AFFARI ISTITUZIONALI - 058
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 maggio 2005, n.
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L'illegittimità di un atto amministrativo
non può giustificare l’accoglimento della domanda di risarcimento danni, in assenza di
prova degli altri elementi della fattispecie risarcitoria.
Riconducendo la
fattispecie all’art. 2043 c.c.
è
onere del ricorrente la prova in giudizio del
danno subito, del nesso di causalità e della colpa
dell’Amministrazione. Deve essere esclusa la colpa ove si accerti che l’errore
dell'amministrazione sia scusabile.
(si veda anche Corte di cassazione, 1.a sez. civ., 23 luglio 2004, n. 13804)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro - Sezione seconda
composto dai signori magistrati:
Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente
Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.
Dr. Roberta CICCHESE - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1896/1999 proposto da V.F. e M.N., rappresentati e difesi dall’avv. F.V., elettivamente domiciliati in ...
CONTRO
il Comune di Grimaldi, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. E.A.e, elettivamente domiciliato in ...
per la condanna
del Comune di Grimaldi al risarcimento dei danni cagionati ai ricorrenti in
virtù delle ordinanze sindacali prot. 3025 del 7.12.1985 e prot. 1999 del
20.01.1986, entrambe annullate con sentenza del T.A.R. Catanzaro 19 dicembre
1997, n. 768.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione, con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza dell’8 aprile 2005 il magistrato relatore, dr.
Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ordinanze sindacali prot. 3025 del 7.12.1985 e prot. 199
del 20.01.1986, veniva ingiunto ai ricorrenti, rispettivamente, di
sospendere i lavori di costruzione di un fabbricato in località “L.” del
Comune di Grimaldi oggetto di concessione edilizia n. 19 del 23.05.1985 e di
demolire entro il termine di novanta giorni le opere realizzate
abusivamente. Entrambe le ordinanze si fondavano su di una presunta
violazione delle distanze legali del fabbricato in corso di realizzazione
dalla via comunale “G.M.”.
Con sentenza n. 768 del 19 dicembre 1997, il T.A.R. Calabria – Catanzaro, in
accoglimento del ricorso proposto da V.F. e M.N.,
annullava entrambe le predette ordinanze, statuendo che «le opere edilizie
sanzionate con i provvedimenti impugnati non sono state realizzate in
difformità dalla concessione edilizia rilasciata il 23.05.85 e che il
fabbricato dei ricorrenti rispetta le distanze legali dalla Via comunale “G.M.”».
Con il presente gravame, i medesimi ricorrenti hanno proposto domanda di condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni patrimoniali discendenti dai provvedimenti illegittimi annullati dal T.A.R., e segnatamente del danno coincidente con la mancata ultimazione del fabbricato, con il maggior costo attuale dei fattori di produzione necessari per detta ultimazione, con il mancato godimento dell’immobile per oltre dodici anni.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del gravame.
All’udienza dell’8 aprile 2005, sentiti i difensori delle parti, come da relativo verbale, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.1.
I ricorrenti hanno proposto domanda di risarcimento di
tutti i danni patrimoniali conseguenti all’adozione da parte del Comune di Grimaldi di due ordinanze sindacali (nn. 2/1985 e 1/1986), con le quali è
stata interdetta la prosecuzione della costruzione di un fabbricato per
civile abitazione in località “L.” oggetto di concessione edilizia n. 19
del 23.05.1985.
A sostegno della domanda hanno allegato la sentenza del T.A.R. Calabria –
Catanzaro n. 768/1997 con la quale entrambe le ordinanze sono state
annullate. Il T.A.R., che ha disposto in corso di giudizio incombenti
istruttori, ha invero accertato che «le opere sanzionate con i
provvedimenti impugnati non sono state realizzate in difformità dalla
concessione edilizia rilasciata il 23.05.85 e che il fabbricato dei
ricorrenti rispetta le distanze legali dalla Via comunale “G.M.”».
2.2.
Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che
l’accertata illegittimità delle ordinanze sindacali annullate dal Tribunale
amministrativo non può giustificare, in assenza di prova degli altri
elementi della fattispecie risarcitoria, l’accoglimento della proposta
domanda di risarcimento danni.
Ed invero, rievocando indirizzi ormai consolidati (cfr.
Cass. S.U. n.
500/1999), può affermarsi che la condanna al risarcimento di danni
conseguenti ad illegittima attività provvedimentale presuppone la prova, il
cui onere grava in via principale sul danneggiato (che può avvalersi anche
di presunzioni semplici: v. C.d.S., sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5012), non
solo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche del danno del quale si
invoca il ristoro, del nesso di causalità tra provvedimento e danno nonché
dell’elemento soggettivo coincidente con la colpa dell’amministrazione.
