Decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346
Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Art. 1. Oggetto dell'imposta
1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.)
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile.
4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.Art. 2. Territorialità dell'imposta
1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.
2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
3. Agli effetti del comma 2 e del comma 2-bis, si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:
a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);
d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;
f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.
4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.
Art. 3. Trasferimenti non soggetti all'imposta
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità , nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante.
In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.
4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.
4-ter. I trasferimenti, effettuati anche
tramite i patti di famiglia di cui agli
articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del
coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono
soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito
il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.
In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli
aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa
detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi
causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di
successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita
dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del
controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto
delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal
beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta
medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai
trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni
previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.
4. (articolo abrogato dalla legge n. 342 del 2000)
Art. 4-bis. Trust e altri vincoli di destinazione.
1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 5. Soggetti passivi
1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.Art. 6. Ufficio competente.
1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.
2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
CAPO I - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Art. 7. Determinazione dell'imposta.
1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.
Art. 8. Base imponibile.
1. Il valore netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.
1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.
2. In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura della relativa procedura.
3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.
4. (comma abrogato dalla legge n. 139 del 2024)Art. 9.
Attivo ereditario
1. L'attivo ereditario è costituito da tutti i
beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli
non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13.
2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per
un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse
ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che
da inventario analitico redatto a norma degli
articoli 769 e seguenti del codice di
procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.
3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o
all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al
vincolo di cui all'art. 13.
Art. 10. (articolo abrogato dalla legge n. 342 del 2000)
Art. 11. Presunzione di
appartenenza all'attivo ereditario
1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario:
a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell'art. 12, comma 1, lettera b);
b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome.
2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all'art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.
3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 16, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore.
Art. 12. Beni non compresi
nell'attivo ereditario
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso la Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
1-bis. (comma abrogato dalla legge n. 286 del 2006)
1-ter. (comma abrogato dalla legge n. 286 del 2006)
Art. 13. Beni culturali
1. I beni di cui all'articolo
10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati
sottoposti alla tutela ivi prevista anteriormente all'apertura della successione
e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.
2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1
che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la
descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro
identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il
quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di
conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate in allegato alla dichiarazione della successione o,
se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.
3. Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della
cultura, ai sensi dell'articolo 16 del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in
copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'Ufficio dell'Agenzia
delle entrate competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore
imposta pagata.
4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia
decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata
esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non
autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei
beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali
ne dà immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente;
dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di
cui all'art. 27, comma 3 o comma 4.
5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e
di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi
rispettivamente competenti.
Art. 14. Beni immobili e diritti reali immobiliari
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
Art. 15. Aziende, navi e aeromobilia) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse .
d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.
1. La base imponibile,
relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata
assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei
beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'art.
12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli
da 21 a 23.
Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art.
2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività
indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei
mutamenti successivamente intervenuti.
3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).
Art. 16. Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;
b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12;
c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;
d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.
2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).
Art. 17. Rendite e pensioni
1. La base imponibile, relativamente alle rendite
e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) il valore pari a quaranta volte l'annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.
1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato
al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al
comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura
del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo
periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il
decreto di variazione.
1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può
essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
Art. 18. Crediti
1. La base imponibile, relativamente ai crediti
compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16.
Art. 19. Altri beni
1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai
diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'art.
9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, è determinata
assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della
successione.
2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art.
14, comma 1, lettere b) e c).
Art. 20. Passività
deducibili
1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla
data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate
nell'articolo 24.
2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli
articoli da 21 a 24.
Art. 21. Condizioni di deducibilità dei debiti
1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.
2. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge.
3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell'azienda o istituto di credito.
4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell'ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.
5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore.
6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.
Art. 22. Limiti alla deducibilità dei debiti
1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di
diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi
sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore
di tale parte.
2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei
limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:
a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.
3. Nella determinazione del saldo dei conti
correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni
non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della
successione.
4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi
passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della
quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non
risultano diversamente determinate.
Art. 23. Dimostrazione dei debiti
1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art. 21, comma 1, ovvero:
a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;
b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;
c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
d) di attestazione rilasciata dal competente ispettorato del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.
2. La deduzione dei debiti verso banche e altri intermediari finanziari, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo.
3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell'ente. Le firme devono essere autenticate.
4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo e divenuto definitivo.
Art. 24. Spese mediche e
spese funerarie
1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di
vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi,
sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di
data anteriore all'apertura della successione.
2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura
non superiore a lire due milioni.
TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
CAPO III - RIDUZIONI E DETRAZIONI
1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe.
