Legge 11 dicembre 2012, n. 
	220
	Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
	(G.U. n. 293 
	del 17 dicembre 2012 ) 
Art. 1 
				
	1. L'articolo 1117 del codice civile 
				è sostituito dal seguente:
				
	«Art. 1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di 
				proprietà comune dei proprietari delle singole unita' 
				immobiliari
				dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e 
				se non
				risulta il contrario dal titolo: 
				1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come
				il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, 
				i
				pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le 
				scale,
				i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i 
				cortili
				e le facciate; 
				2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi
				in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, 
				la
				lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
				caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 
				3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere
				destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le 
				cisterne,
				gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
				distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia 
				elettrica,
				per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la
				ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro 
				genere di
				flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
				collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di 
				proprietà
				individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti
				unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle
				normative di settore in materia di reti pubbliche». 
Art. 2 
				
	1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i 
				seguenti: 
				«Art. 1117-bis. (Ambito di applicabilità). 
	Le disposizioni 
				del
				presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i 
				casi in
				cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più 
				condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi
				dell'articolo 1117. 
				Art. 1117-ter. (Modificazioni delle destinazioni d'uso).
	Per
				soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con 
				un
				numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti 
				al
				condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può
				modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. 
				La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno 
				di
				trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o 
				negli
				spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera
				raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da 
				pervenire
				almeno venti giorni prima della data di convocazione. 
				La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve 
				indicare
				le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova 
				destinazione
				d'uso. 
				La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che 
				sono
				stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. 
				Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che 
				possono
				recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del 
				fabbricato o
				che ne alterano il decoro architettonico. 
				Art. 1117-quater. (Tutela delle destinazioni d'uso). 
	In caso 
				di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle
				destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i
				condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e
				possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare 
				la
				violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea 
				delibera
				in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza
				prevista dal secondo comma dell'articolo 1136». 
Art. 3 
				
	1. L'articolo 1118 del codice civile 
				è sostituito dal seguente:
 
				
	«Art. 1118. (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni).  
				Il
				diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il 
				titolo
				non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità
				immobiliare che gli appartiene. 
				Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti 
				comuni. 
				Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle
				spese per la conservazione delle parti comuni, neanche 
				modificando la
				destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo 
				quanto
				disposto da leggi speciali. 
				Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto
				centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo
				distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o 
				aggravi
				di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante 
				resta
				tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la 
				manutenzione
				straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a
				norma». 
Art. 4.
1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».
Art. 5.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono
				inseriti i seguenti: 
				«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
				dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel 
				rispetto
				della normativa di settore, hanno ad oggetto: 
				1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e 
				la salubrità degli edifici e degli impianti; 
				2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
				architettoniche, per il contenimento del consumo energetico 
				degli
				edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle 
				unità
				immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di 
				energia
				mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
				solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi 
				che
				conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di 
				godimento
				del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 
				3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione
				radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di 
				flusso
				informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi 
				collegamenti
				fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli
				impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la
				destinazione della cosa comune e di impedire agli altri 
				condomini di
				farne uso secondo il loro diritto. 
				L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta
				giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato
				all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La
				richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e
				delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In 
				mancanza,
				l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino 
				proponente
				a fornire le necessarie integrazioni». 
Art. 6.
1. L'articolo 1122 del codice civile 
	è sostituito dal seguente:
				
				«Art. 1122. (Opere su parti di proprietà o uso individuale).
				Nell'unita' immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti
				normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite 
				in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il 
				condomino
				non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni 
				ovvero
				determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al 
				decoro
				architettonico dell'edificio. 
				In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che 
				ne
				riferisce all'assemblea». 
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i 
				seguenti:
 
	
	«Art. 1122-bis. (Impianti non centralizzati di ricezione
				radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti 
				rinnovabili)
				Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione
				radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di 
				flusso
				informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi 
				collegamenti
				fino al punto di diramazione per le singole utenze sono 
				realizzati in
				modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle 
				unità
				immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso 
				il
				decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in 
				materia
				di reti pubbliche. 
				E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di
				energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole 
				unità
				del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea 
				superficie
				comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
				
				Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni,
				l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando 
				il
				contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli 
				interventi.
				L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al 
				quinto
				comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di
				esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, 
				della
				sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini
				dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, 
				provvede,
				a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico 
				solare
				e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme 
				di
				utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in 
				atto.
				L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì 
				subordinare
				l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di 
				idonea
				garanzia per i danni eventuali. 
				L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve
				essere consentito ove necessario per la progettazione e per
				l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione 
				gli
				impianti destinati alle singole unità abitative. 
				Art. 1122-ter. (Impianti di videosorveglianza sulle parti
				comuni).
	Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle 
				parti
				comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la
				videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con 
				la
				maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136». 
Art. 8.
1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».
Art. 9.
1. L'articolo 1129 del codice civile 
	è sostituito dal seguente:
				
				«Art. 1129. (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore)
				Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi 
				provvede,
				la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità 
				giudiziaria su
				ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore 
				dimissionario. 
				Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo
				dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati 
				anagrafici e
				professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, 
				anche
				la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
				registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, 
	nonché i
				giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
				all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e 
				ottenere,
				previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. 
				L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla
				presentazione ai condomini di una polizza individuale di
				assicurazione per la responsabilità civile per gli atti 
				compiuti
				nell'esercizio del mandato. 
				L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali 
				della
				polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi 
				lavori
				straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore 
				all'importo
				di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente
				all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia 
				coperto
				da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile
				professionale generale per l'intera attività da lui svolta, 
				tale
				polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa 
				di
				assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo
				precedente per lo specifico condominio.  
				Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune,
				accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle 
	generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
				dell'amministratore. 
				In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al 
				condominio
				o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa
				l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche 
				telefonici,
				della persona che svolge funzioni analoghe a quelle
				dell'amministratore.  
				L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute 
				a
				qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a 
				qualsiasi
				titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
				corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
				condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di
				prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
				rendicontazione periodica. 
				Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla
				consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al
				condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività 
				urgenti
				al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza 
				diritto ad
				ulteriori compensi. 
				Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea,
				l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa 
				delle
				somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura
				dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche 
				ai
				sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
				l'attuazione del presente codice. 
				L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende
				rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca 
				o le
				dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo 
				amministratore. 
				La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni 
				tempo
				dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina 
				oppure
				con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può 
	altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso 
				di
				ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma 
				dell'articolo
				1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di 
				gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi 
	irregolarità
				fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) 
				del
				dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche
				singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea 
				per
				far cessare la violazione e revocare il mandato 
				all'amministratore.
				In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun 
				condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento
				della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo 
				alla
				rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può 
				rivalersi
				nei confronti dell'amministratore revocato. 
				Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 
				1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del
				rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare 
				l'assemblea
				per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli 
				altri
				casi previsti dalla legge; 
				2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e
				amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 
				3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al
				settimo comma; 
				4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il
				patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
				
				5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
				cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari 
				a
				tutela dei diritti del condominio; 
				6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la
				riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di 
				curare
				diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
				
				7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130,
				numeri 6), 7) e 9); 
				8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui
				al secondo comma del presente articolo. 
				In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, 
				l'assemblea
				non può nominare nuovamente l'amministratore revocato. 
				L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del 
				suo
				rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità 
				della
				nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività
				svolta. 
				Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano 
				le
				disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III 
				del
				libro IV. 
				Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di
				edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti
				pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso 
				dello
				Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a 
				quelli
				realizzati da enti pubblici non economici o società private 
				senza
				scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia
				residenziale pubblica». 
Art. 10.
1. L'articolo 1130 del codice civile 
	è sostituito dal seguente:
				
