AFFARI ISTITUZIONALI - 64
Corte dei conti, sezione Calabria, 28 settembre 2007, n. 801
Costituisce danno erariale la liquidazione integrale dell'incentivo ex art. 18, comma 1, legge n. 109 del 1994 (ora art. 92, comma 5, d.lgs. n. 193 del 2006) quando parte delle prestazioni progettuali sono affidate a tecnici esterni all'amministrazione.
Qualora un tecnico dipendente progetti per la propria amministrazione (in via esclusiva) tocca a quest'ultima l'onere per l'iscrizione all'Ordine professionale di pertinenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria

Composta dai magistrati

Dott. Rossella Scerbo Presidente
Dott. Mauro Oliviero Magistrato
Dott. Ida Contino Magistrato rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 11247 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti dei sig. I.G., nato a … il …, residente a … (KR) in via …, ed elettivamente domiciliato in …, presso … che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria di costituzione.

Letto l'atto di citazione, depositato in data 26 luglio 2004.
Letta la memoria di costituzione del convenuto depositata il 16 febbraio 2005.
Uditi, alla pubblica udienza del 10/05/2007, il relatore dott. Ida Contino, e l'avv A.V. ed il pubblico ministero, nella persona del dott. Pierpaolo Grasso.

Esaminati gli altri atti e documenti di causa.

Considerato in

FATTO

Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 26 luglio 2004, la Procura regionale presso questa Sezione ha citato in giudizio l'odierno convenuto al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 26.000 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, a titolo di risarcimento del danno in favore del Comune di R.

La contestazione di responsabilità, afferma la Procura requirente, scaturisce dalla condotta gravemente colposa del convenuto il quale, nello svolgimento delle proprie funzioni di tecnico comunale, si autoliquidava incentivi e parcelle non dovute ed ometteva di astenersi dal sottoscrivere le determinazioni nelle quali era direttamente coinvolto.

In particolare, l'architetto I., già dipendente comunale, procedeva, con la determinazione n. 11 del 5 febbraio 2001, ad autoliquidarsi la somma di £. 47.744.428 per l'adeguamento del progetto dei lavori di “manutenzione straordinaria per sistemazione piazza e verde” , affidatogli con la delibera di giunta n. 74 del 24 giugno 1999, e, con determinazioni successive, provvedeva ad autoliquidarsi per intero l'incentivo dell'1,5 % in violazione dell'art. 18, 1° comma della legge 109/94, arrecando un danno complessivo pari ad € 26.000,00.

Con memoria depositata agli atti il 16 febbraio 2005, si è costituito l'arch. I. a mezzo degli avv.ti … i quali in via preliminare eccepiscono l'efficacia vincolante di giudicato della sentenza irrevocabile assolutoria pronunciata dal G.u.p. di Crotone.

Nel merito, dopo aver puntualizzato i rapporti tra il loro assistito ed il comune di R. dal 1986 al 2002, precisano che, con la determinazione n. 11 del 2001, il convenuto si liquidava la somma di £. 47.744.428 per la progettazione realizzata a seguito della deliberazione del 1986, quando cioè era ancora libero professionista.

La determinazione n. 38 del 2001, relativa al pagamento di £. 370.000 per la quota d'iscrizione all'albo degli architetti, trova invece una sua giustificazione nella circostanza che il convenuto aveva firmato progetti per conto del comune, e che pertanto la quota associativa doveva essere a carico dell'ente stesso.

In merito poi alle determinazioni n. 49/2001 e n. 14/2002 ove il convenuto procedeva ad autoliquidarsi per intero l'incentivo dell'1,5% previsto dall'art. 18, la difesa eccepisce la legittimità della condotta considerato che lo I. rivestiva l'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di responsabile unico del procedimento e della azione del piano di sicurezza.

