Legge 11 
dicembre 2016 n. 232
  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2017-2019
(G.U. n. 297 del 21 
dicembre 2016)
Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica»;b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione»;
3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili»;
4) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
3. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.
6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019».
8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.
10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.
11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, 
					l'impresa
					è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale 
					rappresentante
					ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
					regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
					di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
					445,
					ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione 
					superiore
					a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un
					ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi 
					albi
					professionali ovvero  un attestato di conformità 
rilasciato  da  un  ente  di  certificazione 
accreditato, attestanti
					che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da 
					includerlo
					negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi 
					alla
					presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di 
					gestione
					della produzione o alla rete di fornitura. 
(comma così modificato dall'art. 7-novies, comma 1, 
legge n. 18 del 2017)
12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.
13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».
15. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento delle spese»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20 milioni»;
d) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4»;
e) il comma 7 è abrogato;
f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo».
16. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella di cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»;
b) al comma 3:1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi 5, 7 e 9, lettera b),»;
2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
18. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.
19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
20. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 
					1997, n.
					446, concernente la determinazione del valore della 
					produzione netta
					delle società di persone e delle imprese individuali agli 
					effetti
					dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il 
comma 1 è
					inserito il seguente: 
					«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il
					reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle 
					imposte sui
					redditi, di cui al d.P.R. 
					22
					dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 
					del
					presente articolo è determinata con i criteri previsti dal 
					citato
					articolo 66». 
21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 del presente articolo.
22. L'articolo 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Contabilità semplificata per le imprese minori). - 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.
3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.
8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4».
23. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione dei predetti commi.
24. Al d.P.R. 26 ottobre 
					1972, n.
					633, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo: 
					
					«TITOLO V-bis -
					GRUPPO IVA» (omissis)
25. Nella tabella di cui 
all'allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, 
					documenti e
					registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
					l'articolo 6 è inserito il seguente: 
					«Art. 6-bis. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e 
					simili
					documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a 
					cessioni
					di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a 
					un
					gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per 
					le
					quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non 
					partecipante a
					un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli 
					articoli 6
					e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del
					decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427». 
26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;
b) all'articolo 40:1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA».
27. All'articolo 73 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione».
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27, lettera b).
29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può attribuire alle medesime strutture, già esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 70-undecies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.
30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1º gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26 e 29 si applicano dal 1º gennaio 2018.
31. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
32. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
b) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
33. Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente: «1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»;
c) alla tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e».
34. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2017.
36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto 
					dall'articolo
					1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
					aggiunti i
					seguenti: 
					«2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è
					effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando
					l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di 
					euro 500.
					Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento 
					entro il
					30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non 
					sia stato
					raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.  
					2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve 
					essere
					eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o 
					postali a
					loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a 
					consentire
					all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci 
					controlli,
					che possono essere stabilite con decreto del Ministro 
					dell'economia e
					delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
					della
					legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente
					disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste 
					dal
					comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 
					1997, n.
					471». 
37. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».
38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facoltà di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.
39. I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.
40. A decorrere dall'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla 
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari complessivamente 
all'importo di euro 90 annui. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 89, legge n. 145 del 2018)
41. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti,».
42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».
43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.
46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017.
47. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601».
48. A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.
49. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
b) il comma 67 è sostituito dal seguente: «67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare"».
50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro».
51. Dopo l'articolo 111 del testo unico delle leggi in 
					materia
					bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º 
					settembre
					1993, n. 385, è inserito il seguente: 
					«Art. 111-bis (Finanza etica e sostenibile). - 1. Sono 
					operatori
					bancari di finanza etica e sostenibile le banche che 
					conformano la
					propria attività ai seguenti principi: 
					a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche 
					secondo
					standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, 
					con
					particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale; 
					b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via 
					web,
					dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto 
					conto delle
					vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati 
					personali; 
					c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio 
					di
					crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese 
					sociali con
					personalità giuridica, come definite dalla normativa 
					vigente; 
					d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella 
					propria
					attività; 
					e) adottano un sistema di governance e un modello 
					organizzativo a
					forte orientamento democratico e partecipativo, 
					caratterizzato da un
					azionariato diffuso; 
					f) adottano politiche retributive tese a contenere al 
					massimo la
					differenza tra la remunerazione maggiore e quella media 
					della banca,
					il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.
					
					2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi
					dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, 
					di cui al
					d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
					917,
					degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una 
					quota pari
					al 75 per cento delle somme destinate a incremento del 
					capitale
					proprio. 
					3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
					Banca
					d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di 
					attuazione
					delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non 
					possono
					derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 
					milione
					di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017. 
					4. L'agevolazione di cui al presente articolo è 
					riconosciuta nel
					rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 
					della
					Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione 
					degli
					articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
					dell'Unione europea
					agli aiuti "de minimis"».  
52. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018.
53. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52 a 57 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023.
54. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 è riservata alla concessione dei contributi di cui al comma 56. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.
55. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
56. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 55 del presente articolo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato.
57. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro.
58. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2017. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.
59. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.
60. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 59 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.
62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
63. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta previsto dai commi da 59 a 64 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
64. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63.
65. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24 e 25».
66. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000»;
b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»;
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016».
67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e c), del presente articolo, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
68. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole da: «che operano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014»;
b) il comma 9-bis è abrogato;
c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 9»;
d) al comma 12-bis, le parole da: «e i requisiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;
e) al comma 12-ter, le parole: «comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9».
69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria».
70. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-novies dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le PMI" si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI»;
b) all'articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»;
c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».
71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al citato titolo I, capo 0I, del decreto legislativo n. 185 del 2000. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.
72. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.
73. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 71 e 72 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le regioni.
74. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono assegnati 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
75. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci».
76. Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.
77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:
a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;
b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cui al comma 76;
c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
78. Le perdite di cui al comma 76 relative a un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
79. La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 76 del presente articolo in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
80. La società cedente non può optare per i regimi di cui agli articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76 a 79 del presente articolo.
81. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267, è
					sostituito dal seguente: 
					«Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e 
contributivi). 
					1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, 
					esclusivamente
					mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, 
					può
					proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei 
					tributi e
					dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, 
					nonché
					dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di 
					previdenza
					e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il 
					piano ne
					prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella
					realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, 
					sul
					ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore 
					di mercato
					attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la 
					causa di
					prelazione, indicato nella relazione di un professionista in 
					possesso
					dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 
					d). Se il
					credito tributario o contributivo è assistito da 
					privilegio, la
					percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie 
					non possono
					essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli 
					offerti ai
					creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a 
					quelli che
					hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei 
					a quelli
					delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
					assistenza obbligatorie; se il credito tributario o 
					contributivo ha
					natura chirografaria, il trattamento non può essere 
					differenziato
					rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, 
					nel caso
					di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è
					previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia 
					proposto
					il pagamento parziale di un credito tributario o 
					contributivo
					privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo 
					deve essere
					inserita in un'apposita classe. 
					2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura 
					fiscale,
					copia della domanda e della relativa documentazione, 
					contestualmente
					al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al 
					competente
					agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base
					dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla 
					copia
					delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto 
					l'esito dei
					controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative 
					relative
					al periodo fino alla data di presentazione della domanda. 
					L'agente
					della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della
					presentazione, deve trasmettere al debitore una 
					certificazione
					attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o 
					sospeso.
					L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla 
					liquidazione dei
					tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei 
					relativi
					avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione 
					attestante
					l'entità del debito derivante da atti di accertamento, 
ancorché non
					definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai 
					ruoli
					vistati, ma non ancora consegnati all'agente della 
					riscossione. Dopo
					l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia 
					dell'avviso di
					irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa 
					al
					commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli 
					articoli
					171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi 
					amministrati
					dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio 
					competente a
					ricevere copia della domanda con la relativa documentazione 
					prevista
					al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di 
					cui al
					terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato 
					al
					debitore gli atti di accertamento. 
					3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto 
					sulla
					proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo 
					parere
					conforme della competente direzione regionale, in sede di 
					adunanza
					dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, 
					quarto
					comma. 
					4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione 
					limitatamente
					agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto
					legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  
					5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 
					anche
					nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione
					dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 
					182-bis. In tali
					casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo 
					comma,
					relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla 
					convenienza
					del trattamento proposto rispetto alle alternative 
					concretamente
					praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica 
					valutazione
					da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale,
					unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è 
					depositata
					presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. 
					Alla
					proposta di transazione deve altresì essere allegata la
					dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo 
					legale
					rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico 
					delle
					disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
					documentazione
					amministrativa, di cui al d.P.R. 28
					dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al 
					periodo
					precedente rappresenta fedelmente e integralmente la 
					situazione
					dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del
					patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere 
					conforme
					della competente direzione regionale, con la sottoscrizione 
					dell'atto
					negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è 
					sottoscritto
					anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento 
					degli
					oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto 
					legislativo
					13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a
					sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. 
					6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo 
					di
					ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di 
					diritto se
					il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni 
					dalle
					scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e 
					agli
					enti gestori di forme di previdenza e assistenza 
					obbligatorie». 
82. Per le proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
83. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 82, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio ivi prevista.
85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.
86. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale».
87. Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017.
88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto
					legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 
					10
					febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 10 
					per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto 
					dell'esercizio
					precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 
					89 del
					presente articolo. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 210, legge n. 145 del 2018)
89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a);
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 73, legge n. 205 del 2017)
b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 210, legge n. 145 del 2018)
90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.
91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.
92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto
					legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare 
					somme, fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal 
					rendiconto
					dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati 
					indicati al comma 89 del presente articolo. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 210, legge n. 145 del 2018)
93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni.
94. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89 del presente articolo entro novanta giorni dal rimborso.
95. La ritenuta di cui all'articolo 27 del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'imposta 
					sostitutiva
					di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si 
					applicano agli
					utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo 
					del comma 3
					del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti 
					qualificati di
					cui al comma 89 del presente articolo fino al 10 per cento 
					dell'attivo
					patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio 
					precedente nel
					rispetto della condizione di cui al comma 93 del presente 
					articolo.
					Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo 
					periodo,
					il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili 
					deve
					produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati
					identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di 
					tutte le
					condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione di cui 
					ai commi
					da 88 a 114 del presente articolo, nonché l'impegno a 
					detenere gli
					strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato 
					per il
					periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto 
					non
					residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti 
					contabili che
					consentano di verificare l'osservanza delle predette 
					condizioni. I
					soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del citato 
d.P.R. n. 600 del 1973 che 
					corrispondono utili
					ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, 
					comma 3,
					secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente
					all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle 
					operazioni
					compiute nell'anno precedente. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 210, legge n. 145 del 2018)
96. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 91 a 94 sono abrogati.
97. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».
98. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono inserite le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unità».
99. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, 
					n.
					252, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 
					«9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, 
					scorporo e
					concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte 
					di
					registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 
					euro per
					ciascuna di esse».  
100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a 113 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.
101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
102. In ciascun anno solare di durata del piano, 
per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano 
di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento 
del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati 
regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati 
con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo 
Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la 
predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento 
del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle 
inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di 
altri mercati regolamentati. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 80, legge n. 
205 del 2017)
103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
 
					 
104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.
105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta giorni dal rimborso.
107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106.
108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.
111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.
112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può 
					essere
					titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e 
					ciascun
					piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un
					titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione 
					presso il
					quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, 
					all'atto
					dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione 
					con la
					quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro 
					piano di
					risparmio a lungo termine. 
					113. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il 
					quale
					e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene 
					separata
					evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.
					
					114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti 
					finanziari
					detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle 
					successioni e
					donazioni di cui al testo unico delle disposizioni 
					concernenti
					l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
					legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 
					115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
					concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da 
					adottare
					entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
					della
					presente legge, sono definite le modalità di costituzione e 
					le forme
					di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 
					2017 e di
					10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad 
					alta
					specializzazione, nella forma del partenariato 
					pubblico-privato,
					aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di 
					ricerca
					applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su 
					tecnologie
					avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano 
					nazionale
					Industria 4.0. 
					116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e 
					privati
					nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e 
					alla salute,
					coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca 
					(PNR), è
					istituita la Fondazione per la creazione di 
					un'infrastruttura
					scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, 
					multidisciplinare e
					integrata nei settori della salute, della genomica,
					dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle 
					decisioni, e per
					la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human
					technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 
					novembre 2015,
					n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
					gennaio 2016,
					n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei 
					ministri
					16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di 
					seguito
					denominata «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri 
					scopi la
					Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi 
					in Italia
					e all'estero. 
					117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e 
					delle
					finanze, il Ministero della salute e il Ministero 
					dell'istruzione,
					dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita 
					la
					vigilanza sulla Fondazione. 
					118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del 
					Presidente
					del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo 
					schema di
					statuto della Fondazione che è approvato con decreto del 
					Presidente
					del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
					dell'economia e
					delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
					dell'università e della ricerca e con il Ministro della 
					salute. Lo
					statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e 
					disciplina,
					tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti 
					pubblici
					e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti 
					possono
					partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human
					technopole. 
					119. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti 
					dei
					Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti 
					dello Stato,
					nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e 
					privati. Le
					attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere 
					finanziate da
					contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione 
					possono
					essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del 
					demanio e
					del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. 
					L'affidamento
					in comodato di beni di particolare valore artistico e 
					storico alla
					Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, 
					d'intesa
					con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
					turismo,
					fermo restando il relativo regime giuridico dei beni 
					demaniali
					affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, 
					del codice
					civile. 
					120. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione 
					può
					avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, 
					all'uopo messo
					a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme 
					previste
					dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti 
					individuati
					ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
					2009, n.
					196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della 
					collaborazione di
					esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, 
					ovvero di
					università e di istituti universitari e di ricerca. 
					121. Per la costituzione della Fondazione e per la 
					realizzazione
					del progetto Human technopole di cui al comma 116 è 
					autorizzata la
					spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di 
					euro per
					il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 
					milioni di
					euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 
					133,6
					milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a 
					decorrere
					dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di
					avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 
					116. 
					122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione 
					della
					Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono 
					esclusi
					da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
					neutralità fiscale. 
					123. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 
					a 122
					del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti 
					con
					l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto 
					Human
					technopole di cui al medesimo comma 116, e il trasferimento 
					alla
					Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, 
					comma 2, del
					decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
					modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono 
					stabiliti con
					decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
					proposta del
					Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
					Ministro
					dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il 
					Ministro
					della salute. 
					124. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI 
					rientra
					nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 
					10,
					comma 4, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e 
					non ha
					natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni di 
					cui al
					medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e 
					il suo
					valore non è soggetto ad ammortamento. 
					125. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della 
					legge 19
					ottobre 1999, n. 370, e alle amministrazioni pubbliche che 
					vi
					partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta
					partecipazione, le disposizioni del testo unico in materia 
					di
					società a partecipazione pubblica, di cui al decreto 
					legislativo 19
					agosto 2016, n. 175. 
					126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
					su
					proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da 
					emanare entro
					trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
					legge,
					e' nominato il Commissario straordinario per la liquidazione 
					della
					società EXPO 2015 Spa in liquidazione. 
					127. Gli organi sociali della società EXPO 2015 Spa in
					liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del 
					decreto del
					Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 126.
					
