazioni da inviare, li compilano e li trasmettono su supporto informatico /floppy disk) o tramite rete protetta della pubblica amministrazione. Fino all'entrata in funzione di u n sistema di validazione dei dati informatici i modelli vengono anche stampati e sottoscritti e restano depositati nella sede dell'Osservatorio al quale viene inviato il supporto informatico.

13. Ai fini di quanto indicato nei punti precedenti si comunicano gli indirizzi dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

Via Virgilio Talli, 141 - 00139 - ROMA
Via di Ripetta, 246 - 00186 - ROMA (a partire dal 15 febbraio 2000)
E-Mail: jjgarr@tin.it

Roma, 15 dicembre 1999

Il Presidente: Garri

Allegati: (omissis)


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
COMUNICAZIONE n. 3 del  ___ FEBBRAIO 2000
Comunicazione degli indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici
 

Comunicazione ai sensi del punto 10 lett. a) e b) dell’avviso datato 19.10.1999 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999.

Premesso che:

  1. nella G.U. del 2 novembre 1999 n. 257, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione, alle proprie dipendenze dell’Osservatorio dei lavori pubblici, ed ha fissato i termini di invio delle informazioni riservandosi ulteriori comunicazioni in merito a:
    1. Indirizzi delle Sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici, aventi sede presso le Regioni e Province Autonome alle quali inviare le informazioni di cui all’articolo 4 comma 17 e 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;
    2. Criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;
    3. Ulteriori informazioni e dati da inviare;
  1. Con successivo avviso pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999 l’Autorità:
    1. ha dato comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi;
    2. ha pubblicato le schede di rilevazione dei dati da utilizzare da parte delle stazioni appaltanti;
    3. ha fissati i termini per l’invio obbligatorio delle informazioni;
    4. ha reso noto l’apertura a partire dal 15 febbraio 2000 di un sito Internet dell’Autorità, all’indirizzo http://wwwautoritalavoripubblici.it

Si comunicano:

  1. Gli indirizzi delle Sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici, ai quali inviare le informazioni sui lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, elencati secondo l’ordine alfabetico:
  2. Le tabelle e le istruzioni per la compilazione delle schede di cui alla comunicazione pubblicata sul S.O. n. 219 della G.U. 15 dicembre 1999 sono allegate alla presente comunicazione e parimenti pubblicate sul sito internet dell’Autorità.
  3. Le informazioni di cui ai punti 6 e 7 della suddetta comunicazione devono essere inviate entro 15 giorni a partire dal 1° marzo 2000.
  4. Ad integrazione di quanto previsto al punto 7, per i lavori affidati a trattativa privata, si precisa che negli stessi non sono ricompresi i servizi e/o lavori in economia, che pertanto non sono oggetto di comunicazione.
  5. Per i servizi e/o lavori in economia d’importo superiore a 20.000 EURO, affidati a partire dal 1° gennaio 2000, deve essere inviato annualmente ed entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo – in allegato alla scheda E (avente la stessa scadenza di invio) - un prospetto contenente l’individuazione della stazione appaltante, l’ oggetto dell’intervento e l’importo dei lavori.

IL PRESIDENTE

Roma


CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI INFORMATIVI RELATIVI AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Generalità

L’Osservatorio dei lavori pubblici costituito ai sensi dell’art. 4, comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, che da ora in poi è definito per brevità Osservatorio, provvede alla raccolta dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale,direttamente o mezzo delle sezioni regionali.

I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti di lavori pubblici sono quelli elencati all’art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di gestire univocamente la ricezione e la elaborazione dei dati l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con delibera di Consiglio del 9 dicembre 1999, ha fissato i criteri per la raccolta dei dati attraverso una modulistica che è stata poi resa pubblica nel supplemento della Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999.

La modulistica di specificazione dei dati informativi sui lavori pubblici è composta da una serie di " schede " individuate rispettivamente dalle lettere " A, B, C, D, E ".

La scheda " A " è pertinente a:

  1. Denominazione dei lavori.
  2. Contenuto dei bandi e/o della trattativa privata e dei verbali di gara o di affidamento.
  3. Elenco dei soggetti partecipanti o invitati.
  4. Importo di aggiudicazione od affidamento.
  5. Nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario.
  6. Nominativo del progettista.

La scheda " B 1 " è pertinente a: inizio lavori.

La scheda " B 2 " è pertinente a: Stato di avanzamento dei lavori.

La scheda " B 3 " è pertinente a: Varianti.

La scheda " B 4 " è pertinente a: Ultimazione dei lavori.