Per i suddetti motivi concludono per il rigetto della domanda

All'esito dell'udienza dell'8 marzo 2005, il Collegio ha disposto un supplemento istruttorio volto ad acquisire i quadri tecnici di tutti i lavori la cui progettazione era stata affidata allo I. dal 1987 al 1999, ed una dichiarazione del Comune di R. relativa al pagamento dei lavori progettati dal convenuto in epoca precedente all'assunzione al Comune.

Con nota del 13 luglio 2005, l'Ente comunale depositava parte della documentazione richiesta e la causa veniva fissata per la discussione all'odierna udienza.

In sede di discussione l'avv. … ha precisato che la progettazione di cui alla determina n. 11 del 2001 era stata realizzata in epoca antecedente alla sua assunzione come dipendente comunale; che la quota associativa doveva essere pagata dal Comune in quanto beneficiario unico del lavoro svolto dal tecnico in materia di appalti pubblici e che l'incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/1994 era dovuto a prescindere dalla circostanza che l'ente comunale avesse predisposto il relativo regolamento.

Il Pubblico Ministero ha ripreso le argomentazioni formulate nell'atto di citazione ed ha concluso chiedendo la condanna del convenuto.

DIRITTO

1) La prima questione che il Collegio è chiamato a scrutinare riguarda l'efficacia vincolante, nel processo contabile, del giudicato penale in caso di pronuncia assolutoria.

I difensori del convenuto, nella memoria di costituzione, assumono l'efficacia vincolante, ai sensi dell'art. 652 del c.p.p., della sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Crotone.

Deve preliminarmente annotarsi che detta disposizione recita “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato … nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, e salvo che il danneggiato del reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell''art. 75, comma

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442 se la parte civile ha accettato il rito abbreviato

Il tenore letterale dell'art. 652 c.p.p. manifesta la inequivoca volontà legislativa di attribuire efficacia vincolante solo alle sentenze di assoluzione emesse in seguito al rito ordinario dibattimentale (art. 530 del c.p.p.) o al rito abbreviato (art. 442 del c.p.p) e non piuttosto la possibilità di estendere detta efficacia anche alle sentenze del G.u.p. emesse ex art. 425 del c.p.p.

A prescindere dalle suesposte assorbenti considerazioni, il Collegio ritiene di dover precisare che gli indirizzi giurisprudenziali, in merito alla corretta applicazione dell'art. 652 c.p.p., non sono univoci e che questa Sezione condivide quella parte della giurisprudenza che esclude l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. nel giudizio amministrativo-contabile atteso che il Pubblico Ministero erariale non può costituirsi quale parte civile nel giudizio penale (cfr. Corte conti sez. riun. n. 911/1993, sez. riun. 754/1992, il principio è stato peraltro ripreso in Corte conti sez. I 331/2000, Sez. Riun. N. 5/1998 ecc).

2) Ciò ritenuto, dovendo proseguire nell'esame del merito, il Collegio ritiene opportuno effettuare, alla luce delle risultanze istruttorie, una ricostruzione del fatto storico posto alla base della contestazione attorea.

- Con la deliberazione n. 315 del 22.11.1987, la giunta comunale del comune di R. incaricava l'arch. I., all'epoca libero professionista, della progettazione dei lavori di sistemazione di aree e strade comunali interne all'abitato del capoluogo.

- In data 29.05.1987, con la deliberazione n. 27, l'organo giuntale approvava il progetto di massima presentato dal professionista nel quale erano previsti in sede di esecuzione tre successivi lotti:

1) la sistemazione del marciapiede Viale Trieste per un importo di £. 287.700.000
2) la sistemazione aree verdi per un importo di £. 902.450.000 e
3) la sistemazione di Piazza Aldo Barbaro per un importo di £. 486.200.000.

L'importo complessivo dei lavori ammontava a £. 250.000.000.000.

- Il progetto esecutivo del 1° stralcio dei lavori, relativo alla sistemazione dei marciapiedi Viale Trieste, veniva approvato con la deliberazione n. 43 dell'1.7.1987.

