DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL LAVORO E NOMINA DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
INCARICO PROFESSIONALE PER LE
FUNZIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
LAVORI DI _________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________ (), che qui agisce in nome e per conto dell'ente,
quale committente (ovvero) responsabile dei lavori, nominato con _______________________ n. ____ del _______
PREMESSO
Che è stata affidata / che si intende affidare al sig. _____________________________________________________
l'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori sopra descritti, da eseguirsi in località ________________________, sentito lo stesso progettista, con la presente
DETERMINA
1)- ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, che la durata complessiva presunta dei lavori è prevista e stimata in giorni ______ ( ___________________________ );
2)- che lentità presunta dei lavori è stimata in ________ uomini/giorni e che si presume che nel cantiere:
[ ] non sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese,
[ ] non sia previsto alcuno dei rischi particolari elencati nellallegato II al decreto legislativo,
[ ] siano previsti i rischi particolari elencati a_ num. _____________ nellallegato II al decreto legislativo,
[ ] la durata stimata dei lavori non superi i 30 giorni o non necessiti la presenza contemporanea di oltre 20 lavoratori,3)- che, in conseguenza di quanto previsto al punto 2), non vige lobbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nonché di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo informativo di cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto;
4)- che, in conseguenza di quanto previsto al punto 2), in applicazione dellarticolo 11 del decreto:
[ ] è obbligatoria la notifica preliminare allente di sorveglianza, come da modello di cui allallegato II al decreto;
[ ] non è obbligatoria la notifica preliminare allente di sorveglianza,
, lì ..
PER L'ENTE COMMITTENTE
DETERMINAZIONE
DELLA DURATA DEL LAVORO O DELLE SUE FASI E NOMINA DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
E DI SALUTE
[ ] DURANTE LA
PROGETTAZIONE DELLOPERA (coordinatore per la progettazione)
[ ] DURANTE LA
REALIZZAZIONE DELLOPERA (coordinatore per lesecuzione)
LAVORI DI ___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________ (), che qui agisce in nome e per conto dell'ente,
quale committente (ovvero) responsabile dei lavori, nominato con _______________________ n. ____ del _______
PREMESSO
Che è stata affidata / che si intende affidare al sig. _____________________________________________________
l'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori sopra descritti, da eseguirsi in località _______________________, sentito lo stesso progettista, con la presente
DETERMINA
1)- ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, che:
[ ] - la durata complessiva presunta dei lavori è prevista e stimata in giorni ______ ( _____________________ );DETERMINA INOLTRE
2)- che lentità presunta dei lavori è stimata in _______ () uomini/giorni e che si presume che nel cantiere:
[ ] sia prevista o necessiti la presenza, anche non contemporanea, di più imprese,3)- che, in conseguenza di quanto previsto al punto 2), vige lobbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nonché di redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predisporre il fascicolo informativo di cui allart. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto, ai sensi dellart. 3, comma 3, lettere [ ]- a) [ ]- b) [ ]- c) [ ]- d);
NOMINA E INCARICA QUALE COORDINATORE
il signor _________________________________________, nato a ______________________ il ______________, con studio in ________________________, via ______________________, telefono _______________,
iscritto allAlbo de___ ________________ della provincia di ______________ al numero _______ dallanno ______,
(codice fiscale ________________, partita IVA ______________________), il quale risulta in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 494 del 1996 e in particolare: [ ]- dallarticolo 10 [ ] - dallarticolo 19
SI IMPEGNA
1)- a comunicare il nominativo del coordinatore qui designato alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che saranno coinvolti nei lavori e ad indicare o far indicare lo stesso nominativo sul cartello di cantiere;
2)- ad inserire lo stesso nominativo nella notifica preliminare di cui allarticolo 11 del decreto legislativo n. 494 del 1996, secondo il modello di cui allallegato III allo stesso decreto legislativo.
, lì ..