					128. I poteri attribuiti al collegio dei liquidatori ai 
					sensi
					dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono 
					assunti dal
					Commissario straordinario per la liquidazione della società 
					EXPO
					2015 Spa in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione 
					di
					ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria della 
					società
					EXPO 2015 Spa in liquidazione, contenendone gli effetti 
					sulle
					pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui ai 
					commi da
					126 a 139 del presente articolo, il Commissario 
					straordinario si
					avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 
					2, comma
					3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 
					maggio
					2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 
					maggio 2013. 
					129. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci 
					della
					società EXPO 2015 Spa in liquidazione, come individuato nel 
					progetto
					di liquidazione adottato dal collegio dei liquidatori, non 
					può, in
					nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 
					euro. 
					130. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione
					Lombardia, il comune di Milano, la città metropolitana di 
					Milano e
					la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
					di
					Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla 
					partecipazione al
					capitale della società, le risorse necessarie all'integrale
					copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di 
					cui al
					comma 129. 
					131. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello 
					stato di
					previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle 
finanze è
					individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il 
					Ministro
					dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
					con propri
					decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
					132. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo 
					comma,
					del codice civile, le risorse di competenza del Ministero
					dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima 
					di cui al
					comma 131, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo 
					di
					liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione 
					sono
					riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 
					1º
					gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella 
					misura
					massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 
					1.480.000
					euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 
					1.060.000 euro
					per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario
					straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento 
					del
					Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il 
					rendiconto
					delle attività di liquidazione, che dovranno concludersi 
					entro il
					2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 129 e 131, il
					riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme 
					relative
					alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con 
					la
					differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata
					nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente 
					sostenuti dal
					Commissario straordinario nello stesso periodo di 
					riferimento. 
					133. Agli oneri di cui al comma 132 si provvede mediante
					corrispondente riduzione del Fondo per interventi 
					strutturali di
					politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
					decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
					modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
					134. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di
					valorizzazione dell'area utilizzata per l'EXPO 2015 di cui
					all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, 
n. 9, è
					autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per 
					l'avvio
					delle attività di progettazione propedeutiche alla 
					realizzazione
					delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti 
					scientifici
					dell'Università degli studi di Milano. 
					135. Agli oneri di cui al comma 134 si provvede, per 
					l'importo di 3
					milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
					dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 
					1, lettera
					d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 
					5
					milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo 
					per gli
					investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui
					all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 
					296. 
136. La società AREXPO Spa può avvalersi, sulla base di convenzioni, della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house.
137. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 49-bis, il quinto periodo è soppresso;
c) al comma 49-ter, il quarto e quinto periodo sono soppressi.
138. Il comma 775 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
139. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci della società EXPO 2015 Spa per le attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.
140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a:
a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
c) ricerca;
d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
h) prevenzione del rischio sismico;
i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
141. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
142. Gli interventi di cui ai commi 140 e 141 del presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
143. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.
144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
145. Le risorse di cui al comma 144 sono destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
146. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
147. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 
					novembre
					2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
					gennaio
					2016, n. 9, è inserito il seguente: 
					«3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso sia già stato
					finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle 
					stanziate
					dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal 
					piano
					pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità 
					che, in
					sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse 
					equivalenti siano
					destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione 
					da parte
					del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente
					proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi 
					a
					proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli 
					stessi
					modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o
					inferiore importo e che posseggano i requisiti previsti».
					
148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la 
					disciplina
					dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
					di cui al
					decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 
26 è
					inserito il seguente: 
					«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori). - 1.
					L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi 
					sono
					consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, 
					comma 4,
					agli stranieri che intendono effettuare: 
					a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi 
					dal
					Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due 
					anni; 
					b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti
					rappresentativi del capitale di una società costituita e 
					operante in
					Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 
					500.000
					nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta 
					nella
					sezione speciale del registro delle imprese di cui 
					all'articolo 25,
					comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
					convertito, con
					modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
					c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro
					1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, 
					nei
					settori della cultura, istruzione, gestione 
					dell'immigrazione,
					ricerca scientifica, recupero di beni culturali e 
					paesaggistici e
					che: 
					1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di 
					un
					importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla 
					lettera
					a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla 
					presente
					lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile 
					e
					trasferibile in Italia; 
					2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano 
					a
					utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un 
					investimento
					o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui 
					alle
					lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi 
					dalla data di
					ingresso in Italia; 
					3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta
					rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno 
					superiore al
					livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
					partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio 
					mantenimento
					durante il soggiorno in Italia. 
					2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo
					straniero richiedente deve presentare mediante procedura da 
					definire
					con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
					concerto con il
					Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri 
					e della
					cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni 
					dalla
					data di entrata in vigore della presente disposizione, i 
					seguenti
					documenti: 
					a) copia del documento di viaggio in corso di validità con
					scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto 
					richiesto; 
					b) documentazione comprovante la disponibilità della somma
					minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che 
					tale somma
					può essere trasferita in Italia; 
					c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui 
					al
					comma 1, lettera c), numero 1); 
					d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), 
					numero
					2), contenente una descrizione dettagliata delle 
					caratteristiche e
					dei destinatari dell'investimento o della donazione. 
					3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di 
					cui al
					comma 2, all'esito di una valutazione positiva della 
					documentazione
					ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza 
					diplomatica o
					consolare competente per territorio che, compiuti gli 
					accertamenti di
					rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con 
					l'espressa
					indicazione "visto investitori". 
					4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21
					novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica 
					sulla
					sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta 
					di cui al
					comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il 
					decreto di cui
					al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente 
all'Unità
					di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano 
					la
					provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra 
					informazione,
					documento o atto disponibile sul soggetto che intende 
					avvalersi della
					procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti 
					utili ai
					fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono 
					altresì
					disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle 
					predette
					verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni 
					dalla
					trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, 
					del
					relativo scambio di informazioni e della partecipazione 
					richiesta
					agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo 
					decreto
					legislativo n. 231 del 2007. 
					5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in
					conformità alle disposizioni del presente testo unico, un 
					permesso
					di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori",
					revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità
					amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 
					comunica
					alla questura che lo straniero non ha effettuato 
					l'investimento o la
					donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di 
					ingresso in
					Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del 
					termine
					di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b). 
					6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile 
					per
					periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, 
					da parte
					dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di 
					cui al
					comma 2, della documentazione comprovante che la somma di 
					cui al
					comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla 
					data di
					ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli 
					strumenti
					finanziari di cui al comma 1. 
					7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, 
					l'autorità
					amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2,
					all'esito di una valutazione positiva della documentazione 
					ricevuta,
					trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui 
					il
					richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di
					soggiorno. 
					8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito 
					l'ingresso, al
					seguito dello straniero detentore del visto per investitori, 
					dei
					familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai 
					sensi
					dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un 
					visto per
					motivi familiari ai sensi dell'articolo 30. 
					9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente
					articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in 
					tutto o in
					parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al 
vero è
					punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
					In
					relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), 
					del
					presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli 
					articoli
					648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e 
					dell'articolo
					12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
					convertito, con
					modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356». 
					149. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 
					2010, n.
					78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
					2010, n.
					122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del 
					presente decreto
					ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse. 
					150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 
					2015, n.
					147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
					a) al comma 1, alinea: 
					1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» 
					sono
					sostituite dalle seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e 
					di
					lavoro autonomo prodotti»; 
					2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle
					seguenti: «cinquanta per cento»; 
					b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
					«1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), 
					non si
					applicano ai lavoratori autonomi»; 
					c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
					criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si 
					applica
					anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti 
					all'Unione
					europea, con i quali sia in vigore una convenzione per 
					evitare le
					doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero 
					un
					accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in 
					possesso
					di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente
					un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di 
					impresa
					fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che 
					hanno
					svolto continuativamente un'attività di studio fuori 
					dall'Italia
					negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un 
					diploma di
					laurea o una specializzazione post lauream». 
					151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 
					2), e
					lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 
					in corso
					al 1º gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 
					150,
					lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta 
					dal 2017
					al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 
					hanno
					trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi
					dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, 
					di cui al
					d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
					917, e
					ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato 
					l'opzione ai
					sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 
					14
					settembre 2015, n. 147. 
					152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte 
					sui
					redditi, di cui al d.P.R. 
					22
					dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente 
					articolo: 
					«Art. 24-bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi
					prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che 
					trasferiscono
					la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone 
					fisiche che
					trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi 
					dell'articolo
					2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta
					sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei 
					redditi
					prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui 
					all'articolo
					165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente 
					residenti
					in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo 
					almeno
					pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti 
					l'inizio
					del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva 
					non si
					applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera 
					c),
					realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità
					dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di
					imposizione di cui all'articolo 68, comma 3. 
					2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 
					1,
					relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 
1 è
					dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle 
					persone
					fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere 
					dall'importo dei
					redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun 
					periodo
					d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo 
è
					ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per 
					ciascuno dei
					familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in 
					un'unica
					soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo 
					delle
					imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il
					contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto 
					compatibili, le
					disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle 
					persone
					fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta 
					o
					contributo. 
					3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo 
					aver
					ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di 
					interpello
					presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 
					11,
					comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
					entro il
					termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 
					periodo
					d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai 
					sensi del
					comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da 
					tale
					periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 
					indicano
					nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui 
					hanno avuto
					l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità
					dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali 
					informazioni,
					attraverso gli idonei strumenti di cooperazione 
					amministrativa, alle
					autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di 
					ultima
					residenza fiscale prima dell'esercizio di validità 
					dell'opzione. 
					4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque 
					cessa di
					produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo 
					d'imposta di
					validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in 
					ogni caso
					in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in 
					parte,
					dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e 
					nei termini
					previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti 
					salvi gli
					effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca 
					o la
					decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova 
					opzione. 
					5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o 
					più
					dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la 
					facoltà di
					non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con
					riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o 
					territori
					esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio
					dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. 
					Soltanto in
					tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o 
					territori
					esteri si applica il regime ordinario e compete il credito 
					d'imposta
					per i redditi prodotti all'estero. Ai fini 
					dell'individuazione dello
					Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si 
					applicano
					i medesimi criteri di cui all'articolo 23. 
					6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui 
					al comma
					1, l'opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di 
					tutto il
					periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui 
					all'articolo
					433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di 
					cui al
					comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione 
					indica la
					giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si 
					estende
					il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di
					validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può 
					essere
					revocata in relazione a uno o più familiari di cui al 
					periodo
					precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime 
					del
					soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai 
					familiari. La
					decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso 
					o
					parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita 
					non
					comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui 
					al comma
					1». 
					153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 
					24-bis
					del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
					del
					Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
					introdotto dal
					comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di 
					validità
					dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di
					dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 
					giugno 1990,
					n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
					1990, n.
					227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, 
					commi 13
					e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
					con
					modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La 
					presente
					disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 
					del
					citato articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto del
					Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
					154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del 
					testo
					unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
					Presidente
					della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal 
					comma 152
					del presente articolo, non sono cumulabili con quelli 
					previsti
					dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
					convertito,
					con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
					dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
					n. 147. 
					155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi 
					investimenti
					in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli 
					occupazionali,
					con decreto del Ministro degli affari esteri e della 
					cooperazione
					internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, 
					sono
					individuate forme di agevolazione nella trattazione delle 
					domande di
					visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a 
					chi
					trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi
					dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui 
					redditi, di
					cui al d.P.R. 22 dicembre 
					1986, n.
					917, introdotto dal comma 152 del presente articolo. 
					156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
					cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
					dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa 
					vigente
					nazionale ed europea, forme di agevolazione nella 
					trattazione delle
					domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno 
					connesse con
					start-up innovative, con iniziative d'investimento, di 
					formazione
					avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche 
					in
					partenariato con imprese, università, enti di ricerca e 
					altri
					soggetti pubblici o privati italiani. 
					157. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o 
					la
					revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis 
					del testo
					unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
					Presidente
					della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal 
					comma 152
					del presente articolo, e per il versamento dell'imposta 
					sostitutiva
					di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis sono 
					individuate con
					provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da 
					adottare
					entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
					presente
					legge. 
					158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei
					periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal 
					dante
					causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle 
					imposte
					sui redditi, di cui al d.P.R. 22
					dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente
					articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al 
					testo
					unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle 
					successioni e
					donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 
346, è
					dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello 
					Stato al
					momento della successione o della donazione. 
					159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si 
					applicano per
					la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei 
					redditi
					relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata 
					in vigore
					della presente legge. 
					160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
					sono
					apportate le seguenti modificazioni: 
					a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite 
					dalle
					seguenti: «3.000 euro»; 
					b) al comma 184 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
					«Le
					somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51
					concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo 
					le
					regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta 
					sostitutiva
					disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, 
					anche
					nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta 
					del
					lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle 
					somme di cui
					al comma 182»; 
					c) dopo il comma 184 è inserito il seguente: 
					«184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non 
					concorrono a
					formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti
					all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
					