Il progetto esecutivo del 2° stralcio dei lavori, relativo alla sistemazione di Piazza Aldo Barbaro, veniva approvato con la deliberazione n. 183 del 29.09.1994; seguivano perizie di variante ed in ultimo la deliberazione n. 193 dell'11.7.1996 di approvazione del progetto per il completamento della Piazza Aldo Barbaro.

In tutte le cennate deliberazioni si dava atto che il compenso professionale sarebbe stato corrisposto all'architetto a seguito del perfezionamento del mutuo.

- Il 3 febbraio 1997 il convenuto veniva assunto in servizio quale tecnico comunale.

- Con la deliberazione n. 74 del 24.06.1999, la Giunta comunale affidava al tecnico comunale I. i lavori di adeguamento progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione piazza e verde e con la deliberazione n. 152 del 30.11.1999 approvava il relativo progetto redatto dal tecnico comunale.

- Sempre dalla documentazione versata in atti risulta che l'odierno convenuto, quale responsabile dell'Ufficio tecnico, con la determina n. 11 del 5.02.2001 si autoliquidava un compenso professionale pari a £. 47.744.428 per il progetto affidatogli con la delibera di giunta n. 74 del 24 giugno 1999, e, con determinazioni successive, relative ad ulteriori lavori pubblici, provvedeva ad autoliquidarsi per intero l'incentivo dell'1,5 % in violazione dell'art. 18, 1° comma della legge 109/94.

Con ulteriore determina, la n. 38 del 5.06.2001 il convenuto, sempre nella qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico si autoliquidava la somma di £. 370.000 corrispondente alla quota d'iscrizione dello stesso all'Ordine degli architetti della provincia di Crotone.

Così come evidenziato nelle premesse in fatto, la Procura requirente contesta allo I. tre diverse condotte: l'autoliquidazione della parcella di £. 47.744.428, l'autoliquidazione dell'intero incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/1994 per ulteriori lavori pubblici e l'autoliquidazione della quota di iscrizione all'albo degli architetti.

a) Con riferimento alla prima contestazione il Collegio non può che evidenziare la illegittimità della condotta posta in essere dal convenuto.

E' evidente, infatti, che la determina n. 11 si riferisce, avendo il medesimo importo, alla parcella professionale approvata dall'ordine degli architetti l'1.12.2000, .

E' altresì incontestabile che detta parcella si riferisca all'incarico ricevuto dal convenuto il 24.06.1999 con la deliberazione n. 74.

Si consideri al riguardo non solo l'oggetto indicato nella parcella dallo stesso committente “progetto: sistemazione aree zona verde; Data incarico : 24.06.1999 ; Delibera: n 74” ; ma soprattutto la circostanza che l'importo dei lavori ivi indicato corrisponde esattamente al quadro economico riportato nella deliberazione n. 152 del 1999, con la quale veniva approvato il progetto redatto dall'arch. I. a seguito della deliberazione d'incarico n. 74 del 1999

Orbene, il suddetto incarico è stato conferito alcuni anni dopo l'assunzione a tempo indeterminato dello I. di talché il pagamento delle competenze professionali avrebbe dovuto essere liquidato nelle percentuali previste dall'art. 18 della legge 109/1994.

Tale disposizione infatti prevede la possibilità di ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice ( il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori) qualora abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro, una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara o di un lavoro.

Alla luce delle suesposte considerazioni non possono assumere alcun valore le diverse asserzioni rese in proposito dal convenuto, secondo il quale la determina n. 11 si riferisce all'incarico ricevuto con la delibera n. 315 del 1986, quando egli era libero professionista

Invero esiste un collegamento tra l'incarico conferito allo I. nel 1999 e la delibera n. 315/1986; peraltro detto collegamento è reso esplicito nella deliberazione n. 74 ove viene dichiarato “visto che l'incarico del progetto di cui all'oggetto era già stato affidato con la deliberazione n. 315 del 22.11.1986 all'arch. I., responsabile del settore Lavori Pubblici di questo comune, all'epoca libero professionista …

