ALLEGATO II.12 -
Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per
la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura (Articoli 66, comma
2 e 100, comma 4) (in PDF)
PARTE I - Disposizioni generali
Articolo 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 100, comma 4, del codice.
2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonché dalla Parte III del presente allegato.
Articolo 2. Categorie e classifiche.
1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore
economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna
impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una
classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel
caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla
mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo
30, comma 2.
(l'ultimo periodo
deve essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva
2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo
2024, n. 2227)
3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
| I | fino a euro | 258.000 |
| II | fino a euro | 516.000 |
| III | fino a euro | 1.033.000 |
| III-bis | fino a euro | 1.500.000 |
| IV | fino a euro | 2.582.000 |
| IV-bis | fino a euro | 3.500.000 |
| V | fino a euro | 5.165.000 |
| VI | fino a euro | 10.329.000 |
| VII | fino a euro | 15.494.000 |
| VIII | oltre euro | 15.494.000 |
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Articolo 3. Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.
1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2. tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 3, del codice.
Articolo 4. Sistema di qualità aziendale.
1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.
2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7.
5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o all’International Accreditation Forum (IAF).
PARTE II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
Articolo 5. Requisiti generali e di indipendenza delle SOA.
1. Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione». Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell’Unione europea che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del presente allegato e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei a influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o sussista una delle cause ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 8, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui all’articolo 18, non veritiera.
Articolo 6. Controlli sulle SOA.
1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, l'ANAC può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
2. Le SOA comunicano all'ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 5, comma 6.
Articolo 7. Partecipazioni azionarie.
1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati all’articolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del capitale sociale, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10 per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione di cessione azionaria, invia all'ANAC la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 5, comma 4; il decorso del termine senza che l’ANAC adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.
5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'ANAC e alla SOA entro quindici giorni.
6. L'ANAC può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.
Articolo 8. Requisiti tecnici delle SOA.
1. L'organico minimo delle SOA è costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.
2. Il personale delle SOA nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché i soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 5, comma 6.
3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'ANAC.
4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'ANAC.
5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’ANAC.
Articolo 9. Rilascio della autorizzazione.
1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell'ANAC.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 5, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'ANAC, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'ANAC ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'ANAC per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
Articolo 10. Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati.
1. L'ANAC iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità.
2. L'ANAC, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 11, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi degli operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l’ANAC.
Articolo 11. Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe.
1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui all’articolo 18, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1;
g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'operatore economico e verificata ai sensi della lettera f).
2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.
4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui alla Tabella B - Parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 50 per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 20 per cento.
5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l'intero corrispettivo.
6. Le SOA trasmettono all'ANAC, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
7. Le SOA comunicano all'ANAC, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito.
Articolo 12. Vigilanza dell'ANAC.
1. L'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e dalla Parte III;
d) applichino le tariffe di cui alla Tabella B - Parte I;
e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 11.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull'istanza di verifica l'ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.
3. L'ANAC, sentiti la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d’ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.
4. L'ANAC provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.
5. L'ANAC controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.
Articolo 13. Sanzioni nei confronti delle SOA.
1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso di:
a) mancata risposta alle richieste dell'ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 4, nel termine indicato dall'ANAC stessa;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, comma 5, 6, comma 2, 8, commi 3 e 4, 11, comma 7, 14, comma 4, e 21, comma 6, nei termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 9;
d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dell’ANAC.
2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:
a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera f);
c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, comma 1;
d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 9;
e) inadempimento a quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 21, comma 7;
g) inadempimento degli obblighi di inserimento nel casellario informatico stabiliti dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice.
3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'ANAC, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:
a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
c) per un periodo fino a un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.
4. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.
5. È disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 4, in caso di:
a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, comma 3;
b) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
c) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;
d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9, primo periodo;
e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 1 e 2.
6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d'ufficio dall'ANAC, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'ANAC contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.
7. L'ANAC può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell'ANAC rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.
8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di liquidazione giudiziale o di cessazione dell’attività di una SOA, le attestazioni rilasciate a imprese restano valide a tutti gli effetti.
9. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, la liquidazione giudiziale e la cessazione dell’attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, liquidazione giudiziale, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'ANAC nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'ANAC entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.
10. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.
Articolo 14. Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione.
1. La mancata risposta da parte degli operatori economici alle richieste dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'ANAC provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'operatore economico continui a essere inadempiente, l'ANAC dispone la decadenza dell'attestazione.
3. L'ANAC revoca la sospensione di cui al comma 2 qualora l'operatore economico abbia adempiuto a quanto richiesto; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f), l'operatore economico adempie alle richieste della SOA attestante nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'operatore economico sia inadempiente, la SOA informa l'ANAC entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'ANAC avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l'operatore economico sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'ANAC informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall’articolo 18.
6. La mancata comunicazione da parte degli operatori economici all’ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all'articolo 25, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
Articolo 15. Attività delle SOA.
1. La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente allegato, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'ANAC, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 18.
2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'ANAC ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente allegato.
3. L'ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 13, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'operatore economico.
4. Qualora l'operatore economico non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'ANAC che procede ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3.
PARTE III - Requisiti per la qualificazione
Articolo 16. Domanda di qualificazione.
1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice.
2. L'operatore economico che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'operatore istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC nei successivi trenta giorni.
5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'ANAC.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.
Articolo 17. Verifica triennale.
1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
2. Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'operatore economico può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'operatore economico alla nuova SOA entro quindici giorni.
3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.
4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 18, comma 1.
5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, commi 5, lettera a) e 9, lettere a) e c), 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
6. La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall’operatore economico in sede di contratto di verifica triennale.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'operatore economico e l'ANAC, inviando, entro il termine di cui al comma 3, con le modalità telematiche stabilite nei provvedimenti dell’ANAC, l'attestato revisionato o comunicando all'operatore economico e all'ANAC l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
Articolo 18. Requisiti degli operatori economici.
1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.
2. L'ANAC col provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e operatore economico.
3. Le SOA nell'espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva.
4. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
5. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) l’idoneità professionale attestata ai sensi dell’articolo 100 del codice;
b) l’adeguata capacità economica e finanziaria;
c) l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa.
d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
e) adeguato organico medio annuo.
6. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
7. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.
8. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
9. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 25;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 20;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 21.
10. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall'operatore economico e acquisiti dalla SOA, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 24.
11. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 44 del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive.
12. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua degli ultimi quindici anni, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
13. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate di autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.
14. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
15. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 14, è documentato con il bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
16. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 8.
17. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
18. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'operatore economico anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207(richiamo a norma abrogata - da allineare con l'art. 103 del nuovo codice - n.d.r.) o qualificate ai sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l'importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
19. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
20. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
a) categoria OS 3: 40 per cento;
b) categoria OS 28: 70 per cento;
c) categoria OS 30: 70 per cento.
21. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
a) categoria OS 3: 10 per cento;
b) categoria OS 28: 25 per cento;
c) categoria OS 30: 25 per cento.
22. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.
23. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
24. Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con l’acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, l'operatore economico deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.
25. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'operatore economico deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
Articolo 19. Incremento convenzionale premiante.
1. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti almeno tre dei seguenti requisiti e indici economico-finanziari, ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, dei valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), e gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18:
a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a zero virgola cinque; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, lettere d) ed e), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 12 e 14.
2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.
3. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico-finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18.
4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10.
Articolo 20. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti.
1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.
Articolo 21. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.
1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dall’articolo 100, comma 7, del codice.
2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, e incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.
4. I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
6. Le SOA trasmettono all’ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente allegato, o eseguiti in proprio. L'ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.
7. Le SOA, qualora nella attività di attestazione rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all'ANAC per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.
8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
Articolo 22. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.
1. Per i lavori eseguiti all'estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo.
2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia dell’ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'ANAC, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati a imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata di una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall’ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. L’ufficio consolare di prima categoria, una volta inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, con le modalità stabilite dall'ANAC secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Articolo 23. Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.
1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria può utilizzare:1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo al fine di determinare la cifra d'affari complessiva in ciascuna delle categorie scorporabili.
2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
Articolo 24. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.
1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, è effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100 per cento.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.
5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:
a) permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché delle fatture o di diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti.
7. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.
8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b). (Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo periodo.) A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili.
Articolo 25. Direzione tecnica.
1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da più soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti producono una dichiarazione di unicità di incarico. Il direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 18, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:
a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all’ANAC entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
Articolo 26. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.
1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
2. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione mediante avvalimento, l'impresa ausiliata presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
4. Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all'ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.
5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avvalimento, deve possedere:
a) i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, in proprio;
b) i requisiti di cui all'articolo 18, commi da 5 a 25, anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.
6. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente allegato.
7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'ANAC che richiama espressamente l'avvalimento.
Articolo 27. Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA.
1. L'ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 18.
2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.
Articolo 28. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
3. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
4. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all’articolo 91, comma 3, del codice.
Articolo 29. Decadenza dell'attestazione di qualificazione.
1. Qualora la SOA o l'ANAC disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi dell'articolo 26 del presente allegato, l’ANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.
PARTE IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori
Articolo 30. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.
1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma
2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera
f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del
codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione
posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione
appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione
posseduti dalle imprese interessate.
(l'ultimo periodo
deve essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva
2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo
2024, n. 2227)
3. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all’articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.
4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.
5. I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
6. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.
Articolo 31. Società tra concorrenti riuniti o consorziati.
1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 8.
Articolo 32. Consorzi stabili.
1. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.
4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.
Articolo 33. Requisiti del concessionario.
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dall'articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.
Articolo 34. Requisiti dei professionisti singoli o associati.
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice,, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Articolo 35. Requisiti delle società di professionisti.
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice,, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1) i soci;
2) gli amministratori;
3) i dipendenti;
4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
Articolo 36. Requisiti delle società di ingegneria.
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
5. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività
diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice,
nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità
professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I
relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
7. Si applica il comma 2 dell’articolo 35.
Articolo 37. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
1) legale rappresentante;
2) amministratori;
3) soci, soci fondatori, associati;
4) dipendenti;
5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall’organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell’Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.
4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.
5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
Articolo 38. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.
1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Articolo 39. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all’architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:
a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all’articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.
Articolo 40. Verifica dei requisiti e delle capacità.
1. Ai sensi dell’articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 66 del codice, alle procedure per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del codice.
1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.
PARTE VI Qualificazione dei contraenti generali
Articolo 41. Domanda di qualificazione a contraente generale.
1. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all'articolo 204 del codice, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, è istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti generali, disciplinato dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.
3. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi del comma 1, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 7, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000. Ricevuta la domanda, è verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'operatore economico viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del RUP e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda o della documentazione ne viene data comunicazione all'operatore economico, ai fini dell'integrazione.
5. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.
6. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.
7. La Tabella B - Parte II definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.
Articolo 42. Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 1. Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all'operatore economico. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 41, comma 5.
2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque
non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi
dell'articolo 41, comma 3, fatta salva l'eventuale interruzione del
termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di
riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il
detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento
di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della
qualifica di «contraente generale» da parte dell'impresa. Ove, a seguito
del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario
richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine
di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.
3. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è
comunicato all'impresa interessata e all'ANAC. Del rilascio
dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori economici attestati, acquisendo le informazioni necessarie dagli operatori medesimi, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte degli operatori economici alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, imponendo all'operatore economico attestato l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validità. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità ove l'operatore economico cui è stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all'operatore economico interessato, all'ANAC, e assicura, altresì, che sia dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.
5. Nel caso l'operatore economico già qualificato intenda
richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo può
presentare la relativa domanda intesa
ad attivare, ai sensi dell'articolo 41, un nuovo procedimento di
rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.
5. Nei casi di cessazione automatica della validità dell'attestazione, l'operatore economico interessato può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.
6. Gli operatori economici attestati sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’ANAC per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.
Articolo 43. Procedimento per il rinnovo dell'attestazione.
1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all'articolo 42, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all'articolo 41.
2. Il procedimento di rinnovo della attestazione è svolto secondo le modalità di cui all'articolo 42. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3.
Articolo 44. Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.
1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 41, e allegano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
2. Le imprese di cui al comma 1 che intendano qualificarsi alla singola gara producono il documento di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
Articolo 45. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.
1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1.
2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 2 a 4; il
riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per
conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di
ordine generale di
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice; il
possesso dei requisiti richiesti a norma dell’articolo 42, comma 1, può
essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili
dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli
obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui alla
presente Parte.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l'avvalimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.
Articolo 46. Monitoraggio e sperimentazione
1. Per le finalità di cui all’articolo 100, comma 10, del
codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è avviata
una attività di monitoraggio e sperimentazione finalizzata a chiarire
gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per
gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti
per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione
differenziato, nonché a chiarire i criteri, le procedure e il regime
sanzionatorio della relativa qualificazione.
TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE
PREMESSE
Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per
«intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni
economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con
l'acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con
qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione
di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e
pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità
di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità
operativa e organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel
coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione
economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e
amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna
categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre
categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate,
individuate con l'acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire
in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di
specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo
realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva
capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla
completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche
abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme legislative e
regolamentari.
CATEGORIE DI OPERE GENERALI
OG 1: EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere
una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e
finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari
e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le
caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli
edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici
aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o
precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili,
silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche
e complessità.
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A
TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare,
ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse
storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di
qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione
di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma",
"ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo
armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici,
elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica
necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione,
sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali
le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in
sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati,
le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e
le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di
aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali,
nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento
armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante
l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che
siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi
sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare
o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di
importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di
sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire
un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi
sotterranei, tunnel.
OG 5: DIGHE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi
puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare
per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di
tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché
delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E
DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a
rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per
trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di
tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso,
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli
impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli
impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di
distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa
in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento
delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse,
i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi
puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono
terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle
stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio
all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte
sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o
in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E
DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la
sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del
territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le
sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e
dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione
idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi
arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei
pendii.
OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli
interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o
a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di
combustibile.
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E
PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli
interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media
tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente
finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione
e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare
all’esterno degli edifici.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le
cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la
distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi
elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e
posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di
pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree
di parcheggio.
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16,
la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di
impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non
eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate
individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la
realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con
geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di
materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il
monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla
vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento
delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in
termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o
lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del
territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed
ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche
e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico
e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e
torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per
mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la
riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione
di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1: LAVORI IN TERRA
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con
qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare:
vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO
CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO
ED ETNOANTROPOLOGICO
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione
ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola
o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti,
manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti
in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e
leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle
e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E
LIBRARIO
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione
ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale
fotografico e di supporti digitali.
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di
impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano
state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso
di costruzione.
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di
impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano
state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione
di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di
rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale
e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e
simili.
OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e
tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura,
tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la
manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali
quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.
OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di
impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL
TRAFFICO
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o
ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario
compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.
OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione
nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale,
orizzontale e complementare.
OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione
di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di
dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e
viadotti stradali e ferroviari.
OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione
dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili,
finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.
OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione
delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla
protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con
tecniche alpinistiche.
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera
di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di
impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei
fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione,
compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo
di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle
vigenti norme.
OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed
apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia
elettrica.
OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di
linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla
esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o
siano in corso di costruzione.
OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture
in acciaio.
OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate
continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro
materiale.
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI
TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di
impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in
fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici,
televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi
e specifica organizzazione imprenditoriale.
OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE
Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di
campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di
manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere
destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di
indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire
dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e
funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di
opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di
opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il
prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di
potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il
recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di
edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di
strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei
materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio
nell’industria dei componenti.
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in
quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via
esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o
ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia,
metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i
tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la
fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei
cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione,
sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di
impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di
altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in
corso di costruzione.
OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o
ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea
tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di
smistamento merci.
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione
di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di
trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle
categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di
costruzione.
OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di
impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie,
teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ
di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.
OS 33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque
realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle
copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica
acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o
ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale
plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti
fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.
OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata
mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via
esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l’eventuale
riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di
tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle
sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.
TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE
(rinvio all'articolo 12 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014)
|
(*) |
CATEGORIE GENERALI | ||||||||||||||||
|
OG 1 |
Edifici civili e industriali | ||||||||||||||||
|
OG 2 |
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | ||||||||||||||||
|
OG 3 |
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | ||||||||||||||||
|
OG 4 |
Opere d'arte nel sottosuolo | ||||||||||||||||
|
OG 5 |
Dighe | ||||||||||||||||
|
OG 6 |
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | ||||||||||||||||
|
OG 7 |
Opere marittime e lavori di dragaggio | ||||||||||||||||
|
OG 8 |
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | ||||||||||||||||
|
OG 9 |
Impianti per la produzione di energia elettrica | ||||||||||||||||
|
OG 10 |
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione | ||||||||||||||||
|
OG 11 |
Impianti tecnologici
OG 12
Opere ed impianti di
bonifica e protezione ambientale
OG 13
Opere di ingegneria
naturalistica
CATEGORIE
SPECIALIZZATE
OS 1
Lavori in terra
OS 2-A
Superfici decorate di
beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B
Beni culturali mobili
di interesse archivistico e librario
OS 3
Impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4
Impianti
elettromeccanici trasportatori
|
ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia (Art. 106, comma 8)
|
NORMA |
Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO |
Ultima versione |
Tipologia |
Azione |
|
SA 8000 |
Certificazione social accountability 8000 |
2014 |
Processo |
già presenti |
|
UNI CEI EN ISO 50001 |
Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso |
2018 |
Processo |
già presenti |
|
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022 |
Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione. |
2022 |
Processo |
già presenti |
|
UNI EN ISO 14001 |
Sistemi di gestione ambientale |
2015 |
Processo |
già presenti |
|
UNI EN ISO 9001 |
Sistemi di gestione per la qualità |
2015 |
Processo |
già presenti |
|
UNI ISO 45001 |
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro |
2018 |
Processo |
già presenti |
|
UNI/PdR 125 |
Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni |
2022 |
Processo |
già presenti |
|
Ecolabel |
Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 |
2009 |
Prodotto |
già presenti |
|
EMAS |
Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 |
2009 |
Prodotto |
già presenti |
|
UNI CEI 11352 |
Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo) |
2014 |
Prodotto |
già presenti |
|
UNI EN ISO 14064-1 |
Gas a effetto serra |
2019 |
Prodotto |
già presenti |
|
UNI EN ISO/TS 14067 |
Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint) |
2018 |
Prodotto |
già presenti |
|
|
Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali già censite dalla normativa esistente |
|
|
già presenti |
ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Art. 114, comma 5)
CAPO I - DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI
Sezione I - Direzione dei lavori
Articolo 1. Attività e compiti del direttore dei lavori.
1. Nell’esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in
piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal
responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici,
contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita
esecuzione dell’intervento.
Nell’esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la
responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con
l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:
a) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all’approvazione del medesimo progetto;
c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 3;
d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell’articolo 4;
e) impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;
l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;
m) verificare, anche con l’ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore;
o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l’eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest’ultimo;
q) fornire al RUP l’ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
r) determinare in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
s) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
t) procedere, in contraddittorio con l’esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere;
u) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell’esecuzione dei lavori sino al collaudo;
v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto;
z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all’organo di collaudo, assistendo quest’ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all’informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.
3. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.
Articolo 2. Ufficio di direzione dei lavori.
1. In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.
2. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.
3. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
4. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.
Sezione II - Esecuzione in senso stretto
Articolo 3. Consegna dei lavori.
1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14.
5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l’obbligo di informare l’ANAC.
8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) l’indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
12. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d’appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
15. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Articolo 4. Accettazione dei materiali.
1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti informatici digitali di registrazione dei controlli effettuati che riuniti siano interoperabili con i modelli informativi. gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
3. Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.
4. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
5. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Articolo 5. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.
1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.
2. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell’articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell’invarianza del quadro economico.
4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.
6. Nel caso di cui all’articolo 120, comma 9, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.
7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
9. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
11. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.
L'Autorità pubblica le modificazioni contrattuali,
12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.
Articolo 6. Cessioni di crediti.
1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque trenta giorni dalla notifica della cessione.
3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Articolo 7. Riserve.
1. In linea di principio, l’iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:
a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità;
b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
d) le contestazioni circa la validità del contratto;
e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest’ultima riferibili;
f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.
3. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
4. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
Articolo 8. Sospensione dei lavori.
1. Nei casi di cui all’articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 121 del codice.
Articolo 9. Gestione dei sinistri.
1. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Articolo 10. Risoluzione.
1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
2. Il direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
4. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
5. Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del codice.