					a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di 
					cui al
					decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per 
					scelta del
					lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle 
					somme di cui
					al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i 
					limiti
					indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto
					legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono 
					a formare
					la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche 
					complementari ai
					fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 
					11, comma
					6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005; 
					b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 
					51,
					comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui 
					redditi, di
					cui al d.P.R. 22 dicembre 
					1986, n.
					917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in 
					tutto o in
					parte, delle somme di cui al comma 182 del presente 
					articolo, anche
					se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, 
					comma 2,
					lettera a); 
					c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2,
					lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di 
					cui al
					d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
					917,
					ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in 
					tutto o in
					parte, delle somme di cui al comma 182 del presente 
					articolo, anche
					se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, 
					comma 2,
					lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo 
					stesso
					stabilite»; 
					d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite 
					dalle
					seguenti: «euro 80.000»; 
					e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite 
					dalle
					seguenti: «4.000 euro». 
					161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte 
					sui
					redditi, di cui al d.P.R. 
					22
					dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) è inserita la
					seguente: 
					«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di 
					lavoro a
					favore della generalità dei dipendenti o di categorie di 
					dipendenti
					per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per 
					oggetto il
					rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti 
					della vita
					quotidiana, le cui caratteristiche sono definite 
					dall'articolo 2,
					comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del 
					Ministro del
					lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 
					2009,
					pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 
					2010, o
					aventi per oggetto il rischio di gravi patologie». 
					162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, 
					lettera f),
					del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
					del
					Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come 
					da ultimo
					modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si 
					interpretano nel
					senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi
					riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o 
					pubblico, in
					conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale 
					di
					lavoro, di accordo interconfederale o di contratto 
					collettivo
					territoriale. 
					163. Per consentire il completamento delle procedure di cui
					all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 
					dicembre
					2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 
					dicembre
					2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per 
					l'anno 2017,
					a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione 
					Calabria
					dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria 
					a carico
					del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri 
					necessari
					derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la
					compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei 
					propri
					obiettivi di finanza pubblica. 
					164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, 
					n. 92,
					le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle 
					seguenti:
					«A decorrere dal 1º gennaio 2013». 
					165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi,
					titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul 
					valore
					aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui 
					all'articolo 2,
					comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non 
					risultano
					iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' 
					pensionati,
					l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, 
					della legge
					24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 
					per
					cento. 
166. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 
2019, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è 
un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in 
possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo fino alla 
maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 
6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a 
partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di 
ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una 
polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 162, legge n. 
205 del 2017)
167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti 
					all'assicurazione
					generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive 
					della
					medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, 
					comma 26,
					della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della 
					richiesta di
					APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che 
					maturano il
					diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, 
					purché
					siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti 
					anni e
					la loro pensione, al netto della rata di ammortamento 
					corrispondente
					all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento 
					dell'accesso alla
					prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto
					nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono 
					ottenere l'APE
					coloro che sono già titolari di un trattamento 
					pensionistico
					diretto. 
					168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un
					intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 
					2001, n. 152,
					presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale 
					(INPS),
					tramite il suo portale, domanda di certificazione del 
					diritto
					all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui 
					al comma
					167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica 
					al
					soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo 
					dell'APE
					ottenibile. 
					169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al 
					comma
					168 del presente articolo, direttamente o tramite un 
					intermediario
					autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, 
					presenta,
					attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo 
					livello, di
					cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 
					ottobre
					2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 
					dicembre 2014,
					e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente 
					del
					Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente 
					articolo,
					domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da 
					liquidare al
					raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e 
					di
					pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, 
					salvo in
					caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli 
					articoli 125-ter
					del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
					creditizia, di cui
					al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e 
					67-duodecies del
					codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 
					settembre 2005,
					n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del 
					codice del
					consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
					206, il
					termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui 
					ai commi
					da 166 a 186 del presente articolo è di quattordici giorni. 
					La
					facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal 
					decreto
					del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 
					175 del
					presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente 
					indica il
					finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa 
					assicurativa
					alla quale richiedere la copertura del rischio di 
					premorienza. Le
					informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai 
					sensi di
					legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto 
					durevole, al
					soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e
					dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa 
					assicurativa
					forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione 
					necessaria. I
					finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra 
					quelli che
					aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito 
					dell'entrata
					in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei 
					ministri di
					cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro 
					dell'economia
					e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche 
					sociali e,
					rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e 
					l'Associazione
					nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese 
					assicurative
					primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi dei commi da 
					166 a
					186 del presente articolo non costituisce esercizio di 
					agenzia in
					attività finanziaria, ne' di mediazione creditizia, ne' di
					intermediazione assicurativa. 
					170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità 
					minima e
					l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal 
					decreto del
					Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 
					del
					presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle 
					disposizioni del
					titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º 
					settembre
					1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai 
					consumatori. Per le
					finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
					231,
					l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi 
					semplificati
					di adeguata verifica della clientela. Con decreto del 
					Ministro
					dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di 
					sicurezza
					finanziaria, sono definite le modalità semplificate di 
					adempimento
					dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del 
					prodotto e di
					ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio 
					connesso
					all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente 
					del
					Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente 
					articolo
					disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto 
					finanziato e
					assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.
					
					171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al 
					soggetto
					richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale
					comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione 
					del
					soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID
					anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto 
					legislativo 21
					novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto 
					di
					finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di
					premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data 
					del
					perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 
					125-ter del
					testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, 
					n. 385,
					e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo 6 
					settembre
					2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto 
					dall'INPS tutte
					le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai 
					sensi di
					legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di 
					recesso da
					parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è 
					priva di
					effetti. L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta 
					giorni
					lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS 
					trattiene
					a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata 
					per il
					rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore
					tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni 
					dalla data di
					scadenza della medesima rata. 
					172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, 
					gli
					enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli 
					articoli 26 e
					27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, 
					possono, previo
					accordo individuale con il lavoratore, incrementare il 
					montante
					contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando 
					all'INPS
					in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il 
					pagamento dei
					contributi del mese di erogazione della prima mensilità 
					dell'APE, un
					contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di 
					anno di
					anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione 
					di
					vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 
					del
					decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di 
					cui al
					periodo precedente si applicano le disposizioni 
					sanzionatorie e di
					riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), 
					della
					legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o 
					ritardato
					pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. 
					173. è istituito nello stato di previsione del Ministero
					dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per 
					l'accesso
					all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di 
					euro per
					l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 
					1, comma
					32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate 
					all'entrata
					del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 
					milioni
					di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è
					autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente 
					presso la
					tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso 
all'APE è
					ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al 
					Fondo
					stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio 
					dello
					Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme 
					sono
					versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato 
					istituito
					ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia 
					del Fondo
					copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 
					del
					presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del 
Fondo è
					a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e 
					onerosa.
					Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello 
					Stato,
					avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, 
					quale
					garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì 
					assistito
					automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, 
					numero
					1), del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata
					nell'allegato allo stato di previsione del Ministero 
					dell'economia e
					delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 
					dicembre 2009,
					n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per 
					l'importo
					pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, 
					numero 1),
					del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso 
					connesse
					nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti 
					dall'imposta di
					registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta 
					indiretta,
					nonché da ogni altro tributo o diritto. 
					174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura 
					del
					premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura 
					del
					rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui 
					al comma
					169. 
					175. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai 
					commi
					da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e 
					adempimenti per
					l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni 
					e le
					modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al 
					comma 173
					e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono 
					disciplinati con
					decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
					concerto con il
					Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del 
					lavoro e
					delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni 
					dalla data
					di entrata in vigore della presente legge. 
					176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è
					affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da 
					stipulare
					tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle 
					finanze e
					il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
					177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 
					del
					presente articolo non concorrono a formare il reddito ai 
					fini
					dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte 
					degli
					interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la 
					copertura
					del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore 
è
					riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un 
					credito
					d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento 
					dell'importo
					pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi
					complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale 
					credito
					d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini 
					delle
					imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per 
					l'intero importo
					rapportato a mese a partire dal primo pagamento del 
					trattamento di
					pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle 
					ritenute da
					versare mensilmente all'erario nella sua qualità di 
					sostituto
					d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del 
					decreto
					del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
					
178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.
179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino 
al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle 
forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui 
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in 
una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al 
compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni 
di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non 
superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il 
conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento 
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214: 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 162, legge n. 
205 del 2017)
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità 
di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) 
del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, 
nel limite massimo di due anni.
(comma aggiunto 
dall'art. 1, comma 162, legge n. 205 del 2017)
180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.
182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;
7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.
186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge;
b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;
c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».
188. - 189. - 190. - 191. (commi abrogati dall'art. 1, comma 169, legge n. 205 del 2017)
192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
194. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.
195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».
196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
197. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
198. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 195 del presente articolo.
199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito 
contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per 
effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 
anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro 
effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si 
trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del 
presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del 
presente articolo: 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 162, legge n. 
205 del 2017)
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, 
					comma
					4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 
					per il
					personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i 
					requisiti
					di cui al comma 199 del presente articolo, le indennità di 
					fine
					servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del 
					decreto-legge
					28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla 
					legge 28
					maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il 
					soggetto
					avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse 
					secondo
					le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 
					dicembre 2011,
					n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
					dicembre 2011,
					n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di
					corresponsione del trattamento di fine servizio comunque 
					denominato. 
					202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 
					da 199
					a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di 
					spesa annuali
					di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del 
					Presidente del
					Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro 
					e delle
					politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia 
					e delle
					finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
					entrata in
					vigore della presente legge, avuto particolare riguardo: 
					a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche 
					delle
					attività lavorative di cui al comma 199, lettera d); 
					b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per
					l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla 
					relativa
					documentazione da presentare a tali fini; 
					c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al 
					comma
					203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento 
					di cui
					all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
					d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del
					trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito 
					alla
					presentazione della domanda di accesso al beneficio; 
					e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello 
					svolgimento
					dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale 
					ispettivo
					del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché 
					degli enti
					che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 
					f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente 
					previdenziale
					delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto
					organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni 
					aziendali,
					anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi 
					in
					possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli 
					assicuratori
					nei confronti degli infortuni sul lavoro; 
					g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al 
					comma
					203; 
					h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che
					gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con 
					particolare
					riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in 
					ordine
					alle tipologie di lavoratori interessati. 
					203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi 
					dei
					commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 
					360
					milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per 
					l'anno
					2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 
					milioni di euro
					annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio 
					delle
					domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di 
					scostamenti,
					anche in via prospettica, del numero di domande rispetto 
					alle risorse
					finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la 
					decorrenza
					dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in 
					ragione
					della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 
					199,
					individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
					ministri
					di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione 
					della data
					di presentazione della domanda, al fine di garantire un 
					numero di
					accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti
					agevolati, non superiore al numero di pensionamenti 
					programmato in
					relazione alle predette risorse finanziarie. 
					204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento 
					pensionistico
					di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile 
					con
					redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di 
					tempo
					corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva 
					di cui
					all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 
					2011, n.
					201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
					2011, n.
					214, e l'anzianità contributiva al momento del 
					pensionamento. 
					205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è 
					cumulabile
					con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro 
					di cui al
					comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto 
					previsto
					all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 
					388. 
					206. Con effetto dalla data di entrata in vigore della 
					presente
					legge: 
					a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre
					2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
					dicembre
					2011, n. 214, è abrogato; 
					b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 
					aprile
					2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
					1) alla lettera a), le parole: «, compreso l'anno di
					maturazione dei requisiti,» sono soppresse e le parole: «per 
					le
					pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;» sono
					sostituite dalla seguente: «ovvero»; 
					2) alla lettera b), le parole: «, per le pensioni aventi
					decorrenza dal 1º gennaio 2018» sono soppresse; 
					c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 
					aprile
					2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In 
					via
					transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente 
					comma
					non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di 
					vita di cui
					al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, 
					convertito,
					con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per 
					gli anni
					2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, 
					del
					decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
					d) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 
					aprile
					2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
					1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1º gennaio
					2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 
					2016»; 
					2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
					«b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di maturazione dei 
					requisiti
					agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso 
					dell'anno
					2017; 
					b-ter) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello di
					maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti 
					siano
					maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018». 
					207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del 
					presente
					articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera 
					f), della
					legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 84,5 
					milioni di
					euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 
					2018, di
					124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di 
					euro per
					l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 
					144,4
					milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro 
					per l'anno
					2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 
					milioni di
					euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a 
					decorrere
					dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento 
					degli
					importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 
					legislativo 21
					aprile 2011, n. 67. 
					208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, 
					entro
					sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
					presente legge,
					con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
					sociali, di
					concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
					apportate le necessarie modificazioni al decreto del 
					Ministro del
					lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, 
					pubblicato nella
					Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, anche 
					introducendo
					eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria 
					per la
					richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i 
					contenuti
					informativi previsti per la certificazione del beneficio 
					medesimo ai
					sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
					209. Con effetto dalla data di entrata in vigore della 
					presente
					legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, 
					n. 113, le
					parole: «In attesa della legge di riforma generale del 
					sistema
					pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le 
					seguenti
					parole: «nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui 
					applicare
					il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota 
					di
					pensione nel sistema contributivo come previsto 
					dall'articolo 1,
					comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335». 
					210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle 
					imposte
					sui redditi, di cui al d.P.R. 29
					dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente: 
					«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono 
					uno o
					più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, 
					lettera a),
					spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con 
					quella
					prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al 
					periodo di
					pensione nell'anno, pari a: 
					a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 
					euro.
					L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non 
					può essere
					inferiore a 713 euro; 
					b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e 
					l'importo
					corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del 
					reddito
					complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito 
complessivo è
					superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; 
					c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 
					15.000
					euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
					corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, 
					diminuito
					del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro». 
					211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
					presente
					legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime 
					del dovere
					e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 
					1980, n.
					466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, 
					commi 563
					e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i 
					benefici
					fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 
					novembre
					1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 
					agosto 2004,
					n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
					
