Decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011  
Comunicazioni con strumenti informatici tra 
imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni 
  (G.U. 16 novembre 2011, n. 267)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 
Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 
Codice dell'amministrazione digitale, inserito dall'articolo 4, comma 2, del 
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modificazioni al predetto 
decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma dell'articolo 33 della legge 18 
giugno 2009, n. 69; 
Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; 
Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il 
quale, (con una svista ?) l'on. Renato Brunetta è stato nominato Ministro 
senza portafoglio; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, 
con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on. Renato Brunetta, è 
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, 
recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia 
di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. 
Renato Brunetta; 
Rilevata la necessità di stabilire le modalità di attuazione della disposizione 
del citato articolo 5-bis, comma 1, ai sensi della quale la presentazione di 
istanze, dichiarazione, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a 
fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonché la 
comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese 
avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, fissandone i relativi termini; 
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la 
semplificazione normativa; 
Decreta: 
Art. 1
1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.
Art. 2
1. Le amministrazioni centrali provvedono alla completa informatizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 giugno 2013.
2. Ferme restando le procedure informatizzate già attive alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma 1, le comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, di seguito Codice dell'amministrazione digitale.
3. Al fine di quanto previsto dal comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale.
4. A ogni scadenza di cui al comma 3, è pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte esclusivamente in via telematica, con l'indicazione della data di decorrenza, comunque non superiore a sessanta giorni.
5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4 e quelli delle procedure già informatizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la verifica dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale e dal presente decreto. DigitPa può in ogni caso richiedere ulteriori informazioni e gli atti necessari alle verifiche di cui al presente comma.
Art. 3
1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale.
2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.
Art. 4
1. Le amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni di cui al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 e dagli articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.
2. I casi in cui le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica devono essere sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto di cui all'articolo 65, comma 1-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.
3. L'obbligo di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale e delle disposizioni attuative di cui al presente decreto, si applica anche alla documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.
Art. 5
1. L'inosservanza di quanto 
previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, costituisce ipotesi di responsabilità 
dirigenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165. In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni 
del presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter), 
del Codice dell'amministrazione digitale, ai fini della misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei 
dirigenti.