Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 
24 maggio 2016
Incremento progressivo dell'applicazione dei 
criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di 
servizi e forniture
(G.U. n. 131 del 7 giugno 2016)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la
					legge 27 dicembre 2006, n. 296 
					e, in particolare, i commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che 
					indicano, rispettivamente, i criteri per l'adozione, con 
					apposito "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei 
					consumi della pubblica amministrazione" (di seguito PAN GPP) 
					predisposto con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
					tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri 
					dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, di 
					misure volte all'integrazione delle esigenze di 
					sostenibilità ambientale
					nelle procedure d'acquisto di beni e servizi della pubblica 
					amministrazione, e le categorie merceologiche per le quali 
					devono essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilità 
					ambientale previsti dal medesimo PAN GPP;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, recante approvazione del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e, in particolare, l'art. 2 che disciplina l'adozione dei "Criteri ambientali minimi";
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 34, commi 1 e 2, che disciplina l'applicazione dei "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale", prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscono agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali" contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, e che detto obbligo si applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta;
Visto che ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, possono essere disciplinati, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi;
Ritenuto di stabilire un 
					incremento progressivo dell'attuale percentuale del 50% del 
					valore a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di 
					applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali 
					dei criteri ambientali minimi, per gli affidamenti di 
					servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde 
					pubblico e di forniture di ammendanti, piante ornamentali e 
					impianti di irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti 
					urbani, di forniture di articoli di arredo urbano, di 
					forniture di carta in risme e carta grafica, in 
					considerazione dei benefici ambientali, del contenuto 
					tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturità del 
					settore produttivo pertinenti; 
					
					Decreta: 
					
					Art. 1 
					
					1. Il presente decreto disciplina l'incremento progressivo 
					della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire 
					l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole 
					contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti 
					affidamenti: 
					
a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d. forniture di articoli di arredo urbano;
e. forniture di carta in risme e carta grafica;
2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:
il 62% dal 1° gennaio 2017;
il 71% dal 1° gennaio 2018;
l'84% dal 1° gennaio 2019;
il 100% dal 1° gennaio 2020.
3. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 
					2016 
					
					Il Ministro: Galletti