Tuttavia dall'attento esame di tutte le deliberazioni prodotte in atti e dal raffronto dei quadri economici indicati nei provvedimenti di approvazione dei lavori pubblici, emerge che l'unico legame ipotizzabile è nel senso che i lavori di sistemazione piazza e verde, la cui progettazione è stata conferita con la delibera 74, potrebbero inserirsi nel terzo stralcio (sistemazione verde) approvato, nella fase della progettazione di massima, con la delibera n. 27 del 29.05.1987.

In altri termini, come già evidenziato nella ricostruzione del fatto, con la delibera n. 315 del 1986 l'arch. I., all'epoca libero professionista, veniva incaricato della progettazione dei lavori di sistemazione di aree e strade comunali interne all'abitato del capoluogo.

Nell'espletamento di tale incarico, il convenuto redigeva un progetto di massima nel quale erano previsti tre lotti successivi di lavori.

Solo due dei tre lotti venivano tuttavia progettati in fase esecutiva dal convenuto nel periodo in cui era libero professionista.

Ne discende che l'incarico conferito nel 1999 attiene al terzo lotto di lavori previsto nel progetto di massima del 1987 e mai elaborato in fase esecutiva.

Ritiene pertanto il Collegio che la parcella liquidata con la determina n. 11 del 2001 attiene al progetto esecutivo conferito al tecnico comunale nel 1999 e per il quale la stessa Giunta deliberava di corrispondere gli onorari dovuti al professionista in base a quanto disposto dall'art. 18 della legge 109/1994.

Un ulteriore argomento che rafforza la ricostruzione dei fatti operata dal Collegio emerge dalla circostanza che i lavori di cui all'oggetto della deliberazione n. 74/1999 erano stati inseriti nel programma dei lavori pubblici relativo all'anno 1999 pertanto non potevano essere stati già progettati in epoca precedente.

b) Anche la seconda contestazione mossa dalla Procura al convenuto, relativa alla liquidazione dell'intera percentuale prevista dall'art. 18 della legge 109/1994 (1,5%) per i lavori realizzati quando il convenuto era dipendente pubblico, è fondata.

ll Collegio, infatti, non può che constatare, dall'esame delle singole determine di pagamento, che il convenuto I. non ha mai rivestito contestualmente la funzione di progettista, di direttore dei lavori, di responsabile del procedimento e di responsabile del piano della sicurezza, per come affermato dalla difesa.

Nello specifico risulta che nell'appalto liquidato con la determina n. 51 del 26 novembre 2006 l'arch. I. ha svolto solo la funzione di responsabile del procedimento mentre il progettista ed il direttore dei lavori era l'arch. A.; nei lavori liquidati con la determina n. 49 del 9 luglio 2001 l'arch. I. ha svolto la sola funzioni di progettista nei lavori liquidati con la determina n. 14 del 22 marzo 2002 e nella determina n. 46 ha svolto la funzione di responsabile del procedimento.

Non si giustifica pertanto in alcuna maniera la liquidazione del compenso nella percentuale dell'1,50%.

Il legislatore, infatti stabilisce che una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Qualora alcune delle predette prestazioni sono affidate a personale esterno le relative quote costituiscono economie.

Ne discende che il tecnico I. avrebbe dovuto ricevere un compenso per la propria attività ma non certo nella percentuale liquidata.

c) Non ritiene il Collegio di condividere la terza contestazione mossa al convenuto, quella relativa alla quota d'iscrizione all'albo speciale degli architetti.

Occorre al riguardo ripercorrere sinteticamente la disciplina introdotta in materia di appalti pubblici dalla legge 109/1994 ( legge Merloni), con riferimento alla effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie.