					212. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica 
					relativa
					alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 
					14, del
					decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del
					decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 
					231 a
					234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 
					e 11-bis
					del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
					modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, 
					dall'articolo 1,
					commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
					dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai 
					relativi
					decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche 
					sociali
					1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 
					2014,
					pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 
					del 24
					luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 
					2013 e
					n. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 
					265 a
					276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in
					relazione alle misure per le quali la certificazione del 
					diritto al
					beneficio è da ritenere conclusa nonché a quanto stabilito 
					dal
					comma 213 del presente articolo, i complessivi importi 
					indicati al
					quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 
					228 del
					2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 
					2013,
					908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di 
					euro per
					l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 
					1.796,2 milioni
					di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 
					2018,
					734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro 
					per
					l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 
					milioni di
					euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, 
					cui
					corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo 
					in
					137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di 
					spesa e
					numerici di cui al primo periodo del presente comma è 
					effettuata ai
					sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 
					2013. Ai
					sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della 
					legge n.
					228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo 
					periodo del
					predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro 
					per
					l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 
					106,54
					milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro 
					per l'anno
					2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 
					milioni di
					euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
					
					213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche 
					accertato
					ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 
					2015, n.
					208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i 
					requisiti e le
					decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
					dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
					n. 214,
					della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera 
					a), del
					decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della circostanza 
					che
					risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione 
					degli
					elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del 
					Ministro del
					lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato 
					nella
					Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 
					22, comma
					1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, 
					convertito, con
					modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: 
					«ulteriori
					35.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 
					19.741
					soggetti». 
					214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di 
					regime
					delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in 
					vigore
					dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
					n. 214,
					ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 
					del
					presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano 
					ad
					applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per 
					il
					pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
					a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in
					mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli 
					articoli 4,
					11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi 
					dell'articolo
					3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
					modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito 
					di
					accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 
					dicembre
					2011, ovvero da aziende cessate o interessate 
					dall'attivazione,
					precedente alla data di licenziamento, delle vigenti 
					procedure
					concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, 
					la
					liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione 
					straordinaria o
					l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione 
					della
					documentazione attestante la data di avvio della procedura
					concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati
					dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che
					perfezionano, anche mediante il versamento di contributi 
					volontari,
					entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione
					dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale 
					edile, i
					requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del
					decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento 
					volontario di cui
					alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni
					dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 
					1997, n.
					184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi 
					precedenti la
					domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere 
					effettuato
					solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine 
					di
					fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento 
					speciale
					edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di
					sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi 
					dell'articolo 8,
					commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 
					del
					decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con 
					modificazioni, dalla
					legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata 
					in vigore
					della presente legge per svolgere attività di lavoro 
					subordinato, a
					tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro 
					parasubordinato
					mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano 
					rilevanti ai fini
					del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità 
					stessa e
					non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie 
					di cui al
					presente comma; 
					b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui
					all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 
					dicembre 2013,
					n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare 
					la
					decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la 
					disciplina
					vigente prima della data di entrata in vigore del 
					decreto-legge 6
					dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
					legge 22
					dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese 
					successivo
					alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 
					201 del
					2011; 
					c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui
					all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 
					dicembre 2013,
					n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare 
					la
					decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la 
					disciplina
					vigente prima della data di entrata in vigore del 
					decreto-legge 6
					dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
					legge 22
					dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese 
					successivo alla
					data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 
					del 2011; 
					d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui
					all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 
					27
					dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti 
					utili a
					comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, 
					secondo la
					disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del
					decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro 
					l'ottantaquattresimo mese
					successivo alla data di entrata in vigore del medesimo 
					decreto-legge
					n. 201 del 2011; 
					e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui 
					all'articolo
					24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 
					2011, n.
					201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
					2011, n.
					214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere 
					figli con
					disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del 
					testo unico
					delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
					sostegno della
					maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 
					26 marzo
					2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a 
					comportare la
					decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la 
					disciplina
					vigente prima della data di entrata in vigore del 
					decreto-legge n.
					201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo 
					alla data di
					entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 
					2011; 
					f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore
					agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai 
					lavoratori
					con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori 
					in
					somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati 
					dal
					lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non 
					rioccupati a
					tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili 
					a
					comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, 
					secondo la
					disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del
					decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 
					settantaduesimo mese
					successivo alla data di entrata in vigore del medesimo 
					decreto-legge
					n. 201 del 2011. 
					215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che 
					siano
					già stati autorizzati ai versamenti volontari in data 
					antecedente a
					quella di entrata in vigore della presente legge e per i 
					quali siano
					decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i 
					termini dei
					versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine 
					del
					periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del 
					trattamento
					speciale edile come specificato nel medesimo comma 214. 
					216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei
					lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di 
					sessanta
					giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
					si
					applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati 
					le
					specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti 
					in materia
					di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle 
					decorrenze
					vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 
					24 del
					decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite 
					con decreto
					del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 
					febbraio 2014,
					pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 
					2014. L'INPS
					provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento 
					inoltrate dai
					lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che 
					intendono
					avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle 
					decorrenze
					vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo
					decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 
					modificazioni, dalla
					legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione 
					del
					rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito
					internet, in forma aggregata al fine di rispettare le 
					vigenti
					disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati 
					raccolti
					a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di 
					evidenziare
					le domande accolte, quelle respinte e le relative 
					motivazioni.
					Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del 
					limite
					numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, 
					anche in
					via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, 
					primo
					periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame 
					ulteriori
					domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei 
					benefici
					previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo. 
					217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto 
					dall'INPS
					ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati 
					ai fini
					della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, 
					comma 5,
					della legge 10 ottobre 2014, n. 147. 
					218. I benefici di cui al comma 214 sono riconosciuti nel 
					limite di
					30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro 
					per
					l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 
					milioni
					di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 
					2020, di
					261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro 
					per
					l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 
					milioni di
					euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 
					di 3
					milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, 
					all'articolo 1,
					comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi 
					indicati
					al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 
					del
					presente articolo, sono corrispondentemente incrementati 
					degli
					importi di cui al precedente periodo, per una 
					rideterminazione pari a
					243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro 
					per
					l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 
					2.000,4 milioni
					di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 
					2017,
					1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di 
					euro per
					l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 
					milioni di
					euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 
					81,9
					milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per 
					l'anno 2024,
					9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per 
					l'anno
					2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite 
					numerico massimo
					in 167.795 soggetti. 
					219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri 
					derivanti dai
					commi da 214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione 
					di spesa
					di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 
					24
					dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del 
					comma 212
					del presente articolo, è ridotta di 134 milioni di euro per 
					l'anno
					2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 
					milioni di
					euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 
					2020, di
					50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di 
					euro per
					l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023. 
					220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri 
					derivanti dai
					commi da 214 a 218 del presente articolo si provvede 
					altresì
					mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di 
					spesa
					relativa al Fondo per interventi strutturali di politica 
					economica,
					di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 
					novembre 2004,
					n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
					dicembre 2004,
					n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 
					milioni di euro
					per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 
					30
					milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per 
					l'anno
					2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni 
					di euro
					per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 
					6
					milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per 
					l'anno
					2026. 
					221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui
					all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 
					dicembre
					2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 212 a 219 del 
					presente
					articolo, concorrono alla copertura dei maggiori oneri 
					derivanti
					dalle misure in materia pensionistica previste dalla 
					presente legge,
					e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 
					24
					dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e 
					gli
					ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio 
					di cui al
					comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, 
					anche in
					via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui 
					al comma
					218, primo periodo, del presente articolo, le stesse 
					confluiscono nel
					Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui 
					all'articolo 18,
					comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
					185,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, 
					n. 2. 
					222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di 
					cui
					all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, 
					a
					decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
					legge, la
					facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è 
					estesa alle
					lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 
					i
					requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto 
					degli
					incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del
					decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
					223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente 
					articolo
					restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento 
					pensionistico, il
					regime degli incrementi della speranza di vita di cui 
					all'articolo 12
					del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
					modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime 
					delle
					decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni 
					applicati
					al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 
					9, della
					legge 23 agosto 2004, n. 243. 
					224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati 
					in 18,3
					milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per 
					l'anno
					2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 
					milioni di
					euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 
					2021 e in
					1,7 milioni di euro per l'anno 2022. 
					225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si 
					provvede: 
					a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 
					milioni di
					euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 
					e a 0,2
					milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori 
					entrate
					derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223; 
					b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 
					milioni
					di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 
					2020,
					mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato 
					da parte
					dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del 
					decreto
					legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 
					22,2
					milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per 
					l'anno
					2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate 
					derivanti
					dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 
					21
					dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate 
					al
					finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali 
					nazionali per
					la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 
					23
					dicembre 2000, n. 388; 
					c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 
					milioni di
					euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 
					2020, a 33,2
					milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per 
					l'anno
					2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione 
					di spesa
					relativa al Fondo per interventi strutturali di politica 
					economica,
					di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 
					novembre 2004,
					n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
					dicembre 2004,
					n. 307. 
					226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui 
					all'articolo 2,
					comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il 
					sostegno degli
					oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata 
					per i
					giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o
					riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 
					della
					legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 
					milioni
					di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 
					milioni di
					euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 
					2021, in
					aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del 
					decreto-legge 24
					giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
					legge 11
					agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i 
					limiti di
					spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 
					30
					dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 
					legge 27
					febbraio 2009, n. 14. 
					227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi 
					da 226 a
					232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti 
					interessati dai
					piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al 
					Ministero
					del lavoro e delle politiche sociali prima della data di 
					entrata in
					vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i 
					termini di
					durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della 
					decorrenza dei
					trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta 
					giorni
					previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 37 della 
					legge 5
					agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data 
					di
					scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e 
					quella di
					entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a
					decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto 
					nazionale di
					previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione 
					le
					domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di
					presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di 
					cui al
					comma 226 del presente articolo e delle condizioni di cui
					all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 
					2014, n. 90,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
					n. 114. 
					228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia 
					anticipata
					finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente 
					articolo
					concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di 
					lavoro di
					cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del 
					decreto-legge
					30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, 
					dalla legge
					27 febbraio 2009, n. 14. 
					229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o 
					autonomo di
					cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche 
					in forma
					di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la 
					sottoscrizione
					di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i 
					giornalisti
					che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata
					finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente 
					articolo
					comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel 
					caso in cui
					il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa 
					facente
					capo al medesimo gruppo editoriale. 
					230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si 
					provvede: 
					a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
					corrispondente riduzione della quota del Fondo per il 
					pluralismo e
					l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 
					agli
					interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei 
					ministri
					ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 
					2016, n.
					198; 
					b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 
					milioni di
					euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 
					a 1,5
					milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente 
					versamento
					all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per 
					i
					medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita 
					contabilità
					speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della 
					quota del
					Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione 
					destinata
					per l'anno 2017 agli interventi di competenza della 
					Presidenza del
					Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, 
					della legge
					26 ottobre 2016, n. 198. 
					231. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari 
					sui
					saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 del presente 
					articolo
					si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di 
					cui
					all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, 
					n. 154,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, 
					n. 189,
					pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di 
					euro per
					l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 
					milioni di
					euro per l'anno 2021. 
					232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del 
					decreto-legge 7
					ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla 
					legge 4
					dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 17,5 milioni di 
					euro per
					l'anno 2017. 
					233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 
					284,
					quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è 
					ridotta di
					100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro 
					per
					l'anno 2018 e, conseguentemente, le somme versate in entrata 
					al
					bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo periodo del 
					medesimo
					comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 
					2017 e a
					60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS 
					a
					copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 
					284 nella
					misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni 
					di euro
					per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello 
					Stato per
					l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 
					milioni di
					euro per l'anno 2018. 
					234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del 
					decreto-legge 3
					maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla 
					legge 30
					giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono 
					sostituite dalle
					seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui 
					al primo
					periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di 
					solidarietà
					per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del 
					reddito
					del personale del credito cooperativo. L'operatività delle
					disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma 
è
					subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento 
					della
					disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del 
					decreto
					legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con 
					decreto del
					Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
					con il
					Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni 
					dalla
					data di entrata in vigore della presente legge. 
					Dall'attuazione di
					quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi 
					o
					maggiori oneri per la finanza pubblica. 
					235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese 
					o
					gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione 
					o
					fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di 
					solidarietà
					di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 
					2015, n.
					148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a 
					processi
					di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e 
					rafforzarne
					la patrimonializzazione, il contributo straordinario a 
					carico del
					datore di lavoro previsto dall'articolo 33, comma 3, del 
					predetto
					decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno 
					straordinario per
					il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, 
					lettera b),
					del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è 
					ridotto, a
					domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei 
					limiti e
					alle condizioni di cui al comma 236 del presente articolo, 
					di un
					importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla 
					somma
					della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto 
					legislativo 4
					marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui
					all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 
					2015, per
					i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari 
					al 50 per
					cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i 
					nuovi
					accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, 
					con
					riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 
					accessi nel
					triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun
					lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, 
					ai sensi
					degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, 
					e in
					ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla 
					durata
					dell'assegno straordinario. All'integrazione del 
					finanziamento degli
					assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione 
					del
					contributo straordinario di cui al primo periodo del 
					presente comma
					provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di 
					sostegno
					alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai 
					sensi
					dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
					236. Il beneficio di cui al comma 235 è riconosciuto ai 
					datori di
					lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 
					224
					milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per 
					l'anno
					2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni 
					di euro
					per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle 
					domande
					presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei 
					limiti di
					spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e 
					del limite
					numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo restando il 
					limite
					numerico complessivo di cui al comma 235, qualora dal 
					monitoraggio
					risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei 
					limiti di
					spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, 
					l'INPS non
					prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire 
					del
					beneficio di cui al comma 235. Alle attività previste 
					l'INPS
					provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
					disponibili
					a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori 
					oneri per
					la finanza pubblica. 
					237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di 
					cui al
					comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento 
					agli
					stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte 
					dei datori
					di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, 
					nei
					confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti 
					previsti per il
					pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette 
					anni,
					anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, 
					utili
					per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o 
					di
					vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti 
					all'accesso ai
					Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono 
					versati ai
					Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte 
					di
					finanziamento con destinazione riservata alle finalità di 
					cui al
					primo periodo del presente comma. L'operatività della 
					disposizione
					di cui ai primi due periodi del presente comma è 
					subordinata
					all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della 
					disciplina dei
					Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del 
					Ministro del
					lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
					Ministro
					dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla 
					data di
					entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di 
					quanto
					previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o 
					maggiori
					oneri per la finanza pubblica. 
					238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e
					all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, 
					della legge
					28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di 
					euro
					annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa 
					di cui
					all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 
					2015, n.
					22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto
					legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ridotta di 150 
					milioni di
					euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
					239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti 
					legislativi di
					cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, 
					n. 208,
					con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
					sociali, di
					concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
					emanare
					entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
					presente
					legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle 
					risorse
					disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e 
					all'esclusione
					sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata 
					legge n. 208
					del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto 
					alla
					povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della 
					medesima
					legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea 
					nel
					rispetto delle priorità previste dalla legislazione 
					vigente. Con il
					medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione 
					della
					sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di 
					cui
					all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, 
					anche
					mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse 
					disponibili
					nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e 
					all'esclusione
					sociale. 
					240. A valere sulle risorse del Fondo sociale per 
					occupazione e
					formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
					decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
					modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si 
					provvede, nei
					limiti degli importi rispettivamente indicati: 
					a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla
					Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di 
					pubblica
					utilità e socialmente utili nei territori di Genova 
					Cornigliano,
					pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017; 
					b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, 
					comma
					1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle 
					assunzioni
					effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal fine è 
					autorizzata la
					spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni 
					di euro
					per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019;
					conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo periodo, 
					dello
					stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 
					e 2016»
					sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le 
					parole:
					«sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e 
					di 27
					milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle 
					seguenti:
					«sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 
					27
					milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per 
					l'anno
					2017»; 
					c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del 
					finanziamento
					della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del 
					decreto-legge 1º
					ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla 
					legge 28
					novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 5, comma 1, 
					del
					decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al 
					comma 4-bis
					dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le 
					parole:
					«euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: 
					«euro 30
					milioni annui»; 
					d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per 
					i
					lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del 
					call-center,
					previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 
					14
					settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro 
					per l'anno
					2017. 
					241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui 
					all'articolo 24,
					comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è
					riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima 
					di tre
					mesi. 
					242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la
					lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità 
					giornaliera
					pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero 
					stabilito
					dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, 
					convertito,
					con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, 
					nella
					misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla 
					tabella A
					allegata al medesimo decreto e dai decreti ministeriali di 
					cui al
					secondo comma del medesimo articolo 1. 
					243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 
					83,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134, è
					sostituito dal seguente: 
					«Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela dei dati 
					personali,
					della sicurezza nazionale, della concorrenza e 
					dell'occupazione nelle
					attività svolte da call center). - 1. Le misure del 
					presente
					articolo si applicano alle attività svolte da call center
					indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. 
					2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, 
					anche
					mediante affidamento a terzi, l'attività di call center 
					fuori dal
					territorio nazionale in un Paese che non è membro 
					dell'Unione
					europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni 
					prima del
					trasferimento: 
					a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
					nonché
					all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data 
					della sua
					effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti 
					di cui
					all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 
					149,
					indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione 
è
					effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call 
					center; 
					b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le
					numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e
					utilizzate per i servizi delocalizzati; 
					c) al Garante per la protezione dei dati personali, 
					indicando le
					misure adottate per garantire il rispetto della legislazione
					nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in 
					materia
					di protezione dei dati personali, di cui al decreto 
					legislativo 30
					giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti 
					il
					registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del
					regolamento di cui al d.P.R. 7
					settembre 2010, n. 178. 
					3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data 
					di
					entrata in vigore della presente disposizione, hanno 
					localizzato,
					anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call 
					center fuori
					dal territorio nazionale in un Paese che non è membro 
					dell'Unione
					europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al 
					comma 2
					entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in 
					vigore,
					indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione 
					del
					pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso 
					di omessa
					o tardiva comunicazione si applica la sanzione 
					amministrativa
					pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
					
