Legge 22 maggio 2015, n. 68
	Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
	(G.U. 28 maggio 
	2015, n. 
	122)
Art. 1.
1. Dopo il 
						titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito 
						il seguente: 
						«Titolo VI-bis - Dei 
						delitti contro l'ambiente. 
						Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale)
						E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la 
						multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque 
						abusivamente cagiona una compromissione o un 
						deterioramento significativi e misurabili: 
						1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o 
						significative del suolo o del sottosuolo; 
						2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, 
						della flora o della fauna. 
						Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale 
						protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 
						ambientale, storico, artistico, architettonico o 
						archeologico, ovvero in danno di specie animali o 
						vegetali protette, la pena è aumentata. 
						Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del 
						delitto di inquinamento ambientale)
						Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, 
						quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione 
						personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia 
						ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica 
						la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette 
						anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della 
						reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione 
						gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove 
						anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da 
						cinque a dieci anni. 
						Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più 
						persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni 
						di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe 
						infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al 
						triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli 
						anni venti. 
						Art. 452-quater. (Disastro ambientale)
						Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque 
						abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con 
						la reclusione da cinque a quindici anni.
						Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 
						1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un 
						ecosistema; 
						2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui 
						eliminazione risulti particolarmente onerosa e 
						conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 
						3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della 
						rilevanza del fatto per l'estensione della 
						compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il 
						numero delle persone offese o esposte a pericolo. 
						Quando il disastro è prodotto in un'area naturale 
						protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 
						ambientale, storico, artistico, architettonico o 
						archeologico, ovvero in danno di specie animali o 
						vegetali protette, la pena è aumentata. 
						Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente)
						Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 
						452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai 
						medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due 
						terzi. 
						Se dalla commissione dei fatti di cui al comma 
						precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale 
						o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente 
						diminuite di un terzo. 
						Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad 
						alta radioattività)
						Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito 
						con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 
						euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, 
						acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura 
						ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa 
						illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 
						La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto 
						deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
						
						1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o 
						significative del suolo o del sottosuolo; 
						2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, 
						della flora o della fauna. 
						Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per 
						l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino 
						alla metà. 
						Art. 452-septies. (Impedimento del controllo)
						Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
						chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o 
						mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, 
						intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo 
						ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne 
						compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei 
						mesi a tre anni. 
						Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti)
						Quando l'associazione di cui all'articolo 
						416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo 
						scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal 
						presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 
						416 sono aumentate. 
						Quando l'associazione di cui all'articolo 
						416-bis è finalizzata a commettere taluno dei 
						delitti previsti dal presente titolo ovvero 
						all'acquisizione della gestione o comunque del controllo 
						di attività economiche, di concessioni, di 
						autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in 
						materia ambientale, le pene previste dal medesimo
						articolo 416-bis 
						sono aumentate. 
						Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate 
						da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte 
						pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio 
						che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia 
						ambientale. 
						Art. 452-novies. (Aggravante ambientale)
						Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo 
						scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal 
						presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, 
						n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela 
						dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto 
						deriva la violazione di una o più norme previste dal 
						citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra 
						legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è 
						aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è 
						aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è 
						procedibile d'ufficio. 
						Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso)
						Le pene previste per i delitti di cui al presente 
						titolo, per il delitto di associazione per delinquere di 
						cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 
						452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 
						260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
						successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a 
						due terzi nei confronti di colui che si adopera per 
						evitare che l'attività delittuosa venga portata a 
						conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione 
						di apertura del dibattimento di primo grado, provvede 
						concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, 
						ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e 
						diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui 
						che aiuta concretamente l'autorità di polizia o 
						l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, 
						nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di 
						risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 
						Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della 
						dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 
						grado disponga la sospensione del procedimento per un 
						tempo congruo, comunque non superiore a due anni e 
						prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, 
						al fine di consentire le attività di cui al comma 
						precedente in corso di esecuzione, il corso della 
						prescrizione è sospeso. 
						Art. 452-undecies. (Confisca)
						Nel caso di condanna o di applicazione della pena su 
						richiesta delle parti, a norma dell'articolo 
						444 del codice di procedura penale, per i delitti 
						previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 
						452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre 
						ordinata la confisca delle cose che costituiscono il 
						prodotto o il profitto del reato o che servirono a 
						commettere il reato, salvo che appartengano a persone 
						estranee al reato. 
						Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti 
						previsti dal presente titolo, sia stata disposta la 
						confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice 
						individua beni di valore equivalente di cui il 
						condannato abbia anche indirettamente o per interposta 
						persona la disponibilità e ne ordina la confisca. 
						I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro 
						eventuali proventi sono messi nella disponibilità della 
						pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso 
						per la bonifica dei luoghi. 
						L'istituto della confisca non trova applicazione 
						nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente 
						provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, 
						alle attività di bonifica e di ripristino dello stato 
						dei luoghi. 
						Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi)
						Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di 
						applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 
						dell'articolo 
						444 del codice di procedura penale per taluno dei 
						delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina 
						il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino 
						dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico 
						del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 
						197 del presente codice. 
						Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 
						precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo 
						II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 
						2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale. 
						Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica)
						Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
						chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del 
						giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede 
						alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato 
						dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno 
						a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 
						80.000». 
					