6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Articolo 11. Recesso.
1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ai fini dell’applicazione dell’articolo 123, comma 1, del codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell’articolo 123 del codice, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.
3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Articolo 12. Documenti contabili.
1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
4) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al RUP;
8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto all'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.
Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
9. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo
43 del codice e all'allegato I.9 al codice, i documenti contabili devono
essere gestiti in modo interoperabile con i dati e le
informazioni contenuti nei modelli informativi aggiornati durante il
corso dell'esecuzione dei lavori.
10. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, programmi di contabilità digitale, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie.
Tali strumenti elettronici programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all’ANAC, e comunque deve essere limitato al tempo strettamente necessario per l’adeguamento della stazione appaltante. Nella predetta ipotesi, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore.
11. In caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure (può) deve essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l’esecutore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel verbale, anche se non espressamente richiamato.
11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Articolo 13. Collaudo tecnico-amministrativo.
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.
3. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del presente allegato il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
Articolo 14. Nomina del collaudatore.
1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.
2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell’incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato I.1 al codice.
4. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato I.1 al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.
5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall’articolo 30, comma 5.
6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori;
c) abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;
2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).
Articolo 15. Documenti da fornirsi al collaudatore.
1. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:
a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
d) verbale di consegna dei lavori;
e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
g) certificato di ultimazione lavori;
h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;
i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
l) conto finale dei lavori;
m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16;
n) relazione del RUP sul conto finale;
o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi dell’articolo 7;
p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell’allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;
q) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato.
2. È facoltà dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.
3. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme.
Articolo 16. Avviso ai creditori.
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati.
3. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Articolo 17. Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo.
1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l’emissione del relativo certificato, entro i termini di cui all’articolo 116, comma 2, del codice.
2. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
3. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.
Articolo 18. Commissione di collaudo.
1. Quando il collaudo è affidato a una commissione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza si dà atto nel certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Articolo 19. Procedimento di collaudo.
1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
2. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
3. Se i funzionari di cui al comma 1, secondo periodo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. Dell'assenza dei suddetti funzionari si dà atto nel processo verbale.
4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.
5. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il giorno della visita di collaudo;
c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
7. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati a intervenire. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.
8. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.
Articolo 20. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo.
1. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l’affidamento dei lavori, le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, del codice.
4. Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.
Articolo 21. Valutazioni dell'organo di collaudo.
1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. All’esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP:
a) se il lavoro sia collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito o l’eventuale debito maturato dall'esecutore.
2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dall’allegato II.12 al codice in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.
3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
4. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.
5. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalità di cui all’articolo 25.
6. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3.
7. Fuori dai casi di cui al comma 6, se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
8. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A tal fine, trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l’iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l’organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.
9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, ai sensi del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
Articolo 22. Certificato di collaudo.
1. Effettuate le valutazioni di cui all’articolo 21, l’organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti:
a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:
1) il committente e la stazione appaltante;
2) l’individuazione dell’opera attraverso la descrizione dell’oggetto e della tipologia dell’intervento;
3) la località e la provincia interessate;
4) la data e l’importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
7) l’indicazione dell’esecutore;
8) il nominativo del RUP;
9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori;
10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
11) l’importo contrattuale;
12) i nominativi dei componenti l’organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:
1) descrizione generale delle caratteristiche dell’area di intervento;
2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
3) quadro economico progettuale;
4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
5) estremi del contratto;
6) consegna e durata dei lavori;
7) penale prevista per ritardata esecuzione;
8) quadro economico riformulato dopo l’aggiudicazione dei lavori;
9) perizie di variante;
10) spesa autorizzata;
11) lavori complementari;
12) sospensioni e riprese dei lavori;
13) proroghe;
14) scadenza definitiva del tempo utile;
15) ultimazione dei lavori;
16) verbali nuovi prezzi;
17) subappalti;
18) penali applicate e relative motivazioni;
19) prestazioni in economia;
20) riserve dell’esecutore;
21) danni causati da forza maggiore;
22) infortuni in corso d’opera;
23) avviso ai creditori;
24) stati di avanzamento lavori emessi;
25) certificati di pagamento;
26) andamento dei lavori;
27) data e importi riportati nel conto finale;
28) posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e l’attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:
1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all’esito della stessa;d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:
1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);
2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell’opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;
3) si certifica l’esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
4) si liquida l’importo dovuto all’esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell’esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;
5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.
2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
3. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
Articolo 23. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.
1. Il certificato di collaudo provvisorio è trasmesso dall’organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma l’esecutore può formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Qualora l’esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.
3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.
Articolo 24. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
1. La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.
Articolo 25. Lavori non collaudabili.
1. L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
Articolo 26. Ulteriori provvedimenti amministrativi.
1. Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1.
3. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l’esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
4. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.
5. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.
6. Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).
Articolo 27. Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
Articolo 28. Certificato di regolare esecuzione.
1. Ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:
a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dei lavori;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
4. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 27.
5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 29.
Articolo 29. Compenso spettante ai collaudatori.
1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.
2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l’attività di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l’importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve iscritte dall’esecutore.
2-bis Nel caso di commissione di
collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni
componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed
è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione
stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso
maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.
2-ter Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni
singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i
collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per
cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.
Articolo 29-bis. Compenso della
segreteria.
1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo
116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso
fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al
collaudatore o alla commissione di collaudo.
Articolo 30. Collaudo statico.
1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.
2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.
3. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d’opera, tranne casi particolari nei quali l’incarico sia affidato a struttura ultimata.
4. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
5. L’affidamento dell’incarico di collaudo statico è disciplinato dall’articolo 116, comma 4, del codice Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.
6. Nel caso di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 116, comma 4, del codice.
7. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 29.
CAPO II - DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 31. Attività e compiti del direttore dell’esecuzione.
1. L’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:
a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l’utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;
c) dare avvio all’esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell’esecuzione sono raccolte le contestazioni dell’esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione anticipata o in via d’urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire;
d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
e) valutare la qualità e l’adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;
f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
h) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall’esecutore;
i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l’accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
n) dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.
1. Ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell’articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.
2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.
4. Per l’esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell’esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo.
Articolo 33. Esclusione dall’anticipazione del prezzo.
1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.
Articolo 34. Contestazioni e riserve.
1. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l’esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell’articolo 7.
Articolo 35. Valutazione delle variazioni contrattuali.
1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di
prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di
formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore
dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP.
Articolo 36. Verifica di conformità.
1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
4. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.
5. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all’esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell’accordo stipulato con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l’approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.
6. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui all’articolo 116, comma 5, secondo periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce l’incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 del presente allegato.
7. Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 116, comma 11, del codice;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
8. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola stazione appaltante. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all’esecutore e al RUP, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall’omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.
9. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità.10. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest’ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.
11. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
12. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell’esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d’ufficio in danno dell’esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest’ultimo.
13. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
14. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
15. Per il compenso del soggetto incaricato della verifica si applica quanto previsto dall’articolo 29.
Articolo 37. Certificato di verifica di conformità.