					4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema 
					degli
					incentivi all'occupazione nel settore dei call center, 
					nessun
					beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale 
					tipologia
					di attività può essere erogato a operatori economici che, 
					dopo la
					data di entrata in vigore della presente disposizione, 
					delocalizzano
					l'attività di call center in un Paese che non è membro 
					dell'Unione
					europea. 
					5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center 
					deve
					essere informato preliminarmente sul Paese in cui 
					l'operatore con cui
					parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal 
					novantesimo
					giorno successivo alla data di entrata in vigore della 
					presente
					disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore 
					in un
					Paese che non è membro dell'Unione europea, della 
possibilità di
					richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore 
					collocato
					nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione 
					europea, di
					cui deve essere garantita l'immediata disponibilità 
					nell'ambito
					della medesima chiamata. 
					6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
					quando
					un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da 
					un call
					center. 
					7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 
					2 si
					applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 
					euro per
					ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al 
					comma 2,
					lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro 
					e delle
					politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva
					operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei 
					casi di cui
					al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata,
					rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e 
					dal Garante
					per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto 
					delle
					disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione 
					amministrativa
					pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di 
					violazione;
					all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei 
					commi 5 e 6
					e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il 
					Ministero dello
					sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto 
					dall'articolo 161 del
					codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
					ove la
					mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente 
					articolo
					integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del 
					medesimo
					codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al 
					fine di
					consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il 
					Ministero
					dello sviluppo economico comunica al Garante per la 
					protezione dei
					dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione. 
					8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché 
					di
					quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al 
					decreto
					legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha 
					affidato
					lo svolgimento di propri servizi a un call center esterno è
					considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 
					4, comma
					1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto 
					legislativo
					n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in 
					solido con il
					soggetto gestore. La constatazione della violazione può 
					essere
					notificata all'affidatario estero per il tramite del 
					committente. 
					9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di 
					servizi
					di call center è tenuto a comunicare, su richiesta del 
					Ministero del
					lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello 
					sviluppo
					economico o del Garante per la protezione dei dati 
					personali, entro
					dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call 
					center
					destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. 
					Il mancato
					rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la 
					sanzione
					amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni 
					violazione. 
					10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
					aggiudicatori
					che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call 
					center
					l'offerta migliore è determinata al netto delle spese 
					relative al
					costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, 
					comma 16,
					del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla 
					base di
					accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente 
					rappresentative. 
					11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di 
					call
					center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta 
					giorni dalla
					data di entrata in vigore della presente disposizione, 
					iscriversi al
					Registro degli operatori di comunicazione di cui alla 
					delibera
					dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 
					666/08/CONS del
					26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le 
					numerazioni
					telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate 
					per i
					servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste 
					anche a
					carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call 
					center e
					deve essere contemplato nel contratto di affidamento del 
					servizio. 
					12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta
					l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa 
					pari a
					50.000 euro». 
					244. Al fine di garantire la continuità del reddito degli
					operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro 
					del
					lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
					Ministro
					dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle 
					politiche
					agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta 
					giorni
					dalla data di sottoscrizione di accordi e contratti 
					collettivi da
					parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del 
					settore
					comparativamente più rappresentative a livello nazionale, 
					ai sensi
					dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
					n. 148, e
					comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS è istituito 
					il Fondo
					di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE). 
					245. Il FOSPE è costituito da una dotazione iniziale pari a 
					1
					milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 
					2017 e
					da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e
					lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di 
					un terzo,
					in misura tale da garantire un flusso costante di risorse 
					sufficiente
					all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, 
					da
					individuare anche in relazione all'importo stimato delle 
					prestazioni
					da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi 
					di
					equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto 
					legislativo
					14 settembre 2015, n. 148, nonché ai livelli retributivi 
					stabiliti
					dalla contrattazione collettiva nazionale delle 
					organizzazioni
					sindacali e imprenditoriali comparativamente più 
					rappresentative,
					nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista
					dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
					246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture 
					figurative ai
					dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di 
					pesca
					nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci
					lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di 
					cui alla
					legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo
					obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e 
					nel caso
					di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per 
					condizioni
					meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa 
					o
					ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista 
					dagli
					accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle 
					organizzazioni
					sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente 
					più
					rappresentative a livello nazionale. 
					247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
					effettua un
					monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei 
					soggetti di
					cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 
					2017,
					una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo
					funzionamento e sul tasso di adesione rilevato. 
					248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 
					a 247
					del presente articolo si applicano al FOSPE le disposizioni 
					del
					titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
					
					249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e
					pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione 
					generale
					obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale 
					regime,
					nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 
					26,
					della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle 
					percepite
					dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito 
					complessivo di
					cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui 
					redditi, di cui
					al d.P.R. 22 dicembre 1986, 
					n. 917,
					per l'importo eccedente euro 1.000. 
					250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
					presente
					legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del 
					presente
					comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale 
					obbligatoria
					o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto 
					da
					mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico 
					(c45.2),
					mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica 
					vaginale
					del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi 
					(c61),
					riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di
					servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di 
					inabilità,
					ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente 
					impossibilità di
					svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del 
					conseguimento
					del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo 
					periodo, il
					requisito contributivo si intende perfezionato quando 
					risultino
					versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni 
					nell'intera vita
					lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due 
					periodi,
					che non è cumulabile con altri benefici pensionistici 
					previsti dalla
					normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 
					20
					milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro 
					annui a
					decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande 
					presentate
					e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in 
					via
					prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse 
					finanziarie
					di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento
					pensionistico è differito, con criteri di priorità in 
					ragione
					dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, 
					infine, della
					data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire 
					un
					numero di accessi al pensionamento non superiore al numero 
					di
					pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse
					finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 
					2, e
					all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
					2001, n.
					165, nonché per il personale degli enti pubblici di 
					ricerca, che
					rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del 
					presente
					comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di 
					cui
					all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, 
					convertito,
					con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono
					corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato 
					il diritto
					alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni
					dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
					n. 214,
					e sulla base della disciplina vigente in materia di 
					corresponsione
					del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro 
					sessanta
					giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
					con
					decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
					di
					concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
					emanate
					le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente 
					comma. 
					251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei 
					disabili, di
					cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 
					68, già
					trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e 
					di
					Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei 
					beneficiari,
					sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei 
					disabili,
					di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 
					del 1999
					e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare 
					gli
					incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità 
					successive al
					1º gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui 
					all'articolo
					13, comma 4, della legge n. 68 del 1999. 
					252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
					delle
					università statali contribuiscono alla copertura dei costi 
					dei
					servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un
					contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra 
					i diversi
					corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare 
					all'università
					alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia 
					di
					imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di 
					graduazione dei
					contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 
					marzo
					2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il 
					diritto
					allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della 
					legge 28
					dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno 
					del
					contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per 
					attività
					sportive. 
					253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è 
					stabilito
					da ciascuna università statale con il regolamento di cui al 
					comma
					254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione 
					di coloro
					che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, 
					della legge
					28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti al pagamento della 
					tassa
					regionale per il diritto allo studio. 
					254. Ciascuna università statale, nell'esercizio della 
					propria
					autonomia normativa, approva il regolamento in materia di
					contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di 
					equità,
					gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei 
					commi da
					252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna 
					università
					statale approva il proprio regolamento in materia di 
					contribuzione
					studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si 
					applica a
					decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata
					approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano 
					comunque
					applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258. 
					255. Sono esonerati dal pagamento del contributo 
					onnicomprensivo
					annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i 
					seguenti
					requisiti: 
					a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore 
					della
					situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo 
					le
					modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al 
					decreto
					del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, 
					n. 159,
					nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 
					2016, n.
					42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 
					2016, n. 89,
					e' inferiore o eguale a 13.000 euro; 
					b) sono iscritti all'università di appartenenza da un 
					numero di
					anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del 
					corso di
					studio, aumentata di uno; 
					c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano
					conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, 
					almeno 10
					crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad 
					anni
					accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei 
					dodici mesi
					antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa 
					iscrizione,
					almeno 25 crediti formativi. 
					256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, 
					l'unico
					requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, 
					lettera a). 
					257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare 
					il cui
					ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che 
					soddisfano
					entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 
					255, il
					contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 
					per cento
					della quota di ISEE eccedente 13.000 euro. 
					258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare 
					il cui
					ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il 
					requisito di cui
					alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla 
					lettera b)
					del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo 
					annuale non
					può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 
					256,
					aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 
					euro. 
					259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel 
					rispetto di
					quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di 
					equilibrio
					di bilancio di ciascuna università statale: 
					a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del
					contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie 
					di
					studenti, individuate in relazione alla carriera 
					universitaria
					individuale o alla particolare situazione personale; 
					b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo
					annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni 
					dovute in
					caso di ritardo nel versamento. 
					260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui 
					comma 252,
					le università statali non possono istituire ulteriori tasse 
					o
					contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del 
					titolo
					finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi 
					prestati su
					richiesta dello studente per esigenze individuali e le 
					imposte
					erariali. 
					261. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati 
					non
					appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, 
					per i
					quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo 
					familiare
					di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del 
					regolamento di
					cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 
					dicembre
					2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo 
annuale è
					stabilito dalle singole università statali, anche in deroga 
					ai
					criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente 
					articolo. 
					262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non 
					sono
					beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento 
					delle
					tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento 
					di cui
					al comma 254 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli 
					iscritti
					ai corsi o scuole di specializzazione. 
					263. Gli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto 
					del
					Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono 
					abrogati. 
					264. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di
					importo ISEE di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati 
					ogni tre
					anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
					dell'università e
					della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e
					dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 del 
					presente
					articolo. 
					265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle 
					università, di
					cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
					incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 
					milioni
					di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo 
					periodo
					sono ripartite tra le università statali, a decorrere 
					dall'anno
					2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e
					conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al 
					numero
					degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione 
					ai sensi
					dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 
					68, cui si
					aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli 
					studenti
					esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
					annuale ai
					sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per 
					il costo
					standard di ateneo per studente in corso. 
					266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del presente 
					articolo
					non si applicano alle università non statali, alle 
					università
					telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento 
					speciale,
					nonché all'università degli studi di Trento. 
					267. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica,
					musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i 
					propri
					regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle 
					disposizioni
					dei commi da 252 a 266. In caso di mancato adeguamento entro 
					il 31
					marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni 
					dei commi
					da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, dell'università 
					e della
					ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione 
					tra le
					istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli 
					studenti
					esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli 
					esonerati
					dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. 
					268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani 
					all'università, e
					in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno 
					abbienti, il
					fondo integrativo statale per la concessione di borse di 
					studio, di
					cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto 
					legislativo 29
					marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del 
					Ministero
					dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è 
					incrementato di
					50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 
					269. Ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui
					all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 
					68,
					ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti 
					erogatori
					dei servizi per il diritto allo studio mediante 
					l'istituzione, entro
					sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
					legge, di un
					unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo 
					comunque una
					rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. 
					Sono
					comunque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione 
					degli
					interventi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 
					marzo
					2012, n. 68. 
					270. La norma del comma 269 costituisce principio 
					fondamentale di
					coordinamento della finanza pubblica. 
					271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui 
					all'articolo 7,
					comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e 
					allo scopo
					di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di 
					cui al
					comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione 
					dell'articolo
					18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto 
					legislativo n. 68
					del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario 
					delle
					regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e 
					della
					ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di 
					entrata in
					vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
					dell'economia e delle finanze, previo parere della 
					Conferenza
					permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
					province
					autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro 
					sessanta giorni
					dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può 
					essere
					comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari 
					regionali. 
					272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, 
					lettera
					a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono 
					direttamente
					attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei 
					servizi per
					il diritto allo studio, a norma del comma 269 del presente 
					articolo,
					entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della
					razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali risorse 
					sono
					comunque trasferite direttamente agli enti regionali 
					erogatori,
					previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota 
					da
					trasferire a ciascuno di essi. 
					273. A decorrere dal 1º gennaio 2017, la Fondazione per il 
					Merito,
					di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 
					2011, n.
					70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
					2011, n.
					106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La 
					nuova
					denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, 
					nel
					medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento
					legislativo o regolamentare. 
					274. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, 
					n. 106,
					sono apportate le seguenti modificazioni: 
					a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
					componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e 
					il suo
					presidente sono nominati con decreto del Presidente del 
					Consiglio dei
					ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, 
					dell'università
					e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle 
					finanze»; 
					b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
					«e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle 
					borse
					di studio nazionali per il merito e la mobilità». 
					275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione 
					Articolo 34»,
					sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
					Stato, le
					regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
					bandisce
					almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 
					15.000
					euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e 
					privi di
					mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la 
					frequenza a corsi
					di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle 
					università
					statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle
					istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale 
					e
					coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza 
					anagrafica
					del nucleo familiare dello studente. 
					276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 
					gli
					studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di 
					secondo
					grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
					
