DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL LAVORO AI FINI DELL’ESENZIONE DALLA NOMINA DEI COORDINATORI

DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL LAVORO  E NOMINA DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

INCARICO PROFESSIONALE PER LE FUNZIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE


DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL LAVORO O DELLE SUE FASI
AI FINI DELL’ESENZIONE DALLA NOMINA DEI COORDINATORI

LAVORI DI _________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________

in qualità di _______________________________________________ (), che qui agisce in nome e per conto dell'ente,

quale committente (ovvero) responsabile dei lavori, nominato con _______________________ n. ____ del _______

PREMESSO

Che è stata affidata / che si intende affidare al sig. _____________________________________________________

l'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori sopra descritti, da eseguirsi in località ________________________, sentito lo stesso progettista, con la presente

DETERMINA

1)- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, che la durata complessiva presunta dei lavori è prevista e stimata in giorni ______ ( ___________________________ );

2)- che l’entità presunta dei lavori è stimata in ________   uomini/giorni e che si presume che nel cantiere:

[ ] non sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese,
[ ] non sia previsto alcuno dei rischi particolari elencati nell’allegato II al decreto legislativo,
[ ] siano previsti i rischi particolari elencati a_ num. _____________ nell’allegato II al decreto legislativo,
[ ] la durata stimata dei lavori non superi i 30 giorni o non necessiti la presenza contemporanea di oltre 20 lavoratori,

3)- che, in conseguenza di quanto previsto al punto 2), non vige l’obbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nonché di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo informativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto;

4)- che, in conseguenza di quanto previsto al punto 2), in applicazione dell’articolo 11 del decreto:

[ ] è obbligatoria la notifica preliminare all’ente di sorveglianza, come da modello di cui all’allegato II al decreto;
[ ] non è obbligatoria la notifica preliminare all’ente di sorveglianza,

………………………, lì ………………..

PER L'ENTE COMMITTENTE


DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL LAVORO O DELLE SUE FASI E NOMINA DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
  [ ]  DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA (coordinatore per la progettazione)
[ ]  DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA (coordinatore per l’esecuzione)

LAVORI DI ___________________________________________________________________________________

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________ (), che qui agisce in nome e per conto dell'ente,

quale committente (ovvero) responsabile dei lavori, nominato con _______________________ n. ____ del _______

PREMESSO

Che è stata affidata / che si intende affidare al sig. _____________________________________________________

l'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori sopra descritti, da eseguirsi in località _______________________, sentito lo stesso progettista, con la presente

DETERMINA

1)- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, che:

[ ] - la durata complessiva presunta dei lavori è prevista e stimata in giorni ______ ( _____________________ );
[ ] - i lavori e le fasi di lavoro che si svolgeranno sono indicati nel successivo quadro «Cronoprogramma»;

DETERMINA INOLTRE

2)- che l’entità presunta dei lavori è stimata in _______ () uomini/giorni e che si presume che nel cantiere:

[ ] sia prevista o necessiti la presenza, anche non contemporanea, di più imprese,
[ ] siano previsti i rischi particolari elencati a_ num. ______________ nell’allegato II al decreto,
[ ] la durata stimata dei lavori sia superiore a 30 giorni e necessiti la presenza contemporanea di più di 20 lavoratori,

3)- che, in conseguenza di quanto previsto al punto 2), vige l’obbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nonché di redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predisporre il fascicolo informativo di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettere [ ]- a) [ ]- b) [ ]- c) [ ]- d);

NOMINA E INCARICA QUALE COORDINATORE

il signor _________________________________________, nato a ______________________ il ______________, con studio in ________________________, via ______________________, telefono _______________,

iscritto all’Albo de___ ________________ della provincia di ______________ al numero _______ dall’anno ______,

(codice fiscale ________________, partita IVA ______________________), il quale risulta in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 494 del 1996 e in particolare: [ ]- dall’articolo 10    [ ] - dall’articolo 19

SI IMPEGNA

1)- a comunicare il nominativo del coordinatore qui designato alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che saranno coinvolti nei lavori e ad indicare o far indicare lo stesso nominativo sul cartello di cantiere;

2)- ad inserire lo stesso nominativo nella notifica preliminare di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 494 del 1996, secondo il modello di cui all’allegato III allo stesso decreto legislativo.