				«Art. 1130. (Attribuzioni dell'amministratore). L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e 
				dalle
				vigenti disposizioni di legge, deve: 
				1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla
				annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di 
				cui
				all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di
				condominio; 
				2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei
				servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
				miglior godimento a ciascuno dei condomini; 
				3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
				manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
				l'esercizio dei servizi comuni; 
				4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
				dell'edificio; 
				5) eseguire gli adempimenti fiscali; 
				6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
				contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari 
				di
				diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive 
				del
				codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali 
				di
				ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle
				condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere
				comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta 
				giorni.
				L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza 
				delle
				comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni
				necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta
				giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, 
				l'amministratore
				acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai
				responsabili; 
				7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, 
				del
				registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro 
				di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono 
				altresì
				annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le
				deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini 
				che
				ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il
				regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina 
				e
				revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, 
				le
				date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del
				condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di 
				provvedimento
				giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine
				cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i
				singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può 
				tenersi
				anche con modalità informatizzate; 
				8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria
				gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo 
				stato
				tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio; 
				9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione
				relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e 
				delle
				eventuali liti in corso; 
				10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e
				convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 
				centottanta
				giorni». 
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile 
	è inserito il 
				seguente: 
				«Art. 1130-bis. (Rendiconto condominiale). Il rendiconto
				condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni 
				altro
				dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai 
				fondi
				disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere 
				espressi in
				modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un 
				registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota
				sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei
				rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea
				condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità
				specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi 
				la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la
				maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la 
				relativa
				spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei 
				millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di 
				godimento
				sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti
				giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a 
				proprie
				spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere
				conservati per dieci anni dalla data della relativa 
				registrazione. 
				L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un
				consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli
				edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha 
				funzioni
				consultive e di controllo». 
Art. 12.
1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».
Art. 13.
1. L'articolo 1134 del codice civile 
	è sostituito dal seguente:
				
				«Art. 1134. (Gestione di iniziativa individuale). Il 
				condomino
				che ha assunto la gestione delle parti comuni senza 
				autorizzazione
				dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso,
				salvo che si tratti di spesa urgente». 
2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».
Art. 14.
1. L'articolo 1136 del codice civile 
	è sostituito dal seguente:
				
				«Art. 1136. (Costituzione dell'assemblea e validità delle
				deliberazioni). L'assemblea in prima convocazione è regolarmente
				costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino 
				i
				due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei
				partecipanti al condominio. 
				Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
				rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà 
				del
				valore dell'edificio. 
				Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per
				mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione
				delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
				caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in 
				seconda
				convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di 
				tanti
				condomini che rappresentino almeno un terzo del valore 
				dell'intero
				edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La 
				deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con 
				un
				numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
				dell'edificio. 
				Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
				dell'amministratore o le liti attive e passive relative a 
				materie che
				esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le
				deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o
				riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni 
				di
				cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter 
				nonché
				1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la 
				maggioranza
				stabilita dal secondo comma del presente articolo. 
				Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e
				all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate
				dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la 
				maggioranza
				degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore 
				dell'edificio. 
				L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli 
				aventi
				diritto sono stati regolarmente convocati. 
				Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da
				trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore». 
Art. 15
1. L'articolo 1137 del codice civile 
	è sostituito dal seguente:
				
				«Art. 1137. (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea)
				Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
				precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. 
				Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
				condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può 
				adire
				l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine
				perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della
				deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
				comunicazione della deliberazione per gli assenti. 
				L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della
				deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità
				giudiziaria. 
				L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio
				della causa di merito non sospende né interrompe il termine per 
				la
				proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto 
				non
				espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle 
				norme di
				cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione
				dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura
				civile». 
Art. 16
1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Art. 17.
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».
Art. 18.
1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice
				civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 
				marzo
				1942, n. 318, è sostituito dal seguente:  
				«Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato 
				di
				ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza
				bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di 
	ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è
				tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo
				interpellino i dati dei condomini morosi. 
				I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in
				regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri
				condomini. 
				In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia 
				protratta
				per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino 
				moroso
				dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento
				separato. 
				Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato 
				solidalmente
				con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in 
				corso e a
				quello precedente. 
				Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato 
				solidalmente
				con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in 
				cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che
				determina il trasferimento del diritto». 
Art. 19.
1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice
				civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
				
				«Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati
				dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma
				dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera 
				di
				consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in
				contraddittorio con il ricorrente. 
				Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto 
				reclamo
				alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla 
				notificazione
				o dalla comunicazione». 
Art. 20.
1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del 
				codice
				civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito 
				dai
				seguenti: 
				«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione
				dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque 
				giorni
				prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a
				mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax 
				o
				tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del 
				luogo e
				dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta
				convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare 
				e'
				annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza 
				dei
				dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. 
				L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel 
				medesimo
				giorno solare della prima. 
				L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni 
				consecutive
				in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini 
				brevi,
				convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono
				indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
				dell'assemblea validamente costituitasi». 
Art. 21.
1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice
				civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
				