					a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai 
					sensi
					dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del 
					Presidente del
					Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché 
					dell'articolo
					2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, 
					con
					modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è 
					inferiore o
					eguale a 20.000 euro; 
					b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli 
					scrutini
					finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola 
					secondaria di
					secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo 
					anno,
					purché comunque effettuati entro la data di scadenza del 
					bando, sono
					tutte eguali o superiori a 8/10; 
					c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale 
					per
					la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
					formazione
					(INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, 
					ricadono
					nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove 
					ha sede la
					scuola di appartenenza. 
					277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al comma 276, 
					lettera
					a), può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto 
					del
					Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a 
					seguito
					del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle 
					norme dei
					commi da 273 a 289. 
					278. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al 
					comma
					275, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione
					scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui 
					al comma
					276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la 
					condizione di
					cui al comma 276, lettera b), sono motivatamente qualificati 
					come
					eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della 
					scuola
					secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del 
					collegio
					dei docenti. 
					279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei 
					commi
					276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di 
					merito.
					Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato 
					sulla base
					dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui 
					valori
					di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonché sulla 
					motivazione
					del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 278. 
					Nella
					fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui 
					al comma
					276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime 
					medie nelle
					scuole della provincia di appartenenza, come calcolati 
					dall'INVALSI. 
					280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono
					assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di 
					merito, entro
					il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente 
					in rate
					semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle 
					condizioni
					di cui ai commi 281 e 282. 
					281. La prima rata è versata allo studente al momento della
					comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di 
					laurea o
					di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico 
					di I
					livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando 
					il
					superamento delle prove di ammissione, ove previste. La 
					seconda rata
					e' versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno 
					successivo. 
					282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono
					confermate, negli anni accademici successivi al primo, per 
					tutta la
					durata normale del relativo corso di laurea o corso di 
					laurea
					magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I 
					livello,
					e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 
					settembre
					dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno 
					successivo, a
					condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno 
					accademico,
					abbia conseguito: 
					a) tutti i crediti formativi degli anni accademici 
					precedenti; 
					b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in 
					corso, con
					una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti 
					non
					inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30. 
					283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui 
					ai commi
					da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal 
					pagamento della
					tassa regionale per il diritto allo studio di cui 
					all'articolo 3,
					commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 
					nonché
					delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti 
					delle
					università statali o delle istituzioni statali dell'alta 
					formazione
					artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma 
					restando la
					disciplina dell'imposta di bollo. 
					284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono
					incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione 
					di quelle
					destinate a sostenere finanziariamente lo studente per 
					soggiorni di
					studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del 
					diritto
					allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 
					68,
					nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad
					ordinamento speciale o ad altre consimili strutture 
					universitarie che
					offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo 
					studente
					può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti 
					dagli enti
					regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai 
					medesimi
					enti. 
					285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del 
					presente
					articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni
					dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 
					286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai 
					commi da
					273 a 289 del presente articolo, sono attribuiti alla 
					«Fondazione
					Articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni 
					di euro
					per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 
					2019. 
					287. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività
					ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 
					milioni di
					euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere 
					dall'anno 2018. 
					288. Nelle more del raggiungimento della piena operatività 
					della
					«Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi 
					di
					amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le 
					finalità dei
					commi da 273 a 289 con decreto del Presidente del Consiglio 
					dei
					ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio 
					dei
					ministri, una cabina di regia, composta da tre membri 
					designati,
					rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, 
					dal
					Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro
					dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
					incaricata di
					attivare le procedure relative all'emanazione del bando di 
					cui al
					comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle 
					borse di
					studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del
					Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le 
					modalità
					operative e organizzative della cabina di regia e il 
					supporto
					amministrativo e tecnico alle attività della stessa, 
					nell'ambito
					delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
					legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei 
					ministri.
					Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione 
					e alla
					nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di 
					regia
					decade automaticamente dalle sue funzioni. 
					289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 
					eventualmente
					non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 
					288, da
					accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del
					Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
					confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di
					intervento integrativo per la concessione dei prestiti 
					d'onore e
					delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del 
					medesimo
					Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è 
					autorizzato
					ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
					di
					bilancio. 
					290. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), 
					della
					legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 3 del 
					decreto
					legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli 
					obiettivi
					indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università 
					e le
					istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e 
					coreutica
					organizzano specifici corsi di orientamento 
					pre-universitario o
					pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in
					collaborazione con le scuole e senza interferenze con 
					l'attività
					scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso 
					della
					scuola secondaria di secondo grado o nel periodo 
					intercorrente tra il
					conseguimento del diploma e l'immatricolazione. 
					291. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 
					marzo
					2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono 
					inserite le
					seguenti: «e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 
					19
					novembre 1990, n. 341». 
					292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 
					1990,
					n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 
					13, le
					università organizzano specifiche attività di tutorato 
					riservate a
					studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di 
					laurea o
					di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato 
					ostacoli
					formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo 
					parziale di
					studenti dei corsi di studio o degli anni superiori 
					assegnate ai
					sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto
					legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 
					291 del
					presente articolo. 
					293. Per le finalità dei commi da 290 a 292 del presente 
					articolo,
					il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, 
					di cui
					all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è 
					incrementato
					di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale 
importo è
					ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle
					attività organizzate dalle stesse per attuare piani 
					pluriennali di
					interventi integrati di orientamento pre-universitario, di 
					sostegno
					didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, 
					comma 2,
					del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi 
					da 290 a
					292 del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.
					
					 
294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), dopo le parole: «nonché a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,»;
b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,».
295. Al fine di incentivare l'attività base di 
ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata 
«Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno 
stanziamento di 45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per 
l'anno 2018, di 18 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2020. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 641, legge n. 
205 del 2017)
296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali.
297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.
298. L'importo individuale del finanziamento 
annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali 
nel 2017. A decorrere dal 2018 il numero dei finanziamenti individuali è 
determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al 
comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro. L'assegnazione 
del finanziamento deve tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, 
lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte 
nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per 
cento di quelle presentate dai professori associati.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 641, legge n. 
205 del 2017)
299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.
300. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 295 e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l'ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguenti criteri:
a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297;
b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;
c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.
301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 299 e 300, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.
302. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia.
303. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:
a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12, quarto periodo, le parole: «dalle università e» sono sostituite dalle seguenti: «dalle università nonché a quella effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle università». Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 12 milioni di euro;
c) all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
304. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui ai commi da 295 a 305 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.
305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle «Attività di ricerca a valenza internazionale».
306. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 15 unità appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area seconda del medesimo CCNL - comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
307. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.
308. - 309. - 310. (commi abrogati dall'art. 1, comma 113, legge n. 205 del 2017)
311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».
312. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
					dopo il
					comma 616-bis è inserito il seguente: 
					«616-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e 
					della
					ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per 
					la
					scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" riferito 
					al
					periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le 
					verifiche di
					cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 
					1303/2013
					del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
					2013,
					avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del 
					presente
					articolo, rispettando il principio della separazione delle 
					funzioni
					previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina
					l'intervento dei Fondi strutturali». 
313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
314. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
315. Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331.
316. La quota parte delle risorse di cui al comma 314, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 318 a 339 del presente articolo, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
317. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione dei commi da 318 a 339, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.
318. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi da 325 a 328. La commissione è composta da sette membri, di cui:
a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;
b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
319. Entro la medesima data di cui al comma 318, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:
a) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;
b) l'attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.
320. All'esito delle procedure di cui al comma 319, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, nel proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento.
321. Dal 1º maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui al comma 337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.
322. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 321 siano superiori a 15, l'università stessa procede a una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.
323. La domanda di cui ai commi 321 e 322: 
					a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento 
					a una
					sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio 
					universitario
					nazionale (CUN); 
					b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente 
					durata
					quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere 
					scientifico;
					all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento, ai sensi 
					degli
					articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
					dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 
					230, del
					personale docente, ovvero per il reclutamento di personale 
					tecnico e
					amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 
					della
					legge n. 240 del 2010; all'investimento in infrastrutture 
					per la
					ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata
					qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti 
					attribuiti
					al progetto dipartimentale; 
					c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti
					appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui 
					alla
					lettera b) deve dare preminenza alle aree disciplinari che 
					hanno
					ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.
					
					324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono 
					ottenere il
					finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 è pari a 180. Il 
					numero
					dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna 
					delle 14 aree
					disciplinari del CUN, non può essere inferiore a 5 ne' 
					superiore a
					20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, 
					con
					riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, è
					stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai 
					commi da 314
					a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto:
					
					a) della numerosità della singola area disciplinare, in 
					termini
					di dipartimenti ad essa riferibili; 
					b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e 
					miglioramento
					di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica 
					italiana. 
					325. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei 
					commi
					321, 322 e 323 per la selezione dei dipartimenti di cui al 
					comma 324
					e' affidata alla commissione di cui al comma 318 e si svolge 
					mediante
					due fasi successive. 
					326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le 
					domande
					presentate da ciascuna università statale in relazione al 
					solo
					dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle 
					prime 350
					posizioni della graduatoria di cui al comma 320. La 
					valutazione della
					domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo 
					di cui
					al comma 323, lettere b) e c). Esclusivamente in caso di 
					esito
					positivo della valutazione, il dipartimento consegue il 
					finanziamento
					di cui ai commi da 314 a 317, nei limiti massimi delle 
					risorse
					finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari 
					del CUN
					ai sensi del comma 324. 
					327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei 
					dipartimenti
					ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del 
					comma 326,
					la commissione valuta le rimanenti domande assegnando a 
					ognuna di
					esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono 
					attribuiti in base
					all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti 
					in base
					al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, 
					lettere
					b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei 
					contenuti
					del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito 
					di questa
					seconda fase suddivide i dipartimenti in base alla relativa 
					area
					disciplinare di appartenenza e assegna il finanziamento di 
					cui ai
					commi da 314 a 317 ai dipartimenti che, nei limiti del 
					numero
					complessivo di cui al comma 324, sono utilmente posizionati.
					