1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
e) il tempo impiegato per l’effettiva esecuzione delle prestazioni;
f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
g) il verbale del controllo definitivo;
h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo;
i) la certificazione di verifica di conformità.
2. Resta ferma la responsabilità
dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che
lo rilascia al RUP.
4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.
5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.
6. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall’esecutore, si procede a norma dell’articolo 27.
Articolo 38. Certificato di regolare esecuzione.
1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal RUP.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all’articolo 36, comma 7.
4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
5. Il compenso spettante al direttore dell’esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 29.
Articolo 39. Norme applicabili.
1. Per quanto non previsto nel presente Capo, all’esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l’esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili.
ALLEGATO II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche (Art.116, comma 11)
Articolo 1. Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per:
a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui allo stesso articolo 116, comma 11, del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;
b) «elementi primari», elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo;
c) «laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati di cui all'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Articolo 2. Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche
1. Il presente allegato individua, ai sensi dell'articolo 116, comma 11, del codice, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al citato articolo 116 del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso.
2. Il prezzo di cui al comma 1 è formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari:
a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell'operatore tecnico, costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova, dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova e costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico;
b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri costi indiretti;
c) costo figurativo (utile lordo e imposte);
d) costi fissi.
3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono indicati nella tabella A annessa al presente allegato.
Articolo 3. Tavolo tecnico
1. È istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici-Servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di fornire supporto per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche.
2. Al tavolo tecnico possono essere, altresì, invitati a partecipare, a titolo gratuito, esperti di comprovata competenza nel settore.
3. Il funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 è assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito, ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato.
I componenti elementari di costo che concorrono alla determinazione del prezzo sono:
1) costo primo diretto (CDIR) così ripartito:
(a) costo dell'operatore tecnico;
(b) costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova;
(c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova;
(d) costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico;2) costo indiretto di produzione (CIND) determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e altri costi indiretti;
3) costo figurativo (U);
4) costi fissi della prova (CF).
Il costo viene determinato
mediante le seguenti operazioni di analisi: applicando alle quantità di
prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle
quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari; aggiungendo la
percentuale per spese generali ossia dei costi indiretti di produzione;
aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'esecutore;
aggiungendo i costi fissi della prova.
Il costo standard di produzione (CST) è determinato dalla somma dei costi di cui
ai punti1) e 2), ossia CST = (CDIR + CIND), tenendo conto
che il costo indiretto di produzione è pari a CIND aboratori rappresentativo
degli operatori del settore.
Per quanto riguarda, invece, il costo figurativo (U) è stato commisurato nel 10
per cento del costo standard come indicatore di settore U = 0,10 × CST.
Infine, i costi fissi della prova CF = 2,50 euro sono stati
individuati come media dei costi fissi sostenuti dai laboratori, ricavati su un
campione rappresentativo degli operatori del settore. Pertanto, il prezzo
complessivo di una prova che costituisce il prezzo minimo (P) è, in generale,
determinato dalla seguente espressione:
P= CDIR + CIND + U + CF
dove:
CDIR = (a) + (b) + (c) + (d)
CIND = δ
x CDIR = 0,3286 × CDIR
U = 0,10 × (CDIR + CIND)
CF = 2,50
I predetti valori sono tutti espressi in euro.
In definitiva il prezzo (P), espresso in euro, è dato dalla seguente formula: P
= (1,46146) × CDIR + 2,50.
In relazione a quanto sopra si precisa quanto segue.
A. Costo operatore tecnico (manodopera)
La manodopera è calcolata per ora o frazione di ora impiegata per la prova (tempo standard calcolato sul campione significativo) moltiplicata per la tariffa oraria dello sperimentatore in base al relativo contratto collettivo nazionale. Il tempo impiegato comprende l'attrezzaggio e il tuning della macchina suddiviso per il numero giornaliero delle prove effettuate con la stessa macchina. Il tempo standard è il tempo medio impiegato per la prova calcolato su un numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee. Tale manodopera comprende tutto il personale indiretto impiegato nella produzione della prova rapportando la sua incidenza percentuale col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare. A titolo di esempio, si raggruppa un numero di prove omogenee sulla base delle fatture emesse in un termine di durata significativa. Il costo del personale del termine esaminato è ripartito per il numero delle prove raggruppate omogeneamente.
B. Ammortamento immobili, macchinari e attrezzature
L'ammortamento degli immobili è
calcolato col metodo dei fitti figurativi del laboratorio se di proprietà e con
quello del canone di locazione del relativo contratto di fitto dell'immobile se
non di proprietà. L'incidenza del fitto sulla prova è rapportato, come per la
manodopera indiretta, col metodo del fatturato per linea di prodotto o similare.
L'ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature è calcolato sul tempo di
utilizzo standard e si basa sul tempo medio impiegato per la prova rispetto a un
numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee, in base alla tabella
dei coefficienti del «Gruppo XVI - Industrie edilizie, specie 1a/a - Imprese di
costruzioni edilizie, di lavori di terra e di opere stradali, portuali e
specializzate», allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2
febbraio 1989, che stabilisce i coefficienti di ammortamento del costo dei beni
strumentali, per categorie di beni omogenei. Al costo macchina si aggiungono i
costi di taratura e manutenzione ordinaria. Il prezzo lordo dell'energia
assorbita dal laboratorio in un termine significativo incide sul prezzo della
prova dividendo l'onere per le prove effettuate entro lo stesso termine
significativo avendo cura di dividere l'onere per gruppi di prove omogenee.
C. Consumi e materiali necessari alla prova
Le materie prime sono tutti quei beni strumentali alla prova quali i beni consumabili e non riutilizzabili. I beni strumentali alla prova e riutilizzabili incidono sul prezzo proporzionalmente al numero dei riusi.
D. Costo attribuito alla prova relativo all'attività di direzione e coordinamento tecnico
La componente di costo destinata a commisurare l'attività di direzione o di coordinamento tecnico viene determinata nella percentuale del 15 per cento applicata alla somma dei precedenti componenti definiti alle voci A, B e C.
ALLEGATO II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione (Art. 120, comma 14)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura ed entità dei servizi.
5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
11. Date) e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative all’appalto o agli appalti di cui al presente avviso.
12. Data d’invio dell’avviso.
13. Altre eventuali informazioni
ALLEGATO II.17 Servizi sostitutivi di mensa (Art. 131, comma 6)
Art. 1. Ambito di applicazione e finalità.
1. Con il presente allegato sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori.
Art. 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente allegato si intende:
a) per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3;
c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
d) per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all'articolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono a erogare il servizio sostitutivo di mensa;
f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato a utilizzarli;
h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.
Art. 3. Esercizi
presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa.
1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), è erogato dai soggetti legittimati a
esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l'attività di mensa aziendale e interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.
Art. 4.
Caratteristiche dei buoni pasto.
1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto:
a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura: «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
3. Nei buoni pasto in forma elettronica:
a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 è riportata elettronicamente.
4. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
Art. 5. Contenuto
degli accordi.
1. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari
degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:
a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, e il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme;
c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
d) l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto dal comma 6;
e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.
2. Gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto previsto dal primo periodo prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.
3. Gli accordi stipulati tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.
6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.
8. È vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.
9. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.
10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l'applicabilità, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura a evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.
Art. 6.
Disposizioni finali.
1. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le
cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni
dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei
contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire
alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente allegato al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.
ALLEGATO II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali (Art. 133)
Art. 1. Ambito di
applicazione.
1. Il presente allegato disciplina gli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
di seguito «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni del codice.
Art. 2. Scavo
archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.
1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la
lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con
esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con
metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e
immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera
altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla
comparsa dell'uomo.
2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all' articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 3.
Specificità degli interventi.
1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e
29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ferma restando la procedura di cui all'articolo 12
del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sui
beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici
di cui all' articolo 37, commi 1 e 2, del codice
e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti
dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti,
sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro
custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene,
tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle
risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico,
delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di
manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i
risultati delle indagini diagnostiche.
Art. 4.
Qualificazione.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 100
del codice, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo
133, comma 1, del codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle
tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000
euro si applica quanto previsto dall'articolo 10.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente Titolo,
relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella
A dell'allegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei soggetti di cui all'
articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'allegato I.1 al codice,
nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a
oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, la
certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato
dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito
degli interventi eseguiti.
4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni
architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico,
artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli
relativi a ville, parchi e giardini di cui all' articolo 10, comma 4, lettera
f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova applicazione quanto
previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.
Art. 5. Requisiti
generali.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99
e seguenti del codice e dall'allegato II.12 al codice, l'iscrizione
dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo
100, comma 3, del codice, deve essere relativa:
a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;
b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte;
c) per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte;
d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.
Art. 6. Requisiti
speciali.
1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria
all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 del presente allegato sono,
ai sensi dell'articolo 100 del codice:
a) l'idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
Art. 7. Idoneità
professionale e capacità tecniche e professionali.
1. L'idoneità professionale è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di
seguito elencati:
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 11;
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.
2. L'impiego temporalmente
illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione
è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità
nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi
nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta
invariata la direzione tecnica dell'impresa.
3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità
professionale e di capacità tecniche e professionali maturati dall'impresa
cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il
trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della
cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi
permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.
4. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di
lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l'idoneità
professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza dei
requisiti indicati ai commi 5, 6 e 7. I restauratori, i collaboratori
restauratori di cui al comma 6 e gli archeologi di cui al comma 7 hanno un
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina
vigente in materia con l'impresa.
5. Con riferimento alla categoria OG 2, l'idoneità di cui al comma 4 è
dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo,
composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai
fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori che
rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo
d'attestazione, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In
alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa è
dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo
indeterminato un costo complessivo non inferiore al 10 per cento dell'importo
dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società
organismo d'attestazione, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico,
titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma.
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal
bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in
conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti
alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché di
una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci
e dei modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS
e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l'idoneità di cui al comma 4
è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della
disciplina vigente, in numero non inferiore al 20 per cento dell'organico
complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni
culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per
cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può
essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In
alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa
dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con
qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un
costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 40 per cento
dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, e che
siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la società organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non
dipendenti i costi di cui al terzo periodo corrispondono alla retribuzione
convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dal primo periodo è
effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese che
nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati
costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità
organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B è comprovata dalla
presenza di almeno un restauratore di beni culturali.
7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25,
l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla
presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.8 al codice, in numero non
inferiore al 30 per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento
all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo,
l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il
personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto
da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30 per cento dell'importo dei
lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società
organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto
un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore
a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi
archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno
un archeologo.
Art. 8. Capacità economica e finanziaria.
1. L'adeguata capacità economica e
finanziaria dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice
secondo quanto previsto dall'articolo 100, commi 4,
5 e 6, del codice.
2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B
e OS 25 l'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee
referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio
dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
Art. 9. Lavori utili per la qualificazione.
1. La certificazione dei lavori
utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la
dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati
regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il
consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10,
lettera a), dell'articolo 116 del codice.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di
diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la
specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del
presente allegato se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito
rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono
stati realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo
7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità
di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini
della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di vigilanza da
parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta
giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui
all' articolo 50, comma 7, del codice, accertata
la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori
svolti.
Art. 10. Lavori di
importo inferiore a 150.000 euro.
1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o
restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici
e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e
archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di
importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti
requisiti:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2- B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa;
c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.
Art. 11. Direttore
tecnico.
1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente
coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non
possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di
altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente
allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una
dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona
diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa
stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente
registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:
a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, ((ad archeologi)) in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice.
4. Oltre a quanto previsto dal
comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel
settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto
dall'allegato II.12 al codice.
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica può
essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la
relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano
svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre
distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle
medesime categorie.
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti sono
autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 12. Attività
di progettazione.
1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15
e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dall'allegato I.7 al codice. L'elenco
degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e
sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi
livelli di cui all'allegato I.7.
2. Le linee guida di cui all'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati
alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1.
3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo
1, è disposto sulla base del progetto esecutivo. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13, comma 3, può essere tuttavia eccezionalmente disposto sulla
base del progetto di fattibilità tecnico-economica.
4. Può essere disposta l'omissione o la riduzione dei contenuti della
progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;
b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.
L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.
Art.
13. Progetto di fattibilità tecnico-economica.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del codice, il
progetto di fattibilità tecnico-economica consiste in una relazione
programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine,
nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il
quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e
consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono
necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e
ambientale.
2. Sono documenti del progetto di fattibilità:
a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il cronoprogramma dell'intervento;
i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;
l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.
3. L'affidamento dei lavori
riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto, di regola,
sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di progettazione di
fattibilità, valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e
delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, l'eventuale
possibilità di porre a base di gara il progetto di fattibilità
tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva,
salvaguardandone la qualità.
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:
a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.
Art. 14. Scheda tecnica.
1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.
3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.
4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.
Art. 15. Progetto
esecutivo.
1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e
sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le
tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le
singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli
interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature
di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i
controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
2. Sono documenti del progetto esecutivo:
Art. 16. Progettazione dello scavo archeologico.a) la relazione generale;
b) le relazioni specialistiche;
c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) il cronoprogramma;
i) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
2. Il progetto di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110)) in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, è comunicato al Soprintendente competente.
6. ((Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.))
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi e indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili e immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica è comunicato al Soprintendente competente.
9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo è integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.
1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento.
Art. 17. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.
1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.
Art. 18. Verifica dei
progetti.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di
lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente
all'attività di verifica, avvalendosi altresì:
a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la ((relazione di cui all'articolo 16)), sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
2. Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.
Art. 19. Progettazione, direzione lavori e attività
accessorie.
1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del
codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente
allegato, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio
professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità
tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa,
ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui
all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i
casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.
