Comunicazione della 
Commissione IP/08/2040 del 19 dicembre 2008
(riduzione dei termini nelle procedure ristrette per 
gli anni 2009 e 2010)
(testo ufficiale solo in inglese / 
francese / tedesco) 
(1)
IP/08/2040 
	
	Bruxelles, 19 dicembre 2008 
	
	Appalti pubblici:
la Commissione 
	riconosce necessità di procedura accelerata.
	Nelle sue conclusioni del 12 dicembre il Consiglio 
	europeo ha invitato la Commissione ad adottare una 
	serie di misure in risposta alla crisi 
	finanziaria. 
	La direttiva sugli appalti 
	pubblici 2004/18/CE consente il ricorso a 
	procedure accelerate, se giustificata da motivi di 
	urgenza. 
La Commissione riconosce che il carattere eccezionale della situazione economica attuale può giustificare l'uso della procedura accelerata di ridurre notevolmente il tempo limite della procedura da 87 giorni a 30 giorni.
Questa presunzione di emergenza 
	dovrebbe essere applicato a tutti i principali 
	progetti pubblici 
	(2)
	durante gli anni 2009 e 2010.
	
	Contesto
	
	La direttiva 2004/18/CE fissa scadenze ai 
	potenziali offerenti per la presentazione delle 
	loro domande e le loro offerte. Inoltre, la 
	direttiva 2007/66/EC sui ricorsi previsti per un 
	periodo di status quo tra la decisione di 
	aggiudicazione e la conclusione del contratto, per 
	consentire i ricorsi contro le decisioni in 
	materia di assegnazione. 
	(3)
	Nella procedura ristretta, il richiedente deve 
	presentare una prima domanda, dopo la quale i 
	candidati sono invitati a presentare le loro 
	offerte. 
	
	Il regime di procedura ristretta, che dura 87 
	giorni, in circostanze normali, prevede un periodo 
	minimo di 37 giorni per il deposito delle domande 
	di partecipazione a partire dalla data di 
	spedizione del bando di gara, al quale si aggiunge 
	il periodo minimo di 40 giorni per i candidati 
	ammessi a presentare le loro offerte.
	Il termine di 10 giorni prima che il contratto 
	inizi dopo la decisione di aggiudicazione. 
	
	Nella procedura ristretta accelerata, la 
	Commissione ritiene giustificato dalla crisi 
	finanziaria, che le parti possano ridurre a 10 
	giorni (invece di 37) il termine per le domande di 
	partecipazione 
	(4), se il bando di gara è stato 
	inviato in via elettronica (on-line), mentre il 
	termine ultimo per la presentazione delle offerte 
	dei candidati può essere ridotto a 10 giorni 
	(invece di 40). 
	Il periodo di sospensione, invece, può essere 
	fissato a 10 giorni 
	(5), 
	per cui la durata della procedura ristretta può 
	essere ridotta a 30 giorni in totale. 
(1)
Libera traduzione in lingua italiana.
(2)
Nel testo inglese "major public projects", nel 
testo francese "grand 
projets publics", nel testo tedesco "größeren 
öffentlichen Projekte gelten"; tuttavia 
in ragione del principio "nel più sta il meno" non 
paiono sussistere ostacoli all'applicazione dei 
termini ridotti a tutti i progetti pubblici (anche di 
importo inferiore alla soglia comunitaria) e, in 
assenza di specifiche limitazioni ai lavori, 
all'applicazione anche agli appalti di servizi e 
forniture (i quali, peraltro, se sottosoglia, già 
godono di termini di 7 giorni per le domande e 10 per 
la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 
124, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006).
(3)
La citata direttiva dovrebbe essere recepita 
nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2009;  
tuttavia l'articolo 
11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006 
ha già introdotto una norma di salvaguardia analoga, 
con un termine di 30 giorni.
(4)
Si dubita che la semplice comunicazione possa 
ridurre da 30 a 10 giorni il termine per la 
presentazione delle domande, dal momento che si tratta 
di un atto inidoneo a modificare l'articolo 
38, comma 8, della direttiva 2004/18/CE 
 e ancora meno l'articolo 
70, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006; per cui 
prudenzialmente si ritiene di optare per il termine 
(già ridotto) di 15 giorni previsto dalle predette 
norme.
(5)
E' probabile che, sempre limitatamente agli anni 
2009 e 2010, il contratto possa essere stipulato dopo 
soli 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, in 
deroga all'articolo 
11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006.