………………………, lì ………………..

PER L'ENTE COMMITTENTE

IL TECNICO COORDINATORE (per la sola accettazione dell’incarico)

ALLEGATO ALL’ATTO DI DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL LAVORO E DELLE SUE FASI

«CRONOPROGRAMMA»

(TUTTE LE INDICAZIONI SONO PRESUNTE)

(omissis)


INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
(articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996)

[ ] - DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA (coordinatore per la progettazione)
[ ] - DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA (coordinatore per l’esecuzione)

Il giorno ________________ del mese di _______________ dell’anno _______________________ (___ / ___ / _____)
tra il committente / responsabile dei lavori ______________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________, che qui agisce in nome e per conto proprio
(ovvero) del committente ___________________________________________________________________________
(ovvero) per conto de ______________________________________________________________________________
ed il signor ___________________________________________, nato a ____________________ il ______________,
con studio in ________________________, via ______________________, telefono _______________,
iscritto all’Albo de___ ________________ della provincia di ______________ al numero _______ dall’anno ______,
(codice fiscale ___________________, partita IVA ______________________), (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "tecnico coordinatore") il quale risulta in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "legge") e in particolare:
[ ] - dall’articolo 10
[ ] - dall’articolo 19

PREMESSO

1)- che lo stesso committente/responsabile dei lavori ha affidato/intende affidare la progettazione esecutiva dei lavori di _______________________________________________________________________________ in località ____________________________________________________________________________allo stesso tecnico coordinatore;
(ovvero) al sig. ___________________________________________________________________________________;

2)- che l’entità presunta dei lavori è stimata in ________ uomini/giorni e che si presume che nel cantiere:

[ ] - sia prevista o necessiti la presenza, anche non contemporanea, di più imprese,
[ ] - siano previsti i rischi particolari elencati a_ num. ______________ nell’allegato II alla legge,
[ ] - la durata stimata dei lavori sia superiore a 30 giorni e necessiti la presenza contemporanea di più di 20 lavoratori,

3)- che, in conseguenza di quanto detto al punto 2), vige l’obbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nonché di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo informativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere [ ] - a) [ ] - b) [ ] - c) [ ] - d);

4)- che, in conseguenza di quanto detto al punto 2, in relazione alla notifica preliminare di cui all’articolo11 della legge

[ ] - vige l’obbligo di trasmissione della stessa all’organo di vigilanza competente per territorio, nel caso all’A.S.L. n. _____ di _______________________, ai sensi del citato articolo 11, comma 1, lettere [ ] - a) [ ] - b) [ ] - c) della legge;
[ ] - non vige l’obbligo di trasmissione all’organo di vigilanza in quanto non si ricade in alcuno dei casi previsti;

5)- che con atto separato e che si da per letto e conosciuto dalle parti, lo stesso committente/responsabile dei lavori ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1) - Obblighi generali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. ......, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.

2. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato all’osservanza delle norme della legge e in particolare, in quanto applicabile, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

3. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione del committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

art. 2) – Oggetto dell’incarico e descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:

[ ] - a)- coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (articolo 4 della legge);
[ ] - b)- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 della legge (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "piano");
[ ] - c)- predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "fascicolo");
[ ] - d)- coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera (articolo 5 della legge);

2. Per la redazione degli atti e per l’espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve attenersi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche e integrazioni.

art. 3) – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per la progettazione

1. Il piano deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché‚ la stima dei relativi costi. Il piano deve contenere altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Esso è inoltre integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori.

2. Nella redazione del piano e nell’individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve osservare, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge (per i soli lavori pubblici aggiungere) ovvero, se emanato, le prescrizioni del regolamento di cui all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. Il piano generale deve definire, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) iabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi d’opera, zone di stoccaggio e di carico e scarico;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in ambienti confinati o con sollevamento di polveri;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in ambienti confinati;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

4. Il piano di sicurezza deve altresì tener conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell’intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all’uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano di sicurezza dovrà quindi prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l’incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere può essere suddiviso.

5. Nella predisposizione del fascicolo e nell’individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera e deve comunque osservare, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto.

6. Il tecnico coordinatore può redigere direttamente il piano, oppure incaricare della redazione terzi soggetti forniti della necessaria competenza in materia, in ogni caso sotto la propria piena responsabilità.