La scheda " B 6 " è pertinente a: Importo finale dei lavori.

La scheda " B 5 " è pertinente a: Collaudo tecnico amministrativo.

La scheda " C1 " è pertinente a: Anagrafica stazioni appaltanti.

La scheda " C2 " è pertinente a: Anagrafica aggiudicatari e/o affidatari.

La scheda " C3 " è pertinente a: Anagrafica professionisti.

La scheda " D " è pertinente a: Comunicazione di affidamenti di appalti mediante trattativa privata ad esclusione dei lavori e/o servizi in economia.

La scheda " E " è pertinente a: Lavori affidati a trattativa privata,o a mezzo gara di importo inferiore a 150.000 EURO, elenco annuale di lavori e/o servizi in economia.

Le schede " A " e " C/1-3 " devono essere inviate entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di aggiudicazione o di affidamento a trattativa privata.

La scheda " B1 " deve essere inviata entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

La scheda " B2 " deve essere inviata entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione di ciascun certificato di pagamento.

La scheda " B3 " deve essere inviata entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione della variante da parte della stazione appaltante.

La scheda " B4 " deve essere inviata entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, in caso di nuovo termine finale contrattuale a seguito di delibere della stazione appaltante la scheda andrà aggiornata entro trenta giorni dall’evento.

La scheda " B6 " deve essere inviata entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il direttore dei lavori ha redatto il conto finale.

La scheda " B5 " deve essere inviata entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione della stazione appaltante del certificato di approvazione degli atti di collaudo.

Le schede " D " e " C/1-3 " devono essere inviate entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento.

Le comunicazioni relative a lavori affidati a trattativa privata ovvero aggiudicati con gara di appalto, di importo inferiore a 150.000 EURO, si ricorda che devono essere inviate a partire da 1° Gennaio 2000 annualmente ed entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a firma del Responsabile del procedimento, utilizzando la scheda E, suddivisa nelle sezioni A e B.

Poiché tra i lavori affidati a trattativa privata che devono essere riportati nella scheda " E sezione A " non sono ricompresi quelli in economia, entro gli stessi termini andrà redatto quale allegato alla scheda E, il prospetto che segue dei lavori e/o servizi il cui importo sia superiore a 20.000 EURO.

STAZIONE APPALTANTE:

Numero progressivo

Oggetto dell’intervento

Importo lavori
Euro

Importo lavori
Lit.

01

- - -

02

- - -

-

- - -

-

- - -

Per il periodo intercorrente tra il 1° Gennaio 2000 ed il 29 Febbraio 2000 tutte le stazioni appaltanti dovranno rimettere, entro quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 1° Marzo 2000 le schede opportunamente compilate.

Si precisa che solo in caso di mancanza del codice fiscale si potrà inserire la partita I.V.A..

Fuori dai casi di cui al precedente punto, dal 1 aprile 2000, sono comunque tenute all’invio di informazioni anagrafiche le stazioni appaltanti che abbiano appaltato o affidato almeno un lavoro nell’ultimo quinquennio. Le relative comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede allegate «C/1».

Per la compilazione puntuale delle singole schede è necessario procedere alla elaborazione dei dati richiesti ivi compresi quelli desumibili dalle Tabelle individuate rispettivamente in:

Nelle selezioni contenute all’interno delle tabelle è sempre presente l’opzione " altro "in aggiunta ai riferimenti precompilati; l’opzione va compilata rendendo esplicito il caso a cui si fa riferimento.

Tutti gli importi parziali che devono essere inseriti all’interno delle tabelle o delle schede sono al netto dell’IVA e senza arrotondamento.

Il valore in EURO degli importi di cui sopra risulta automaticamente elaborato dal programma. A maggior chiarimento si evidenzia che a decorrere dal 31 dicembre 1999 l’ECU è stato equiparato all’EURO e che 1 DSP equivale ad 1,0492952 EURO che equivale a sua volta a 2031,718902 Lit.

Il responsabile del procedimento compila e trasmette i modelli corrispondenti alle comunicazioni attraverso o il supporto informatico (floppy disk) o tramite rete protetta della pubblica amministrazione.

Fino all’attivazione di un sistema di validazione dei dati informatici i modelli vengono anche stampati e sottoscritti; essi restano depositati nella sede dell’Osservatorio al quale viene inviato il supporto informatico.

Ai fini di quanto indicato nei punti precedenti si comunica che l’indirizzo dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è:

Via di Ripetta, 246 – 00186 – ROMA

Tel. 06367231