2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'art. 13, per i quali anteriormente all'apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell'immobile alla tutela ivi prevista. Si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi 3, 4 e 5.
3. Se nell'attivo ereditario sono compresi
fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo,
di cui all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al
coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta
dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo
proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro
valore complessivo non superiore a euro 103.291. La riduzione compete a
condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione
avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di
questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente
allegata alla dichiarazione della successione.
È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente
alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché
la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo
di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e
dell'allevamento e del governo del bestiame.
4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'art. 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38.
4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si
applicano anche in caso di donazioni.
26. Detrazione di altre imposte
1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:
a) (lettera abrogata dalla legge n. 140 del 1997)
b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
CAPO IV - LIQUIDAZIONE e accertamento dell'imposta
Art. 27. Procedimento e termini
1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine
stabilito dall'art. 31.
2. L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla
dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è
nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva
presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo
28, comma 6.
2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo
33.
3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la
dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi
dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La
rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza
di due anni dal pagamento dell'imposta principale.
4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e
liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35. Se è stata
omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art.
28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione
dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere
notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del
termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 vi sono stati errori od
omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore
imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro
il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la
correzione.
6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di
decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e
5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.
7. È principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e
quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità
dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare
l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di
rettifica.
Art. 28. Dichiarazione della successione
1. La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i
soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante
raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di
spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di
spedizione.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i
legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di
morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonché i trustee, in caso di
trust testamentario; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli
esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione, a pena di nullità, è redatta sul modello
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è
sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si
considera omessa se presentata da uno solo.
5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della
dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art.
31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di
beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma
dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato l'ufficio,
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o
copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un
evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e
dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione
dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura
superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono
presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni
dei commi 1, 3 e 8.
6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al
defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai
chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla
quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente
alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende
accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo
periodo.
7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai
parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non
superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali
immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste
condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.
Art. 29. Contenuto della dichiarazione
1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
d) (lettera abrogata dalla legge n. 139 del 2024)
e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
m) il valore netto dell'asse ereditario;
n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova.
n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare
solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle
lettere c), i), n) e n-bis) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera
f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al
suo domicilio.
2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati
con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per
eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano
più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può
acquisire direttamente.
3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per
difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non
inferiore.
Art. 30. Allegati alla dichiarazione
1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
e) (lettera abrogata dalla legge n. 139 del 2024)
f) (lettera abrogata dalla legge n. 139 del 2024)
g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.
i-bis) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere
allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché
quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle
dichiarazioni di cui all'articolo 46 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere
sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli
originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i
documenti in originale o in copia autentica.
4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'art. 11, commi 5 e
6, del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o
delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al
dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo
dell'art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli
assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro
sei mesi dalla notificazione dell'avviso.
6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati
rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
compresi la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 2, e le
attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui
agli articoli 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione
sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art.
23, comma 4.
Art. 31. Termine per la presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di
apertura della successione.
2. Il termine decorre:
a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari e i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;
g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.
3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può
essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli
articoli 28, 29 e 30.
4. La presentazione ad ufficio dell'Agenzia delle entrate diverso da quello
competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta
all'ufficio competente.
Art. 32. Irregolarità, incompletezza e infedeltà della
dichiarazione
1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo
29, comma 1, lettere a), b), c) e n-bis), o non è corredata dai documenti
indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli
indicati nelle successive lettere c), d), h) e i-bis ove ne ricorrano i
presupposti. In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso,
l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la
dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa.
2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i
diritti compresi nell'attivo ereditario.
3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo
ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le
disposizioni degli articoli da 14 a 19; se vi sono indicati,
sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli
23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte
inesistenti.
Art. 33. Liquidazione dell'imposta in base alla
dichiarazione
1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla
dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del
relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio,
tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già
presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo
31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso
articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione
della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella
dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti
reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei
termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al
versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i
servizi ipotecari.
1-bis. (comma abrogato dalla legge n. 139 del 2024)
2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la
regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal
contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati
nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso
eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di
liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e
dell'imposta e a escludere:
a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;
b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione.
3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica
apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data
di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le
correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il
termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta
versata, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in
cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è
effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa
dovuta è ridotto a un terzo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la
riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la
liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.