6. Nella predisposizione del fascicolo e nell’individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera e deve comunque osservare, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, della legge.

7. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione esecutiva dell'opera, per cui il tecnico coordinatore dovrà curare, nell’ambito del presente incarico, i rapporti con il progetto esecutivo, ancorché questo sia stato affidato ad altri professionisti. In ogni caso gli stessi adempimenti devono essere conclusi e i relativi atti tecnici devono essere disponibili e consegnati al committente/responsabile dei lavori prima della pubblicazione del bando di gara, in caso di procedure di affidamento di evidenza pubblica, o prima dell’invio della richiesta di presentazione delle offerte ai candidati esecutori in caso di procedure negoziate.

8. Il costo per la sicurezza, deve essere inequivocabilmente evidenziato nel piano in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso in sede di gara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, primo periodo, della legge n. 109 del 1994; lo stesso costo deve essere evidenziato in uno dei seguenti modi:

a) quale prezzo a corpo onnicomprensivo per tutti gli oneri per la sicurezza, la cui voce e descrizione è costituita dal piano medesimo;
b) quale risultato della quantità di singoli oneri o apprestamenti, a misura, moltiplicato per il prezzo unitario dei medesimi; in tal caso il piano deve essere integrato da un computo riportante i singoli oneri o apprestamenti, le relative quantità previste e i rispettivi prezzi unitari contrattuali non modificabili in sede di gara;
c) una forma mista tra quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in tal caso con separazione netta e inequivocabile tra la parte di oneri per la sicurezza stimati a corpo e la parte stimata a misura.

9. Per quanto possibile è privilegiata la modalità di cui al comma 8, lettera a), sempre obbligatoria e unica modalità possibile in caso di lavori da appaltare a corpo ai sensi dell’articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F; le modalità di cui alle lettere b) e c) potranno essere utilizzate esclusivamente in casi eccezionali e motivati.

10. Il tecnico coordinatore deve assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi per la sicurezza di cui al comma 8, nel quadro economico dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d’asta soggetti a ribasso o ad offerta.

11. Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in considerazione di quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel Capitolato Speciale d’appalto.

.art. 4) – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per l’esecuzione

1. Entro 10 giorni dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei lavori il tecnico coordinatore deve trasmettere all’impresa esecutrice il piano di sicurezza con prova dell’avvenuto ricevimento, unitamente a:

a) l’invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:

a.1)- che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto;
a.2)- per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-bis, della legge n. 109 del 1994;
a.3)- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-bis, della legge citata;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge n. 109 del 1994;

c) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 2 e 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante altresì le notizie di cui ai commi 4 e 5 della stessa norma, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto.

2. In nessun caso le proposte di cui al comma 1, lettera a), punti a.1) ed a.2), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati.

3. Qualora le proposte di cui al comma 1, lettera a), punto a.3), comportino un incremento dei costi, il tecnico coordinatore deve immediatamente darne notizia al committente, motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano di sicurezza. L’eventuale rifiuto motivato del committente all’adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atti scritti che il tecnico coordinatore deve trasmettere all’impresa e conservare unitamente al piano di sicurezza.

4. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 2, il tecnico coordinatore si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni e, per quelle di cui al comma 3, sollecita il committente alla pronuncia entro lo stesso termine; nel caso le proposte non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al committente e all’impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente e all’impresa. Qualora il tecnico coordinatore non si pronunci nel termine previsto, le proposte si intendono accolte e nel caso di cui al comma 3, i relativi costi, come quantificati equamente dalle parti, sono imputati al coordinatore per l’esecuzione, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti dal presente disciplinare e, in caso di insufficienza, sull’assicurazione di cui all’articolo 10, comma 2.

5. Le proposte di cui al comma 1, lettera a), possono comunque essere presentate al coordinatore anche in corso d’opera, purché prima dell’esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione deve:

a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché‚ la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;
e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

7. Per l’individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui alla lettera e) del comma precedente il coordinatore deve fare riferimento all’elenco stabilito con provvedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge; in assenza del predetto provvedimento il coordinatore deve riferirsi alla reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.