Accentrando l’attenzione, alla luce della tesi difensiva spiegata in atti dall’Amministrazione resistente, proprio sull’elemento soggettivo dell’illecito, deve rilevarsi che - in ossequio ad indirizzo giurisprudenziale incontrastato (cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 28 maggio 2004, n. 3463; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2424) - la colpa dell’amministrazione non è riferibile al singolo funzionario che ha assunto la paternità del provvedimento illegittimo, bensì all’amministrazione nel suo insieme, intesa come apparato. In sintesi, la colpa deve essere accertata in senso oggettivo, tenendo conto dei vizi che hanno determinato l’illegittimità del provvedimento, della gravità delle violazioni commesse in relazione all’ampiezza del potere discrezionale esercitato, dei precedenti giurisprudenziali, dell’univocità o meno del dato normativo, delle condizioni concrete e dell’eventuale apporto dei privati.
Ne discende che ove si accerti che l’errore in cui sia incorsa l’amministrazione, e dal quale è scaturita l’illegittimità provvedimentale, sia scusabile, ovvero indotto da equivocità del dato normativo, da contrasti giurisprudenziali, da interpretazioni divergenti fornite da altri organi amministrativi, dalle risultanze di istruttorie procedimentali ovvero dalla particolare complessità e difficoltà dell’azione amministrativa, deve essere esclusa la colpa (cfr. ex multis, C.d.S., sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6000; C.d.S., sez. V, 18 novembre 2002, n. 6393).
2.3.
Traslando i superiori principi alla presente
controversia, e tenendo conto delle specifiche risultanze documentali degli
accertamenti istruttori che hanno preceduto l’adozione delle ordinanze
sindacali annullate dal Giudice amministrativo, si impone la conclusione
dell’assenza dell’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione
resistente, la quale ha nella specie agito in virtù di errore scusabile
nell’accezione suindicata.
Risulta, invero, per tabulas che l’ordinanza sindacale di sospensione dei
lavori (n. 2/85) fu adottata sulla falsariga delle conclusioni raggiunte dai
tecnici comunali (ing. M. e geom. M.) che eseguirono, tra l’altro,
puntuali rilievi topografici, accertando una grave violazione, da parte dei
proprietari di immobili adiacenti la strada G.M., delle
distanze legali (v. relazione tecnica del 22.11.1985, pag. 1).
E’ del pari documentalmente provato che dopo il predetto accertamento, su
incarico del Sindaco di Grimaldi fu eseguito, in data 3.12.1985, un nuovo
sopralluogo presso il fabbricato in costruzione di proprietà dei ricorrenti,
ad opera di un tecnico comunale, le cui risultanze, per quanto quivi rileva,
furono esattamente conformi a quelle dell’accertamento topografico
precedente (v. nota n. 3024 del 6.12.1985).
Solo dopo i suindicati incombenti istruttori, il Sindaco di Grimaldi si
determinò ad emanare l’ordinanza di sospensione dei lavori, cui seguì
l’ordinanza di ingiunzione della demolizione delle opere già realizzate.
Ne discende con immediatezza che il vizio rilevato dal Tribunale
amministrativo, che ha annullato entrambe le ordinanze, è stato chiaramente
indotto da un errore caratterizzato dalla scusabilità, in quanto ben due
accertamenti istruttori avevano evidenziato la ricorrenza di una violazione
delle distanze legali in correlazione all’attività edilizia già assentita
con concessione n. 19/1985.
Né può essere addebitata all’Amministrazione, tenendo conto del contesto storico in cui l’azione amministrativa si è sviluppata, un difetto di approfondimento istruttorio in ordine alla violazione oggetto di contestazione a carico dei ricorrenti, poiché le risultanze univoche già acquisite rendevano obiettivamente obbligata l’adozione proprio di quelle misure cautelari e sanzionatorie oggetto delle ordinanze sindacali in questione.
In conclusione, nell’azione amministrativa censurata dai ricorrenti non si
ravvisano gli estremi della colpa, essendo evidente la ricorrenza di un
errore scusabile nell’accezione emersa nel diritto vivente.
Mancando il requisito essenziale della colpa dell’Amministrazione, si impone
pertanto il rigetto della domanda di risarcimento danni spiegata dai
ricorrenti.
3. Non residuando altre domande oltre a quella risarcitoria, il gravame deve essere respinto.
4. La natura delle questioni esaminate, configura comunque giusto motivo per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria –
Catanzaro - Sez. II – respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2005.