In particolare il legislatore, all'art. 17 comma 1, nel formulare un elenco puntuale dei soggetti cui possono essere demandate le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (nonché alla direzione ) dei lavori pubblici, colloca al primo posto gli uffici tecnici della stazione appaltante, non escludendo con ciò la possibilità di affidare, in presenza di valide motivazioni, l'incarico a soggetti estranei all'amministrazione stessa.

E' evidente che tale scelta normativa scaturisca dalla necessità di rendere l'azione amministrativa economica ed efficiente.

Il vantaggio economico che ne deriva, infatti, è immediatamente percepibile ove si consideri che il legislatore all'art. 18 prevede un compenso massimo pari all' 1,5 % dell'importo dei lavori per tutti tecnici affidatari dell'appalto.

Al comma 2 dell'art. 17 il legislatore stabilisce che i progetti redatti dagli Uffici tecnici delle amministrazioni, devono essere firmasti da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.

Orbene ritiene il Collegio che l'abilitazione all'esercizio della professione del tecnico I., subordinata all'iscrizione del professionista al relativo albo, si sia rivolta ad esclusivo vantaggio dell'amministrazione la quale appunto ha potuto utilizzare lo stesso per l' attività di progettazione e direzione dei lavori pubblici.

A ciò si aggiunga che l'arch. I. sin dal 1997 è stato assunto a tempo indeterminato con la conseguente impossibilità di svolgere attività professionale a favore di terzi.

In questa ottica il Collegio ritiene che la quota d'iscrizione all'albo professionale sia stata giustamente pagata dall'ente comunale e che pertanto nessun danno è ipotizzabile a carico dell'ente medesimo a causa della determina n. 38

3) Passando all'esame dell'elemento psicologico, il Collegio non può che giudicare il comportamento posto in essere dal convenuto gravemente colposo .

L'arch. I., infatti, in spregio alla disposizione contenuta dall'art. 18 della legge 109/1994, manifestando quindi una grave negligenza ed indifferenza verso le norme che regolano l'azione amministrativa, si autoliquidava per intero parcelle che avrebbero dovuto essere determinate secondo le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione.

La gravità della sua condotta si rileva altresì dalla circostanza che il tecnico comunale procedeva a liquidarsi le suddette somme anche in violazione dell'art. 6 del codice deontologico approvato in calce al c.c.n.l. n. 5 del 1995.

La suddetta disposizione infatti impone al dipendente comunale di astenersi dal prendere provvedimenti che possano arrecargli un qualsiasi vantaggio

4) L' ultimo profilo da esaminare attiene all'entità del danno erariale.

E' indubbio che la condotta illegittima posta in essere dal convenuto abbia causato un danno erariale al comune di R.

Tuttavia, ritiene il Collegio di non poter condividere la quantificazione operata dalla Procura requirente ove si consideri che comunque l'arch. I., sebbene come dipendente comunale, ha effettuato progettazioni, ha svolto la funzione di direttore dei lavori e di responsabile del procedimento, tutte attività di cui l'amministrazione si è avvalsa e di cui il Collegio non può non tener conto nella determinazione del danno .

Una parte della somma percepita, pertanto gli era dovuta.

Nello specifico, poiché alla data dei fatti di causa le modalità ed i criteri relativi agli incentivi ed alle spese per la progettazione non erano ancora stati assunti nel regolamento di cui all'art. 18 della legge 109/1994, il Collegio ritiene equo assegnare all'arch. I. l'1% delle parcelle che invece questi si è autoliquidato per intero o nella misura massima dell'1,50%.

Alla luce di quanto sopra, poiché l'1% delle parcelle relative ad i lavori che il dipendente comunale ha svolto corrisponde ad € 9.184,45, si ritiene di dover imputare al convenuto un danno erariale pari ad € 16.815,55

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

CONDANNA:

I.G. al pagamento di €. 16.815,55 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell' effettivo depauperamento sino al soddisfo ed agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese giudiziali che si liquidano in € * 319,54 * * trecentodiciannove/54 *.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2007.

L'estensore  - Il Presidente