8. E’ compresa nell’incarico l’assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E’ altresì compresa l’emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell’impresa di cui all’articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

art. 5) – Esclusioni

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione esecutiva, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e dei contratti, all’assistenza a quest’ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico ovvero, ancorché non previsto, che non sia strettamente necessario allo svolgimento del presente incarico.

2. Sono escluse dal presente incarico e il committente/responsabile dei lavori dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al coordinatore, dovranno essere oggetto di apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l’eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al tecnico coordinatore:

a)- assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell’attività di cantiere, sia in sede di giurisdizione civile ordinaria che in sede stragiudiziale;
b)- assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa che in sede stragiudiziale.

3. Qualora l’eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al tecnico coordinatore, si seguono le norme del codice civile applicabili in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

art. 6) - Modalità di espletamento delle prestazioni e altre condizioni disciplinanti l’incarico

1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire al tecnico coordinatore, all’inizio dell’incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell’incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l’espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico coordinatore si impegna a espletare l’incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria.

3. Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall’incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

4. Il tecnico coordinatore per l’esecuzione, per l’adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge deve accedere e presenziale nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l’attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del tecnico coordinatore, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

5. A lavori ultimati il tecnico coordinatore per l’esecuzione deve produrre documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento.

6. Prima del pagamento dei corrispettivi relativi alle singole prestazioni, il tecnico coordinatore deve consegnare al committente/responsabile dei lavori due esemplari di ogni atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità.
(aggiungere: facoltativo per committenti privati, obbligatorio per committenti pubblici)
Contemporaneamente il tecnico coordinatore deve consegnare al committente/responsabile dei lavori anche una copia degli stessi atti su dischetto magnetico in formato standardizzato.

 art. 7) – Termini e durata dell’incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, a condizione che il committente/responsabile dei lavori, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo nelle condizioni in tecnico coordinatore di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo all’articolo 6, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del tecnico coordinatore.

2. I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, come segue:

a)- redazione del piano e del fascicolo, giorni ............( ........ .................................)
b)- coordinamento per la fase dell’esecuzione, giorni ............( ........ .................................)  e comunque non inferiore a tutta la durata prevista dei lavori stabilita ai sensi dell’articolo 3, comma 11, incrementata di sessanta giorni; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.

3. I termini di cui al comma 2, lettera a), possono essere prorogati o adeguati, con adeguata motivazione, in relazione alla durata della progettazione esecutiva, senza ulteriore compenso. I termini di cui al comma 2, lettera b), possono essere prorogati o adeguati in relazione all’effettiva durata dei lavori; tuttavia qualora tali termini risultino maggiori di quanto previsto, trova applicazione l’articolo 8, comma 4.

4. Ogni giorno oltre i termini stabiliti al comma 2 nella consegna degli atti affidati al tecnico coordinatore comporta una penale pari al 2% dell’importo dei compensi di cui all’articolo 8, comma 1; ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del tecnico coordinatore per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto, è facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare l’incarico al tecnico coordinatore e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso tecnico coordinatore. In tal caso trova applicazione l’articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell’incarico, entro il termine di 30 dall’avvenuta richiesta da parte dello tecnico coordinatore, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l’interruzione dell’incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell’ordinamento in materia di tariffe professionali.

6. E’ facoltà del tecnico coordinatore rinunciare all’incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso; la rinuncia all’incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del tecnico coordinatore; per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell’incarico e, in via sussidiaria, le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

7. Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato alla utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal tecnico coordinatore nell’espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

art. 8) - Determinazione del compenso

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. ......, in particolare delle disposizioni relative agli onorari a discrezione, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell’articolo 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte le prestazioni descritte nel presente e a quelle ad esse direttamente riconducibili, come segue:

[ ] - a)- coordinamento per la fase della progettazione, articolo 4 della legge     Lire .....................................
[ ] - b)- piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 della legge       Lire ....................................
[ ] - c)- fascicolo di cui all’articolo 4, lettera b), della legge                                Lire .....................................
[ ] - d)- coordinamento per la fase dell’esecuzione, articolo 5 della legge           Lire .....................................
Totale                                                                                                          Lire .....................................

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e rispondono al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all’articolo 2233, secondo comma, del codice civile.