					328. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del
					finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, la commissione 
					pubblica,
					nel sito internet istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei 
					dipartimenti
					che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui ai 
					commi da
					314 a 317. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni 
					successivi
					alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione,
					dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali
					cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento.
					L'università è vincolata all'utilizzo di queste risorse a 
					favore
					dei dipartimenti finanziati. 
					329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della 
					legge 30
					dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: «In tal 
					caso, le
					università possono prevedere, con appositi regolamenti, 
					compensi
					aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo 
					che
					contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero 
					di
					finanziamenti pubblici o privati». 
					330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 è svolta con 
					cadenza
					quinquennale. Le attività di supporto alla commissione di 
					cui al
					comma 318 da parte della competente direzione generale del 
					Ministero
					dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 
					svolte
					nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
					disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione 
					alle
					riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni 
					di
					presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali 
					rimborsi
					di spese di missione sono posti a carico delle risorse 
					finanziarie
					disponibili a legislazione vigente del Ministero 
					dell'istruzione,
					dell'università e della ricerca. 
					331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di 
					cui ai
					commi da 314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022: 
					a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università 
					e
					della ricerca, di cui al comma 318, è adottato entro il 30 
					aprile
					2017; 
					b) le attività di cui ai commi 319 e 320 devono concludersi
					entro il 30 aprile 2017; 
					c) il termine per la presentazione delle domande di cui al 
					comma
					321 è fissato al 31 luglio 2017; 
					d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al 
					comma
					328, primo periodo, è fissato al 31 dicembre 2017; i 
					termini per il
					trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 328, 
					secondo
					periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 
					31 marzo
					2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022. 
					332. L'importo annuale del finanziamento di cui ai commi da 
					314 a
					331 è pari a 1.350.000 euro. 
					333. L'importo di cui al comma 332: 
					a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, 
					calcolato
					in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti 
					che, ai
					sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del 
					finanziamento; 
					b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, 
					calcolato
					in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti 
					che, ai
					sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del 
					finanziamento; 
					c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato 
					in
					base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, 
					ai sensi
					del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
					
					d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile,
					calcolato in base all'organico su base nazionale, dei 
					dipartimenti
					che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del
					finanziamento; 
					e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile,
					calcolato in base all'organico su base nazionale, dei 
					dipartimenti
					che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del
					finanziamento. 
					334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari 
					dal n.
					1 al n. 9 del CUN, l'importo di cui al comma 332 è 
					aumentato di
					250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti 
					in
					infrastrutture per la ricerca. 
					335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di 
					cui ai
					commi da 314 a 317 e di cui al comma 332 è assoggettato 
					alle
					seguenti modalità di utilizzazione: 
					a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto 
					previsto
					all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 
					240, può
					essere impiegato per le chiamate dei professori e per il 
					reclutamento
					di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della 
					medesima legge
					n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico 
					e
					amministrativo; 
					b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera 
					a) del
					presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato 
					per le
					chiamate di professori esterni all'università cui 
					appartiene il
					dipartimento ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 
					30
					dicembre 2010, n. 240; 
					c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera 
					a) del
					presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato 
					per il
					reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 
					3,
					lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
					d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera 
					a) del
					presente comma, per le chiamate dirette di professori ai 
					sensi
					dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 
					230.
336. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 332 è interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.
337. Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del
					finanziamento di cui al comma 332, l'università, per ogni
					dipartimento, è tenuta a presentare alla commissione di cui 
					al comma
					318 una relazione contenente il rendiconto concernente
					l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal 
					medesimo
					finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti 
					individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere b) e 
					c). La
					commissione, entro tre mesi dalla presentazione della 
					relazione,
					riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle 
					risorse
					economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il 
					rispetto delle
					modalità di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il 
					propri omotivato giudizio. In caso di giudizio negativo, 
					l'università non
					può presentare per lo stesso dipartimento la domanda 
					diretta
					all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del 
					finanziamento di
					cui ai commi da 314 a 317. 
338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 337 del presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;
b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».
339. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di 
cui al d.P.R. 1º febbraio 2010, n. 76, è 
aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
«i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della 
ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato 
entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e 
diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima 
valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della 
qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno 
successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo». 
340. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.
341. La domanda di cui al comma 340 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 340 del presente articolo è funzionale alle esigenze dell'ufficio.
342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
343. Per le finalità di cui al comma 340 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.
344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
346. Al fine di garantire un sostegno al reddito 
per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i 
soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 
1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da 
misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, 
per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo 
anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Per l’anno 
2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall’anno 
2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui, a ciascuno dei 
soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità 
giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di 
sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo 
non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta 
giorni in corso d'anno.
(comma modificato dall'art. 1, comma 135, legge n. 
205 del 2017, poi dall'art. 1, comma 
803, legge n. 145 del 2018)
347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 346.
348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.
350. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115»;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».
352. All'articolo 1, comma 367, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».
353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
354. L'applicazione delle disposizioni concernenti 
il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 
cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli 
anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 
giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019. La 
durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a 
due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni 
per l'anno 2019, che possono 
essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la 
disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 
2013. Per gli anni 2018 e 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un 
periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione 
in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. 
Per gli anni 2017 e 2018 alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, 
valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli 
oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per 
l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente 
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 278, legge n. 145 del 2018)
355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 
					2016, per
					il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido 
					pubblici
					e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto 
					presso la
					propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre 
					anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un 
buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici 
mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per 
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l’importo del buono spettante a decorrere 
dall’anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in 
misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia 
e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 
settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto 
periodo del presente comma. Il buono è corrisposto dall'INPS al 
					genitore
					richiedente, previa presentazione di idonea documentazione 
					attestante
					l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture 
					pubbliche o
					private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del 
					presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro 
					per l'anno
					2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di 
					euro per
					l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 
					2020. Con
					decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
					proposta del
					Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, 
					di
					concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
					sociali e con
					il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, 
					entro
					trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
					legge,
					le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente 
					comma.
					L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti 
					dalle
					disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni 
					mensili alla
					Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del 
					lavoro e
					delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle 
					finanze.
					Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, 
					si
					verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, 
					anche in
					via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, 
					l'INPS non
					prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire 
					del
					beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al 
					presente
					comma non è cumulabile con la detrazione prevista 
					dall'articolo 1,
					comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 
					dall'articolo 2,
					comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio 
					di cui al
					presente comma non è altresì fruibile contestualmente con 
					il
					beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.
					
(comma così modificato dall'art. 1, comma 488, legge n. 145 del 2018)
356. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.
357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
358. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative già stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-leggen. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
360. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo.
361. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.
362. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:
a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
363. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
364. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milionidi euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.
366. Per il concorso alle finalità di cui al comma 364 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
367. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365.
368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 
n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». 
Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del 
personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, 
bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che è 
prorogata fino al 31 dicembre 2018. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1122, legge 
n. 205 del 2017)
369. All'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e sono soppresse le parole da: «, di cui 74 milioni» fino alla fine del comma.
370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, è pari al 16 per cento e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.
371. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.
372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità 
					di cui
					all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 
					190, e
					nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, 
					il
					Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è 
					autorizzato
					ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
					contingente di personale amministrativo non dirigenziale per 
					un
					massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli 
					dell'Amministrazione
					giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante 
					procedure
					concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante 
					l'utilizzo di
					graduatorie in corso di validità alla data di entrata in 
					vigore
					della presente legge. 
					373. L'incremento della dotazione dell'organico 
					dell'autonomia di
					cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una 
					quota di
					posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti 
					didattici e
					quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario 
					aggregabili
					fino a formare una cattedra o un posto interi, anche 
					costituiti tra
					più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in 
					misura
					numericamente pari dal contingente previsto in organico di 
					fatto
					all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 
					107. 
					374. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati 
					con
					d.P.R. 20 marzo 2009, n. 
					81, sulla
					formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del 
					personale,
					e con d.P.R. 14 febbraio 
					2016, n.
					19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 
					concorso,
					tenuto conto del mantenimento delle economie previste 
					dall'articolo
					64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
					modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
					375. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 
					107,
					si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto 
					per il
					computo della durata complessiva del servizio già maturato 
					sono
					quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016. 
					376. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 
					13
					luglio 2015, n. 107, è rifinanziato nella misura di 2 
					milioni di
					euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. 
					377. Al fine di assicurare, anche in relazione alle 
					straordinarie
					esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del
					terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo 
					svolgimento del
					prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati 
					(G7), la
					prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 
					74 e 75,
					del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
					modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di 
					quelli
					previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 
					dicembre
					2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
					febbraio
					2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2017, 
					limitatamente ai
					servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, 
					l'impiego di un
					contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze 
					armate. Si
					applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 
					1, 2 e 3,
					del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
					modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per 
					l'attuazione
					del presente comma è autorizzata la spesa di euro 
					123.000.000 per
					l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 
					per il
					personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il 
					personale di
					cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 
					2009, n.
					78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
					2009, n. 102. 
					378. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del 
					settore
					aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, 
					l'incremento
					dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita 
					ai sensi
					dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 
					2013, n.
					145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 
					2014, n.
					9, è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2017. Al ristoro 
					della
					diminuzione di entrate derivante all'INPS dal primo periodo 
					del
					presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle 
					politiche
					sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo 
					di 184
					milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
					
					379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 
					2016, n.
					42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 
					2016, n. 89,
					le parole: «30 novembre 2016» sono sostituite dalle 
					seguenti: «31
					agosto 2017» e dopo le parole: «per l'anno 2016» sono 
					aggiunte le
					seguenti: «e di 128 milioni di euro per l'anno 2017». 
					380. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 
					2014, n.
					58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 
					2014, n. 87,
					le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016» 
					sono
					sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 
					31 agosto
					2017». 
					381. Per l'attuazione degli interventi relativi 
					all'organizzazione
					e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi
					industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura
					infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è 
					istituito nello
					stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
					finanze un
					fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei 
					ministri. Per
					le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa 
					di 45
					milioni di euro per l'anno 2017. 
					382. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
					179,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
					n. 221,
					sono apportate le seguenti modificazioni: 
					a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla 
					definizione,
					realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per
					l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti 
					dai
					decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per 
					l'Italia
					digitale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero utilizzare
					l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da 
					rendere
					conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 
					7»; 
					b) il comma 15-ter è sostituito dal seguente: 
					«15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario 
					straordinario
					per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 
					del
					decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per 
					l'Italia
					digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e 
					dalle
					province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, 
					in accordo
					con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e 
					delle
					finanze e con le regioni e le province autonome, la 
					progettazione
					dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire
					l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata 
					dal
					Ministero dell'economia e delle finanze attraverso 
					l'utilizzo
					dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato 
					in
					attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 
					2003, n.
					269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
					2003, n.
					326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle 
					finanze 2
					novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 
					del 12
					novembre 2011, garantendo: 
					1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici
					regionali; 
					2) l'identificazione dell'assistito, attraverso 
					l'allineamento
					con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui 
					all'articolo
					62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 
					2005, n. 82,
					istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle 
					more della
					realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è
					assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli 
					assistiti
					gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi 
					dell'articolo 50 del
					decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
					modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
					3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo
					2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze 
					e al
					Ministero della salute di volersi avvalere 
					dell'infrastruttura
					nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei 
					soggetti di
					cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei 
					dati di
					cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati 
					di cui
					al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e 
					consultazione
					del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, 
					secondo
					le modalità da stabilire con decreto del Ministero 
					dell'economia e
					delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;
					
					4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche
					nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 
					7, rese
					disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, 
					secondo
					le modalità da stabilire con decreto del Ministero 
					dell'economia e
					delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»;
					
					c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della 
					salute»
					sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della salute 
					e il
					Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in 
					fine, le
					seguenti parole: «, congiuntamente con il Tavolo tecnico per 
					la
					verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della 
					predetta
					intesa del 23 marzo 2005»; 
					d) dopo il comma 15-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
					«15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione 
					del
					Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non 
					abbia
					adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-quater, 
					il
					Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
					Ministro della
					salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
					finanze,
					sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione 
					ad
					adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla 
					base delle
					valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, 
					la
					regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, 
					nei
					successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, 
					adotta
					gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione 
					alla
					Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e 
					Tavolo
					tecnico. 
					15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in 
					attuazione
					dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
					269,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 
					n. 326,
					entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai 
					dossier
					farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura 
					nazionale di cui
					al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del 
					medesimo Sistema
					Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, 
					alle
					prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e 
					specialistica a
					carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di 
					malattia
					telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, 
					termale e
					integrativa». 
					383. Per l'attuazione del comma 15-ter dell'articolo 12 del
					decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
					modificazioni,
					dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal 
					comma 382
					del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2,5 
					milioni di euro
					annui a decorrere dall'anno 2017. 
					384. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma
					15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
					convertito,
					con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è 
					ridotta
					di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di 
					euro per
					l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere 
					dall'anno 2019. 
					385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso 
					alla quota
					premiale del Servizio sanitario nazionale di cui 
					all'articolo 15,
					comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
					convertito, con
					modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le
					disposizioni in materia di piani di rientro, di cui 
					all'articolo 2,
					commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al 
					fine di
					promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia 
					dei
					servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di 
					crescita
					e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di
					premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), 
					della legge
					23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello 
					sperimentale per
					l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del 
					livello del
					finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a 
					livello
					sperimentale per l'anno 2017, ogni regione può proporre al 
					Comitato
					paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei 
					Livelli
					Essenziali di Assistenza, di seguito denominato «Comitato 
					LEA», di
					cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le 
					province
					autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, 
					pubblicata nel
					supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 
					maggio
					2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di 
					determinate
					aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base 
					delle
					valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine 
					all'erogazione dei
					Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle
					valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 
					del decreto
					legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. 
					 