Art. 34. Rettifica e liquidazione della maggiore imposta
1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ritiene che la dichiarazione della
successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o
infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della
maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della
liquidazione dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni
semestre compiuto.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve
contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, con l'indicazione
del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a
ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle donazioni anteriori
non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle
dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a
norma degli articoli da 14 a 19; l'indicazione delle passività
e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione
degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti
prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo
della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4 devono
essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi
contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior valore.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato
dall'ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle
divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di
apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o
altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui
gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla
detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad
ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai
comuni.
4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse
e delle azioni o quote di cui all'art. 16, lettera b),
l'ufficio può tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e
può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative
all'imposta sul valore aggiunto.
5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto
con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a
settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i
fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda
proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in
misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art.
14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i
quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non
ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione
la disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la volontà di
avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione;
b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non
può essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione
della rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione del
fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l'ufficio
tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della
dichiarazione di successione, sia prodotta all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate, il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta
produzione.
L'ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di
attribuzione della rendita, invia all'ufficio dell'Agenzia delle entrate un
certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la
rendita attribuita; se l'imposta era già stata liquidata in base al valore
indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a
cento volte la rendita così attribuita e debitamente aggiornata, o al
corrispondente valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel termine di decadenza di cui al
comma 3 dell'art. 27, liquida la maggiore imposta
corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data
di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni.
6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari
urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste
dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola
condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella
dichiarazione di successione.
7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei coefficienti stabiliti per le
imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali.
Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e cento volte, previste
nell'art. 52, comma 5, del testo unico dell'imposta di registro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, operano anche ai
fini dei predetti commi e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo
quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono
disposte.
8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si
tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati nell'art.
16, comma 1, lettere b) e d), e nell'art. 19, dei quali
sia evidente la scarsa rilevanza.
Art. 35. Accertamento e liquidazione d'ufficio
1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e
alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque
raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni
considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e
32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella
misura di cui all'art. 34, comma 1, gli interessi dalla data
di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto
essere presentata.
2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle
generalità dei chiamati all'eredità; la descrizione dei beni e dei diritti
compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi
attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli
articoli da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4; l'indicazione delle
aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'esistenza di passività deducibili e la spettanza di riduzioni e di
detrazioni possono essere dimostrate, nei modi indicati negli
articoli 23, commi 1, 2 e 3, 25 e 26, entro il termine di
sei mesi dalla data di notificazione dell'avviso.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione integrativa.
Art. 36. Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta
nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato
solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della
propria quota ereditaria.
3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da
tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora
accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione,
esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore
dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo
unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate può chiedere la fissazione di un termine
per l'accettazione dell'eredità a norma dell'articolo
481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a
norma dell'art. 528 dello stesso codice.
5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi
legati.
5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si
applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle
successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo
3 del presente decreto e dell'articolo
82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117.
Art. 37. Pagamento dell'imposta
1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni
autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro
novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo
31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di
controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta
complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è
eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di
liquidazione.
2. Dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 1 decorrono gli interessi
di mora.
3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e
sanzioni amministrative, non superiore a euro 10.
4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 38. Dilazione del pagamento.
1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni
autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non
inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37
e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per
importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate
trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della
successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo
giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta autoliquidata ai
sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il
pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta
autoliquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate
entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla
rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con
relative sanzioni e interessi.
4. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;
b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al
versamento in unica soluzione.
6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 39. Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni
culturali
1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della
successione possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o
parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e
catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali
vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di
autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.
2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni
offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea
documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o
dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed
all'ufficio del registro) competente, nel termine previsto dall'articolo
37 per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe
il termine.
3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo
13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1,
l'interesse dello Stato ad acquisirli.
4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da
un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni
culturali e ambientali, e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione
personalmente o a mezzo di un suo delegato.
5. (comma abrogato dalla legge n. 127 del 1997)
6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di
presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro
due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al
Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria
accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la
dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del
trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati
entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.
7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono
produrre all'ufficio dell'Agenzia delle entrate) competente, entro sessanta
giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e
del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.
8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta
e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore,
non ha diritto al rimborso.
L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla
produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7.
9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende
acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di
non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni
culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre
il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con
applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del
termine previsto dall'articolo 37, comma 1, primo periodo.
Art. 40. Riscossione in pendenza di giudizio
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.
2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art. 37, per due terzi dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado.
3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'art. 37; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della corte di giustizia tributaria è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.
4. (comma abrogato dal d.lgs. n. 139 del 2024)
Art. 41. Riscossione coattiva e prescrizione
1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art. 27.