PER L'ENTE COMMITTENTE
IL TECNICO COORDINATORE (per la sola accettazione dellincarico)
ALLEGATO ALLATTO DI DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL LAVORO E DELLE SUE FASI
«CRONOPROGRAMMA»
(TUTTE LE INDICAZIONI SONO PRESUNTE)
(omissis)INCARICO
PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E
DI SALUTE
(articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996)
[ ] - DURANTE LA PROGETTAZIONE
DELLOPERA (coordinatore per la progettazione)
[ ] -
DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLOPERA (coordinatore per lesecuzione)
Il giorno ________________ del mese di _______________ dellanno
_______________________ (___ / ___ / _____)
tra il committente / responsabile dei lavori
______________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________, che qui agisce in nome
e per conto proprio
(ovvero) del
committente ___________________________________________________________________________
(ovvero) per conto de
______________________________________________________________________________
ed il signor ___________________________________________, nato a ____________________ il
______________,
con studio in ________________________, via ______________________, telefono
_______________,
iscritto allAlbo de___ ________________ della provincia di ______________ al numero
_______ dallanno ______,
(codice fiscale ___________________, partita IVA ______________________), (nel seguito del
presente atto e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "tecnico
coordinatore") il quale risulta in possesso dei requisiti richiesti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le
parti indicato semplicemente come "legge") e in particolare:
[ ] - dallarticolo 10
[ ] - dallarticolo 19
PREMESSO
1)- che lo stesso committente/responsabile dei lavori ha
affidato/intende affidare la progettazione esecutiva dei lavori di
_______________________________________________________________________________ in
località ____________________________________________________________________________allo
stesso tecnico coordinatore;
(ovvero) al sig.
___________________________________________________________________________________;
2)- che lentità presunta dei lavori è stimata in ________ uomini/giorni e che si presume che nel cantiere:
[ ] - sia prevista o necessiti la presenza, anche non contemporanea, di più imprese,
[ ] - siano previsti i rischi particolari elencati a_ num. ______________ nellallegato II alla legge,
[ ] - la durata stimata dei lavori sia superiore a 30 giorni e necessiti la presenza contemporanea di più di 20 lavoratori,
3)- che, in conseguenza di quanto detto al punto 2), vige lobbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nonché di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo informativo di cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge, ai sensi dellarticolo 3, comma 3, lettere [ ] - a) [ ] - b) [ ] - c) [ ] - d);
4)- che, in conseguenza di quanto detto al punto 2, in relazione alla notifica preliminare di cui allarticolo11 della legge
[ ] - vige lobbligo di trasmissione della stessa allorgano di vigilanza competente per territorio, nel caso allA.S.L. n. _____ di _______________________, ai sensi del citato articolo 11, comma 1, lettere [ ] - a) [ ] - b) [ ] - c) della legge;
[ ] - non vige lobbligo di trasmissione allorgano di vigilanza in quanto non si ricade in alcuno dei casi previsti;
5)- che con atto separato e che si da per letto e conosciuto dalle parti, lo stesso committente/responsabile dei lavori ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
art. 1) - Obblighi generali
1. Il tecnico incaricato è obbligato allosservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. ......, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata alloggetto dellincarico.
2. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato allosservanza delle norme della legge e in particolare, in quanto applicabile, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
3. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per lespletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dallorganizzazione del committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.
art. 2) Oggetto dellincarico e descrizione delle prestazioni
1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:
[ ] - a)- coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dellopera (articolo 4 della legge);
[ ] - b)- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui allarticolo 12 della legge (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "piano");
[ ] - c)- predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera b) della legge (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "fascicolo");
[ ] - d)- coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante lesecuzione dellopera (articolo 5 della legge);
2. Per la redazione degli atti e per lespletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve attenersi alle misure generali di tutela di cui allarticolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche e integrazioni.
art. 3) Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per la progettazione
1. Il piano deve contenere lindividuazione, lanalisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano deve contenere altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, lutilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Esso è inoltre integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori.
2. Nella redazione del piano e nellindividuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve osservare, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo ai sensi dellarticolo 12, comma 2, della legge (per i soli lavori pubblici aggiungere) ovvero, se emanato, le prescrizioni del regolamento di cui allarticolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Il piano generale deve definire, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) iabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi dopera, zone di stoccaggio e di carico e scarico;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in ambienti confinati o con sollevamento di polveri;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in ambienti confinati;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
4. Il piano di sicurezza deve altresì tener conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dellintervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto alluso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano di sicurezza dovrà quindi prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire lincolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere può essere suddiviso.
5. Nella predisposizione del fascicolo e nellindividuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica e dellallegato II al documento U.E. 260/5/93, ai sensi dellarticolo 4, comma 2, del decreto; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione allatto di eventuali lavori successivi sullopera e deve comunque osservare, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo ai sensi dellarticolo 4, commi 2 e 3, del decreto.
6. Il tecnico coordinatore può redigere direttamente il piano, oppure incaricare della redazione terzi soggetti forniti della necessaria competenza in materia, in ogni caso sotto la propria piena responsabilità.
