AFFARI ISTITUZIONALI - 050
Consiglio di Stato, sezione V, 1 dicembre 2003, n. 7831
E' legittima l'ordinanza comunale di ripristino del pubblico transito di una strada vicinale sulla base della preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto necessario solo innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria) in caso di alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8057 del 2002 proposto dal COMUNE di SAN GIORGIO PIACENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti A.C. e prof. P.d.C. e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in ...

contro

B.L. e B.R., rappresentati e difesi dagli avv.ti A.M. ed O.S. ed elettivamente domiciliati in ...

per l'annullamento

della sentenza n. 222 del 24 aprile 2002, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 4619 del 22 ottobre 2002, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 29 aprile 2003 gli avv.ti D.C., S, e M.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di San Giorgio Piacentino impugna la sentenza n. 222 del 24 aprile 2002, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma, ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 756 del 14 giugno 1997 che ingiungeva loro il ripristino della libera circolazione sulla strada vicinale “dei Balordi” e di rimuovere i cartelli ivi apposti con la dicitura “proprietà privata - divieto di accesso”.

A fondamento del gravame l’appellante deduce:

1) Violazione dell'art. 65 Reg. proc. 642/1907; illegittimità della pronunzia incidentale circa la natura vicinale della strada; violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 112 cod. proc. civ.;
2) Violazione di norme e di principi giurisprudenziali circa l'ordinanza di ripristino del pubblico transito su strada vicinale non iscritta nei relativi elenchi; travisamento; motivazione erronea; omessa istruttoria e motivazione sotto vari profili; contraddittorietà e illogicità. Il giudice di primo grado sarebbe andato oltre la domanda e non avrebbe tenuto conto delle risultanze processuali, dalle quali risulta l’assoggettamento della strada in questione al pubblico transito.

In conclusione, si chiede che, in riforma dell’impugnata sentenza ed in accoglimento del ricorso in appello, sia rigettato il ricorso proposto in primo grado, con ogni conseguenziale effetto di legge, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati i quali hanno controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato.

Accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata con ordinanza n. 4619 del 22 ottobre 2002, la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 29 aprile 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato.

Il giudizio verte sul provvedimento n. 756 del 14 giugno 1997, con il quale il Sindaco del Comune di San Giorgio Piacentino ordinava il ripristino del pubblico transito su di un tratto della strada vicinale denominata “dei Balordi”, non iscritta nell'elenco delle strade comunali, interrotta dagli originari ricorrenti.

L’ordinanza sindacale risulta adottata ai sensi dell’art. 15 D.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446 e, pertanto, nell’esercizio del potere di tutela possessoria di diritto pubblico della predetta strada vicinale.

In materia, costante giurisprudenza ritiene legittimi presupposti per l’intervento ripristinatorio del sindaco l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria) e della sopravvenienza di un’alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività (cfr., da ultimo, C.G.A.R.S., 18 giugno 2003 n. 244).
Con la precisazione che, ai fini dell’accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione nell'elenco delle strade pubbliche - la classificazione delle strade avendo, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva - bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2000 n. 5692; id., Sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1155).

Nel caso di specie, dell’accertamento positivo del pubblico transito da tempo immemorabile sul tratto di strada compreso nella proprietà degli appellati si dà conto diffusamente nel provvedimento impugnato facendo riferimento ai documenti ed alle dichiarazioni in esso indicati, secondo i quali il tratto di strada in argomento è stato sempre utilizzato dalla collettività per accedere all'area demaniale di un vicino torrente e per collegarsi con una frazione del Comune.

Si rivelano, pertanto, fondate le censure, formulate specificamente nel secondo mezzo di gravame, con le quali l’Amministrazione ricorrente lamenta, da parte del giudice di primo grado, l’omessa o incongrua considerazione degli accertamenti suddetti e delle risultanze processuali, nonché l’erronea interpretazione ed applicazione della disciplina della materia e dei principi giurisprudenziali sopra riferiti.

L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 29 aprile 2003 con l'intervento dei Signori:

con l'intervento dei Signori:

Emidio Frascione - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Paolo Buonvino - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere