Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 
	97
	
	Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
						materia di
						prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
						correttivo
						della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
	decreto 
						legislativo 14
						marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 
						7 agosto
						2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
						amministrazioni pubbliche
						(G.U. 
	8 giugno 
	2016, n. 
	132)
Capo I - Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Art. 1. Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di», sono sostituite dalle seguenti: «dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e».
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.».
2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: 
	
	«Art. 
						2-bis. Ambito
						soggettivo di applicazione
	1. Ai fini del presente 
						decreto, per
						"pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le 
						amministrazioni di
						cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
						marzo 2001,
						n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le 
						autorità
						portuali, nonché le autorità amministrative 
						indipendenti di
						garanzia, vigilanza e regolazione. 
						2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche 
						amministrazioni
						di cui al comma 1 si applica anche, in quanto 
						compatibile: 
						a) agli enti pubblici economici e agli ordini 
						professionali; 
						b) alle società in controllo pubblico come definite dal 
						decreto
						legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della 
						legge 7
						agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate 
						come definite
						dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione 
						dell'articolo
						18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
						c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di 
						diritto
						privato comunque denominati, anche privi di personalità 
						giuridica,
						con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui 
						attività sia
						finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi 
						finanziari
						consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche 
						amministrazioni e in
						cui la totalità dei titolari o dei componenti 
						dell'organo
						d'amministrazione o di indirizzo sia designata da 
						pubbliche
						amministrazioni. 
						3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche 
						amministrazioni
						di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, 
						limitatamente ai
						dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico 
						interesse
						disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione 
						europea, alle
						società in partecipazione pubblica come definite dal 
						decreto
						legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della 
						legge 7
						agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle 
						fondazioni e agli enti
						di diritto privato, anche privi di personalità 
						giuridica, con
						bilancio superiore a cinquecentomila euro, che 
						esercitano funzioni
						amministrative, attività di produzione di beni e 
						servizi a favore
						delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 
						pubblici.». 
						
	
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto» sono inserite le seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.
1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.».
Art. 5. Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 
						2013 è
						inserito il seguente:
	«Art. 4-bis. Trasparenza 
						nell'utilizzo delle
						risorse pubbliche
	1. L'Agenzia per l'Italia 
						digitale, d'intesa
						con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine 
						di promuovere
						l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi 
						all'utilizzo
						delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet 
						denominato "Soldi
						pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti 
						delle
						pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione 
						in relazione
						alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni 
						che l'hanno
						effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
						
						2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito
						istituzionale, in una parte chiaramente identificabile 
						della sezione
						"Amministrazione trasparente", i dati sui propri 
						pagamenti e ne
						permette la consultazione in relazione alla tipologia di 
						spesa
						sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai 
						beneficiari. 
						3. Per le spese in materia di personale si applica 
						quanto previsto
						dagli articoli da 15 a 20. 
						4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono 
						derivare
						nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
						Le
						amministrazioni interessate provvedono ai relativi 
						adempimenti
						nell'ambito delle risorse umane, strumentali e 
						finanziarie
						disponibili a legislazione vigente.».  
						
	
2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal comma 1, è inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS - DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter
1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è
						sostituito dal seguente:
	«Art. 5. Accesso civico a dati 
						edocumenti
	1. L'obbligo previsto dalla normativa 
						vigente in capo
						alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, 
						informazioni
						o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i 
						medesimi, nei
						casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
						2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
						perseguimento delle funzioni istituzionali e 
						sull'utilizzo delle
						risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 
						dibattito
						pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 
						documenti
						detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
						rispetto a quelli
						oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, 
						nel rispetto
						dei limiti relativi alla tutela di interessi 
						giuridicamente rilevanti
						secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
						3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è 
						sottoposto
						ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
						soggettiva del
						richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i 
						dati, le
						informazioni o i documenti richiesti e non richiede 
						motivazione.
						L'istanza può essere trasmessa per via telematica 
						secondo le
						modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, 
						n. 82, e
						successive modificazioni, ed è presentata 
						alternativamente ad uno
						dei seguenti uffici: 
						a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i 
						documenti; 
						b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
						c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella 
						sezione
						"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
						
						d) al responsabile della prevenzione della corruzione e 
						della
						trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, 
						informazioni o
						documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
						del presente
						decreto. 
						4. Il rilascio di dati o documenti in formato 
						elettronico o
						cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 
						effettivamente
						sostenuto e documentato dall'amministrazione per la 
						riproduzione su
						supporti materiali. 
						5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
						l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 
						accesso, se
						individua soggetti controinteressati, ai sensi 
						dell'articolo 5-bis,
						comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, 
						mediante invio
						di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o 
						per via
						telematica per coloro che abbiano consentito tale forma 
						di
						comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
						comunicazione, i controinteressati possono presentare 
						una motivata
						opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di 
						accesso. A
						decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il 
						termine di cui
						al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei
						controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica 
						amministrazione
						provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della 
						comunicazione. 
						6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi 
						con
						provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta 
						giorni dalla
						presentazione dell'istanza con la comunicazione al 
						richiedente e agli
						eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,
						l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente 
						al
						richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel 
						caso in cui
						l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti 
						oggetto di
						pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente 
						decreto, a
						pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i 
						documenti richiesti e
						a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione 
						dello stesso,
						indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In 
						caso di
						accoglimento della richiesta di accesso civico 
						nonostante
						l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di 
						comprovata
						indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione 
						al
						controinteressato e provvede a trasmettere al 
						richiedente i dati o i
						documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla 
						ricezione
						della stessa comunicazione da parte del 
						controinteressato. Il
						rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso 
						devono essere
						motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti 
						dall'articolo
						5-bis. Il responsabile della prevenzione della 
						corruzione e della
						trasparenza può chiedere agli uffici della relativa 
						amministrazione
						informazioni sull'esito delle istanze. 
						7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o 
						di mancata
						risposta entro il termine indicato al comma 6, il 
						richiedente può
						presentare richiesta di riesame al responsabile della 
						prevenzione
						della corruzione e della trasparenza, di cui 
						all'articolo 43, che
						decide con provvedimento motivato, entro il termine di 
						venti giorni.
						Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli 
						interessi di
						cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto 
						responsabile
						provvede sentito il Garante per la protezione dei dati 
						personali, il
						quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni 
						dalla richiesta.
						A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine 
						per l'adozione
						del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, 
						fino alla
						ricezione del parere del Garante e comunque per un 
						periodo non
						superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione
						dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta 
						di riesame,
						avverso quella del responsabile della prevenzione della 
						corruzione e
						della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso 
						al Tribunale
						amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del 
						Codice del
						processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 
						luglio 2010,
						n. 104. 
						8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle 
						regioni o
						degli enti locali, il richiedente può altresì 
						presentare ricorso al
						difensore civico competente per ambito territoriale, ove 
						costituito.
						Qualora tale organo non sia stato istituito, la 
						competenza è
						attribuita al difensore civico competente per l'ambito 
						territoriale
						immediatamente superiore. Il ricorso va altresì 
						notificato
						all'amministrazione interessata. Il difensore civico si 
						pronuncia
						entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se 
						il difensore
						civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, 
						ne informa
						il richiedente e lo comunica all'amministrazione 
						competente. Se
						questa non conferma il diniego o il differimento entro 
						trenta giorni
						dal ricevimento della comunicazione del difensore 
						civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia 
						rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del 
						Codice del
						processo amministrativo decorre dalla data di 
						ricevimento,
						da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza 
						al difensore
						civico. Se l'accesso è stato negato o differito a 
						tutela degli
						interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera 
						a), il
						difensore civico provvede sentito il Garante per la 
						protezione dei
						dati personali, il quale si pronuncia entro il termine 
						di dieci
						giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione 
						al Garante,
						il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, 
						fino alla
						ricezione del parere del Garante e comunque per un 
						periodo non
						superiore ai predetti dieci giorni. 
						9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, 
						il
						controinteressato può presentare richiesta di riesame 
						ai sensi del
						comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai 
						sensi del comma
						8. 
						10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico 
						riguardi dati,
						informazioni o documenti oggetto di pubblicazione 
						obbligatoria ai
						sensi del presente decreto, il responsabile della 
						prevenzione della
						corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di 
						effettuare la
						segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 
						11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti 
						dal Capo
						II, nonché le diverse forme di accesso degli 
						interessati previste
						dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
	 
						
	
2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
	«Art. 
						5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico
	1. L'accesso 
						civico di
						cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario
						per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno 
						degli
						interessi pubblici inerenti a: 
						a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
						b) la sicurezza nazionale; 
						c) la difesa e le questioni militari; 
						d) le relazioni internazionali; 
						e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica 
						dello
						Stato; 
						f) la conduzione di indagini sui reati e il loro 
						perseguimento; 
						g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 
						2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì 
						rifiutato
						se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 
						concreto alla
						tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
						a) la protezione dei dati personali, in conformità con 
						la
						disciplina legislativa in materia; 
						b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
						c) gli interessi economici e commerciali di una persona 
						fisica o
						giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il 
						diritto
						d'autore e i segreti commerciali. 
						3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso 
						nei casi
						di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di 
						accesso o
						divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi 
						in cui
						l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al 
						rispetto di
						specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi 
						quelli di cui
						all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
						
						4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti 
						dalla
						normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 
						riguardano
						soltanto alcuni dati o alcune parti del documento 
						richiesto, deve
						essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre 
						parti. 
						5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano 
						unicamente per il
						periodo nel quale la protezione è giustificata in 
						relazione alla
						natura del dato. L'accesso civico non può essere negato 
						ove, per la
						tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia 
						sufficiente fare
						ricorso al potere di differimento. 
						6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
						limiti
						all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità 
						nazionale
						anticorruzione, d'intesa con il Garante per la 
						protezione dei dati
						personali e sentita la Conferenza unificata di cui 
						all'articolo 8 del
						decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee 
						guida
						recanti indicazioni operative. 
						Art. 5-ter. Accesso per fini scientifici ai dati 
						elementari
						raccolti per finalità statistiche
 1. Gli enti e 
						uffici del
						Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto 
						legislativo 6
						settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono 
						consentire
						l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi 
						di ogni
						riferimento che permetta l'identificazione diretta delle 
						unità
						statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti 
						statistici di cui i
						medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
						a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a
						università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o 
						private o loro
						strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità
						statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che 
						risultino in possesso
						dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera 
						a), a seguito
						di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del 
						Sistan che
						concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al 
						medesimo comma
						3; 
						b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a
						rappresentare l'ente richiedente, un impegno di 
						riservatezza
						specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli 
						obblighi dei
						ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di 
						violazione degli
						impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare 
						la
						riservatezza dei dati; 
						c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa 
						sia ritenuta
						adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, 
						lettera b), dal
						medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il 
						progetto deve
						specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il 
						quale tale scopo
						non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati 
						elementari, i
						ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, 
						i metodi di
						ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla 
						proposta di
						ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza 
						sottoscritte
						singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai 
						dati. E' fatto
						divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli 
						previsti nel
						progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre 
						i termini di
						durata del progetto, comunicare i dati a terzi e 
						diffonderli, pena
						l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, 
						comma 2-bis,
						del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
						2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei 
						tipi di
						dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro 
						illecita
						divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori 
						sotto forma
						di file a cui sono stati applicati metodi di controllo 
						al fine di non
						permettere l'identificazione dell'unità statistica. In 
						caso di
						motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini 
						della ricerca
						e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi 
						a
						disposizione file a cui non sono stati applicati tali 
						metodi, purché
						l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di 
						laboratori
						costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui 
						afferiscono i
						dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori 
						organizzati e
						gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che 
						il rilascio
						dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal 
						responsabile del
						laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non 
						permettano il
						collegamento con le unità statistiche, nel rispetto 
						delle norme in
						materia di segreto statistico e di protezione dei dati 
						personali, o
						nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al 
						perseguimento
						di compiti istituzionali del titolare del trattamento 
						statistico cui
						afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di 
						ricerca
						sottoscritti dai ricercatori che partecipano al 
						progetto, nei quali
						siano richiamate le norme in materia di segreto 
						statistico e di
						protezione dei dati personali. 
						3. Sentito il Garante per la protezione dei dati 
						personali, il
						Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione 
						statistica
						(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 
						3, comma 6,
						del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 
						2010, n. 166,
						avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee 
						guida per
						l'attuazione della disciplina di cui al presente 
						articolo. In
						particolare, il Comstat stabilisce: 
						a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al 
						comma 1,
						lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali 
						perseguiti,
						all'attività svolta e all'organizzazione interna in 
						relazione
						all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate 
						per garantire
						la sicurezza dei dati; 
						b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca 
						avuto
						riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di 
						disporre dei
						dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai 
						metodi impiegati
						per la loro analisi e diffusione; 
						c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei 
						laboratori
						fisici e virtuali di cui al comma 2; 
						d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei 
						laboratori
						virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, 
						all'adeguatezza
						della struttura organizzativa e alle misure adottate per 
						la gestione
						e la sicurezza dei dati; 
						e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni 
						assunti
						dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori. 
						4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun 
						soggetto del
						Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca 
						riconosciuti
						e dei file di dati elementari resi disponibili. 
						5. Il presente articolo si applica anche ai dati 
						relativi a persone
						giuridiche, enti od associazioni.».  
						
	
3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, è inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI».
Art. 7. Inserimento dell'articolo 7-bis
1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
	«Art. 
						7-bis. Riutilizzo dei dati pubblicati
	1. Gli obblighi di 
						pubblicazione
						dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati 
						giudiziari,
						di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del 
						decreto
						legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la 
						possibilità di una
						diffusione dei dati medesimi attraverso siti 
						istituzionali, nonché
						il loro trattamento secondo modalità che ne consentono 
						la
						indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori 
						di ricerca web
						ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel 
						rispetto dei
						principi sul trattamento dei dati personali. 
						2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in 
						attuazione del
						presente decreto, di dati relativi a titolari di organi 
						di indirizzo
						politico e di uffici o incarichi di diretta 
						collaborazione, nonché a
						dirigenti titolari degli organi amministrativi è 
						finalizzata alla
						realizzazione della trasparenza pubblica, che integra 
						una finalità
						di rilevante interesse pubblico nel rispetto della 
						disciplina in
						materia di protezione dei dati personali. 
						3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la 
						pubblicazione
						nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e 
						documenti che
						non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente 
						decreto o
						sulla base di specifica previsione di legge o 
						regolamento, nel
						rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, 
						procedendo alla
						indicazione in forma anonima dei dati personali 
						eventualmente
						presenti. 
						4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento 
						prevedano la
						pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 
						amministrazioni
						provvedono a rendere non intelligibili i dati personali 
						non
						pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
						indispensabili rispetto
						alle specifiche finalità di trasparenza della 
						pubblicazione. 
						5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle 
						prestazioni di
						chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la 
						relativa
						valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione 
						di
						appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei 
						casi previsti
						dalla legge, le notizie concernenti la natura delle 
						infermità e
						degli impedimenti personali o familiari che causino 
						l'astensione dal
						lavoro, nonché le componenti della valutazione o le 
						notizie
						concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto 
						dipendente e
						l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle 
						informazioni di cui
						all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto 
						legislativo n. 196
						del 2003. 
						6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione 
						delle
						informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della 
						legge 7
						agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i 
						dati di cui
						all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, 
						n. 322, di
						quelli previsti dalla normativa europea in materia di 
						tutela del
						segreto statistico e di quelli che siano espressamente 
						qualificati
						come riservati dalla normativa nazionale ed europea in 
						materia
						statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei 
						dati idonei a
						rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
						7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 
						agosto 1990,
						n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del 
						mandato
						prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico 
						del bilancio
						dello Stato. 
						8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente 
						decreto i
						servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione 
						massiva degli atti
						memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.».
	 
						
	
Art. 8. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.».
Art. 9. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.»;
b) il comma 2 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
	«Art. 
						9-bis. Pubblicazione delle banche dati
	1. Le pubbliche 
						amministrazioni
						titolari delle banche dati di cui all'Allegato B 
						pubblicano i dati,
						contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti 
						agli obblighi di
						pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel 
						medesimo, con
						i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con 
						le modalità
						di raccolta ed elaborazione dei dati. 
						2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati 
						effettivamente
						contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i 
						soggetti di
						cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di 
						pubblicazione
						previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, 
						mediante la
						comunicazione dei dati, delle informazioni o dei 
						documenti dagli
						stessi detenuti all'amministrazione titolare della 
						corrispondente
						banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito 
						istituzionale,
						nella sezione "Amministrazione trasparente", del 
						collegamento
						ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati 
						contenente i relativi
						dati, informazioni o documenti, ferma restando la 
						possibilità per le
						amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio 
						sito i
						predetti dati purché identici a quelli comunicati alla 
						banca dati. 
						3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, 
						nelle banche
						dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del 
						comma 2 ed
						effettivamente comunicati, la richiesta di accesso 
						civico di cui
						all'articolo 5 è presentata al responsabile della 
						prevenzione della
						corruzione e della trasparenza dell'amministrazione 
						titolare della
						banca dati. 
						4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte 
						delle pubbliche
						amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai 
						soggetti di cui
						al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui 
						all'articolo 5 è
						presentata al responsabile della prevenzione della 
						corruzione e della
						trasparenza dell'amministrazione tenuta alla 
						comunicazione.».  
						
	
Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.»;
c) il comma 2 è abrogato;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.»;
e) il comma 7 è abrogato;
f) al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d) è soppressa.
Art. 11. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le seguenti: «, previsto dalla legge o comunque adottato,»;
2) dopo le parole «i codici di condotta» sono inserite le seguenti: «, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione».
Art. 12. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.
Art. 13. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»;
b) al comma 1, le parole «di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.».
Art. 14. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»;
b) al comma 1:1) all'alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole «amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché» sono soppresse;
2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse;c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,» sono soppresse;
d) il comma 5 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
	«Art. 
						15-bis. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi 
						conferiti nelle
						società controllate
	1. Fermo restando quanto 
						previsto
						dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, 
						nonché le
						società in regime di amministrazione straordinaria, ad 
						esclusione
						delle società emittenti strumenti finanziari quotati 
						nei mercati
						regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro 
						trenta giorni dal
						conferimento di incarichi di collaborazione, di 
						consulenza o di
						incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per 
						i due anni
						successivi alla loro cessazione, le seguenti 
						informazioni: 
						a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, 
						l'oggetto
						della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
						
						b) il curriculum vitae; 
						c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto 
						di
						consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi 
						professionali,
						inclusi quelli arbitrali; 
						d) il tipo di procedura seguita per la selezione del 
						contraente e
						il numero di partecipanti alla procedura. 
						2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 
						1,
						relativamente ad incarichi per i quali è previsto un 
						compenso, è
						condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso 
						di omessa o
						parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della 
						pubblicazione
						ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono 
						soggetti ad una
						sanzione pari alla somma corrisposta. 
						Art. 15-ter. Obblighi di pubblicazione concernenti gli
						amministratori e gli esperti nominati da organi 
						giurisdizionali o amministrativi
	1. L'albo di cui all'articolo 1 del 
						decreto
						legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, è tenuto con 
						modalità
						informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata 
						del sito
						istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo 
						sono indicati,
						per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con 
						precisazione
						dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data 
						di
						attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il 
						compenso
						finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente 
						sono inseriti
						nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici 
						giorni dalla
						pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui 
						all'articolo 10
						del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 
						stabilisce gli
						ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.
						
						2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 
						destinazione dei
						beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
						organizzata, di cui
						all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 
						2011, n. 159,
						pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi 
						conferiti ai
						tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui 
						all'articolo 38,
						comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 
						2011, nonché i
						compensi a ciascuno di essi liquidati. 
						3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, 
						del regio
						decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati 
						i
						provvedimenti di liquidazione degli acconti e del 
						compenso finale in
						favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo 
						articolo 28,
						quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del 
						concordato e
						quelli che attestano l'esecuzione del concordato, 
						nonché l'ammontare
						dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. 
						4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e 
						di
						quantificazione dei compensi degli amministratori e 
						degli esperti
						nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 
						giugno 2014,
						n. 90.».  
						