2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Art. 42. Rimborso dell'imposta
1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:
a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3;
b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;
c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;
d) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;
e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;
f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;
g) (lettera abrogata dal d.lgs. n. 139 del 2024)
h) risultante pagata in più a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata dopo la presentazione della dichiarazione della successione.
2. Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi da 1 a 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 37, comma 2.
4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.
Art. 43. Disposizioni testamentarie impugnate o modificate
1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1, lettera e).
Art. 44. Disposizioni testamentarie condizionali
1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede subentrante.
2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'art. 3, che è soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.
3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato è sottoposto a condizione risolutiva, l'imposta si applica nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'erede.
4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.
Art. 45. Sostituzione fedecommissaria
1. L'imposta, nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile, si applica nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.
2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione, ferma restando l'imposta già applicata a norma del comma 1.
3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprieta dei beni alla data di apertura della successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata.
Art. 46. Presunzione di legato
1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono ad un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell'apertura della successione i beni già gli appartenevano.
2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se l'esistenza del debito non è dimostrata nei modi indicati nell'art. 23.
3. L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario.
TITOLO II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 47. Poteri dell'Amministrazione finanziaria
1. L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può:
a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell'accertamento;
b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;
d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all'apertura della successione, di atti costitutivi di passività deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta.
d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta.
2. Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano l'esattezza delle certificazioni di cui all'art. 23, comma 2.
Art. 48. Divieti e obblighi a carico di terzi
1. (comma abrogato dalla legge n. 139 del 2024)
2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.
3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e).
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.
6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.
Art. 49. Notificazioni
1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione.
Art. 50. Omissione della dichiarazione
1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.
Art. 51. Infedeltà della dichiarazione
1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, ((di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.
Art. 52. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 473 del 1997)
Art. 53. Altre violazioni.
1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa ((pari all'ottanta)) per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 25, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari all'ottanta percento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000, del pari applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane.
Art. 54. Determinazione della sanzione amministrativa
1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore
imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui
agli articolo 25 e 26.
Art. 55. Registrazione degli atti di donazione
1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni
del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in
termine fisso.
1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a
oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e di
dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti
nello Stato.
2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3
sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso
articolo.
Art. 56. Determinazione dell'imposta
1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi
i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono
soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo
dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario
diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, ovvero,
se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno
stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi,
al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità
riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla
parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000
euro.
3. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli
articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3,
4 e 5.
4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 25, salvo
quanto stabilito nell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell'articolo
51, comma 2. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione
dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto
afferente alla cessione.
5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si
detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o
liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte
dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva
l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
Art. 56-bis. Accertamento delle liberalità indirette
1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742,
770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità
diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati
all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando
l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato
nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.)) ((50))
2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di
cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia
ove prevista.)) ((50))
3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai
sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote e le franchigie
indicate all'articolo 56.
Art. 57. Donazioni anteriori
1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
Art. 58. Disposizioni varie
1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a
soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore
dei beneficiari.
2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni
relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a
favore di enti di cui all'art. 31, comma 2, lettere g) e h), si
considerano sottoposte a condizione sospensiva.
3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'art.
692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'art.
45.
4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'art.
42, comma 1, lettere b) , d) e g).
5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche
per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.
Art. 59. Applicazione dell'imposta in misura fissa
1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro :
a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) e i) dell'articolo 12 .
2. (comma abrogato dal d.lgs. n. 446 del 1997)
3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57.
Art. 59-bis. Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico.
1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l.
Art. 60. Rinvio
1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore
imposta determinata a norma degli articoli 56, 56-bis e 57,
per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione
dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la
riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di
terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in
questo titolo e nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del
testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 61. (articolo abrogato dalla legge n. 139 del 2024
Art. 62. Agevolazioni
1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge
63. Entrata in vigore
(omissis)
Tariffa (abrogata dalla legge n. 342 del 2000
|
Età del beneficiario |
Coefficienti |
| da 0 a 20 | 38 |
| da 21 a 30 | 36 |
| da 31 a 40 | 34 |
| da 41 a 45 | 32 |
| da 46 a 59 | 30 |
| da 51 a 53 | 28 |
| da 54 a 56 | 26 |
| da 57 a 60 | 24 |
| da 61 a 63 | 22 |
| da 64 a 66 | 20 |
| da 67 a 69 | 18 |
| da 70 a 72 | 16 |
| da 73 a 75 | 14 |
| da 76 a 78 | 12 |
| da 79 a 82 | 10 |
| da 83 a 86 | 8 |
| da 87 a 92 | 6 |
| da 93 a 99 | 4 |