				«Art. 67. - Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche 
				a
				mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i 
				condomini
				sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di 
				un
				quinto dei condomini e del valore proporzionale. 
				Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa 
				a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
				nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati 
				a
				norma dell'articolo 1106 del codice. 
				Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i
				partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun
				condominio deve designare, con la maggioranza di cui 
				all'articolo
				1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante
				all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a 
				più
				condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, 
				ciascun
				partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il
				rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei 
				condominii
				interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante,
				l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di 
				uno
				solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a 
				provvedervi
				entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità
				giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in
				persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
				
				Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si 
				considera
				non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del 
				mandato e
				comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun 
				condominio
				l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei
				rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in
				assemblea. 
				All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la
				partecipazione a qualunque assemblea. 
				L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio
				esercita il diritto di voto negli affari che attengono 
				all'ordinaria
				amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
				comuni. 
				Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai
				proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda 
				avvalersi
				del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti 
				di
				lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In
				tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere 
				comunicato sia
				all'usufruttuario sia al nudo proprietario. 
				Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente 
				per
				il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione 
				condominiale». 
Art. 22.
1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice
				civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
				
				«Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo
				1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 
				1136
				del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità 
				immobiliare è
				espresso in millesimi in apposita tabella allegata al 
				regolamento di
				condominio. 
				Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene
				conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di
				manutenzione di ciascuna unità immobiliare». 
Art. 23.
1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice
				civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
				
				«Art. 69. I valori proporzionali delle singole unità 
				immobiliari
				espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 
				possono
				essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori 
				possono
				essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo
				condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, 
				secondo
				comma, del codice, nei seguenti casi: 
				1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 
				2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio,
				in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o 
				di 
				incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato 
				per più di un quinto il valore proporzionale dell'unita' 
				immobiliare
				anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è
				sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. 
				Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi
				nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio 
				ai
				sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio 
				unicamente
				il condominio in persona dell'amministratore. Questi e' tenuto a
				darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
				L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere 
				revocato
				ed e' tenuto al risarcimento degli eventuali danni. 
				Le norme di cui al presente articolo si applicano per la 
				rettifica
				o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese 
				redatte
				in applicazione dei criteri legali o convenzionali». 
Art. 24.
1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice
				civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: 
	«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio può
				essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una 
				somma
				fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La 
				somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le 
				spese
				ordinarie». 
Art. 25.
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del
				codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i 
				seguenti: 
				«Art. 71-bis.
	Possono svolgere l'incarico di amministratore di
				condominio coloro: 
				a) che hanno il godimento dei diritti civili; 
				b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede 
				pubblica,
				il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale 
				la
				legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel 
				minimo, a
				due anni e, nel massimo, a cinque anni; 
				c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione 
				divenute
				definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
				d) che non sono interdetti o inabilitati; 
				e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti
				cambiari; 
				f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
				secondo grado; 
				g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e
				svolgono attività di formazione periodica in materia di
				amministrazione condominiale. 
				I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono
				necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini 
				dello
				stabile. 
				Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio 
				anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, 
				i
				requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente
				responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati 
				di
				svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore 
				dei
				quali la società presta i servizi. 
				La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed 
				e)
				del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale
				evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità
				l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. 
				A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio
				per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data 
				di
				entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo
				svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza 
				dei
				requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta 
				salvo
				l'obbligo di formazione periodica. 
				Art. 71-ter.
	Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la
				maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del 
				codice,
				l'amministratore e' tenuto ad attivare un sito internet del
				condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed 
				estrarre
				copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera
				assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito
				internet sono poste a carico dei condomini. 
				Art. 71-quater.
	Per controversie in materia di condominio, ai
				sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 
				2010,
				n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o 
				dall'errata
				applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo 
				II,
				del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti 
				disposizioni
				per l'attuazione del codice. 
				La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di 
	inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato 
				nella
				circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. 
				Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore,
				previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di 
				cui
				all'articolo 1136, secondo comma, del codice. 
				Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono 
				di
				assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore 
				dispone, su
				istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
				
				La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea 
				con
				la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del 
				codice.
				Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve
				intendere non accettata.  
				Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione 
				di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 
				28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di 
				munirsi della delibera assembleare». 
Art. 26
1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione 
	del codice civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente: 
	«Art. 155-bis. - L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non 
	centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già 
	esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le 
	necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi 
	primo, secondo e terzo, del codice». 
Art. 27
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Art. 28
1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Art. 29
1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».
Art. 30
1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.
Art. 31 
				
	1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le 
				parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le 
				seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,». 
Art. 32
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.