6. Nella predisposizione del fascicolo e nellindividuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica e dellallegato II al documento U.E. 260/5/93, ai sensi dellarticolo 4, comma 2, della legge; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione allatto di eventuali lavori successivi sullopera e deve comunque osservare, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo ai sensi dellarticolo 4, commi 2 e 3, della legge.
7. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione esecutiva dell'opera, per cui il tecnico coordinatore dovrà curare, nellambito del presente incarico, i rapporti con il progetto esecutivo, ancorché questo sia stato affidato ad altri professionisti. In ogni caso gli stessi adempimenti devono essere conclusi e i relativi atti tecnici devono essere disponibili e consegnati al committente/responsabile dei lavori prima della pubblicazione del bando di gara, in caso di procedure di affidamento di evidenza pubblica, o prima dellinvio della richiesta di presentazione delle offerte ai candidati esecutori in caso di procedure negoziate.
8. Il costo per la sicurezza, deve essere inequivocabilmente evidenziato nel piano in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso in sede di gara, ai sensi dellarticolo 31, comma 2, primo periodo, della legge n. 109 del 1994; lo stesso costo deve essere evidenziato in uno dei seguenti modi:
a) quale prezzo a corpo onnicomprensivo per tutti gli oneri per la sicurezza, la cui voce e descrizione è costituita dal piano medesimo;
b) quale risultato della quantità di singoli oneri o apprestamenti, a misura, moltiplicato per il prezzo unitario dei medesimi; in tal caso il piano deve essere integrato da un computo riportante i singoli oneri o apprestamenti, le relative quantità previste e i rispettivi prezzi unitari contrattuali non modificabili in sede di gara;
c) una forma mista tra quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in tal caso con separazione netta e inequivocabile tra la parte di oneri per la sicurezza stimati a corpo e la parte stimata a misura.
9. Per quanto possibile è privilegiata la modalità di cui al comma 8, lettera a), sempre obbligatoria e unica modalità possibile in caso di lavori da appaltare a corpo ai sensi dellarticolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F; le modalità di cui alle lettere b) e c) potranno essere utilizzate esclusivamente in casi eccezionali e motivati.
10. Il tecnico coordinatore deve assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi per la sicurezza di cui al comma 8, nel quadro economico dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base dasta soggetti a ribasso o ad offerta.
11. Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in considerazione di quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, il tempo utile per lesecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel Capitolato Speciale dappalto.
.art. 4) Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per lesecuzione
1. Entro 10 giorni dallaggiudicazione o dallaffidamento dei lavori il tecnico coordinatore deve trasmettere allimpresa esecutrice il piano di sicurezza con prova dellavvenuto ricevimento, unitamente a:
a) linvito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:
a.1)- che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dellarticolo 12, comma 5, del decreto;
a.2)- per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa, ai sensi dellarticolo 31, comma 2-bis, della legge n. 109 del 1994;
a.3)- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, ai sensi dellarticolo 31, comma 2-bis, della legge citata;b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dellarticolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge n. 109 del 1994;
c) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 2 e 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante altresì le notizie di cui ai commi 4 e 5 della stessa norma, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto.
2. In nessun caso le proposte di cui al comma 1, lettera a), punti a.1) ed a.2), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati.
3. Qualora le proposte di cui al comma 1, lettera a), punto a.3), comportino un incremento dei costi, il tecnico coordinatore deve immediatamente darne notizia al committente, motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano di sicurezza. Leventuale rifiuto motivato del committente alladeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atti scritti che il tecnico coordinatore deve trasmettere allimpresa e conservare unitamente al piano di sicurezza.
4. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 2, il tecnico coordinatore si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni e, per quelle di cui al comma 3, sollecita il committente alla pronuncia entro lo stesso termine; nel caso le proposte non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al committente e allimpresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente e allimpresa. Qualora il tecnico coordinatore non si pronunci nel termine previsto, le proposte si intendono accolte e nel caso di cui al comma 3, i relativi costi, come quantificati equamente dalle parti, sono imputati al coordinatore per lesecuzione, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti dal presente disciplinare e, in caso di insufficienza, sullassicurazione di cui allarticolo 10, comma 2.
5. Le proposte di cui al comma 1, lettera a), possono comunque essere presentate al coordinatore anche in corso dopera, purché prima dellesecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione deve:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;
e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
7. Per lindividuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui alla lettera e) del comma precedente il coordinatore deve fare riferimento allelenco stabilito con provvedimento amministrativo ai sensi dellarticolo 5, comma 2, della legge; in assenza del predetto provvedimento il coordinatore deve riferirsi alla reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.
