Nell'ambito del ginepraio degli adempimenti inutili (ovviamente chiamati "semplificazioni") ve n'è almeno uno che si può evitare.

E' noto che l'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, impone ai contraenti della pubblica amministrazione di comunicare il proprio conto corrente dedicato.

Il verbo "comunicare" non lascia spazio a interpretazioni, è del tutto diverso dal verbo "dichiarare" il quale, aderendo alla prassi amministrativa, di norma è riferito alle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

Quindi, cari responsabili dei servizi finanziari, economali o comunque addetti al pagamento delle fatture, evitate di chiedere, sempre e comunque, arbitrarie dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai fini della comunicazione del conto dedicato, magari corredate da documento di riconoscimento, con i soliti codici fiscali, indirizzi, riferimenti, PEC, soggetti delegati ad operare, il peso, l'altezza, la taglia dei calzini ecc. ecc. (nei casi più estremi tre pagine di notizie inutili, su modelli predisposti in PDF (*) partoriti da menti obnubilate, con rigetto (**) di altri tipi di dichiarazioni).

Questo quando sarebbe sufficiente comunicare il codice IBAN.

Ma c'è di più: con la fatturazione elettronica (***) obbligatoria, una volta compilato il campo «Dettagli pagamento» l'adempimento può dirsi assolto.

Basta carte inutili!

(*) Della serie facciamoci del male
(**) Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare (art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000)
(***) L'idea non era male, peccato che con centinaia di ingegneri a disposizione di SOGEI (società informatica di stato) sia stato partorito un sistema che sarebbe stato rifiutato anche dai Borboni