386. I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.
387. I programmi di cui al comma 385 recano altresì:
a) le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;
b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.
388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al comma 385 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.
389. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi da 385 a 388.
390. Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro».
da 391 a 395. (omissis)
396. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
da 397 a 402. (omissis)
403. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.
404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.
405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi 400 e 401, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401.
407. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
					135,
					dopo il comma 11-ter è inserito il seguente: 
					«11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra 
					un
					farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento 
					sussiste solo
					ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o 
					dall'Agenzia
					italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive 
					competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco 
					biologico di
					riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle 
					procedure
					pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono 
					essere
					posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, 
					anche se
					aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di 
					razionalizzare
					la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto 
					scaduto e per
					i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci 
					biosimilari, si
					applicano le seguenti disposizioni: 
					a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi 
					mediante
					utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici 
					quando i
					medicinali sono più di tre a base del medesimo principio 
					attivo. A
					tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un 
					lotto
					unico per la costituzione del quale si devono considerare lo
					specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi 
					dosaggio e
					via di somministrazione; 
					b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della
					spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, 
					i
					pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre 
					farmaci nella
					graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il 
					criterio del
					minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
					Il
					medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra 
					quelli
					inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto 
					idoneo a
					garantire la continuità terapeutica ai pazienti; 
					c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di
					protezione complementare di un farmaco biologico durante il 
					periodo
					di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, 
					entro
					sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di 
					uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio 
					attivo,
					apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco 
					originatore
					di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle 
					lettere a) e
					b); 
					d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori
					i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto
					legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
					e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal 
					mancato
					rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono 
					essere
					posti a carico del Servizio sanitario nazionale». 
408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
410. Al fine di garantire la 
continuità delle attività di
					ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
					Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli 
					Istituti
					zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi 
					del
					personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di 
					ricercatore, sia
					con qualifiche afferenti alle professionalità della 
					ricerca, assunto
					con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti 
					alla data
					del 31 dicembre 2016. 
	(comma così modificato dall'art. 22, comma 10, d.lgs. n. 75 del 2016)
411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.
412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.
413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la società Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.
414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
415. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.
416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i tempi di attuazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415.
417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui è applicata la sperimentazione di cui al comma 415.
418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»;
b) dopo il comma 514 è inserito il seguente:
«514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018»;
c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis,».
420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
					n. 89,
					dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
					«2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti 
					aggregatori
					opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del 
					Presidente del
					Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai 
					compiti
					previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee 
					guida
					indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori 
					pratiche
					con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte 
					dei
					soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
					determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta 
					e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le 
					piccole
					imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 
					trasmettono al
					Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee 
					guida di cui
					al periodo precedente, una preventiva comunicazione 
					specificamente
					motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere 
					proprie
					osservazioni». 
421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
					n. 89,
					dopo il comma 3 è inserito il seguente: 
					«3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a 
					Consip
					Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 
					possono
					procedere, qualora non siano disponibili i relativi 
					contratti di
					Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 
					e in caso
					di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure 
					di
					acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 
					misura
					strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale
					anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara 
					(CIG)». 
422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».
423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.
424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.
426. - 427. - 428. - 429. (omissis)
430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
431. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.
432. - 433. (omissis)
434. Il 
comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 
					2015, n.
					208, è sostituito dal seguente: 
					«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli 
					enti
					locali che hanno presentato il piano di riequilibrio 
					finanziario
					pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi
					dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 
					legislativo
					18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del 
					rendiconto per
					l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o
					dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio 
					finanziario
					pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il
					riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di 
					cui
					all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 
					2011, n.
					118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, 
					entro il 31
					maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante 
					dalla
					revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 
					243-bis,
					comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 
					1º
					gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità 
					previste
					dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 
					aprile
					2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 
					aprile 2015.
					La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate 
					agli enti
					di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 
					243-ter e
					243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto 
					legislativo n.
					267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta 
					anni
					decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata 
					erogata
					l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o
					riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi 
					precedenti
					presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del 
					medesimo
					testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 
					apposita
					attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla
					direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
					del 16
					febbraio 2011». 
435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.
436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche»;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».
437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.
438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».
443. I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».
446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
					dopo il
					comma 380-octies è inserito il seguente: 
					«380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 
					380-octies
					che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di 
					solidarietà
					comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, 
					lettera a),
					riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui 
					spettante alle
					unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della 
					legge 23
					dicembre 2000, n. 388, nonché il contributo di 30 milioni 
					di euro
					annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 
					6 luglio
					2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
					agosto
					2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, 
					trovano
					applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso 
					relativo
					all'anno 2016».  
447. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».
448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.
449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo.
450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8 per cento o inferiore a -8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.
451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.
453. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.
454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.
455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.
456. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.
457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.
458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Società per gli studi di settore-Sose s.p.a.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.»;
b) alla lettera a), le parole: «Comuni e Province» sono sostituite dalle seguenti: «Enti locali»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard»;
d) alla lettera d), la parola: «questionari» è sostituita dalle seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai Comuni e alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti locali»;
e) alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica per i fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni standard»;
f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».
459. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo».
460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli
					abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo 
					unico di cui
					al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 
					380,
					sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla
					realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
					delle
					opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al 
					risanamento di
					complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle 
					periferie
					degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a 
					interventi di
					demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla
					realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a 
					interventi di
					tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, 
					anche ai
					fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 
					idrogeologico
					e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio 
					rurale
					pubblico, nonché a interventi volti a favorire 
					l'insediamento di
					attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di 
progettazione per opere pubbliche. 
(comma così modificato dall'art. 1-bis legge n. 172 del 
2017)
461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo.
462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 734 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.
463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.
465. e 4.66. (commi cessati dal 1° gennaio 2019 in forza dell'art. 1, comma 823, legge n. 145 del 2018)
467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
da 468. a 482. (commi cessati dal 1° gennaio 2019 in forza dell'art. 1, comma 823, legge n. 145 del 2018)
483. (comma abrogato dall'art. 1, comma 828, legge n. 205 del 2017)
484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
da 485. a 493. (commi cessati dal 1° gennaio 2019 in forza dell'art. 1, comma 823, legge n. 145 del 2018
494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo.
495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.
496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno 
precedente; 
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo 
dell'anno precedente. 
499. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
500. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a) e b) del comma 499, qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.
501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo.
502. (comma cessato dal 1° gennaio 2019 in forza dell'art. 1, comma 823, legge n. 145 del 2018)
503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.
504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
da 505. a 509. (commi cessati dal 1° gennaio 2019 in forza dell'art. 1, comma 823, legge n. 145 del 2018)
da 510. a 512. (commi abrogati dall'art. 1, comma 885, legge n. 145 del 2018)
513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.
514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.
515. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, e' autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017.
518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.
519. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.
520. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al comma 519 sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell'intesa di cui al periodo precedente, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari a 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.
521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: «456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale».
522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.
523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».
524. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 524 del presente articolo e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.
526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e delle province autonome.
527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e al terzo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le parole: «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» sono inserite le seguenti: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,».
529. Al comma 13-duodecies dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.
531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016.
532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 del presente articolo sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
					dopo il
					comma 8 sono inseriti i seguenti: 
					«8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo 
					completo
					delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche 
					ordinano
					gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere
					esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi 
					secondo lo
					standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per 
					l'Italia
					digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della 
					banca dati
					SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio 
					di
					tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri 
					scambiano
					gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono 
					definite
					da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con 
					l'AGID e
					disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito 
					internet
					istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze -
					Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I 
					tesorieri e i
					cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con
					modalità differenti da quelle descritte nel periodo 
					precedente. 
					8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle 
					finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono 
stabiliti le modalità
					e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al 
					comma 8-bis». 
534. In virtù dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione Friuli-Venezia Giulia può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continua a trovare applicazione la normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.
da 535 a 542. (omissis)
543. (comma abrogato dal d.l. n. 119 del 2018 convertito dalla legge n. 136 del 2018).
544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.
545. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, 
nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la 
vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività 
di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di 
apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, 
salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con 
sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la 
condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo 
le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi 
più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione 
è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, di 
concerto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua 
i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione 
degli interessati e comminando, se 
del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma. 
Non è comunque sanzionata la vendita 
ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale 
di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica 
in modo occasionale, purché senza finalità commerciali. 
(comma così 
modificato dall'art. 1, comma 
1099, legge n. 145 del 2018)
545-bis. A decorrere dal 1° luglio 
2019,
ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, 
per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli 
di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 
spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità, e riportano 
la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo 
di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione 
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
L’accesso all’area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, 
attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell’identità dei 
partecipanti all’evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione 
gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, 
balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e 
le attività culturali e sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet 
di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali 
dell’evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o 
il cambio di nominativo.
545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all’accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009.
545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell’evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell’evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell’intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell’intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.
545-quinquies. Salva l’ipotesi di 
cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità 
previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversità tra il 
nominativo dell’acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di 
ingresso sono annullati, senza alcun rimborso.
(commi da 
545-bis a 545-quinquies introdotti dall'art. 1, comma 
1100, legge n. 145 del 2018)
546. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.
547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: «non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;
b) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:
«Art. 55-bis (Imposta sul reddito d'impresa).
1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta»;
c) all'articolo 116:1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzioni per le società a ristretta base proprietaria»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo».
548. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1055, legge n. 145 del 2018)
da 549. a 553. (commi abrogati dall'art. 1, comma 885, legge n. 145 del 2018)
554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 554 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.
556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
558. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 561.
559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º dicembre 2018.
564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 559, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 558.
565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.
566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017.
567. All'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «rescissione e simili» sono inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»;
b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»;
c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»;
d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma 5 è soppresso.
568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1º luglio 2017 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.
569. Ai sensi di quanto previsto dal comma 568, i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1º luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d'uso, previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario.
570. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un'unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento.
571. Il contributo di cui al comma 570 è attualizzato al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro poliennali decennali registrato alla data dell'ultima asta dei buoni del tesoro poliennali antecedente alla data di presentazione dell'istanza.
572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1º luglio 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018.
573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze di global system for mobile communications (GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 570 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data.
574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017, con importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei contributi previsto dal comma 570, ulteriormente maggiorato del 10 per cento.
575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a 574 sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 574, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al periodo precedente non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.
576. 577. (omissis)
578. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
579. Il contributo di cui al comma 578 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.
580. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 578, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di investimento europei, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e 
di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui 
all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in 
favore di tali enti, di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di 
euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di 
ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da 
erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque 
proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi 
provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 323, legge n. 
205 del 2017)
584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società ALES - Arte lavoro e servizi Spa non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
585. Per la realizzazione delle 
azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali 
all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'Agenda digitale italiana, anche in 
coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, è autorizzata la spesa 
di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. 
Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile. 
Nell'ambito delle funzioni assegnate, il Commissario straordinario per 
l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 
26 agosto 2016, n. 179, provvede all'utilizzo delle risorse di cui al primo 
periodo del presente comma per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 
digitale.
(comma così 
sostituito dall'art. 66, comma 7, 
	d.lgs. n. 217 del 2017)
586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585 possono concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
587. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.
588. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo di cui al comma 587.
589. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero.
590. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.
591. è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.
592. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di:
a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
593. è assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata alla pallacanestro.
594. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
					convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
					n. 122, il
					comma 4 è sostituito dal seguente: 
					«4. ...» (omissis)
595. La società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di «ANPAL Servizi Spa».
596. (omissis)
597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti.
599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dell'agevolazione di cui al presente comma.
600. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di 300.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2017.
601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.
602. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.
603. Per le finalità di cui al comma 602, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
604. Ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.
605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1º agosto 2014, n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
606. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca 
					e
					sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della 
					ricerca nel
					campo della meteorologia e della climatologia, nonché per 
					la
					realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne 
					il
					relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una 
					spesa pari a
					15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per 
					l'anno
					2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di 
					euro
					annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro
					dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 
					attribuite le
					risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture 
					di cui
					al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori 
					interventi
					previsti dal medesimo periodo. 
607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
608. Ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».
609. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20».
610. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti: «, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,».
611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, è sottoposto all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, con le modalità di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presenta al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati con risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con le priorità e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.
612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.
613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 613, ultimo periodo.
615. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.
616. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 
					2016, n.
					42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 
					2016, n. 89,
					il comma 1 è sostituito dai seguenti: 
					«1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo 
					alle
					scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che
					accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 
					23,4 milioni
					di euro annui. 
					1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo
					modalità e criteri definiti con decreto del Ministro
					dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da 
					adottare entro
					trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
					disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, 
					del
					numero degli alunni con disabilità accolti e della 
					percentuale di
					alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli 
					alunni
					frequentanti».  
617. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019».
618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
619. Per l'anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo 
					il
					comma 148 sono inseriti i seguenti: 
					«148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le 
					erogazioni
					liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in 
					favore
					delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente 
					bancario
					o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie 
					stesse, con
					sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole 
					beneficiarie
					sono tenute a: 
					a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione,
					dell'università e della ricerca l'ammontare delle 
					erogazioni
					liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo 
					altresì a
					dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della
					destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite 
					il
					proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una 
					pagina
					dedicata e facilmente individuabile, e sul portale 
					telematico del
					Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
					nel
					rispetto delle disposizioni del codice in materia di 
					protezione dei
					dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 
					2003, n. 196; 
					b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle 
					erogazioni
					liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo 
					di cui al
					comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo 
					del
					medesimo comma. 
					148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede 
					nell'ambito
					delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
					legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori 
					oneri per il
					bilancio dello Stato». 
da 621 a 627. (omissis)
628. All'articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «500 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «1 miliardo di euro all'anno».
629. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: «2016» sono inserite le seguenti: «nonché fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017».
630. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
631. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1º gennaio 2019».
632. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
da 633 a 637(omissis)
638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle 
					regioni
					a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di 
					Bolzano
					compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme 
					di
					attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 
					18
					ottobre 2001, n. 3. 
					
					
					Parte II -
					Sezione II -
					Approvazione degli stati di previsione
Articolo da 2 a 18 (omissis)
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2017.