8. E compresa nellincarico lassistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E altresì compresa lemissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dellimpresa di cui allarticolo 31-bis della legge n. 109 del 1994, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.
art. 5) Esclusioni
1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione esecutiva, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e dei contratti, allassistenza a questultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico ovvero, ancorché non previsto, che non sia strettamente necessario allo svolgimento del presente incarico.
2. Sono escluse dal presente incarico e il committente/responsabile dei lavori dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al coordinatore, dovranno essere oggetto di apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora leventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al tecnico coordinatore:
a)- assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nellattività di cantiere, sia in sede di giurisdizione civile ordinaria che in sede stragiudiziale;
b)- assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa che in sede stragiudiziale.
3. Qualora leventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al tecnico coordinatore, si seguono le norme del codice civile applicabili in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.
art. 6) - Modalità di espletamento delle prestazioni e altre condizioni disciplinanti lincarico
1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire al tecnico coordinatore, allinizio dellincarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dellincarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per lespletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico coordinatore si impegna a espletare lincarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria.
3. Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dallincarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Il tecnico coordinatore per lesecuzione, per ladempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge deve accedere e presenziale nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso lattività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del tecnico coordinatore, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
5. A lavori ultimati il tecnico coordinatore per lesecuzione deve produrre documenti aggiornati relativi allopera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento.
6. Prima del pagamento dei corrispettivi relativi alle singole
prestazioni, il tecnico coordinatore deve consegnare al committente/responsabile dei
lavori due esemplari di ogni atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso
sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o
modalità.
(aggiungere: facoltativo per committenti privati,
obbligatorio per committenti pubblici)
Contemporaneamente il tecnico coordinatore deve consegnare al
committente/responsabile dei lavori anche una copia degli stessi atti su dischetto
magnetico in formato standardizzato.
art. 7) Termini e durata dellincarico
1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dellincarico specifico ad eseguire la singola prestazione, a condizione che il committente/responsabile dei lavori, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo nelle condizioni in tecnico coordinatore di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo allarticolo 6, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del tecnico coordinatore.
2. I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, come segue:
a)- redazione del piano e del fascicolo, giorni ............( ........ .................................)
b)- coordinamento per la fase dellesecuzione, giorni ............( ........ .................................) e comunque non inferiore a tutta la durata prevista dei lavori stabilita ai sensi dellarticolo 3, comma 11, incrementata di sessanta giorni; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.
3. I termini di cui al comma 2, lettera a), possono essere prorogati o adeguati, con adeguata motivazione, in relazione alla durata della progettazione esecutiva, senza ulteriore compenso. I termini di cui al comma 2, lettera b), possono essere prorogati o adeguati in relazione alleffettiva durata dei lavori; tuttavia qualora tali termini risultino maggiori di quanto previsto, trova applicazione larticolo 8, comma 4.
4. Ogni giorno oltre i termini stabiliti al comma 2 nella consegna degli atti affidati al tecnico coordinatore comporta una penale pari al 2% dellimporto dei compensi di cui allarticolo 8, comma 1; ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del tecnico coordinatore per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.
5. Ai sensi dellarticolo 3, comma 7, del decreto, è facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare lincarico al tecnico coordinatore e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso tecnico coordinatore. In tal caso trova applicazione larticolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dellincarico, entro il termine di 30 dallavvenuta richiesta da parte dello tecnico coordinatore, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per linterruzione dellincarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dellordinamento in materia di tariffe professionali.
6. E facoltà del tecnico coordinatore rinunciare allincarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso; la rinuncia allincarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del tecnico coordinatore; per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dellincarico e, in via sussidiaria, le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
7. Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato alla utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal tecnico coordinatore nellespletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.
art. 8) - Determinazione del compenso
1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. ......, in particolare delle disposizioni relative agli onorari a discrezione, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dellarticolo 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte le prestazioni descritte nel presente e a quelle ad esse direttamente riconducibili, come segue:
[ ] - a)- coordinamento per la fase della progettazione, articolo 4 della legge Lire .....................................
[ ] - b)- piano di sicurezza e coordinamento di cui allarticolo 12 della legge Lire ....................................
[ ] - c)- fascicolo di cui allarticolo 4, lettera b), della legge Lire .....................................
[ ] - d)- coordinamento per la fase dellesecuzione, articolo 5 della legge Lire .....................................
Totale Lire .....................................
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e rispondono al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione allarticolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. Gli importi di cui al comma 1, comprensivi di onorari e spese, tengono conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del tecnico coordinatore e dellubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per lespletamento dellincarico.
4. Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere non dipendenti da responsabilità del tecnico coordinatore, lincarico relativo al coordinamento per la fase dellesecuzione debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso coordinatore dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli lassunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità più avanti descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo disciplinare di incarico. In questo caso spetta al tecnico coordinatore un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1, lettera d), del presente articolo (coordinamento per la fase dellesecuzione), diviso per il periodo di cui allarticolo 7, comma 2, lettera b), e moltiplicato per il periodo in eccesso.
5. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dellI.V.A., alle aliquote di legge.
6. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai
rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il tecnico coordinatore e gli eventuali
suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle
cui prestazioni lo stesso tecnico coordinatore intenda o debba avvalersi.
(solo per committenti pubblici)
7. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 9, e
35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche e
integrazioni, limpegno di spesa complessivo (compresi contributi obbligatori e
I.V.A. alle aliquote di legge) risultante dal presente disciplinare dincarico
risulta in Lire .....................................
art. 9) - Modalità di corresponsione dei compensi
1. Il compensi, così come stabiliti allarticolo 8, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
a)- entro 30 giorni dalla consegna del piano oltre che del fascicolo: acconto del .% dellimporto del compenso stabilito per gli stessi atti;
b)- entro 30 giorni dalla data della firma del contratto di appalto per lesecuzione dei lavori o, in mancanza della data certa del contratto, entro 30 giorni dalleffettivo inizio dei lavori: saldo dellimporto del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di progettazione;
c)- entro 30 giorni dalleffettivo inizio dei lavori: acconto del .% () dellimporto del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di esecuzione;
d)- entro 30 giorni dalla fine dei lavori: saldo dellimporto del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di esecuzione; subordinatamente allosservanza degli obblighi di cui allarticolo 6, commi 5 e 6, del presente disciplinare.
2. Qualora per qualunque causa non dipendente dal tecnico coordinatore
il contratto di cui al comma 1 non venga stipulato, ovvero i lavori non vengano
effettivamente iniziati, entro 60 giorni dallultimazione della relativa prestazione,
in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico coordinatore medesimo, i relativi
pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i
crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
(eventuale)
3. Ferma restando la modalità del saldo di cui al comma 1 lettera d), limporto
del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di esecuzione sarà
corrisposto mediante circa n.
. acconti periodici in relazione
allo stato davanzamento dei lavori e per importi proporzionali.
art. 10) Assunzione di responsabilità
1. Il tecnico coordinatore assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo allarticolo [ ] - 4 e allarticolo [ ] - 5 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dallarticolo 21 dello stesso.
2. Il tecnico coordinatore deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti lincarico, rilasciata dalla agenzia di .., numero in data ., con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino allultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale complessivo di Lire . e di Lire .. .. per sinistro; lassicurazione deve altresì coprire i maggiori costi sostenuti per ladeguamento del piano di sicurezza con le misure relative a disposizioni normative eventualmente omesse o disattese.
3. Il committente/responsabile dei lavori assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo allarticolo 3 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dallarticolo 20 dello stesso.
art. 11) - Disposizioni transitorie
(solo per committenti privati)
1. Il presente disciplinare è vincolante ed efficace per le
parti solo dopo la sottoscrizione, anche separata, di ambedue i contraenti. Qualora una
delle parti contraenti non sottoscriva il disciplinare, lo stesso non costituisce atto
unilaterale né comporta lassunzione di alcun obbligo o promessa da parte del primo
ed unico sottoscrittore.
(solo per committenti pubblici)
1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico
coordinatore nella sua interezza, lo sarà invece per lamministrazione affidante,
solo dopo lintervenuta eseguibilità dellatto formale di approvazione, ai
sensi delle norme vigenti e della comunicazione dell'assunzione del relativo impegno di
spesa al tecnico coordinatore, ai sensi dellarticolo 35, comma 1, del decreto
legislativo n. 77 del 1995; è inoltre fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo lapprovazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante lamministrazione affidante, per il solo coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione esecutiva di cui allarticolo 2, lettera e), della legge, nonché per la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo informativo di cui allarticolo 4, coma 1, lettere a) e b) stessa legge, mentre lo sarà per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dellopera di cui allarticolo 2, lettera f), solo dopo che la stessa amministrazione avrà trasmesso la relativa comunicazione dell'assunzione del relativo impegno di spesa al tecnico coordinatore, ai sensi dellarticolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, relativo alle successive prestazioni; è sempre facoltà discrezionale della stessa amministrazione non procedere allaffidamento ovvero di procedere allaffidamento a terzi, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
....................................., lì ..................................
Il tecnico incaricato: .................................
IL COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI: .................................