2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.
4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.
Art. 20. Tipi di intervento per i quali è consentita
l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.
1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato è consentita nei casi di
somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica
incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e
pericolo e fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalità e le procedure
di cui all'articolo 140 del codice.
Art. 21. Varianti.
1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire
e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che
non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in
aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo
contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra
le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale,
le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità
dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per
rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare
l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia
del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le
varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro.
Art. 22. Collaudo.
1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo
comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 23. Lavori di manutenzione.
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di
intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la
documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di
progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti,
coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche
sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
c) il computo metrico-estimativo;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
e) il quadro economico;
f) il piano della sicurezza e coordinamento.
Art. 24. Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.
1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dall'articolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione appaltante e trasmessi in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente allegato.
3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Art. 25. Disposizione
transitoria.
1. Fino all'eventuale revisione dell'allegato II.12 al codice, le categorie OS
2-A e OS 24 del medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relativi,
rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde
storico di cui all'articolo 10, comma 4, del Codice
dei beni culturali e del paesaggio.
ALLEGATO II.19 Servizi di ricerca e sviluppo (Art. 135)
CODICE CPV DESCRIZIONE
73000000-2 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
73100000-3 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
73110000-6 Servizi di ricerca
73111000-3 Servizi di laboratorio di ricerca
73112000-0 Servizi di ricerca marina
73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale
73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
73420000-2 Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica
73430000-5 Collaudo e valutazione
ALLEGATO II.20 Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza (Articolo 136, comma 4)
Art. 1. Contratti misti.
1. Nel caso di contratti misti,
aventi a oggetto due o più tipi di prestazioni, che contengono elementi di
appalti di lavori, servizi, o forniture, aggiudicati unitariamente in conformità
a quanto previsto dagli articoli 14 e
137 del codice, si applicano le seguenti
disposizioni.
2. Ai contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, servizi e
lavori, si applica in via prevalente la disciplina del tipo di appalto che
caratterizza l'oggetto principale del contratto e in via analogica la disciplina
della diversa tipologia contrattuale, ove non contrastante con la prima.
3. Ai fini degli obblighi di programmazione si applicano le disposizioni del
programma degli acquisti di beni e servizi, ove le forniture e il servizio
costituiscano l'oggetto principale del contratto; in caso contrario si applicano
le disposizioni della programmazione dei lavori.
4. Il responsabile unico del progetto (RUP) o i responsabili per ciascuna fase
sono individuati nell'ambito della stazione appaltante istituzionalmente
competente per l'affidamento del tipo di appalto che caratterizza l'oggetto
principale del contratto.
5. Il RUP o i responsabili per la fase di progettazione e di esecuzione nominati
sono responsabili dei lavori secondo quanto previsto dalle norme in materia
della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Nei contratti misti, ove per la natura, le caratteristiche tecniche o
l'elevato contenuto tecnologico della fornitura, con particolare riguardo alla
propedeuticità dello sviluppo della fornitura rispetto alla definizione della
componente di lavori o alla presenza di soluzioni determinabili solo in corso di
esecuzione, non risulti possibile sviluppare preventivamente la progettazione
dei lavori nei livelli necessari, il successivo livello di progettazione è
affidato all'aggiudicatario, in possesso dei requisiti necessari.
L'affidamento di cui al presente comma deve essere motivato nella determina
indicando i presupposti tecnici e oggettivi dell'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi e i costi della realizzazione delle opere in
caso di affidamento separato di lavori e progettazione.
Art. 2. Programmazione.
1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dell'ordine di priorità di lavori e acquisti:
a) la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili;
b) la variazione dell'ordine di priorità di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare;
c) le sopravvenute esigenze connesse all'operatività delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Un lavoro o un acquisto non
inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando reso necessario dalle
ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, utilizzando risorse rese
disponibili dalla cancellazione di una o più lavori o acquisti già previsti in
relazione alla rivisitazione delle priorità.
3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di
beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o
riguardanti:
a) beni e servizi concernenti interventi nell'ambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate alla manutenzione, approntamento e impiego delle unità a sostegno degli interventi nei teatri operativi;
b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali;
c) beni e servizi di natura informatica funzionali all'immediato ripristino dell'efficienza o all'adozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operatività dei reparti, enti e loro unità organizzative;
d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamità, nonché per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico;
e) spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti e munizioni, ivi compresi l'esercizio e la manutenzione dell'armamento, nonché equipaggiamenti protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione;
f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in g estione diretta ovvero connessi ad attività operativa ove prolungata;
g) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all'estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza soluzione di continuità, strumentali ad assicurare l'operatività e reattività dello strumento militare;
h) mezzi di trasporto per la mobilità terrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale;
i) qualunque altra esigenza riconducibile ai caratteri di cui al comma 1.
4. La programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori comprendono i
servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare.
5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a
lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:
a) gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare;
b) gli interventi di manutenzione;
c) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamità naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la mobilità e la pronta operatività dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate;
d) i lavori riguardanti le infrastrutture militari strategiche;
e) i lavori su infrastrutture connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operatività dei reparti o maggiore mobilità del personale;
f) gli interventi funzionali a necessità organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 3. Soggetti dell'attività di verifica della progettazione.
1. La verifica della progettazione, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, è effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui è individuato il RUP o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.
Art. 4. Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale per l'affidamento a un unico operatore economico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, tra le altre, le seguenti:
a) i requisiti tecnico militari necessari per il soddisfacimento delle esigenze operative individuati dai competenti organi programmatori di vertice interforze o di Forza armata;
b) i requisiti tecnici necessari per assicurare la manutenzione, modernizzazione e l'adeguamento dei prodotti e servizi al fine di garantire la continuità logistica e la sicurezza d'impiego;
c) la fornitura di parti di ricambio originali e la realizzazione di servizi di manutenzione da parte dell'originale fornitore strettamente necessari alla sicurezza d'impiego;
d) la certificazione e l'omologazione tecnico operativa di mezzi e materiali per l'impiego militare per i quali è individuata la ditta responsabile di sistema in qualità di Autorità di progetto;
e) le prestazioni di forniture e di servizi necessariamente espletate ad opera della ditta individuata quale Autorità di progetto (Design Authority).
Art. 5. Lavori di
manutenzione.
1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto
delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un
progetto costituito almeno:
1) dalla relazione generale;
2) dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
3) dal computo metrico estimativo;
4) dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
2. Fermi restando gli obblighi relativi al sistema accentrato dell'Agenzia del demanio delle manutenzioni degli immobili, i lavori di manutenzione che in relazione alla complessità tecnica, all'articolazione progettuale, o all'ubicazione peculiare del sito di intervento necessitino di apprestamenti o lavorazioni particolari e non possono eseguirsi tramite gli accordi quadro vigenti in ambito regionale, sono affidati secondo le procedure del codice. Il RUP motiva specificamente circa l'affidamento in deroga agli accordi quadro in relazione alla specialità, alla natura e alle caratteristiche dell'intervento. Detti interventi sono oggetto di comunicazione successiva all'Agenzia del demanio.