	
Art. 15. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.».
Art. 16. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «articolato per aree professionali,» sono soppresse.
Art. 17. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 18. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «presso l'amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte»;
b) al comma 2, le parole «, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate» sono soppresse.
Art. 19. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 20. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e».
Art. 21. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione»;
2) alla lettera a) le parole «e finanziati dall'Amministrazione medesima ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli»;
3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti»;
c) al comma 3, le parole «degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione interessata» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.».
Art. 22. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) la lettera a) è soppressa;
2) alla lettera b), le parole «12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis»;
3) la lettera c) è soppressa;
4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;b) il comma 2 è abrogato.
Art. 23. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico» sono soppresse.
Art. 24. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le regioni, le province» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province».
Art. 25. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 26. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono inserite le seguenti: «e di quelli detenuti».
Art. 27. Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».
Art. 28. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 2:1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;
2) alla lettera a), le parole «, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato» sono soppresse;
3) la lettera b) è abrogata.
Art. 29. Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e dopo le parole "dei pagamenti»" sono inserite le seguenti: «, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».
Art. 30. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»;
b) la lettera n) del comma 1 è soppressa;
c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.
Art. 31. Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 
						è
						sostituito dal seguente: 
	«Art. 37. Obblighi di 
						pubblicazione
						concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
						forniture
 1. Fermo restando quanto previsto 
						dall'articolo 9-bis e
						fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le 
						pubbliche
						amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
						a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della 
						legge 6
						novembre 2012, n. 190; 
						b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione 
						ai sensi del
						decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
						2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di 
						pubblicazione di
						cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso 
						l'invio dei
						medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni 
						pubbliche ai
						sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 
						dicembre 2011, n.
						229, limitatamente alla parte lavori.». 
						
	
Art. 32. Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da: «tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.».
Art. 33. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.»;
b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,».
Art. 34. Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrità» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.».
Art. 35. Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione».
Art. 36. Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,» e le parole «la CIVIT», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità nazionale anticorruzione»;
b) al comma 1, le parole «l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.»;
c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.».
Art. 37. Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico»;
b) al comma 1, le parole «o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità» sono sostituite dalla seguente: «e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,».
Art. 38. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»;
c) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».
Art. 39. Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità nazionale anticorruzione»;
b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità nazionale anticorruzione»;
c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli standard, i modelli e gli schemi»;
d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di cui all'articolo 11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2-bis,».
Art. 40. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013
1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche».
Capo II - Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 41. Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012
1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.»;
d) la lettera c) del comma 4 è soppressa;
e) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.»;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
g) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.»;
h) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.»;
i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma 16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole «rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative misure di contrasto,»;
j) alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalità di monitoraggio del»;
k) alla lettera e) del comma 9, le parole «monitorare i» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalità di monitoraggio dei»;
l) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.».
Capo III - Disposizioni finali e transitorie
Art. 42. Disposizioni transitorie
1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilità di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 43. Abrogazioni
1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
a) l'articolo 4;
b) l'articolo 11;
c) l'articolo 24;
d) l'articolo 25;
e) l'articolo 34;
f) l'articolo 39, comma 1, lettera b);
g) l'articolo 42, comma 1, lettera d).
1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'articolo 1 è abrogato.
2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, è soppressa.
3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell'articolo 1 sono abrogati.
4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto 
						legislativo n.
						33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti 
						all'articolo
						2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 
						del presente
						decreto. 
						
						Art. 44.
						Clausola di invarianza finanziaria 
						
						
						1. Dall'attuazione del presente decreto non devono 
						derivare nuovi o
						maggiori oneri per la finanza pubblica. Le 
						amministrazioni
						interessate provvedono agli adempimenti di cui al 
						presente decreto
						con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
						disponibili a
						legislazione vigente. 
						
	
La presente 
						legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita 
						nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
						Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti 
						di osservarla e di farla osservare come legge dello 
						Stato.