						
2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».
3. All'articolo 
						260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è 
						aggiunto, in fine, il seguente comma: 
						«4-bis. è sempre ordinata la confisca delle cose che 
						servirono a commettere il reato o che costituiscono il 
						prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano 
						a persone estranee al reato. Quando essa non sia 
						possibile, il giudice individua beni di valore 
						equivalente di cui il condannato abbia anche 
						indirettamente o per interposta persona la disponibilità 
						e ne ordina la confisca». 
						
4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».
5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».
7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».
8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».
9. Dopo la 
						parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
						152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
						
						«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli 
						illeciti amministrativi e penali in materia di tutela 
						ambientale. 
						Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)
						1. Le disposizioni della presente parte si applicano 
						alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale 
						previste dal presente decreto che non hanno cagionato 
						danno o pericolo concreto e attuale di danno alle 
						risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche 
						protette. 
						Art. 318-ter. (Prescrizioni)
						1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, 
						l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di 
						polizia giudiziaria di cui all'articolo 
						55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia 
						giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita 
						prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente 
						specializzato competente nella materia trattata, 
						fissando per la regolarizzazione un termine non 
						superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. 
						In presenza di specifiche e documentate circostanze non 
						imputabili al contravventore che determinino un ritardo 
						nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato 
						per una sola volta, a richiesta del contravventore, per 
						un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento 
						motivato che è comunicato immediatamente al pubblico 
						ministero. 
						2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata 
						anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o 
						al servizio del quale opera il contravventore. 
						3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre 
						specifiche misure atte a far cessare situazioni di 
						pericolo ovvero la prosecuzione di attività 
						potenzialmente pericolose. 
						4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di 
						riferire al pubblico ministero la notizia di reato 
						relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 
						347 del codice di procedura penale. 
						Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento)
						1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine 
						fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 
						318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione 
						è stata eliminata secondo le modalità e nel termine 
						indicati dalla prescrizione. 
						2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, 
						l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare 
						in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, 
						una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda 
						stabilita per la contravvenzione commessa. Entro 
						centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato 
						nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al 
						pubblico ministero l'adempimento della prescrizione 
						nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. 
						3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, 
						l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico 
						ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla 
						scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
						
						Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute 
						dall'organo accertatore)
						1. Se il pubblico ministero prende notizia di una 
						contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve 
						da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un 
						pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e 
						dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione 
						all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria 
						affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 
						318-ter e 318-quater. 
						2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza 
						o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero 
						della propria attività senza ritardo. 
						Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale)
						1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal 
						momento dell'iscrizione della notizia di reato nel 
						registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura 
						penale fino al momento in cui il pubblico ministero 
						riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 
						318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto. 
						2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 
						1, il procedimento rimane sospeso fino al termine 
						indicato al comma 1 del presente articolo. 
						3. La sospensione del procedimento non preclude la 
						richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, 
						l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né 
						gli atti urgenti di indagine preliminare, né il 
						sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e 
						seguenti del codice di procedura penale. 
						Art. 318-septies. (Estinzione del reato)
						1. La contravvenzione si estingue se il contravventore 
						adempie alla prescrizione impartita dall'organo di 
						vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al 
						pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.
						
						2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la 
						contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1. 
						3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato 
						dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a 
						norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero 
						l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose 
						della contravvenzione con modalità diverse da quelle 
						indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini 
						dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice 
						penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla 
						metà del massimo dell'ammenda stabilita per la 
						contravvenzione commessa. 
						Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie)
						1. Le norme della presente parte non si applicano ai 
						procedimenti in corso alla data di entrata in vigore 
						della medesima parte». 
						
Art. 2
1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;
c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».
2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;
c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;
d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».
3. 
						All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il 
						comma 6 è sostituito dal seguente: 
						«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai 
						commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto 
						costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 
						euro seimila a euro trentamila». 
						
4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».
5. 
						All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, 
						il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 
						«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di 
						cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca 
						reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di 
						una somma da euro cinquecento a euro duemila».
						
						
6. 
						All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, 
						il comma 5 è sostituito dal seguente: 
						«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste 
						al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, 
						con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro 
						trentamila». 
						
Art. 3
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente 
						legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita 
						nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
						Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti 
						di osservarla e di farla osservare come legge dello 
						Stato.