Art. 6. Enti
esecutori del contratto.
1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le
esigenze di una o più Forze armate ovvero di uno o più enti, la stazione
appaltante può individuare uno o più enti esecutori del contratto i quali:
a) curano l'esecuzione contrattuale con le modalità previste dai documenti contrattuali;
b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;
c) effettuano la verifica di conformità con le modalità stabilite dai documenti contrattuali;
d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;
f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell'esecuzione;
g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolgono le attività relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;
i) svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;
l) trasmettono al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:1) i documenti contabili;
2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
3) i certificati delle eventuali prove effettuate.
Art. 7.
Anticipazioni pagamenti.
1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche
addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale,
possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per
cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di
conformità e consegnate.
2. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.
Art. 8. Tipologie
di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla
continuità delle attività istituzionali e operative dell'amministrazione difesa.
1. Sono di norma affidati con le procedure di cui
all'articolo 50 del codice e aggiudicati con il criterio del minor prezzo, fermo
restando il rispetto degli articoli 48, 49, 51, 52,
53, 54, 55 e 56 del codice, i seguenti approvvigionamenti, aventi carattere
di ripetitività, ovvero caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal
mercato:
a) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea;
b) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonché necessari per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;
c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta;
d) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;
e) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;
f) spese per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;
g) spese per il funzionamento delle carceri militari;
h) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;
i) spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e allo scarico dei materiali;
l) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero;
m) spese per polizze di assicurazione;
n) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
o) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
p) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
q) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;
r) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;
s) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
t) spese per conferenze, mostre, cerimonie;
u) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti ed elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
v) spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicità e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative;
z) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni;
aa) spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
bb) spese per il benessere del personale;
cc) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attività sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature.
2. Nei casi di cui al comma 1, il titolare del potere di spesa, nell'atto di avvio della procedura, giustifica il ricorso alle procedure di cui al medesimo comma 1, nonché la scelta del criterio del minor prezzo, motivando con la riconducibilità dell'acquisto alle tipologie di cui al predetto comma.
Art. 9. Contratti
relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione
civile.
1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti del Ministero della difesa
per conto delle Forze armate in qualità di strutture operative nazionali a
supporto del servizio nazionale di protezione civile è esteso il regime
derogatorio concesso al Capo del Dipartimento della protezione civile e agli
eventuali soggetti attuatori in esecuzione delle ordinanze di protezione civile
adottate.
ALLEGATO IV.I Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182 (Articolo 182, comma 2)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale),
indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di
posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori
informazioni.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale
attività svolta.
3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di
posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito,
diretto e completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e
completo non è disponibile nei casi di cui all'articolo 74, commi 2 e 3,
un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
4. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e
quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile,
durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario
fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali
opzioni.
5. Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali
informazioni per ogni lotto.
6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di
concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle
concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario
fornire tali informazioni per ogni lotto.
7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:
a) se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti;
b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;
c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).
8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la
ricezione delle offerte.
9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri
documenti di gara.
10. Data di spedizione del bando.
11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove
del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione
dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e
indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali
informazioni.
12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l'esecuzione
della concessione.
13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.
14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi
di comunicazione elettronici.
15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un
progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito
dell'AAP.
ALLEGATO V.1 Compensi degli arbitri (Articoli 213, comma 15 e 214, comma 9)
Art. 1. Compensi degli arbitri.
1. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente allegato.
2. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
3. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.
4. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.
6. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Art. 2. Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari.
1. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.
2. I soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 214 del codice, nonché al comma 1 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.
3. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità quinquennale e può essere nuovamente conseguita decorso un anno dalla scadenza del quinquennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
4. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.
5. Per le ipotesi di cui all'articolo 214, comma 9, del codice la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.
ALLEGATO V.2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)
Art. 1. Formazione del Collegio e compensi.
1. Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di (motivata) complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell’articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.
3. Ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applica l’articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.
4. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso (spettante ai componenti del Collegio) non può superare (il triplo della parte fissa).
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro.
5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022.
Art. 2. Requisiti e incompatibilità
1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.
3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:
a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.
4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
Art. 3. Costituzione e insediamento del Collegio.
1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
2. Il CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d’insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile.
3. Nel verbale della seduta d’insediamento, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo. Articolo 3. Decisioni del Collegio consultivo tecnico.
Art. 4. Decisioni del Collegio consultivo tecnico.
1. Il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, Resta fermo l’onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.
3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d’insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d’ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.
4. (Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza Le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.) Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del Collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
Art. 5. Decadenze, dimissioni e revoca.
1. Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.
3. Le
dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo
in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si
provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al
sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente
dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.
4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati
successivamente alla sua costituzione.
Art. 6. Osservatorio
1. I Presidenti dei collegi
consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare
il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, di seguito
Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli
atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce
assunte dal Collegio.
2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di
cui all'articolo 23 del codice.
3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi
tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di
procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di
lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di
procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli
enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del
codice.
4. L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o
appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei
requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di presidente del CCT di
cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 7. Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
1. Il Collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi dell’articolo 1.
2. Nel caso di contratti misti,
la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la
soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle
questioni riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione
del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o
più operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di riferimento è quello dei
singoli accordi attuativi.
3. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la
costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore
complessivo stimato della totalità di tali lotti.
4. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente
all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218 sono riconosciuti a
ciascun componente del CCT i compensi di cui all'articolo 1, comma 5, ridotti
del 20 per cento.
Art. 8. (Segreteria tecnico amministrativa)
1. Per lavori di particolare complessità, il Collegio si avvale di una
segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto
amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.
2. Alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.
ALLEGATO V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia (Articolo 221, comma 1)
Art. 1. Composizione.
1. La Cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice è composta da:
a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016;
d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;
f) un rappresentante del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione;
h) un rappresentante del Ministro del turismo;
i) un rappresentante del Ministro della cultura;
l) un rappresentante dell’Autorità nazionale anticorruzione;
m) un rappresentante della Conferenza unificata;
n) un rappresentante del Ministro dell’istruzione e del merito;
n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR;
n-quater) un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Art. 2. Modalità di funzionamento.
1. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.
2. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale è approvato nel corso della riunione successiva.
4. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria.
5. Sono invitati permanenti alle riunioni di cui al comma 1 fino a tre rappresentanti scelti, dal Presidente della Cabina di regia, anche tra membri della società civile provenienti dalle aree territoriali.
6. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalità del proprio funzionamento.
7. Ciascun componente della Cabina di regia si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui viene a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle riunioni della Cabina di regia.
Art. 3. Sede.
1. La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso altre sedi.
Art. 4. Funzioni di segreteria e di supporto.
1. Una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge funzioni di segreteria e assicura il necessario supporto tecnico.
2. Per la disponibilità di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia può richiedere la collaborazione della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Art. 5. Oneri.
1. Ai componenti della Cabina di regia, o ai rispettivi delegati, non è riconosciuto alcun compenso.
2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
3. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.