3. Gli importi di cui al comma 1, comprensivi di onorari e spese, tengono conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del tecnico coordinatore e dell’ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l’espletamento dell’incarico.

4. Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere non dipendenti da responsabilità del tecnico coordinatore, l’incarico relativo al coordinamento per la fase dell’esecuzione debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso coordinatore dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l’assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità più avanti descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo disciplinare di incarico. In questo caso spetta al tecnico coordinatore un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1, lettera d), del presente articolo (coordinamento per la fase dell’esecuzione), diviso per il periodo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), e moltiplicato per il periodo in eccesso.

5. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.

6. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il tecnico coordinatore e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso tecnico coordinatore intenda o debba avvalersi.
(solo per committenti pubblici)
7. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 9, e 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, l’impegno di spesa complessivo (compresi contributi obbligatori e I.V.A. alle aliquote di legge) risultante dal presente disciplinare d’incarico risulta in Lire .....................................

art. 9) - Modalità di corresponsione dei compensi

1. Il compensi, così come stabiliti all’articolo 8, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

a)- entro 30 giorni dalla consegna del piano  oltre che del fascicolo: acconto del …….% dell’importo del compenso stabilito per gli stessi atti;
b)- entro 30 giorni dalla data della firma del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori o, in mancanza della data certa del contratto, entro 30 giorni dall’effettivo inizio dei lavori: saldo dell’importo del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di progettazione;
c)- entro 30 giorni dall’effettivo inizio dei lavori: acconto del …….% () dell’importo del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di esecuzione;
d)- entro 30 giorni dalla fine dei lavori: saldo dell’importo del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di esecuzione; subordinatamente all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 6, commi 5 e 6, del presente disciplinare.

2. Qualora per qualunque causa non dipendente dal tecnico coordinatore il contratto di cui al comma 1 non venga stipulato, ovvero i lavori non vengano effettivamente iniziati, entro 60 giorni dall’ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico coordinatore medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
(eventuale)
3. Ferma restando la modalità del saldo di cui al comma 1 lettera d), l’importo del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di esecuzione sarà corrisposto mediante circa n. ……….  acconti periodici in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori e per importi proporzionali.

art. 10) – Assunzione di responsabilità

1. Il tecnico coordinatore assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all’articolo [ ] - 4 e all’articolo [ ] - 5 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall’articolo 21 dello stesso.

2. Il tecnico coordinatore deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l’incarico, rilasciata dalla ……………………………………………………… agenzia di ………………….., numero ………………… in data ………………., con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all’ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale complessivo di Lire ……………….…  e di Lire ……………..….. per sinistro; l’assicurazione deve altresì coprire i maggiori costi sostenuti per l’adeguamento del piano di sicurezza con le misure relative a disposizioni normative eventualmente omesse o disattese.

3. Il committente/responsabile dei lavori assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all’articolo 3 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall’articolo 20 dello stesso.

art. 11) - Disposizioni transitorie

(solo per committenti privati)
1. Il presente disciplinare è vincolante ed efficace per le parti solo dopo la sottoscrizione, anche separata, di ambedue i contraenti. Qualora una delle parti contraenti non sottoscriva il disciplinare, lo stesso non costituisce atto unilaterale né comporta l’assunzione di alcun obbligo o promessa da parte del primo ed unico sottoscrittore.

(solo per committenti pubblici)
1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico coordinatore nella sua interezza, lo sarà invece per l’amministrazione affidante, solo dopo l’intervenuta eseguibilità dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti e della comunicazione dell'assunzione del relativo impegno di spesa al tecnico coordinatore, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995; è inoltre fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l’amministrazione affidante, per il solo coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione esecutiva di cui all’articolo 2, lettera e), della legge, nonché per la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo informativo di cui all’articolo 4, coma 1, lettere a) e b) stessa legge, mentre lo sarà per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera di cui all’articolo 2, lettera f), solo dopo che la stessa amministrazione avrà trasmesso la relativa comunicazione dell'assunzione del relativo impegno di spesa al tecnico coordinatore, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, relativo alle successive prestazioni; è sempre facoltà discrezionale della stessa amministrazione non procedere all’affidamento ovvero di procedere all’affidamento a terzi, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

....................................., lì ..................................

Il tecnico incaricato: .................................

IL COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI: .................................